CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA “AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE AMIAT S.P.A.”.
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA’ DI TORINO E LA “AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE AMIAT S.P.A.”.
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Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra:
la XXXXX XX XXXXXX, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx 0, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal dottor Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio Contratti, tale nominato in forza di provvedimento del Sindaco in data 29 febbraio 2012, prot. n° 03178, prorogato con provvedimenti dello stesso Sindaco in data 28 dicembre 2012, prot. n° 021030, in data 30 aprile 2013, prot. n° 007236 e in data 30 settembre 2013, prot. n° 014945, con i poteri per quanto infra ai sensi dell’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell’art. 61, comma 2°, del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 102 del 10 settembre 2012 (mecc. n° 2011 08018/003), nonchè in esecuzione della determinazione dirigenziale del Servizio Controllo Partecipate – Direzione Partecipazioni Comunali della Città di Torino, n. cron. 469 del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064), provvedimento che, acclusi gli allegati, ad eccezione dello schema di convenzione (allegato 1), del documento allegato 1.1 allo stesso schema con il quadro sinottico (allegato 2), nonché del documento allegato 3, si allega al presente atto, sotto la lettera “A” e la società:
“AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.,
SIGLABILE AMIAT S.P.A.”, con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xx 00, codice fiscale e P. IVA 07309150014, corrispondente al numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Torino, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Torino, in quest’atto rappresentata dall’xxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, nato a Castelnovo ne’ Monti (RE) il 27 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede direzionale della società in Torino, via Xxxxxxxx Xxxxx n. 25, il quale sottoscrive il presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato della suindicata società, tale nominato con atto del 2 maggio 2013 ed in esecuzione di Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25 novembre 2013;
premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (n. mecc. 2012 03374/064), dichiarata immediatamente eseguibile, si approvavano le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica cosiddetta “a doppio oggetto”:
• per la vendita del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale della società “AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A” con socio unico siglabile AMIAT S.p.A., dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società “TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A.”, siglabile “TRM S.p.A.";
• per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto di termovalorizzazione svolto da TRM SRL e l’affidamento del servizio svolto da AMIAT S.p.A.
Inoltre, con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale si approvava
lo schema di Contratto di servizio relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei sevizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interramento controllato di Basse di Stura, precisando che lo stesso sarebbe stato oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario ed autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere tale Contratto, con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta, fermo restando al di fuori di tale ipotesi, la possibilità di apportare, allo stesso, modifiche non sostanziali al testo; si precisava, inoltre, che il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio privato operativo industriale ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, dal momento che la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio.
Infine, con la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale si revocavano, a far data dall'efficacia del Contratto di cessione delle azioni al socio operativo industriale e del Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, oggetto di gara a favore di AMIAT S.p.A., società mista pubblico - privata, gli affidamenti allora in essere con la società AMIAT S.p.A. (ossia: affidamento relativo al Contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, con durata fino al 31 dicembre 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di
rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21); affidamento con durata fino al 31 marzo 2015 relativo al servizio concernente la viabilità invernale, in virtù della deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2006; appalto di servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interramento controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064).
Con determinazione del RUP del 2 agosto 2012 n. cron. 30 (n. mecc. 2012 43125/066) veniva approvata l’indizione della gara mediante procedura ristretta per l’individuazione del socio operativo industriale di AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A. e l’affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Torino, gestione e manutenzione dell’impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della Provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento nonché l’attività necessaria all’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto.
Con determinazione dirigenziale n. cron. 434 del 3 agosto 2012 (n. mecc. 2012 43132/064) veniva approvato il testo coordinato, con gli emendamenti approvati medio tempore dal Consiglio Comunale, dello schema del Contratto di servizio relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interramento controllato, di Basse di Stura.
In data 6 agosto 2012 il bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta
della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta della Comunità europea, oltre che sui quotidiani nazionali e sui quotidiani stranieri nonché sul sito web della Città di Torino.
Il bando prevedeva tra l’altro la presentazione delle istanze di partecipazione entro e non oltre il 18 settembre 2012.
Con determinazione dirigenziale n. 475 del 18 settembre 2012 (n. mecc. 2012 43539/064) si approvava il testo coordinato dello schema del contratto di servizio con le modificazioni tecnicamente necessarie anche ai fini del coordinamento con i criteri e le integrazioni documentali pervenute in pari data dall’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti - ATOR, per la predisposizione della documentazione di gara - anche eliminando eventuali errori di battitura medio tempore individuati - secondo quanto previsto nei testi e negli atti approvati dal Consiglio Comunale con Deliberazione mecc. nr. 2012 003374/064 del 25 luglio 2012.
Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 32 del 18 settembre 2012 (n. mecc. 2012 43125/066) si prendeva atto dei punteggi predisposti dall’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei Rifiuti – ATO-R e veniva approvato il disciplinare di gara da allegare alla lettera di invito. Tale disciplinare prevedeva come scadenza per la presentazione delle offerte la data del 19 novembre 2012.
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 33 del 20 settembre 2012 (n. mecc. 2012 43601/066 si approvava, tra l’altro, l’elenco delle imprese da invitare alla seconda fase della procedura, differendo i termini per l’accesso alla documentazione e al verbale di apertura delle buste fino alla scadenza
del termine della presentazione delle offerte.
Con determinazione dirigenziale n. 45 del 20 novembre 2012 (n. mecc. 2012 44638/066) si prendeva atto che non erano pervenute offerte e pertanto la gara veniva dichiarata deserta e contemporaneamente si approvava l’indizione di una nuova gara mediante procedura negoziata d’urgenza con i medesimi soggetti che si erano pre-qualificati ed un nuovo disciplinare di gara che prevedeva l’invio di offerte vincolanti.
Con determinazione dirigenziale n. 60 del 18 dicembre 2012 (n. mecc. 2012 45180/066) veniva approvata l’aggiudicazione definitiva condizionata a favore del concorrente in qualità di ATI così composta: IREN S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 07129470014 codice attività n. 701000; XXXX Xxxxxx S.p.A. (designata Mandataria) con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 01791490343 codice attività 381100, IREN Ambiente
S.p.A con sede in Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, codice fiscale/partita IVA 01591110356 codice attività 382109, IREN Energia S.p.A. con sede in Xxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 09357630012 codice attività 351100, F2i Fondi italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx, x. 0 codice fiscale/partita IVA 05601780967 codice attività 62.23.2, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. con sede in Pinerolo, in xxx Xxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 05059960012 codice attività 38.21.09.
In data 21 dicembre 2012, a seguito dell’approvazione in Assemblea Straordinaria dello Statuto di AMIAT S.p.A. (società mista) si perfezionava l’acquisizione del 49% della quota di partecipazione da parte di AMIAT V
S.p.A. composta da IREN S.p.A., con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 07129470014 codice attività n. 701000; XXXX Xxxxxx S.p.A. (designata Mandataria) con sede in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 01791490343 codice attività 381100, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. con sede in Xxxxxxxx, xxx Xxxxxx, 00 codice fiscale/partita IVA 05059960012 codice attività 38.21.09. come previsto dal disciplinare di gara.
Con determinazione dirigenziale n. 66 del 28 dicembre 2012 (n. mecc. 2012 45290/066) si approvava, a partire dal 1 gennaio 2013, la consegna anticipata del servizio di Igiene Ambientale del Comune di Torino, così come da Contratto presente in data room della procedura 106/2012 e come da offerta economica presentata dall’ATI, in analogia con quanto disposto dall’art. 11 c. 9-12 del D.Lgs 163/2006, precisando che la spesa trova copertura con i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 611 del 7 dicembre 2012 (n.mecc. 2012 07576/064).
Inoltre, con la suddetta determinazione dirigenziale n. 66 del 28 dicembre 2012 si rinviava a successivo provvedimento l’approvazione della stipulazione del Contratto di servizio, tenendo conto altresì che la Città di Torino si riservava la facoltà di valutare congiuntamente ed in accordo con AMIAT l’attuazione concreta dell’offerta tecnica dell’Aggiudicatario al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza nella gestione del servizio, senza in ogni caso alterare i presupposti e le assunzioni, anche di natura economica, sulla base dei quali veniva formulata l’offerta dell’Aggiudicatario nonché l’Equilibrio Economico e Finanziario.
Infine, con determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc.
2013 40503/066) si prendeva atto che, a seguito dei controlli di legge esperiti, tutti i componenti dell’ATI aggiudicataria avevano dimostrato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. previsti dal bando di gara e pertanto si scioglieva la condizione posta sull’aggiudicazione definitiva con la succitata determinazione dirigenziale n. 60 del 18 dicembre 2012.
Il presente contratto è stato approvato con la già citata determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 (n.mecc. 2013 44577/064), provvedimento che, omesso lo schema di convenzione (allegato 1), il documento allegato 1.1 allo stesso schema nonché il quadro sinottico (allegato 2) ed il documento allegato 3, si allega al presente atto, sotto la lettera “A”,
tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: SEZIONE I PARTE GENERALE
Articolo 1 - Premesse
1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto. L’allegato allo schema di atto approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 (n.mecc. 2013 44577/064) numero 1.1 non viene allegato al presente contratto in quanto lo stesso ha già acquisito natura di atto pubblico e le parti dichiarano di ben conoscerlo in ogni sua parte, impegnandosi ad osservarlo ed a farlo osservare.
Articolo 2 - Oggetto del contratto
2.1. La Città, in qualità di Consorzio di Bacino n. 18 con il presente
contratto di servizio, affida in concessione alla Società concessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del Codice degli Appalti Pubblici (Decreto Legislativo 163/2006) ed in conformità alla Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea del 5 febbraio 2008 (2007) C - 6661, nonchè dell’articolo 202 D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 10 della L.R. Piemonte 24/2002 e s.m.i. e ai sensi della Legge R. Piemonte nr. 7 del 24 maggio 2012, i seguenti servizi:
- gestione integrata dei rifiuti urbani (svolti in esclusiva e secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali) comprensivi, secondo quanto dettagliato nelle Schede Tecniche del Piano di Lavoro, di:
a) gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento o recupero;
b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
c) spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
d) prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene ambientale e svolte non in esclusiva;
- gestione dei servizi di viabilità invernale;
- servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post-operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura;
- ulteriori servizi connessi e/o complementari ai servizi suddetti affidati alla Società per ragioni tecniche o per esigenze di economicità entro il limite massimo del 50 per cento del valore globale del presente affidamento.
In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato.
2.2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Concedente e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:
- SEZIONE II - servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale;
- SEZIONE III - servizio di gestione della viabilità invernale;
- SEZIONE IV - servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post- operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura.
2.3. I servizi di cui alla Sezione II costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione III e IV costituiscono prestazioni accessorie.
Articolo 3 - Durata del contratto
3.1. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata pari a quella relativa all'affidamento del servizio a TRM S.p.A., che avrà durata ventennale a decorrere dalla data del termine dell’esercizio provvisorio dell’impianto di termovalorizzazione fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 18 e 19.
3.2. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 potrà essere svolta direttamente dal concedente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, o da altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.
Articolo 4 - Rinnovo del contratto
4.1. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo.
Articolo 5 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
5.1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno utilizzati i seguenti beni di proprietà della società concessionaria (Allegato 1.1 allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013, n.mecc. 2013 44577/064), nonché i seguenti beni di proprietà della Città messi a disposizione della società concessionaria (Allegato 1.2 allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale) in comodato/uso gratuito o con canone ricognitivo.
5.2. La società concessionaria, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.
5.3. La società concessionaria prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati ai fini di cui all'oggetto, alla Città. La consegna degli immobili di cui al comma 1 è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
5.4. La società concessionaria si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di richiedere la
retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso concessionario, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore residuo contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici.
5.5. La società concessionaria allo scadere del termine indicato all'articolo
3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città.
5.6. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature.
5.7. Sono a carico del soggetto concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.
5.8. Sono altresì a carico del soggetto concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, la Città provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando al soggetto concessionario, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.), il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.
5.9. La società concessionaria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza
assicurativa per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli la società concessionaria provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C..
5.10. La società concessionaria si obbliga a tenere indenne la Città da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.
Articolo 6 - Obblighi del soggetto concessionario
6.1. La società concessionaria garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza.
6.2. La società concessionaria si obbliga a tutto quanto stabilito nel presente contratto, nonché ad osservare le norme di legge vigenti in materia, anche al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.
6.3. La società concessionaria manleva e mantiene indenne l'ente titolare del contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati alla società concessionaria qualora tali attività siano svolte direttamente dalla società concessionaria o da altro soggetto a cui la società concessionaria abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.
6.4. A tal fine la società concessionaria deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o agli
altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.
6.5. In caso di subaffidamento a terzi la società concessionaria inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.
6.6. La società concessionaria si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.
6.7. La società concessionaria si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità competente, applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutti i necessari atti autorizzativi da parte del Comune, della Provincia, della Regione o di altra autorità o Ente interessato. In caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
6.8. La società concessionaria si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
6.9. La società concessionaria non può trasferire o cedere il presente contratto, in tutto o in parte, o gli obblighi da esso derivanti ad un soggetto terzo.
6.10. Il divieto di cui al precedente comma non costituisce un limite al diritto della società concessionaria di cedere propri crediti di somme di denaro ad essa dovute, o che le saranno dovute o che le dovranno essere pagate in conformità del presente contratto, fatte salve le normative e i regolamenti relativi alla materia della cessione del credito nei confronti del Comune.
6.11. La società concessionaria trasmette all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, la società concessionaria si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o agli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.
6.12. La società concessionaria opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.
6.13. La società concessionaria riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.
6.14. La società concessionaria, a far data dal 1 gennaio 2015, dovrà dotarsi di idoneo sistema di rilevazione satellitare o similare sui mezzi usati nell'ambito della presente concessione. In via sperimentale la Città potrà mettere a disposizione della società la piattaforma informatica 5T per la realizzazione del sistema di rilevazione satellitare o similare al fine di consentire alla Città, in veste di concedente, in ogni momento, tramite condivisione dell'applicativo scelto, il controllo sul tragitto dei mezzi.
6.15. La società concessionaria si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.
6.16. La società concessionaria è soggetta all'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.
6.17. La società concessionaria si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:
a) dal Decreto Legislativo n. 333/2003 per la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento nell'osservanza dei seguenti obblighi:
- separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
- corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati;
- chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
- predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi
applicati;
- tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società concessionaria capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;
b) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 "Servizi pubblici locali.
Indirizzi in materia di contratti di servizio e carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11
dell'allegato 1.
6.18. La società concessionaria si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio l'accesso ai beni, alle strutture ed alla documentazione amministrativa e contabile connessa all'espletamento del presente contratto.
6.19. La società concessionaria si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.
6.20. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, la società concessionaria si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:
- certificazioni comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
- certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione
aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.
6.21. In ogni caso la società concessionaria si impegna per le attività principali oggetto del presente contratto a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiori ai parametri del Piano di lavoro annuale .
6.22. Fatto salvo il rispetto di tutta la normativa vigente, la società concessionaria, in particolare si impegna all'osservanza scrupolosa del Decreto Legislativo n. 231/2001.
6.23. La società concessionaria si impegna a fornire tutte le notizie e le informazioni, ivi comprese le eventuali elaborazioni di dati, chiarimenti, valutazioni, su richiesta, del Consiglio Comunale di Torino, anche nelle sue articolazioni, e dei Consiglieri Comunali per l'espletamento del proprio mandato, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6.24. La società concessionaria si impegna a destinare alle Cooperative sociali ex lege 381/1991 una quota massima del 15% degli stanziamenti annualmente previsti dalla Società concessionaria stessa per l’acquisizione dei beni e servizi.
Articolo 7 - Obblighi della Città
7.1. La Città si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.
Articolo 8 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale
8.1. Limitatamente alla Sezione II, la società concessionaria, entro sei mesi
dalla data di stipulazione del presente contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
8.2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla società concessionaria, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza.
8.3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi la società concessionaria, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato, fissati nel contratto di servizio, alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel
contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
8.4. Il finanziamento posto a carico della società concessionaria per le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007 è disciplinato dal successivo articolo 14.
8.5. La società concessionaria, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
8.6. La società concessionaria è tenuta al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
8.7. La società concessionaria si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi preveda la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.
8.8. La società concessionaria si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi, ai sensi dell'articolo 8 Decreto Legge 24 gennaio 2012,
n. 1 e s.m.i., indichi in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio.
8.9. I parametri relativi ai livelli di qualità sono indicati negli allegati alla successiva Sezione II - Piano di Lavoro (Allegato 1.6 allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale) e Schede Tecniche (Allegato 1.7 allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale) in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato.
8.10. Nelle more della redazione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al presente articolo la società concessionaria si obbliga a garantire quanto previsto nell'allegata Carta degli Utenti (Allegato 1.3 allo schema di convenzione approvato con la citata determinazione dirigenziale).
Articolo 9 - Continuità del Servizio
9.1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
9.2. La società concessionaria è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
9.3. Restano a carico della società concessionaria i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi
conseguenti all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
9.4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società concessionaria deve dare immediata comunicazione alla Città precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la società concessionaria si impegna a tenere conto.
9.5. La società concessionaria non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto della società concessionaria al pagamento dei corrispettivi di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.
9.6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.
9.7. La società concessionaria garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. e dagli Accordi Aziendali vigenti.
9.8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dalla Città e dalla società concessionaria con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni del corrispettivo, a condizione che la società concessionaria, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in
particolare la continuità del servizio.
Articolo 10 - Subaffidamento e specifici compiti operativi attribuiti al socio privato operativo industriale della società concessionaria
10.1 La società concessionaria potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare nei limiti di quanto stabilito nel bando di gara/lettera d'invito.
10.2. In ogni caso la società concessionaria è tenuta a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 6, comma 11, del presente contratto.
10.3. La società concessionaria rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele.
10.4. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società concessionaria e gli appaltatori e/o i fornitori. Divergenze e accordi tra la società concessionaria e questi ultimi non danno diritto alcuno agli appaltatori e/o ai fornitori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
10.5. La società concessionaria sotto propria e completa responsabilità, ha facoltà di dare in locazione, in comodato o ad altro titolo, all'appaltatore le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei servizi a quest'ultimo affidati ai sensi del presente articolo secondo modalità da essa stessa stabilite e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
10.6. Sono fatti salvi, sino alla naturale scadenza, i contratti attualmente in essere in capo alla società AMIAT S.p.A..
10.7. Devono comunque essere svolti direttamente dalla società concessionaria, in proprio e/o mediante organizzazione del socio privato operativo industriale, i servizi di cui all’art. 4 del contratto di impegno del
socio operativo.
Articolo 11 - Garanzie prestate dalla società concessionaria
11.1. La società concessionaria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, ha già presentato in data 21/12/2012 alla Città un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria stipulato da Amiat V S.p.A. in data 21/12/2012 n. 460011473499 e rilasciato da UniCredit S.p.A. per un importo pari a Euro 17.476.187,74, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.
11.2. In difetto il contratto si intenderà risolto e l'affidamento decaduto, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dalla Città al fine di evitarne l'interruzione. Ad insindacabile scelta della Città, in alternativa alla risoluzione potrà procedersi a trattenere dai corrispettivi dovuti al concessionario la somma corrispondente a quella che deve essere garantita con fideiussione.
11.3. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.
11.4. La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.
11.5. In caso di escussione della fideiussione la società concessionaria dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.
Articolo 12 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio
12.1. La Città potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società concessionaria, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione.
12.2. In ogni caso la società concessionaria assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.
12.3. La società concessionaria si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".
Articolo 13 - Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
13.1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (Sezioni II, III, IV) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.
Articolo 14 - Commissione tecnica - Agenzia per i servizi pubblici
14.1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e della Città, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino.
14.2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
14.3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia alla Città, sia alla società concessionaria, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.
14.4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Città, la società concessionaria, le associazioni dei consumatori e l'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino, convocata dalla Città al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si
relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
14.5. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge
n. 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati nell'ambito della Sezione II, ivi compresa un'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti, promossa dalla Città, anche mediante l'Agenzia per i servizi pubblici locali, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 45.000,00.
L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.
14.6. Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 92 Consiglio Comunale del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla deliberazione citata.
Articolo 15 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
15.1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:
a) Revisione annuale: la società concessionaria può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;
b) Revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico - finanziario ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
c) Revisione straordinaria: le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione dei servizi attinenti al presente contratto.
15.2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
15.3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione
concedente, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.
15.4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma, entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.
15.5. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.
15.6. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.
15.7. La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione dell'organo competente della Città e sarà oggetto di apposita stipulazione. Articolo 16 - Clausola sociale e trattamento del personale dipendente
16.1. Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4 allo schema di convenzione), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore.
16.2. Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non
meno di 3 anni anche tutto il personale dirigente in forza al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato (Allegato 1.4 allo schema di convenzione). A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore. Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie.
Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro
17.1. La società concessionaria si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
17.2. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.
Articolo 18 - Risoluzione del Contratto
18.1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora la società concessionaria abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra ovvero qualora il socio privato operativo industriale abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti
inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto.
18.2. La Città, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
18.3. A seguito di diffida, la società concessionaria può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2.
18.4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2, la società concessionaria non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che la Città, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la Città può chiedere la risoluzione del contratto.
18.5. Il contratto si intende risolto di diritto qualora la società concessionaria perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.
18.6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili alla società concessionaria, la Città può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dalla società concessionaria.
18.7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si
impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.
Articolo 19 - Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio
19.1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte della Città, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.
19.2. La Città può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:
- non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente contratto, in materia di subentro ad
altro concessionario;
- gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliorie offerte in sede di gara.
19.3. La società concessionaria decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.
Articolo 20 - Applicazione delle norme del Codice Civile per quanto non previsto
20.1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile nonché della normativa vigente in materia.
Articolo 21 - Controversie
21.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.
Articolo 22 - Spese contrattuali e di registrazione
22.1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.
22.2. Agli effetti fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 22 bis - Clausola di riserva
22 bis. 1. Le parti si riservano di effettuare verifiche sull’applicabilità o meno alla concessionaria del comma 3 bis dell’art. 243 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
22 bis. 2. Ove l’esito di tali verifiche dovesse risultare positivo le parti si impegnano, sin d’ora, a disciplinare le modalità di applicazione della suddetta previsione normativa con apposita appendice contrattuale.
I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione I: Allegato 1.1 - Beni di proprietà della società concessionaria;
Allegato 1.2 - Beni di proprietà della Città messi a disposizione della società concessionaria;
Allegato 1.3 - Carta degli Utenti;
Allegato 1.4. - Personale interessato allo svolgimento delle attività del presente contratto di servizio a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali – Federambiente e Personale dirigente: aggiornamento alla data del 15/11/2013.
SEZIONE II SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI IGIENE AMBIENTALE
Articolo 23 - Oggetto della Sezione II
23.1. La presente Sezione II disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la società concessionaria per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale su tutto il territorio comunale della Città di Torino (ad eccezione dell'area denominata SITO come meglio individuato nella planimetria allegata e di cui alla deliberazione (Allegato 1.5.1 e 1.5.2 allo schema di convenzione) e comprende tutte le attività descritte al
successivo articolo 25 attinenti la gestione in esclusiva dei servizi relativi ai rifiuti urbani e rifiuti speciali, intese come l'insieme delle operazioni di igiene del suolo, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti, nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto svolte non in esclusiva.
23.2. Sono da considerare attività accessorie, in quanto non esercite mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva, tutte le attività relative a:
- Selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
- Trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
- Noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
- Bonifiche manufatti contenenti amianto;
- Rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
- Analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
- Studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori (nei limiti della normativa vigente);
- Raccolta e demolizione carcasse auto;
- Pronto intervento;
- Discariche abusive;
- Derattizzazione e disinfestazione;
- Asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
- Rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
- Posizionamento e pulizia servizi igienici.
In particolare potranno costituire prestazioni principali e quindi svolti in regime di esclusiva quali specifici compiti operativi posti a carico del
partner operativo industriale i seguenti servizi:
- servizio di pulizia dei mercati.
I relativi impegni potranno essere oggetto di apposito contratto di impegno del socio operativo industriale, che le parti del presente contratto richiamano integralmente.
I servizi sono meglio descritti negli allegati al presente contratto, contenenti:
- un Piano di lavoro annuale tecnico (Allegato 1.6 allo schema di convenzione), articolato per macroattività di servizio, determinato in funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione di detti servizi;
- le schede tecniche (Allegato 1.7 allo schema di convenzione) contenenti la descrizione dei servizi oggetto del presente contratto e le relative specifiche tecniche;
- un prezzario dei servizi, determinato sulla base dei parametri relativi alla macro/microattività degli stessi.
Annualmente, entro il mese di novembre dell'anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale, tale Piano di lavoro annuale sarà approvato, con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, e con il relativo corrispettivo economico.
Articolo 24 - Proprietà e messa a disposizione di beni strumentali all'esercizio del servizio
24.1. Sono destinati alla gestione dei servizi di cui alla presente sezione i beni ricompresi nei già citati Allegati 1.1 e 1.2 allo schema di convenzione, nonché i nuovi impianti eventualmente costruiti/messi a disposizione nel
corso di vigenza del presente contratto come da offerta tecnica quantitativa (allegato 1.7 bis allo schema di convenzione).
Articolo 25 - Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio
25.1. La società concessionaria si impegna ad effettuare i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, così come definiti ai sensi della normativa vigente in materia.
25.2. In base alle diverse caratteristiche del territorio cittadino e delle utenze, i servizi vengono effettuati secondo le modalità desumibili dalle allegate schede tecniche del presente contratto, da sottoporre a verifica annuale del Consorzio concedente n. 18 nell'ambito dell'approvazione del piano tecnico di lavoro, approvato annualmente.
25.3. La società concessionaria si impegna a conoscere ed applicare tutte le ordinanze ed i regolamenti in materia di gestione dei rifiuti e dell'igiene del suolo.
25.4. La società concessionaria è tenuta alla predisposizione di un piano finanziario da presentare conformemente alle previsioni normative in materia, insieme al Piano di lavoro annuale, entro il mese di settembre dell'anno precedente quello di approvazione della TARES/TARSU.
25.5. La società concessionaria si impegna, in particolare, a collaborare strettamente con il Comune per la stesura delle modificazioni necessarie al "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
25.6. La società concessionaria si impegna a proporre al Consorzio di Bacino 18 proposte di miglioramento/efficientamento del Piano di lavoro
annuale (Allegato 1.6 allo schema di convenzione) e che dovrà essere presentato entro il mese di settembre così come previsto dall'articolo 6, comma 21 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Comunale entro il mese di novembre di ogni anno.
25.7. In ogni caso la società concessionaria si obbliga a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto di termovalorizzazione di TRM secondo modalità ed alla tariffa indicata nel piano d'ambito, nonché a prendere atto del contratto di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati stipulato dalla Città di Torino.
25.8. Servizi di raccolta rifiuti urbani
25.8.1. La società concessionaria si impegna ad effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, così come definiti ai sensi dell'articolo 184 del TUA (salve s.m.i.).
25.8.2. In base alle diverse caratteristiche del territorio cittadino e delle utenze, i servizi vengono effettuati secondo le modalità desumibili dalle allegate schede tecniche del presente contratto, da sottoporre a verifica annuale del CUB 18 nell'ambito dell'approvazione del piano tecnico di lavoro.
25.8.3. Il CUB 18 si impegna a trasmettere periodicamente alla società concessionaria, con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle nuove utenze da servire, alla cessazione di vecchie utenze ed alle variazioni significative della tipologia di utenza.
25.9. Servizi di raccolta differenziata
25.9.1. La società concessionaria organizza i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ottemperanza di quanto disposto in
materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", con le finalità di seguito indicate:
- riutilizzo (riuso) e recupero (anche energetico) dei materiali,
- protezione della salute e dell'ambiente.
25.9.2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese dei servizi di raccolta e contenere i costi di gestione.
25.9.3. I materiali oggetto di raccolta differenziata sono rappresentati principalmente dal seguente elenco (da intendersi indicativo e suscettibile di aggiornamento in base all'evoluzione della normativa e delle indicazioni programmatiche):
- carta e cartone
- vetro
- imballaggi in metallo (lattine e barattoli)
- imballaggi in plastica
- frazione organica compostabile
- sfalci e potature
- materiali ferrosi
- beni durevoli: ingombranti e RAEE
- legno (trattato e non)
- abiti, tessuti ed altri accessori dell'abbigliamento
- inerti valorizzabili (provenienti da utenze domestiche)
- siringhe abbandonate su suolo pubblico
- farmaci scaduti
- pile esauste
- accumulatori esausti.
25.9.4. La società concessionaria assicura, inoltre, il recupero o lo smaltimento differenziato dei materiali abbandonati su suolo pubblico (come, a titolo esemplificativo, gli accumulatori e le bombole GPL).
25.9.5. Le specifiche modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata sono descritte nelle schede tecniche allegate.
25.9.6. La società concessionaria garantisce la gestione tecnico- amministrativa e logistica delle stazioni di conferimento e degli ecocentri, secondo le attuali modalità di cui alla relativa scheda tecnica, garantendo, in ogni stazione o centro, la piena collaborazione di un numero adeguato di operatori, a sostegno dell'attività di conferimento dei rifiuti a cura dell'utenza, con particolare attenzione ai rifiuti ingombranti o pesanti.
25.9.7. La società concessionaria, fatti salvi eventuali interventi in fase di progettazione, a fronte di espressa richiesta del CUB 18, promuove la progettazione, realizzazione e gestione di ulteriori ecocentri, oltre a quelli attualmente esistenti, con la finalità di servire le porzioni di territorio carenti.
25.9.8. Allo scopo di fornire servizi migliorativi, in grado di far raggiungere migliori livelli di raccolta differenziata, la società concessionaria può promuovere, previo accordo con il CUB 18, azioni sperimentali rivolte a specifici materiali o categorie di utenti o parti del territorio cittadino.
25.9.9. La società concessionaria realizza i servizi di raccolta differenziata secondo la programmazione annuale degli obiettivi e delle modalità di raccolta per ciascuna frazione merceologica, articolata, a livello territoriale,
per circoscrizione, così come contenuta nel Piano di lavoro annuale.
25.9.10. Le attività di raccolta differenziata programmate annualmente sono sottoposte alla verifica dell'attuazione e conseguente valutazione.
25.9.11. A tale riguardo la società concessionaria e l'Amministrazione comunale concordano una "griglia degli obiettivi" che viene redatta in via preventiva dalla società concessionaria ed approvata dal CUB 18.
25.9.12. La società concessionaria effettua il consuntivo tecnico della "griglia degli obiettivi" e lo presenta al Comune entro aprile dell'anno successivo.
25.9.13. Il CUB 18 potrà effettuare controlli a campione su tale consuntivo, così come sulla relativa documentazione a supporto.
25.9.14. La società concessionaria dovrà altresì comunicare semestralmente al CUB 18 la quantità raggiunta di RD in ogni circoscrizione, suddivisa per i singoli materiali raccolti ed evidenziare le zone o sottozone laddove abbia riscontrato criticità tali da non consentire un ottimale livello di raccolta differenziata, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo. Dovrà inoltre comunicare semestralmente gli impianti a cui vengono conferite le singole frazioni di RD nonché i costi/ricavi di ciascuna di queste.
25.9.15. La società concessionaria e il Comune concordano, se necessario, gli interventi correttivi (tecnici ed economici) della "griglia degli obiettivi", nonché il target comunicativo per gli utenti, anche per le zone individuate ai sensi del comma precedente, qualora si rilevino, in corso d'anno, problemi nel raggiungimento degli stessi e/o nell'esecuzione dei servizi.
25.10. Servizi di raccolta con contenitori su strada
25.10.1. La società concessionaria organizza, con le modalità e nelle zone previste nel Piano di lavoro annuale la raccolta rifiuti con contenitori su strada, ovvero per scelta tecnica mediante sacchi, garantendo almeno la raccolta differenziata di
- frazione organica;
- vetro e alluminio;
- carta;
- plastica,
oltre al residuo non recuperabile.
25. 11. Servizi di raccolta differenziata domiciliare integrata
25.11.1. La società concessionaria garantisce, nelle zone e con le modalità previste nel Piano di lavoro annuale la raccolta differenziata mediante un servizio domiciliare integrato che prevede la raccolta, da conferirsi separatamente a cura dei cittadini in specifici contenitori posizionati all'interno dei cortili, ovvero per scelta tecnica mediante sacchi, in modo da consentire almeno la separazione di:
- frazione organica;
- vetro e alluminio;
- carta;
- plastica,
oltre al residuo non recuperabile.
25.11.2. Nel caso di mancanza di spazi condominiali idonei, i contenitori con serratura potranno essere posizionati su suolo pubblico.
25.11.3. In casi particolari, caratterizzati da particolari conformazioni del tessuto urbano, la società concessionaria, previo accordo o su richiesta del
CUB 18, potrà realizzare isole ecologiche interrate che consentano comunque la differenziazione del conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente.
25. 12. Raccolta Rifiuti Ingombranti
25. 12.1. I rifiuti ingombranti tout court, ovvero i rifiuti di beni di consumo durevoli, provenienti dalle civili abitazioni e non suscettibili di essere raccolti con le normali modalità adottate per le altre tipologie di rifiuti urbani in ragione della loro dimensione, comprendono, al loro interno, anche la tipologia dei RAEE i quali, sebbene non rappresentino, almeno in parte, problemi di dimensioni, devono essere conferiti dall'utente con modalità diverse rispetto a tutti gli altri rifiuti urbani, in ragione della pericolosità di alcuni dei componenti con cui sono realizzati.
25.12.2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene assicurato in tutta la Città secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ovvero:
- conferiti direttamente, a cura dell'utente, presso una delle stazioni di conferimento/ecocentri;
- con prelievo presso gli utenti, a seguito di richiesta al numero verde aziendale, e secondo le modalità di cui alla relativa scheda tecnica (Allegato 1.7 allo schema di convenzione);
- con le altre eventuali modalità di cui al Piano di lavoro annuale.
25. 12.3. Il servizio a domicilio è garantito purché i rifiuti ingombranti siano resi disponibili in luogo accessibile ai mezzi di raccolta della società concessionaria (piano stradale o cortile).
25. 12.4. Possono essere predisposte particolari modalità di ritiro (al
piano) in ragione di utenze domestiche con particolari disagi.
25. 12.5. I rifiuti ingombranti costituiti da materiali recuperabili saranno separati a valle della raccolta e verranno avviati al riciclaggio/recupero dalla società concessionaria.
25. 13. Altri servizi di raccolta rifiuti
25.13.1. La società concessionaria garantisce gli altri servizi di raccolta differenziata previste nel Piano di lavoro annuale, con le modalità previste dalle schede tecniche allegate al piano medesimo.
25. 14. Servizi di gestione contenitori
25. 14.1. Al fine di eseguire i servizi di raccolta di cui ai punti precedenti, la società concessionaria si impegna a rendere disponibili tutte le attrezzature necessarie.
25. 14.2. Nuove tipologie di contenitori stradali dovranno avere l'avvallo del CUB 18, relativamente alle caratteristiche ed ai colori adottati.
25. 14.3. La società concessionaria ha la facoltà di definire la precisa collocazione su suolo pubblico dei contenitori e variarla in funzione delle esigenze di servizio, nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle disposizioni comunali.
25. 14.4. La società concessionaria ha il dovere di realizzare la demarcazione dell'area ove sono collocati tutti i contenitori che stazionino permanentemente su suolo pubblico, nonché di verificare periodicamente la visibilità della relativa segnaletica orizzontale, ripassando idoneamente la medesima all'occorrenza.
25. 14.5. La società concessionaria deve garantire:
- la manutenzione in stato idoneo all'uso di tutti i contenitori
utilizzati, provvedendo, altresì, ad attivare specifici servizi di lavaggio e disinfezione dei contenitori, posti sia su strada che all'interno delle utenze, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti e dal piano annuale delle attività e, comunque, in modo che non si creino inconvenienti igienici, secondo le prescrizioni igienico - sanitarie. L'avvenuto lavaggio e l'avvenuta disinfezione dovranno essere comunicate con modalità da concordarsi tra il CUB 18 e la società concessionaria. La società concessionaria dovrà comunicare al CUB 18, con anticipo di almeno 48 ore:
- il giorno, la fascia oraria e la zona di effettuazione del servizio;
- procedure interne atte a monitorare lo stato dei contenitori e segnalare con tempestività gli eventuali problemi riscontrati;
- specifici servizi di movimentazione dei contenitori;
- servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione dei contenitori, da effettuarsi nell'arco delle 48 ore successive all'inconveniente o, comunque, dalla segnalazione degli uffici del CUB 18 o dei cittadini al Numero Verde. I servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione dovranno essere comunicati al CUB 18 con report a cadenza trimestrale.
25. 15. Servizi di igiene del suolo
25. 15.1. I servizi di igiene del suolo oggetto del presente contratto e che la società concessionaria si impegna ad espletare si intendono, in linea generale e suscettibili di aggiornamento in base alla evoluzione delle normative, estesi a:
- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato disponibili ed aperte all'uso pubblico, compresi i parchi di cui alla relativa scheda tecnica, nonché gli spazi verdi di arredo stradale (con esclusione delle aree dedicate ai cinofili);
- rive dei corsi d'acqua Po e Dora non date in concessione, purché libere, accessibili e di pertinenza della Città, con le modalità stabilite nella relativa scheda tecnica;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente attrezzate per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
- manifestazioni istituzionali della Città, quali individuate nella scheda tecnica "Servizio spazzamento Manuale".
25. 15.2. Per quanto riguarda la pulizia dei marciapiedi, il servizio si intende relativo ai tratti per i quali non sussistano obblighi a carico dei cittadini, a norma dei regolamenti comunali vigenti.
25. 15.3. Le modalità di esecuzione del servizio ed i relativi standard operativi devono essere tali da consentire di mantenere lo stato di pulizia, decoro ed igiene del suolo pubblico.
25. 15.4. Salvo specifiche indicazioni, non sono di competenza della società concessionaria opere di manutenzione delle aree sopra elencate.
25. 15.5. Le modalità specifiche secondo cui i servizi di igiene del suolo vengono attuati sono indicate nelle schede tecniche allegate.
25. 15.6. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, la società concessionaria provvede ad installare e fornire (in tutti i casi in cui la posa spetti direttamente a Settori centrali o decentrati della Città) appositi contenitori portarifiuti, secondo criteri concordati con il CUB 18, assicurando il loro periodico svuotamento, pulizia e manutenzione, secondo le frequenze previste per le attività di igiene del suolo della relativa zona.
25. 16. Interventi diversi di igiene ambientale
25.16.1. Vengono affidati alla società concessionaria gli interventi di igiene ambientale di cui alla relativa scheda tecnica allegata al Piano di lavoro annuale, estesi ad ambiti non ricompresi nei punti precedenti. La società concessionaria si impegna ad effettuare, alle stesse condizioni, ulteriori servizi richiesti da uffici diversi dell'Amministrazione comunale.
25. 17. Servizi di pronto intervento e di emergenza
25. 17.1. Il Comune potrà richiedere servizi di pronto intervento e altri servizi di emergenza in aggiunta a quelli previsti nel presente contratto, nel caso si verifichino eventi calamitosi che siano di pericolo alla viabilità o al funzionamento delle dotazioni tecniche ed impiantistiche del Comune, o nel caso si verifichino situazioni di particolare urgenza ed indifferibilità per la salute pubblica e per l'ambiente.
25.17.2. Tali servizi dovranno essere svolti nel più breve tempo possibile, secondo le modalità della scheda tecnica allegata (Allegato 1.7 allo schema di convenzione).
25. 18. Gestione dei servizi igienici pubblici
25. 18.1. Al fine di assicurare la fruibilità dei servizi igienici pubblici
ubicati nel territorio cittadino e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la società concessionaria si impegna ad assicurare:
- custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici interrati;
- igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici di superficie.
25. 18.2. Il Comune comunicherà annualmente alla società concessionaria il numero e l'ubicazione di eventuali nuovi servizi igienici di cui sia prevista la realizzazione nel corso dell'anno successivo, in tempo utile per procedere all'aggiornamento delle schede tecniche allegate e del relativo corrispettivo.
25. 18.3. Relativamente ai servizi igienici pubblici di nuova costruzione, gli obblighi della società concessionaria avranno effetto a seguito di formale affidamento da parte del CUB 18, qualora il medesimo intenda affidarli alla gestione della società concessionaria al termine delle procedure di collaudo.
La proprietà di tutti i servizi igienici pubblici rimane comunque in capo al CUB 18.
25.19. Servizi Occasionali e/o con convenzione
25.19.1. Il CUB 18 può affidare alla società concessionaria i servizi connessi al mantenimento dell'igiene ambientale di aree ed edifici di competenza del Comune non aventi carattere di continuità, così come definiti nella relativa scheda tecnica.
25.19.2. Nell'ambito delle tipologie di servizio di cui sopra, la società concessionaria si impegna ad eseguire tutti gli interventi richiesti. Il CUB
18 provvederà ad indicare alla società concessionaria i Settori comunali autorizzati alle richieste di intervento e alla relativa spesa.
25.19.3. Il CUB 18 potrà richiedere interventi di natura diversa da quelli indicati nella scheda tecnica di cui sopra, ma ricadenti tra le attività per cui la società concessionaria ha professionalità adeguate e dispone dei necessari strumenti tecnici ed operativi. L'esecuzione di tali servizi sarà sottoposta a trattativa specifica tra le parti, secondo le procedure previste nel presente contratto.
25.20. Gestione degli imballaggi
25.20.1. La società concessionaria dovrà gestire la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondo quanto previsto dal sistema obbligatorio dedotto nel Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, per brevità, CONAI), di cui all'articolo 224 del TUA e s.m.i..
25.20.2. Resta salva per la società concessionaria la possibilità di valorizzare sul libero mercato quota parte degli stessi imballaggi e/o rifiuti da imballaggio, alle migliori condizioni economiche possibili e migliorative rispetto a quanto riconosciuto dal CONAI.
25.20.3. A tal proposito, la società concessionaria, in qualità di soggetto aggiudicatario del pubblico servizio, s'impegna ad offrire a tutti i cittadini e ai soggetti economici operanti nell'ambito del CUB 18 il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio (vetro, alluminio, acciaio, carta- cartone, contenitori per liquidi in plastica e legno) e, previa delega del CUB 18, a stipulare le convenzioni con i singoli Consorzi di filiera del CONAI attualmente accreditati (COREVE, CIAL, CIA, COMIECO, COREPLA, RILEGNO).
25.20.4. La società concessionaria in particolare, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 28 del presente contratto, è autorizzata a percepire direttamente i corrispettivi che verranno erogati dai consorzi stessi a fronte dei conferimenti effettuati, salvo l'obbligo di rendicontare opportunamente il CUB 18, con frequenza trimestrale, circa le quantità totali conferite, suddivise per classi di contributo percepito in ragione delle impurità riscontrate.
25.20.5. Nella predisposizione del sistema di raccolta degli imballaggi la società concessionaria dovrà attuare tutte le misure necessarie onde permettere alla cittadinanza del CUB 18 di conferire le varie frazioni merceologiche di rifiuto per le quali sia stata attivata la raccolta differenziata nel modo migliore possibile e tale da poter raggiungere i livelli percentuali minimi di raccolta imposti dalla normativa di settore.
25.20.6. La società concessionaria, nella predisposizione della propria attività di sensibilizzazione/comunicazione affine alla raccolta differenziata degli imballaggi, previa condivisione del target con il CUB 18, dovrà coordinarsi con il CONAI e con le singole filiere onde ottenere, nei limiti della quota annualmente prevista dal CONAI, il miglior supporto economico disponibile.
25.20.7. La società concessionaria dovrà comunicare al CUB 18, con cadenza mensile, i carichi eventualmente rifiutati dalle piattaforme CONAI di riferimento, il motivo del rifiuto e se vi sia stata applicazione di penale.
25.21. Controlli dei rifiuti in ingresso agli impianti e di quelli provenienti da RD
25.21.1. La società concessionaria garantisce il corretto conferimento ai fini dello smaltimento di tutti i rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti di qualunque natura rinvenuti sul suolo pubblico.
25.21.2. La società concessionaria garantisce inoltre, la corretta progettazione dei servizi di raccolta.
25.21.3. A tal fine la società concessionaria:
- garantisce una verifica periodica della qualità dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate, in contraddittorio con i recuperatori, partecipando con propri tecnici alle analisi periodiche predisposte dai singoli consorzi di filiera. E' comunque facoltà del CUB 18 inviare propri funzionari, a propria discrezione e senza preavviso, alle analisi sulla qualità dei materiali eseguite presso le piattaforme CONAI, previo obbligo della società concessionaria di avvisare con anticipo di 48 ore (2 giorni lavorativi) circa il giorno, l'orario ed il luogo di effettuazione di ogni analisi;
- gestisce un'area, con annesso laboratorio chimico, in cui i rifiuti vengono separati per classi di rischio, campionati e analizzati per il loro corretto smaltimento;
- garantisce, a supporto dei centri di raccolta differenziata, mediante tecnici aziendali addetti ai controlli chimico-ambientali tramite verifiche mensili, la qualità dei materiali conferiti in modo differenziato in particolare dei rifiuti urbani liquidi o pericolosi;
- garantisce mediante apposite analisi merceologiche, fissate nel numero minimo di 4 l'anno e a spese della società concessionaria, la conoscenza della qualità e della natura del rifiuto indifferenziato conferito
nei contenitori stradali.
25.21.4. I risultati delle analisi previste nel presente articolo devono essere comunque comunicati al CUB 18 entro i 15 giorni successivi all'effettuazione di ciascuna analisi.
25.22. Verifiche UTO
25.22.1. In considerazione della deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale sono approvati i nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, tecnici qualificati della società concessionaria parteciperanno ad un apposito organo tecnico incaricato di effettuare le operazioni di accertamento ed omologazione, presso le utenze non domestiche, dei rifiuti prodotti ai fini del loro smaltimento.
25.22.2. L'organo tecnico effettuerà anche le conseguenti operazioni di valutazione dei fattori produttivi e la definizione economica dei maggiori importi derivanti dall'inserimento di nuove utenze nelle attività previste dalle specifiche schede tecniche in allegato (Allegato 1.7 allo schema di convenzione).
25.23. Sistema Informativo Territoriale
25.23.1. La società concessionaria assicura la realizzazione ed il mantenimento di uno specifico sistema informativo territoriale dedicato ai servizi da essa resi in relazione al territorio servito, dedicandovi le risorse umane e strumentali necessarie.
25.23.2. Il S.I.T. della società concessionaria costituirà uno degli strumenti principali di interfaccia tra la società concessionaria ed il Consorzio di Bacino 18, oltre ad essere uno strumento di comunicazione verso tutti gli utenti, con lo sviluppo di specifiche procedure dedicate a tali
funzioni.
25.23.3. A tal fine la società concessionaria s'impegna a sviluppare il proprio S.I.T. in maniera coordinata con analoghe iniziative sviluppate dall'Amministrazione Comunale ed a mettere a disposizione della stessa i livelli informativi gestiti direttamente, oltre a realizzare apposite funzioni di accesso dedicate a tutti gli utenti dei servizi.
25.24. Progettazione Servizi di Igiene Ambientale
25.24.1. Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, la società concessionaria assicura di mantenere una struttura tecnica stabile dedicata alla progettazione dei servizi di igiene ambientale, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- definizione degli standard operativi e qualitativi dei servizi;
- verifica degli standard operativi e qualitativi dei servizi;
- osservazione costante dell'evoluzione tecnica del settore dell'igiene ambientale;
- progettazione ed ottimizzazione dei servizi in essere al fine di una sempre maggior rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità degli stessi e dell'adeguamento a mutamenti normativi e tecnici;
- studio e progettazione di nuovi servizi.
25.24.2. Alla struttura tecnica di progettazione dei servizi di igiene ambientale saranno dedicate le risorse umane e strumentali adeguate.
25.24.3. La società concessionaria assicura la disponibilità della propria struttura tecnica di progettazione per collaborare con l'Amministrazione Comunale nel campo della pianificazione dei servizi di
igiene ambientale della Città di Torino e per rispondere a specifiche richieste inerenti alle tematiche ambientali.
25.25. Formazione del personale
25.25.1. La società concessionaria si impegna a perseguire una politica di gestione delle risorse umane, finalizzata a valorizzare ed aggiornare costantemente il capitale di competenze e conoscenze presenti in Azienda investendo in processi formativi sia di carattere gestionale/organizzativo sia specialistico ed in corsi di addestramento tecnico.
25.25.2. A tal fine la società concessionaria redige un programma annuale di formazione del personale. Tale programma di formazione è trasmesso formalmente, entro il mese di dicembre alla Città.
25.26. Servizi di assistenza agli utenti
25.26.1. Numero Verde e Sito Web
Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi aziendali ed alle informazioni connesse, la società concessionaria si impegna a mantenere in funzione un call center ed un sito web accessibili agli utenti con le modalità di cui all'allegata Carta degli Utenti.
25.27. Comunicazione e sensibilizzazione
25.27.1. La società concessionaria si impegna a concordare con la Città di Torino attività di comunicazione e sensibilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Città stessa mutuati dalla vigente legislazione.
25.27.2. Tali obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:
- riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal "Piano provinciale per la gestione dei rifiuti";
- aumento della "qualità della separazione" delle diverse frazioni differenziate;
- aumento delle informazioni relative al reale utilizzo delle materie raccolte in modo differenziato;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione (scuole, imprese, organizzazioni, target specifici, ecc.) sull'importanza sociale e civile di comportamenti ambientali corretti;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.
25.27.3. La società concessionaria si impegna a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.
25.27.4. Ogni attività di comunicazione inerente i servizi oggetto del presente contratto deve essere approvata formalmente dagli uffici della Città.
25.28. Gestione Ambientale
25.28.1. CUB 18 e la società concessionaria convengono sul fatto che il successo delle attività gestite sia direttamente collegato alla particolare cura con cui vengono condotte le problematiche ambientali. A tal riguardo la società concessionaria s'impegna ad effettuare la quantificazione e il monitoraggio degli impatti ambientali più significativi delle sue attività. Inoltre s'impegna attraverso la sua organizzazione generale e le strutture operative ad operare con impianti certificati ai sensi della ISO 14001 e del
Regolamento Comunitario CEE 1836/93.
25.29. Il sistema di Gestione Ambientale
25.29.1. Il gestore si impegna a curare sistematicamente le attività di gestione dei rifiuti nell'ottica della salvaguardia degli impatti significativi sull'ambiente.
25.30. Controlli ambientali
25.30.1. Il gestore s'impegna, attraverso una sua struttura di controllo, ad effettuare la quantificazione e il monitoraggio degli impatti ambientali più significativi delle sue attività.
25.30.2. Il monitoraggio è quindi mirato ad assicurare il livello di concentrazione di ogni singolo inquinante entro i limiti stabiliti dalla legge.
25.30.3. Gli impatti ambientali si possono differenziare sulla base della suddivisione delle attività dell'azienda in 2 macroaree:
- le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo;
- le attività legate alla gestione degli impianti.
25.30.4. Il CUB 18 si riserva in ogni caso di effettuare controlli e monitoraggi ulteriori a quelli previsti negli articoli successivi, sia direttamente, sia mediante tecnici o altri enti pubblici specificamente incaricati.
25.31. Servizio di raccolta rifiuti e igiene del suolo
25.31.1. Per garantire le prestazioni in oggetto, secondo le modalità previste dal presente contratto e dal Piano di lavoro annuale, le azioni di controllo e sorveglianza che devono essere condotte riguardano i seguenti aspetti:
- qualità dell'aria;
- consumi idrici per lavaggio cassonetti e strade e relativo scarico in fognatura.
25.31.2. La qualità dell'aria è principalmente influenzata dalle emissioni in atmosfera provenienti dagli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo.
25.31.3. Il gestore si impegna pertanto ad un graduale rinnovo del parco mezzi, iniziando con la sostituzione dei veicoli a gasolio di categoria euro 0 ed euro 1 da effettuarsi entro la fine del 2015, provvedendo alla sostituzione fino ad una percentuale di mezzi a ridotto impatto ambientale (Euro 5 ed EEV) pari al 21,9% contro l’attuale 14,3%.
25.31.4. Annualmente la società concessionaria comunica al CUB 18 le sostituzioni dei veicoli effettivamente realizzate.
25.32. Consumi idrici per lavaggio cassonetti e strade relativo scarico in fognatura
25.32.1. I reflui derivanti dallo scarico delle autospazzatrici stradali, dal lavaggio dei contenitori dei rifiuti urbani, dalla pulizia delle fognature devono essere trattati in specifici impianti di depurazione chimico-fisici, ed il refluo depurato è smaltito in fognatura con il percolato della discarica e destinato all'impianto di depurazione SMAT. Per lo scarico in fognatura la società concessionaria si impegna a rispettare i valori limite.
25.32.2. La società concessionaria si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie per soddisfare questa richiesta idrica attraverso il reimpiego delle acque di rifiuto urbane trattate.
25.32.3. La società concessionaria si impegna a relazionare annualmente al CUB 18 in merito alle azioni intraprese.
Articolo 26 - Obblighi di informazione
26.1. Ai fini del controllo, la società concessionaria si obbliga a consentire al personale autorizzato dalla Città, l'accesso anche on line e attraverso strumenti informatici condivisi ai dati del servizio riguardanti la quantità del servizio effettuato con riferimento alle schede tecniche allegate (Allegato
1.7 allo schema di convenzione).
26.2. La società concessionaria si obbliga a fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, comprese le informazioni implicanti elaborazioni di dati, chiarimenti o valutazioni.
26.3. La società concessionaria si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Città le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
26.4. La società concessionaria è tenuta a fornire ogni informazione richiesta dalla Città in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dalla Città nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ivi compresi tutti i dati utili all'implementazione dello strumento di cui si è dotata la Città di Torino "cruscotto urbano".
26.5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario, o suoi delegati.
26.6. La società concessionaria è tenuta a trasmettere trimestralmente
alla Città un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal Piano di lavoro annuale, evidenziando, nello stesso, le attività effettuate e le relative modalità, inviandolo alla Città nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.
26.7. La società concessionaria è tenuta altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le attività effettuate nell'ambito del Piano di lavoro annuale", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame del Consorzio di Bacino 18 si procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base dei servizi effettivamente prestati dalla società concessionaria e verificati dalle competenti strutture del Consorzio di Bacino 18.
Articolo 27 - Obblighi del Consorzio di Bacino 18
27.1. La Città si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della società concessionaria con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
27.2. L'impegno di cooperazione di cui al comma precedente si traduce in particolare nella disponibilità da parte della Città a:
a) agevolare ogni intervento del soggetto concessionario per l'esecuzione e la costruzione di impianti;
b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività del soggetto concessionario (quali ad esempio i dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente) in
possesso della Città;
c) dare collaborazione con i propri Uffici, ed in particolare intervenendo con gli atti, anche repressivi, di comportamenti illeciti o illegittimi di terzi, opportuni e necessari per agevolare il corretto svolgimento dei servizi affidati al soggetto concessionario. La Città si impegna a dare, inoltre, il massimo apporto allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione delle attività di cui al presente contratto, ricadenti nella sua competenza e titolarità;
d) comunicare al soggetto concessionario i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) e viabilistico onde consentire alla società concessionaria un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi a eventuali potenziamenti o estensioni del sistema;
Il Consorzio di Bacino 18 si impegna a trasmettere periodicamente alla società concessionaria, con cadenza semestrale/annuale, le informazioni relative alle nuove utenze da servire, alla cessazione di vecchie utenze ed alle variazioni significative della tipologia di utenza.
27.3. Il Consorzio di Bacino 18 s'impegna a rendere disponibili gratuitamente alla società concessionaria sia gli aggiornamenti degli elementi geografici di base del proprio territorio (livelli di base del Sistema Informativo Territoriale comunale), sia le banche dati descrittive della realtà socioeconomica del territorio cittadino di cui abbia disponibilità.
27.4. Il Consorzio di Bacino 18 assicura l'accesso alle informazioni in proprio possesso, che siano necessarie alla progettazione dei servizi di
igiene ambientale, e la collaborazione dei Settori comunali interessati alle problematiche collegate.
Verificandosi gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che comportino grave pericolo di danno per l'igiene o la salute pubblica, ed ove la società concessionaria regolarmente diffidata non ottemperi tempestivamente, il Comune ha la facoltà di eseguire direttamente o tramite altre imprese le opere o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, salvo il recupero delle relative spese nell'ambito del corrispettivo riconosciuto alla società concessionaria e l'addebito di spese ulteriori a carico della società concessionaria.
Articolo 28 - Corrispettivo
28.1. Per l’espletamento dei servizi oggetto della presente Sezione il Consorzio di Bacino 18 corrisponderà alla società concessionaria un corrispettivo che sarà determinato d’accordo tra le parti, annualmente, sulla base del Piano di lavoro annuale tecnico approvato annualmente dalla Giunta Comunale e del relativo prezziario dei servizi così come definito in sede di offerta (Allegato 1.7 bis allo schema di convenzione). Per l’anno 2013 il corrispettivo per i servizi di cui alla tabella A e alla Tabella B del Piano di Lavoro (Allegato 1.6 allo schema di convenzione) è quantificato in Euro 158.874.434,00 + IVA (come da ribasso offerto in sede di aggiudicazione) (Allegato 1.7 bis allo schema di convenzione).
28.2. Il Consorzio di Bacino 18 potrà chiedere l’espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento, o di servizi occasionali, il cui corrispettivo dovrà comunque essere determinato sulla base del Piano di lavoro annuale approvato annualmente
e dei prezziari risultanti dall’offerta (Allegato 1. 0 xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx), xxxxx restando che l’offerta tecnica è vincolante per la società concessionaria, ma la Città si è riservata la facoltà di non attuarla limitatamente alla parte propositiva dei servizi base (come da Disciplinare di gara). In ogni caso, la Città si è riservata la facoltà di valutare congiuntamente ed in accordo con la società AMIAT l’attuazione concreta dell’offerta tecnica limitatamente alla parte propositiva dei servizi base dell’aggiudicatario, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza nella gestione del servizio, senza in ogni caso alterare i presupposti e le assunzioni, anche di natura economica, sulla base dei quali veniva formulata l’offerta dell’Aggiudicatario, nonché l’Equilibrio Economico e Finanziario.
Tale valutazione verrà effettuata in sede di approvazione del piano di lavoro.
28.3. In ragione di specifiche esigenze il Consorzio di Bacino 18 potrà chiedere la modificazione/riduzione di specifici servizi: in particolare potranno essere oggetto di revoca determinate tipologie di servizi e corrispondentemente il corrispettivo del servizio sarà adeguato in ragione delle modificazioni/riduzioni.
28.4. Qualora alla società concessionaria vengano richieste nuove tipologie di servizi in ragione di sopravvenienze tecniche, la società concessionaria si impegna ad effettuare il servizio secondo tali tipologie, secondo il prezzo che sarà oggetto di trattativa secondo le normative vigenti in materia e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15.
28.5. In caso di nuovi servizi richiesti dal CUB 18 successivamente
all'approvazione del Piano di lavoro annuale, essi saranno conteggiati pro quota, fino alla fine dell'anno solare, sulla base dei prezzi previsti nelle schede relative ai servizi in questione.
28.6. In caso di mancata approvazione del Piano di lavoro annuale da parte della Giunta, entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento, la società concessionaria opererà, fino all'approvazione della suddetta deliberazione, sulla base del Piano di lavoro annuale dell'anno precedente e del relativo prezziario, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
28.7. Il concessionario potrà proporre alla Città il trattamento e il recupero dei materiali presso propri impianti.
Articolo 29 - Modalità di pagamento del corrispettivo
29.1. Il pagamento di quanto dovuto dal Consorzio di Bacino 18 sarà effettuato tramite emissione da parte della società concessionaria di una fattura mensile sulla base del Piano di lavoro annuale. Nelle more dell'approvazione del Piano di lavoro annuale le fatture saranno a titolo di acconto e non potranno superare 1/12 dell'importo di riferimento del Piano di lavoro annuale già approvato dalla Giunta Comunale l'anno precedente. Le fatture verranno pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
29.2. Sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per il semestre stesso.
Articolo 30 - Relazione Tecnico-Finanziaria
30.1. La società concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ogni
anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.
30.2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla società concessionaria per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato, beni strumentali all'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché nel Piano di lavoro approvato annualmente ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.
30.3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.
30.4. La società concessionaria si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta sulla base di quanto approvato nel Piano di Lavoro annuale, presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi assunti in sede di offerta e la realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta. Il mancato raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 33 del presente contratto.
Articolo 31 - Controllo e Vigilanza
31.1. La Città ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dalla presente Sezione e derivanti dal rispetto dei parametri previsti nel presente contratto.
31.2. I controlli della Città saranno svolti:
a) dai funzionari incaricati dalla Direzione Ambiente;
b) da una cooperativa sociale scelta, in conformità alle normative vigenti, dalla Città.
31.3. A tal fine la società concessionaria metterà a disposizione le risorse finanziarie necessarie per effettuare il controllo di cui al precedente comma
31.2 lettera b), fino ad un massimo, per l'anno 2013, di 130.000,00 Euro che, per gli anni successivi, sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo.
31.4. I controlli di cui al precedente comma 31.2 lettera b) saranno svolti sulla base del disciplinare (Allegato n. 1.14 allo schema di convenzione) che la società concessionaria riconosce quale strumento per la verifica del rispetto di quanto previsto nella presente Sezione II. Annualmente, d'accordo tra le parti, tale regolamento potrà essere modificato.
31.5. Il CUB 18, nei rapporti con la società concessionaria, valuterà anche le segnalazioni provenienti dalle Guardie Ecologiche Volontarie (in seguito, per brevità, GEV), le quali operano sul territorio della Città, oltre che a fronte di quanto disposto dalla legislazione istitutiva (Legge della Regione Piemonte n. 32/1982), anche a margine di esplicita convenzione tra il CUB 18 e la Provincia di Torino, da cui dipendono a titolo onorario. Le GEV, inoltre, sono inserite in qualità di soggetto abilitato al controllo nel
Regolamento per la Gestione dei Rifiuti.
31.6. Tali segnalazioni, qualora evidenzino disservizi, prima di essere contestate alla società concessionaria verranno sottoposte alla valutazione tecnico-operativa-logistica del funzionario che opera per il CUB 18 in qualità di Responsabile per il coordinamento territoriale delle GEV, il quale, nel caso ravvisi gli estremi per una contestazione, altrimenti non evidenziata né dal soggetto incaricato dei controlli, né dai funzionari della Direzione Ambiente, né da altri dipendenti comunali abilitati, ne disporrà l'inserimento nelle liste di contestazione da sottoporre a valutazione congiunta semestrale.
31.7. Nel caso di controlli di cui al precedente comma 31.2 lettera a), la Città deve contestare per iscritto, entro 15 giorni, la presunta mancata effettuazione dei servizi previsti, con indicazione del tempo e del luogo della violazione, documentati da relative fotografie digitali, nonché dell'intenzione di applicare la penale. La Società ha il diritto di formulare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione. Le controdeduzioni addotte non potranno essere relative alla gestione ordinaria del personale (ferie, permessi, ecc.).
31.8. I controlli della Città, di cui al punto precedente, seguiranno i criteri contenuti nel regolamento dei controlli. Quanto alla rilevazione di altri servizi, diretti o appaltati, quali, a titolo esemplificativo, i servizi igienici (tutte le tipologie), la raccolta ingombranti, il progetto direttrici, le sponde fluviali, lo spazzamento portici, il lavaggio strade, il lavaggio/disinfezione aree particolari, i controlli verranno svolti al termine della prevista attività, secondo la frequenza comunicata dall'AMIAT.
31.9. Semestralmente la Città e la società concessionaria, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dalla società concessionaria. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'eventuale penale sarà ritenuta sul primo rateo successivo alla definizione.
Articolo 32 - Controlli sull'esecuzione dei servizi
32.1. La società concessionaria dispone a proprie spese, a favore del Consorzio di Bacino 18, la condivisione del proprio sistema informativo (attualmente Cytrix), avente ad oggetto le distinte di raccolta e spazzamento aggiornate in tempo reale.
32.2. Inoltre, la società concessionaria deve trasmettere mensilmente l'elenco dei disservizi (in ragione di indisponibilità di personale e mezzi), indicando il giorno ed il relativo turno di recupero.
32.3. La comunicazione delle informazioni richieste dovrà avvenire con le modalità che verranno successivamente comunicate a cura del Consorzio di Bacino 18.
32.4. E' facoltà del Consorzio di Bacino 18 disporre controlli periodici, senza preavviso, sulla documentazione previdenziale attinente il personale e sulle schede di manutenzione del parco automezzi.
32.5. La vigilanza ed il controllo sulla gestione del servizio in oggetto spetta al CUB 18 che si riserva ogni più ampia facoltà di espletarla nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società concessionaria e senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti ad organi istituzionali per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di igiene e sanità, di
polizia urbana, di circolazione e traffico.
32.6. Per la funzionalità del controllo, la società concessionaria è obbligata a fornire al personale incaricato dal CUB 18 tutta la documentazione ritenuta idonea al controllo e la collaborazione necessaria del proprio personale.
Articolo 33 - Penali contrattuali
33.1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati secondo quanto previsto dal precedente articolo 31, fermo restando l'obbligo della società concessionaria di rimuovere le cause di inadempimento e garantire i medesimi nel più breve tempo possibile, potranno essere applicate a carico della stessa le seguenti penali, il cui ammontare sarà aggiornato ogni anno secondo l'indice di rivalutazione Istat:
INFRAZIONE | PENALE |
Mancato passaggio di raccolta secondo la frequenza minima stabilita del punto di raccolta (valido per tutte le raccolte: RU, RD, isole interrate e PaP) | Euro 65,00 per punto di raccolta (*) Solo per le isole interrate: Euro 91,00 ad isola (anche solo per il mancato svuotamento di una singola frazione). Solo per le multibenne: Euro 195,00 a benna |
Mancato passaggio di raccolta secondo la frequenza minima stabilita del punto di raccolta (valido per Cartesio) | Euro 39,00 per punto di raccolta (*) Solo per la raccolta con benne: Euro 91,00 per benna |
Mancata manutenzione/sostituzione dei contenitori secondo la tempistica prevista/concordata | Euro 26,00 a contenitore |
Mancato lavaggio/disinfezione dei contenitori secondo il relativo calendario (valido per tutte le raccolte) | Euro 45,50 per punto di raccolta (*) Solo per le isole interrate: Euro 130,00 ad isola (anche solo per il mancato lavaggio di una singola frazione) |
Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti o presso area soggetta ad abbandono ricorrente secondo il relativo calendario | Euro 65,00 per ogni batteria di cassonetti (onnicomprensiva: RU + RD o PaP)/area censita nell'omologo elenco (aggiornabile di anno in anno) |
Mancato spazzamento secondo la frequenza minima stabilita (per tutti gli interventi di igiene del suolo) | Euro 52,00 per ogni campione sottoposto a verifica. Solo per la mancata pulizia dell'area sottostante il punto di raccolta: Euro 26,00 a punto di raccolta. |
Mancata raccolta foglie stagionale secondo il relativo calendario | Euro 65,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
Mancato lavaggio strade secondo il relativo calendario | Euro 45,50 per ogni campione sottoposto a verifica |
Mancata disinfezione di aree particolari secondo il relativo calendario | Euro 19,50 per ogni area censita nell'elenco (aggiornabile di anno in anno) |
Mancato lavaggio/disinfezione dei servizi igienici interrati secondo il relativo calendario | Euro 91,00 per ogni servizio |
Mancato lavaggio/disinfezione degli altri servizi igienici secondo il relativo calendario (fuori terra, disabili, mercatali, vespasiani ed ex autopulenti) | Euro 45,50 per ogni servizio |
Progetto direttrici: mancato svolgimento del servizio secondo la frequenza minima stabilita | Euro 91,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
Sponde fluviali: mancato svolgimento del servizio secondo la frequenza minima stabilita | Euro 91,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
Mancata esecuzione anche solo di parte del servizio dedicato ai Mercati cittadini | Euro 195,00 per ogni campione sottoposto a verifica (≥ 10 mq) |
Spazzamento manuale portici | Euro 52,00 per ogni campione sottoposto a verifica (≥ 10 mt. lineari x la relativa ampiezza) |
Giochi bimbi | Euro 91,00 per ogni area giochi censita nell'elenco (aggiornabile di anno in anno) |
Mancata adozione della Carta della Qualità dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio | Euro 500,00 |
Mancato aggiornamento della Carta della Qualità dei Servizi entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nelle sedi competenti | Euro 500,00 |
(*) il punto di raccolta, che costituisce il campione soggetto a controllo, é costituito da 1 o più cassonetti di tipologia omogenea (RU o RD x Xxxxxxxx o PaP; quindi, in caso di compresenza di cassonetti RU ed RD, si potranno verificare 2 campioni e, conseguentemente, applicare 2 penali).
33.2 Nel caso in cui la Città ritenga che l'inadempimento accertato sia particolarmente pregiudizievole per la cittadinanza, lo comunicherà immediatamente alla Società, la quale, qualora provveda a rimuovere le cause dell'inadempimento entro 24 ore dalla contestazione effettuata dalla Città, fruirà di una decurtazione della relativa penale, che accetterà senza
contraddittorio, in misura del 50%. Tale tecnicismo non sarà applicabile per i servizi per i quali la relativa frequenza preveda normalmente un passaggio nelle 24 ore successive alla contestazione.
Articolo 34 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali
34.1. Ogni anno il CUB 18 procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.
34.2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni del piano economico finanziario predisposto dalla società concessionaria e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte in sede di gara e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico.
34.3. La verifica ha per oggetto:
a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
c) l'adeguatezza dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
34.4. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, i servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione.
Articolo 35 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
35.1. Le condizioni d'esercizio del servizio possono essere modificate a giudizio della Città, valutato il pubblico interesse, concordato con la società concessionaria con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico
finanziario.
35.2. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto. Allegati alla Sezione II:
- Allegato 1.5.1 – Bozza Convenzione tra S.I.T.O. S.p.A. e i Comuni di Grugliasco, Orbassano, Rivalta di Torino, Rivoli e Torino per la gestione dei servizi pubblici relativi agli insediamenti nell’area SITO;
- Allegato 1.5.2 – Planimetria dell'area denominata SITO;
- Allegato 1.6 - Piano di lavoro annuale tecnico, articolato per macroattività di servizio, determinato in funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione di detti servizi;
- Allegato 1.7 - Schede tecniche contenenti la descrizione dei servizi oggetto della presente sezione e le relative specifiche tecniche;
- Allegato 1.7 bis - Offerta economica (Prezziario dei servizi così come definito in sede di offerta) e Offerta tecnica;
Allegato 1.14 - Disciplinare dei controlli di cui al comma 2 lettera d) dell’articolo 31 del presente contratto.
SEZIONE III SERVIZI DI GESTIONE DELLA VIABILITÀ INVERNALE
Articolo 36 - Oggetto della Sezione III
36.1. La presente sezione disciplina la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad
essa in carico manutentivo, con esclusione degli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul verde pubblico, ad eccezione dei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico della società concessionaria i percorsi viari asfaltati (come da prospetto che dovrà essere allegato ogni anno al Piano di Lavoro).
L'affidamento comporta da parte della società concessionaria l'esecuzione delle seguenti attività:
- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;
- servizio di pronto intervento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità";
- sgombero neve centro cittadino;
- sgombero neve collina;
- sgombero neve aree mercatali;
- sgombero neve manuale;
- sgombero neve marciapiedi delle scuole in stabili comunali;
- sgombero neve dei parcheggi a rotazione per disabili ubicati di fronte alle principali strutture sanitarie;
- servizio di asporto neve;
secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale e relativo prezziario da redigere come da allegato (Allegato 1.9 - Prezzi unitari del Servizio allo schema di convenzione). La Città si riserva comunque di richiedere alla società concessionaria il servizio di sgombero neve su
specifiche aree pubbliche.
36.2. A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma precedente, la società concessionaria esegue, su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio.
Oltre a quanto sopra stabilito, la società concessionaria s'impegna ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento del servizio svolto annualmente dal 1 novembre al 31 marzo.
Articolo 37- Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso
37.1. La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede alla società concessionaria in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:
1) Immobili:
A) sito in Torino via Traves;
B) sito in Torino via Villa Glori;
2) Impianti:
A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori;
B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves.
La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati provvedimenti.
3) Mobili:
A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale;
B) n. 109 lame spartineve anteriori per autocarro;
C) n. 2 veicoli 4x4 modello Xxxxxx-Xxxxx;
D) n. 10 lame spartineve posteriori per trattore;
E) n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588;
F) materiali vari ed accessori.
37.2. La società concessionaria prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra.
La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.
37.3. La società concessionaria allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà di AMIAT, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. La società concessionaria, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.
37.4. Sono a carico della società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.
37.5. Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società concessionaria, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.
Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.
37.6. Sono a carico della società concessionaria tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili. Sono altresì a carico della società concessionaria le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di
fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando alla società concessionaria, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.
37.7. La società concessionaria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli la società concessionaria provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. La società concessionaria si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.
37.8. Costituiscono beni della società concessionaria, destinati al servizio di cui alla presente sezione i beni di cui all'allegato (Allegato 1.8 allo schema di convenzione).
Articolo 38 - Obblighi del gestore
38.1. La società concessionaria garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel Piano di lavoro annuale e relativo prezziario da redigere come da Allegato
1.9 allo schema di convenzione e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.
38.2. La società concessionaria si obbliga ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica
responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
38.3. La società concessionaria mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.
38.4. A tal fine la società concessionaria deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno contrattuale successivo.
38.5. In caso di appalto a terzi la società concessionaria inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.
38.6. La società concessionaria trasmette al Comune copia dei capitolati entro il 31 ottobre di ogni anno; inoltre, la società concessionaria si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.
38.7. La società concessionaria opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno alle due strutture operative UNCO e UNCR di cui all'articolo successivo e secondo il Piano di lavoro annuale e relativo prezziario da redigere come da Allegato 1.9 allo schema di convenzione.
38.8. La società concessionaria riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere mensilmente un report al Settore competente
che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.
38.9. La società concessionaria si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune, entro cinque giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.
38.10. La società concessionaria a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all'intervento le informazioni relative allo stesso al Settore competente.
38.11. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.
38.12. La società concessionaria si impegna ad individuare, proponendo alla Città, le aree da utilizzarsi per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.
Articolo 39 - Obblighi del Comune
39.1. Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.
39.2. La società concessionaria potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.
39.3. In tali casi, la spesa per l'indennità di reperibilità sarà a carico della
società concessionaria.
39.4. Ai fini di un'attiva collaborazione, il Comune entro il 1 novembre di ogni anno, di comune accordo con la società concessionaria, provvede ad insediare le seguenti strutture operative, con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, così come richiamate nel piano di servizio sopra citato:
- l'UNCO: costituita da A.M.I.A.T., GTT e Polizia Municipale Città di Torino;
- l'UNCR: costituita da Direzione della società concessionaria del servizio, Dirigenza GTT, Dirigenza della Divisione Ambiente, della Polizia Municipale e del Settore Alberate Urbane della Città di Torino.
39.5. Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio alla società concessionaria i nominativi dei componenti della Commissione tecnica di cui al successivo articolo 48.
Articolo 40 - Corrispettivo del servizio e scadenze di pagamento
40.1. Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato dalla società concessionaria entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'Allegato 1.9 allo schema di convenzione.
40.2. Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.
Il budget medio stagionale per gli anni 2013 e 2014 è fissato in Euro 5.545.000,00 oltre I.V.A. e comprende:
- una parte a copertura dei costi fissi gestionali;
- una parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da
liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.
40.3. Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati direttamente dalla società concessionaria nel budget verrà maggiorato, per ogni stagione invernale successiva, dell'80% dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione di Finanza Pubblica.
40.4. Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto. Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite appaltatori, la società concessionaria debba far luogo alla revisione periodica del prezzo ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
40.5. Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31 maggio, la società concessionaria presenterà il conto consuntivo dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante, al fine di accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.
40.6. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- emissione da parte della società concessionaria di una fattura in acconto entro il 31 dicembre della stagione invernale, pari a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
- emissione da parte di società concessionaria a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui
verranno dedotti i due acconti già fatturati.
40.7. Le fatture verranno pagate dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso Euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.
Articolo 41 - Subaffidamento e modalità
41.1. La società concessionaria potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine la società concessionaria dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.
Articolo 42 - Relazione tecnico-finanziaria
42.1. La società concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riportante, oltre il consuntivo economico della stagione, le motivazioni che hanno originato eventuali scostamenti rispetto al budget, nonché eventuali proposte migliorative del servizio.
42.2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a
titolo puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.
Articolo 43 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio
43.1. Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società concessionaria nell'ambito delle strutture operative di cui all'articolo 39.
43.2. La società concessionaria si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio.
Articolo 44 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto
44.1. D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.
Articolo 45 - Modalità di revisione del contratto
45.1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
45.2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non
comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
Articolo 46 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali
46.1. Nei confronti dei propri dipendenti la società concessionaria si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
Articolo 47 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro
47.1. La società concessionaria si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
Articolo 48 - Commissione di controllo
48.1. Al fine di garantire il controllo da parte della Città, la società concessionaria collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 49.
48.2. E' istituita una Commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sul rispetto da parte della società concessionaria degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.
48.3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Commissione di controllo esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dalla società concessionaria richiamata agli articoli 38.4), 38.6), 38.8), 38.9), 38.10), 40.5) ed applica le
penali di cui al successivo articolo 49.
48.4. La Commissione di controllo si riunirà come previsto al successivo articolo 49.7.
Articolo 49 - Penalità
49.1. Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.
49.2. L'intervento è considerato "mancato" quando non venga effettuato per il percorso intero, così come individuato per ogni singolo lotto di intervento.
49.3. L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato Piano di lavoro annuale per ciascun tipo di intervento.
49.4. La Città provvederà sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:
- mancato insalamento preventivo: Euro 500,00 (un eventuale ritardo dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
- mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00;
- mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00;
- ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro 300,00;
- ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00;
- mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31 maggio di cui all'articolo 40.5: Euro 2.000,00;
- mancata trasmissione della polizza assicurativa entro i termini previsti e di cui all'articolo 38.4: Euro 500,00;
- mancata trasmissione dei capitolati d'appalto e dell'attestazione di conformità entro i termini previsti e di cui all'articolo 38.6: Euro 500,00;
- mancata trasmissione del report mensile di cui all'articolo 38.9: Euro 300,00;
- mancata trasmissione delle informazioni a seguito di ogni specifico intervento entro le 24 ore successive all'intervento e di cui all'articolo 38.10: Euro 300,00.
49.5. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990
- entro 20 giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
49.6. La società concessionaria nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
49.7. Al termine della stagione invernale, ed in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno contrattuale, la Commissione comunale di controllo di cui al precedente articolo 48 e la società concessionaria, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dalla società concessionaria. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
49.8. L'importo complessivo delle penali applicate alla società concessionaria per ogni stagione non potrà comunque essere superiore
all'uno per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.
Allegati alla Sezione III:
- Allegato 1.8 – Beni utilizzati dalla società concessionaria e destinati al servizio di cui alla sezione III;
Allegato 1.9 - Prezzi unitari del Servizio di cui alla Sezione III SEZIONE IV SERVIZI E LAVORI RELATIVI ALLA CHIUSURA E ALLA GESTIONE POST-OPERATIVA, DELL'IMPIANTO AD INTERRAMENTO CONTROLLATO DI BASSE DI STURA
Articolo 50 - Oggetto della Sezione IV
50.1. La presente Sezione ha ad oggetto la gestione della chiusura e la gestione post-operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura - sito in xxx Xxxxxxxxxx x. 00, Xxxxxx - compresa ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sola opera relativa all'impianto di interramento controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale.
50.2. La società concessionaria è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59/2005, rilasciata dalla Provincia di Torino con determinazione dirigenziale n. 190 - 42306/2008 del 31 luglio 2008.
50.3. L'area e la sola opera relativa all'Impianto ad Interramento Controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) di Basse di Stura, sita in via Germagnano n. 50, di cui all'allegata planimetria (Allegato 1.10 allo schema di convenzione), sono di proprietà della Città di Torino (così come meglio delimitato con il colore blu eccetto le parti delimitate in colore rosso nella planimetria allegata).
50.4. La società concessionaria si impegna a svolgere tutte le attività necessarie al fine di mantenere i requisiti di sicurezza ambientale così come richiesto dalla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 36/2003 e s.m.i.): mantenimento in efficienza delle reti, delle apparecchiature, degli impianti e dei presidi, controlli per garantire la sicurezza dell'impianto nel suo complesso, monitoraggio e sorveglianza degli aspetti ambientali correlati all'impianto, in conformità al disposto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 36/2003, nonché degli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 36/2003.
Articolo 51 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni
51.1. A seguito della deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064), nonché della determinazione dirigenziale (n. cronologico 580) approvata il 30 dicembre 2010 (mecc. 2010 08988/064) che le parti del presente contratto dichiarano di ben conoscere per l'espletamento dei servizi e lavori di cui all'oggetto sono messi a disposizione in comodato del soggetto concessionario l'area ed i beni (impianto di interramento controllato improduttivo in quanto non più coltivato) di proprietà della Città come di seguito individuato,
Elenco particelle catastali dell'Impianto Interramento Controllato improduttivo in quanto non più coltivato di proprietà della Città di Torino (all'interno del contorno di colore blu, escluse le aree all'interno dei contorni di colore rosso - NB: il suffisso "p" indica "porzione di particella") |
Foglio 8 Comune di Torino Part: 17, 18, 19, 20, 21p, 22, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36 |
Foglio 10 Comune di Torino Part: 16p,17,19p, 20p, 21p, 22, 23p, 24, 25, 26, 27, 28p, 30p, 48, 50 |
Foglio 28 Comune di Torino Part: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 29 |
Foglio 29 Comune di Torino Part: 5,16,17,18,19,20,22,23,26,27,32,33,34,35,36 |
Foglio 30 Comune di Torino Part: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,X1 |
Foglio 31 Comune di Torino Part: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,X1 |
Foglio 32 Comune di Torino Part: 3p,4,5,6,7,8,9,22,23,24 |
Foglio 41 Comune di Torino Part: 1,2,3,7,8,9p,11,13,14,15,75,76,77,80,81,82,83p,84,85,96p |
Elenco particelle catastali degli impianti che restano ad AMIAT (all'interno dei contorni di colore rosso) |
Area 1 denominata FRANTOIO e TRATTAMENTO INERTI Foglio 10 |
Part: 16p, 19p, 20p, 21p, 23p, 28p, 30p, 33p, Foglio 11 Part: 15p, 22p ,54p, 55p, 56p |
Area 2 denominata CENTRALE PRODUZIONE ENERGIA Foglio 41 Part: 9p, 83p |
Area 3 denominata AREA TRATTAMENTO LEGNO e SFALCI Foglio 8 Part: 21p Foglio 32 Part: 1p, 2p, 3p |
di cui alla relativa planimetria.
Articolo 52 - Obblighi del soggetto concessionario
52.1. La società concessionaria garantisce, con la diligenza del buon padre di famiglia - in virtù delle specifiche tecniche di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 190- 42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i. e negli elaborati del progetto approvato allegato all'AIA medesima sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59/2005 (AIA e s.m.i.-) - l'esecuzione dei servizi e dei lavori intesa come manutenzione ordinaria e straordinaria della sola opera relativa all'impianto di interramento controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) compresi gli oneri di chiusura e di gestione post-
operativa dell'impianto, nonché la relativa manutenzione e gestione delle aree verdi ed il recupero ambientale dello stesso (Allegato 1.11 allo schema di convenzione).
52.2. La società concessionaria si obbliga all'esecuzione delle seguenti attività:
- lavori di chiusura e ripristino ambientale del Lotto sommitale;
- servizi e lavori occorrenti per assicurare la corretta gestione post- operativa della discarica;
secondo quanto descritto e definito nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i. e negli elaborati del progetto approvato allegato all'AIA medesima sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
52.3. La società concessionaria informa sull'andamento tecnico- gestionale dell'appalto trasmettendo anche alla Città quanto prescritto dall'AIA in merito agli obblighi di comunicazione, fra cui le Relazioni semestrali e annuali previste dall'allegato H della Determinazione Dirigenziale n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i..
52.4. La società concessionaria si obbliga, a pena di risoluzione del presente contratto, a costituire, ove necessario ed in aggiunta alle fideiussioni esistenti, le ulteriori fideiussioni da rilasciarsi in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36/2003 ed in conformità a quanto previsto dalla deliberazione del 1 agosto 2003, n. 86-10252 della Giunta Regionale Piemonte approvata ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2003, nonché in conformità ad ogni
ulteriore normativa sopravvenuta/provvedimento sopravvenuto dell'Autorità competente.
52.5. La società concessionaria si obbliga ad esercire i servizi e i lavori di cui alla suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
52.6. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi e dei lavori, in conformità alle prescrizioni ed alle modalità di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003 e con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. La restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti.
Articolo 53 - Obblighi tecnici del soggetto concessionario
53.1. La società concessionaria si obbliga al rispetto della normativa ambientale vigente, a tutti gli adempimenti connessi ed a rispettare qualsiasi normativa sopravvenuta in materia.
In particolare:
A) Lavori di chiusura e ripristino ambientale
I lavori di chiusura e ripristino ambientale del Lotto sommitale sono disciplinati in particolare da:
- Determinazione Dirigenziale n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 Allegato E - Prescrizioni relative al ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale.
- Piano di ripristino ambientale, approvato con l'AIA, come modificato con Determinazione Dirigenziale n. 86-19272/2010 del 14 maggio 2010.
B) Gestione post-operativa
La gestione post-operativa comprende, fra l'altro, le seguenti attività:
a) GESTIONE PERCOLATI
- Supervisione e conduzione degli impianti di estrazione e smaltimento del percolato;
- trattamento finale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (condotte, impianti di sollevamento e di misurazione, vasche, opere civili ed impianti elettrici/telecontrollo, ecc.).
b) GESTIONE RETE ACQUE SUPERFICIALI ESTERNE
- Supervisione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete (canalizzazioni, impianti di sollevamento e di misurazione, opere civili ed impianti elettrici/telecontrollo, ecc.).
c) GESTIONE RECUPERO AMBIENTALE
- Supervisione e controllo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, dei sistemi di impermeabilizzazione, delle opere a verde (sfalci, essenze arboree e arbustive);
- disinfestazioni, ecc..
d) GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
- Supervisione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico generale, impianto illuminazione, recinzioni, cancelli, viabilità, ecc..
e) CONTROLLO AMBIENTALE
- campionamenti e analisi, misurazioni piezometriche e topografiche, restituzione ed elaborazione dati;
- manutenzioni ordinaria e straordinaria centralina meteorologica, pozzi di monitoraggio, ecc..
f) GESTIONE BIOGAS (quando non più sfruttabile economicamente)
- Supervisione e conduzione impianti di estrazione ed inertizzazione del biogas;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (pozzi e tubazioni di estrazione biogas, strumentazione di analisi e misura, impianti elettrici/telecontrollo, impianti di inertizzazione del biogas, ecc.).
g) PRESTAZIONE DELLE FIDEIUSSIONI
h) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI
La gestione post-operativa della discarica è disciplinata in particolare dai seguenti allegati della D.D. n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008:
- Allegato F - Prescrizioni relative alla gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale.
- Allegato H - Prescrizioni relative alla sorveglianza e controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale. Fase di gestione post-operativa.
- Allegato I - Prescrizioni in materia di scarichi idrici, gestione delle acque meteoriche, emissioni sonore e in atmosfera/recupero energetico relative alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale (parti relative a gestione scarichi, gestione delle acque meteoriche, emissioni sonore).
Inoltre, la gestione post-operativa della discarica è disciplinata in particolare dai seguenti elaborati di progetto approvati con l'AIA e ad essa allegati sotto la lettera A:
- Piano di gestione post-operativa;
- Piano di sorveglianza e controllo.
Articolo 54 - Obblighi della Città con riferimento alla presente Sezione
54.1. La Città si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi e dei lavori di cui alla presente Sezione da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Articolo 55 - Corrispettivo e modalità di pagamento del corrispettivo
55.1. Il corrispettivo annuale da corrispondere alla società concessionaria è determinato sulla base di:
- Preventivo annuale dei costi che avrà come schema di massima le voci elencate all’articolo 53 e meglio specificate nell'Allegato n. 1.12 allo schema di convenzione.
- Perizia giurata di terzi redatta da Società specializzata che dovrà essere aggiornata, con costi imputabili alla voce di "spese generali ed amministrative" almeno ogni tre anni a far data dal 1 gennaio 2012 e ogni
qualvolta la normativa ambientale in tema di impianti di interramento introduca novità riguardanti la post-conduzione degli impianti. Per gli anni 2011 e 2012, oggetto dell'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale 2010 08988/0064, la perizia è stata redatta dalla società Xxxxxx Associates S.r.l., con sede legale e amministrativa in xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - Xxxxxx, ad opera della dott.ssa xxx. Xxxxxxx Xxxxx in data 20 maggio 2011 ed asseverata il 30 maggio 2011 presso il notaio Xxxx Xxxxxxx, in Torino. (Allegato 1.13 allo schema di convenzione).
55.2. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato, a seguito di emissione da parte della società concessionaria di fatture trimestrali posticipate, che verranno pagate dal Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso Euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.
55.3. La fatturazione sarà accompagnata da apposita documentazione di rendiconto riportante il preventivo annuale e l'effettiva spesa evidenziando gli scostamenti verificatisi nel corso del trimestre e le relative motivazioni secondo lo schema riportato negli Allegati 1.12 e 1.13 allo schema di convenzione.
Tale rendicontazione dovrà inoltre evidenziare in maniera diversificata la spesa riconducibile a lavori e manutenzioni e la spesa riguardante la gestione della discarica ed i relativi servizi.
55.4. Le fatture trimestrali si intendono salvo conguaglio.
55.5. Gli scostamenti conseguenti ad oneri da sostenere, per il rispetto
delle prescrizioni autorizzative e/o obblighi di legge intervenuti, verranno comunicati senza indugio alla Città per permettere di effettuare gli stanziamenti di bilancio integrativi.
55.6. Il corrispettivo previsto per l'anno 2013 è stimato, sulla base della perizia citata in Euro 2.647.412,00 oltre IVA.
Articolo 56 - Attestazione di regolarità
56.1. Le fatture relative al corrispettivo, di cui all’articolo precedente, saranno liquidate dalla Direzione Partecipazioni Comunali, previa attestazione di regolarità da parte dei settori tecnici della Città.
In particolare:
- il Servizio competente della Direzione Ambiente rilascia l'attestazione di regolarità relativamente ai lavori ed alle manutenzioni affidate a ditte esterne, a seguito della presentazione del rapporto trimestrale di cui all’articolo precedente e della documentazione amministrativa contabile opportunamente firmata dal Direttore Lavori
/R.U.P.;
- il Servizio competente della Direzione Ambiente rilascia l'attestazione di regolarità per quanto riguarda la gestione ordinaria, compresa la manutenzione eseguita con risorse interne, a seguito della presentazione del rapporto trimestrale di cui all’articolo precedente.
La documentazione amministrativa contabile opportunamente firmata dal Direttore Lavori/R.U.P. da presentare al Servizio competente della Direzione Ambiente ai fini del rilascio dell'attestazione di regolarità relativamente ai lavori ed alle manutenzioni affidate a ditte esterne è la seguente: