Contract
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA DISTRIBUZIONE PER CONTO (FARMACI DPC) OCCORRENTE AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO NELL’AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
1
ACCORDO QUADRO TRA
ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, 4- 64018 in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale e Partita iva 91022630676; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, nelle persone del Commissario Straordinario, avv. Xxxxxxx Xxxxxxx e sub Commissario avv. Xxxxx Xxxxxxxxx, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 65 del 04.10.2019, che agiscono esclusivamente in nome e per conto della predetta Agenzia, (nel seguito, per brevità denominato anche “ARIC” o l’Agenzia”)
E
, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , Via , in persona del legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
PREMESSO
a) che, ai sensi della L.R. 34/2016 e s.m.i., ARIC è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale, di cui all’art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
b) che, con Delibera ANAC nr. 781 del 04/09/2019 “Aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori” è stata individuata come Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo, l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC);
c) che con D.G.R. 780 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto provvedimenti in merito a - Modifica ed Integrazione del Decreto Commissario ad Acta n.114 del 28 settembre 2016 recante "Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR e attivazione
del Servizio Farmacup" - la Giunta Regionale ha approvato l'Accordo Quadro Regionale con le Associazioni delle farmacie pubbliche e private ed il Disciplinare Tecnico "Distribuzione di Farmaci in nome e per conto del SSR" finalizzato alla sottoscrizione di un Accordo Quadro ai sensi dell'Art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura dei farmaci di cui all'Allegato "Tabella Elenco Lotti" occorrente al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;
d) che con D.G.R. n. 508 del 16.07.2018 e con D.G.R. n. 606 del 07.08.2018 sono state disposte le indicazioni per la prescrizione e dispensazione dei farmaci DPC e con Determina del Servizio Farmaceutico regionale n. 119 del 06.11.2020 è stato modificato l'elenco dei farmaci in DPC;
e) che con Determinazione n. 92 del 05.06.2020 il Collegio Tecnico, nominato con provvedimento della Asl di Pescara capofila n. 0284282 del 08.11.2017 è stato sostituito dal Xxxxxx DPC, nominato con provvedimento della medesima Asl capofila, n. 656 del 19.06.2018, con la funzione di individuare i fabbisogni e redigere il capitolato tecnico di gara;
f) che, in esecuzione di quanto precede, A.R.I.C., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo, ha indetto con determina n. ……………del una procedura
SDA, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., mediante piattaforma telematica xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, finalizzata alla stipula di Accordi Quadro con più operatori per ciascun lotto per la fornitura di Farmaci DPC, occorrente al Servizio sanitario della Regione Abruzzo, suddivisa in n. 309 lotti, per un importo complessivo dell’appalto a base d’asta di € iva esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., della durata di 36 mesi con possibilità di estensione temporale di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni, al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lotto;
g) che, con determinazione n……………del………… si è proceduto ad aggiudicare i lotti oggetto del confronto concorrenziale, le cui risultanze sono - nel dettaglio- riportate nell'Allegato "Elenco LOTTI AGGIUDICATI E ACCREDITATI SDAPA Farmaci DPC" alla suddetta determinazione; nello specifico, il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario/accreditato per i lotti n.
…………………………………………………….. per un importo complessivo di €……………………
h) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara;
i) che, a seguito della sottoscrizione del presente accordo quadro, la Asl Capofla provvederà all’emissione di ordinativi di fornitura necessari tramite la sottoscrizione dei contratti attuativi secondo il meccanismo descritto nella lettera di invito al par. 9.1;
j) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il presente atto, le condizioni contrattuali generali a cui deve riferirsi la Asl capofila ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi e per l’emissione degli Ordinativi di fornitura;
k) che il Fornitore dichiara che, quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d’Oneri e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Fornitore hanno avuto esito positivo come da nota del Rup prot………...del………;
m) che è stata acquisita l’informazione antimafia oppure (nei casi di cui all’art. 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) il presente contratto viene sottoscritto da Aric ed il Fornitore in assenza di informazione antimafia, richiesta da Aric mediante
B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). L’Aric e il Fornitore convengono esplicitamente che il presente contratto si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia. Ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente Accordo Quadro. In tale evenienza l’ARIC provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l’avvenuta risoluzione contrattuale.
n) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da A.R.I.C., per conto della Asl capofila da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire, a favore del Servizio sanitario regionale della Regione Abruzzo, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’oneri e nel presente Accordo Quadro;
b) Asl Capofila: Asl di Pescara;
c) Fornitore: l’aggiudicatario/l’accreditato (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro.
e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la Asl capofila ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell’Azienda Sanitaria la prestazione appaltata per i fabbisogni dichiarati alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro.
f) Direttore dell’Esecuzione del Contratto: il rappresentante della Asl capofila, responsabile dei rapporti tra l’Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore, in merito alla gestione del rispettivo Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
- il capitolato tecnico;
-il capitolato d’oneri;
-la tabella elenco lotti;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- le schede tecniche;
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
I singoli rapporti contrattuali tra la Asl Capofila ed il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro ed i relativi allegati, l’A.R.I.C. e/o la Asl Capofila, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzo.
Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura.
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n.
e in conformità al presente Accordo Quadro.
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lotto.
Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativa, e comunque fino al 60% della fornitura, ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC.
ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofila. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno
in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
ARTICOLO 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- si obbliga a fornire la fornitura in oggetto per il/i lotto/i n. e in conformità al presente Accordo Quadro;
- si impegna a eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni veicolati dagli ordinativi della Asl Capofila;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione dei siti di consegna;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la Asl Capofila e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Asl Capofila e/o di A.R.I.C., assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche
in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente ad A.R.I.C. e alla Asl Capofila le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente ad A.R.I.C. ed alla Asl capofila le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Capitolato d’Oneri ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
La Asl Capofila nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a cui ciascuna Asl affiancherà un Responsabile a supporto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.
A tal fine la Asl Xxxxxxxx avrà l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
L’Aric non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore; la ASL Capofila deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza all’Aric.
Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL Capofila, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalla ASL Capofila.
Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.
Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore si obbliga, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla ASL Capofila
purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
Il Referente dell'Accordo Quadro per Aric è il proprio legale rappresentante.
ARTICOLO 7
CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
In riferimento al corrispettivo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché alle modalità di fatturazione, si rinvia alle disposizioni del Capitolato d'Oneri, del Capitolato Tecnico e alle Procedure Attuative dell'Accordo di cui alla D.G.R. 780 del 20 dicembre 2017.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN direttamente alla Asl Capofila.
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Qualora si riscontrino casi di forniture fatturate ma non consegnate, il Fornitore dovrà provvedere ad effettuare il relativo storno nella prima fattura successiva oppure produrre nota di credito entro un mese.
La ASL Capofila si riserva di operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la stipula dell’ Accordo Quadro e del Contratto Attuativo con la ASL Capofila, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e in accordo a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'oneri.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L. n.136/2010.
ARTICOLO 9
PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Capofila), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la Asl Capofila potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’oneri.
Ferma restando l'applicazione della penalità, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, la Asl capofila ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Capofila proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Asl capofila e comunicati per conoscenza ad Aric. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL Capofila, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Capofila procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La Asl Capofila potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 10 GARANZIA DEFINITIVA
Come indicato nel Capitolato d’oneri, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo ha prestato in data una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. lgs. n 50/2016 e s.m.i., di Euro /00 ( ), in favore di ARIC, mediante , fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del medesimo decreto.
ARTICOLO 11 RISOLUZIONE E RECESSO
Per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che alle disposizioni del capitolato tecnico e del Capitolato d’Oneri.
In caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
La ASL Capofila può altresì procedere alla risoluzione del Contratto Attuativo in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita dal presente Accordo Quadro. In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL capofila e/o di Aric al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 12
OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. x.xx. n. 50/2016 e s.m.i. e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d’oneri e in tutti i relativi allegati.
Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti della ASL Capofila, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
Il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Capofila sarà messo a disposizione del Fornitore.
Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare alla ASL Capofila comunicazione dell’avvenuta trasmissione degli stessi.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.
[da inserire se l’Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali [seguono specificazioni]
Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal capitolato d’oneri e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto nel Capitolato d’Oneri e dalla normativa vigente.
ARTICOLO 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l’Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.
a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato d’oneri, in accordo al D.lgs. n. 50/2016.
b) Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l’ARIC e la Asl Capofila, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo.
La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all’indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. E’ fatta salva e impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti
dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.
Considerata la categoria merceologica oggetto dell’Accordo Quadro, ARIC si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.
ARTICOLO 15
SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI
Fermo restando l’obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza ad ARIC ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL Capofila, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l’esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:
PEC ASL Capofila Pescara: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xx PEC Fornitore - …………………………………………
ARTICOLO 16
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico ad ARIC e alla Asl Capofila per legge. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.
Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
ARTICOLO 17 FORO COMPETENTE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore ed ARIC è competente in via esclusiva il Foro dell’Aquila.
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e la Asl capofila è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
ARTICOLO 18
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.
ARIC si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza (ARIC) con sede legale in Tortoreto Lido (TE), alla Xxx Xxxxxx, 0- XXX xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE
Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e dell’ARIC che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all’art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.
ARTICOLO 20 CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Pescara, lì
ARIC – Il Commissario Straordinario Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente
ARIC – Il Sub-Commissario Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
x.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce
Pescara, lì
(FORNITORE)
x.xx digitalmente