REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Legge n.160 del 27 dicembre 2019 - art.1, da comma 816 a comma 847, come modificata con Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 848)
Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 30/04/2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Provinciale n del / /2021
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n.160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) - art.1, da comma 816 a comma 847, come modificata con Legge n. 178 del 30.12.2020, art. 1, comma 848.
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada (di seguito anche N.C.d.S.)
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 Dicembre 1992)
D.Lgs. n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e s.m.i.
Decreto Interministeriale 1° Ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali” e s.m.i.
X.Xxx. n. 33/2016, “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” e s.m.i.
TITOLO PRIMO
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.446 e dell’art.1, comma 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato canone, istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019,
n.160 e s.m.i.
2. Il canone sostituisce: la tassa/il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza di comuni e province/città metropolitane ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pavia, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, e le esposizioni pubblicitarie lungo o in vista delle strade provinciali, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione o nulla osta. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente Regolamento e disposizioni di fonti normative superiori, prevalgono queste ultime.
Articolo 2 Presupposto del Canone
1. Il presupposto del canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
Articolo 3
Definizioni oggettive e ambito territoriale – Soggetti attivi per la riscossione del canone
1 Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pavia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, equiparati ai fini del presente regolamento a beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Provincia. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
b) per “occupazione” si intende la disponibilità o l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile.
2 Nelle aree della Provincia di Pavia non si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Le occupazioni di suolo pubblico (compresi sottosuolo e sovrasuolo) e di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pavia determinano per l’occupante l’obbligo di rimettere il canone alla Provincia, sia nel caso in cui la Provincia rilascia l’autorizzazione, sia nel caso in cui la Provincia rilascia il nulla osta, fatti salvi i casi che prevedono l’esenzione dal canone di cui all’art. 62 del Regolamento;
La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti collocati lungo o in vista di strade provinciali situate all’esterno dei centri abitati determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il canone alla Provincia di Pavia, quale ente proprietario della strada che rilascia il provvedimento autorizzativo, fatti salvi i casi che prevedono l’esenzione dal canone di cui all’art. 62 del Regolamento.
4. Per i tratti di strade provinciali collocati all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a
10.000 abitanti, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3, del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall’art.5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.
Articolo 4
Zone del territorio provinciale
1 Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, il territorio provinciale, e in particolare la rete viaria della Provincia di Pavia, per la compiuta determinazione del Canone, è classificato nelle categorie definite in allegato “A“ del presente Regolamento.
TITOLO SECONDO
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PROVINCIALI
Articolo 5 Tipologia delle occupazioni
1 Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art. 3 del presente Regolamento, in via permanente o temporanea, deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale il rilascio di:
• CONCESSIONE per le occupazioni PERMANENTI di suolo pubblico in un tratto di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxx.0, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e art. 5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992);
• AUTORIZZAZIONE per le occupazioni TEMPORANEE di suolo pubblico in un tratto di strada provinciale esterno al centro abitato, oppure per occupazioni non di suolo pubblico ma ricadenti all’interno delle fasce di rispetto del tratto stradale (come definite agli artt. 3, 16 e 17 del N.C.d.S.);
• NULLA OSTA per occupazioni di tratti di strade provinciali e loro pertinenze, interne alla perimetrazione del centro abitato, in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti (il centro abitato è deliberato da ciascun Comune, ai sensi dell’art.4 del N.C.d.S.). La Provincia rilascia il Nulla Osta in qualità di ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 26 del
N.C.d.S. e, successivamente, il Comune competente per territorio provvede al rilascio dell’autorizzazione/concessione vera e propria. Il Nulla Osta ha validità pari ad 1 anno, decorrente dalla data di rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l’autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il Nulla Osta perde di efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo Nulla Osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo.
2 Sono PERMANENTI le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
3 Sono TEMPORANEE ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione, è inferiore all’anno, anche se periodiche (in tal caso possono essere rilasciate per più annualità) e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4 Sono OCCASIONALI le occupazioni:
a) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) per non più di mq 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) per traslochi.
5. Sono ABUSIVE le occupazioni:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o in modo difforme rispetto alle disposizioni contenute nell’atto di concessione/autorizzazione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
g) le occupazioni d’urgenza per le quali non sia seguita la domanda in sanatoria o per l’accertata inesistenza del requisito d’urgenza.
Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Reg. attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
6. Sono D’URGENZA le occupazioni necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori di riparazione che non consentano indugio alcuno.
Articolo 6 Occupazioni d’urgenza
1. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo, nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purchè venga immediatamente data comunicazione anche in via breve (mail, PEC) e venga presentata entro 2 giorni lavorativi la relativa domanda di rilascio di autorizzazione in sanatoria. In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva.
2. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l’occupazione si considera abusiva.
3. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Articolo 7 Occupazioni abusive
6. Le occupazioni abusive possono essere sanate solo se compatibili con la normativa vigente, con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla Provincia ai sensi dell’art. 9, ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi, compresi quelli sanzionatori.
7. In caso di occupazione abusiva la Provincia, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione della relativa sanzione, in assenza di autorizzazione in sanatoria, dispone la rimessa in pristino dello status quo ante assegnando un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d’ufficio, addebitando agli occupanti le relative spese.
Articolo 8
Durata di concessioni e autorizzazioni
1 Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima di:
- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
- 20 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
- 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti.
2 La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3 La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza. In caso di accessi a cave la durata è commisurata alla durata della specifica autorizzazione.
4 Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.
Articolo 9
Attivazione del procedimento amministrativo per occupazioni di spazi ed aree pubbliche lungo le strade provinciali al di fuori dei centri abitati
1 L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/occupazione di aree al di fuori dei centri abitati ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia di Pavia.
2 La domanda va redatta sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione e disponibile sul sito web e inviata obbligatoriamente a mezzo PEC o mediante inserimento sul portale in uso, ove costituito; si farà eccezione solo per persone fisiche sprovviste di indirizzo digitale di PEC, che invieranno l’istanza a mezzo servizio postale o con presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia; la domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:
a1) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e, se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; in ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
a2) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/P. XXX, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto; in ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
b) l’individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (anche sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata (Strada provinciale n. …), della progressiva chilometrica e lato e, nell’ambito dei centri abitati, della via e del numero civico, con richiamo ai riferimenti catastali;
c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell’occupazione oggetto della concessione;
d) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
e) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) l’impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione;
g) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera/verifica di distanza di visibilità di arresto nel caso di richiesta di accessi e passi carrai;
h) l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti;
i) l’attestazione del versamento dell’imposta di bollo, per le autorizzazioni, salvo esenzioni, che viene assolto virtualmente con il pagamento di € 32,00 per ciascuna istanza alla Provincia di Pavia, che poi riverserà all’Erario;
l) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda. Va precisato il titolo giuridico del richiedente (proprietario, locatore, esecutore, ecc.).
La domanda deve essere inoltre corredata da:
• estratto di mappa e corografia per la corretta ubicazione;
• documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria, sezioni, prospetti), in scala adeguata; descrizione degli arredi con foto del contesto);
• disegni dimostrativi delle opere da eseguire in scala non inferiore a 1:200 timbrati e firmati da tecnico abilitato ove necessario per legge;
• nel caso di opere d'arte di particolare importanza o consistenza, da elaborati grafici (piante, sezioni, profili e prospetti in scala adeguata) sufficienti a identificare con certezza le opere stesse e da calcoli di stabilità; documentazione fotografica.
3. I documenti tecnici, per domande non inviate a mezzo PEC, vanno consegnati anche su supporto informatico.
4. Ciascuna istanza dovrà riguardare una sola occupazione continua della strada provinciale. Sono consentite istanze cumulative purché riguardino un’unica strada provinciale.
5. Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze di soggetti diversi per gli stessi spazi, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda comprovata dagli estremi di registrazione al protocollo della Provincia.
6. I versamenti delle spese di istruttoria e delle marche da bollo dovranno essere effettuati tramite bollettino di c/c postale, oppure tramite bonifico bancario, oppure con il sistema PagoPa, o comunque secondo le indicazioni reperibili sulla modulistica vigente, intestati alla Provincia di Pavia, specificando la causale (spese d’istruttoria, marche da bollo, ecc.).
Art. 10
Attivazione del procedimento amministrativo per occupazioni di spazi ed aree pubbliche lungo le strade provinciali all’interno dei centri abitati
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/autorizzazione per occupazione di aree lungo le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti ha luogo con la presentazione della relativa istanza al Comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 26 del N.C.d.S. - D.Lgs. n. 285/92.
2. Successivamente il Comune presenterà richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Pavia, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web della Provincia, che sarà precompilato da parte del soggetto interessato e dovrà contenere quanto già elencato all’art. 9, comma 2, ad eccezione delle marche da bollo non dovute alla Provincia.
3. La Provincia rilascerà al Comune il Nulla Osta in qualità di ente proprietario della strada, e, successivamente, il Comune provvederà al rilascio dell’autorizzazione/concessione vera e propria, che dovrà essere inviata in copia anche alla Provincia di Pavia.
4. Il Nulla Osta avrà validità pari ad 1 anno, decorrente dalla data di rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l’autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il Nulla Osta perderà di efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo Nulla Osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo.
5. Il Nulla Osta, in caso di manomissione di suolo pubblico, sarà emesso a valle del pagamento a favore della Provincia di Pavia del deposito cauzionale di cui al successivo art. 14.
6. L’obbligo di ottenimento del Nulla Osta esiste anche per occupazioni di pertinenze o fasce di rispetto stradale (art. 28 del Regolamento di esecuzione del N.C.d.S.)
Art. 11
Attivazione del procedimento amministrativo per occupazioni d’urgenza
1. Il soggetto che deve effettuare occupazioni d’urgenza al fine di provvedere all’esecuzione di interventi che non consentono indugio alcuno deve dare immediata comunicazione anche in via breve (mail, PEC) e deve poi presentare obbligatoriamente a mezzo PEC, entro 2 giorni lavorativi dalla data dell’occupazione, la relativa domanda di rilascio di autorizzazione in sanatoria redatta sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione e disponibile sul sito web della Provincia di Pavia.
2. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in xxx xx xxxxxxxxx.
0. In mancanza dell’effettuazione di quanto sopra esposto l’avvenuta occupazione è considerata abusiva.
4. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
Articolo 12 Istruttoria della domanda
1. L’Ufficio competente in ragione della domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Il provvedimento finale viene adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni dei termini in caso di documentazione incompleta. I termini riprendono a decorrere al momento della presentazione di tutte le integrazioni/modificazioni richieste.
2. Xxx l’istanza sia irregolare o incompleta il funzionario responsabile dell’istruttoria è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento corrispondente a quella del protocollo. L’istanza s'intende rinunciata, e viene archiviata, se, trascorso un periodo di 30 giorni, non siano pervenute le integrazioni richieste. In caso di rinuncia, ancorchè tacita, non è prevista la restituzione degli importi già pagati per spese di istruttoria o bolli. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. L’Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla UO Viabilità di riferimento per la necessaria acquisizione di specifico parere tecnico, ove necessario, da fornirsi entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La normativa tecnica di riferimento è rappresentata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo. Ogni parere tecnico deve essere espresso e comunicato a mezzo protocollo interno all’ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l’Ufficio competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
4. Qualora il servizio della gestione dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall’Ufficio provinciale competente.
5. Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta così come la proroga, il rinnovo, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Dirigente del Settore, che è anche Responsabile del Procedimento, salvo specifica assegnazione ad altro funzionario Responsabile dell’Unità Organizzativa competente.
Art 13
Spese d’istruttoria e imposte di bollo
1 Per il rilascio delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta dovranno essere versate le spese d’istruttoria, che sono determinate e aggiornate, se del caso, con apposito provvedimento dell’Ente e pubblicate sul sito web istituzionale della Provincia di Pavia.
2 Per il rilascio delle Concessioni e Autorizzazioni dovrà essere versata alla Provincia di Pavia, che poi riverserà all’Erario, l’imposta di bollo di € 32,00 per ciascuna istanza.
Articolo 14 Deposito cauzionale
1. Per le autorizzazioni o concessioni o nulla osta con manomissione o possibile alterazione di suolo pubblico, la Provincia richiede la costituzione di deposito cauzionale in denaro oppure con polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, da prodursi prima del rilascio del provvedimento, a garanzia del corretto ripristino e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenuto nell’atto autorizzativo.
2. L’entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta, è stabilita di volta in volta dalla UO Viabilità di riferimento, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all’area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
3. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell’autorizzazione.
4. Il deposito cauzionale dovrà essere versato nell’importo richiesto su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Pavia, salvo successive diverse disposizioni.
5. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
6. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. L’Ufficio competente ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l’attestazione di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato, laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la rinuncia anticipata comunicata a mezzo PEC alla Provincia di Pavia.
7. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica da parte della UO Viabilità competente del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni o comunque inadempienze rispetto alle prescrizioni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all’incasso della fideiussione.
8. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 3 mesi e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dalla UO Viabilità competente, con apposito verbale di constatazione che sarà inviato con protocollo interno all’Ufficio concessioni competente per la restituzione del deposito. Il nulla osta allo svincolo non costituirà presunzione di accettazione definitiva del ripristino e assumerà carattere definitivo dopo che siano decorsi due anni. In questi due anni il concessionario/soggetto autorizzato sarà obbligato ad adeguare o rinnovare i ripristini in caso di difformità o cedimenti, secondo le prescrizioni fornite dalla Provincia. In caso di inadempienza si applicherà l’art. 25, comma 6, del N.C.d.S. - d. lgs. 285/1992.
9. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
10. Il diritto alla restituzione del deposito cauzionale si prescrive, ai sensi del Codice Civile, trascorsi 10 anni dall’ultimazione dei lavori, senza che sia stata inoltrata alcuna richiesta di svincolo.
Articolo 15
Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione
1. In base ai risultati dell’istruttoria il provvedimento autorizzativo o concessorio o di nulla osta viene rilasciato o diniegato con specifica motivazione, dandone comunicazione al Richiedente di norma a mezzo PEC.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente Regolamento, all’occupazione del suolo pubblico, non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico, ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni, ed è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
• pagamento marche da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e xx.xx.);
• pagamento spese di istruttoria;
• versamento deposito cauzionale ovvero fideiussione bancaria, ove richiesto;
• pagamento del canone annuo, se dovuto;
3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d’istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l’accettazione. Le condizioni/prescrizioni contenute nell’atto concessorio/autorizzativo si intendono accettate integralmente in assenza di osservazioni, obiezioni ed opposizioni nei primi trenta giorni successivi al rilascio del provvedimento. In caso di osservazioni, se non viene raggiunto un accordo in contraddittorio, nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti, il provvedimento si intende rilasciato alle condizioni già fissate, salvo facoltà di rinuncia da parte del richiedente.
4. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni (o imposte) relative all’occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.
5. L’autorizzazione / concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale, ed è valida solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui è stata rilasciata e non può essere ceduta, trasferita, volturata a terzi in assenza di specifica autorizzazione della Provincia di Pavia.
Articolo 16
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
1 Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all’occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
b) l’oggetto della concessione o autorizzazione;
c) l’ubicazione;
d) i dati dell’intestatario;
e) il numero della concessione o autorizzazione;
f) la superficie dell’area da occupare;
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
h) la durata;
i) l’indicazione del canone annuo per le permanenti o giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata, se disposta la rateazione.
2 Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l’obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell’istruttoria l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione/concessione. In tal caso la Provincia provvede nei successivi 30 giorni alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di canone per l’occupazione all’ente Provincia.
3 Il rilascio della concessione /autorizzazione provinciale all’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività o per l’uso delle cose concesse.
4 Le concessioni/autorizzazioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione. Le concessioni/autorizzazioni sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse, di sicurezza, o anche, in autotutela, per errata valutazione delle norme nell’istruttoria autorizzativa.
Art. 17 Prediniego e diniego
1. Qualora l’istanza non potesse essere accolta, per causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e/o per motivi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione del Responsabile del Procedimento o autorità competente, interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine imposta dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento o autorità competente.
4. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che si configurerà come atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l'organo competente a cui inoltrare l'eventuale ricorso.
5. Il rigetto dell’istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali e/o canoni eventualmente versati.
6. Entro i successivi 60 giorni dalla data del diniego è ammessa la presentazione di istanza di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto.
Articolo 18
Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione
1. È fatto obbligo al concessionario / titolare dell’autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto obbligo al concessionario / titolare dell’autorizzazione di comunicare all’ufficio competente provinciale l’inizio e la fine dei lavori autorizzati.
3. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto alla data di cessazione dell’occupazione al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati. Qualora ciò non avvenga l’Amministrazione Provinciale procede d’ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione inadempiente, fatto salvo l’incameramento della cauzione ovvero l’attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
4. Il concessionario / titolare dell’autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, per i quali sarà pienamente responsabile, e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa.
5. Il concessionario / titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione o altri soggetti quali le forze dell’ordine. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente. Il concessionario
/ titolare dell’autorizzazione dovrà prontamente restituire nel caso di disdetta anticipata, revoca o decadenza, l’atto di concessione.
6. Il concessionario / titolare dell’autorizzazione deve effettuare il versamento del “Canone” alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.
7. Le Autorizzazioni, Concessioni e Xxxxx Xxxx s'intendono in ogni caso accordati al richiedente, nel pieno rispetto del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito;
b) il provvedimento è accordato senza pregiudizio e fatti salvi eventuali diritti di terzi con l’obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi autorizzati;
c) dovranno essere ottenute le eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla osta, benestare di competenza di altri enti o soggetti privati;
d) la Provincia ha facoltà di imporre nuove condizioni, revocare o modificare quanto concesso;
e) il richiedente ha l’obbligo di curare la perfetta esecuzione degli interventi da realizzare;
f) restano a carico del richiedente, la manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze, alla quale dovrà sempre ed immediatamente provvedervi, anche al semplice invito da parte della Provincia di Pavia. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca della Concessione o Autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati e il ripristino dello stato dei luoghi;
g) durante i lavori di costruzione e manutenzione delle opere, il richiedente dovrà adottare tutte quelle segnalazioni e previdenze atte ad impedire che si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori, in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e s.m.i.;
h) il richiedente è l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, anche risarcitorio, di danni provocati alla strada o a persone o a cose in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente esclusa la Provincia da ogni responsabilità
i) il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla rimozione di xxxxxxxxxx, locandine, stendardi e simili entro le 24 ore successive alla conclusione dell'evento cui si riferiscono.
l) il soggetto autorizzato dovrà in caso di variazione di residenza e/o domicilio, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia di Pavia.
8. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai concessionari di ferrovie, tranvie, funivie, teleferiche, linee elettriche e telefoniche, oleodotti, metanodotti, acquedotti, gasdotti, fognature, l’onere relativo allo spostamento dell’impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori, sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
Articolo 19
Variazioni delle concessioni e autorizzazioni
1. In caso di variazioni sostanziali dell’oggetto della concessione/autorizzazione (modifica della località, stravolgimento della tipologia del manufatto) occorre revocare l’autorizzazione in essere e produrre nuova istanza.
2. In caso di variazioni non sostanziali (superfici aggiuntive o diminutive, modeste variazioni del manufatto, ecc.) dovrà essere presentata apposita richiesta di variazione in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici revisionati di cui all’art. 9 del presente regolamento.
Articolo 20
Rinuncia alle concessioni e autorizzazioni
1. La rinuncia deve essere comunicata dal titolare della Concessione o Autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta e dà diritto solo, ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, alla restituzione di eventuali depositi cauzionali.
2. In caso di rinuncia il canone annuo cessa di essere dovuto dall’anno successivo a quello in cui è stata concessa la rinuncia medesima. Se già pagato per gli anni successivi potrà essere restituito.
3. Sia nel caso di modifica che di rinuncia, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dalla Provincia.
Articolo 21
Rinnovo, proroghe, subentro/voltura
1. E' data facoltà ai titolari di concessioni/autorizzazioni di rinnovare, prorogare e volturare i provvedimenti già rilasciati, valutate le dovute ragioni giustificative addotte dall'interessato, verificato che non siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio e verificato il rispetto della normativa vigente al momento della richiesta.
2. La proroga si riferisce alle occupazioni temporanee, il rinnovo si riferisce alle occupazioni permanenti.
3. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate o prorogate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
4. Il rinnovo di una concessione d’occupazione permanente va richiesto dal titolare almeno 60 giorni prima della scadenza; il rinnovo non può essere tacito e va richiesto inoltrando apposita domanda in bollo alla Provincia di Pavia corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali.
5. La proroga per occupazioni temporanee deve essere richiesta con apposita istanza almeno 30 giorni prima della scadenza. La proroga va richiesta in carta semplice; sono dovute le previste spese di istruttoria.
6. Alla domanda di rinnovo/proroga dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare/prorogare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni.
7. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l’occupazione precedente.
8. L’autorizzazione / concessione di occupazione di suolo pubblico potrà essere volturata ad altro titolare solo a seguito di formale istanza di subentro alla Provincia, in carta semplice.
9. Il procedimento di subentro si sostanzia nel comunicare alla Provincia con PEC le generalità complete del subentrante nell’occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, PEC). Alla domanda di subentro/voltura, va allegata la precedente autorizzazione, una dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali autorizzate, gli atti dimostrativi del trasferimento (successione, cessione, variazione societaria …). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
10. Le istanze di subentro devono essere formulate entro 30 giorni dall’effettivo cambiamento del soggetto interessato. In difetto la concessione è considerata estinta e l’eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario titolare è considerata occupazione abusiva. Potrà essere richiesta dal soggetto interessato subentrante la sanatoria dell’avvenuto inadempimento regolarizzando la richiesta con apposita istanza in bollo accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, delle somme eventualmente ancora dovute dall’originario concessionario, comprese eventuali sanzioni. Il canone è dovuto dal soggetto che esercita l’occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.
Articolo 22
Modifica, sospensione, revoca ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione Provinciale può revocare, sospendere o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l’occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, o per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo/concessorio, o anche, in autotutela, per errata valutazione delle norme nell’istruttoria autorizzativa. L’avvio del procedimento di revoca sarà comunicato all'interessato con un preavviso di almeno 30 giorni.
2. Nel provvedimento di sospensione o revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi, da intendersi a carico del titolare della autorizzazione/concessione, anche nel caso di spostamento di sottoservizi.
3. La sospensione o revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione da effettuarsi entro 30 giorni dall’emissione dell’atto di sospensione o revoca.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca un nuovo atto concessorio potrà essere rilasciato per la medesima area a persona/ditta diversa dal precedente titolare solo a seguito di rinuncia scritta di quest’ultimo ad occupare nuovamente l’area.
5. La revoca/estinzione è inoltre prevista per:
a) reiterate o gravi violazioni da parte del titolare delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla osta, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute presente regolamento o nel provvedimento autorizzativo o nelle norme di riferimento;
b) l'uso improprio del diritto di occupazione (compresa la subconcessione a terzi) o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge e di regolamento vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
c) persistente morosità del canone dovuto, fermo restando il recupero coattivo della somma;
d) danni alla proprietà provinciale;
e) mancata occupazione/realizzazione delle opere entro i termini stabiliti nelle Autorizzazioni/Concessioni/Xxxxx Xxxx, salvo giustificata e autorizzata proroga ;
f) violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia di occupazione dei suoli e delle modalità di sub ingresso;
g) uso diverso dell’occupazione, rispetto a quello autorizzato e non rispondenza tra le opere realizzate e quelle autorizzate;
rinuncia su richiesta dell’interessato.
6. La revoca per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
7. Alla scadenza o revoca dell’Autorizzazione/Concessione, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dalla Provincia.
8. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.
Articolo 23 Rimozioni
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 822 della Legge n.160/2020 la Provincia di Pavia procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
Articolo 24
Ordinanze di limitazione del traffico
1 Per l'esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione stradale, dovrà essere inoltrata richiesta scritta al servizio competente, almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio lavori, per l'emissione della relativa ordinanza, specificando la durata dell'interruzione, gli eventuali percorsi alternativi e i relativi dispositivi segnaletici.
2 L’ordinanza potrà essere emessa solo previa presentazione di copia della polizza assicurativa CAR/RCT dell’impresa appaltatrice, a tutela dei danni diretti ad impianti ed opere, anche preesistenti, e per i danni indiretti, tenendo indenne l’amministrazione concedente, dell’eventuale risarcimento dovuto a terzi, a causa di eventi che comportano una responsabilità civile.
Articolo 25 Convenzioni speciali
1. Su richiesta degli interessati o su iniziativa del dirigente, potranno essere stipulate con enti, aziende e società convenzioni speciali, in conformità con le norme contenute nel presente Regolamento, disciplinanti le Concessioni per la posa di infrastrutture e impianti di qualsiasi genere, su aree del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia stessa.
TITOLO TERZO
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI
Articolo 26 Pubblicità sulle strade
(Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.)
1. La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Nuovo Codice della Strada” - D.Lgs.
n. 285/1992 (N.C.d.S.) e dal “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada”
D.P.R. n.495/1992 (Reg. C.d.S.), anche dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
3. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Pavia, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
6. La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma comunque all’interno della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale.
Articolo 34 Definizione dei mezzi pubblicitari
1. Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa, con funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica (art. 2bis, c.6, del D.L. 13/2002). L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Ladd ove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale. Non si considerano mezzi pubblicitari i cartelli e le insegne di esercizio, collocati in aderenza a fabbricati, aventi dimensioni massime pari al formato A4 (21.0 cm x 29.7 cm).
2. Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa. Deve essere installata nel raggio di 5 km. dall’attività, e non può essere luminosa, nè per luce propria, nè per luce indiretta.
3. Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento.
4. Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.
5. Striscione, locandina, cavalletto o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido (cavalletto o locandina rigida, di dimensioni non superiori a cm 100 x 140, sostegni esclusi).
6. Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Impianto pubblicitario di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta anche tramite display informatizzati a messaggio variabile.
8. Impianto di pubblicità o propaganda (art. 47, comma 8, Reg. C.d.S.): qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all’interno della sede in cui si svolge l’attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene ai limiti dimensionali di cui all’art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all’art. 35 del presente Regolamento. Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
10. Le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". Tra i mezzi pubblicitari sono ricompresi i messaggi collocati su veicoli, rimorchi o qualsiasi altra struttura di sostegno.
Articolo 35 Tipologie escluse
1. Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi dell’art. 23, comma 1, del N.C.d.S.:
a) le targhe “professionali” aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell’attività: nome o denominazione e natura dell’attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell’ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40;
b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati;
c) la cartellonistica di cantiere sì come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario;
d) i cartelli posti in aderenza ai fabbricati di dimensioni massime pari al formato A4 (21 x 29,7).
Articolo 36
Dimensioni e caratteristiche degli impianti pubblicitari non luminosi
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq).
2. Le INSEGNE DI ESERCIZIO purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell’insegna e per entrambi i sensi di marcia.
3. Le PREINSEGNE hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro il limite inferiore di m 1,00 x m 0,20 (metri uno per zero virgola venti) e superiore di m 1,50 x m 0,30 (metri uno virgola cinquanta per zero virgola trenta). Generalmente le dimensioni sono di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E’ ammesso l’abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia. Le autorizzazioni relative all’inserimento di nuove preinsegne nell’impianto originario hanno la scadenza dell’autorizzazione di quest’ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all’impianto nel suo complesso.
4. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l’affissione di cartelli pubblicitari unicamente sugli appositi supporti.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
6. Le strutture di sostegno e di fondazione di qualsiasi mezzo pubblicitario devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate al terreno, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
7. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne d’esercizio, devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
8. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad un’unica posizione, è consentito l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia.
9. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,5 (uno virgola cinque metri) rispetto a quella della banchina stradale o, in mancanza di questa, dal limite della carreggiata, misurata nella sezione stradale corrispondente.
10. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati sopra la carreggiata stradale, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 5,10 (cinque virgola dieci metri) rispetto al piano viabile.
11. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 6 comma 7, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
12. Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada.
Art. 37
Caratteristiche degli impianti pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce intermittente né che provochi abbagliamento ed in ogni caso devono rispettare i limiti sull’inquinamento luminoso previsti dalla legislazione in materia (L.R. Lombardia n. 17/2000 e relativo Regolamento di attuazione).
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, ad eccezione delle insegne d’esercizio, devono avere una sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo e non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
3. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m 300 (trecento metri), fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso, verde e giallo, nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, posti a meno di m 15 (quindici metri), dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte della Provincia.
4. La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.
5. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Art. 38 Preinsegne
1. Le preinsegne devono essere installate nel raggio di 5 Km (cinque chilometri) dalla sede dell’attività segnalata. E’ ammesso l’abbinamento su di una sola struttura di sostegno di un numero massimo di 6 (sei) preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e caratteristiche cromatiche ad esclusione del logotipo dei simboli e dei marchi.
2. Le preinsegne devono aver colore di fondo “grigio luce” (rif. RAL 7035), con scritte di colore nero e possono contenere solo simboli, iscrizioni e composizioni grafiche differenti da quanto disposto per la segnaletica stradale.
3. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne, a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni ed i medesimi colori.
Art. 39
Segnali turistici, di territorio e di servizi utili
1. I segnali turistici e di territorio, nonchè quelli che forniscono indicazioni di servizi utili dovranno essere conformi a quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 134 e 136 del Regolamento di attuazione del C.d.S.
2. I segnali turistici e di territorio si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) turistici;
b) industriali, artigianali, commerciali;
c) alberghieri;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
3. I segnali di cui al punto 2 possono essere posti in posizione autonoma e singola come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione e dovranno essere collocati in prossimità dell’intersezione con orientamento tale da essere visibili dalla corrente di traffico alla quale sono rivolti, e in modo tale da non interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre Km 10 (dieci chilometri) di distanza dal luogo stesso. La Provincia, al fine di assicurare il loro ordinato collocamento, potrà imporre l'utilizzo di sostegni già in opera a servizio di segnali analoghi esistenti, fermo restando il numero massimo di sei segnali.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.
5. I segnali industriali, artigianali e commerciali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla «zona industriale» o «zona artigianale» o «zona commerciale» in genere.Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane e fuori dai centri abitati, previa istruttoria al fine di valutare la effettiva necessità della segnalazione, il cui scopo fondamentale è l'utilità per la generalità degli utenti della strada, soprattutto nelle situazioni in cui non esistono altre forme di indicazione della località in cui ha sede l'attività isolata. Tali segnali di indicazione di singola azienda potranno comunque essere autorizzato solamente se l’azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che, per evidente difficoltà di localizzazione (mancanza di segnalazioni stradali alternative), provoca notevoli ed evidenti intralci alla circolazione e conseguente pericolo agli utenti della strada.
Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle
intersezioni e combinato, ove necessario col «gruppo segnaletico unitario» ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di «zona industriale, zona artigianale, zona commerciale» (fig. II.296 del Regolamento al CdS) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
6. La fabbricazione dei predetti segnali è consentita alle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 45, comma 8 del Codice della Strada nel rispetto delle caratteristiche indicate dagli articoli n. 78 comma 2 lettera f) e comma 3 lettera c), n. 82, n. 125 e n. 128 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
7. I soggetti diversi dall’ente proprietario della strada che intendano installare i suddetti segnali dovranno ottenere preventiva autorizzazione da parte di quest’ultimo, e dovranno utilizzare manufatti conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente comma.
8. Il segnale di indicazione industriale, artigianale e commerciale deve avere fondo nero e scritte gialle. Il segnale alberghiero deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi alla Figura II 301 art. 134 del D.P.R. 495/92.
9. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè venga indicata la denominazione della ditta (e non messaggi pubblicitari).
10. Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali e soltanto uno per ogni attività. E’ consentita la collocazione di un numero massimo di due impianti segnaletici unitari in prossimità di ciascuna intersezione per ogni senso di marcia fatti salvi casi particolari in cui potrà essere autorizzato un ulteriore impianto segnaletico per ogni senso di marcia.
11. I segnali stradali di cui alle figure II 294, 296, 297, 298, 301 e da 353 a 377 del regolamento al C.d.S. sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall’Ente proprietario della strada. La loro collocazione e manutenzione è a cura e spese dell’interessato. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, la Provincia può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, la provincia provvede d’ufficio, a spese del trasgressore.
12. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (figg. da II.353 a II.381 del Reg. C.d.S.) devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di servizi utili possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma.
13. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell’articolo 23 del
Codice della Strada; pertanto per l’installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate al Titolo II, Capo I, Paragrafo 3 del D.P.R. 495/92.
14. Per ogni servizio segnalato riguardante il medesimo esercizio potranno essere rilasciate, per ciascuna strada, non più di tre autorizzazioni per senso di marcia.
Art. 40
Messaggi di pubblica utilità
1. Quando l’impianto pubblicitario viene utilizzato in tutto o in parte dalla Provincia per messaggi di pubblica utilità, in accordo con la ditta titolare dell’impianto pubblicitario stesso, il canone non è dovuto in misura proporzionale alla percentuale di superficie del pannello pubblicitario usufruita dalla Provincia stessa, a condizione che:
• la ditta titolare dell’impianto pubblicitario provveda a sue spese a produrre, installare e rimuovere il messaggio pubblicitario secondo le indicazioni della Provincia e previa approvazione finale del progetto;
• la ditta titolare dell’impianto pubblicitario provveda a mantenere costantemente efficiente il messaggio pubblicitario;
• la ditta titolare dell’impianto pubblicitario fornisca una scheda dettagliata per ogni singolo messaggio pubblicitario oggetto del presente articolo;
• la ditta titolare dell’impianto pubblicitario possa rimuovere il messaggio pubblicitario utilizzato dalla Provincia solo previa autorizzazione della Provincia stessa.
2. Il pagamento del canone sarà immediatamente ripristinato a partire dal momento della rimozione del messaggio pubblicitario utilizzato dalla Provincia.
3. La Provincia, in qualsiasi momento, autonomamente, può disporre la rimozione del messaggio pubblicitario utilizzato dalla Provincia stessa, dandone tempestiva comunicazione alla ditta titolare dell’impianto pubblicitario la quale sarà tenuta, dalla data della rimozione, a corrispondere il canone previsto.”
Art. 41
Ubicazione degli impianti pubblicitari
1) Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari FUORI DAI CENTRI ABITATI e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Le barriere stradali di sicurezza metalliche o in calcestruzzo non sono considerabili “costruzioni fisse”. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
Fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione o il mantenimento in opera delle sole piantane prive di pannello pubblicitario ed è ammessa l’installazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso, del tipo “spazio libero”.
E’ vietato apporre sulla medesima facciata messaggi pubblicitari relativi a soggetti diversi.
Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a m 500 (cinquecento metri), è ammesso il posizionamento di preinsegne di esercizio in deroga alle distanze minime indicate al comma 1 del presente articolo lettere b) c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate alle seguenti distanze minime, nel rispetto degli spazi di avvistamento della segnaletica stradale (articolo n. 79 e 126 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada):
Strade appartenenti alla prima e seconda categoria dell’allegato a del presente regolamento (con velocita’ superiore a 50 km/h):
a) m. 100,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
b) m. 100,00 prima dei segnali stradali di pericolo (art. 84 e 103 del D.P.R. 495/92);
c) m. 50,00 dopo i segnali stradali di pericolo (art. 84 e 103 del D.P.R. 495/92);
d) m. 150,00 prima dei segnali stradali di prescrizione (articoli 104 e 123 del D.P.R. 495/92);
e) m. 75,00 dopo i segnali stradali di prescrizione (articoli 104 e 123 del D.P.R. 495/92);
f) m. 170,00 (m. 140 dove vige il limite di 70km/h) prima dei segnali stradali di indicazione (articoli 124 e 136 del D.P.R. 495/92 ad eccezione dei segnali di cui all’art. 5 del regolamento);
g) m. 85,00 (m. 70 dove vige il limite di 70km/h) dopo i segnali stradali di indicazione (articoli 124 e 136 del D.P.R. 495/92 ad eccezione dei segnali di cui all’art. 5 del regolamento).
Strade appartenenti alla terza categoria dell’allegato a del presente regolamento (con velocita’ superiore a 50 km/h):
a) m. 100,00 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
b) m. 50,00 prima dei segnali stradali di pericolo (art. 84 e 103 del D.P.R. 495/92);
c) m. 25,00 dopo i segnali stradali di pericolo (art. 84 e 103 del D.P.R. 495/92);
d) m. 80,00 prima dei segnali stradali di prescrizione (articoli 104 e 123 del D.P.R. 495/92);
e) m. 40,00 dopo i segnali stradali di prescrizione (articoli 104 e 123 del D.P.R. 495/92);
f) m. 100,00 prima dei segnali stradali di indicazione (articoli 124 e 136 del D.P.R. 495/92 ad eccezione dei segnali di cui all’art. 5 del regolamento);
g) m. 50,00 dopo i segnali stradali di indicazione (articoli 124 e 136 del D.P.R. 495/92 ad eccezione dei segnali di cui all’art. 5 del regolamento).
Tra gli impianti di preinsegne deve intercorrere una distanza non inferiore a 50 m.
3) Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
i) nelle zone soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico, sulle ripe e sulle scarpate stradali interessate da interventi di protezione e consolidamento dei versanti di qualsiasi natura.
4) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice della strada:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5) Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.
La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice della strada, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.
6) Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, possono essere derogate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7) Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², possono essere derogate, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice della strada.
8) I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle
ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
9) L'esposizione di striscioni fuori dai centri abitati è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
10) È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
11) I “cavalletti” o locandine rigide possono essere utilizzati per pubblicità temporanea e possono essere collocati singolarmente o per gruppi omogenei, intendendosi per tali quelli oggetto della medesima campagna pubblicitaria. All’interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali. Fuori dai centri abitati è ammesso il posizionamento solo nel raggio di dieci chilometri (misurati lungo il percorso stradale) dalla sede dell’attività commerciale a cui si riferisce la promozione pubblicitaria ad esclusione della cartellonistica ancorata a sostegni già in opera. Sia le locandine rigide che quelle prive di rigidezza devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata e poste ortogonalmente ad essa. E’ vietata la pubblicità effettuata tramite i cosiddetti “cavalletti” o locandine ovvero mezzi pubblicitari temporanei, non fissi, ma poggianti a terra, con contrappesi temporanei e rimovibili. Si ribadisce il divieto anche per le cosiddette “spine” infilate direttamente nel terreno sottostante. Qualora posizionate su pali luce posti a meno di 3 metri dalla carreggiata, devono essere posizionate a sbalzo dalla parte opposta alla sede stradale. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l’art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Per le locandine, sia rigide che prive di rigidezza, facenti parte di un gruppo omogeneo le distanze da altre locandine, da cartelli pubblicitari ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, non possono essere inferiori a 40 metri, distanze che si riducono a 10 metri nei tratti di strada in cui vige il limite di velocità di 50Km/h. Questa distanza viene misurata dal primo e dall’ultimo cavalletto del gruppo omogeneo. Il gruppo può essere costituito da un massimo di 5 cavalletti. In un chilometro non potranno essere posizionati più di tre gruppi di locandine.
12) E' consentita l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli nel rispetto dell'articolo 57 del
D.P.R. 495/92.
Art. 41
Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada, del suo regolamento attuativo e del presente regolamento.
5. Tali impianti saranno monofacciali con il messaggio pubblicitario rivolto verso l’interno dell’area carburanti. Solo n. 2 impianti potranno essere autorizzati bifacciali ciascuno dei quali posizionato sul lato perimetrale dell’area carburanti semprechè siano rispettate le distanze di cui all’art. 41.
Art. 42 Pubblicità sulle rotatorie
1. E’ vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui vi siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l’aspetto estetico delle suddette rotatorie.
Art. 43
Vincoli storici, artistici
1. Ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
Art. 44
Vincoli paesaggistici e ambientali
1. Ai sensi dell’articolo 153 del D. Lgs. n. 42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 del medesimo Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione (paesaggistica) dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Articolo 45
Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’art.23 Codice della Strada e dall’art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 158 Codice della Strada.
Art. 46 Autorizzazioni e loro durata
1. L'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia di Pavia.
2. L'autorizzazione all’installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile.
3. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto autorizzativo ha luogo con la presentazione della relativa domanda alla Provincia di Pavia.
4. La domanda va redatta sull’apposito modulo predisposto dall’amministrazione e disponibile sul sito web e inviata obbligatoriamente a mezzo PEC o mediante inserimento sul portale in uso, ove costituito; si farà eccezione solo per persone fisiche sprovviste di indirizzo digitale di PEC, che invieranno l’istanza a mezzo servizio postale o con presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia; la domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto dell’autorizzazione e deve contenere, a pena di improcedibilità:
a1) (nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale) l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e, se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC, oltre all’indirizzo mail e recapito telefonico;
a2) (nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica), la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale/P. IVA, la PEC, l’indirizzo mail, il recapito telefonico nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di
fatto; in ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
b) descrizione particolareggiata dell’opera che si intende eseguire, con indicazione della tipologia del mezzo pubblicitario da installare;
c) la esatta ubicazione della località interessata (Strada provinciale n. …), della progressiva chilometrica e lato e, nell’ambito dei centri abitati, della via e del numero civico, con richiamo ai riferimenti catastali;
d) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre con relative dimensioni; (per l'esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti); possono essere allegati anche piu' bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre mesi;
e) Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (C.T.R.) con indicata la posizione in cui verrà collocato l’impianto;
f) planimetria schematica del fregio stradale con indicazione di segnaletica stradale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S., curve, ulteriori impianti pubblicitari in essere, 300 mt a monte e a valle dell’opera proposta. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. In caso di insegne di esercizio, produrre planimetria dell’area su cui insisteranno le predette insegne con indicate le relative distanze dall’eventuale recinzione e dalla carreggiata e, solo nel caso in cui la superficie dell’insegna superi i 20 mq, i prospetti del fabbricato con le relative dimensioni;
g) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate;
h) n. 2 foto del luogo di ubicazione, viste per ogni senso di marcia, con riportata la posizione esatta del punto oggetto di richiesta;
i) eventuali autorizzazioni/pareri rilasciati da altri Enti pubblici o soggetti giuridici qualora previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli previsti dagli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/2004;
l) benestare del proprietario del terreno o autodichiarazione del richiedente che attesti l’assenso del proprietario del fondo/fabbricato alla collocazione dell’impianto qualora ricada in proprietà privata, ovvero autocertificazione che il manufatto verrà installato su area di proprietà del richiedente (ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000);
m) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si attesti che:
• il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
• l'intervento ricade / non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale/paesaggistico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004;
• il costruttore/installatore di impianti luminosi è soggetto abilitato e che l’impianto sarà realizzato e sarà collocato conformemente alla L. n. 46/90;
• l’impianto luminoso rispetta le prescrizioni previste dalla L.R. Lombardia n. 17/2000 sull’inquinamento luminoso e relativo regolamento di attuazione.
n) l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria dovuti, in base alle tabelle di cui all’allegato B del presente regolamento.
o) l’attestazione del versamento dell’imposta di bollo, per le autorizzazioni, salvo esenzioni, che viene assolto virtualmente con il pagamento di € 32,00 per ciascuna istanza alla Provincia di Pavia, che poi riverserà all’Erario.
5. I versamenti delle spese di istruttoria e delle marche da bollo potranno essere effettuati tramite bollettino di c/c postale, oppure tramite bonifico bancario, o comunque secondo le indicazioni reperibili sulla modulistica vigente, intestati alla Provincia di Pavia, specificando la causale (spese d’istruttoria, marche da bollo, ecc.).
6. I documenti tecnici, per domande non inviate a mezzo PEC, vanno consegnati anche su supporto informatico.
7. Ciascuna istanza dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario.
8. Nell’ipotesi in cui pervengano più istanze di soggetti diversi per gli stessi spazi, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda comprovata dagli estremi di registrazione al protocollo della Provincia.
Art. 47
Istruttoria della domanda di autorizzazione
1. L’Ufficio competente in ragione della domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata. Il provvedimento finale viene adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo interruzioni dei termini in caso di documentazione incompleta. I termini riprendono a decorrere al momento della presentazione di tutte le integrazioni/modificazioni richieste. Per locandine o striscioni Le domande devono essere presentate non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni antecedenti la data di esposizione, eventualmente riducibili a 30 per locandine e cavalletti per particolari motivati casi.
2. Xxx l’istanza sia irregolare o incompleta il funzionario responsabile dell’istruttoria è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento corrispondente a quella del protocollo. L’istanza s'intende rinunciata, e viene archiviata, se, trascorso un periodo di 30 giorni, non siano pervenute le integrazioni richieste. In caso di rinuncia, ancorchè tacita, non è prevista la restituzione degli importi già pagati per spese di istruttoria o bolli. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. L’Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla UO Viabilità di riferimento per la necessaria acquisizione di specifico parere tecnico, ove necessario, da fornirsi entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. La normativa tecnica di riferimento è rappresentata dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo. Ogni parere tecnico deve essere espresso e comunicato a mezzo protocollo interno all’ufficio che rilascia l’autorizzazione.
4. Qualora il servizio della gestione dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di installazione di impianto pubblicitario, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall’Ufficio provinciale competente.
5. Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta così come la proroga, il rinnovo, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Dirigente del Settore, che è anche Responsabile del Procedimento, salvo specifica assegnazione ad altro funzionario Responsabile dell’Unità Organizzativa competente.
6. Se, a parere dell'Amministrazione, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà essere emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego, i termini e l'autorità cui è possibile proporre ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria. Il diniego deve essere preceduto – ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 - da una comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, a fronte della quale l’interessato potrà presentare entro dieci giorni dal ricevimento osservazioni e documenti.
7. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al contestuale versamento del canone. Qualora il canone fosse corrisposto annualmente si dovranno pagare per dodicesimi le mensilità dell’anno in corso commisurate al tempo intercorrente tra il rilascio dell'autorizzazione ed il 31 dicembre successivo, arrotondando per eccesso le frazioni di mese.
8. Nel provvedimento sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, la somma dovuta per canone, nonchè il tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste che non potrà essere superiore a 90 giorni per gli impianti pubblicitari e a 120 giorni per le insegne di esercizio luminose.
9. In mancanza di collocazione dell’impianto entro il suddetto termine l’autorizzazione decade.
10. Durante l’installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, agli incaricati dei controlli.
Art. 48
Nulla osta tecnico e nulla osta tecnico semplificato
1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di autorizzazione per occupazione di aree lungo le strade provinciali all’interno dei centri abitati con popolazione del Comune sino a
10.000 abitanti ha luogo con la presentazione della relativa istanza al Comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 26 del N.C.d.S. - D.Lgs. n. 285/92.
2. Il Comune, prima del rilascio dell’autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve acquisire il preventivo nulla osta tecnico della Provincia di Pavia. La relativa domanda con allegato il versamento per spese d’istruttoria, così come fissate ed aggiornate ai sensi del 3° comma - articolo 405 del D.P.R. 495/92, dovrà riguardare un singolo impianto pubblicitario. Oltre alla documentazione amministrativa richiesta, dovranno essere allegati i documenti previsti all’art. 46 del presente Regolamento.
3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, l’istruttore provvederà a darne comunicazione al Comune e/o all’interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.
4. Conclusa l’istruttoria tecnico - amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonchè delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il funzionario responsabile del procedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della domanda, emanerà il nulla osta tecnico e, successivamente, il Comune provvederà al rilascio dell’autorizzazione. Copia dell’autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia di Pavia.
5. Il nulla osta avrà validità pari all’autorizzazione comunale rilasciata. In assenza di rilascio dell’autorizzazione comunale il nulla osta avrà la validità di un anno dalla data rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l’autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il nulla osta perderà di efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo nulla osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo.
6. Se, a parere dell'Amministrazione, dovessero essere riscontrate condizioni ostative al rilascio del nulla osta tecnico, sarà emesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego, il termine e l'autorità cui è possibile presentare ricorso. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria. Il diniego deve essere preceduto, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/1990 e succ. modif., da una previa comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta tecnico, a fronte della quale l’interessato potrà presentare entro dieci giorni dal ricevimento osservazioni e documenti.
7. La Provincia, quando sussistono i presupposti di semplificazione e accelerazione dell’attività amministrativa, può, su richiesta dei comuni, rilasciare un nulla osta tecnico semplificato, in presenza delle seguenti condizioni:
• che il Comune verifichi preventivamente il rispetto delle distanze minime e di tutte le altre prescrizioni previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Attuazione al Codice della Strada e dalle specifiche disposizioni contenute nelle norme nazionali e locali;
• che le aziende installatrici forniscano un’autodichiarazione attestante le verifiche eseguite sui sottoservizi presenti ed eventualmente interferenti con le lavorazioni per l’installazione dell’impianto pubblicitario;
• che l’autodichiarazione sopraindicata venga corredata da polizza assicurativa stipulata a totale copertura di eventuali danni a beni e/o impianti di terzi;
• che il Comune trasmetta l’atto autorizzatorio finale alla Provincia.
Art. 49 Spese d’istruttoria
1. Per il rilascio delle Autorizzazioni e dei Nulla Osta dovranno essere versate le spese d’istruttoria, così come fissate ed aggiornate ai sensi dell’articolo 405 del D.P.R. 495/92.
2. Le predette spese d’istruttoria, sono determinate e aggiornate con apposito provvedimento dell’Ente e pubblicate sul sito web istituzionale della Provincia di Pavia.
Art. 50
Obblighi del titolare dell’autorizzazione/nulla osta
1. E' fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione/nullaosta di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture dl sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nullaosta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nullaosta rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine, cavalletti e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell’iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio.
4. Gli atti di autorizzazione e nullaosta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e delle clausole contenute nell'atto, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'amministrazione (anche, in autotutela, per errata valutazione delle norme nell’istruttoria autorizzativa). La revoca o modifica del provvedimento originario non può dare titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere.
5. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta di variante scritta e motivata, allegando alla domanda, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.
6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento e da luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla Provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.
7. Qualora la Provincia dovesse far spostare o modificare, per esigenze della viabilità, gli impianti oggetto dell'autorizzazione, il titolare della medesima dovrà effettuare tale spostamento o modifica a sue spese senza pretendere alcun indennizzo per rimborso spese di spostamento.
8. Il concessionario/titolare dell’autorizzazione deve effettuare il versamento del canone alle scadenze prefissate, qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione.
Art. 51
Targhette di identificazione
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, sia dalla Provincia che dal Comune, dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante (Provincia di Pavia o Comune di );
b) soggetto titolare;
c) numero e data dell'autorizzazione Provinciale o Comunale.
d) Indicazione della Strada Provinciale ( SP.n. ) progressiva chilometrica del punto di installazione ( Prog. km + ) e lato stradale ( dx / sx );
e) data di scadenza ( gg / mm / anno );
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.
2. La targhetta di cui al comma precedente dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure qualora sia danneggiata o manomessa.
Art. 52
Variazione delle autorizzazioni
1. Nell’ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l’interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale.
2. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 (tre) mesi dal rilascio dell’autorizzazione o dall’ultima variazione, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario,
deve farne domanda alla Provincia in carta legale nella quale devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio non sono dovute le spese di istruttoria.
Art. 53 Rimozioni
1. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Restano comunque vigenti le procedure individuate all’art. 23 commi 13 bis e 13 quater del Codice della strada.
Art. 54
Xxxxxx, rinnovo, sospensione temporanea delle autorizzazioni
1. La Provincia può sempre revocare o sospendere temporaneamente l’autorizzazione per ragioni di pubblico interesse, per inosservanza della normativa contenuta nel Codice della Strada e nel presente regolamento, nonché delle prescrizioni imposte nell’autorizzazione e nel relativo foglio condizioni, o anche, in autotutela, per errata valutazione delle norme nell’istruttoria autorizzativa. Nel provvedimento devono in ogni caso essere indicati i motivi, i termini e l’autorità cui è possibile inoltrare ricorso.
2. La revoca/sospensione temporanea dell’autorizzazione sarà notificata all’utente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni a mezzo di lettera raccomandata, salvo comprovate ragioni di urgenza legate alla pubblica sicurezza. Il titolare dell'autorizzazione, ricevuta la revoca da parte della Provincia, a mezzo comunicazione raccomandata A/R o PEC, dovrà restituire l'atto di autorizzazione in suo possesso e provvedere, se prescritto, al ripristino dei luoghi e delle cose al primitivo stato entro quindici giorni.
3. La sospensione temporanea dell’autorizzazione/concessione all’occupazione per motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
4. La revoca può avvenire anche su richiesta del titolare dell'autorizzazione, con l’impegno entro un mese dalla revoca di ripristinare a proprio carico dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Il Canone annuo rimane dovuto ma va applicata una riduzione commisurata al periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria.
5. L’autorizzazione può essere dichiarata revocata senza la restituzione del canone per reiterate violazioni agli obblighi previsti dal presente regolamento, dall'autorizzazione stessa e dalle relative prescrizioni.
6. Le autorizzazioni si intendono senz'altro cessate alla scadenza prestabilita, salva la facoltà del titolare di chiederne il rinnovo.
7. Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda rinnovare la medesima, può inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
8. In mancanza della domanda di rinnovo entro i predetti termini il titolare dell’autorizzazione decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
9. Alla domanda di rinnovo redatta in carta legale dovranno essere allegati:
• versamento spese di istruttoria e marche da bollo,
• copia della precedente autorizzazione/nullaosta;
• dichiarazione che non sia avvenuta nessuna variazione allo stato dei luoghi e che non si è avuta nessuna modifica alla normativa in materia di vincoli paesaggistici;
• eventuale bozzetto pubblicitario.
10. Il rilascio del rinnovo è subordinato al pagamento del corrispettivo del canone.
11. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzativi se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l’occupazione precedente.
12. Sono cause di estinzione della concessione:
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
Art. 55 Subentro/voltura
1. L’autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico ha carattere personale, è valida solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui è stata rilasciata e non può essere ceduta, trasferita, volturata a terzi.
2. L’autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico potrà essere volturata ad altro titolare solo a seguito di formale istanza di subentro alla Provincia, in carta semplice.
3. Il procedimento di subentro si sostanzia nel comunicare alla Provincia con PEC le generalità complete del subentrante nell’occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, PEC). Alla domanda di subentro/voltura, va allegata la precedente autorizzazione, una dichiarazione della permanenza
delle condizioni iniziali autorizzate, gli atti dimostrativi del trasferimento (successione, cessione, variazione societaria …). In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato continua ad essere obbligato al pagamento del canone.
4. Le istanze di subentro devono essere formulate entro 30 giorni dall’effettivo cambiamento del soggetto interessato. In difetto l’autorizzazione è considerata estinta.
TITOLO QUARTO DISCIPLINA DEL CANONE
Articolo 56
Soggetti attivi e passivi rispetto al canone
1. Il Canone di cui all’art. 1 e all’art. 2 del presente Regolamento è dovuto alla Provincia di Pavia dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido con il titolare dell’autorizzazione o della concessione il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi e non), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
4. Le occupazioni di suolo pubblico (compresi sottosuolo e sovrasuolo) e di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pavia determinano per l’occupante l’obbligo di rimettere il canone alla Provincia, sia nel caso in cui la Provincia rilascia l’autorizzazione, sia nel caso in cui la Provincia rilascia il nulla osta, fatti salvi i casi che prevedono l’esenzione dal canone di cui all’art. 62 del Regolamento;
La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti collocati lungo o in vista di strade provinciali situate all’esterno dei centri abitati determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il canone alla Provincia di Pavia, quale ente proprietario della strada che rilascia il provvedimento autorizzativo, fatti salvi i casi che prevedono l’esenzione dal canone di cui all’art. 62 del Regolamento.
Articolo 57
Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni di suolo pubblico
1. Per le occupazioni suolo pubblico di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
• classificazione in Categorie d’importanza delle strade o relative pertinenze in cui insiste l’occupazione, come da prospetto “Categorie delle strade” riportato in Allegato A parte integrante e sostanziale del presente regolamento; ai fini dell’applicazione del canone
• superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
• durata dell’occupazione;
• valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, nonché al vantaggio per l’occupante dall’uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dalla Provincia per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato per eventuali effettivi oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione che non siano già posti a carico dei soggetti che effettuano l’occupazione.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa
Articolo 58
Criteri determinativi della tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) della Legge n.160/2019, il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Il canone è anche determinato in base alla durata, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale.
2. Per la pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
Articolo 59
Determinazione della superficie di occupazione per occupazioni di suolo pubblico
1 La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2 Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3 Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4 Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
5 Ai fini dell’applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
Articolo 60 Occupazioni con passi carrabili
1. Fatte salve le disposizioni dell’art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti " a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.
2. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
3. Il canone relativo ai passi carrabili puo' essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita'.
Articolo 61 Esclusioni dal canone
1. Sono escluse dal canone:
a) le occupazioni realizzate su strade provinciali nei tratti ricadenti all’interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, individuabili a norma dell’Art. 2, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le occupazioni di spazi ed aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia di Pavia.
Articolo 62 Esenzioni dal canone
1. Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, loro Consorzi e da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Tali esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per legge o regolamento, le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; in assenza della determinazione nei suddetti regolamenti si considerano occasionali le occupazioni di durata inferiore alle quattro ore;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia di Pavia al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
h) le occupazioni destinate a soggetti portatori di handicap;
i) le occupazioni con tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
l) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; per la diffusione dei messaggi pubblicitari le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
m) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore della Provincia di Pavia o eseguite per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
n) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
o) le occupazioni realizzate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e ss.mm.ii., a condizione che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
p) gli accessi carrabili destinati ad uso civile ed agricolo;
q) gli innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete effettuati da privati;
r) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
s) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
t) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
u) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
v) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
z) le insegne di esercizio e i segnali di servizi utili, turistici e di territorio;
aa) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell’impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva;
bb) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
cc) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
Articolo 63
Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
1 La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare, è quella indicata dal combinato disposto dei commi 826 e 828 della medesima legge ed è pari ad € 30,00.
2 La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione sia temporanea e quindi si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è quella indicata dal combinato disposto dei commi 827 e 828 della medesima legge ed è pari ad € 0,60.
3 Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4 La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell’autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell’occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico e dell’impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati all’art. 65 del presente Regolamento. Gli stessi coefficienti potranno essere modificati per le annualità successive con delibera del Consiglio. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.
5 La durata dell’occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l’occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
Articolo 64
Canone per occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il
canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1 per i comuni oltre i 20.000 abitanti e di euro 1,5 per i comuni fino a
20.000 abitanti.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun Ente non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Per le occupazioni del territorio delle province e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, specifica dichiarazione alla Provincia e all’eventuale gestore della riscossione del canone, a mezzo PEC, con la puntuale indicazione del numero complessivo di utenze.
6. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
9. E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
Articolo 65
Regole per la quantificazione del Canone
1. Ai fini del presente Regolamento le strade provinciali sono classificate in tre categorie come riportato in Allegato A.
2. Per le OCCUPAZIONI PERMANENTI (durata superiore all’anno) il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno per cui si protrae l’occupazione.
3. La misura del canone annuo per le OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge, di cui all’art. 63 del presente Regolamento, pari ad € 30,00, x il coefficiente “valore economico” in base alla classificazione delle strade x il coefficiente specifico relativo al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico x il coefficiente per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x i metri quadri (o metri lineari) dell’occupazione.
COEFFICIENTI
I coefficienti applicativi “valore economico” in base alla categoria della strada sono:
a) per le strade di prima categoria 1,00
b) per le strade di seconda categoria 0,667
c) per strade di terza categoria 0,5
La tariffa base annua a seguito dell’applicazione del coefficiente “valore economico” risulta pertanto essere:
a) per le strade di prima categoria 30,00
b) per le strade di seconda categoria 20,00
c) per strade di terza categoria 15,00
I coefficienti applicativi in base al sacrificio imposto alla colleFvità per la sottrazione dell’area all’uso pubblico sono:
d) tombinature, coperture di colatori, marciapiedi, colmature di scarpate, aiuole, pavimentazioni,
xxxxxxx, xxxxxxxx, altri manufatti di carattere stabile: 0,30
e) pozzetti e attraversamenti idraulici 0,325
f) passi carrai 1,00
g) ponteggi, depositi, attrezzature e cantieri 1,10
h) per soprassuolo
• sovrappassi 0,325
• cavi, condutture ed impianti in genere 0,10
i) per sottosuolo 0,25
I coefficienti applicativi per tipologia di aFvità in relazione al beneficio economico fruibile dall’occupazione sono:
i) impianti di distribuzione del carburante:
• senza autolavaggio 1,40
• con autolavaggio 2,00
l) esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, o deposito merci
e materiali di superficie superiore a 500 mq 1,70
4. Per le OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO (di durata inferiore all’anno) il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge di cui all’art.63 del presente Regolamento, pari ad € 0,60, x il coefficiente “valore economico” in base alla classificazione delle strade x il coefficiente specifico relativo al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico x il coefficiente per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x i metri quadri (o metri lineari) dell’occupazione.
COEFFICIENTI
I coefficienti applicativi “valore economico” in base alla categoria della strada sono:
a) per le strade di prima categoria | 3,333 |
b) per le strade di seconda categoria | 2,833 |
c) per strade di terza categoria | 2,333 |
La tariffa base giornaliera a seguito dell’applicazione del coefficiente “valore economico” risulta pertanto essere:
a) per le strade di prima categoria 2,00
b) per le strade di seconda categoria 1,70
c) per strade di terza categoria 1,40
I coefficienti applicativi in base al sacrificio imposto alla colleFvità per la sottrazione dell’area all’uso pubblico sono:
d) occupazioni ordinarie del suolo: 0,75
e) occupazioni per sottosuolo 0,25
f) occupazioni per sovrassuolo 0,10
I coefficienti applicativi per tipologia di aFvità in relazione al beneficio economico fruibile dall’occupazione:
g) impianti di distribuzione del carburante:
• senza autolavaggio 1,40
• con autolavaggio 2,00
h) esposizione di prodotti commerciali, esercizi commerciali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, o deposito merci e materiali di
superficie superiore a 500 mq 1,70
5. Per le ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI (di durata superiore all’anno), il canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa standard annua di legge, di cui all’art. 63 del presente Regolamento, pari ad € 30,00, x il coefficiente “valore economico” in base alla classificazione delle strade x il coefficiente di illuminazione x i metri quadri della superficie riportante il messaggio pubblicitario (considerando quindi per i bifacciali la superficie doppia).
Al valore così calcolato si aggiunge la somma di € 50,00 se l’impianto pubblicitario è posizionato su strada provinciale e/o la somma di € 30,00 se l’impianto pubblicitario è ubicato presso stazioni di rifornimento carburante.
Per le preinsegne e i segnali di indicazione inerenti a soggetti che esercitano attività economica di qualsiasi genere o natura il canone annuo è stabilito forfettariamente (quindi indipendentemente da coefficienti e superficie) pari ad € 20,00 per ogni singolo segnale. I segnali turistici e di territorio sono esenti da canone a meno che non contengano il nome o logo di attività; in questo ultimo caso sono equiparati alle preinsegne.
COEFFICIENTI
I coefficienti applicativi “valore economico” in base alla categoria della strada sono:
a) per le strade di prima categoria 1,40
b) per le strade di seconda categoria 1,00
c) per strade di terza categoria 0,60
I coefficienti di illuminazione sono:
d) mezzo illuminato 1.2
e) mezzo non illuminato 1.00
6. Per le ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE O OCCASIONALI (di durata inferiore all’anno), il canone giornaliero è determinato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge, di cui all’art. 63 del presente Regolamento, pari ad € 0,60, x il coefficiente “valore economico” in base alla classificazione delle strade x il coefficiente di illuminazione x i metri quadri della superficie riportante il messaggio pubblicitario (considerando quindi per i bifacciali la superficie doppia).
COEFFICIENTI
I coefficienti applicativi “valore economico” in base alla categoria della strada sono:
a) per le strade di prima categoria 1,40
b) per le strade di seconda categoria 1,00
c) per strade di terza categoria 0,60
I coefficienti di illuminazione sono:
d) mezzo illuminato 1.2
e) mezzo non illuminato 1.00
7. I coefficienti possono essere modificati con deliberazione del consiglio provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
8. Per occupazioni relative a strade di categoria diversa si applica il coefficiente della strada di categoria più elevata.
9. Il canone può essere maggiorato per eventuali effettivi oneri di manutenzione derivanti dall’occupazione che non siano già posti a carico dei soggetti che effettuano l’occupazione.
Articolo 66
Modalità e termini per il versamento / rateizzazioni
1 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione (intero o frazionato per dodicesimi) deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per le occupazioni permanenti aventi inizio o fine nel corso dell’anno, per il primo e per l’ultimo anno, l’importo del canone viene determinato in base alle mensilità di effettivo utilizzo, quindi per dodicesimi arrotondati per eccesso. Per gli anni successivi al primo il canone va corrisposto in autoliquidazione spontanea entro il 31 marzo. Il canone relativo ad una autorizzazione triennale può essere versato in unica soluzione per l’intera durata: in questo caso l’importo triennale verrà scontato del 5%.
2 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3 Con delibera di Consiglio i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4 La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone dovuto alla data del subingresso di altro titolare.
5 Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6 Per importi superiori ad € 4.000,00 è possibile la rateizzazione in quattro rate, sulla base di apposita istanza motivata e previa approvazione da parte dell’Ente. La scadenza delle rate è fissata al 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 30 settembre.
7 Non si fa luogo al versamento del canone per occupazioni permanenti se l’importo da versare è uguale o inferiore a euro 15,00.
Articolo 67 Accertamento
1 La Provincia, anche per tramite del concessionario affidatario a cui è stato conferito apposito potere con provvedimento adottato dal dirigente del Settore competente, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2 L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al X.X. 000/0000.
Articolo 68 Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni di suolo pubblico e diffusioni di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a, ferme restando le sanzioni stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Il contravventore può avvalersi della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria - di cui alla lettera b) del precedente comma in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689.
3. Il pagamento della sanzione non sana l’irregolarità dell’occupazione e non solleva l’occupante da responsabilità per danni o molestie arrecate a terzi a causa dell’occupazione.
4. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 70 del presente regolamento.
5. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del Codice della Strada.
6. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
8. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all’abuso.
Articolo 69 Rimozioni
1. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni suolo pubblico e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicita' e' stata effettuata.
Articolo 70 Riscossione coattiva
1 L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento vengono effettuati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2 Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Articolo 71 Interessi
1 La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2 In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data
dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 72 Rimborsi
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 15,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Articolo 73 Contenzioso
1 Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2 Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 74 Disposizioni finali e transitorie
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2 Per quanto non disposto dal presente regolamento, o in contrasto con il medesimo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari superiori vigenti.
3 Risultano abrogati i precedenti Regolamenti per la disciplina della pubblicità e per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvati rispettivamente con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 50 del 12.05.2016 e con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 30.03.2007.
4 Per le occupazioni suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.
5 E’ compito del Settore competente che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione e del Concessionario alla riscossione, se esistente, la verifica della compatibilità delle precedenti
prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del canone di legge come aggiornato e quantificato dal presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60 dall’approvazione del presente Regolamento. Dall’entrata in vigore del Regolamento potrà essere richiesta al titolare della concessione e/o autorizzazione documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia, se del caso, il titolo integrato e comunica il canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento. L’eventuale differenza positiva tra quanto dovuto a titolo di canone sulla base delle tariffe approvate dal presente regolamento e l’importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti.
ALLEGATO A - Ripartizione delle strade in categorie
STRADE DI 1° CATEGORIA
S.P. n. | DENOMINAZIONE | PROGR. KM INIZ. | PROGR. KM FIN. | ESTENSIONE |
SPEXSS35 | Dei Giovi | 71,700 | 89,754 | 18,054 |
SPEXSS35 | Dei Giovi | 92,854 | 104,185 | 11,331 |
SPEXSS234 | Codognese | 4,970 | 30,468 | 25,498 |
SPEXSS235 | di Orzinuovi | 4,500 | 20,572 | 16,072 |
SPEXSS412 | della Val Tidone | 8,640 | 17,686 | 9,046 |
SPEXSS412 | della Val Tidone | 25,285 | 41,320 | 16,035 |
SPEXSS412DIRB | Variante di Villanterio | 2,250 | 6,500 | 4,250 |
SPEXSS526 | dell'Est Ticino | 33,100 | 36,000 | 2,900 |
SPEXSS596 | dei Cairoli | 0,000 | 44,306 | 44,306 |
SP1 | Bressana Bottarone - Salice Terme | 0,000 | 29,189 | 29,189 |
XX000 xxx | Xxxxx-Xxxxxxxxxxx | 0,530 | 16,650 | 16,120 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | 0,000 | 29,412 | 29,412 |
XX000 | Xxxxxxxxx | 0,000 | 14,853 | 14,853 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx | 13,674 | 26,665 | 12,991 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx | 27,172 | 27,848 | 0,676 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx | 28,650 | 38,690 | 10,040 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx | 38,978 | 40,747 | 1,769 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx | 42,230 | 59,846 | 17,616 |
STRADE DI 2° CATEGORIA
S.P. n. | DENOMINAZIONE | DAL PROG KM | AL PROG KM | ESTENSIONE TOTALE |
SP2 | Pavia - Melegnano + diram. per Bascapè + diram. per Bascapè | 0,000 | 16,455 | 16,455 |
XX0 | Xxxxxxxxx X. - Xxxxxxx - Xxxxxxxx + diram. per Gropello Cairoli | 0,000 | 22,319 | 22,319 |
XX0 | Xxxxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | 0,000 | 21,291 | 21,291 |
XX0 | Xxxxxxx - Xxxxx X. - Xxxxxx + diram. per Breme | 0,000 | 19,662 | 19,662 |
XX0 | Xxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 12,718 | 12,718 |
SP7 | Val di Nizza + diram.per Calghera | 0,000 | 23,024 | 23,024 |
XX0 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx + diram. per Roncaro | 0,000 | 7,110 | 7,110 |
SP9 | Torre de' Negri - Bascapè | 0,000 | 27,815 | 27,815 |
SP11 | Tre Ponti - Casorate Primo | 0,000 | 13,757 | 13,757 |
XX00 | Xxxxxxxx Bottarone-Confine AL per Castelnuovo + diram. per Pontecurone | 0,000 | 25,785 | 25,785 |
SP13 | Linarolo - Valle Salimbene | 0,000 | 8,250 | 8,250 |
XX00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 31,125 | 7,528 |
SP15 | X.xx Maccabruna-Robecco Pavese- SPEXSS 35 + diram. per Rea + diram. per Mezzanino Po | 0,000 | 20,800 | 20,800 |
XX00 | Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx - X. Xxxxxxx - Xxxx | 0,000 | 24,471 | 24,471 |
XX00 | Xxxxxxxx X. - Xxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 15,209 | 15,209 |
XX00 | Xxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 14,083 | 14,083 |
XX00 | Xxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 13,910 | 13,910 |
XX00 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx + diram. per Battuda - Marcignago | 0,000 | 12,338 | 12,338 |
SP23 | Lungavilla-Voghera | 0,000 | 9,763 | 9,763 |
SP24 | Origioso | 0,000 | 6,550 | 6,550 |
SP25 | Voghera-Cornale + diram. per Corana | 0,000 | 15,047 | 15,047 |
SP25D1 | diram. per Corana | 0,000 | 3,605 | 3,605 |
XX00 | Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx + diram. per Nivolto e diram. per Borgarello | 0,000 | 13,384 | 13,384 |
SP28 | Sannazzaro-Gallia-Galliavola- Lomello + diram. per Mezzana Bigli - Torreberetti | 0,000 | 13,573 | 13,573 |
XX00 | Xxxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxxxx + diram. per Alagna - Garlasco | 0,000 | 10,588 | 1,415 |
SP30 | Zinasco-Mezzana Rabattone-Pieve Albignola | 0,000 | 9,843 | 3,000 |
XX00 | Xxxxxxx - Xxx Xxxxxx Xx | 0,000 | 12,124 | 12,124 |
SP32 | della Casottina | 0,000 | 8,967 | 8,967 |
SP33 | Voghera-Genestrello | 0,000 | 7,180 | 7,180 |
XX00 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxxx | 0,000 | 8,351 | 8,351 |
XX00 | Xxxxx X.X.000 (Xxxxxxxxxx)- Sanguignano-Montesegale | 0,000 | 5,812 | 5,812 |
XX00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx + diram. per Alperolo | 0,000 | 7,840 | 7,840 |
XX00 | Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 14,725 | 14,725 |
XX00 | Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx - Volpara + diram. per Canevino | 0,000 | 9,995 | 9,995 |
XX00 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx | 0,000 | 10,270 | 10,270 |
XX00 | Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 6,900 | 6,900 |
XX00 | Xxxx'Xxxxxxxxxx + diram. per Monte Bruciato - Stradella più diram. per Beria | 0,000 | 21,270 | 21,270 |
SP45D1 | diram. per Monte Bruciato - Stradella | 0,000 | 3,673 | 3,673 |
XX00 | Xxxxx - Xxxxx Xxxxx - XXXXXX 00 + diram. per Mornico Losana | 0,000 | 22,040 | 22,040 |
XX00 | X.X. 000 (Xxxxxx)-Xxxxxxxx Staffora- Passo del Giovà | 0,000 | 20,875 | 20,875 |
SP51 | Voghera-Retorbido | 0,000 | 4,367 | 4,367 |
XX00 | Xxxxxxxxxx-Xxxxx Biscossi-Mede | 0,000 | 5,908 | 5,908 |
XX00 | Xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 4,355 | 4,355 |
XX00 | Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxx- Xxxxxxxxxxxxx | 0,000 | 15,561 | 15,561 |
XX00 | Xxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxxxx | 0,000 | 8,216 | 8,216 |
SP60 | Gropello C.-Zinasco | 0,000 | 6,103 | 6,103 |
XX00 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 6,773 | 6,773 |
XX00 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 5,844 | 5,844 |
XX00 | Xxxxx - Vistarino | 0,000 | 10,835 | 10,835 |
SP73 | Albaredo Arnaboldi - Barbianello + diram. per Campospinoso | 0,000 | 7,170 | 7,170 |
XX00 | Xxxxx X. Xxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxxx- Xxxxxxxx | 0,000 | 17,103 | 17,103 |
SP78 | Semiana-Sartirana | 0,000 | 5,464 | 5,464 |
XX00 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,456 | 2,456 |
SP81 | Gambolò-Remondò | 0,000 | 5,530 | 5,530 |
XX00 | Xxxxxx Xx - Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 7,107 | 7,107 |
SP84 | Confienza-Vespolate | 0,000 | 6,405 | 6,405 |
XX00 | Xxxxxxxxx - XXXXXX 00 | 0,000 | 2,051 | 2,051 |
XX00 | Xxxxxx-Xxxx Xxxxxxxx-Xxxxx xxx Xxxxx | 0,000 | 12,020 | 12,020 |
SP89 | Brallo-SPEXSS 461 del Penice | 0,000 | 11,320 | 11,320 |
XX00 | Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxx-Xxxxx xxx Xxxxx | 0,000 | 16,430 | 16,430 |
SP91 | Varzi-Castellaro-Cella-confine Alessandrino | 0,000 | 11,792 | 11,792 |
SP92 | Retorbido-Rocca Susella | 0,000 | 8,220 | 8,220 |
XX000 | X. Xxxxxxx-Xxxxxx | 0,000 | 4,160 | 4,160 |
SP103 | Cozzo-Celpenchio-Rosasco | 0,000 | 7,010 | 7,010 |
XX000 | Xxxx. Xxxxxxxxx | 0,000 | 4,486 | 4,486 |
XX000 | Xxxxxx Xx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 5,025 | 5,025 |
SP124 | Ceranova - Cura Carpignano | 0,000 | 4,985 | 4,985 |
SP126 | Codalunga | 0,000 | 5,370 | 5,370 |
SP130 | della Riviera | 0,000 | 8,947 | 8,947 |
XX000 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx | 0,000 | 9,680 | 9,680 |
XX000 | Xxxxx Xxx.-Xxxxx | 0,000 | 6,290 | 6,290 |
XX000 | Xxxxxx del Conte-Pizzocorno-Sant Xxxxxxx | 0,000 | 6,959 | 6,959 |
XX000 | X.X. 00 Xxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxx - X.X. 00 Xxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 8,940 | 8,940 |
SP144 | Arena Po-Parpanese conf. Piacentino | 0,000 | 14,640 | 14,640 |
SP144D2 | diram. per Ripaldina confine Stradella | 0,000 | 4,345 | 4,345 |
XX000 | Xxxxx xxxx.xx Xxx xx Xxxxx -Xxxxxxxxx - Montesegale | 0,000 | 3,508 | 3,508 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,370 | 2,370 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 5,436 | 5,436 |
XX000 | Xxx xx Xxxxx-Xxxxxxx-Xxxxx | 0,000 | 10,985 | 10,985 |
XX000 | Xxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxx- Xxxx'Xxxxxx | 0,000 | 6,290 | 6,290 |
XX000 | Xxxxxxxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx-XXXXXX 000 del Penice | 0,000 | 5,600 | 5,600 |
XX000 | Xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx- Xxxxxxxxx | 0,000 | 6,420 | 6,420 |
XX000 | Xxxxxxxxxxx-Xxxxxx per Tromello | 0,000 | 21,350 | 21,350 |
SP183D1 | diram. per Mortara - Tromello raccordo S.P. n. 183 e SPEXSS 596 | 0,000 | 0,440 | 0,440 |
SP183D2 | diram. per Mortara dalla S.P. n. 183 | 0,000 | 0,285 | 0,285 |
SP183D3 | diram. AL - Vigevano raccordo SPEXSS 596 variante di Tromello | 0,000 | 0,330 | 0,330 |
SP184 | Ardivestra | 0,000 | 14,510 | 14,510 |
XX000 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx (xxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxx di mt. 230) | 0,000 | 10,716 | 10,716 |
SP186 | del Brallo | 0,000 | 30,300 | 30,300 |
XX000 | Xxxxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 12,324 | 12,324 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx | 0,000 | 9,615 | 9,615 |
XX000 | Xxxxxxxxxx | 0,000 | 14,041 | 14,041 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx per Cassolnovo 1/2 | 0,000 | 7,100 | 7,100 |
XX000 | Xxxxxxx-Xxxxxx per Cassolnovo 2/2 | 8,480 | 12,592 | 4,112 |
SP192D1 | diram. per Gravellona - Vigevano | 0,600 | 3,878 | 3,278 |
SP193 | Parpanese con Battella Tosca | 0,000 | 8,156 | 8,156 |
XX000 | Xxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxx | 0,000 | 25,200 | 25,200 |
XX000 | Xxxxxx-Xxxxxx per Confienza | 0,000 | 7,277 | 7,277 |
XX000 | Xxxxxxxxxx | 0,000 | 17,970 | 17,970 |
SP199 | Spessa | 0,000 | 7,180 | 7,180 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxx xxx Xx | 0,000 | 6,907 | 6,907 |
SP203 | Valle Coppa | 0,000 | 23,395 | 23,395 |
SP204 | Veratto | 0,000 | 6,984 | 6,984 |
SP206D1 | diram. Bozzole | 0,000 | 6,690 | 6,690 |
SP207 | Zavattarello-Varzi | 0,000 | 13,621 | 13,621 |
XX000 xxx | Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx | 0,000 | 3,966 | 3,966 |
STRADE DI 3° CATEGORIA
S.P. n. | DENOMINAZIONE | DAL PROG KM | AL PROG KM | ESTENSIONE TOTALE |
SP2D1 | diram. per Bascapè | 0,000 | 5,680 | 4,280 |
SP2D2 | diram. per Lisone | 0,000 | 0,630 | 0,630 |
SP3D1 | diram. per Gropello Cairoli | 0,000 | 4,086 | 4,086 |
SP5D1 | diram. per Breme | 0,000 | 3,119 | 3,119 |
SP7D1 | diram.per Calghera | 0,000 | 3,637 | 3,637 |
SP8D1 | diram. per Roncaro | 0,000 | 1,120 | 1,120 |
XX00 | Xxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxxx + diram. Monumento Certosa | 0,000 | 5,380 | 5,380 |
SP10D1 | diram. Monumento Certosa | 0,000 | 0,455 | 0,455 |
SP12D1 | diram. per Pontecurone | 0,000 | 2,660 | 2,660 |
SP15D1 | diram. per Rea | 0,000 | 3,770 | 3,770 |
SP15D2 | diram. per Mezzanino Po | 0,000 | 1,030 | 1,030 |
XX00 | Xxxx Xxxxx-Xxxx Piazza | 0,000 | 2,680 | 2,680 |
SP18 | Varzi-Confine AL per Fabbrica Curone | 0,000 | 4,272 | 4,272 |
SP22D1 | diram. per Battuda - Marcignago | 0,000 | 2,888 | 2,888 |
SP27D1 | diram. per Nivolto | 0,000 | 1,875 | 1,875 |
SP27D2 | diram. per Borgarello | 0,000 | 1,336 | 1,336 |
SP28D1 | diram. per Mezzana Bigli - Torreberetti | 0,000 | 1,475 | 1,475 |
SP29D1 | diram. per Alagna - Garlasco | 0,000 | 1,415 | 1,415 |
XX00 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx + diram. per Copiano e diram. per Xxxxxxxxxx | 0,000 | 10,065 | 10,065 |
SP34D1 | diram. per Copiano | 0,000 | 2,065 | 2,065 |
SP34D2 | diram. per Xxxxxxxxxx | 0,000 | 3,800 | 3,800 |
SPEXSS35D1 | diram. Dei Giovi | 0,000 | 1,296 | 1,296 |
SP37D1 | diram. per Alperolo | 0,000 | 2,580 | 2,580 |
SP39 | Dalla X.X. xxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 6,544 | 6,544 |
SP40D1 | diram. per Canevino | 0,000 | 3,410 | 3,410 |
XX00 | Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx - Golferenzo + diram. per Volpara | 0,000 | 5,480 | 5,480 |
SP41D1 | diram. per Volpara | 0,000 | 0,545 | 0,545 |
XX00 | Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx - Pizzofreddo | 0,000 | 4,940 | 4,940 |
SP45D2 | diram. per Beria | 0,000 | 3,407 | 3,407 |
SP46D1 | diram. per Mornico Losana | 0,000 | 3,360 | 3,360 |
SP47 | Pietra de' Giorgi - Redavalle | 0,000 | 4,035 | 4,035 |
SP49 | Cura Carpignano - Vistarino | 0,000 | 3,763 | 3,763 |
XX00 | Xxxxxx xx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx + diram. Pontelungo | 0,000 | 9,163 | 9,163 |
SP50D1 | diram. Pontelungo | 0,000 | 2,322 | 2,322 |
XX00 | Xxxxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx Pavese | 0,000 | 4,450 | 4,450 |
XX00 | Xxxxxxxxxx-Xxxxxx | 0,590 | 1,687 | 1,097 |
XX00 | Xxxxx-Xxxxxxx | 0,000 | 3,634 | 3,634 |
SP59 | Rossarola | 0,000 | 1,410 | 1,410 |
XX00 | Xxxxx xxx Xxxxx-Xxxxxx | 0,000 | 4,585 | 4,585 |
SP63 | Confienza-Vinzaglio | 0,000 | 2,210 | 2,210 |
XX00 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - XXXXXX 00 | 0,000 | 2,530 | 2,530 |
XX00 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx Xx | 0,000 | 3,590 | 3,590 |
XX00 | Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx | 0,000 | 1,304 | 1,304 |
XX00 | Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 3,270 | 3,270 |
SP70 | Strada per Vicobarone | 0,000 | 2,708 | 2,708 |
XX00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 3,060 | 3,060 |
SP73D1 | diram. per Campospinoso | 0,000 | 1,770 | 1,770 |
SP74 | Fortunago-S.P.203 Valle Coppa | 0,000 | 1,366 | 1,366 |
XX00 | X.xx Xxxxx - Xxxxx Xx - XXXXXX 00 | 0,000 | 4,990 | 4,990 |
XX00 | XXXXXX 000 - Xxxxxxxxx x'Xxxxxxxx | 0,000 | 3,461 | 3,461 |
SP83 | Palestro-Vinzaglio | 0,000 | 1,143 | 1,143 |
XX00 | Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx | 0,000 | 2,297 | 2,297 |
SP87 | Langosco-Ponte Sesia | 0,000 | 2,441 | 2,441 |
XX00 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 1,665 | 1,665 |
XX00 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 4,520 | 4,520 |
XX00 | Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,130 | 2,130 |
XX00 | Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
XX00 | Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 3,230 | 3,230 |
SP98 | Verretto - Casatisma | 0,000 | 3,510 | 3,510 |
SP99 | Pancarana-Pizzale | 0,000 | 2,957 | 2,957 |
XX000 | Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,350 | 1,350 |
XX000 | Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxx | 0,000 | 1,489 | 1,489 |
XX000 | Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,988 | 2,988 |
SP105 | Gambolò-Borgo X. Xxxx per Torrazza | 0,000 | 3,380 | 3,380 |
XX000 | Xxxxxx xx Xxx Xxxxxx | 0,000 | 1,615 | 1,615 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,655 | 2,655 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxxx.xx Xxxxx xxx Xxxxx - Bascapè | 0,000 | 2,980 | 2,980 |
SP110 | Bereguardo - Trovo | 0,000 | 2,450 | 2,450 |
SP111 | Casorate Primo - Rosate | 0,000 | 1,298 | 1,298 |
XX000 | Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,930 | 2,930 |
SP114 | Albuzzano - Cura Carpignano | 0,000 | 4,126 | 4,126 |
XX000 | Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,250 | 1,250 |
SP116 | Tombone | 0,000 | 2,180 | 2,180 |
XX000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,490 | 1,490 |
SP118 | Dalla SPEXSS 494 a Frascarolo | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX000 | Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx | 0,000 | 3,550 | 3,550 |
XX000 | Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,625 | 2,625 |
XX000 | Xxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 4,942 | 5,942 |
XX000 | Xxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxx | 0,000 | 4,279 | 4,279 |
SP123 | dei Casoni | 0,000 | 2,707 | 2,707 |
XX000 | Xxxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx | 0,000 | 2,400 | 2,400 |
SP127 | Rovescala - confine Piacentino | 0,000 | 1,789 | 1,789 |
XX000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx Xxx | 0,000 | 6,037 | 6,037 |
SP128D1 | diram. per Vigonzone | 0,000 | 1,824 | 1,824 |
SP129 | Carmine - Ruino | 0,000 | 1,500 | 1,500 |
XX000 | Xxxx'Xxxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxx | 0,000 | 2,470 | 2,470 |
SP134 | Zenevredo - Montù Beccaria | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
SP135 | Momperone-confine AL-Colletta- Cecima | 0,000 | 3,454 | 3,454 |
SP136 | di San Xxxxxxxx | 0,000 | 2,759 | 2,759 |
SP139 | Valsorda | 0,000 | 3,620 | 3,620 |
SP140 | Via Pavesa | 0,000 | 0,824 | 0,824 |
XX000 | Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxx | 0,000 | 1,953 | 1,953 |
XX000 | Xxxxx - Xxx Xxxx | 0,000 | 2,100 | 2,100 |
XX000 | X.X. x. 00 fino al termine innesto con S.P. n. 121 per Soncino | 0,000 | 3,820 | 3,820 |
SP144D1 | diram. per Ripaldina-SPEXSS 10 | 0,000 | 2,460 | 2,460 |
SP144D3 | diram.per Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx | 0,000 | 0,700 | 0,700 |
XX000 | Xxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 1,874 | 2,874 |
XX000 | Xxxxxxxxxx - Xxxxx per Moirago - Straiazza | 0,000 | 2,548 | 2,548 |
XX000 | Xxxxxxx -Xxxxxxxxx x'Xxxxxxxx | 0,000 | 3,748 | 3,748 |
SP151 | Trovo - Battuda | 0,000 | 2,970 | 2,970 |
SP152 | Valmadonna | 0,000 | 1,090 | 1,090 |
SP153 | Golferenzo - Pizzofreddo | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
XX000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx -Siziano | 0,000 | 1,893 | 1,893 |
SP156 | per fraz. X. Xxxxxxx e prov.le n. 14 Gambarana-Mede | 0,000 | 1,860 | 1,860 |
SP157 | per Nicorvo in Comune di Castelnovetto | 0,000 | 4,223 | 4,223 |
SP159 | Bascapè - confine Milanese verso Melegnano | 0,000 | 1,729 | 1,729 |
XX000 | Xxxxx X.X. 00 Xxxxxxxxx - Xxxxx S.P. per Volpara | 0,000 | 1,650 | 1,650 |
XX000 | XXXXXX 00 - Xxxx Xxxxxx - SPEXSS 35 | 0,000 | 2,680 | 2,680 |
XX000 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 4,994 | 4,994 |
XX000 | Xxxxx Xxxxxxx | 0,000 | 1,450 | 1,450 |
XX000 | Xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 2,425 | 2,425 |
SP165 | Zeme-Olevano | 0,000 | 3,088 | 3,088 |
SP166 | SPEXSS 461 innesto Varzi - Ponte Staffora di varzi | 0,000 | 0,392 | 0,392 |
XX000 | Xxxxxxx Xxxxxx - XXXXXX 00 (Loc. Fumo) | 0,000 | 2,870 | 2,870 |
SP170 | della Zelata in Comune di Bereguardo | 0,000 | 2,641 | 2,641 |
SP171 | Diramazione X.xx Dorna S.P.97 alla S.P.98 | 0,000 | 0,660 | 0,660 |
SP172 | Di Donelasco | 0,000 | 3,885 | 3,885 |
SP173 | Marcignago - Velezzo Bellini | 0,000 | 1,736 | 1,736 |
XX000 | xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxx x'Xxxxx | 0,000 | 1,550 | 1,550 |
XX000 | X. Xxxxxxx X. - xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 | 3,622 | 3,622 |
SP177 | Suardi-Frascarolo-Castellaro de' Giorgi | 0,000 | 5,036 | 5,036 |
SP178 | Menconico-Corrobiolo-Passo Scaparina | 0,000 | 4,500 | 5,500 |
XX000 | Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 2,548 | 3,548 |
XX000 | Xxxxxxxxxx - X.X. xxx Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 1,650 | 1,650 |
XX000 | Xxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | 0,000 | 3,820 | 3,820 |
XX000 | Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 3,915 | 3,915 |
SP194D2 | diram. per Sartirana | 0,000 | 1,113 | 1,113 |
XX000 | Xxxxx Xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
XX000 | Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx per Casalnoceto | 0,000 | 1,310 | 1,310 |
SP200D1 | diram. per Portalbera | 0,000 | 2,793 | 2,793 |
SP206D2 | diram. per Molino dei Torti | 0,000 | 0,640 | 0,640 |
XX000 | X. Xxxxxxxx - Xxxxxxxx - SPEXSS 461 del Penice | 0,000 | 3,655 | 3,655 |
XX000 | Xxxxx Xxxxxxxxx | 0,000 | 2,700 | 2,700 |
XX000 xxx | Diramazione per Cascina Bianca | 0,000 | 2,040 | 2,040 |