ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
L’Istituto superiore di sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, c.a.p. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal proprio Direttore Generale, dott. Xxxxxx Xxx Xxxxxx
E
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, in qualità di ente delegato a svolgere le attività di Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni internazionali (CCIOMS) per conto della Direzione Centrale Salute, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “AAS2-CCIOMS”, codice fiscale 01162270316 con sede in Gorizia, Via Xxxxxxxx Veneto 174, cap. 34170 rappresentato per la stipula del presente atto dal proprio Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
PREMESSO CHE:
• In data 16.03.2010 con nota prot. DGPROG il Ministero della Salute ha inteso promuovere il “Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere (Progetto It.DRG);
• In data 14 febbraio 2011 con Delibera 188 la Regione Xxxxxx-Romagna, su proposta del Ministero della Salute, ha accettato il ruolo di Regione capofila della Fase Sperimentale del Progetto It.DRG;
• La Regione Xxxxxx-Romagna, capofila del Progetto, ha provveduto in data 28 dicembre 2012 con DGR 2183/2012 e successive integrazioni (DGR 331/2013, DGR 107/2014 e DGR 866/2015), ad assegnare il finanziamento necessario allo svolgimento delle attività previste per la Fase Sperimentale del Progetto It.DRG all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana- Isontina in rappresentanza della Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 0 “Classificazione e codifica delle diagnosi”), alla Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 0 “Classificazione e codifica delle procedure e interventi”), alla Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 0 “Classificazione dei ricoveri”) e
Ministero della Salute (Coordinatore del Gruppo di Lavoro 4 “Definizione dei pesi relativi”), e a fissare la chiusura della Fase Sperimentale al 31.12.2017;
• L’ISS, che ha già collaborato con il Ministero della Salute per la realizzazione della Fase Sperimentale del Progetto It.DRG, è stato individuato dallo stesso Ministero per la realizzazione della Fase a sistema al fine di garantire l’utilizzabilità nel tempo del sistema It.DRG in tutti gli ospedali italiani con prestazioni a carico del SSN;
• Con Decreto dirigenziale del 22 settembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10 ottobre 2017, n.1 - 2099 l’ISS ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Programmazione Sanitaria volto alla realizzazione della Fase a sistema del Progetto It.DRG che costituisce parte integrante del presente accordo;
• La scadenza dell’accordo in parola è fissata al 9 luglio 2019 avendo l’ISS o t t e n u t o la proroga di 6 mesi così come previsto dall’art.3, comma 2 della convenzione con il Ministero;
• L’ISS ha nello specifico il mandato di realizzare la sperimentazione di un modello per la raccolta e la elaborazione di dati analitici sulle attività ed i costi ospedalieri, finalizzato allo sviluppo e all’aggiornamento periodico di un sistema italiano di pesi relativi, associati ai gruppi di base della nuova classificazione It.DRG, e di un sistema di fattori di aggiustamento dei pesi, in funzione delle caratteristiche del paziente, del ricovero e/o della struttura di ricovero (determinazione dei costi per It.DRG);
• Il buon esito delle attività progettuali richiede il coinvolgimento di AAS2- CCIOMS a motivo della particolare esperienza in materia;
• L’OMS ha designato quale Centro Collaboratore Italiano per la Famiglia delle Classificazioni Internazionali (di seguito CCIOMS) la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia già dal 26 luglio 2007 (confermando la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx quale responsabile del CCIOMS);
• La Regione Friuli Venezia Giulia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2788 del 2009, ha disposto che la Direzione Centrale Salute si avvalesse dell’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” per l’espletamento della parte attuativa relativa alle funzioni di supporto all’OMS con riferimento alla definizione di classificazioni e terminologie mediche di cui alla Famiglia delle Classificazioni internazionali tramite le competenze afferenti alla Struttura Semplice Area delle Classificazioni;
• Con Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 è stato disposto il riordino del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia prevedendo, tra l’altro, la istituzione della Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana-Isontina (AAS2), che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla cessata Azienda Sanitaria n. 5 “Bassa-Friulana”, compreso il supporto alle attività del CCIOMS; pertanto, le attività del CCIOMS sono assicurate, per conto della Direzione Centrale Salute, in continuità con il modello gestionale previgente dalla attuale AAS2, Area delle Classificazioni, che a tal fine risulta legittimata a sottoscrivere l’accordo di collaborazione di seguito esteso;
• L’ASS2-CCIOMS ha preso parte alla Fase sperimentale del Progetto It.DRG coordinando il Gruppo di lavoro 1 “Classificazione e codifica delle diagnosi” , di cui alla Convenzione con la Regione Xxxxxx Xxxxxxx per la realizzazione del progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere – Progetto It.DRG (CUP E35E12000090001) dd Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana”
n.67 del 26/02/2013). Nella Fase sperimentale del Progetto It.DRG, AAS2- CCIOMS ha messo a punto una prima versione sperimentale della modifica italiana di ICD-10, modificando sperimentalmente e ai soli fini del Progetto It.DRG (tenuto conto che il copyright è detenuto da OMS), all’interno del piano di lavoro quadriennale 2015-2019 del Centro collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni internazionali, concordato con l’OMS, e mettendo a disposizione propria expertise e propri prodotti. Nella messa a punto sperimentale di ICD-10-IM, AAS2-CCIOMS ha salvaguardato il rispetto delle regole vigenti per poter effettuare una modifica clinica di ICD-10 in stretto raccordo con l’OMS. Il summenzionato pregresso expertise ha riguardato in particolare i temi oggetto delle attività;
• Ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, è dunque intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione scientifica di comune interesse;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Scopo)
Atteso che l’accordo tra la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e l’istituto Superiore di Sanità, ha per oggetto anche “lo svolgimento delle attività di collaborazione tra le parti a supporto delle attività del Ministero, finalizzate a consolidare i risultati della fase sperimentale del progetto It- DRG, valorizzando le interconnessioni dei gruppi di lavoro regionali e ministeriali,” rimane inteso che proseguirà, anche in questa fase, la collaborazione ed il relativo flusso di informazioni (di carattere reciproco), tra:
1. Centro Collaboratore italiano dell’OMS per la Famiglia delle Classificazioni Sanitarie (CCIOMS) per il tramite di Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina su mandato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (GdL 1, nuova Classificazione delle Diagnosi ICD-10-IM);
2. Regione Lombardia, che ha curato (GdL 2) la redazione della nuova classificazione italiana delle procedure & interventi (CIPI);
3. Regione Xxxxxx Xxxxxxx (Capofila fase sperimentale e GdL 3), che ha curato la nuova classificazione per It-DRG;
4. ISS e MinSal (in precedenza GdL 4) per la definizione del sistema modulare di pesi relativi associati agli It.DRG, secondo le risultanze degli studi sui costi rilevati presso i singoli presidi ospedalieri selezionati per la partecipazione al Progetto.
Tale scambio di informazioni avrà carattere continuativo e sarà legato anche alle specifiche problematiche che dovessero evidenziarsi nel corso della fase di sperimentazione delle componenti del Progetto presso gli ospedali.
Scopo del presente accordo è quello di concorrere alla produzione e all’uso di metodologie e strumenti necessari per il completamento del sistema It.DRG, sia mediante la validazione delle liste di codici di diagnosi (GdL 1) e di codici di procedure & interventi (GdL 2), per pervenire alla redazione operativa della classificazione per It.DRG (GdL 3), sia collaborando alla realizzazione degli studi sui costi coordinati dall’ISS contribuendo alla realizzazione della base di dati di attività e costi ospedalieri per la definizione dei pesi relativi (GdL 4).
In particolare, con la messa a punto delle metodologie per la validazione delle liste di codici di diagnosi negli It.DRG nelle versioni ICD-9-CM e ICD-10-IM, assicurandone l’utilizzo in entrambe le versioni per come previsto negli studi sulla determinazione dei costi per It.DRG, procedendo all’aggiornamento incrementale
delle liste di codici di diagnosi negli It.DRG nelle versioni ICD-9-CM e ICD-10-IM, in parallelo e in conseguenza dei risultati che verranno prodotti dagli studi sui costi, e producendo una nuova release della versione sperimentale di ICD-10-IM.
Articolo 2
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l’ISS e AAS2-CCIOMS che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse e all’art.1, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del programma previsto.
In particolare, le attività che ISS e AAS2-CCIOMS si impegnano a svolgere sono quelle contenute nell’Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente accordo.
Articolo 3
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno durata fino al 9.07.2019.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.
Articolo 4
(Finanziamento)
Il contributo che ISS riconosce all’AAS2-CCIOMS per le attività prevista dal presente accordo è di € 150.000/00 con decorrenza dalla data di sua sottoscrizione.
Il finanziamento sarà trasferito da ISS, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero per l’esecuzione del programma IT.DRG, secondo le seguenti modalità:
- 35 % pari a Euro cinquantaduemilacinquecento (52.500/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 65% pari a Euro novantasettemilacinquecento (97.500/00) a saldo del
contributo.
Per l’erogazione della seconda rata e liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo AAS2-CCIOMS dovrà presentare all’ISS la seguente documentazione:
• Relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• Elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato in facsimile (All. b), accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato in facsimile (all. A). Le spese rendicontate dovranno risultare effettivamente sostenute nell’arco temporale di riferimento e non soltanto impegnate.
AAS2-CCIOMS prende atto che saranno considerate ammissibili soltanto le spese riferite ad obbligazioni insorte successivamente alla sottoscrizione del presente accordo ed effettivamente sostenute – e non soltanto impegnate – nell’ambito della cornice temporale di vigenza dell’accordo medesimo. In particolare AAS2-CCIOMS è consapevole che il finanziamento in parola resta esclusivamente finalizzato ai compiti previsti dal presente accordo.
AAS2-CCIOMS prende altresì atto che il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi quale quota limite delle spese effettivamente sostenute; pertanto i singoli ratei potranno risultare di ammontare inferiore a quanto previsto in ragione delle minori spese sostenute nel periodo di riferimento.
Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze.
La richiesta di pagamento della seconda rata sarà essere emessa all’atto della presentazione da parte di AAS2-CCIOMS della documentazione di cui sopra (Relazione scientifica e rendiconto spese).
Le stesse ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 dovranno indicare gli estremi del conto di tesoreria unica, completo di IBAN, intestato alla AAS2-CCIOMS.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento finanziario in questione è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
26/1/72 n. 633.
Articolo 5
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’ASS2-CCIOMS la dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e per l’ISS il dr. Xxxxx Xxxxxxxxx.
Articolo 6
(Rendicontazioni)
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte da AAS2- CCIOMS utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti da AAS2-CCIOMS, che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS; tale variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l’intero progetto e dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 7
(Norme di gestione)
Il finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata, dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas,
luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo sia direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute solamente le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Si fa inoltre presente che sotto la voce “personale” è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, dottorato di ricerca, incarico di collaborazione).
È altresì possibile destinare dette risorse al personale strutturato dell’Azienda purché ciò sia reso possibile e venga disciplinato da specifiche disposizioni di organizzazione e funzionamento, in vigore all’atto di sottoscrizione del presente accordo, che dovranno essere dettagliatamente documentate.
Resta inteso che sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata da Azienda nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 8
(Centri collaboratori)
AAS2-CCIOMS con decreto del Direttore Generale ISS n.13 del 2018, è entrata nell’elenco delle strutture idonee come centro collaboratore dell’ISS per la Clinical Governance a cui il progetto citato nelle premesse e oggetto di questo accordo fa riferimento. Per tale ragione può utilizzare per tutta la documentazione relativa alla materia il logo dell’Istituto e la seguente dicitura: Centro collaboratore dell’Istituto Superiore di Sanità per la Clinical Governance.
Articolo 9
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
La proprietà dei risultati del progetto spetta al Ministero della Salute. Tutte le pubblicazioni attinenti al progetto, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, devono essere previamente autorizzate dal Ministero della salute e riportare menzione della collaborazione con quest’ultimo e con ISS.
Riconoscendo il fatto che il CCIOMS è autore e proprietario della modifica clinica sperimentale di ICD-10 in tutti i rilasci della versione sperimentale implementata nel
corso del progetto It.DRG e in tutti i formati cartacei ed elettronici in cui viene e verrà rilasciata sperimentalmente, l’utilizzo di prodotti e strumenti che riguardano e che utilizzano ICD-10-IM al di fuori e successivamente al presente accordo, dovrà essere concordato con la Direzione Generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e con il CCIOMS.
Articolo 10
(Riservatezza)
Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente atto.
Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 11
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni periodiche, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni periodiche, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili a Regione e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, ISS intima per iscritto a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nel termine di cui sopra.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui Regione non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo Regione
ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme erogate sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 12
(Responsabilità e Foro)
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente atto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 13
(Codice Unico di Progetto)
L’Azienda si impegna secondo le normative vigenti a comunicare a ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione. Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS Per L’AAS 2 Bassa Friulana-Isontina
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
Il Responsabile Scientifico