ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, L.241/90 SUL TEMA:
ACCORDO DI COLLABORAZIONE XX XXX. 00, X.000/00 XXX XXXX:
“Studio dei Xxxxxxx Xxxxxxx nel Parco Nazionale del Gran Paradiso”
Tra
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), C.F.80002210070, con sede legale in Torino, Xxx XXX XXX x. 0, X.X.X. 00000, rappresentato dal xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, nato a Torino il 17.02.1966, con la carica di Direttore facente funzione, residente per la carica in Torino, Via Xxx XXX n. 9, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta (d’ora innanzi denominato «Ente»)
e
e Alma Mater Studiorum Università di Bologna, con sede Legale in Bologna, Via Zamboni n. 33,codice fiscale n. 80007010376, P.IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (di seguito indicato per brevità DISTAL), con sede in Bologna Viale X. Xxxxx n. 44 rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Bologna il giorno 11/10/1973, autorizzato alla firma del presente atto con delibera della Giunta del 06/02/2020, nel seguito congiuntamente definite le “Parti”;
premesso che
- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'Ente ha tra le sue finalità la conservazione e la protezione della natura e della biodiversità;
- che l'Ente al fine del raggiungimento degli scopi istitutivi di conservazione da anni promuove le indagini e le ricerche a lungo periodo destinate alla raccolta di informazioni utili per migliorare gli effetti della protezione e, se il caso, mettere in opera azioni di conservazione attiva;
- che l'Ente, all'interno della sua pianta organica, ha a disposizione personale in grado di affiancare ricercatori e studenti e si trova nelle condizione di poter mettere a disposizione aree di studio attrezzate e dotate anche di sistemazioni logistiche di alta quota assai utili per lo svolgimento delle azioni di campo;
- che Il DISTAL (nello specifico il settore di entomologia sotto la responsabilità del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx) svolge le seguenti funzioni ed attività tecnico scientifiche: - ricerca, didattica e divulgazione su temi riguardanti la biodiversità funzionale, lo studio della sirfidofauna in ambienti coltivati e naturali, la lotta biologica contro specie dannose in agricoltura e la conservazione della fauna utile; - sperimentazioni di campo dedicate allo studio dei sirfidi e altri insetti bioindicatori per valutare la qualità dell’ambiente; - coordinamento scientifico di progetti nazionali e internazionali aventi come tema la conservazione della biodiversità.
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.
tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del presente Accordo,
si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 - Oggetto
1. Con il presente atto il PNGP e DISTAL instaurano un rapporto di collaborazione tecnico scientifica finalizzato allo studio e monitoraggio della sirfidofauna nei territori del Parco (il “Progetto”). L’indagine consentirà a entrambi gli enti di instaurare una stretta collaborazione per il raggiungimento di obiettivi specifici e comuni. Per il gruppo di ricerca del DISTAL i dati ottenuti dalle attività permetteranno di aggiornare la fauna dei Sirfidi negli ambienti italiani e validare l’utilizzo di questi insetti come bioindicatori della qualità degli ambienti. Gli aggiornamenti che deriveranno dalla collaborazione saranno inoltre utili per le attività di ricerca e didattica che il gruppo di entomologia coordina e svolge all’interno del DISTAL. Per il PNGP i risultati dell’indagine potranno essere utili per completare il quadro conoscitivo sulla fauna invertebrata del Parco e valutare la qualità degli ambienti tutelati dal Parco utilizzando i Sirfidi quali indicatori.
2. Il DISTAL si impegna a svolgere le seguenti attività:
a. Organizzare un breve corso a favore dell’Ente (se possibile in presenza presso il PNGP altrimenti online) nell'estate 2021 sui sirfidi con particolare attenzione a quello che si può riconoscere in campo;
b. Stesura di un protocollo di campionamento in campo;
c. Identificazione materiale raccolto.
3. Il PNGP si impegna a:
a. provvedere alla raccolta e al primo smistamento di Xxxxxxx Xxxxxxx lungo i due transetti altitudinali già utilizzati per lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle biocenosi alpine;
b. consegnare i Sirfidi raccolti al DISTAL per la determinazione;
c. fornire le proprie competenze e conoscenze per affiancare il DISTAL nella progettazione
di un piano di monitoraggio dei Sirfidi nel Parco con l’utilizzo di trappole Malaise;
d. fornire, per quanto possibile, supporto logistico per la posa delle trappole Malaise;
e. rilasciare le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della ricerca.
Articolo 2 – Responsabili della ricerca
L’Università designa il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.
L'Ente designa il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.
L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere
comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.
Articolo 3 - Oneri finanziari
Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l’attività di ricerca.
Per lo svolgimento delle attività di Ricerca di interesse comune, di cui all’art. 1, PNGP riconoscerà a DISTAL, a titolo di contributo alle spese a carico di quest’ultimo, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) esenti da IVA ai sensi dell' gli Artt. 1 e 4, comma 4 del DPR 633/72, in quanto destinati ad attività istituzionali.
In considerazione dell'attività oggetto della Convenzione, la quale è strettamente connessa con l'attività istituzionale pubblica svolta da entrambe le Parti, tale contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo: di conseguenza i contributi suddetti sono da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli art. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni.
La suddetta somma sarà versata dall'Ente, dietro presentazione di nota di debito da parte dell’Università, a mezzo girofondi in Banca d’Italia sul conto di contabilità speciale: XX00X0000000000000000000000 intestato all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna aperto presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 720/84 “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici” come richiamata dall’art. 35, commi 8-13, del D.L.24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 27/2012, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della nota di debito.
Tutte le Parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Articolo 4 – Obblighi di riservatezza
Ciascuna parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all’altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.
Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.
Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica
Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca e in particolare su quelli suscettibili di brevetto o di utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed
altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità o allo sfruttamento in regime di segretezza di detti risultati.
Le Parti, inoltre, convengono sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le loro utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà alle Parti in proporzione al contributo apportato e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti.
Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato attraverso la stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.
I risultati inventivi, brevettabili o meno, che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca specificatamente dedotta nell’Accordo, sono di proprietà delle rispettive Parti.
Articolo 6 – Pubblicazioni
I risultati della ricerca e gli elaborati finali restano di proprietà delle Parti, le quali potranno farne
l’uso totale o parziale che concordemente riterranno più opportuno.
PNGP e DISTAL potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, atti di convegni, seminari o simili e il Responsabile Scientifico di ciascuna Parte, previa comunicazione all’altra Parte, potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente articolo.
Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all’attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita alla collaborazione realizzata tra le Parti.
L'Ente si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell’Università e del Dipartimento per finalità
commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Articolo 7 - Durata
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte dell’Università e
dell'Ente e avrà la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo sulla base di accordo scritto.
Articolo 8 - Recesso e risoluzione
Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.
Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita; l'Ente, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale della convenzione, deve rimborsare all’Università le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso.
Articolo 9 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul
lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.
Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall’art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di laboratorio. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni infortunio capitato al personale dell’altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
Resta inteso che ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi obbligo e da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell’altra Parte.
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
Articolo 11 - Codice Etico e Normativa anticorruzione
Le Parti assicurano e garantiscono che tutte le attività effettuate in esecuzione del presente Contratto, direttamente o indirettamente, saranno svolte in conformità con le normative vigenti ed applicabili, nessuna esclusa e/o eccettuata.
Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, anche se non direttamente applicabili alle Parti, e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito “Codici Etici”), ovvero nei rispettivi Codici di comportamento. Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all’attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici o Codici di comportamento
Articolo 12 – Controversie e legge applicabile
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che non fosse possibile risolvere prioritariamente in via amichevole, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Il presente Accordo è impegnativo per le Parti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Articolo 13 - Registrazione e spese
La presente convenzione è firmata digitalmente tra le Parti, è soggetta a registrazione solo in caso
d’uso, ai sensi dell’art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Ente.
Art. 14 – Norma finale
Il presente accordo consta di un allegato tecnico che ne costituisce parte integrante.
PER DISTAL PER L'ENTE PNGP
IL Direttore IL Direttore f.f.
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx) (Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx) data data