Condizioni di Assicurazione
Doppia Prospettiva
EF101
Condizioni di Assicurazione
Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Sommario
SEZIONE I – IL PRODOTTO DOPPIA PROSPETTIVA
Art. 1 | Oggetto del Contratto | pag. 1 |
1.1 | Caratteristiche del prodotto | pag. 1 |
1.2 | Requisiti per la sottoscrizione | pag. 1 |
Art. 2 | Prestazione Assicurata | pag. 1 |
2.1 | Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato | pag. 1 |
2.2 | Periodo di carenza | pag. 1 |
2.3 | Esclusioni | pag. 1 |
Art. 3 | Beneficiario | pag. 2 |
3.1 | Designazione del Beneficiario | pag. 2 |
3.2 | Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario | pag. 2 |
3.3 | Diritto proprio del Beneficiario | pag. 2 |
3.4 | Obbligo di indicazione delle generalità complete del Beneficiario | pag. 2 |
3.5 | Referente Terzo | pag. 2 |
Art. 4 | Pagamento del Premio | pag. 3 |
4.1 | Premio Unico Iniziale | pag. 3 |
4.2 | Premio Aggiuntivo | pag. 3 |
4.3 | Modalità di pagamento del Premio | pag. 3 |
Art. 5 | Attribuzione delle quote | pag. 3 |
5.1 | Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta | pag. 3 |
5.2 | Premio Aggiuntivo | pag. 3 |
5.3 | Posticipazione del calcolo del valore delle quote | pag. 3 |
Art. 6 | Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza | |
e durata | pag. 3 | |
6.1 | Conclusione del Contratto | pag. 3 |
6.2 | Modalità di sottoscrizione | pag. 3 |
6.3 | Decorrenza delle coperture assicurative | pag. 4 |
6.4 | Durata del Contratto e sua estinzione | pag. 4 |
Art. 7 | Revoca della proposta e recesso del Contratto | pag. 4 |
7.1 | La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005) | pag. 4 |
7.2 | Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005) | pag. 4 |
Art. 8 | Rischi finanziari | pag. 4 |
Art. 9 | Fondi interni | pag. 5 |
9.1 | I fondi | pag. 5 |
9.2 | Investimento minimo | pag. 5 |
9.3 Particolarità del fondo Protezione Dinamica 2017 pag. 5
SEZIONE II – OPZIONI CONTRATTUALI
Art. 11 | Riscatto | pag. 7 |
11.1 | Termini | pag. 7 |
11.2 | Riscatto Totale | pag. 7 |
11.3 | Riscatto Parziale | pag. 7 |
Art. 12 | Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato | pag. 7 |
Art. 13 | Variazioni contrattuali | pag. 8 |
Art. 14 | Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni | pag. 8 |
Art. 15 | Nuovi fondi | pag. 8 |
Art. 16 | Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta | pag. 8 |
16.1 | Pagamenti | pag. 8 |
16.2 | Modalità dei pagamenti | pag. 9 |
16.3 | Documenti | pag. 9 |
16.4 | Gestione dei documenti | pag. 10 |
16.5 | Modalità di invio della documentazione | pag. 10 |
Art. 17 | Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente | pag. 10 |
Art. 18 | Cessione, pegno e vincolo | pag. 11 |
18.1 | Facoltà del Contraente | pag. 11 |
18.2 | Efficacia | pag. 11 |
18.3 | Assenso scritto | pag. 11 |
Art. 19 | Prescrizione | pag. 11 |
Art. 10 Trasferimento di quote tra fondi (switch) pag. 6 SEZIONE III – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI
Art. 20 | Costi | pag. 11 |
20.1 | Costi diretti | pag. 11 |
20.2 | Costi indiretti | pag. 11 |
20.3 | Costi di riscatto | pag. 13 |
Art. 21 | Conflitti di interesse | pag. 14 |
Art. 22 | Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia | pag. 14 |
Art. 23 | Prestito | pag. 14 |
Art. 24 | Non pignorabilità e non sequestrabilità | pag. 14 |
Art. 25 | Imposte | pag. 14 |
Art. 26 | Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo | pag. 14 |
Art. 27 | Reclami | pag. 15 |
Art. 28 | Norme di riferimento | pag. 15 |
Art. 29 | Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | pag. 15 |
Art. 30 | FATCA/CRS/DAC2 | pag. 16 |
Art. 31 | Legge applicabile e foro competente | pag. 16 |
SEZIONE I
Il prodotto Doppia Prospettiva
successivo paragrafo 2.2 “Periodo di carenza”.
Art. 1
Caratteristiche del Contratto
1.1 Caratteristiche del prodotto
Doppia Prospettiva è una polizza di assicurazione a vita intera di tipo unit linked (collegata a fondi interni di inve- stimento) a Premio Unico Iniziale. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni in cui sono investiti i premi pagati dal Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, la Compagnia si im- pegna a pagare un capitale ai Beneficiari scelti dal Con- traente, secondo quanto previsto all’articolo 2 “Prestazio- ne Assicurata”.
1.2 Requisiti per la sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 80 anni compiuti. Il Contratto può essere sottoscritto esclusiva- mente nel caso in cui il Contraente e l’Assicurato abbiano la residenza o il domicilio (se diverso) in Italia. Qualora il Contraente, o l’assicurato se le due figure non coin- cidono (nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comu- nicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elenchi dell’anagrafe della popola- zione residente.
La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi all’In- termediario presso cui il Contraente ha sottoscritto la proposta di polizza o con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di premi aggiuntivi.
Art. 2
Prestazione Assicurata
2.1 Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato La Compagnia s’impegna a pagare al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente un importo pari al valore delle quote dei fondi interni collegate al Contratto.
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto si rinvia al
Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo dodici mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante moltiplicata per la cifra che risulta dalla divisione tra i premi investiti da più di dodici mesi e il totale dei premi investiti. Tale divisione considera le porzioni dei premi riscat- tati, come definiti all’articolo 13.
Età del decesso | Percentuale dell’aumento |
18 – 40 anni | 13,5% |
41 – 60 anni | 6,5% |
61 – 75 anni | 2,5% |
oltre 75 anni | 0,1% |
In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di
50.000 euro per ogni persona assicurata, indipenden- temente dal numero di contratti Doppia Prospettiva che presentino il medesimo soggetto assicurato.
2.2 Periodo di carenza
Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto, senza l’aumento percentuale.
La Compagnia non applica le limitazioni previste nel pe- riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenu- te dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantemati- co, epatite virale A e B, leptospirosi ittero-emorragica, co- lera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, paro- tite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto;
c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca le- sioni corporali obiettivamente constatabili.
Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le
condizioni previste nel periodo di carenza se:
• il decesso dell’Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
• il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i
primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
2.3 Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de-
cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da:
• dolo del Contraente e/o dell’Assicurato (se diverso
dal Contraente) e/o del/dei Beneficiario/i;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del com- petente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allena- menti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al prece- dente paragrafo 2.2.
Art. 3
Beneficiario
3.1 Designazione del Beneficiario
Il Contraente indica nel modulo di proposta uno o più Beneficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente può revo- care e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
• quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiara- to per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. Pertanto il riscat- to, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto di- spositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
• dopo il decesso del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il Benefi- ciario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
3.2 Revoca e/o modifica della designazione del Be- neficiario
Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, direttamente per posta o tramite l’Intermediario, o per testamento, indicando in modo inequivocabile il numero del Contratto. In caso contrario è valida la precedente designazione.
3.3 Diritto proprio del Beneficiario
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario: in caso di più Beneficiari, la Compa-
gnia assegna loro la prestazione assicurata in parti ugua- li, salvo diversa indicazione del Contraente.
3.4 Obbligo di indicazione delle generalità complete
dei Beneficiari
In caso di designazione specifica del Beneficiario o di più Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di indi- viduare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata, il Cliente ha l’obbligo di indicare le complete generalitá del soggetto designato:
● se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona fisica, il Cliente deve indicare nome, co- gnome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita e il legame tra il Beneficiario e Cliente/Assicurato;
● se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona giuridica, il Cliente deve indicare ragione sociale, codice fiscale/partita iva e il legame tra Benefi- ciario e Cliente/Assicurato.
Il suddetto obbligo di indicare le generalità complete dei Beneficiari deve essere adempiuto dal Cliente sia alla sottoscrizione del Contratto sia successivamente, in cor- so di Contratto, in caso di revoca e/o modifica del Be- neficiario originariamente nominato con designazione di nuovo Beneficiario o di nuovi Beneficiari.
3.5 Referente Terzo
Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui la Com- pagnia potrá far riferimento in caso di decesso dell’Assi- curato per il pagamento della prestazione assicurata a favore del/i Beneficiario/i designato/i.
Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendosene ogni conseguente responsabilitá e sollevando conse- guentemente la Compagnia da qualsiasi responsabilitá che dovesse derivare a seguito del proprio inadempi- mento ai predetti impegni, a:
a) conferire specifico incarico al Referente terzo indivi- duato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni ne- cessarie per supportare la Compagnia;
b) consegnare al Referente terzo copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola- mento (UE) 2016/679, predisposta e messa a dispo- sizione dalla Compagnia;
c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’inca- rico o, comunque, non fosse piú in grado, in corso di contratto, di svolgere l’incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.
Il Contraente puó revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia. Nel caso di nomina di un nuovo Referente, dovranno essere forniti anche tutti i dati ne- cessari per l’identificazione dello stesso.
La revoca e la modifica del Referente terzo saranno va- lide dal momento in cui la Compagnia ne viene a cono-
scenza. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate direttamente via posta o trami- te l’Intermediario.
Nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente ter- zo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per incompatibilitá, senza la necessitá per la Compagnia di effettuare alcuna comunicazione pro- pedeutica.
Art. 4
Pagamento del premio
4.1 Premio Unico Iniziale
Il Contraente deve pagare un Premio Unico Iniziale di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
Per maggiori dettagli relativi all’investimento minimo nel- le diverse Aree e nei singoli fondi si rinvia al successivo art. 8 “Fondi Interni”.
4.2 Premio Aggiuntivo
Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi di am- montare pari ad almeno 2.500 euro ciascuno a partire dall’inizio della decorrenza contrattuale (vedi art. 5, com- ma 2 “Decorrenza delle coperture assicurative”).
4.3 Modalità di pagamento del Premio
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a fa- vore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso l’Intermediario; la data valuta di addebito al allo stesso coincide con la data di inve- stimento del premio come definita al successivo art. 5 “Attribuzione delle quote”. L’estratto conto bancario del Contraente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).
Art. 5
Attribuzione delle quote
Ciascun premio è utilizzato per l’acquisto di quote di uno o più fondi interni collegati al prodotto.
Alla sottoscrizione della proposta e in occasione della eventuale corresponsione di premi aggiuntivi, il Contra- ente indica i fondi interni in cui investire ciascun premio e la percentuale dello stesso da destinare ai fondi prescelti. Il numero delle quote attribuite al Contratto si determina di- videndo il premio, o parte di esso destinato a ciascun fondo interno, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorati- vo successivo, se il mercoledì non è lavorativo).
Il valore della quota dei singoli fondi interni è pubblicato sul sito della Compagnia.
5.1 Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della pro- posta
Le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo
giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavora- tivo) della seconda settimana successiva alla data della sottoscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valo- re unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.
Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compa- gnia considera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della terza settimana successiva alla sottoscri- zione della proposta.
5.2 Premio Aggiuntivo
In occasione della corresponsione dell’eventuale Pre- mio Aggiuntivo, le quote sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo giorno immediatamente succes- sivo, se il mercoledì non è lavorativo) della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quel- la data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un premio aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della terza settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.
5.3 Posticipazione del calcolo del valore delle quote In caso di circostanze di carattere eccezionale indipen- denti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell’11 settem- bre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare il calcolo del valore della quo- ta fino al primo giorno successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 7 “Revo- ca della proposta e recesso dal contratto”, 2 “Prestazione Assicurata”, 12 “Trasferimento di quote tra fondi (switch), 13 “Riscatto”.Nel caso si verifichino tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quoti- diani nazionali “Il Sole 24 Ore” e/o “Milano Finanza” e/o sul proprio sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per il periodo di tempo che ritiene necessario.
Art. 6
Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata
6.1 Conclusione del Contratto
Il Contratto si considera concluso a Dublino, Irlan- da, (secondo l’articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, investe il Pre- mio Unico Iniziale. Per confermare la conclusione del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del Contratto sottoscritto.
Se la Compagnia non accetta la proposta di assicurazio- ne, restituisce il Premio Unico Iniziale entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto
corrente indicato nel modulo di proposta.
6.2 Modalità di sottoscrizione
Il Contratto può essere sottoscritto compilando l’apposito modulo di proposta di polizza con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario.
6.3 Decorrenza delle coperture assicurative
oppure
Ireland
oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.
6.4 Durata del Contratto e sua estinzione
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicura- to, e termina nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal Contratto (vedi art. 6, c. 2);
• riscatto totale del Contratto (vedi art. 13, c. 2);
• riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al Contratto.
Art. 7
Revoca della proposta e recesso dal Contratto
7.1 La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005) Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi prece- dente art. 6) inviando richiesta scritta, completa della documentazione necessaria (vedi art. 18) rivolgendosi all’Intermediario o con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione.
7.2 Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: 30 giorni dalla data di ricezione della let- tera di conferma polizza
Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi art. 5, c.1):
• inviando richiesta scritta, completa della documenta- zione necessaria (art. 18) con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermediario.
La Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo interno attribuite al Contratto per il loro valore unitario. Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della setti- mana successiva alla data di ricevimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documen- tazione.
Art. 8
Rischi finanziari
Le prestazioni offerte da Doppia Prospettiva sono col- legate al valore delle quote dei fondi interni collegati al Contratto.
Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale infe- riore rispetto a quanto investito.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraen-
te assume i seguenti rischi finanziari:
a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prez- zo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristi- che dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le carat- teristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza.
In particolare, va prestata attenzione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’anda- mento economico delle società che emettono i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di capita- le (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. obbli- gazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi deri- vante dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato;
le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui ren- dimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprat- tutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;
b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è connesso all’eventualità che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli stru- menti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso asse- gnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determi- nato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;
d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano garanzia finanziaria) non siano in grado di ri- spettare le obbligazioni contrattuali a causa di un dete- rioramento della loro solidità patrimoniale;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emer- genti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione ai Con- traenti, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno consi- derati i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.
Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all’utiliz- zo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti più elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comporta- re rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.
Art. 9
Fondi interni
9.1 I fondi
I fondi ai quali può essere collegato il Contratto sono di- stinti in tre Aree: Gestione Delegata, Gestione Personaliz- zata e Gestione Protetta.
AREA GESTIONE DELEGATA
Profilo Base Profilo Standard Profilo Plus
Capitale Attivo Base 2 Capitale Attivo Standard 2 Capitale Attivo Plus 2 Azionario Flessibile
AREA GESTIONE PERSONALIZZATA
Prospettiva Monetario Euro Prospettiva Obbligazionario Euro Prospettiva Obbligazionario Dollaro
Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A Obbligazionario Mercati Emergenti
Prospettiva Azionario Europa Prospettiva Azionario America Prospettiva Azionario Giappone
Prospettiva Azionario Pacifico ex Giappone
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti
AREA GESTIONE PROTETTA
Protezione Dinamica 2017
9.2 Investimento minimo
L’Investimento minimo previsto per ciascuna Area, pari ai premi complessivi senza considerare i riscatti parziali, e per ogni singolo fondo è descritto nella tabella sottostante.
Aree di investimento e fondi interni
Area Gestione Delegata
(premi complessivi pari ad almeno 5.000 €)
Profilo Base Profilo Standard Capitale Attivo Base 2 Capitale Attivo Standard 2 | 2.500€ |
Profilo Plus Capitale Attivo Plus 2 Azionario Flessibile | 1.000€ |
Area Gestione Personalizzata
(premi complessivi pari ad almeno 50.000 €)
Tutti i fondi
1.000 €
Area Gestione Protetta
(premi complessivi pari ad almeno 5.000 €)
Protezione Dinamica 2017 2.500 €
9.3 Particolarità del fondo Protezione Dinamica 2017 Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più pos- sibile attuare la strategia di investimento e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo protetto risultassero investiti nella Componente di Protezio-
ne, il valore delle quote investite nel fondo protetto sarà au- tomaticamente e gratuitamente trasferito nel fondo interno Capitale Attivo Base 2 trascorsi 60 giorni dal primo merco- ledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteranno inve- stiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite, dal fondo interno ad un altro fondo liberamente scelto dal Contraente e,comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel fondo Protezione Dinamica 2017, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,045% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra de- scritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel fondo interno protetto al fondo Capitale Attivo Base 2 (come descritto precedente- mente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo fondo.
La Compagnia ha inoltre stipulato con la controparte finan- ziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Ban- cario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato Contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il contro- valore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protet- to. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valoriz- zazione previsto contrattualmente.
L’impegno della controparte finanziaria derivan- te dall’accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contra- ente il rischio che l’impegno della controparte finan- ziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:
• eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di protezione derivan- te da sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inoperatività dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, l’in- solvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata);
• eventi o circostanze che attengano a provvedimenti amministrativi o giudiziari che riguardino la contro- parte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte finan- ziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio successivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:
- ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compagnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di pro-
tezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria investment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione iniziale;
- qualora non venga stipulato un nuovo accordo di protezio- ne, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la commissione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al valore protetto; in que- sto caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protetto. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,045% la commissione di gestione.
Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce in alcun modo, e non può pertanto essere inteso, come garanzia di un valore quota minimo pari al va- lore protetto riconosciuto al Cliente o come garan- zia di restituzione dei premi investiti. Il Contraente assume il rischio di insolvenza della controparte fi- nanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest’ultima nei confronti della Compagnia.
SEZIONE II
Art. 10
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
Trascorsi trenta giorni dalla decorrenza contrattuale, il Contra- ente può chiedere di trasferire in altri fondi tutte o parte delle quote investite in uno o più fondi, a condizione che alla data della richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:
Aree di investimento e fondi interni | Valore minimo delle quote da trasferire nel fondo (Trasferimento in entrata) | Valore minimo quote residue nel fondo (Trasferimento parziale in uscita) |
Area Gestione Delegata
Profilo Base Profilo Standard Capitale Attivo Base 2 Capitale Attivo Standard 2 | 2.500 euro (al netto dell’eventuale costo dell’operazione di 20 euro) | 2.500€ |
Profilo Plus | 1.000 euro | 1.000€ |
Capitale Attivo Plus 2 | (al netto | |
Azionario Flessibile | dell’eventuale costo | |
dell’operazione di | ||
20 euro) |
Area Gestione Personalizzata
Tutti i fondi | 1.000 euro (al netto dell’eventuale costo dell’operazione di 20 euro) | 1.000€ |
Protezione Dinamica 2017 | 2.500 € (al netto dell’eventuale costo dell’operazione di 20 euro) | 2.500 € |
Area Gestione Protetta
L’eventuale costo dell’operazione è assegnato propor- zionalmente al singolo fondo.
Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvestimento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì della seconda settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzan- do il valore unitario delle quote rilevato in quella data. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno lavorativo successivo.
Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un gior- no non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della terza settimana successiva a quella della richiesta.
Per la quantificazione dei costi dell’operazione si riman- da all’art. 20, sezione “Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)”.
SEZIONE III
Diritti, obblighi e comportamento delle parti
Art. 11 Riscatto
11.1 Termini
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Contrat- to e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contra- ente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto.
Il riscatto può essere richiesto:
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo allegato alle presenti condizioni di assicurazione, completa della documentazione ne- cessaria (art. 18) con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
oppure
• sottoscrivere l’apposito modulo presso l’Intermediario.
In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del
valore delle quote.
Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali paga- ti in precedenza, di eventuali costi di trasferimento quote tra fondi, il valore complessivo delle quote attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.
11.2 Riscatto totale
La Compagnia s’impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote attribuite al Con- tratto alla data di disinvestimento, determinato moltiplican- do il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo im- mediatamente successivo se il mercoledì non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione. Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo comma 4.
11.3 Riscatto Parziale
Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:
• il valore totale delle quote residue sul Contratto è al- meno di 5.000 euro;
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo è:
- almeno pari a 2.500 euro per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2 e Protezione Dinamica 2017;
- almeno pari a 1.000 euro per tutti gli altri fondi.
Non si applica il limite relativo al valore residuo delle quote se il riscatto ha ad oggetto tutte le quote investite nel singolo fondo. Il Contraente indica i fondi dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo.
La Compagnia si impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote oggetto della ri- chiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.
Al capitale sopra definito vengono applicati i costi di cui
al successivo art. 21.3 “Costi di riscatto”.
Il Contratto rimane in vigore per le quote non riscattate.
Art. 12
Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contra- ente e dell’Assicurato
Il Contraente e l’Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (che omettono informazioni che il Contraente e l’Assicurato avrebbero do- vuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compa- gnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiara-
zione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
• di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al Contratto se l’evento si verifica prima che sia trascorso il termi- ne sopra indicato per l’impugnazione;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazio- ne o la reticenza mediante dichiarazione da pre- sentare al Contraente;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato appli- cato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 13
Variazioni contrattuali
La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti condizioni di Assicurazione e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Con- trollo successivi alla stipulazione del presente Contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenuta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.
Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente contraente.
Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Con- traente, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per il Contraente in una modifica in senso ne- gativo delle condizioni economiche.
Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Rego- lamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del pre- sente Art. 15, il Contraente avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera necessariamente spedita a mezzo raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento della co- municazione delle variazioni a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.
In caso di mancato esercizio da parte del Contraente del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.
Art. 14
Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termi- ni di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Con- traenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investi- mento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non compor- tano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di rife- rimento.
Art. 15 Nuovi fondi
La Compagnia può istituire nuovi fondi interni da col- legare al presente Contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 5 “Attribuzione delle quote” e 10 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”.
Art. 16
Pagamenti della Compagnia e documenta- zione richiesta
La Compagnia paga quanto dovuto entro 20 giorni dalla data di ricezione in Compagnia dell’ultimo dei documenti indicati al successivo comma 3.
Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritarto di-
* L’esempio si basa sull’ipotesi che il riscatto avvenga il 15 luglio 2020
Tipologia di premio | Data premio | Ammontare del premio (A) | Tempo trascorso (in anni) | Valore totale del premio alla data della richiesta di riscatto (B) |
Premio Unico Iniziale | 10.10.2018 | € 20.000 (1) | 1,75 | € 10.000 |
Premio Aggiuntivo | 13.11.2019 | € 35.000 (2) | 0,66 | € 70.000 |
AVVERTENZA: Si richiama l’attenzione del Con- traente sulle finalitá sottese alla richiesta della do- cumentazione riportata nel seguito. In particolare il Contraente é consapevole che la richiesta di ac- quisire dal Beneficiario l’atto notorio o la dichia- razione sostitutiva di atto di notorietá con firma autenticata e la copia autentica dei testatamenti (se presenti) risponde alla finalitá di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
penda da fatto alla stessa imputabile, é tenuta a corri- spondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcola- ti fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno dell mora, al tasso legale determi- nate secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’e- ventuale maggior danno.
Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in con- to corrente bancario; per questo è richiesta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell’intestatario del conto corrente) su cui effettua- re il pagamento.
I pagamenti delle prestazioni sono effettuati esclusi- vamente attraverso Intesa Sanpaolo S.p.A. (Filiale Fi- nancial Institutions Langhirano (PR) - CAB 12711, ABI 03069).
La Compagnia può comunicare al Contraente eventuali variazioni della banca e della relativa agenzia situata in Italia, da essa incaricata del pagamento delle prestazioni. I pagamenti avverranno tramite accredito sul conto cor- rente bancario dell’avente diritto, salvo diversa indicazio- ne dello stesso; in tutti i casi è quindi richiesta l’indica- zione delle coordinate bancarie (IBAN e BIC) o di ogni altro dato necessario per qualsiasi diversa modalità di pagamento.
La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in “Paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non fanno parte della “Prescribed Countries List” e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente –
S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi interna- zionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o del finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga- mento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l’Intermediario o direttamente, i documenti necessari:
Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o
dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
• Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o
dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Decesso dell’Assicurato
• comunicazione del decesso con la richiesta di paga-
mento firmata da ciascun Beneficiario;
• codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuri- dica), copia di un documento identificativo in corso di validità firmato ed indirizzo completo di ciascun Xxxx- xxxxxxxx (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in cor- so di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);
• originale o copia autentica del certificato di morte
dell’Assicurato con indicazione della data di nascita;
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e
firmata in originale da ciascun Beneficiario;
• consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Be- neficiario;
• copia autentica del provvedimento o dei provvedi- menti del Xxxxxxx Xxxxxxxx, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l’ammini- stratore di sostegno, alla riscossione del capitale de- stinato a Beneficiari minorenni o incapaci.
Se il pagamento fa riferimento ad un’indicazione ge- nerica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
- per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assi- curato sia deceduto senza lasciare testamento;
- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del
dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimen- ti individuabiile, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
• richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giu- ridica), utilizzando eventualmente l’apposito modulo allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione;
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e
firmata in originale dal Contraente;
• autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
• una visura camerale vecchia non più di 6 mesi se il Contraente è persona giuridica;
• una copia dello statuto se il Contraente è un’associa- zione o un ente religioso.
Pegno
Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale e decesso dell’Assicurato, è richiesto l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice
fiscale dei Beneficiari.
È altresì richiesto il modulo per l’identificazione e l’a- deguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 e successive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.
Richieste motivate di altri documenti
La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documen- tazione al fine di effettuare la liquidazione del capitale, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge, ad esempio:
• dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dal Contraente o da ciascun Beneficiario;
• una procura speciale conferita dal beneficiario dalla quale risulti esplicitamente il potere di richiedere la liquidazione della polizza.
Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifi- che disposizioni di legge.
Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientele, la Com- pagnia e l’Intermediario adottano una gestione della do- cumentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del Contratto o di liquidazione, documen- tazione non necessaria o di cui giá dispongono, avendola acquisita in occasione di precedent rapport con il mede- simo cliente, e che risulti ancora in corso di validitá.
16.5 Modalità di invio della documentazione
La documentazione richiesta deve essere inoltrata:
• tramite l’Intermediario oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Art. 17
Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente
Durante il Contratto, il Contraente può variare l’indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto. Il Contraente può anche variare il conto corrente di ac- credito delle somme dovute dalla Compagnia a condi- zione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa. L’originale della richiesta di variazio- ne, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Com- pagnia allegando una copia di un documento valido di identificazione del Contraente e di ogni eventuale cointe- statario del conto corrente.
La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal rice- vimento della richiesta completa.
Art. 18
Cessione, pegno e vincolo
Il Contratto non è cedibile a terzi.
Il Contraente può dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante dal presente Contratto.
La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso il Contraente origi- nario sulla base del presente Contratto (Art. 2805 Codice Civile).
Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, tra- sferimento di quote e riscatto totale o parziale richiedo- no l’assenso scritto del creditore pignoratizio o dell’ente vincolatario.
Art. 19 Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richie- sti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e in- tegrazioni).
SEZIONE IV
Art. 20 Costi
Spese di emissione Non previste
Costi di caricamento Non previsti
Costi delle garanzie previste dal Contratto Non previsti
Costi di riscatto
Si rinvia all’articolo 20.3.
Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Ogni anno è possibile effettuare gratuitamente quattro trasferimenti di quote. I successivi, effettuati nello stesso anno, hanno un costo fisso di 20 euro.
Costi di gestione
Una commissione annua di gestione è applicata propor- zionalmente ogni settimana sul patrimonio netto del fon- do e comprende i costi:
• di attuazione della politica di investimento,
• di amministrazione del fondo,
• per la copertura assicurativa caso morte.
Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per
ciascuno dei fondi interni:
Fondo interno Commissione annua di gestione | |
AREA GESTIONE DELEGATA | |
Profilo Base | 1,50% |
Profilo Standard | 1,80% |
Profilo Plus | 2,00% |
Capitale Attivo Base 2 | 1,50% |
Capitale Attivo Standard 2 | 1,80% |
Capitale Attivo Plus 2 | 2,00% |
Azionario Flessibile | 2,10% |
AREA GESTIONE PERSONALIZZATA | |
Prospettiva Monetario Euro | 0,75% |
Prospettiva Obbligazionario Euro | 1,30% |
Prospettiva Obbligazionario Dollaro | 1,30% |
Prospettiva Obbligazionario Corporate – Classe A | 1,50% |
Prospettiva Obbligazionario High Yield – Classe A | 1,50% |
Obbligazionario Mercati Emergenti | 1,50% |
Prospettiva Azionario Europa | 2,10% |
Prospettiva Azionario America | 2,10% |
Prospettiva Azionario Giappone | 2,10% |
Prospettiva Azionario Pacifico Ex Giappone | 2,10% |
Prospettiva Azionario Paesi Emergenti | 2,10% |
AREA GESTIONE PROTETTA | |
Protezione Dinamica 2017 | 1,90% |
Costi degli OICR sottostanti
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:
Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Commissione di gestione annua gravante sugli OICR | |
Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto de- gli OICR possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Il Contraente ha trenta giorni di tempo per chiedere il tra- sferimeno gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.
Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,045% del patrimonio del fondo, pa- gata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.
Commissione di incentivo (o di performance)
Fondo interno | Commissione di incentivo (o performance) |
Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Standard 2 e Capitale Attivo Plus 2 | 15% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (overperformance) |
Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus, Azionario Flessibile ed Obbligazionario Mercati Emergenti | 20% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (overperformance) |
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo:
Per i fondi Capitale Attivo Base 2, Capitale Attivo Stan- dard 2 e Capitale Attivo Plus 2 e Azionario Flessibile. Con riferimento al generico anno solare l’overperfoman- ce è l’incremento percentuale fatto registrare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizza- zione del fondo dell’anno solare stesso dal valore quota del fondo rispetto all’ High Water Mark (HWM)* incre- mentato del rendimento del parametro di riferimento.
Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo, come rappresentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Capitale Attivo Base 2 | 100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d’Italia + 0,25% annuo |
Capitale Attivo Standard 2 | 100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d’Italia + 0,75% annuo |
Capitale Attivo Plus 2 | 100% Indice MTS Italia BOT ex Banca d’Italia + 1,25% annuo |
Azionario Flessibile | 3,50% |
Per i fondi Profilo Base, Profilo Standard, Profilo Plus
e Obbligazionario Mercati Emergenti
Con riferimento al generico anno solare l’overperforman- ce è la differenza tra l’incremento percentuale fatto regi- strare nel periodo intercorrente tra l’ultima data di valoriz- zazione del fondo dell’anno solare precedente e l’ultima data di valorizzazione del fondo dell’anno solare stesso dal valore quota del fondo e l’incremento fatto registrare dal “parametro di riferimento” nello stesso periodo.
Nel caso in cui il rendimento del parametro di riferimento abbia segno negativo, per calcolare l’overperformance si considera che il parametro abbia registrato un incremen- to pari a zero.
Nel primo anno di commercializzazione del fondo, si con- sidera la frazione d’anno compresa tra la prima data di calcolo del valore quota del fondo e l’ultima a fine anno solare.
* L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successiva- mente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione di ciascun anno solare prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle com- missioni di performance varia in funzione del fondo e coincide con il suo benchmark, come rappresentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Profilo Base | 40% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 35% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 10% MSCI All Country World Index Total Return in Euro |
Profilo Standard | 20% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 40% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 15% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 25% MSCI All Country World Index Total Return in Euro |
Profilo Plus | 10% MTS Italia BOT ex Banca d’Italia Lordo Index in Euro 30% JP Morgan EMU Government Bond Index in Euro 10% JP Morgan GBI Broad Hedged in Euro 50% MSCI All Country World Index Total Return in Euro |
Obbligazionario Mercati Emergenti | 100% JP Morgan GBI EM Global Diversified Total Return in Euro |
Per tutti i fondi con commissione di incentivo
Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimana- le del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’overperformance maturata rispetto all’ultima data di valorizzazione dell’anno solare precedente.
La commissione di performance è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo medio del patrimo- nio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ulti- mo giorno di valorizzazione dell’anno solare precedente e la data di valorizzazione e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nel giorno di cal- colo. L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente. E’ previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dal- la Compagnia.
Altri costi
Per tutti i fondi sono previste le spese di custodia delle
attività finanziarie del fondo interno.
Xxxxx i limiti previsti in relazione al riscatto parziale di
cui al precedente comma, nella seguente tabella sono ri- portati i costi d’uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni premio.
Anni interamente trascorsi dall’investimento del premio | Costi di riscatto |
Meno di un anno (*) | 2,50% |
1 anno | 2,00% |
2 anni | 1,50% |
3 anni | 1,00% |
4 anni | 0,50% |
5 anni o più | 0,00% |
(*) La percentuale si applica solo ai premio aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall’inizio del Contratto.
Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall’applicazione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.
L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende ri- scattare segue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premio ef- fettuati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più re- centemente, fino al raggiungimento del valore di riscat- to richiesto.
Esempio*: prima di tutto è necessario comprendere quanto dei premi pagati è “assorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i premi investiti oggetto di ri- scatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto: A = Ammontare totale dei premi: € 55.000
B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 80.000.
C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000
A/B = € 55.000/€ 80.000 = 68,75% = peso dei premi in- vestiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto C x (A/B) = € 25.000 x 68,75% = 17.187
Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il pre- mio pagato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio immedia- tamente successivo.
17.187 è minore di 20.000 (1), quindi l’unica penale di riscatto da applicare all’ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del premio di € 20.000, cioè il 2,00%.
Valore dell’importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell’imposizione fiscale = 25.000 - (25.000 x 2,00%) = € 24.500
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo ap- plicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).
SEZIONE V
Art. 21
Conflitto di interessi
Intesa Sanpaolo Life dac è una impresa di assicurazioni irlandese controllata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., ca- pogruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che é a suo volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. In- tesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con Cassa di Ri- sparmio di Fermo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. La Cassa di Risparmio di Fermo si trova in una potenziale situazione di conflitto di interesse in quanto parzialmente partecipata dal medesimo Gruppo cui appartiene Intesa Sanpaolo Life.
Per quanto riguarda il Contratto Doppia Prospettiva, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:
• Eurizon Capital S.A. per la gestione degli investimenti;
• Banca IMI S.p.A. per la garanzia finanziaria prestata
in favore del fondo Protezione Dinamica 2017.
La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che na- scono da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri pro- dotti indipendentemente da tale conflitto.
La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessio- ne (vedi Glossario) con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.
Inoltre, alcuni dei fondi interni collegati al Contratto pre- vedono ulteriori limiti quantitativi agli investimenti, che riguardano i rapporti di gruppo rispetto alla normativa ap- plicabile e vigente.
Art. 22
Turbativa dei mercati ed esclusione respon- sabilità della Compagnia
La Compagnia non è chiamata a rispondere degli even- tuali danni cagionati al Contraente a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle pre- stazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipen- denti o non controllabili dalla Compagnia stessa.
Art. 23 Prestito
Non è prevista l’erogazione di prestito su polizza, da par- te di Intesa Sanpaolo Life dac.
.
Art. 24
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espres- samente previsti dalla legge (Art. 1923 Codice Civile).
Art. 25 Imposte
Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.
La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativa- mente all’imposta sui redditi.
In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabi- le alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26-ter, comma 3,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e deter- minando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall’investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.
Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali la legge non pre- vede l’applicazione di ritenute.
Sinistro/Decesso dell’Assicurato
In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale ap- plicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato ad eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’Art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.
La Compagnia applica l’imposta di bollo sulle comunica- zioni periodiche alla clientela di cui all’art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al X.X.X. 00 xxxxxxx 0000,
x. 000 x xx xxxxxxx xx momento del pagamento corrispo- sto a titolo di recesso, riscatto o sinistro.”
Art. 26
Normativa Antiriciclaggio e contrasto del fi- nanziamento al terrorismo
Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche in forza della normativa in materia
applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laun- xxxxxx and Terrorist Financing) Act, 2010, come modifica- to dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Xxx 0000 (“Legge Antiriciclag- gio Irlandese”), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (“Quarta Di- rettiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio”).
Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli ob- blighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonchè, laddove appli- cabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l’acquisizione, an- che tramite l’intermediario, dei dati identificativi del Con- traente, del Beneficiario ovvero dell’esecutore quando il Contraente o il Beneficiario siano un soggetto diverso da una persona fisica, nonchè del titolare effettivo del Con- traente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, oltre alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.
Intesa Sanpaolo Life dac si astiene dall’instaurare il rap- porto assicurativo qualora si trovi nell’impossibilità ogget- tiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela sopra specificata.
Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione ed i do- cumenti richiesti per la verifica dell’identità della clientela sono indicati nel Modulo di Proposta.
Intesa Sanpaolo Life dac non eseguirà pagamenti in Pa- esi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell’Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di dena- ro e del finanziamento del terrorismo, nonchè in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe ema- nate dall’Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.
Art. 27 Reclami
liquidazioni devono essere inviati per iscritto a:
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio reclami
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
fax +353 1.6617727
In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacin- que giorni da parte della Compagnia, prima di interessa-
I reclami devono essere inviati, allegando la documenta- zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Xxxxxx, eventualmente rivolgendosi a:
Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), Financial Services Ombudsman 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx 0, X00 XX00 Xxxxxxx Tel: x000 0 000 0000
E-mail: xxxx@xxxx.xx Web: xxxxx://xxx.xxxx.xx
Art. 28
Norme di riferimento
Per tutto ció che non é espressamente regolato dal Con- tratto, valgono le norme della Legge italiana di volta in volta applicabili.
Art. 29
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Per questioni inerenti liti transfrontaliere è possibile pre- sentare reclamo all’IVASS che provvede ad inoltrarlo al sistema estero competente oppure attivare direttamente il sistema estero competente tramite la rete FIN-NET, rin- tracciabile accedendo al sito internet della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
Per ottenere maggiorni informazioni su tale procedura é possibile collegarsi al seguente indirizzo internet: ht- tps://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxx/xxx- king-and-finance/consumer-finance-and-payments/ consumer-financial-services/financial-dispute-reso- lution-network-fin-net_it.
Tutte le controversie relative al presente Contratto devo- no essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs.del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare in- nanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residen- za o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx fax: +353 1.6617727
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di proce- dibilità della causa civile.
Il 3 giugno è stato istituito, presso la Consob, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell’Arbitro.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente. Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Con- traente e l’intermediario collocatore del prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 30 FATCA/CRS/DAC2
In applicazione delle norme irlandesi attuative degli ac- cordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fini fiscali, previsti dall’Accor- do Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d’America in data 21 Dicembre 2012 e da Accordi tra l’Irlanda e gli Stati esteri aderenti alla normativa relati- va al Common Reporting Standard (CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (Dac2), Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad identificare e segnalare all’Autorità fisca- le Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fiscali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rap- porti assicurativi intercorrenti con Intesa Sanpaolo Life dac.
Art. 31
Legge applicabile e foro competente
Al Contratto si applica la legge italiana.
Il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.
RISCATTO TOTALE
Polizza numero Prodotto
Io sottoscritto con Codice Fiscale o Partita IVA Residente in (indicare stato di residenza)
in qualità di Contraente della polizza indicata richiedo di versare la prestazione sul conto corrente a me intestato:
IBAN
BIC
Dichiaro:
• L’esistenza in vita dell’Assicurato;
• Di non aver ceduto o dato in pegno la polizza ad altri senza il preventivo consenso della Compagnia;
• Che nessuno vanta crediti o ha nulla a pretendere dal presente contratto;
• Ai fini dell’applicazione delle norme in materia fiscale relative alle somme liquidate sul contratto in oggetto, di
essere soggetto: Nettista Lordista
• Di essere a conoscenza dell’eventualità di ottenere una somma inferiore al totale dei premi versati;
• Di essere consapevole che riscattando il contratto vengono meno i vantaggi e benefici del contratto medesimo.
In seguito a questo riscatto totale, il contratto di polizza sopra indicato è estinto.
La Compagnia Intesa Sanpaolo Life dac è quindi sollevata da tutti gli obblighi derivanti da tale contratto. La Compagnia si riserva di controllare la validità della richiesta prima di effettuare tale riscatto.
ATTENZIONE: al presente modulo possono essere richieste integrazioni di legge o a discrezione della Com- pagnia. Si consiglia di rivolgersi alla propria filiale di riferimento o al numero ProntoLife 02-30.30.0000 per aggiornamenti o ulteriori informazioni.
Luogo e data
Firma
RISCATTO PARZIALE
Polizza numero Prodotto
Io sottoscritto con Codice Fiscale o Partita IVA Residente in (indicare stato di residenza)
richiedo il disinvestimento delle delle seguenti quote:
Fondi da cui disinvestire Quote da disinvestire
e che l’importo a me spettante sia versato sul conto corrente a me intestato:
IBAN
BIC
Dichiaro:
• L’esistenza in vita dell’Assicurato;
• Di non aver ceduto o dato in pegno la polizza ad altri senza il preventivo consenso della Compagnia;
• Che nessuno vanta crediti o ha nulla a pretendere dal presente contratto;
• Ai fini dell’applicazione delle norme in materia fiscale relative alle somme liquidate sul contratto in oggetto, di
essere soggetto: Nettista Lordista
• Di essere a conoscenza:
• di tutte le caratteristiche di questa operazione di riscatto parziale;
• del fatto che l’operazione può prevedere eventuali penali.
• Di essere consapevole che riscattando il contratto vengono meno i vantaggi e benefici del contratto medesimo.
La Compagnia si riserva di controllare la validità della richiesta prima di effettuare tale riscatto.
ATTENZIONE: al presente modulo possono essere richieste integrazioni di legge o a discrezione della Com- pagnia. Si consiglia di rivolgersi alla propria filiale di riferimento o al numero ProntoLife 02-30.30.0000 per aggiornamenti o ulteriori informazioni.
Luogo e data Firma
Doppia Prospettiva
Mod. ISPLIF2010010 - Ed. 01/2019 – Sinergica
Intesa Sanpaolo Life dac
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0 - Xxxxxxx
Tel. + 000-0-0000000 - Fax + 000-0-0000000 Registered No: 284248
Gruppo Intesa Sanpaolo
Doppia Prospettiva
EF101
Glossario
Glossario dei termini tecnici utilizzati
Data di validità del Glossario: 01/01/2019
Accordi di retrocessione
Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.
Anno di polizza
Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non intera- mente trascorsi (es: l’anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).
Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli eventi della sua vita.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/com- binazioni libere.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica scelta dal Contraente, che può anche coincidere o meno con il Contraente stesso o con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quan- do si verifica l’evento assicurato.
Capitale maturato
Capitale che l’Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale
Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combina- zioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.
La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Commissioni di gestione
Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In ge- nere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/ combinazio- ne libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/com- binazioni libe- re con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.
Compagnia
Intesa Sanpaolo Life dac, impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all’art.
2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al paga- mento del relativo premio.
Controvalore delle quote
Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario ad una certa data.
Costi delle coperture assicurative
Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dalla Compagnia.
Decumulo finanziario
È un’opzione che prevede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi collegati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazio- ni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell’attivazione dell’opzione.
Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).
politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppu- re alla loro accumulazione reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).
Effetto leva
Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l’importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell’indebitamento.
Firma Digitale
Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento in- formatico e garantisce l’integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato presso l’ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l’ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l’utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.
Firma Grafometrica
Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che con- sentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per l’utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettroni- ca, (i) l’identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informazioni sulle caratteristiche della Firma
Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca interme- diaria, consultando il documento “Nota informativa sulla Firma Grafometrica”.
Firma Tradizionale
Firma autografa apposta dal Cliente sull’apposito documento di polizza in formato cartaceo, per il tramite del soggetto incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.
Fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legisla- zione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su ri- chiesta, la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SI- CAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.
Fondo interno
Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Gestione a benchmark di tipo attivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di in- vestimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
Gestione a benchmark di tipo passivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l’obiettivo di replicarne l’andamento.
Grado di rischio
Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo interno/OICR/ linea/combinazio- ne libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è in- vestito il capitale. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio basso”, “medio”, “medio alto”, “alto” e “molto alto”.
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valutazione sotto il quale gli istituzionali non
possono trattare.
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all’ISVAP.
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni di assicurazione in esso indicate.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestio- ne dei fondi comuni d’investimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d’investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
OICR monomanager
OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
OICR multimanager
OICR gestito da Società terze.
OICR High Yield
È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debi- to. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.
OICR Total Return
OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una performance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l’investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradi- zionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessibile e sul controllo della volatilità.
Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al gra- do di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Periodo di carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l’evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).
il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazio- ne e/o al valore delle quote di OICR.
Percorso (d’investimento)
Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dal Con- traente con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento.
Premio investito
Parte del premio pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi in- terni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Premio pagato
Importo pagato dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione del Contratto di Assicu- razione.
Premio Aggiuntivo
Premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del contratto.
Premio Unico Iniziale
Premio che il Contraente si impegna a pagare in un’unica soluzione alla Compagnia al mo- mento della sottoscrizione del contratto.
Prestazione Assicurata
È la prestazione dovuta da Intesa Sanpaolo Life dac al verificarsi dell’evento assicurato se- condo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è effettuato disinvestendo parte delle quote collegate al contratto se i fondi in cui è investito il capitale prevedono la prestazione ricorrente.
La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l’informativa sulla poli- tica gestionale adottata.
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista- no un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da una società o in altri termini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le pro- spettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.
Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s, Stan- dard & Poor’s e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’e- mittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody’s) e AAA (Standard & Poor’s e Fitch-IB- CA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso, C (Moody’s), D (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scar- samente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody’s) e BBB- (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA).
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in ter- mini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Contraenti e verranno attribuite interamente al fondo interno.
Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrom- pere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquida- zione del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico
Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell’Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a paga- re le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Rischio finanziario
Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscil- lazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene presta- ta la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società di gestione del risparmio (SGR)
Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto.
TEV (Tracking Error Volatility)
Rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un para- metro di riferimento.
Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodot- to). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di se- lezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/per- corsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
Operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/ OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizza- zione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determi- nato momento.
VAR (Value at Risk)
Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.
Volatilità
Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.