Disciplinare
PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DI MATERIALI DA DESTINARE AI LAVORI DI IGEA S.P.A. SUDDIVISO IN 3 LOTTI.
Stazione Appaltante: IGEA S.p.A.
Sede legale: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, xxx - 00000 Xxxxxxxx C.F. 01087220289 – P.IVA 01660730928
e-mail: xxxx.xxx@xxxxxxx.xx
pec: xxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Indirizzo internet (url): xxx.xxxxxxx.xx
RUP: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx@xxxxxxx.xx)
Lotto 1 – Ferramenta – CIG 7830152DD4.
Lotto 2 – Idraulica, sanitari e rubinetteria - CIG 7830182698. Lotto 3 – Vernici e affini - CIG 7830191E03.
Xxxx xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxx - 00000 XXXXXXXX (XX) tel: x00 0000000000 - fax: x00 0000000000
Sede amministrativa Xxx. Xxxxx Xxxxxx - 00000 XXXXXXXX (XX) mail: xxxx.xxx@xxxxxxx.xx
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro pec: xxxx@xxx.xxxxxxx.xx Imprese di Cagliari 01087220289 - R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928 web: xxx.xxxxxxx.xx Società Soggetta alla direzione e controllo dell’Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento tramite accordo quadro della fornitura e del trasporto di materiali da destinare ai lavori di IGEA S.p.A., suddiviso in 3 Lotti, da eseguire presso le sedi di:
- SOS ENATTOS Comune di LULA (NU);
- XXXXX XXXXXX Xxxxxx xx XXXXXXXX (XX).
X.X. Xx specifica inoltre che:
- ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli operatori economici possono presentare offerta per tutti o anche solo per uno (o più) dei tre (3) lotti;
- l’aggiudicazione dei lotti sopra indicati potrà dunque essere effettuata sia ad un unico che a favore di differenti operatori economici.
Per ogni ulteriore dettaglio sull’oggetto dell’appalto si rimanda al Capitolato Tecnico facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.
Nel suddetto Capitolato Tecnico sono indicati in particolare le tipologie di materiali di cui IGEA
S.p.A. avrà necessità nel periodo di validità del contratto e le modalità con cui gli stessi dovranno essere forniti.
IGEA S.p.A. potrà inoltre richiedere, durante il periodo di validità del contratto, tipologie di materiali non compresi nei listini proposti, i nuovi prezzi saranno determinati dal Responsabile Unico Del Procedimento, in contradditorio con l’Aggiudicatario, in riferimento ai prezzi di materiali già compresi o in riferimento ai prezzi di mercato, sempre entro l’importo massimo spendibile.
Nell’ambito della RdO non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.
Xxxxxxx esclusi i concorrenti che presenteranno:
offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte presentate in modalità difforme alle indicazioni del presente documento.
IGEA S.p.A. a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.
Per l’espletamento della gara IGEA S.p.A. si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Sistema”), accessibile dall’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxx.xx, pertanto gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema.
Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente IGEA
S.p.A. e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.
ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, LUOGO E DURATA DEL CONTRATTO.
L’importo a base di gara è pari a:
PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E IL TRASPORTO DI MATERIALI DA DESTINARE AI LAVORI DI IGEA S.P.A. SUDDIVISO IN 3 LOTTI. | Importo massimo spendibile iva esclusa per ciascuno dei 3 lotti |
LOTTO 1 - Ferramenta | € 80.000,00 |
LOTTO 2 - Idraulica, sanitari e rubinetteria | € 60.000,00 |
LOTTO 3 - Vernici e affini | € 40.000,00 |
Importo Totale € 180.000,00 |
Il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016 è quello del prezzo più basso.
In caso di aggiudicazione definitiva, IGEA S.p.A. stipulerà un accordo quadro per ciascuno dei 3 Lotti ai sensi del comma 3 dell’articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 con l’operatore economico aggiudicatario del singolo Lotto, avente durata di 24 mesi e comunque fino all’importo massimo spendibile previsto.
Ogni operatore economico può partecipare all’affidamento di uno o più lotti, resta inteso che ogni lotto sarà affidato indipendentemente dall’affidamento gli altri lotti.
La fornitura dei materiali verrà richiesta con le modalità, le quantità e con le frequenze imposte esclusivamente dalle reali esigenze di IGEA S.p.A., come meglio specificate nel Capitolato Tecnico.
ART. 3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La gara viene aggiudicata ai sensi dell’articolo 58 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del prezzo più basso.
Requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara.
Possono partecipare alla gara gli operatori economici abilitati alla piattaforma elettronica Sardegnacat che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Condizioni e requisiti generali
Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3.2 Requisiti di idoneità professionale
I requisiti previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Ufficio Registro Imprese per attività analoghe a quelle
oggetto della presente procedura.
3.3 Requisiti di capacità economico e finanziaria e requisiti di capacità tecnico- professionali
Per la partecipazione alla presente procedura non sono previsti limiti di accesso connessi alla capacità economica finanziaria e a requisiti tecnico professionali degli operatori economici concorrenti.
3.4 Requisiti dei concorrenti riuniti o consorziati.
I requisiti per la partecipazione dei consorzi e degli operatori economici in raggruppamento temporaneo è disciplinata dagli art. 47 e 48 del D.Lgs. n° 50/2016.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 48 D. Lgs. 50/2016 si precisa che nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
NOTA BENE:
ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
3.5 Dichiarazione di conoscenza dei luoghi.
L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare in sede di offerta di essere a conoscenza dello stato dei luoghi in cui si trovano le sedi in cui dovranno essere eseguite le forniture.
3.6 Subappalto
Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo sulla piattaforma e indicare le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi.
Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario.
Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di IGEA spa, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando:
l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura;
all’atto dell’offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
il concorrente dimostri l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
IGEA spa corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo
stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
l’omessa dichiarazione di richiesta;
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
ART. 4 COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Si specifica che l’Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto, dai seguenti documenti di gara allegati alla RdO:
a. Disciplinare;
b. Capitolato tecnico;
c. Patto d’integrità.
I suindicati documenti di gara fanno parte integrante della Richiesta d’Xxxxxxx (RdO).
L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO per il solo fatto di avere presentato offerta.
IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di attivare ulteriori procedure d’appalto nel settore/categoria merceologica oggetto della presente gara col fine di gestire le proprie attività.
Le informazioni complementari sul disciplinare e sui documenti di gara potranno essere richieste fino al termine tassativo di 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Non saranno presi in considerazioni eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di
IGEA S.p.A. sul sistema SardegnaCAT.
Messaggistica
IGEA S.p.A. ha la facoltà di inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto attraverso la funzionalità della piattaforma (messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara, che sarà attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.
La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “messaggi”; sarà sua cura e onere prenderne visione.
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto in piattaforma pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
La seduta pubblica che si terrà presso la sede di IGEA S.p.A. in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, verrà comunicata attraverso il sistema di messaggistica del sistema.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:
1.1 - “Busta di Qualifica” documentazione Amministrativa;
1.2 - “Busta economica” offerta economica.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
1.1 - “Busta di Qualifica” Documentazione Amministrativa
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
A. Disciplinare di gara firmato per accettazione;
B. Capitolato tecnico firmato per accettazione;
C. Schema di Documento di stipula firmato per accettazione.
N.B. Si precisa che tale documento non dovrà essere compilato ma solo firmato digitalmente;
D. PassOE;
E. Dichiarazione da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell’Allegato A.
anche esso documento di gara alla stregua del presente disciplinare, redatto da IGEA S.p.A.. Detta dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento d’identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla relativa procura.
F. Allegato B - DGUE. In caso di Raggruppamento di soggetti plurimi non ancora formalmente costituito, questa dichiarazione deve essere presentata da ogni operatore economico costituente il Raggruppamento e deve riportare le parti dell’appalto che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione e l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 nonché l’esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di ATI costituita o Consorzio o GEIE già costituiti l’operatore economico qualificato come capogruppo deve presentare:
Scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e relativa procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
In caso di Consorzio già costituito deve essere inoltre allegato in copia autentica l’atto costitutivo del consorzio.
Si specifica che le quote di partecipazione obbligano l’operatore economico ad eseguire le stesse e al contempo, possedere requisiti di natura tecnica e professionale tali da coprire tali quote.
Per i soli operatori economici che si trovano in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione anche di fatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 80 comma 5 lettera m del D.lgs. n. 50/2016, IGEA S.p.A. esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
N.B. Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti attraverso l’istituto del subappalto e/o dell’avvalimento dovrà dichiararlo nelle apposite sezioni indicate nel DGUE.
G. Allegato D Patto d’integrità I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all’Allegato I. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati
anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità da luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”
Il suindicato “Patto di integrità” stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra IGEA S.p.A. e gli operatori economici per improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.
X.Xxxxxxxx provvisoria l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2 per cento del prezzo base (importo a base di gara), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA S.p.A.;
deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B.). Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere firmata digitalmente, con estensione .P7M, sia dal concorrente che dal fideiussore.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell’articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti. Di seguito viene riportata una tabella
PUNTO | AMMONTARE RIDUZIONE % | SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI |
1. | 50% | certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. |
2. | 30% cumulabile eventualmente con punto 1. | sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio |
3. | 20% cumulabile eventualmente con punto 1. | Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 |
4 | 20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3 | del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso |
5. | 15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4 | Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 |
6. | 15% | Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 |
7. | 30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Rating di legalità ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni |
N.B.: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. E’ sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.
In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.
1.2 - “Busta economica” Offerta economica
Gli operatori economici concorrenti devono compilare il form nella sezione “busta economica”, inserendo lo sconto medio percentuale (%), ed allegare:
Allegato - Offerta Economica dove dovranno essere indicati sia il ribasso percentuale da applicare a ciascuno dei singoli listini di riferimento sia il conseguente ribasso percentuale medio da applicare all’importo posto a base di gara.
Resta inteso che:
1) In caso di difformità tra i ribassi praticati ai singoli listini e il conseguente ribasso medio sarà preso a riferimento quest’ultimo, modificando poi i ribassi praticati nei listini in modo proporzionale;
2) Ogni singolo lotto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il ribasso medio più elevato, calcolato tramite la media aritmetica dei ribassi applicati ad ogni singolo listino quotato relativamente all’intero lotto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 95 comma 10 nell’allegato Offerta Economica l'operatore economico dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Come previsto nel successivo articolo 7 del presente Disciplinare per le ipotesi di offerta anormalmente bassa IGEA S.p.A. provvederà prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IGEA S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.
L’offerta, deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell’operatore economico. La graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma e la commissione di gara non potrà in alcun modo modificare l’esito della suddetta graduatoria.
NOTA BENE:
Nel caso in cui l’offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi.
Si precisa che l’offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica.
Nell’offerta l’operatore economico dovrà indicare lo sconto che sarà applicato al listino della marca indicata, intendendo che esso sarà applicato alla sola tipologia di prodotti indicati nella descrizione e non a qualsiasi articolo in catalogo.
L’operatore economico deve compilare il modulo Allegato C – Offerta Economica, lo stesso operatore dovrà poi calcolare e trascrivere il valore del ribasso medio.
In caso di discrepanza tra l’insieme dei ribassi sui singoli listini e il ribasso medio sarà preso a riferimento il dato a maggior favore di IGEA, modificando d’ufficio gli altri dati in modo proporzionale.
Ogni singolo lotto sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto il ribasso medio più elevato.
Ogni lotto sarà aggiudicato separatamente, mediante singola procedura di apertura delle Buste di Qualifica e delle Buste Economiche.
L’operatore economico che intende partecipare a più lotti dovrà compilare il relativo Allegato C – Offerta Economica per il lotto a cui intende partecipare.
Resta inteso che:
L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione della
stessa, senza che l’operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
L’offerta non potrà essere in alcun modo modificata o integrata successivamente all’apertura della gara.
L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
In caso di parità si procede mediante rilancio dell’offerta economica all’interno dello stesso sistema SardegnaCAT.
Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.
IGEA S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da IGEA S.p.A..
Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, IGEA
S.p.A. non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.
ART. 6 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.
In una prima fase il seggio di gara in seduta pubblica presieduto dal responsabile del procedimento procederà all’espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura (verifica della documentazione amministrativa), attraverso le seguenti operazioni:
a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini di scadenza;
b) aprire la Busta di Qualifica per ciascun operatore economico concorrente, che sarà unica indipendentemente dal numero dei lotti a cui si partecipa;
c) verificare la regolarità del contenuto dei documenti;
d) procedere all’ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.
In una seconda fase lo stesso seggio di gara procederà all’apertura delle Buste Economiche per ciascun Lotto. Le singole graduatorie dei Lotti saranno generate direttamente dalla piattaforma.
N.B. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
L’operatore economico chiamato a integrare o presentare dette dichiarazioni, dovrà farlo entro 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta.
IGEA S.p.A., perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, IGEA S.p.A. ne richiederà comunque la regolarizzazione. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
N.B. costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
In caso di esclusione di un concorrente nella fase di verifica amministrativa, il soggetto che presiede la gara potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.
In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, se possibile seduta stante. I concorrenti che hanno proposto la medesima offerta, saranno invitati a migliorare l’offerta mediante rilanci da effettuarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica entro un termine massimo di tre (3) ore, che varrà quale nuova e definitiva offerta. In caso di nuova parità si procederà mediante sorteggio.
Ad ogni seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun operatore economico concorrente debitamente delegato.
ART. 7 - ANOMALIA DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte.
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all’art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IGEA S.p.A. richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi/prodotti;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
All’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la commissione giudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame delle spiegazioni
xxxxxxx, risulti, nel suo complesso, anomala e propone l’aggiudicazione alla stazione appaltante in favore della migliore offerta non anomala.
ART. 8- GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora l’operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, IGEA S.p.A. provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l’operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.
Il costo relativo alla cauzione è a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
Per quanto non espressamente richiamato si applica l’articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 9 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di non corrispondere nessun compenso per le forniture non rispettose delle caratteristiche previste dai documenti di gara, fatta salva la facoltà di richiedere la sostituzione dei materiali e il risarcimento dei danni collegati o derivanti dal ritardo.
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con IGEA S.p.A.. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l’addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d’appalto di cui si tratta.
L’operatore economico prima dell’avvio del contratto dovrà comunicare alla stazione appaltante le seguenti informazioni:
un'indicazione dei sistemi di gestione ed esecuzione posta in essere durante l'esecuzione del contratto;
di accettare che IGEA S.p.A. possa in qualunque momento avere accesso alle informazioni relative alle attività in corso. La verifica verte sulle capacità di esecuzione delle attività del fornitore e sulla capacità tecnica dello stesso e sugli strumenti di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità delle stesse;
Le modalità con cui dovranno avvenire le attività oggetto della gara, così come indicate nel capitolato tecnico.
ART. 10 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi:
Tutte le prestazioni occorrenti all’esecuzione dell’appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti della procedura in oggetto;
tutti i costi e oneri relativi all’esecuzione delle attività, così come risultanti dall’offerta presentata in sede di gara;
tutti gli oneri accessori, compresi quelli eventualmente legati ad attività di mezzi e/o apparecchiature necessarie alla finalizzazione della regolarità di esecuzione;
le spese per la stipula del contratto.
L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di aggiudicazione.
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
ART. 11 – REGOLARITA’ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Xxxxx restando quanto stabilito dal Capitolato Tecnico riguardo alle modalità e tempistiche dei pagamenti (la fatturazione delle quantità consegnate verrà fatta posticipatamente dopo la prima decade del mese successivo, pertanto con cadenza mensile e nella relativa fattura dovranno essere computate solamente le tipologie e le quantità di materiali regolarmente consegnate nell’arco del mese), il responsabile unico del procedimento e, se nominato, il direttore dell’esecuzione controllano l'esecuzione del contratto. IGEA S.p.A. procede con
l’effettuazione delle verifiche inerenti alla regolarità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.
All'esito positivo della verifica di regolare esecuzione il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
Durante il corso dell’esecuzione contrattuale IGEA S.p.A. si riserva di effettuare verifiche preliminari, al fine di verificare l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto.
La verifica di regolarità di esecuzione consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e/o fornito e il rispetto di tutte le prescrizioni richieste.
IGEA S.p.A. si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente fornito, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica di regolarità conformità:
a) dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
b) la fornitura dei materiali risulti incompleta o irregolare anche per un solo prodotto;
c) la capacità dell’operatore economico aggiudicatario non sia tale da garantire l’esecuzione della fornitura;
d) i tempi di fornitura non vengano rispettati.
Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA S.p.A..
ART. 12 - PAGAMENTI
Per quanto indicato all’articolo precedente IGEA S.p.A. provvederà al pagamento delle forniture effettivamente eseguite secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare, con riferimento alle forniture richieste ed eseguite presso le sedi indicate nella presente procedura.
Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura e del certificato di regolare esecuzione da parte del personale di IGEA S.p.A., e solo ed esclusivamente e seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA S.p.A..
IGEA rientra nella disciplina di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50.
Ai sensi dell’art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXXXXXXXX-XXX-XXXXXXXXX-
D.L.-N.-50-2017/ l’elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile.
Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura “scissione contabile” e l’imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di IGEA S.p.A., a seguito di aggiudicazione definitiva:
- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.
L’Appaltatore si impegna a comunicare a IGEA S.p.A. ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.
ART. 13 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell’appalto, secondo quanto previsto dal capitolato e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza o comunque per ogni singola
inadempienza agli obblighi contrattuali. La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale IGEA S.p.A., dietro proposta del responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di IGEA
S.p.A. e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore.
In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali IGEA S.p.A. procederà al recesso del contratto.
Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento.
ART. 14 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO
Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore ed IGEA S.p.A., che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l’interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, IGEA S.p.A. può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IGEA S.p.A. può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
c) In caso di ritardi delle prestazioni per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico del procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, IGEA S.p.A. su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA S.p.A. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA S.p.A. ai sensi del codice civile.
L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio/fornitura. IGEA S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso dell’eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione del servizio/fornitura nelle date prestabilite.
IGEA S.p.A. ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
ART. 16 - RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 IGEA S.p.A. può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l’operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio/fornitura residuo da effettuare, nella misura del 10% dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante
tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.
Il pagamento avviene a seguito delle verifiche richiamate dall’articolo 13 del presente Disciplinare.
ART. 17 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO
L’operatore economico aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi/forniture oggetto dell’appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio/fornitura.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all’interno dei locali di IGEA S.p.A., manlevando quest’ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L’operatore economico aggiudicatario ha l’obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d’opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
ART. 18 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. Farà parte del contratto di appalto, tutta la documentazione caricata sul sistema SardegnaCat.
ART. 19 RAPPORTI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.
IGEA S.p.A., ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore stabilisce il nominativo del proprio Responsabile del Servizio oggetto dell’appalto.
Si precisa che IGEA S.p.A. non autorizza ulteriori proroghe o sospensioni rispetto a quelle previste nel Capitolato Tecnico.
L’Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti di gara e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti di gara e contrattuali lo
stesso deve informare immediatamente IGEA S.p.A. perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione di IGEA S.p.A. ha valore definitivo.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione della fornitura in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell’esecuzione del contratto, IGEA S.p.A. trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA S.p.A. paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l’appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto in questione.
Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
L’Appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Nell’ipotesi di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’aggiudicatario avente esito negativo si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
L’Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
ART. 20 PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679 le informazioni comunicate a IGEA S.p.A. dai partecipanti alla gara d’appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in questione.