CONTRATTO PER IL TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO INTEGRATO DI
CONTRATTO PER IL TRASPORTO SANITARIO ORDINARIO INTEGRATO DI
PAZIENTI
TRA
“AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA”, di seguito per brevità anche AOUP, ente di diritto pubblico con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx 0, codice fiscale 00349040287, rappresentata dal dott. Xxxxxxxx Xxx Xxx, nato i
, Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede
dell’ente
E
IPAB “PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA”, di seguito per brevità anche POCV, con sede in Xxxxxx, xxx Xx- xxxxxx 00, codice fiscale 80010260281, partita IVA 04450900289, rappresentata dal sig. nato il
Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente,
PREMESSO CHE
la sentenza del Consiglio di Stato n. 7082/2020 ha evidenziato che, secondo la Corte di giustizia europea (sezione IX, ordinanza 6 febbraio 2020), è conforme all'ordinamento eurounitario la normativa regionale veneta che impone all'amministrazione sanitaria di affidare in via prioritaria il servizio di trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza mediante accordo con altri enti pubblici di assistenza (Croce Rossa Italiana o Ipab) tramite il partenariato tra enti del settore pubblico;
in data 14 febbraio 2023 Azienda Ospedale – Università Padova redigeva, in accordo con Croce Verde un progetto di partenariato pubblico pubblico ai sensi dell’art. 5, comma 6 D.lgs. 50/2016 – accettato e sottoscritto nei suoi contenuti essenziali da Croce Verde in data 15 febbraio 2023 – presentato in CRITE da AOUP con nota prot. 27001 del 17 aprile 2023 per le valutazioni di competenza e l’autorizzazione a procedere;
nelle more dell’approvazione da parte della CRITE del Partenariato, il precedente affidamento disposto tramite procedura di evidenza pubblica tra Azienda ULSS n. 16, AOUP e IOV di cui alla DDG. n. 439/2010 giungeva a scadenza in data 30.9.2023;
si inviavano, per garantire i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, diverse richieste di preventivi ad altri enti che potessero assicurare il servizio di trasporto ordinario;
la scelta ricadeva su Pia Opera Croce Verde in quanto oltre ad essere iscritta nell’elenco dei soggetti accreditati per le attività di soccorso e trasporto sanitario di cui alla DGRV n. 179/2014, presentava il preventivo economicamente più vantaggioso tra gli enti interpellati.
Croce Verde, inoltre è dotata di una serie di requisiti strutturali e organizzativi che la rendono il partner più adatto a consentire ad Azienda Ospedale – Università Padova di assicurare il servizio di trasporto ordinario di pazienti.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO E DURATA
Il presente documento disciplina il servizio di trasporto sanitario ordinario integrato di pazienti con ambulanza o altri mezzi idonei per l’Azienda Ospedale-Università Padova (AOUP), come previsto dalla specifica regolamentazione regionale e nazionale.
La durata prevista per il citato servizio, svolto in urgenza, è di 3 mesi, più ulteriori 3 mesi opzionali.
Il servizio, svolto nelle more dell’acquisizione del parere CRITE circa il nuovo contratto di Partenariato, dovrà essere attivato entro il termine massimo di lunedì 16 ottobre 2023.
È fatta salva comunque la possibilità di recesso anticipato di Azienda Ospedale – Università Padova in caso di avvenuta stipula del Partenariato pubblico pubblico o della sua attivazione prima della conclusione del periodo di durata del contratto ivi previsto.
POCV è tenuta, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, comunque, a garantire le medesime condizioni convenute per il tempo strettamente necessario alla conclusione del partenariato pubblico pubblico. In tal caso il
contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Il servizio è composto da prestazioni tra loro connesse, che trovano la maggiore ottimizzazione attraverso un programma globale di intervento.
Il valore del contratto per tre mesi è definito in € 551.480,12 così individuati:
Sono stati stimati circa 7.145 servizi a trimestre di cui 6.145 di trasporto sanitario ordinario per i quali è prevista una tariffa pari ad € 69/servizio entro i 35km; 1.000 trasporti di provette e sacche di sangue a trimestre per i quali si prevede di corrispondere una tariffa pari a € 55,16 a servizio. Concorre a costituire l’importo totale anche il canone mensile pari ad € 15.980 per l’ambulanza fissa.
Considerato, inoltre, che la percorrenza totale in km è stimata in circa 117.067km/trimestre e che la maggior parte di questi si svolge entro i 35 km è stata prevista una quota ulteriore, pari a circa 23.413 € (1€ per ogni km oltre i 35km) per le tratte con percorrenza superiore ai 35km.
CIG n. A01B9094F9
Tab. A
rif. | Descrizione servizi | Importo |
1 | Servizio di trasporto ordinario integrato di pazienti in ambulanza | |
A) Importo tre mesi senza iva a base d’asta | 550.518,00 € | |
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | 962,12 € | |
C) Importo trimestrale senza iva a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A+B) | 551.480,12 € |
ART. 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI
La descrizione della tipologia degli interventi, ai sensi del DGR Veneto 1411 del 6 settembre 2011 e s.m.i. è così riassumibile:
2.1) Trasporto per prestazioni ambulatoriali: Trasporto del paziente dal domicilio ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per l’esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie. Per gli utenti allettati, non deambulanti o non trasportabili con altro mezzo di trasporto che devono effettuare una prestazione nei 30 giorni successivi ad un ricovero ospedaliero. Comprende anche il ritorno al domicilio dopo la prestazione.
Il sevizio comprende, inoltre, i trasporti verso la Camera Iperbarica, xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, Xxxxxx, che vengono effettuati dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 08.30 e le ore 12.30 ed in casi eccezionali il sabato domenica e notturni;
2.3) Dimissioni: Trasporto di utenti dimessi da un ospedale pubblico o privato accreditato al termine di un ricovero o di una prestazione di pronto soccorso verso il domicilio od un istituto di ricovero non ospedaliero, incluse le case di riposo e le RSA.
2.4) Trasferimento per motivi di competenza specialistica o per mancanza posti letto: Trasporto del paziente dal Pronto Soccorso o da un reparto di degenza ad altro ospedale per:
- necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza;
- mancanza di posto letto.
2.5) Trasferimento per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali: Trasporto di un paziente ricoverato in un ospedale ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale eseguito senza che il paziente venga dimesso dall’ospedale inviante. Comprende anche il rientro al reparto di partenza.
2.6)Trasferimento per prosecuzione cure: Trasporto di pazienti da una struttura specialistica di un ospedale ad un altro ospedale che, terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere. ll servizio comprende i trasporti presso il Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, P.xxx Xx Xxxxxxxxx, 12 Selvazzano Dentro PD - Palazzo Bolis (PD), dal lunedì alla domenica, in andata e ritorno, e sono quantificati in circa 230 all’anno.
ll servizio comprende anche il trasporto dei pazienti bariatrici con risorse umane e strumentali adeguate e, pertanto, è necessaria la presenza di ambulanza dotata di barella bariatrica.
Il servizio di trasporto sanitario di pazienti con ambulanza prevede lo svolgimento di circa 7.145 servizi per trimestre con volumi ripartiti come segue:
n. Servizi | ||
Servizi trasporto sanitario | 6.145 | |
Trasporto provette e sacche sangue | dalle 20:00 alle 07:00 dal lunedì al venerdì, h 24 per il sabato e la domenica | 1.000 |
Ambulanza fissa | Dalle 7.00 alle 20.00 da lunedì a venerdì | |
Media mensile | 2.381 | |
Totale | 7.145 | |
Servizi Feriali Diurni (%) | Da lunedì a sabato dalle 7 alle 19 | 68,50% |
Servizi Festivi Diurni (%) | Domenica dalle 7 alle 19 | 5% |
Servizi Notturni (%) | Da lunedì a sabato dalle 19.00 alle 7 | 26,50% |
È richiesta, altresì, la disponibilità di un'ambulanza "c.d. fissa" all'interno della struttura ospedaliera nella fascia oraria dalle 07:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì; nonché un ulteriore mezzo dedicato al trasporto di provette e sacche di sangue dall'Ospedale S. Xxxxxxx alla UOC Microbiologia e Virologia nella fascia oraria dalle 20:00 alle 07:00 dal lunedì al venerdì, h 24 per il sabato e la domenica, per un numero di viaggi trimestrale pari a 1.000.
Il servizio dovrà essere svolto ordinariamente nel territorio di competenza dell’Azienda ospedale – Università Padova, in caso di necessità, all’interno della Regione Veneto e, in misura minore anche fuori dalla Regione.
Il numero complessivo di servizi è pari a 7.145 e i km percorsi sono stimati in circa 117.067/trimestrale.
Tutti i servizi dovranno essere effettuati in completa sicurezza, con la massima attenzione e cura nei confronti dei pazienti e nel minor tempo possibile, percorrendo il percorso più breve, tenendo in considerazione le raccomandazioni fornite dal Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute (raccomandazione n.11 del gennaio 2010), relativamente al sistema di trasporto sanitario che si intendono qui richiamate integralmente.
ART.3–DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
I trasporti saranno richiesti dalle singole Unità Operative e/o da Pronto Soccorso e POCV dovrà provvedere, tramite operatori propri, a gestire le richieste sia per i trasporti programmabili sia per quelli non programmabili organizzando e coordinando il servizio in modo da garantire una performance di elevata affidabilità.
Le richieste provenienti dalle diverse UU.OO. Ospedaliere verranno prese in carico dalla Sede Operativa dell’impresa aggiudicataria che provvederà a gestirle in modo razionale, interloquendo anche con i richiedenti, organizzando e programmando i rispettivi viaggi.
La Sede Operativa provvederà a inviare agli equipaggi di ciascuna ambulanza il piano di lavoro informatizzato, indicando tipologia dei mezzi e di personale necessario con indicazione delle fasce orarie di espletamento, tenuto conto di quanto richiesto dalle Unità Operative.
I tempi di esecuzione del servizio sono così riassumibili:
Tutti i trasporti programmabili per il giorno successivo, incluse dimissioni, dovranno essere richiesti al Coordinamento Operativo di POCV entro le ore 16.00 del giorno precedente ed evase entro i tempi convenuti.
Le dimissioni od altri trasporti (es. trasferimento verso altro ospedale) non programmabili il giorno precedente ma da effettuare necessaria mente il giorno stesso dovranno essere evase entro quattro ore dalla richiesta o dai mezzi liberi a disposizione o modificando il piano di lavoro giornaliero, coordinando le modifiche con le parti interessate.
Le dimissioni dai Pronto Soccorsi dovranno essere effettuate entro un’ora dalla richiesta.
Tutte le richieste ospedaliere, generate dalle UU.OO., vengono validate dal Direttore Medico della UU.OO richiedente o suo delegato.
ART. 4 – AMBULANZE ED ATTREZZATURE
POCV dovrà garantire il servizio in questione mediante la messa a disposizione di un numero congruo di ambulanze allestite e omologate ai sensi del D.M. 17 dicembre 1987 n° 553 e rispondenti a quanto recepito della normativa Europea UNI EN 1789/2014, ai requisiti previsti dalla DGRV 870/2022 e alla normativa vigente.
POCV dovrà, inoltre, essere in possesso dei requisiti specifici per l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto con ambulanza rilasciata dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 22/02 di cui all’allegato A, della DGRV n. 1080 del 17.4.2007 e s.m.i.
I mezzi con cui verrà effettuato il trasporto dovranno essere forniti di regolare certificato di omologazione all’uso specifico e idonei alle particolarità e finalità del servizio. POCV assume a proprio carico ogni onere assicurativo, fiscale e legale connesso all’uso dei mezzi stessi.
AOUP si riserva la facoltà di escludere dal servizio gli automezzi non rispondenti alle esigenze dei singoli utenti.
La progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti nell’ambulanza dovranno essere conformi alla normativa Europea EN1865:2015.
ART. 5–EQUIPAGGI
L’equipaggio dell’ambulanza sarà composto da autista e un assistente.
In caso di esplicita richiesta da parte di AOUP, dovrà essere garantita la presenza di un infermiere abilitato all’esercizio della professione in sostituzione dell’assistente.
Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dalla DGR Veneto n° 870/2022 o da altra normativa vigente.
Il personale con qualifica di autista dovrà possedere la patente di tipo KB e i requisiti formativi indicati dalla DGRV n° 870/2022 e dovrà aver partecipato ad un “corso avanzato per autista soccorritore ed aver superato la prova finale.
ART.6–PERSONALE
Il personale della ditta dovrà avere una buona conoscenza del territorio di competenza, dei mezzi di soccorso e delle strutture ospedaliere ivi ubicate. Inoltre, tutti i membri di equipaggio del mezzo di soccorso devono avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
Eventuali variazioni intervenute per cambio turno, malattia o assenza, devono essere riportate nella scheda del turno controfirmata da ciascun membro.
L’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante sui mezzi di soccorso sono garantiti da POCV. Le divise devono avere caratteristiche e colori previsti dalla normativa vigente. Sulla divisa deve essere applicata una targhetta identificativa dell'operatore ed eventuali loghi devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente (DGRV n° 2007 del 04 novembre 2013 e All. “A” alla DDR n° 190 del 20 novembre 2013), nonché essere approvati dal Direttore del SUEM 118.
Il personale di POCV deve essere assicurato a cura della stessa. XXXX s’impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate.
Il servizio dovrà essere prestato con le medesime caratteristiche di umanità e di cortesia a chiunque ne abbia necessità, senza discriminazioni di natura economica, di razza, di religione, di nazionalità.
I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati dovranno essere sempre improntati alla massima educazione, correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie alla presenza di malati o di pubblico. Per qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla C.O., i fatti dovranno essere riferiti ai rispettivi Responsabili e in seguito tra di loro analizzati e discussi.
POCV s’impegna a garantire che il proprio personale, in servizio sugli automezzi di soccorso, utilizzi i dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, riguardo:
protezione dal rischio biologico;
visibilità del personale durante gli interventi di soccorso;
ausilio durante la movimentazione dei pazienti.
Qualora si rendesse necessario intervenire in situazioni di acclarato rischio biologico/infettivo l’Unità Operativa richiedente il trasporto, fornirà le istruzioni necessarie ai fini dell’intervento.
POCV dovrà, inoltre, fornire i riferimenti e il nominativo di un referente per l’organizzazione del servizio, quale interfaccia operativa per qualsiasi problematica ordinaria con le competenti Strutture dell’AOUP e della C.O. SUEM 118.
POCV si impegna a programmare un’attività di aggiornamento periodico e formazione continua per le diverse categorie di personale. AOUP potrà richiedere di verificare i programmi formativi previsti per il personale impiegati nel servizio. Nel fascicolo personale deve essere data evidenza delle attività di formazione e aggiornamento programmato.
ART. 7 – ALTRI OBBLIGHI
La Pianificazione dei trasporti dovrà essere gestita in modalità telefonica o telematica per mezzo di apposito software messo a disposizione da POCV.
Per ogni tipologia di trasporto, deve essere garantita la presa in carico della documentazione sanitaria relativa al paziente trasportato.
Il trasporto può includere, oltre al paziente, anche la movimentazione di eventuali effetti personali del paziente.
In caso di necessità e/o di specifica richiesta, dovranno essere trasportati, oltre ad un paziente barellato, anche eventuali ulteriori pazienti non barellati (nei limiti dei posti a sedere omologati e disponibili nell’ambulanza).
ART. 8 – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, IVA esente, e i relativi prezzi, fissi per l’intera durata contrattuale, sono così formulati e presen- tati secondo il documento Allegato A (Offerta economica) :
1) la tariffa per il trasporto di paziente in ambulanza entro i 35 km sarà pari ad € 69. Nel caso di trasferimenti per percorsi superiori a 35km sarà applicata la tariffa di cui al punto 1) maggiorata di 1€ per ogni km eccedente la soglia indicata;
Si precisa che il costo del trasporto viene calcolato dal domicilio del paziente al luogo di destinazione e ritorno e non dalla sede di partenza della ditta aggiudicataria.
2) Canone per la disponibilità di un’ambulanza “c.d. fissa” all'interno della struttura ospedaliera nella fa- scia oraria dalle 07:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì € 15.980/mese
3) La tariffa per un mezzo dedicato al trasporto di provette e sacche di sangue dall'Ospedale S. Xxxxxxx e dalla UOC Microbiologia e Virologia nella fascia oraria dalle 20:00 alle 07:00 dal lunedì al venerdì, h 24 per il sabato e la domenica sarà pari ad € 55,16 a servizio.
ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire, prima dell’avvio della fornitura, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, un deposito cauzionale definitivo.
La Ditta sarà tenuta al versamento entro 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria e prima della sottoscrizione del contratto.
L’ammontare della cauzione ai sensi dell’art.117, comma 1, del Codice è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, secondo le modalità in esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda Sanitaria, sorge in capo a quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 22 (Clausola risolutiva espressa - art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
La cauzione definitiva sarà svincolata alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (senza restituzione del cartaceo in quanto parte del procedimento di gara), per iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.
Alla garanzia definitiva si applicano tutte le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.
ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito che l’appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall’art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, previa accettazione da parte di AOPD.
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del cre- dito a soggetti diversi da quelli descritti dall’art.1 della Legge n. 52/1991.
Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate ai seguenti indirizzi:
sede legale dell’amministrazione Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, xxxxxxx protocollo;
all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx
Si raccomanda all’appaltatore che l’atto contenente la cessione del credito contenga esplicitamente a quale contratto, a quale codice CIG e a quale importo la cessione faccia riferimento onde consentire all’Amministrazione le verifiche di competenza.
La mancata esplicita indicazione dei dati sopra riportati comporterà il diniego dell’autorizzazione alla cessione del credito. In caso di cessione di crediti futuri, l’appaltatore si impegna a notificare all’Amministrazione, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l’atto di cessione, l’intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era in- tervenuta la cessione) con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell’importo ceduto.
L’appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;
in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più Stazioni Appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l’appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:
1) i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indi- cati nel contratto di cessione;
2) ilfactor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (…);
3) il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla Sta- zione Appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall’articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa Stazione Appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuaretanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunica- to alle Stazioni Appaltanti;
4) il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;
5) ilfactor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti;
6) al fine di evitare una interruzione e nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indi- cando tutti i singoli CIG/CUP.
Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare prot. 98151 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell’Economia e Finanze “al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero attivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente” l'Amministrazione procederà alle verifiche di cui all'articolo 48bis del D.P.R. n. 602/1973 nei confronti dell’appaltatore cedente all’atto della cessione e, successivamente, procederà a verificare esclusivamente il cessionario.
Al contrario, in caso di cessione di crediti futuri, la verifica di cui all’art.48bis dovrà essere realizzata all’atto della notifica con la quale l’appaltatore comunicherà la intervenuta insorgenza del credito ceduto.
Infine si ricorda che, in caso di cessione di crediti futuri, l’Amministrazione inserirà nel provvedimento di autorizzazione la seguente indicazione: “Devono ritenersi ricomprese nella cessione oggetto della presente autorizzazione tutte le fatture emesse nel periodo compreso tra la data del presente provvedimento di autorizzazione e la data di scadenza del contrat- to di cessione notificato entro i limiti economici indicati nel contratto di cessione”.
ART. 11 - VARIAZIONI SOGGETTIVE
È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità del contratto stesso, salvo quanto previsto dell’art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Ospedale - Università Padova si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
ART. 12 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VERIFICHE DI QUALITÀ
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente Contratto.
La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Azienda Ospedaliera e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.
Il servizio erogato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui all’Allegato A (OFFERTA ECONOMICA) che sarà conservata dall’Azienda Ospedaliera ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell’art. 1522 del C.C.
L’erogazione della prestazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e i tempi indicati dal presente Contratto.
In caso di reiterata verifica dell'avvenuta erogazione del servizio non conforme, per caratteristiche tecniche e materiali, o per altri vizi tali da rendere i prodotti/servizi non idonei all'uso cui sono destinati, l'Azienda Ospedaliera potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto.
ART. 13 - VARIAZIONI NELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono regolate ai sensi dell’art.120 D.Lgs. 36/2023. In particolare, secondo quanto disposto dall’art.120, comma 9, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessaria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste.
In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 14 - SUBAPPALTO
POCV intende subappaltare fino ad un massimo del 10% dei servizi di trasporto sanitario; mentre per i servizi di trasporto provette e sacche di sangue e per il servizio di ambulanza fissa POCV non intende subappaltare; L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per ogni altro aspetto si rimanda all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.
Art. 15 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In base a quanto stabilito dalla legge 146/1990, in caso di sciopero del personale così come per cause di forza maggiore, il servizio, essendo di pubblica utilità, non potrà essere sospeso e pertanto la ditta è tenuta a garantire la prestazione per l'assolvimento del servizio come richiesto dal presente Contratto.
Art. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
POCV deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
POCV dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
Essa è tenuta a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.
Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell’ambito del presente appalto.
POCV dovrà altresì fornire all’Azienda Ospedaliera l’elenco di tutto il personale che sarà impiegato nell’attività prevista nell’ambito del presente Contratto, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.
Art. 17 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
I dipendenti di POCV sono tenuti a conoscere e rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.p.r. n. 62/2013) ed il Codice di Comportamento dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Pertanto il loro comportamento sarà sempre improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto nei confronti degli assistiti e degli operatori sanitari. Essi agiranno in ogni occasione con la più elevata diligenza professionale richiesta dal servizio e rispetteranno il segreto d'ufficio, nonché la normativa sulla privacy.
L'impresa aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti, dell'osservanza delle norme del presente Contratto ed, in particolare, deve assicurare che il proprio personale:
– conservi il più assoluto segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico. Il personale resta quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice penale;
– segnali subito agli organi competenti dell'Azienda Ospedaliera anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
– tenga sempre un contegno ed un comportamento corretti nei confronti dell'utenza e del personale delle Azienda Sanitarie interessate dal servizio;
– non prenda ordini da estranei nell'espletamento del servizio;
– rispetti tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, delle quali è responsabile la ditta aggiudicataria, come previsto dal D. Lgs 81/2008.
L'inosservanza dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta, l'obbligo della stessa di allontanare immediatamente l'operatore che è venuto meno al divieto di divulgazione di informazioni riservate. Dell'avvenuto allontanamento si darà avviso all'Azienda Ospedaliera.
L'Azienda Ospedaliera potrà, altresì, chiedere l'allontanamento del personale dell'impresa aggiudicataria che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia di gradimento all'Azienda stessa.
Art. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda Sanitaria ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti/servizi forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
L'aggiudicatario deve stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio della propria attività, con un massimale per sinistro non inferiore a 5.000.000 (cinque milioni) di euro, per un numero illimitato di sinistri e con validità non inferiore alla durata del contratto.
In particolare, detta polizza dovrà tenere indenne l'Azienda Ospedaliera, ivi compresi i dipendenti, collaboratori ed i terzi, da qualsiasi danno l'impresa aggiudicataria possa arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto, inclusi i danni da trattamento dei dati personali e furti di contanti.
Copia di detta polizza sarà trasmessa all'Azienda unitamente alla quietanza di pagamento del premio prima dell’avvio della fornitura del servizio.
ART. 19 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato, a pena di nullità, nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.
L’appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.
Il pagamento del servizio regolarmente prestato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato nei termini di legge previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Ospedaliera.
Si precisa che l’emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell’ordine ed indicare tassa- tivamente il numero e la data dell’ordine stesso, nonché il singolo documento di trasporto DDT che si collega al singolo ordine. (numero e data).
Il mancato rispetto di tale indicazione comporta la contestazione della fattura e la contestuale sospensione dei termini di pagamento fino a risoluzione della contestazione stessa trasmessa tramite pec intestata all’Azienda Ospedaliera.
Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: UFQVDA. Si chiede inoltre, cortesemente, di voler corredare la suddetta Fattura elettronica con i seguenti documenti:
copia in PDF della stessa Fattura;
copia in PDF del documento di trasporto;
copia in PDF dell’ordine ricevuto dall’Azienda Ospedale – Università Padova;
I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
Pertanto in caso si verificasse la sospensione del pagamento al fornitore inadempiente si intende sospeso anche il termine per il calcolo degli interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture.
Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura, e, comunque, le attività previste dal contratto e nei singoli ordinativi/richieste di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante comunicazione da inviare tramite posta elettronica certificata.
ART. 20 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Ai sensi di quanto disposto dalla Delibera del Direttore Generale n.2260 del 25/10/2022, allegata alla documentazione di gara, ai fini della applicabilità in via transitoria delle clausole del protocollo di legalità con valenza di “Patto di Integrità”, come da nota regionale prot. n. 479297 del 14/10/2022, si conviene con la ditta aggiudicataria quanto segue:
Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all’art. 84 D.Lgs. 159/2011, abbiano dato esito positivo il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, fatto salvo il maggior danno;
L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata in corso di esecuzione del contratto;
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti d’impresa, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis Codice Penale.
Le somme provenienti dall’eventuale applicazione della penale prevista, sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire.
ART. 21 - CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE-PENALI
AOUP si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento, controlli sul servizio oggetto del presente Contratto. Al ricevimento della segnalazione di non conformità e/o di altri eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli la ditta avrà 10 giorni, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, la stazione appaltante potrà applicare la penale prevista. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito e verrà detratta dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penali:
- Il mancato rispetto dei termini previsti per l’attivazione dei mezzi superiore a 5 ritardi/trimestre comporta l’applicazione di una penale di 500 euro per evento.
- Dal decimo evento di ritardo/trimestre l’Azienda può valutare di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale.
- Il mancato utilizzo di veicoli idonei alla natura dei trasportati comporterà l’applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille euro) per ogni infrazione.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti/servizi richiesti, l’Azienda Ospedaliera respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Ospedaliera potrà provvedere a reperire altrove i prodotti/servizi contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’Impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Ospedaliera, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Ospedaliera stessa.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’irrogazione della penale medesima, e non esclude il risarcimento del danno ulteriore.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Azienda Ospedale – Università Padova in caso di inadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
L’Azienda Ospedale – Università Padova, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:
in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
In caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell’Azienda Ospedale – Università Padova;
Esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015.
Nel caso in cui l’ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contatto.
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l’Amministrazione di agire ai sensi dell’art. 1936 e ss. c.c., oltre all’eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l’affidamento del servizio ad altra ditta.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Ospedale – Università Padova il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ospedale – Università Padova rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l’affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ospedale – Università Padova e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto
salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice Privacy”) si informa che i dati richiesti verranno trattati, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente e della successiva stipula del contratto.
Si precisa che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti interessati” ex Legge
n. 241/1990, che potrebbe comportare l’eventuale doverosa comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara, così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara.
Sul Sito aziendale sono visionabili i Regolamenti aziendali in materia protezione dati personali e Regolamento per l’utilizzo strumenti informatici, posta elettronica e internet consultabili sul Sito internet aziendale sezione Privacy.
Si rimanda all’informativa ai fornitori sul trattamento dei dati personali (art.13 - Regolamento UE 2016/679) consultabile sul Sito internet aziendale sezione Privacy.
ART. 24 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’ Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
L’ Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei loro dipendenti, loro consulenti e loro collaboratori degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda Ospedale – Università Padova per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’AOUP ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dall’Aggiudicatario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
ART. 25 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda Sanitaria e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. n. 36/2023 oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx.
ART. 26 - SPESE CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata o nelle altre modalità e nei termini previsti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatti salvi i poteri di autotutela.
Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il contratto è soggetto ad imposta di bollo a carico della ditta aggiudicataria ai sensi del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedale – Università Padova sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
ART. 28 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’affidatario si obbliga ad effettuare il trattamento di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Qualora l’attività oggetto del contratto comporti per l’affidatario il trattamento di dati personali per conto dell’Azienda Ospedale – Università Padova, l’aggiudicatario sarà nominato da AOUP, ai sensi dell’art. 28 del RGPD, Responsabile del trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da parte della ditta secondo le istruzioni previste nell’atto di designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.
La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali viene effettuata mediante un “Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali”, volto a specificare, in dettaglio, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali gravanti sulle parti e derivanti dall’esecuzione del presente Contratto.
Il Responsabile del trattamento dovrà per tutta la durata del contratto adottare misure tali da garantire che il trattamento sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali anche proponendo e suggerendo al titolare del trattamento in base anche alle proprie competenze tecniche specifiche l’adozione e l’implementazione di opportune misure tecniche e organizzative che si dovessero rendere necessarie per il mantenimento degli standard normativi di sicurezza.
L’accettazione della nomina, mediante sottoscrizione e l’impegno a rispettare le disposizioni ivi previste, è condizione necessaria per l’instaurarsi del rapporto giuridico fra le parti.
ART. 29 - CLAUSOLA FINALE
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Contratto, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti e quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito aziendale xxx.xxxx.xxxxxx.xx.
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Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxx Xxx Organizzazione: AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA PADOVA/00349040287
Data: 25/10/2023 15:13:44
Firmato digitalmente da: Xxxxxx Xxxxxx
Firmato il 16/10/2023 11:14 Seriale Certificato: 2533574
Valido dal 14/06/2023 al 14/06/2026
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