Assicurazione CPI Vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: CACI Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia (N. reg. Ivass I.00082)
Prodotto: “CPI Mutui Commerciali Vita Crédit Agricole FriulAdria” (cod.2021/01) Data di realizzazione 1 febbraio 2021: - Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
La presente informativa fornisce una sintesi della copertura Caso Morte e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Dalla copertura caso Morte sono esclusi:
- dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
- Malattie, malformazioni, stati patologici, lesioni già in essere alla Data di Decorrenza della polizza e/o già diagnosticate nei 30 giorni successivi;
- alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici);
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse , tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
- Incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o di ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
- uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- suicidio o atti di autolesionismo se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
- pratica di immersioni subacquee non in apnea, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo.
Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurati coloro che hanno un’età superiore ai 65 anni alla Data di Decorrenza della polizza.
Che cosa NON è assicurato?
Copertura Caso Morte
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della polizza e l'importo dovuto dal Cliente ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.
La Società indennizza fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
CPI Mutui Commerciali Vita Crédit Agricole FriulAdria è una polizza collettiva accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo in caso di decesso
La copertura assicurativa per il Caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo.
Dove vale la copertura?
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- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- Il Cliente o chi per esso deve denunciare tempestivamente il Sinistro;
- trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società. In particolare, il Cliente o chi per esso deve trasmettere all'impresa i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa:
•copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
•certificato di morte;
•relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
•verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
•dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio e/o eventuale copia autentica del testamento;
•copia dei documenti di identità degli eredi;
•scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4).
•In caso di morte violenta, copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autoptico.
- Fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende assumere. Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Che obblighi ho?
Il Premio è unico o annuo a frazionamento mensile in base all’opzione scelta dal Cliente. Il Premio viene versato in unica soluzione o mensilmente e in via anticipata tramite addebito automatico sul conto corrente del Cliente al momento alla Data di Decorrenza della polizza collettiva.
Quando e come devo pagare?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1.
perfezionamento dell’adesione alla polizza; 2. erogazione dell’importo del finanziamento; 3. pagamento del premio. La durata della copertura è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del finanziamento o ad un anno, in base all’opzione scelta dal Cliente al momento dell’adesione alla polizza collettiva. Nei casi di durata annuale della copertura, la stessa verrà tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza collettiva non prevede la possibilità per il Cliente di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto.
Nei casi di durata annuale della copertura, il Cliente puo’ dare disdetta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Tramite la comunicazione di disdetta, il Cliente impedisce che la polizza si rinnovi tacitamente.
Per i contratti che prevedono il pagamento di un Premio unico, il Cliente può recedere annualmente dalla polizza a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti poliennali di durata inferiore a cinque anni il recesso annuale non è consentito.
In ogni caso (Premio unico o annuo a frazionamento mensile), il Cliente può recedere dall’adesione alla polizza collettiva entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Il Cliente non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di Decorrenza delle coperture assicurative.
La polizza collettiva non prevede la possibilità per il Cliente di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Sono previsti riscatti o riduzioni?
SI
NO
La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Impresa: CACI Life dac - Rappresentanza Generale per l’Italia (N. reg. IVASS I.00082)
Prodotto : “CPI Mutui Commerciali Vita Crédit Agricole FriulAdria” (cod. 2021/01)
Data di realizzazione: 1 febbraio 2021 - Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Caci Life dac – Rappresentanza generale per l’Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, sito internet www.ca- xxxx.xx; e-mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx.
CACI Life dac è una Compagnia assicuratrice di diritto irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx. Indirizzo della Rappresentanza Generale per l’Italia (con cui sarà concluso il contratto): Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 0000 0000 Fax:x00 00 0000 0000 E-mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx.
Caci Life dac è autorizzata ad operare nel ramo vita I, Codice IVASS Impresa n° D882R, iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di stabilimento n° I.00082 a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi- 1936642.
Caci Life dac opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Il Premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Al 31 Dicembre 2019 il patrimonio netto di CACI Life dac è pari a € 230.134.058 (di cui € 140.138.240 costituiscono il capitale sociale ed € 89.995.818 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx- xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx. L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 151,01 % per la parte vita.
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita:
Copertura Caso Morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
L’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00.
La polizza collettiva non prevede la possibilità per l’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di Xxxxxxxx: la denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere presentata alla Società nel più breve tempo possibile, compilando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia Sinistro. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: -copertura caso morte: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Vita. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal decesso dell’Assicurato (art. 2952, secondo comma, c.c.). Si richiama l’attenzione sulle previsioni stabilite dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti al Beneficiario ai sensi della polizza che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono devoluti al fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. | |
Liquidazione della prestazione: la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria a valutare il Sinistro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | La comunicazione alla Società da parte del Cliente e dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare da parte dell’Assicurato può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando al Cliente la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.). Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi al Cliente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà al Cliente la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente e, nel caso di contratti che prevedono il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, le mensilità di Premio pagate e non godute calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Vita. Nel caso in cui abbia optato per il pagamento di un Premio unico anticipato, il Cliente può chiedere al Contraente che il Premio venga finanziato. In questo caso, Xxxx riceve comunque il Premio alla Data di Decorrenza ed il Cliente dovrà restituire il prestito ottenuto per il pagamento del Premio secondo le modalità previste dal Contratto di Finanziamento stipulato. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, se sia stato corrisposto un Premio unico, la Compagnia restituisce al debitore/Cliente la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La Compagnia trattiene la somma di Euro 100,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata delle coperture è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della polizza e la data di scadenza del finanziamento o ad un anno, in base all’opzione scelta dal Cliente al momento dell’adesione alla polizza collettiva. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento; (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, salvo i casi di richiesta del Cliente, espressa per iscritto, di continuazione delle coperture assicurative fino all’originatia scadenza contrattuale; (iii) al raggiungimento del 75esimo anno di età; (iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per il caso Morte. |
Sospensione | Nel caso in cui il cliente abbia optato per il pagamento di un Premio unico anticipato, non è prevista la facoltà di risolvere la polizza sospendendo il pagamento dei premi. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, in caso di mancato pagamento di una o piu’ rate mensili di Premio, successive alla prima, le coperture restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento della rata mensile di Premio rimasta non pagata e riacquistano efficacia dalle ore 24.0 0 del giorno di pagamento di tutte le rate mensili di Premio arretrate e non pagate, ferme restando le successive scadenze. Decorsi 6 mesi dalla scadenza della prima rata di Premio non pagata senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento delle rate di Premio scadute e non pagate, l’adesione alla polizza si intenderà risolta di diritto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Recesso Revoca e Risoluzione | L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale chiusa 90, xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX) o via Fax: x00 00 0000 0000 e al Contraente mediante consegna all’Agenzia/Filiale Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. presso la quale è avvenuta l’adesione. Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. La polizza collettiva non prevede la possibilità di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto. |
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La polizza collettiva non prevede riscatti o riduzioni.
NO
SI
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Il prodotto è rivolto al Cliente persona giuridica, intestatario del Contratto di Finanziamento, che designa quale Assicurato un soggetto con età compresa tra 18-65 anni data di Decorrenza della polizza ed età alla scadenza non superiore a 75 anni, che svolge la propria Normale Attività Lavorativa nell’ambito dell’attività di impresa esercitata dal Cliente.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emmissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 46,00% calcolati sul Premio.
Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50,00%.
Costi per eventuali visite mediche: sono a carico dell’Assicurato.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90 Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX) Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx La Compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORIT GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
Negoziazione assistita | L’aderente/Assicurato può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente/Assicurato tramite il proprio avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Detrazione fiscale dei premi: Il Premio corrisposto dal Cliente concorre alla determinazione del reddito d’impresa come costo deducibile se inerente all’attività svolta dal Cliente. Tassazione delle somme assicurate: le somme percepite dal Beneficiario nell’esercizio dell’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione. Le somme corrisposte in caso di Morte, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte, invece, in sostituzione di redditi costituiscono reddito della stessa categoria del reddito sostituito. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
Condizioni di assicurazione
Polizza collettiva n. L-2052-10-20-244-1 (CACI Life dac) denominata “CPI MUTUI COMMERCIALI VITA CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA” stipulata tra CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A. e la Società CACI Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia
La presente polizza assicurativa è accessoria al finanziamento
(aggiornamento al 01/02/2021) condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Xxxxxx”
(cod.2021/01)
COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “Contratti Semplici e chiari”.
Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Società ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.
In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:
✓ Box esplicativi di colore VERDE, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
✓ Box esplicativi di colore BLU, che contengono l’approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
✓ L’indicazione Attenzione per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare
attenzione, poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico del Cliente e dell’Assicurato.
✓ Il simbolo … che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento
COME …
che il Cliente, l’Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
- recedere dal contratto di assicurazione;
- richiedere informazioni alla Società;
- denunciare un Sinistro.
✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola
il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario
pag. 1 di 1
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA E INDENNIZZO pag 1 di 15
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE pag 1 di 15
ART. 3 – ESCLUSIONI pag 2 di 15
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI pag 3 di 15
ART. 5 – OBBLIGHI del cliente, DELL’ASSICURATO E DEGLI AVENTI CAUSA pag 3 di 15
ART. 6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO pag 4 di 15
ART. 7 – PRESCRIZIONE pag 4 di 15
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE pag 5 di 15
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI pag 5 di 15
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO pag 5 di 15
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLa COPERTURa ASSICURATIVa pag 8 di 15
ART. 13 – ONERI FISCALI pag 9 di 15
ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA pag 9 di 15
ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE pag 9 di 15
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI pag 9 di 15
ART. 17 – RECESSO pag 9 di 15
ART. 18 – DISDETTA pag 10 di 15
ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA pag 10 di 15
ART. 20 – RISCATTO E RIDUZIONE pag 10 di 15
ART. 21 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE pag 10 di 15
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI pag 11 di 15
ART. 23 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA pag 11 di 15
ART. 24 – SANZIONI INTERNAZIONALI pag 12 di 15
GLOSSARIO pag 13 di 15
“ TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI pag 14 di 15
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA E INDENNIZZO
CPI Mutui Commerciali Vita Crédit Agricole FriulAdria (di seguito anche “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA ACCESSORIA AL FINANZIAMENTO, che prevede la seguente copertura:
• caso Morte, operante in tutti i paesi del mondo.
Di seguito viene descritta nello specifico la copertura prestata dalla Società e la relativa prestazione assicurativa.
Art. 1.1. COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE
Nel caso di Morte dell’Assicurato, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui all’art. 1.1.1., se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la copertura assicurativa è efficace, ai sensi dell’art. 12;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui all’art.3;
3. il Cliente, l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.
Art. 1.1.1. INDENNIZZO PER IL CASO MORTE
In caso di Morte dell’Assicurato intervenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere in ogni caso l’ammontare del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, anche in caso di Sinistro occorso a più Assicurati nell’ambito del medesimo Contratto di Finanziamento.
L’Indennizzo non può inoltre eccedere il massimale complessivo di Euro 2.600.000,00, anche in caso di più finanziamenti erogati dal Contraente in capo ai medesimi Assicurati.
Esempio di prestazione Caso Morte:
valore iniziale del finanziamento alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 200.000,00
capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 150.000,00
Debito Residuo alla data del sinistro = € 100.000,00
prestazione assicurativa = € 100.000,00 x € 150.000,00 = € 75.000,00
€ 200.000,00
Attenzione: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE
2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che:
1. il Cliente abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
2. l’Assicurato designato dal Cliente abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione.
3. l’Assicurato designato dal Cliente svolga la propria Normale Attività Lavorativa nell’ambito dell’attività di impresa esercitata dal Cliente ed abbia espresso il proprio consenso.
Il Cliente ha facoltà di designare contestualmente piu’ Assicurati in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento.
2.2. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi:
(i) Per le coperture assicurative di importo fino ad Euro 200.000,00, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato dovrà fornire risposta negativa a tutte le domande presenti nel questionario sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione. In caso di risposta affermativa ad una o più domande del suddetto questionario, l’Assicurato, dovrà trasmettere alla Società il questionario medico autocertificato debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso.
(ii) Per le coperture assicurative di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 300.000,00, dovrà essere trasmesso alla Società il questionario medico autocertificato debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato.
(iii) Per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,01 dovrà essere trasmesso alla Società il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato e dal medico di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica l’Assicurato dovrà anche trasmettere l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
La Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti, se necessari, per la valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
2.3. Per importi superiori a Euro 200.000,00 e per i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire le risposte al questionario che attesta la sua buona salute, l’Assicurato potrà aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Società abbia espresso il proprio preventivo consenso.
2.4. Si precisa che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, il Cliente potràindicare in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento, fino ad un massimo di 5 assicurati. La somma assicurata potrà essere uguale o differente per ogni singolo Assicurato designato dal Cliente e sarà pari o inferiore all’importo del Debito Residuo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento. La somma assicurata verrà calcolata in base ad una percentuale di copertura assicurativa che non potrà superare il 100% del valore del finanziamento per l’insieme degli Assicurati designati dal Cliente. Resta inteso che la somma dei capitali iniziali assicurati per ogni singolo Assicurato non potrà superare € 2.600.000,00.
2.5. Si specifica che, qualora la persona designata dal Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che la copertura assicurativa non verrà in essere e non troverà applicazione.
ATTENZIONE: La Polizza Convenzione avrà effetto dalla Data di Decorrenza indicata nel Modulo di Adesione e non dalla data di sottoscrizione di quest’ultimo, se non coincidenti.
ATTENZIONE: La Data di Decorrenza della Polizza Convenzione non potrà mai essere precedente alla data di erogazione dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento.
ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto se l’Assicurato designato dal Cliente, alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione , non presentava i requisiti di assicurabilità previsti nel presente articolo.
ATTENZIONE: Nessun Indennizzo risulterà dovuto all’Assicurato per eventi occorsi tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, se non coincidenti.
2.6. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Cliente ha diritto:
a. di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale e le comunicazioni relative al contratto su supporto cartaceo o altro supporto durevole non cartaceo;
b. in ogni momento, di modificare la scelta effettuata in relazione alla modalità dell’informativa. La modifica vale per le comunicazioni successive.
Prima dell’adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà consegnato il Set Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.
All’adesione alla Polizza Convenzione, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.
ART. 3 – ESCLUSIONI
ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti della copertura. Nel caso in cui l’evento assicurato dovesse accadere secondo le circostanze di seguito indicate e descritte, il Sinistro risulterebbe escluso e la Società non corrisponderà alcun Indennizzo.
1. dolo dell’Assicurato o del Beneficiario;
2. Malattie, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, nonché le conseguenze dirette o indirette da essi derivanti, verificatisi e già diagnosticati all’Assicurato prima della Data di Decorrenza o nei 30 giorni successivi a tale data;
3. alcoolismo, stato di ebrezza alcolica a termine di legge, uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
4. trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici).Tale esclusione non si applica nei casi in cui l’Assicurato sia esposto per ragioni mediche e terapeutiche a tali eventi;
5. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
6. partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari (esclusione non operante per forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
7. incidenti di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di deltaplani o di ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
8. uso di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
9. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative
prove;
10. suicidio o atti di autolesionismo dell’Assicurato se avvenuti nei 12 mesi successivi alla Data di Decorrenza;
11. pratica di immersioni subacquee non in apnea, speleologia, alpinismo di grado superiore al 3°, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo.
Colpa grave, tumulti, atti terroristici e terremoto
Ferme restando le esclusioni disciplinate nel precedente paragrafo, la copertura caso Morte della presente Polizza Convenzione deve intendersi operante in relazione:
- ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato;
- ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva (fatto salvo il caso delle forze dell’ordine e vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni);
- ai Sinistri occorsi come conseguenza di movimenti tellurici.
La copertura assicurativa caso Morte opera inoltre in caso di Sinistro determinato da stato di guerra, conflitti armati o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici o insurrezionali mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace, a condizione che l’Assicurato non prenda parte attiva alle ostilità, al conflitto o all’insurrezione.
ART. 4 – LIMITI TERRITORIALI
La copertura assicurativa per il caso Morte è valida in tutti i paesi del mondo.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CLIENTE, DELL’ASSICURATO E DEGLI AVENTI CAUSA
Il Cliente ha l’obbligo di:
- pagare il Premio convenuto con la Società, nelle modalità e nella misura prevista dall’art. 10 delle presenti condizioni di assicurazioni e indicato nel Modulo di Adesione.
L’Assicurato ha l’obbligo di:
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall’art. 9 delle presenti condizioni di assicurazione.
Gli aventi causa dell’Assicurato hanno l’obbligo di:
- collaborare con la Società in caso di Sinistro, denunciando l’evento assicurato e trasmettendo alla Società la documentazione prevista dalle presenti condizioni di assicurazione.
Come denunciare un sinistro
ART. 6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
6.1 In caso di Sinistro, il Cliente o gli aventi causa dell’Assicurato devono darne comunicazione scritta alla Società compilando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia Sinistro che viene consegnato unitamente al Set Informativo.
6.2 La denuncia Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 6.4 dovrà essere trasmessa alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:
CACI Life dac
Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV)
oppure
tramite E-mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx
oppure
tramite Fax: x00 00 0000 0000
6.3 La Società potrà, in ogni momento, richiedere agli aventi causa dell’Assicurato di fornire le prove documentali relative al diritto alla prestazione assicurativa di cui alla Polizza Convenzione.
6.4 In caso di Xxxxxxxx, il Cliente o gli aventi causa dell’Assicurato dovranno trasmettere alla Società la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
- copia del Modulo di Adesione alla copertura assicurativa;
- copia del Piano di Ammortamento Originario;
- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura;
- scheda di morte oltre il 1° anno di vita (modulo ISTAT D4).
In caso di morte violenta, copia del verbale dell’Arma dei Carabinieri o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Giudiziaria competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso e copia di eventuale referto autoptico.
ATTENZIONE: la richiesta della copia del Modulo di di Adesione e del Piano di Ammortamento Originario ha la sola finalità di facilitare ed accelerare la gestione del Sinistro. La mancata presentazione dei suddetti documenti non rappresenta condizione ostativa al pagamento del Sinistro.
ATTENZIONE: se necessario, la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. Gli aventi causa dell’Assicurato devono collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché autorizzare i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione della prestazione assicurativa prevista dalla Polizza Convenzione. Gli aventi causa dell’Assicurato devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 7 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
ATTENZIONE: si richiama l’attenzione dell’aderente su quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di rapporti dormienti. In particolare, si segnala che gli importi dovuti ai Beneficiari e non reclamati entro il termine di prescrizione di dieci anni sono devoluti al Fondo per le Vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
La Società effettua il pagamento della prestazione assicurativa entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista nelle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pro tempore vigenti.
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI
La comunicazione alla Società da parte del Cliente e dell’Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando al Cliente la propria volontà di procedere con l’impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).
Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi al Cliente nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà al Cliente la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente e, nel caso di contratti che prevedono il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, le mensilità di Premio pagate e non godute calcolate alla data della dichiarazione di recesso fatta al Cliente.
ATTENZIONE: le informazioni false, inesatte e reticenti, anche se comunicate dall’Assicurato senza intenzione di far cadere in errore la Società circa la valutazione del rischio (dolo) o grave negligenza (colpa grave), possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Xxxx si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?
Sono informazioni false, inesatte e reticenti le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o taciute relative ad aspetti che la Società deve necessariamente conoscere al fine di decidere se assumere o meno il rischio da assicurare o se assumerlo a determinate condizioni.
Sono informazioni false, inesatte o reticenti rilevanti per l’assunzione del rischio, ad esempio, le informazioni non complete sul proprio stato di salute o la mancata comunicazione dell’esistenza di malattie pregresse rispetto alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione.
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO
La copertura assicurativa offerta dalla Polizza Convenzione viene prestata dietro pagamento da parte del Cliente di un Premio versato per il tramite del Contraente, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione ed è determinato in base all’opzione scelta dal Cliente.
OPZIONE A:
Premio unico
Il Premio unico è calcolato moltiplicando il tasso premio pari a 0,0350% per la durata del Contratto di Finanziamento espressa in mesi per il capitale assicurato.
Il Premio unico verrà addebitato maniera automatica sul conto corrente del Cliente aperto presso una banca che ha sede nell'Unione europea alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione.
Si precisa che per tale opzione di premio la durata del Contratto di Finanziamento non potrà essere inferiore ai 24 mesi.
Esempio di calcolo del Premio unico
capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 80.000,00
Durata del Contratto di Finanziamento = 5 anni (60 mesi)
Premio unico= € 80.000,00 x 0,0350% x 60 mesi = € 1.680,00 (esente da imposte)
Attenzione: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.
OPZIONE B:
Premio annuo a frazionamento mensile
Il Premio è calcolato su base mensile moltiplicando il tasso premio pari a 0,0359% per il capitale assicurato.
Il Premio verrà addebitato mensilmente in maniera automatica sul conto corrente del Cliente aperto presso una banca che ha sede nell’Unione europea alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e così per le successive proroghe annuali.
Tale Premio resterà invariato ad ogni proroga annuale ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in corso d’anno delle estinzioni parziali anticipate, in tali casi il Premio verrà conseguentemente riproporzionato. È comunque fatta salva la facoltà della Società di variare il Premio annuo. Tale facoltà può essere esercitata di anno in anno dalla Società solo se sono decorsi almeno 10 anni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione.
Il nuovo Premio, che avrà decorrenza dalla successiva data di proroga annuale, sarà comunicato al Cliente ed al Contraente con un preavviso di almeno 120 giorni prima dalla data in cui verrà tale variazione.
In ogni caso, l’aderente potrà dare disdetta alla Polizza Convenzione inviando alla Società lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità illustrate nell’art. 17. La disdetta sarà efficace a partire dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la disdetta è stata esercitata.
Esempio di calcolo del Premio mensile
capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione = € 80.000,00
Durata del Contratto di Finanziamento = 5 anni (60 mesi)
Premio mensile = € 80.000,00 x 0,0359% = € 28,72 (esente da imposte)
Attenzione: il conteggio effettuato ha mere finalità esemplificative.
Se il Cliente non paga uno o più premi successivi al primo, la copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio rimasto non pagato e riacquista efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio non pagato, ferme restando le successive scadenze. Decorsi 6 mesi dalla scadenza del Premio non pagato senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento del Premio, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.
Per entrambe le opzioni di Premio, sulla base della documentazione medica presentata dall’Assicurato in fase di adesione alla Polizza Convenzione, la Società si riserva la possibilità di applicare una maggiorazione sul Premio, previa comunicazione dell’importo del nuovo Premio e approvazione dello stesso da parte del Cliente.
Per entrambe le opzioni di Premio, i costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio e già inclusi nel tasso di premio, sono pari al 46,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50%.
ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE E PARZIALE ANTICIPATA O ACCOLLO DA PARTE DI UN TERZO DEL MUTUO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
OPZIONE A (Premio unico):
In caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la polizza cessa di avere efficacia.
La Società restituirà al Cliente, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
(N − K1) Dr
P = Pcv ×
N
×
Di
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
(N − K1)
C = Cv ×
N
dove:
Pcv = Quota parte del Premio Puro unico relativa alla garanzia di capitale ramo vita
Cv = Quota parte del Premio unico relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente relativa al ramo vita
Dr = Debito Residuo alla data dell’estinzione Di = Debito iniziale del finanziamento
N = Durata copertura inizialmente comunicata (espressa in mesi interi)
K1 = Numero di mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione (N - K1) = durata residua
ATTENZIONE: la Società, in caso di estinzione anticipata, sia totale che parziale tratterrà € 100,00 dall’importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l’importo dovuto (P
+ C) risultasse inferiore a € 100,00 nulla sarà dovuto dalla Società al Cliente.
Di seguito si riporta un esempio di estinzione integrale anticipata calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
- Contratto di Finanziamento: € 80.000,00, durata 5 anni, tasso di interesse 2,5%
- capitale assicurato: € 80.000,00
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 3 anni
- Debito Residuo dopo 3 anni: € 33.203,37
- Premio lordo alla Data di Decorrenza : € 1.680,00
- Premio nettoalla Data di Decorrenza : € 1.680,00 di xxx
o Premio Puro: € 907,20
o Parte relativa ai costi di gestione della Polizza Convenzione: € 772,80
• Per la parte di Premio Puro secondo la regola:
P = Pcv ×
(N – K1) Dr
N × Di
= € 907,20 ×
(60 – 36) € 33.203,37
60 × € 80.000,00
= € 150,61
• Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola:
C = Cv ×
(N – K1)
N
= € 772,80 ×
(60 – 36)
60
= € 309,12
• Importo dovuto pari a:
• (P + C) - (spese amministrative) = (€ 150,61 + € 309,12) - € 100,00 = € 359,73
In alternativa, la Società, su richiesta del Cliente espressa per iscritto e da formularsi al momento dell’estinzione integrale anticipata o dell’accollo, fornisce la copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione fino all’originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.
Ai fini della determinazione della prestazione assicurata che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del Debito Residuo sarà comunque quello risultante dal Piano di Ammortamento Originario ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, la copertura assicurativa sarà ridotta proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
Nei casi di estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà al Cliente, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:
Qe
(P + C) ×
Dr
dove:
(P + C) = importo dovuto in caso di estinzione integrale anticipata al netto dell’eventuale quota di capitale estinta Qe = Quota capitale estinta
Dr = Debito Residuo alla data dell’estinzione
Di seguito si riporta un esempio di estinzione parziale anticipata ricavato sulla base del precedente risultato che tiene conto dei seguenti parametri aggiuntivi:
- estinzione parziale anticipata di € 25.000,00 avvenuta dopo 3 anni
- Debito Residuo alla data di estinzione parziale € 33.203,37
• Importo dovuto pari a:
(P + C) x − (spese amministrative) = (€ 150,61 + € 309,12) x
Qe
Dr
€ 25.000,00
− € 100,00 = € 246,15
€ 33.203,37
In alternativa, su richiesta del Cliente espressa per iscritto, da formularsi al momento dell’estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società non ridurrà proporzionalmente la copertura assicurativa a favore del Beneficiario, che pertanto rimarrà invariata rispetto al periodo antecedente l’estinzione anticipata.
A seguito di ogni estinzione parziale anticipata, che abbia dato luogo alla restituzione della parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, le diverse componenti del Premio sopra definite (che verranno utilizzate per il calcolo delle future estinzioni parziali e/o dell’eventuale estinzione integrale) verranno riproporzionate come segue:
Cv∗ = Cv × (1 − )
Qe
Dr
OPZIONE B (Premio annuo a frazionamento mensile):
In caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la polizza cessa e le successive mensilità non verranno addebitate al Cliente. In alternativa, su richiesta del Cliente espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione anticipata o dell’accollo, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.
Nei casi di estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, l’importo del Premio annuo frazionato mensilmente e la copertura assicurativa verrà ridotta proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva alla data dell’estinzione parziale anticipata.
ART. 12 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
12.1 La copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione decorre dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.
La copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione ha una durata pari al periodo che intercorre tra la Data di Decorrenza e la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, per una durata massima di 480 mesi, o una durata pari ad un anno dalla Data di Decorrenza in base all’opzione scelta dal Cliente al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione. Nei casi di durata annuale della copertura assicurativa, la stessa si intende tacitamente prorogata di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da comunicarsi secondo le modalità previste dall’art.18.
Eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalla copertura assicurativa
Per i mutui a durata variabile la copertura assicurativa trova applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; inoltre eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati delle coperture assicurative.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della copertura assicurativa, vi sia ancora un Debito Residuo, il Cliente avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Società.
12.2 Le copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione cessa comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; ovvero (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, salvo i casi di richiesta del Cliente espressa per iscritto di mantenimento della copertura assicurativa fino all’originaria scadenza contrattuale (iii) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età; (iv) al pagamento dell’Indennizzo per il caso Morte.
Per quanto riguarda il punto (iii), la Polizza Convenzione resterà in vigore fino alla relativa scadenza annuale e non potrà essere ulteriormente prorogata.
ART. 13 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla Polizza Convenzione sono a carico del Cliente, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere, cura e responsabilità della Società.
ART. 14 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che la copertura assicurativa prevista dalla Polizza Convenzione può cumularsi con altre coperture assicurative, senza che il Cliente e l’Assicurato siano tenuti a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – RECESSO
Come recedere dal contratto
17.1 L’aderente può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
- CACI Life dac
Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara 00000 Xxxxxxx (XX)
o tramite Fax: x00 00 0000 0000 e
- al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. presso la quale è avvenuta l’adesione alla Polizza Convenzione.
17.2 Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’aderente, per il tramite del Contraente, il Premio pagato.
ART. 18 – DISDETTA
Come dare disdetta
Per i contratti che prevedono il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile,l’aderente, ad ogni scadenza annuale, può dare disdetta alla polizza.
La disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza annuale. con le medesime modalità previste nell’articolo 17.1.
ART. 19 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti dell’aderente.
ART. 20 – RISCATTO E RIDUZIONE
La Polizza Convezione non prevede valori di riduzione e di riscatto.
ART. 21 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
21.1. Tutte le comunicazioni da parte del Cliente, dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alla copertura assicurativa, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ad uno degli indirizzi sotto riportati.
Eventuali comunicazioni da parte della Società al Cliente e all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto del Cliente e dell’Assicurato stessi.
Eventuali RECLAMI riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Come proporre un reclamo
CACI Life dac Ufficio Reclami Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 (Xxxxxxx)
Fax: 0000 00 000 00 00
oppure
CACI Life dac
Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX)
Fax: x00 00 0000 0000
21.2 Eventuali reclami riguardanti il Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. c/o la Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A.
Servizio Reclami Xxx Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx
21.3. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua
richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Società, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
21.4. Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di Risoluzione delle controversie previsti dalla legge, vale a dire:
• la NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell’assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
• la PROCEDURA DI MEDIAZIONE, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.
La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman ’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI
Il Cliente non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 23 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Qualora tra gli aventi causa dell’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’Indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta degli aventi causa dell’Assicurato, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 24 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di distribuzione assicurativa, il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto con i bisogni e le esigenze del Cliente tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.
GLOSSARIO
• Assicurato: indica la persona fisica designata dal Cliente come soggetto in relazione al quale è determinato l’evento assicurato e che svolge la propria Normale Attività Lavorativa nell’ambito dell’impresa esercitata dal Cliente.
• Beneficiario: indica il Cliente, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento vigenti..
• Cliente (o aderente): indica il soggetto persona giuridica che abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento e abbia validamente aderito alla Polizza Convenzione.
• Contraente: indica Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto dei Clienti.
• Contratto di Finanziamento: indica il contratto di mutuo ipotecario o chirogafario sottoscritto tra il Contraente e il Cliente.
• Data di Decorrenza: è la data specificata nel Modulo di adesione, in cui ha effetto la Polizza Convenzione e indica le ore 24 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto previsto dalla medesima Polizza Convenzione e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo di cui al Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.
• Debito Residuo: indica il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che il Cliente deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, indica il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che il Cliente deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo al netto della quota di capitale estinta e il debito residuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario alla data dell’estinzione parziale anticipata.
• DIP Vita: indica il documento informativo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi come disciplinato dagli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• DIP aggiuntivo Vita: indica il documento informativo che va redatto insieme al DIP Vita per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, come disciplinato dall’art. 15 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
• Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
• Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
• Modulo di Adesione: indica il modulo sottoscritto dal Cliente, con il quale si richiede l’adesione alla Polizza Convenzione.
• Morte: indica il decesso dell’Assicurato.
• Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
• Piano di Ammortamento Originario: indica il piano di ammortamento del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, allegato al Modulo di Adesione consegnato all’aderente dal Contraente
• Polizza Convenzione: indica la polizza collettiva sottoscritta tra la Società e il Contraente.
• Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dal Cliente , dovuta alla Società a fronte dell’adesione alla Polizza Convenzione.
• Premio Puro: indica il Premio al netto delle imposte e della quota parte di Premio percepita dal Contraente,
• Set Informativo: indica la documentazione comprensiva di DIP Vita, DIP aggiuntivo Vita e condizioni di assicurazione predisposta dalla Società ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2 Agosto 2018, che deve essere consegnata dal Contraente al Cliente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
• Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
• Società (Compagnia o Impresa): si intende CACI Life dac.
“ TUTELA PRIVACY ” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Società CACI Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alla Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
• l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte.
• Lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
• con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
• con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
• con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
• In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
• con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
• in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
• in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie
preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il consenso venga revocato, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce alla Società la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede delle stesse in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.