AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 938 del 20-5-2021
O G G E T T O
Accordo con l'Azienda Ospedale-Università di Padova per attività di consulenza in ambito di Ecocardiografia Fetale: stipula dal 01/04/2021 al 31/12/2021.
Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO) Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1048
Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:
“Con nota prot. n. 15255 del 10 febbraio 2021 l’Azienda l’X.X.XX. n. 8 “Berica” ha manifestato, con specifica richiesta trasmessa all’Azienda Ospedale-Università di Padova, la necessità di avvalersi di una collaborazione clinica e scientifica in ambito di Ecocardiografia Fetale al fine di integrare e rendere sempre più completa l’offerta assistenziale prenatale, come da richiesta formulata dal Direttore di
U.O.C. di Pediatria, agli atti.
L’Azienda Ospedale-Università di Padova con nota del 10 marzo 2021, agli atti, ha espresso la propria disponibilità alla stipula dell’accordo in argomento pertanto, con nota prot. n. 38400 del 9 aprile u.s., la scrivente Azienda ha trasmesso comunicazione preventiva alla Regione Veneto in ordine alla necessità di stipulare il contratto in parola in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n. 258 del 09/03/2021.
Successivamente l’Azienda Ospedale-Università di Padova con nota prot. n. 28078 del 29 aprile ha fatto pervenire, tramite PEC, l’accordo sottoscritto ove sono precisate condizioni e termini della collaborazione, come si evince nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Si evidenzia in particolare che la suddetta collaborazione viene stimata in n. 1 accesso mensile della durata indicativa di n. 4 ore al costo orario di euro 113,76 (comprensivo dell’IRAP e della trattenuta del 5% che affluisce all’azienda di appartenenza dei dirigenti), ex DGR 866/2015, per una spesa presunta, fino alla scadenza fissata al 31/12/2021, pari ad € 4.095,36 oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16.
Si rappresenta al riguardo come le attività di consulenza oggetto della presente delibera rientrino fra quelle disciplinate dall’art. 117 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019 nonché dall’art. 34 del vigente Regolamento Aziendale per l’attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.
Per quanto sopra esposto si propone di approvare la stipula dell’accordo in argomento alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula dell’accordo per attività di consulenza in ambito di Ecocardiografia Fetale per il periodo decorrente dal 01/04/2021 al 31/12/2021 alle condizioni e con le modalità precisate nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il costo derivante dalla stipula del contratto argomento da porre a carico del Bilancio sanitario del 2021 - conto 55.05.000060 - è stimato in complessivi ed omnicomprensivi € 4.095,36, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo la tariffa forfettaria di €/km 0,16 per un importo stimato in € 122,97;
3) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente alla stipula dell’accordo di cui al punto n. 1 del presente provvedimento;
4) di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxxxxx in data 20/05/2021 alle ore 16:40
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 21-5-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
I MP OS TA DI B OLLO P A RI A D € 32 , 00 A S S OLTA I N MODO V I RTUA LE .
A UTORI ZZA ZI ONE N. 15451 / 97 CON E S TE NS I ONE N. 15956 / 14 .
ACCORDO PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI ECOCARDIOGRAFIA FETALE
TRA
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA’ PADOVA, Xxx Xxxxxxxxxxx x. 0 –
00000 Xxxxxx, C. F. / P. I . 00349040287, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro- tempore Dott. Giuseppe Dal Ben
E
AZIENDA ULSS 8 BERICA, Viale Rodolfi n. 37 – 00000 Xxxxxxx, Codice f iscale e Partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro- tempore Dott. ssa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
PREMESSO
- che l ’ art. 5 del D. M. 31 . 07 . 1997 r xxxxxx ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l ’ attività di consulenza resa per conto dell’ azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l ’ art. 117 , c. 2 , del C. C. N. L. 19 / 12 / 2019 Area Sanità definisce l ’ attività di consulenza r ichiesta all’ azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, r ientrante t ra le t ipologie di attività l ibero professionali di cui all’ art. 115 , comma I , lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell’ impegno di servizio;
- che con DGR 866 / 2015 la Regione Veneto ha approvato i l protocollo d’ intesa con le organizzazioni sindacali per l ’ adozione di l inee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di
consulenza, t ra le aziende ed enti del SSR, di cui all’ art. 58 , comma 2 , lett. a) del CCNL dell’ area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l ’ 8 . 06 . 2000 ( ora art. 117 , comma 2 , lett. a), CCNL 19 . 12 . 2019 Area Sanità);
- che l ’ art. 11 del Regolamento Aziendale per l ’ esercizio della l ibera professione intramuraria, approvato con D. D. G. dell’ Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28 / 06 / 2019 , regola tale attività;
- che l ’ Azienda ULSS 8 Berica ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l ’ Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di un accordo per attività di consulenza in materia di ecocardiografia fetale;
- che tale attività non è in contrasto con le f inalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DELL’ ACCORDO
L’ Azienda ULSS 8 Berica, al f ine di integrare la t ipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni di ecocardiografia fetale da parte di specialisti dell’ Azienda Ospedale - Università Padova.
ART. 2
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l’Azienda ULSS 8 Berica allo scopo di espletare attività di ecocardiografia fetale presso l’UOC di Pediatria.
L’Azienda ULSS 8 Berica r ichiederà l’attività degli specialisti aziendali nella specialità di cui all’art. 1 in conformità alla comunicazione inviata alla Regione Veneto.
L’attività ambulatoriale, oggetto del presente accordo, r iguarderà esclusivamente l’attività istituzionale dell’Azienda ULSS 8 Berica.
L’ attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno dell’ U. O. C. di Cardiologia Pediatrica, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità r ichieste, al di fuori dell’ impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza, presumibilmente mediante un accesso mensile di norma della durata di n. 4 ore.
ART. 3
CLAUSOLA ASSICURATIVA
L’ Azienda ULSS 8 Berica provvede a programmare le attività autorizzate dal presente accordo nell’ ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.
L’ Azienda ULSS 8 Berica, t i tolare dell’ erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell’ opera dei professionisti aziendali in forza del presente accordo.
Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1228 e 2232 del codice civile, l ’ Azienda ULSS 8 Berica è unica responsabile nei confronti dei propri utenti e r isponde direttamente per inadempimenti ad essa r i feribili ed anche per le condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale nell’ esecuzione della prestazione.
L’ Azienda ULSS 8 Berica dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D. G. R. V. n. 573/ 2011 e s. m. i. alle stesse condizioni del proprio personale.
L’ Azienda ULSS 8 Berica, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi t i tolo opera nella struttura stessa, con r inuncia da parte dell’ Azienda ULSS 8 e della propria Compagnia Assicuratrice alla r ivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell’ Azienda Ospedale – Università Padova, salva l ’ ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali i l diritto di r ivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.
L’ Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia t ra l ’ Azienda ULSS 8 Berica ed i l paziente e comunque verrà tenuta dall’ Azienda ULSS 8 Berica manlevata da qualsiasi domanda e/ o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.
ART. 4
CORRISPETTIVI
L’ Azienda ULSS 8 Berica s’ impegna a corrispondere all’ Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività i l corrispettivo orario di euro 113 , 76 ( esente IVA), oltre al r imborso delle spese di viaggio ( + IVA).
ART. 5
XXXXXXXXXX ATTIVITA’
Al f ine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull’attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all’U. O. S. Libera Professione il r iepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l’effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l’attività, dal Direttore dell’Unità Operativa di appartenenza e controfirmato dall’Azienda ULSS 8 Berica.
ART. 6
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’ Azienda Ospedale – Università emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.
I corrispettivi saranno l iquidati a seguito della compensazione f inanziaria regionale, attuata in applicazione della D. G. R. V. n. 337 del 16 . 02 . 2010 .
Sui corrispettivi l ’ Azienda ULSS 8 Berica non opererà alcuna t rattenuta d’ imposta che sarà, invece, effettuata dall’ Azienda Ospedale - Università in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.
ART. 7 DURATA
I l presente accordo ha validità dal 01 . 04 . 2021 al 31 . 12 . 2021 .
Le parti si r iservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, i l presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.
L’ Azienda Ospedale – Università Padova si r iserva, inoltre, la facoltà di r idurre i l numero di ore o di r isolvere in tutto o in parte i l presente accordo l imitatamente alla collaborazione di cui all’ art. 2 , per consentire i l r ispetto dell’ impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D. G. R. V. n. 866 del 13 . 07 . 2015 recante l ’ approvazione del Protocollo di intesa del 12 . 05 . 2015 per l ’ adozione delle l inee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all’ art. 58 , comma 2 , lett. a) del C. C. N. L. dell’ area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l ’ 8 . 6 . 2000 ( ora art. 117 , comma 2 , lett. a), CCNL 19 . 12 . 2019 Area Sanità), con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.
ART. 8
PRIVACY E CODICE DI COMPORTAMENTO
Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al GDPR 2016/ 679 ( Regolamento del Parlamento dell’Unione Europea promulgato il 25. 5. 2018) e al D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s. m. i. in quanto applicabile in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/ o utilizzati per lo svolgimento dell’attività r ichiesta. Come previsto dall’art. 2, comma 3, del D. P. R.
n. 62 del 16. 04. 2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo è tenuto al r ispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’Azienda ULSS 8 Berica, pena la r isoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 9
REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Agli effetti f iscali le parti dichiarano che t rattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’ uso ai sensi dell’ art. 5 del D. P. R. 26 aprile 1986 , n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte r ichiedente.
I l presente accordo viene sottoscritto con f i rma digitale ai sensi dell’ art. 15 c. 2 bis della L. 241 / 1990 e s. m. i .
L’ imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall’ Azienda ULSS 8 Berica.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Padova
AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA’ PADOVA IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giuseppe Dal Ben -
AZIENDA ULSS 8 BERICA IL DIRETTORE GENERALE