CITTÀ DI CATANIA
CITTÀ DI CATANIA
CAPITOLATO
COPERTURA ASSICURATIVA
− SEZIONE 1: Copertura assicurativa incendio beni immobili.
Il presente capitolato speciale sarà parte integrante della polizza che ne conseguirà e quanto in esso riportato sarà ritenuto prevalente sulle eventuali “condizioni generali e particolari” della polizza.
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
L’Assicurato, per il rischio coperto dalla presente polizza, non ha attualmente stipulato contratti con altre Compagnie: pertanto, la Compagnia assicuratrice risponde per intero danno, fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto dalla presente polizza.
Articolo 2: Durata del contratto
La polizza ha la durata di anni uno, con decorrenza dalla data della stipula del contratto. La garanzia, alla scadenza prevista, cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti,se ed in quanto previste dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di due anni
Articolo 3: Pagamento del premio
L’Assicurato deve pagare il premio annuo entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza di ogni periodo (anno solare), ferme restando decorrenza, efficacia ed effetto della garanzia.
Nel caso di tardivo pagamento, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 dell’ultimo giorno previsto per il pagamento e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui lo stesso pagamento sarà perfezionato, fermo restando il diritto della Compagnia di avere corrisposto l’intero importo del premio.
L’Assicurato si riserva di inserire in garanzia, alle medesime condizioni economiche e garantistiche in essere, nuovi beni da assicurare ovvero si riserva di escludere beni assicurati con la presente polizza.
In conseguenza delle suddette movimentazioni si provvederà alla eventuale regolazione premio alla fine di ciascuna annualità assicurativa e la Società emetterà di conseguenza il relativo documento contrattuale.
Articolo 4: Modifiche dell’assicurazione
Fermo restando quanto previsto dalla presente polizza, le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 5: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto ad informare per iscritto la Compagnia di ogni eventuale aggravamento del rischio che comporti alterazione sostanziale dello stesso.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’eventuale indennizzo,nonché la cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art.1898 del codice civile.
Articolo 6:Diminuizione del rischio
Nel caso di diminuizione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art.7: Buona fede e manutenzione
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio , così come le incomplete od inesatte dichiarazioni e/o informazioni all’atto della emissione della polizza e delle eventuali successive variazioni non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni purchè le stesse siano avvenute “in buona fede” e con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere alla Società l’eventuale maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l’esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione.
L’Assicurato è tenuto a comunicare l’esistenza di lavori di ristrutturazione interna dei fabbricati oggetto dell’assicurazione ove questa comporti l’intervento su strutture portanti del fabbricato.
Art.10: Denuncia di sinistro
In caso di sinistro, alla Compagnia deve essere fatta dettagliata denuncia scritta. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui l’ufficio del Contraente, addetto alla gestione dei contratti assicurativi, ne sia venuto a conoscenza.
In caso di sinistro di notevole gravità, la denuncia deve essere preceduta da un telefax o da un telegramma.
Il Contraente deve comunque fare tutto quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e le spese a carico della Compagnia secondo quanto previsto dall’art.1914 del C.C..
Art.11: Obblighi in caso di sinistro
Xxxxx quanto previsto in merito alla denuncia di sinistro il contraente deve altresì:
a) Xxxx entro cinque giorni lavorativi dall’accaduto una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, precisando quanto si è a conoscenza in merito alla dinamica del sinistro; la data, l’ora ed il luogo dello stesso ;la presunta causa e l’approssimativa entità del danno;
b) Trasmettere copia di quanto sopra e di qualsiasi altra documentazione attinente il sinistro alla Compagnia che provvederà agli adempimenti di conseguenza;
c) Conservare le tracce ed i residui del sinistro sino a perizi azione definitiva e sempreché non siano sorte contestazioni tra le parti;
d) Redigere dettagliato inventario dei danni subiti indicando genere, quantità e valore delle cose danneggiate o distrutte;
e) Mettere a disposizione della Società la necessaria documentazione, i registri, conti e fatture
Si conviene altresì che, in caso di sinistro che colpisca parzialmente gli enti assicurati , le operazioni peritali dovranno essere condotte in considerazione delle peculiarità ed esigenze del Contraente, in modo tale da ridurre al minimo le eventuali sospensioni o interruzioni di attività sia nel tempo che nello spazio.
Art.12: Anticipo indennizzo
In caso di sinistro, il Contraente ha la facoltà di chiedere, non prima di
30 giorni dalla data di presentazione della denuncia, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità e che l’importo indennizzabile presunto non sia inferiore a € 50.000,00.
La Compagnia è tenuta a soddisfare la richiesta entro 30 giorni lavorativi.
Art.13: Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, la Società paga l’indennizzo dovuto, salvo che:
a) Il contraente non sia in grado, per qualsiasi motivo, di dare alla Società quietanza di pagamento;
b) Alla Società non sia stato notificato un “atto di opposizione” nei modi stabiliti dalla legge.Nel qual caso, la somma dichiarata disponibile dalla Società, su richiesta del
Contraente, dovrà essere depositata in libretto bancario con decorrenza degli interessi a favore della stessa;
c) Alla Società non sia stato notificato atto di cessione;
d) A carico del Contraente e/o di un proprio dipendente e/o amministratore sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro ovvero, per questo, siano stati notificati avvisi di reato.
Art.14: Rinuncia alla rivalsa
Ove l’Assicurato non eserciti l’azione nei confronti del responsabile, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa di cui all’art.1916 del codice civile, salvo nel caso di dolo, verso:
- persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società ove partecipi il Contraente e/o controllate dallo stesso ovvero consociate o collegate;
- eventuali utenti.
Art.15: Diritti nascenti dalla polizza
I diritti nascenti dalla presente polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Compagnia assicuratrice.
Il Contraente deve compiere tutti gli atti necessari all’accertamento dei danni e finalizzati e/o funzionali alla liquidazione degli stessi, anche nel caso in cui la proprietà di quanto danneggiato sia di terzi.
Tuttavia, l’indennizzo dei danni, col consenso dell’assicurato, può essere liquidato al titolare dell’interesse.
Art.16: Procedura per la valutazione dei danni
L’ammontare del danno è concordato fra le parti direttamente ovvero, a richiesta di una di esse, è valutato da periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dall’Assicurato mediante apposito atto unico.
I due periti, in caso di disaccordo, devono procedere alla nomina di un terzo perito.
Tale nomina dovrà eventualmente essere fatta su semplice richesta di uno di essi anche nel caso in cui non vi sia disaccordo.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza tuttavia avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina- anche su istanza delle parti – è demandata al Presidente del competente Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese per il proprio perito mentre quelle del terzo perito saranno sostenute al 50%.
Art.17: Mandato dei periti
I periti sono dispensati da ogni formalità e devono:
- indagare sulle circostanze, sulla natura,causa, dinamica e modalità del sinistro;
-verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattuali previsti in polizza;
- verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro;
- stimare e liquidare il danno, comprese le spese per salvataggio, demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale- al quale devono essere allegate le stime dettagliate- da notificare ad ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai superiori punti sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Art.18:Onorari per periti
La Compagnia rimborserà- in caso di danno risarcibile a termini di polizza- le spese e gli onorari pagati di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del “terzo perito”.
La presente estensione di garanzia è prestata con il massimo del 5% del valore del sinistro.
Art.19:Onorari per architetti, ingegneri e consulenti
La Compagnia rimborserà, fino ad un massimo del 5% del valore del sinistro le spese e gli onorari sostenuti dal Contraente per architetti,ingegneri e consulenti, per stime,piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni e quant’altro necessario per la reintegrazione delle perdite subite in caso di danno indennizzabile a termini della presente polizza.
Tale rimborso sarà quantificato in base alle tabelle dei rispettivi ordini professionali ferma restando l’esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art.20: Interpretazione del contratto
Le parti convengono che l’interpretazione del contratto, in presenza di dubbi, sarà quella più favorevole per il Comune.
Art. 21: Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Comune.
Art.22: Foro competente
Nel caso di controversie riguardanti l’esecuzione della polizza, il Foro competente è quello di Catania.
Art.23: Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto valgono le norme di legge.
Art.24.:Deroga alla proporzionale 20%
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Art.25: Porzioni di fabbricati
Se l’Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative parti di proprietà comune.
Art.26: Coassicurazione
Si conviene che ove la compagnia aggiudicataria dovesse procedere all’adozione della coassicurazione gli adempimenti tutti contrattualmente previsti a car4ico della compagnia aggiudicataria(pagamento degli indennizzi; comunicazioni compagnia ecc.)saranno interamente a carico della delegataria, fermo restando il diritto e/o il dovere di quest’ultima di provvedere conseguentemente nei confronti delle compagnie in riparto di coassicurazione.
Art.27: Modalità di presentazione dell’offerta
In sede di partecipazione alla gara le Compagnie presenteranno la propria offerta economica secondo le specifiche elencato nel Bando di Gara.
SEZIONE 1
COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI
ARTICOLO 1 : Xxxxxx assicurati
La Compagnia risarcisce tutti i danni materiali e diretti causati ai fabbricati i- anche se di proprietà di terzi e condotti dal Contraente- agli impianti, alle attrezzature ed alle merci provocati da:
A. incendio;
B. fulmine;
C. esplosione e/o scoppio non provocati non provocati da ordigni esplosivi;Implosione;
D. caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate; veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o cose da esso trasportate; meteoriti e relative scorie, copri celsti ed oggetti orbitanti di qualsiasi genere;
E. urto di veicoli stradali
F. onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica;
G. rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di accidentale rottura dei relativi congegni;
H. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati oppure sviluppatisi a seguito di incendio o altro evento garantito con la presente polizza che ha colpito le cose assicurate o altri enti – anche di terzi – posti nell’ambito di venti metri di distanza;
I. fuoriuscita acqua e liquidi condotti in genere fuoriusciti a seguito di guasti o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere a servizio dei fabbricati assicurati incluso il colaggio da impianti automatici di estinzione.
Sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio.
La garanzia è prestata con una franchigia di euro 250,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di euro di 25.000,00 per sinistro e di euro 50.000,00 per anno assicurativo.
Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza di euro 25.000,00 per anno,con una franchigia di euro 1.000,00 per sinistro.
X. xxxxxx arrecati per ordine delle Autorità nonché quelli prodotti dal Contraente e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi garantiti dalla polizza.
K. Furto di fissi e infissi, anche in occasione di eventi socio-politici, di proprietà e di uso comune o guasti arrecati agli stessi ladri.
Limite di risarcimento per sinistro euro 5.000,00 ; per anno assicurativo euro 25.000,00.
L. rottura di lastre di vetro, cristallo o altro materiale di pertinenza all’immobile assicurato – inclusi i vani di uso comune del fabbricato- causati da fatto accidentale, fatti di terzi, trombe d’aria,tempeste,grandine,uragani o altro evento.
M. Fenomeno elettrico: La Società assicura i danni materiali e diretti arrecati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa ad impianti,
motori, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici al servizio dei fabbricati assicurati e/o degli impianti, compresi i danni ad apparati audio e video anche se posti su muri di cinta e/o cancelli all’esterno degli immobili o impianti medesimi.
N. scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio; atti di terrorismo e sabotaggio). La Società assicura:
A) i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi; e da atti di terrorismo e sabotaggio;
B) i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone(dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari,scioperi
,sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio.
Sono compresi altresì i danni materiali e diretti cagionati dall’intervento delle Forze dell’Ordine a seguito di tali eventi.
Il pagamento dell’indennizzo per sinistro sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo di € 5.000,00.
Per i danni conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio, lo scoperto viene elevato al 30% con il minimo di € 5.000,00.
O. eventi atmosferici: La Società dovrà rispondere dei danni:
1) materiali e diretti causati da uragano, bufera,tempesta,vento, grandine,trombe d’aria e marine ed altri simili manifestazioni atmosferiche;nonché da accumuli di neve, gelo e ghiaccio- inclusi i danni provocati dall’urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la garanzia, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
2) di bagnamento che si verifichino all’interno dei fabbricati, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve,gelo,ghiaccio, attraverso rotture, brecce o lesioni provocati al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La presente garanzia deve essere prestata con una franchigia fissa per sinistro di euro. La Compagnia dovrà pagare per sinistro la somma di € 25.000.000,00 per la partita “Immobile” colpita dall’evento di danno.
P. inondazioni, alluvioni e allagamenti: La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di euro 15.000,00.
Q. spese di demolizione e sgombero: La Società deve risarcire le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato e disponibile i residuati di ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino ad un importo massimo pari al 20% del danno indennizzabile con il massimo di euro 150.000,00 per sinistro;
R. La Società risarcisce le spese di rimpiazzo del combustibile anche in caso di spargimento a seguito di guasto e/o rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio degli enti assicurati.