CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (versione 01/22)
CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (versione 01/22)
Le seguenti condizioni generali di leasing si applicano al rapporto giuridico tra la Società di leasing AMAG Leasing AG (di seguito
«Società di leasing») e l’assuntore del leasing e sono parte integrante del contratto di leasing (di seguito «contratto»).
1. Contenuto del contratto e proprietà dell'oggetto del leasing
1.1 La Società di leasing acquista dal fornitore il veicolo di leasing scelto dall'assuntore del leasing e lo concede in uso a quest'ultimo per la durata del contratto di leasing. L'assuntore del leasing ha il diritto di usare il veicolo in leasing per tutta la durata del contratto, osservando scrupolosamente le condizioni seguenti e a patto che detenga una licenza di condurre valida.
1.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore per conto della Società di leasing ed è tenuto a controllarlo immediatamente e accuratamente. Viene compilato un verbale di consegna, nel quale devono essere indicati gli eventuali difetti e i pezzi o gli accessori mancanti. Il verbale deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del leasing.
1.3 Per tutta la durata del contratto di leasing e anche dopo la scadenza o la disdetta dello stesso, il veicolo resta di esclusiva proprietà della Società di leasing. L'assuntore del leasing non ha il diritto di acquistare il veicolo in leasing ed è tenuto, dopo la risoluzione del contratto, a restituirlo alla Società di leasing o a un ufficio da essa indicato, in uno stato conforme a quanto stabilito nel contratto. L'indicazione sul contratto di leasing del valore residuo del veicolo in leasing alla fine della durata del contratto ha uno scopo puramente informativo.
1.4 I ritardi nella consegna non autorizzano l’assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso. Se il veicolo non viene consegnato, il contratto di leasing decade e l’assuntore del leasing non può far valere pretese di alcun genere nei confronti della Società di leasing.
2. Durata e disdetta
2.1 In linea di principio, il contratto di leasing viene stipulato per una durata fissa, scelta dall'assuntore del leasing. La durata del contratto decorre dal momento del ritiro del veicolo e termina alla data di scadenza del contratto.
2.2 I contratti privati di leasing che sono assoggettati alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti per la fine di un trimestre contrattuale con un preavviso di almeno 30 giorni. Vi è inoltre un diritto di revoca che può essere esercitato tramite dichiarazione scritta entro un termine di quattordici (14) giorni. Il termine decorre dal momento in cui si riceve la copia del contratto e viene considerato rispettato se la dichiarazione di revoca viene consegnata entro il 14o giorno incluso alla Società di leasing o alla posta (data del timbro postale). A questo proposito confrontare l'art. 16 LCC.
I contratti privati e commerciali di leasing che non sono assoggettati alla legge sul credito al consumo (LCC) possono essere disdetti in qualunque momento per iscritto per la fine di un mese contrattuale.
In caso di disdetta, le rate di leasing vengono ricalcolate retroattivamente dall'inizio del contratto, ai sensi del punto 14.1.
2.3 In caso di utilizzo del veicolo in leasing da parte dell’assuntore del leasing prima della scadenza del preavviso di recesso e in caso di esercizio del diritto di recesso, l’assuntore del leasing è tenuto a versare un congruo indennizzo. Viene fatto salvo un conteggio speciale in caso di abuso o utilizzo abusivo del veicolo durante il periodo di recesso.
2.4 La Società di leasing si riserva il diritto di riverificare la capacità creditizia dell'assuntore del leasing. La Società di leasing può recedere dal contratto fino al momento della consegna dell'oggetto del leasing se l'assuntore del leasing non è più solvibile. Il danno derivante dalla recessione dal contratto è a carico dell'assuntore del leasing, sempre che la Società di leasing abbia adottato l'accuratezza in uso della prassi commerciale.
3. Rata di leasing
3.1 La rata di leasing va pagata mensilmente in via anticipata alla Società di leasing, nel rispetto di tutte le istruzioni per il pagamento che quest’ultima ha comunicato all’assuntore del leasing e utilizzando il bollettino di versamento previsto a tale scopo. Non è consentito il pagamento anticipato di oltre quattro rate di leasing prima della scadenza.
3.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata di leasing, all'assuntore del leasing verrà conteggiato un interesse di mora ai sensi del punto 18. Gli oneri per solleciti e per altri eventi riconducibili al ritardo nel pagamento vengono fatturati all'assuntore del leasing ai sensi del punto 18 alla scadenza del contratto.
3.3 La rata di leasing viene calcolata per la durata contrattuale prevista e scelta dall'assuntore del leasing all'atto della sottoscrizione del contratto. Eventuali servizi o prestazioni supplementari della Società di leasing concordate (ad es. servizio e usura, pneumatici, assicurazioni, ecc.) vengono addebitati all'assuntore del leasing in via supplementare (cfr. punto 9).
3.4 La rata di leasing si basa sul chilometraggio annuo concordato. I chilometri supplementari relativamente all'ammortamento del veicolo vengono fatturati all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto di leasing. Anche il fornitore è autorizzato alla loro riscossione. Non viene effettuato alcun rimborso per i chilometri non percorsi relativamente all'ammortamento.
3.5 Se il contratto di leasing non è assoggettato alla legge sul credito al consumo e se il prezzo di vendita del veicolo subisce modifiche durante il periodo compreso tra la conclusione del contratto e la fornitura del veicolo, la Società di leasing adeguerà le rate di leasing di conseguenza.
3.6 In caso di modifica dell'aliquota IVA nel corso della durata del contratto, la rata del leasing viene adattata automaticamente. La stessa regola vale in caso di introduzione o abolizione di imposte pubbliche.
4. Pagamento speciale
L’eventuale pagamento speciale pari al massimo al 49,9% del prezzo lordo deve essere versato prima della consegna del veicolo ed è già considerato nella rata di leasing. Il pagamento speciale può essere riscosso anche dal fornitore.
5. Assicurazione
5.1 In caso di auto nuove, l'assuntore del leasing è tenuto a stipulare un'assicurazione con copertura casco totale. In caso di auto d'occasione, d'intesa con la Società di leasing è ammessa anche una copertura casco parziale in luogo della casco totale. L'assuntore del leasing si impegna a inoltrare alla Società di leasing un certificato scritto attestante la copertura assicurativa. Egli è inoltre obbligato a cedere alla Società di leasing i propri diritti verso la compagnia d'assicurazione.
L'assuntore del leasing è tenuto a garantire, per la durata del contratto, una copertura assicurativa che risarcisca la Società di leasing.
Se si opta per una soluzione assicurativa integrativa offerta dalla Società di leasing, si applicano in aggiunta le condizioni riportate sulla scheda dell'assicurazione integrativa e le condizioni generali di assicurazione della rispettiva compagnia assicurativa come parte integrante del contratto di leasing.
5.2 Una copertura assicurativa mancante o insufficiente autorizza la Società di leasing a risolvere il contratto di leasing ai sensi del punto 14.5.
6. Cura e manutenzione del veicolo
6.1. L'assuntore del leasing si impegna a guidare il veicolo con cura, a effettuarne coscienziosamente la manutenzione, a mantenerlo in stato ineccepibile e a osservare le direttive del costruttore. In particolare l'assuntore del leasing deve far eseguire gli interventi di manutenzione, previsti nell'apposito libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di manutenzione, presso un partner di servizio ufficiale autorizzato da AMAG Import SA o dal
costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
6.2. L'assuntore del leasing si impegna a far eseguire i lavori a carrozzeria, vernice e vetri del veicolo presso un'azienda di riparazioni ufficiale autorizzata dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di mancata osservanza, all'atto della vendita dell'oggetto del leasing l’eventuale minor ricavo sarà addebitato all'assuntore del leasing.
7. Garanzia
7.1 L'assuntore del leasing conferma di conoscere le disposizioni concernenti la garanzia del costruttore. A questo scopo si fa riferimento alla garanzia per auto nuove o d'occasione definita nella documentazione di vendita (ad es. documenti di bordo o di vendita). Si escludono garanzie aggiuntive.
Se alla Società di leasing compete un diritto alla eliminazione di difetti, per la durata del contratto di leasing tale diritto viene ceduto all'assuntore del leasing affinché possa farlo valere autonomamente. L'assuntore del leasing è comunque tenuto a segnalare immediatamente al fornitore tutti i difetti e a informare la Società di leasing qualora insorgessero dei problemi in merito alla eliminazione di difetti e problemi.
7.2 I difetti possono essere eliminati esclusivamente presso il fornitore o presso un'azienda di riparazioni ufficiale autorizzata dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. La rimozione dei difetti dovrà avvenire conformemente alle prescrizioni del costruttore. È esclusa qualsiasi responsabilità della Società di leasing sia per danni diretti e indiretti di qualsiasi natura (ad es. rescissione), sia per i danni eccedenti la garanzia di fabbrica.
L'insorgere di difetti di qualsiasi genere o un'eventuale avaria nel veicolo non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto. L'assuntore del leasing non ha diritto di esigere per il periodo in questione una riduzione della rata di leasing né un veicolo sostitutivo.
8. Uso
8.1 Di norma, il veicolo deve essere immatricolato a nome dell’assuntore del leasing, tuttavia l'assuntore del leasing può permettere l'uso del veicolo alle persone conviventi nella stessa economia domestica. In caso di veicoli aziendali, il veicolo può essere immatricolato a nome dei collaboratori dell’assuntore del leasing. Inoltre, l'assuntore del leasing può permettere l'uso del veicolo all'estero ai collaboratori residenti all'estero solo per finalità aziendali; l’uso privato del veicolo è solamente permesso se sono stati osservati i necessari requisiti doganali e fiscali per l'uso privato del veicolo. Tali persone devono disporre di una licenza di condurre valida ed esibirla sia all'assuntore che alla Società di leasing se richiesta, nonché fornire una garanzia di guida prudente.
Senza il consenso scritto della Società di leasing, l'assuntore del leasing non può concedere l'uso del veicolo a terzi, né gratuitamente, né dietro compenso, né tantomeno sublocare il veicolo. Viene fatto divieto di usare il veicolo per lezioni di guida o come taxi, nonché di partecipare con il veicolo a manifestazioni sportive o utilizzarlo per scopi illeciti.
8.2 L'assuntore del leasing si impegna a utilizzare il veicolo conformemente alle istruzioni d'uso e alle disposizioni della garanzia nonché a non superare la capacità di carico del veicolo.
9. Servizi
Eventuali servizi o prestazioni extra concordati oltre al finanziamento, così come l'importo fisso mensile relativo a detti servizi o a dette prestazioni devono essere riportati nel contratto di leasing e pagati mensilmente in anticipo alla Società di leasing. La regolamentazione dei costi aggiuntivi variabili eccedenti è riportata ai punti 9.4.1, 9.6, 9.7 e 9.8.
Il diritto a questi servizi o prestazioni supplementari sussiste al massimo fino al termine della durata contrattuale.
9.1 Servizio e usura
9.1.1 Se il contratto di leasing prevede la prestazione servizio e usura o soltanto di servizio, l'assuntore del leasing si impegna a osservare le direttive del costruttore. In particolare l'assuntore del leasing deve far eseguire gli interventi di manutenzione previsti
nell'apposito libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di manutenzione. Le ispezioni, i lavori di servizio e usura così come le riparazioni (inclusi i danni assicurati) devono sempre essere sempre eseguiti presso il fornitore o presso un partner di servizio ufficiale autorizzato dal costruttore del veicolo o un'azienda di riparazioni del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
9.1.2 Se è stato concordato questo servizio, la Società di leasing si assume i costi per il lavoro di servizio e usura per la durata del contratto. Tali costi vengono opportunamente presi in considerazione in fase di definizione della rata di leasing.
La prestazione Servizio e usura comprende l'esecuzione di tutti i lavori conformemente alle direttive del costruttore del veicolo per l'intera durata del contratto.
Al raggiungimento della percorrenza massima concordata (numero di chilometri fissato) viene meno ogni diritto a questa prestazione, salvo se diversamente concordato nel contratto di leasing.
9.1.3 Sono esclusi tutti i costi derivanti dal mancato rispetto delle direttive del costruttore (disposizioni sulla garanzia, istruzioni per l'uso, direttive su assistenza e manutenzione, ecc.). Sono inoltre esclusi i costi conseguenti a danni insorti in seguito a incidenti dovuti a cause esterne o per colpa dell'assuntore del leasing o di terzi. I costi che ne derivano, nonché i costi insorti per danni dovuti a cause terze e i costi per il recupero, il traino, il trasporto, il veicolo sostitutivo, il lavaggio e la pulizia del veicolo sono a carico dell'assuntore del leasing.
I costi per carburante e additivi per carburante, pneumatici di ricambio, pulizia del veicolo, traino, mobilità sostitutiva, veicolo a noleggio e altre spese connesse all'esercizio e alla manutenzione del veicolo (come ad es. controlli stagionali del veicolo in inverno o in primavera) sono a carico dell'assuntore del leasing, salvo accordi diversi.
9.1.4 L'assuntore del leasing è tenuto a far eseguire tutti questi lavori presso un partner di servizio ufficiale autorizzato dal costruttore del veicolo o presso un'azienda di riparazioni del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. La Società di leasing non risponde dell'esecuzione dei lavori presso un tale partner di servizio o una tale azienda di riparazioni.
9.1.5 I costi dovuti a ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo – compresi i costi consequenziali – sono a carico dell'assuntore del leasing, salvo altrimenti concordato per iscritto.
9.2 Pneumatici
Se previsto dal contratto di leasing, l'assuntore del leasing ha diritto al numero di pneumatici indicato sul contratto, nonché al montaggio e al cambio di stagione, compreso il materiale necessario e lo smaltimento dei pneumatici sostituiti. Il numero dei pneumatici è calcolato sulla base dell’intera durata rispettivamento su un set di pneumatici per una percorrenza di 30'000 km. L'assuntore del leasing è tenuto a far eseguire tali interventi presso un partner di servizio ufficiale autorizzato dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
9.3 Stoccaggio pneumatici
Se è stato incluso questo servizio, l'assuntore del leasing ha diritto allo stoccaggio professionale dei pneumatici o delle ruote presso un partner di servizio ufficiale autorizzato dal costruttore del veicolo o un'azienda di riparazioni del rispettivo marchio automobilistico, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
9.4 Mobilità sostitutiva
9.4.1 Se il contratto di leasing prevede il servizio di mobilità sostitutiva, il veicolo sostitutivo deve essere ritirato presso il partner di servizio ufficiale autorizzato dal costruttore del rispettivo marchio automobilistico che esegue questo servizio. L'entità e le prestazioni comprese nel servizio di mobilità sostitutiva devono essere concordate con il rispettivo partner di servizio. Le prestazioni che eccedono questo accordo devono essere pagate dall'assuntore del leasing direttamente al partner di servizio o all'azienda di riparazioni; in alternativa, al termine del contratto di leasing verranno conteggiate all’assuntore del leasing in base ai costi effettivi. Sia il partner di servizio che l'azienda di riparazioni possono riscuotere gli eventuali chilometri aggiuntivi percorsi.
9.4.2 Questo servizio garantisce la mobilità durante gli interventi di assistenza. La perdita di mobilità in seguito a danni causati da incidenti non dà luogo a questo servizio.
9.5 Gestione dei sinistri attraverso la Società di leasing
Qualora sia incluso il servizio di gestione sinistri, in caso di sinistro la Società di leasing si fa carico, previo accordo, della gestione del sinistro che ha interessato il veicolo e anticipa le spese peritali conseguenti all'incidente, i costi per la riparazione e per il veicolo a noleggio nonché gli eventuali costi di traino fino all'officina più vicina.
L'incarico di riparazione viene impartito a nome e per conto della Società di leasing. Gli indennizzi per eventuali deprezzamenti vanno sempre inoltrati alla Società di leasing. La Società di leasing è autorizzata ad affidare la gestione sinistri a un operatore specializzato.
9.6 Imposta sui veicoli a motore
9.6.1 Se prevista dal contratto di leasing, è inclusa nel calcolo l’imposta sui veicoli a motore vigente nel Cantone indicato sul contratto al momento della stipula del contratto stesso. Sono altresì incluse le tasse dell'Ufficio della circolazione.
9.6.2 Al termine del contratto di leasing (scadenza o risoluzione anticipata) vengono conteggiati all'assuntore del leasing i pagamenti effettuati in base ai costi effettivi.
Vengono altresì conteggiate le eventuali differenze dovute all'aumento o alla diminuzione dell’imposta di circolazione, anche in seguito a un cambiamento di Cantone, duplicati della licenza e altri oneri.
9.6.3 Altri oneri stradali e di circolazione, di qualsiasi natura, non rientrano nell’imposta sui veicoli a motore.
9.7 Carburante
9.7.1 Se previsto dal contratto, l'assuntore del leasing può scegliere una carta carburante dalla gamma della Società di leasing. È sua responsabilità evitare che la carta venga utilizzata da persone non autorizzate.
9.7.2 Su richiesta dell'assuntore del leasing, l'utilizzo della carta carburante può essere esteso, oltre al carburante, anche a ulteriori prodotti dell'assortimento del rispettivo gestore della carta. In ogni caso si applicano le disposizioni e gli oneri del gestore della carta carburante.
9.7.3 Entro cinque a otto giorni lavorativi dall'arrivo del contratto di leasing debitamente firmato presso la Società di leasing, il gestore della carta fa pervenire all'assuntore del leasing la carta carburante e il relativo codice tramite posta separata.
9.7.4 I costi mensili del carburante vengono riportati nel contratto di leasing. Eventuali prestazioni supplementari (ad es. lavaggio del veicolo, articoli dello shop ecc.) non rientrano in questi costi e vengono fatturati a parte.
9.7.5 L'emissione di carte sostitutive o aggiuntive è a pagamento e viene fatturata a parte.
9.7.6 I pagamenti effettuati in acconto vengono conteggiati all'assuntore del leasing periodicamente in base ai costi effettivamente sostenuti.
9.8 Assicurazione
9.8.1 Se l'assuntore del leasing ha scelto la soluzione assicurativa offerta dalla Società di leasing, il premio è incluso nella rata di leasing. La copertura assicurativa inizia con il ritiro del veicolo e termina con la sua restituzione o con la scadenza o risoluzione anticipata del contrato di leasing. Non è ammessa la sospensione dell'assicurazione nel periodo di validità del contratto.
9.8.2 Se il contratto di assicurazione stipulato dal prenditore del leasing prevede il pagamento dei premi da parte della Società di leasing, la differenza tra la somma forfettaria mensile fissa e i costi effettivi viene addebitata al prenditore del leasing alla fine del contratto.
9.9 Conteggio
Alla scadenza del contratto, come disposto di seguito, non ha luogo alcun conteggio finale dei servizi concordati contrattualmente. In particolare non ha luogo alcun rimborso per i servizi o le prestazioni che alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata non sono stati fruiti (ad es. chilometri
non percorsi, pneumatici non utilizzati, mobilità sostitutiva non fruita ecc.). Alla scadenza del contratto o alla sua risoluzione anticipata, la Società di leasing mette tuttavia in conto all'assuntore del leasing tutte le prestazioni fruite che eccedono le prestazioni previste dal contratto, salvo accordi diversi.
10. Ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo
L'assuntore del leasing è libero di realizzare ampliamenti, installazioni e scritte sul veicolo, a condizione che ciò non ne pregiudichi il valore. A libera scelta della Società di leasing, tutti gli ampliamenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della Società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo oppure devono essere rimossi dall'assuntore del leasing a proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo di ripristinarne lo stato originale.
11. Incidente, furto e altri sinistri
11.1 Ogni incidente (fatta eccezione per i danni di lieve entità, fino a un importo della riparazione di CHF 4'000.–) deve essere notificato subito a mezzo lettera raccomandata alla compagnia assicurativa competente e alla Società di leasing, utilizzando il modulo "Relazione di incidente europea".
11.2 Allo stesso modo devono essere immediatamente notificati alla competente compagnia assicurativa e alla Società di leasing tutti gli altri sinistri. Ciò vale anche in caso di perdita del veicolo in seguito ad appropriazione indebita e furto.
11.3 Con il presente contratto l'assuntore del leasing cede alla Società di leasing tutti i suoi diritti relativi al veicolo in leasing nei confronti delle assicurazioni di responsabilità civile e casco totale del detentore dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente o di terzi. L'assuntore del leasing resta obbligato a far valere tali diritti a favore della Società di leasing e a proprie spese nei confronti dei soggetti coinvolti nell'incidente e della loro assicurazione di responsabilità civile e casco totale.
La prestazione assicurativa va erogata in ogni caso alla Società di leasing. L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a procurarsi le informazioni assicurative rilevanti e connesse al contratto di leasing.
11.4 In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, le rate di leasing sono dovute fino all’avvenuta erogazione della prestazione assicurativa alla Società di leasing. In caso di sottrazione, appropriazione indebita e simili e qualora la compagnia assicurativa si rifiuti di erogare una prestazione, il contratto di leasing verrà risolto con effetto immediato. La Società di leasing esegue il conteggio sulla base del valore residuo di calcolo attuale, con deduzione della prestazione assicurativa così come di un’eventuale entrata derivata dal recupero. L’assuntore del leasing si impegna a pagare entro 10 giorni tutti i danni non coperti dall’assicurazione. La Società di leasing addebita un importo forfettario (cfr. punto 18) per gli oneri che le sono derivati.
11.5 In caso di incidente, furto o altro sinistro, l'assuntore del leasing non può far valere nei confronti della Società di leasing altri diritti oltre a quelli spettanti a lui o alla Società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Di conseguenza, può essere chiesto un veicolo sostitutivo esclusivamente nell‘ambito del risarcimento assicurativo accordato.
11.6 L'assuntore del leasing risponde nei confronti della Società di leasing delle riduzioni delle prestazioni assicurative dovute a colpa propria o a un comportamento contrario ai termini del contratto, fino all'ammontare del valore contabile del veicolo. Se il danno subito dalla Società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del leasing. Se le prestazioni assicurative superano il valore contabile e l'eventuale danno aggiuntivo subito dalla Società di leasing, la differenza spetta all'assuntore del leasing. L'assuntore del leasing risponde inoltre della sottoassicurazione per la copertura casco totale.
12. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione
12.1 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente a mezzo raccomandata alla Società di leasing i casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo in leasing o l'eventuale apertura del fallimento nei suoi confronti nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente,
all'ufficio dei fallimenti o all'autorità d'istruzione penale che il veicolo in leasing è di proprietà della Società di leasing.
L'assuntore del leasing si impegna espressamente:
- a rinunciare ai propri diritti di ritenzione;
- a riconoscere la proprietà della Società di leasing per l'intera durata del contratto;
- in caso di ritenzione a informare il locatore di immobili privati o commerciali in merito alla proprietà della Società di leasing.
12.2 L'assuntore del leasing informa senza indugi per iscritto la Società di leasing qualora venga a conoscenza di un ordine di requisizione della vettura.
12.3 È esclusa la compensazione degli obblighi derivanti dal presente contratto con eventuali crediti vantati dall'assuntore del leasing nei confronti della Società di leasing ed eventuali società del gruppo.
12.4 L'assuntore del leasing autorizza il conducente del veicolo, per iscritto e in conformità al diritto svizzero e internazionale in vigore, a condurre il veicolo in leasing nell'ambito degli spostamenti di lavoro transfrontalieri. L'autorizzazione disciplina e conferma i rapporti di proprietà ai sensi del punto 1.
13. Cambio di domicilio e altre variazioni
L'assuntore del leasing deve notificare alla Società di leasing, senza solleciti e per iscritto, tutte le variazioni rilevanti connesse con il contratto di leasing. I cambi di domicilio devono essere notificati con almeno 14 giorni di anticipo. L'assuntore del leasing è inoltre tenuto a notificare alla Società di leasing senza indugio ogni cambiamento di assicurazione e tutte le variazioni dei dati personali, in particolare cambiamenti di nome e di nazionalità.
Qualora intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la Società di leasing ha il diritto di risolvere il contratto di leasing per la data dell'espatrio. In tal caso si applica quanto previsto al punto 14.1.
14. Risoluzione anticipata del contratto
14.1 Se l'assuntore del leasing si avvale del diritto di disdetta anticipata ai sensi del punto 2.2 o se il contratto di xxxxxxx viene risolto anticipatamente per altri motivi imputabili all'assuntore del leasing (in particolare in caso di decesso e risoluzione anticipata ai sensi del punto 14), le rate di leasing concordate vengono ricalcolate dall'inizio del contratto e fissate retroattivamente in via definitiva tenendo conto dell'effettiva durata del contratto.
In caso di contratti di leasing privati assoggettati alla legge sul credito al consumo, il ricalcolo si basa sulla tabella riportata nel foglio Kremo allegato al contratto di leasing (con il calcolo della solvibilità).
In tutti agli altri contratti di leasing, le aliquote si riferiscono al valore dell'oggetto indicato nel contratto per il veicolo in leasing. Il calcolo è effettuato in base alla seguente tabella:
Mesi effettivi | Fattore | Mesi effettivi | Fattore | Mesi effettivi | Xxxxxxx |
1 | 15,50 | 17 | 3,33 | 33 | 2,24 |
2 | 8,95 | 18 | 3,22 | 34 | 2,21 |
3 | 6,90 | 19 | 3,12 | 35 | 2,17 |
4 | 6,75 | 20 | 3,03 | 36 | 2,13 |
5 | 6,58 | 21 | 2,94 | 37 | 2,10 |
6 | 6,40 | 22 | 2,86 | 38 | 2,07 |
7 | 6,16 | 23 | 2,79 | 39 | 2,04 |
8 | 5,56 | 24 | 2,72 | 40 | 2,02 |
9 | 5,10 | 25 | 2,66 | 41 | 2,00 |
10 | 4,73 | 26 | 2,59 | 42 | 1,98 |
11 | 4,42 | 27 | 2,53 | 43 | 1,96 |
12 | 4,17 | 28 | 2,48 | 44 | 1,94 |
13 | 3,95 | 29 | 2,43 | 45 | 1,92 |
14 | 3,76 | 30 | 2,38 | 46 | 1,90 |
15 | 3,60 | 31 | 2,34 | 47 | 1,88 |
16 | 3,46 | 32 | 2,29 | ecc. |
Esempio di risoluzione anticipata del contratto dopo 33 mesi (importi IVA esclusa):
Valore dell'oggetto indicato nel contratto di leasing x 2.24 %
= rata di leasing mensile effettiva (se la durata fosse di 33 mesi) x durata effettiva
./. rate già versate
= costi di risoluzione da versare (o credito di risoluzione)
La tabella riportata sopra e la sua base di calcolo si riferiscono a una percorrenza mensile di 2000 km. Il calcolo secondo il foglio Kremo si basa sul massimo di percorrenza concordato. Le rate di leasing che ne derivano s’intendono senza prestazioni supplementari (ad es. assicurazioni, tasse di circolazione, sostituzione pneumatici ecc., cfr. punto Questi costi vengono addebitati extra all'assuntore del leasing.
L'assuntore del leasing accetta espressamente questo metodo di calcolo secondo la tabella del foglio Kremo sul contratto di leasing o secondo la tabella soprastante. Essa è vincolante e viene applicata dalla Società di leasing in caso di risoluzione anticipata del contratto al fine del ricalcolo della rata di leasing per l'intera durata effettiva del contratto.
14.2 In caso di risoluzione anticipata di contratti di leasing privati assoggettati alla legge sul credito al consumo, il calcolo del foglio Kremo è già comprensivo di un pagamento speciale.
Per tutti gli altri contratti di leasing si effettua dapprima il calcolo della risoluzione anticipata ai sensi del punto 14 e all'importo che risulta da questo calcolo viene detratto l'importo del pagamento speciale pro rata temporis.
14.3 Se viene risolto anticipatamente un contratto, all’assuntore del leasing vengono addebitati gli oneri forfettari da ciò derivati alla Società di leasing e i seguenti costi eventualmente sostenuti a seconda del singolo caso: costi di rimessa a punto come da perizia redatta da un esperto di veicoli imparziale, eventuali chilometri aggiuntivi, rate pendenti, interessi di mora e oneri di sollecito (cfr. Spese ai sensi del punto 18).
14.4 Se il contratto di leasing è assoggettato alla legge sul credito al consumo, la Società di leasing può recedere dal contratto qualora l'assuntore del leasing sia in mora con più di tre rate di leasing. Se il contratto di leasing non è assoggettato alla legge sul credito al consumo e l'assuntore del leasing è in mora con il pagamento di una rata mensile, la Società di leasing può intimargli di effettuare il pagamento della rata arretrata entro un termine di 30 giorni, pena, in caso di mancato pagamento, la disdetta immediata da parte della Società di leasing del contratto entrato in mora e di tutti gli altri eventuali contratti dell'assuntore del leasing.
14.5. Inoltre la Società di leasing è autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso se l’assuntore del leasing non ottempera ai propri doveri contrattuali riguardanti la TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni) o la stipula di un’assicurazione, se contro di lui viene aperto un procedimento fallimentare/di pignoramento, in caso di sequestro o confisca da parte delle autorità, in caso di noleggio del veicolo non autorizzato dalla Società di leasing o se la Società di leasing viene a conoscenza di un peggioramento della solvibilità dell’assuntore del leasing.
14.6 La Società di leasing è inoltre autorizzata a risolvere il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso, se l'assuntore del leasing non ottempera agli obblighi di cooperazione per quanto concerne il rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro ai sensi del punto 19.2, oppure quando lui stesso o il presente contratto, per motivi imputabili all'assuntore del leasing, viola le norme sul riciclaggio di denaro o altre norme di legge (incluse leggi fiscali) o rappresenta un rischio di reputazione per la Società di leasing.
14.7 In caso di risoluzione anticipata del contratto conformemente alle disposizioni del punto 14, l'assuntore del leasing ha l'obbligo di restituire immediatamente alla Società di leasing il veicolo e risarcire integralmente il danno nel quadro dell'interesse positivo del contratto. Anche in questo caso la rata di leasing definitiva viene stabilita e conteggiata conformemente al punto 14.1. Resta in ogni caso riservata la richiesta di risarcimento di ogni altro danno da parte della Società di leasing nei confronti dell'assuntore del leasing.
15. Restituzione del veicolo
15.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla Società di leasing o all'ufficio indicato da quest'ultima il giorno di
scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione anticipata; il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori finanziati (chiavi, ruote originali, box da tetto, ecc.) e degli eventuali ampliamenti e installazioni di cui al punto 10. A questo scopo, almeno quattro settimane prima della data di scadenza del contratto di leasing, l'assuntore del leasing deve concordare con la Società di leasing o con l'ufficio da essa designato un termine di restituzione. Se l'assuntore del leasing restituisce il veicolo senza previo accordo o al di fuori degli orari di apertura presso il fornitore o presso un'azienda di riparazioni ufficiale autorizzata dal costruttore del veicolo del rispettivo marchio automobilistico, il verbale sullo stato del veicolo realizzato da quest'ultimo è considerato riconosciuto dall'assuntore del leasing. Per il resto si applicano le disposizioni descritte al punto 15.6.
È escluso un diritto di ritenzione dell'assuntore del leasing sul veicolo per pretese di qualsiasi natura nei confronti della Società di leasing.
15.2 Alla riconsegna del veicolo deve essere stilato un verbale di restituzione e di stato del veicolo, che deve essere firmato dall'assuntore del leasing. Se l'assuntore del leasing non concorda con il verbale, tale circostanza deve essere annotata immediatamente per iscritto sul verbale o notificata entro 5 giorni per lettera raccomandata alla Società di leasing. L'assuntore del leasing risponde di tutte le necessarie riparazioni e dei lavori di messa a punto che non siano riconducibili a normale usura o che risultino necessari per ripristinare l'esercizio impeccabile del veicolo. Allo stesso modo l'assuntore del leasing risponde di un'eventuale perdita di valore del veicolo in caso di incidente, quando questa perdita non sia stata rimborsata dall'assicurazione. Tutti i costi sopra citati vengono fatturati all'assuntore del leasing dal fornitore e da questi riscossi.
15.3 Al momento della restituzione deve essere garantita la perfetta condizione di circolazione del veicolo. Nel caso in cui i pneumatici siano stati forniti della Società di leasing, le gomme invernali o quelle estive che non sono state montate devono essere restituite spontaneamente alla fine del contratto, assieme al veicolo.
15.4 In caso di controversie relative al verbale dello stato del veicolo, a richiesta dell'assuntore del leasing è ordinato l'allestimento di un rapporto da parte di un perito imparziale. Il risultato di tale rapporto viene riconosciuto dalle parti come perizia arbitrale. I costi di tale perizia sono assunti dalle parti contraenti in rapporto alla loro soccombenza.
15.5 Se l'assuntore del leasing non restituisce il veicolo nei tempi indicati, la Società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova a spese dell'assuntore del leasing, senza bisogno di un ordine del giudice, né di un deposito. I dipendenti della Società di leasing o i terzi incaricati da quest'ultima hanno il diritto di accedere al fondo o allo stabile in cui si trova il veicolo, allo scopo di prelevarlo. La Società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing tutti i costi derivanti dal prelievo del veicolo.
15.6 Se l'assuntore del leasing viola gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi indicati, egli è tenuto a pagare la rata di leasing per il periodo intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la consegna effettiva. Deve inoltre attenersi alle restanti condizioni di restituzione applicabili ai sensi del punto 15, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.
15.7 Se l'assuntore del leasing viola l'obbligo di restituzione del veicolo e di conseguenza la Società di leasing procede al suo recupero, in luogo del verbale di restituzione e stato del veicolo, la Società di leasing incarica un esperto in autoveicoli imparziale di redigere una perizia, il cui rapporto viene considerato riconosciuto dall'assuntore del leasing. Le spese per la perizia sono a carico dell'assuntore del leasing. Per il resto valgono le condizioni di restituzione applicabili, illustrate al punto 15.
15.8 Anche in caso di risoluzione anticipata del contratto viene redatta una perizia di un esperto in autoveicoli imparziale incaricato dalla Società di leasing.
16. Protezione dei dati / esternalizzazione / cessione e/o costituzione in pegno dei diritti / comunicazione / portale di leasing
16.1 La Società di leasing segnala espressamente all’assuntore del leasing la propria informativa sulla protezione dei dati (xxx.xxxx-xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx-xxx- dati.html) che descrive in che modo e per quale scopo tali dati vengono rilevati ed elaborati. La Società di leasing fa inoltre presente all'assuntore del leasing le circostanze specifiche indicate ai punti 16.2 e segg. e 19.1.
16.2 L'assuntore del leasing prende atto che in determinati casi l'approvazione e/o il rifiuto di richieste di leasing, così come l'approvazione e/o il rifiuto della loro proroga, dipende da una singola decisione automatizzata.
16.3 L'assuntore del leasing acconsente a che la Società di leasing, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di xxxxxxx, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore) l'accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui nonché l'elaborazione dei dati stessi da parte di tali soggetti terzi. L'assuntore del leasing acconsente inoltre alla trasmissione elettronica dei documenti contrattuali redatti da tali soggetti terzi e delle fotocopie dei documenti d'identità dalla Società di leasing a detti terzi e viceversa.
16.4 La Società di leasing può esternalizzare, in tutto o in parte, determinati servizi, soprattutto nei settori marketing, ricerca di mercato, profilazione dei clienti, calcolo di rischi legati al leasing, al credito e al mercato, amministrazione dei rapporti di leasing (ad es. gestione delle richieste e dei contratti, corrispondenza, controllo fatture per servizi, solleciti e procedimenti esecutivi). L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a notificare e trasmettere i propri dati a terzi, in Svizzera e all'estero, per questo scopo e a farli elaborare da detti terzi.
16.5 L’assuntore del leasing dichiara di acconsentire a che la Società di leasing, ai fini dell’adempimento di obblighi sanciti da leggi o da regolamenti (ad es. per l’identificazione online o video), durante il processo di firma elettronico o ai fini dell’esternalizzazione di obblighi previsti dal contratto, nel quadro di un outsourcing, del trasferimento di obblighi legati al valore residuo o di transazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione (securitizzazione), unilateralmente e in ogni momento:
a. trasferisca e quindi renda noti a terzi, in Svizzera e all'estero, i dati personali o le fotocopie dei documenti d'identità dell'assuntore del leasing e, se del caso, del suo coniuge, ai fini della loro elaborazione; e/o
b. trasferisca a terzi, in Svizzera e all'estero, il contratto di leasing incluse tutte le garanzie nonché i diritti accessori e costitutivi (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo in leasing, il diritto di disdetta del contratto, i diritti ceduti nonché le informazioni e i dati personali dell'assuntore del leasing attinenti al contratto); e/o
c. ceda o conceda in pegno a terzi, in Svizzera o all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo in leasing e rivendicazioni della Società di leasing derivanti dal o connesse al contratto stesso.
16.6 Il soggetto terzo che acquisisce il contratto di leasing subentra nel contratto con tutti i diritti e doveri al posto della Società di leasing e lo porta avanti così come lo ha trovato, ovvero anche con i debiti esistenti in quel momento. Sono ammessi il ritrasferimento, la retrocessione o la cessione del contratto.
16.7 L'assuntore del leasing dichiara di acconsentire che la Società di leasing e il soggetto terzo scelgano un diritto diverso da quello svizzero per la cessione, la costituzione in pegno e/o il trasferimento del contratto.
16.8 Ciascuna parte del contratto si impegna, a prima richiesta della controparte, a fornire tutti i chiarimenti eventualmente necessari al trasferimento del contratto o alla cessione o costituzione in pegno dei diritti e/o a intraprendere immediatamente le azioni necessarie, in particolare quelle nei confronti dell'Ufficio della circolazione.
16.9 La Società di leasing è autorizzata a iscrivere, a spese dell'assuntore del leasing, il codice 178 "Vietato il cambiamento di detentore" presso l'Ufficio della circolazione stradale competente.
16.10 L’assuntore del leasing acconsente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come e-mail, SMS, il portale di leasing e simili). Egli accetta che la corrispondenza e le comunicazioni da parte della Società di leasing si intendano recapitate qualora siano state inviate dalla stessa all’ultimo indirizzo di contatto comunicato dall’assuntore del leasing.
16.11 La Società di leasing si riserva di trasmettere i dati fra l’altro elettronicamente via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed eventualmente senza confini. In questo contesto l’assuntore del leasing accetta in particolare anche il possibile trasferimento all’estero.
16.12 Con riferimento all’utilizzo dell’area riservata al login del portale di leasing della Società di leasing, questa segnala espressamente all’assuntore del leasing le informazioni legali valide anche per detta area (www.amag- xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)) e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.
17. Modifiche di termini e condizioni generali
La Società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento, mediante circolare o in alta modalità idonea, i termini e le condizioni generali del presente contratto. Le modifiche sono da considerare approvate se entro 4 settimane da quando la modifica è stata inviata, pubblicata o comunicata in altra modalità idonea dalla Società di leasing, l'assuntore del leasing non fa pervenire alla Società di leasing un'opposizione scritta.
18. Spese e interessi di mora
La Società di leasing addebita in particolare all'assuntore del leasing i seguenti costi per operazione, causati dall'assuntore del leasing.
Motivazione della spesa | Costi in escl.) | CHF (IVA |
Estratto conto | CHF | 25.00 |
Calcolo spese provv. di risoluzione | CHF | 100.00 |
1o sollecito | CHF | 25.00 |
2o sollecito e solleciti successivi | CHF | 50.00 |
Disdetta del contratto | CHF | 200.00 |
Costi per il calcolo della risoluzione anticipata del contratto da parte della | CHF | 600.00 |
Società di leasing. Risoluzione anticipata del contratto per | CHF | 100.00 |
danno totale o furto | ||
Presentazione dinanzi all'autorità | CHF | 200.00 |
Ritiro esecuzione | CHF | 100.00 |
Denuncia penale/appropriazione indebita | CHF | 500.00 |
Recupero del veicolo (min.) | 1’000.00 |
All’assuntore del leasing possono essere addebitate le spese postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.
In caso di ritardo nei pagamenti delle rate di leasing, nel caso di contratti privati di leasing, all'assuntore del leasing, senza il ricorso a una costituzione in mora, viene addebitato un interesse di mora pari al tasso d'interesse contrattuale dal momento della sua scadenza. Per contratti di leasing commerciali viene addebitato un interesse di mora secondo il Codice svizzero delle obbligazioni.
19. Accordi particolari e modifiche contrattuali
19.1 L'assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a procurarsi tutte le informazioni su di lui e su terzi (ad es. coniuge, persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi) che possano risultare pertinenti in sede di esame di una richiesta di leasing o nel periodo di validità di un contratto di leasing, presso i seguenti soggetti: enti pubblici, la Posta Svizzera, il proprio datore di lavoro, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) e altre agenzie d'informazioni economiche nazionali ed estere (come CRIF o Schufa). L'assuntore del leasing autorizza altresì la
Società di leasing a segnalare alla ZEK, alla CICO e al fornitore la stipula di contratti di leasing, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento e/o il peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing in relazione ai contratti di leasing con la Società di leasing. A questo scopo l'assuntore del leasing esonera detti uffici dall'obbligo del segreto d'ufficio, del segreto postale e del segreto commerciale. Eventuali blocchi di dati disposti dall'assuntore del leasing presso detti uffici sono considerati irrevocabilmente rimossi a favore della Società di leasing. L'assuntore del leasing prende atto che, in caso di nuova richiesta di leasing o di credito, la ZEK e la CICO segnaleranno alle Società di leasing e agli istituti di credito a loro annessi, su loro esplicita richiesta, gli impegni di leasing e i crediti esistenti e che tali dati verranno trasmessi alla società CRIF e da quest'ultima utilizzati per la valutazione della solvibilità di persone basata su decisioni automatizzate.
19.2 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la Società di leasing nel rispetto delle norme sul riciclaggio di denaro, in particolare a rispondere alla Società di leasing in merito a domande a tal riguardo e a fornirle i relativi documenti e atti.
19.3 Gli accordi particolari al di fuori di questo contratto devono essere approvati per iscritto dalla Società di leasing, pena la loro nullità. Non sono validi accordi accessori orali.
19.4 Se il modulo relativo alle condizioni flotte non viene presentato tempestivamente al fornitore, la Società di leasing è autorizzata ad aggiungere nuovamente lo sconto al prezzo lordo o ad addebitarlo all'assuntore del leasing.
19.5 Il contratto è redatto in triplice copia; una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente e al fornitore.
19.6 La nullità di singole disposizioni contrattuali non modifica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.
19.7 La Società di leasing si riserva di modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di leasing. La modifica può essere effettuata mediante pubblicazione su Internet. L’assuntore del leasing sarà informato preventivamente per iscritto o con un’altra modalità idonea allo scopo. La versione in corso di validità è consultabile in qualsiasi momento sul sito web di AMAG Leasing (xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx).
19.7 Si applica il diritto svizzero. Foro competente è la sede di AMAG Leasing SA. AMAG Leasing SA si riserva il diritto di ricorrere alle vie legali a Zurigo, Zugo o presso la sede della parte contraente. Sono esclusi i casi in cui il diritto processuale civile preveda obbligatoriamente un foro diverso.