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PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AG.E.A.) - E LE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI PER LA DELEGA DI TALUNE FASI DEL PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI CUI ALL’OCM - REGOLAMENTO UE N. 1308/2013,
REGOLAMENTO DELEGATO UE 2015/1366 E REG DELEGATO UE N. 2015/1368.
REGIME DI AIUTO : MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA.
Il giorno del mese dell’anno 201 , presso la sede di AGEA, Xxx Xxxxxxxx x. 00,
00000 Xxxx , il in qualità di Direttore dell’Ufficio Monocratico preposto all’esercizio delle funzioni di Organismo pagatore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura C.F. 97181460581 - P.IVA 06234661004, di seguito AGEA OP, domiciliato per la carica presso la sede dell’AGEA stessa
E
(persona delegata nell’ambito delle funzioni regionali) delle Amministrazioni partecipanti , elettivamente domiciliato per la carica presso gli
uffici della stessa, C.F.
con sede in
Via
CAP , in qualità di , di seguito denominati anche Parti,
Premesso che:
1) l’AGEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo Pagatore ed in quanto tale, cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell’Unione a carico del “FEAGA” e del “FEASR”, per le Amministrazioni partecipanti che non hanno costituito un proprio organismo pagatore riconosciuto anche per la gestione delle misure di cui all’OCM del Reg.(UE) n. 1308/2013;
2) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
stabilisce le regole applicabili al finanziamento, alla gestione ed al monitoraggio della politica agricola comune;
3) il Regolamento (UE) N. 2015/1368 della Commissione del 6/8/2015 che riguarda le modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
4) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
5) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli le cauzioni e la trasparenza;
6) in particolare, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del “FEAGA” e del “FEASR”, i suddetti regolamenti definiscono, i requisiti necessari per il riconoscimento degli Organismi pagatori;
7) l’articolo 1 del sopracitato Regolamento (UE) n. 907/2014 dispone, tra l’altro, che gli Organismi Pagatori assicurino:
• il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
• l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
• l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
• la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall’Unione;
• l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell’Unione;
8) il Regolamento (UE) n. 1306/2013 al punto 1 - Capo II) articolo 7) prevede che, fatta eccezione per il pagamento, l’esecuzione dei compiti possa essere delegata;
9) il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione stabilisce, nell’Allegato I, paragrafo 1, lett. C) (Delega), le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell’Organismo Pagatore.
Ed, in particolare, che:
• vi sia un accordo scritto tra l’Organismo Pagatore e l’organismo delegato, che specifichi la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
• l’Organismo Pagatore resta in ogni caso responsabile dell’efficace gestione dei Fondi interessati;
• le responsabilità e gli obblighi dell’organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell’Unione, vanno chiaramente definiti;
• l’Organismo Pagatore garantisce che l’organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
• l’organismo delegato conferma esplicitamente all’organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti;
• periodicamente l’Organismo Pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l’operato dell’organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell’Unione;
10) con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 è stata approvata la riforma dell’Organizzazione Comune del Mercato (OCM) con il quale è previsto tra l’altro che:
• nel settore apicoltura è importante l’istituzione di misure che rafforzino le strutture competitive. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, della loro peculiarità ed integrandole nei rispettivi programmi nazionali triennali e di finanziamento;
• I programmi nazionali triennali e di finanziamento sono compatibili con il diritto dell’Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell’Unione. Gli stessi programmi sono presentati alla Commissione, previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all’opportuno livello territoriale.
11) con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013 si riporta la organizzazione comune dei mercati e prodotti agricoli e sono cofinanziate le azioni previste dall’UE e dagli stati membri ;
12) con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 4 dicembre 2009, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni riguardanti il sistema di identificazione e registrazione relative all’anagrafe apistica nazionale;
13) Con il D.M. 2173 del 25/3/2016 si dispongono le norme nazionali di attuazione del Reg. UE n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, relative al Programma Nazionale Triennale a favore del settore apicoltura - anno 2017-2019;
14) con Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1002 del 5 luglio 2016, relativa all’approvazione dei programmi degli Stati membri per il miglioramento della produzione e della commercializzazione delle produzione dell’apicoltura per il triennio 2017/2019, sono stati fissati i relativi massimali del contributo dell’UE;
15) le Amministrazioni Partecipanti possono stabilire, attraverso proprie disposizioni applicative, le modalità di applicazione dei sottoprogrammi;
16) nelle more della specifica circolare AGEA Coordinamento che fornisce le indicazioni riguardanti l’applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 per quanto riguarda la misura apicoltura, si richiama la circolare - prot. n. ACIU.2006.854 del 18/12/2006, e s.m.i., in applicazione del Reg.(CE) n. 797/2004 del 26/4/2004, Reg. (CE)n. 917/2004 del 29/4/2004, di cui al Reg.(CE) n. 1234/2007 del 22/10/2007, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura;
17) con apposite istruzioni operative l’ AGEA OP ha disposto le modalità operative e applicative per la gestione della misura relativa all’ ”aiuto nel settore dell’apicoltura ”;
18) in applicazione del Programma Nazionale triennale, le Amministrazioni Partecipanti hanno predisposto la propria adesione al programma nazionale apicolo;
19) nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al settore apistico nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa. Ai fini del presente protocollo di intesa si intende per :
⮚ domanda di aiuto: la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento dell’aiuto riferito alla domanda di aiuto;
⮚ DRA: le Disposizioni Regionali Attuative che ogni Regione/PA detta nell’ambito del Programma Nazionale triennale relativo all’aiuto particolare per il miglioramento e la commercializzazione nel settore dell’apicoltura.
⮚ DECRETO DIRETTORIALE: le disposizioni attuative del Ministero che l’Amministrazione partecipante detta nell’ambito del Programma Nazionale triennale relativo all’aiuto particolare per il miglioramento e la commercializzazione nel settore dell’apicoltura.
⮚ SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
⮚ Controlli di ammissibilità sono di tipo:
a) amministrativo è il controllo documentale al fine di verificare il rispetto di tutte le condizioni previste per l’ammissibilità della domanda medesima, nel rispetto della normativa dell’Unione, di quella nazionale e regionale.
b) in loco, è il controllo che si effettua a campione presso l’azienda e deve essere svolto prima del pagamento, ai fini di garantire una corretta erogazione delle provvidenze dell’Unione;
c) ex post, è il controllo che si effettua, successivamente all’ultimo pagamento, nel caso di obblighi mantenimento impegni che debbono essere rispettati dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, come indicato anche nel D.M. n. 2173 del 25/3/2016.
⮚ Compiti e funzioni : ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014, si intendono quelle attività di cui all’Allegato 1.
⮚ Fasi: sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle domande relative alla misura apicoltura; ogni fase è distinta in più attività come definite nell’Allegato 1.
ART. 2 OGGETTO
L’AGEA OP, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell’ambito del Programma Nazionale del settore apicoltura. Con il presente protocollo d’intesa l’AGEA OP delega l’AMMINISTRAZIONE PARTECIPANTE - che accetta - l’esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti (Controllo amministrativo con costituzione fascicolo per singolo beneficiario contenente tutti i documenti ritenuti necessari per comprovare le spese sostenute e quietanzate e altro documento
utile per il completamento dell’istruttoria; i controlli in loco ed ex-post), come meglio descritto nell’Allegato 1, e che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.
L’AMMINISTRAZIONE PARTECIPANTE:
ART. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI
1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall’AGEA OP con il presente protocollo, le necessarie strutture e qualificate risorse umane;
2. si impegna a verificare che ogni beneficiario richiedente l’aiuto abbia costituito il proprio fascicolo aziendale, secondo la disciplina vigente;
3. si impegna, nell’ambito del regime dei controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e, prima di procedere all'autorizzazione del pagamento, a:
a) ricevere, protocollare, acquisire nel SIAN le domande medesime e archiviarle, secondo le procedure definite dall’AGEA OP; effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità e di finanziabilità; dopo la fase istruttoria delle domande presentate, approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
b) eseguire i controlli amministrativi sulla totalità delle domande ritenute ammissibili e finanziabili;
c) eseguire – in caso di assunzione della delega – tutti i controlli in loco nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla base dei criteri definiti dall’AGEA - OP. I dati riportati nei verbali, relativi ai controlli sopra descritti, saranno acquisiti nel sistema SIAN;
d) accettare la rinuncia della domanda di aiuto, in tutto o in parte, formulata dal beneficiario per iscritto, in osservanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 809/2014 (art. 3) e secondo le regole di presentazione previste dalle disposizioni regionali;
e) verificare, dopo la presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento/richiesta di liquidazione, la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate ed ogni altro documento ritenuto utile per la completa istruttoria, propedeutica alla liquidazione dell’aiuto richiesto;
f) ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione);
4. si impegna, nell’ambito del regime di intervento, ad autorizzare il pagamento dell’aiuto, sulla base delle procedure stabilite dall’AGEA OP, trasmettendo i relativi elenchi delle domande autorizzate;
5. si impegna ad assicurare l’accessibilità, la conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, di tutta la documentazione presente nel fascicolo di ogni domanda, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa dell’Unione;
6. consente ai Servizi della UE, all’Agea o ad un suo incaricato per il controllo , l’accesso alla documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalle Amministrazioni Partecipanti per la conservazione della predetta documentazione, così come si impegna a fornire, su richiesta di Xxxx, originale o copia di un fascicolo istruttorio relativo ad una o più domande di aiuto (Reg. UE 907/2014 Allegato 1 – Par. 4 - lettera a);
7. consente all’Organismo Pagatore di effettuare periodicamente la verifica dei compiti delegati, al fine di accertare che l’esecuzione delle attività sia conforme alla normativa dell’Unione (Reg. UE n. 907/2014 Allegato 1 – Par. 1 lettera C) – C.1) comma vi );
8. si impegna ad assicurare, nell’esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell’Allegato I, par. 1, lett. (B), del regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla separazione delle funzioni;
9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
10. si impegna, in caso di riscontrata irregolarità, ad avviare tutte le procedure volte al recupero degli importi versati, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute. La nota verrà trasmessa contestualmente anche all’ AGEA OP. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati all’AGEA OP che li contabilizza;
11. si impegna, qualora nell’ambito del regime di intervento abbia assunto la delega per effettuare i controlli ex-post, di verificare il rispetto del vincolo di mantenimento impegno, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, quella nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla base dei criteri definiti dall’AGEA OP; i dati dei verbali relativi ai controlli sopra descritti saranno acquisiti nel sistema SIAN.
Le attività relative alle funzioni descritte, e dettagliate anche nell’Allegato 1 del presente protocollo di intesa, sono eseguite secondo modalità organizzative proprie dell’Amministrazione Partecipante, in conformità alla normativa Unionale , a quella nazionale, nonché alle disposizioni dell’AGEA OP.
L’Amministrazione Partecipante è responsabile nei confronti dell’AGEA OP dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.
L’AGEA OP:
Con riferimento alle domande di aiuto e prima di procedere all'esecuzione del pagamento si impegna:
1. a definire, in accordo con l’ Amministrazione Partecipante, i controlli amministrativi ed in loco, ed eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa dell’Unione, sulla totalità delle domande presentate, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari e istruzioni operative, nonché a mettere a disposizione dell’ Amministrazione Partecipante, i servizi di interscambio informatico, di comune accordo attivati;
2. ad eseguire i controlli amministrativi e informatici previsti dalla normativa dell’Unione, sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAN, sulla totalità delle domande presentate inoltre acquisire e verificare l’esito dei controlli in loco;
3. a garantire la tempestività e la completezza della trasmissione di tutte le informazioni all’Amministrazione partecipante delle anomalie evidenziate dai controlli;
4. a mettere a disposizione dell’ Amministrazione partecipante i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione della misura apicoltura, consentendo una verifica dello stato di ciascuna domanda fino alla trasmissione telematica all’AGEA OP, ivi compreso l’elaborazione dell’elenco delle domande poste in liquidazione;
5. a definire, nell’ambito del regime di intervento i criteri per l’estrazione del campione dei controlli in loco sulla base dell’analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, così come previsto dall’art. 8 di cui al Reg. UE n. 2015/1368, tenendo conto anche dei criteri aggiuntivi di cui all’art. 11 comma 2 del DM. 2173 del 25/3/2016;
6. attivarsi qualora si accertino casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9, Par. 2, del Xxx.xx di esecuzione (UE) N. 2015/1368;
7. eseguire e contabilizzare i pagamenti ed eventuali recuperi, i cui dati saranno opportunamente comunicati all’ Amministrazione partecipante;
Inoltre compito dell’AGEA OP è:
1. definire, nell’ambito del regime di intervento, i criteri per l’estrazione del campione dei controlli ex-post sulla base dell’analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, inoltre acquisire e verificare l’esito dei controlli ex post;
2. attivarsi per effettuare i controlli ex-post, nei casi in cui l’Amministrazione partecipante non abbia accettato la delega, così come da allegato 1;
3. gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli ex-post nel rispetto di quanto disposto dalla normativa dell’Unione e quella nazionale ;
4. attivarsi, dopo l’avvenuta comunicazione delle irregolarità riscontrate da parte dell’ Amministrazione partecipante, e riferiti a importi indebitamente percepiti e non ancora restituiti da parte del beneficiario, al fine di procedere al relativo recupero;
5. attivarsi nel caso in cui, a seguito dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, l’ Agea OP riscontrasse direttamente delle irregolarità al fine di procedere al recupero dell’indebito .
Nei due casi precedenti l’ AGEA OP inoltre procederà: all’iscrizione del beneficiario nel Registro Debitori con relativa apertura della scheda di credito. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati all’AGEA OP che li contabilizza.
ART. 4 INTERSCAMBIO DEI DATI
L’ Amministrazione partecipante si impegna a trasmettere all’AGEA OP attraverso l’acquisizione dati sul SIAN, i dati delle domande di aiuto per la gestione dei pagamenti e per i controlli sugli stessi, nonché la redazione dell’elenco di liquidazione delle domande finanziabili. A tal fine, le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa dell’Unione e da quella nazionale, ai fini del pagamento delle domande di aiuto, nell’ambito della misura apicoltura di cui al Programma Nazionale del settore dell’apicoltura.
ART. 5
VERIFICA SULL’ATTIVITA’ DELEGATA
Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi del presente protocollo d’intesa, l’ Amministrazione partecipante, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l’effettuazione, da parte dell’AGEA OP, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell’Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire
i controlli sia nell’ambito dell’attività di audit prevista all’interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno dell’AGEA OP e sia, ai sensi del Regolamento UE 907/2014, Allegato I, punto 4, lettera A, per l’attività di monitoraggio continuo.
ART. 6
MANUALE DELLE PROCEDURE
Il manuale delle procedure e dei controlli redatto dall’AGEA OP contiene le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco. Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui al presente protocollo di intesa, con particolare riferimento all’interscambio dei dati delle domande, e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l’aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate all’ Amministrazione partecipante.
ART. 7
ATTIVITA’ DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI
Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell’Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, l’ Amministrazione partecipante e l’AGEA OP si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti le procedure.
ART. 8
RESPONSABILITA’
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d’ intesa, ai sensi dell’Articolo 2, le parti, per quanto di competenza, garantiscono che queste siano in ogni caso conformi alla pertinente regolamentazione dell’Unione ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Unione europea e dell’erario nazionale.
Qualora, in seguito a verifiche di conformità svolte dalle competenti istituzioni dell’Unione o nazionali siano rilevate irregolarità o frodi che comportano a qualsiasi titolo correzioni finanziarie, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di appuramento o liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell’AGEA OP, a questa ultima spetta il diritto di rivalsa sul soggetto responsabile delle effettuazione della stessa.
Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati all’AGEA OP che li contabilizza (regolamento UE n. 1306/2013).
ART. 9
ESECUTIVITA’ E DURATA DEL PROTOCOLLO DI INTESA, CLAUSOLA DI RECESSO
Il presente protocollo d’intesa è esecutivo per la gestione della misura apicoltura a decorrere dalla campagna 2016/17 fino alla campagna 2018/2019, se le parti non si avvalgono della facoltà di recesso.
La volontà di recesso deve essere comunicata formalmente alla controparte, almeno 60 giorni prima della fine dell’anno finanziario di cui trattasi ed ha effetto dall’inizio dell’anno successivo.
ART. 10 ATTI AGGIUNTIVI
Le parti si obbligano a stipulare ulteriori atti aggiuntivi per recepire eventuali modifiche e adempimenti in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, o nazionali o dell’Organismo di coordinamento regolanti la materia.
ART. 11
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI IN CONFORMITA’ ALLO STANDARD INTERNAZIONALE ISO/IEC 27001:2013
Le Regioni, nello svolgimento delle attività delegate oggetto del presente accordo, assicurano il rispetto dei requisiti in materia di sicurezza delle informazioni come prescritto dal Reg. (UE) n. 907/2014 ed in conformità all’annesso allegato “Requisiti in materia di sicurezza delle informazioni cui gli Enti delegati devono far riferimento durante lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con Agea” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 12
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti si conformano, agli effetti del presente contratto, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo. Ai sensi della predetta legge, il trattamento dei dati personali contenuti nelle
banche dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.
ART.13
OBBLIGO PUBBLICITA’ TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI
Il presente protocollo di intesa è pubblicato sul sito di Agea alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
ART.14 CLAUSOLE FINALI
Il presente protocollo di intesa redatto in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della normativa vigente.
Le premesse e l’allegato 1, anche quest’ ultimo debitamente firmato dalle Parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’AGEA OP Per l’Amministrazione Partecipante
Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. dichiarano di accettare e di approvare specificamente, previa lettura, le clausole seguenti: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Per l’AGEA OP Per l’Amministrazione Partecipante
Roma,