Contract
C O M U N E D I V I C E N Z A
SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE CON LE STRUTTURE SOCIALI AUTORIZZATE E ACCREDITATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER MINORI E MADRI CON BAMBINI
TRA
il Comune di Vicenza, C.F. e P.I. , (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali ed Abitativi nato/a il
a ,il/ la quale interviene in nome e per conto del Comune ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera C) del D.Lgs. n. 267/2000
E
(di seguito denominato “Ente Gestore”) rappresentato da nato il a , il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante;
PREMESSO CHE
🠹 con deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 09.06.2015 sono state individuate le modalità per la costituzione di un elenco di strutture sociali autorizzate e accreditate (ai sensi della L.R. n. 22/2002 e DGR n. 84/2007) che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per minori e madri con bambini e sono state approvate le linee guida per l’inserimento dei minori e madri con bambini;
🠹 con determinazione dirigenziale PGN del sono stati approvati l’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco degli operatori qualificati e lo schema di accordo contrattuale;
Tutto ciò premesso,
ART. 1
FINALITA’ ED OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di accoglienza residenziale e semi-residenziale per minori e mamme con bambini, in strutture autorizzate all’esercizio ed accreditate, ai sensi della L.R.n. 22/2002 e della DGR n. 84/2007.
Finalità dell’inserimento residenziale.
Garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita ed evoluzione psichica, fisica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari temporaneamente compromesse.
L’accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di offrire al minore un accompagnamento nel suo percorso evolutivo e di recuperare la capacità genitoriale per consentirne il rientro nel suo ambiente originario.
Nel caso in cui tali obiettivi non potessero essere raggiunti, l’inserimento in comunità ha la finalità di consentire al minore l’opportunità di rielaborare la propria esperienza personale e familiare in funzione di una possibile accoglienza in un’altra realtà familiare alternativa a quella originaria o di accompagnarlo verso forme di autonomia personale e socio-economica.
Finalità dell’inserimento semiresidenziale.
L’intervento ha finalità educative ed assistenziali volte alla realizzazione di progetti di integrazione del minore nel territorio e con il nucleo familiare curando nello specifico:
□ la promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie sul territorio, prevenendo le situazioni di marginalità sociale, favorendo l’integrazione all’interno della comunità di appartenenza;
□ il sostegno del minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue potenzialità;
□ il contenimento del disagio nelle situazioni di marginalità al fine di evitare una separazione dalla famiglia di origine;
□ la cura della famiglia di origine per il recupero ed il potenziamento delle capacità genitoriali.
Le attività si inseriscono nell’ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Vicenza e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Settore Servizi Sociali e Abitativi nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.
ART. 2
DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI
Il Comune di Vicenza si avvale del servizio residenziale e semiresidenziale per le prestazioni educative e socio assistenziali in favore di minori o madri con bambini che si trovano in condizione di grave disagio psico-fisico e relazionale.
Il servizio residenziale è inoltre destinato ai minori stranieri non accompagnati o non residenti, privi della famiglia di origine o di una famiglia che si assume la responsabilità di cura.
Il progetto di inserimento comunitario o semiresidenziale può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d’età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.
Il Comune di Vicenza ammette alle prestazioni educative e socio assistenziali i minori segnalati dal Servizio Sociale Professionale competente, dall’Autorità Giudiziaria ovvero dalle Forze dell’Ordine, secondo le procedure tecnico-amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
ART. 3
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’ammissione del minore o della madre con bambini, in conformità alle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 09.06.2015, avviene con le seguenti modalità:
Inserimento in Pronta Accoglienza (situazione di emergenza) | Progetto di inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale |
Il Servizio Sociale o le Forze dell’Ordine individuano in emergenza l’unità di offerta disponibile alla pronta accoglienza, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle Linee Guida. | L’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale approva il Progetto Quadro e individua la tipologia di offerta appropriata, secondo quanto previsto dal processo di scelta descritto nelle Linee Guida. |
Il Servizio Sociale trasmette il primo giorno lavorativo utile il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente, o la nota delle Forze dell’Ordine. Se l’inserimento è richiesto dalle Forze dell’Ordine, il Responsabile della Struttura dà comunicazione al Comune il primo giorno lavorativo successivo all’inserimento | Il Servizio Sociale concorda l’inserimento del minore con il Responsabile della struttura e trasmette il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, se presente. |
Il Direttore del Settore approva formalmente l’inserimento previa verifica sulla copertura della spesa e trasmette il provvedimento di autorizzazione all’inserimento entro n. 3 giorni lavorativi (autorizzazione per max 120 giorni di accoglienza) | Il Direttore del Settore approva formalmente l’inserimento previa verifica sulla copertura della spesa e trasmette alla struttura residenziale il provvedimento di autorizzazione all’inserimento |
Il Servizio Sociale redige il Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento | La struttura redige un Progetto Educativo Individuale in coerenza con gli obiettivi del Progetto Quadro entro 30 giorni dall’inserimento |
La struttura redige un Progetto Educativo Individuale entro 60 giorni dall’inserimento |
E’ compito del servizio sociale la comunicazione con la famiglia e con il tutore del minore, se nominato dall’Autorità Giudiziaria.
L’ammissione è subordinata al provvedimento di autorizzazione formale da parte del Comune di Vicenza contenente anche l’impegnativa di spesa per il pagamento della retta.
ART. 4
CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio residenziale secondo le seguenti modalità:
□ curare il processo di inserimento del minore nel rispetto della sua specifica individualità, favorendo un positivo adattamento relazionale nell’ambiente comunitario;
□ gestire il raggiungimento degli obiettivi del Progetto educativo, tenendo conto delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, ove presenti;
□ mantenere una costante collaborazione e verifica con il Servizio inviante e con le figure di tutela giuridica, con particolare riguardo alle modalità di gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine;
□ tenere i rapporti con la scuola e la sanità secondo i bisogni specifici del minore;
□ favorire l’inserimento nel contesto territoriale e sociale di riferimento della Struttura, quando ciò è coerente con gli obbiettivi del Progetto individuale;
□ gestire, in caso di fuga del minore o di grave criticità comportamentale, le comunicazioni al Servizio Sociale, al tutore, all’Autorità Giudiziaria, alle Forze dell’Ordine;
□ individuare, in collaborazione con il servizio inviante, occasioni e modalità di ascolto del minore, adeguate alla sua maturità affettiva e relazionale, per consentire l’espressione delle sue opinioni rispetto al percorso comunitario;
□ collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l’attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla Struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa.
2. L’Ente Gestore si impegna ad assicurare l’esecuzione del servizio semiresidenziale rivolto a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro, secondo le seguenti modalità:
- il servizio dovrà svolgersi per almeno cinque giorni alla settimana e l’orario minimo sarà di norma il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 18,00
- durante il periodo non scolastico gli orari potranno essere variati, nella distribuzione del monte ore settimanale;
- caratteristiche specifiche del servizio:
1. supportare il processo educativo del minore:
a. organizzando attività all’interno della struttura capaci di offrire stimoli idonei a favorire lo sviluppo delle capacità cognitivo-relazionali;
b. favorendo il processo di integrazione nella comunità locale;
c. garantendo un rapporto costante con la famiglia;
d. facilitando il raggiungimento di livelli di autonomia compatibili con la fase di sviluppo evolutiva dei minori,
2. garantire un rapporto costante con l’assistente sociale e gli altri operatori che hanno redatto il Progetto Quadro;
3. garantire la partecipazione del minore alle attività ricreative, di animazione e socializzazione;
4. realizzare interventi di supporto nello svolgimento delle attività scolastiche e/o formative al lavoro;
5. garantire un servizio di trasporto necessario per lo spostamento del minore da scuola alla struttura e dalla struttura a casa
6. garantire forme di supporto alla famiglia attraverso interventi di consulenza educativa.
ART. 5
PRESTAZIONI GARANTITE ALL’UTENTE
L’Ente Gestore si impegna ad assicurare al minore e alla madre con bambino le seguenti prestazioni:
1. Per i servizi residenziali - n. 1 (comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza), n. 2 (comunità familiare), n. 3 (comunità educativa per minori), n. 4 (comunità educativa per minori con pronta accoglienza):
- accoglienza, custodia ed alloggio
- vitto: i pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei minori e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, garantendo:
1. l’equilibrio nutrizionale;
2. la varietà delle preparazioni;
3. la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie;
4. pasti speciali (no-maiale, no-bovino), dettati da prescrizioni religiose;
5. il rispetto della normativa vigente;
- igiene e cura della persona
- lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia d’età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- cura e pulizia degli ambienti a disposizione del minore a seconda della fascia d’età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- pagamento dei farmaci necessari per le cure ordinarie degli ospiti ed eventuali ticket sanitari, qualora non sia previsto l’esonero;
- attivazione di tutti i presidi, servizi o figure sanitarie necessarie per tutelare la salute del minore, nell'ambito dei servizi forniti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- interventi che favoriscano la vita comunitaria, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero ed integrazione con il territorio;
- interventi necessari a garantire la frequenza scolastica
- organizzazione ed assistenza del tempo libero, compresi eventuali periodi di soggiorno estivo;
- l’uso dei trasporti pubblici urbani;
- corredo personale di base al bisogno (biancheria intima);
- accompagnamento da/a scuola, nonché in altri luoghi quando strettamente necessario;
- libri e spese scolastiche ordinari, qualora non provvedano i genitori;
- collaborazione con tutti i Servizi istituzionali, in particolare con il Servizio Protezione e Tutela Minori e con il Servizio Sociale Territoriale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Quadro attraverso momenti di verifica e programmazione concordati;
- rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa vigente agli esercenti la responsabilità genitoriale e supporto alla relazione tra minori e familiari come da progetto;
- gestione in caso di fuga o di altra criticità delle comunicazioni al S.P.T.M. , al Servizio Sociale Territoriale, alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria, al tutore.
2. Per i servizi semiresidenziali – n. 5 (comunità educativa diurna per minori/adolescenti):
- vitto: i pasti dovranno essere adeguati alle esigenze dei minori e somministrati nel rispetto delle migliori garanzie di igiene e qualità, garantendo:
1. l’equilibrio nutrizionale;
2. la varietà delle preparazioni;
3. la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari patologie;
4. pasti speciali (no-maiale, no-bovino), dettati da prescrizioni religiose;
5. il rispetto della normativa vigente;
- igiene e cura della persona
- cura e pulizia degli ambienti
- interventi che favoriscano la vita comunitaria, la socializzazione, l’organizzazione e la gestione del tempo libero e dell’integrazione con il territorio
- il sostegno scolastico
- il raccordo con la scuola e con gli specialisti
- l’uso dei trasporti pubblici urbani
- l’accompagnamento ritenuto necessario da/a scuola ed in altri luoghi nell’ambito del territorio comunale.
ART. 6 PRESTAZIONI DEL COMUNE
Il Comune di Vicenza, nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:
- la valutazione e la presa in carico della situazione di disagio, di rischio o di pregiudizio del minore, attraverso l’intervento del Servizio Sociale professionale;
- l’adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela del minore;
- la definizione e la gestione di progetti di protezione e cura del minore, anche attraverso le forme dell’integrazione socio-sanitaria;
- assetti organizzativi e funzionali integrati attraverso la stipula di accordi e protocolli gestionali con l’Azienda Ulss 6 “Vicenza”.
ART. 7
PERMANENZA NELLE STRUTTURE DI PRONTA ACCOGLIENZA
La permanenza del minore o della madre con bambini in pronta accoglienza non dovrà superare i 120 giorni. E’ ammissibile una proroga di un mese solo quando le dimissioni potrebbero provocare pregiudizio al minore.
Per i minori stranieri non accompagnati il periodo di permanenza sarà legato al progetto educativo individuale e comunque non superiore ai 6 mesi, salvo diversa disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
ART. 8 DIMISSIONI
La dimissione del minore avviene quando il Servizio sociale responsabile della presa in carico valuta, in collaborazione con il responsabile della struttura e con le figure professionali sanitarie e sociali territoriali coinvolte sul caso, il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individuale.
Qualora sopraggiungano condizioni, segnalate anche dalla stessa struttura, che rendano inattuabile il Progetto Educativo, il minore o la madre con il minore potranno essere dimessi previo reperimento di un’idonea soluzione alternativa da parte del servizio inviante.
La dimissione dovrà avvenire previa valutazione della UVMD, che registra le motivazioni della dimissione e riformula il progetto di inserimento a garanzia della continuità educativo-assistenziale.
Il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare al Settore Servizi Sociali e Abitativi l’avvenuta dimissione del minore entro il termine massimo di n.5 giorni dalla cessazione dell’inserimento.
La stessa comunicazione deve essere inoltrata immediatamente in caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale di accoglienza.
In caso di allontanamento arbitrario del minore, la struttura è tenuta a notificarlo contestualmente al servizio competente e alle forze dell’ordine.
ART. 9 CONSERVAZIONE DEL POSTO
Resta inteso che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:
1. Per gli inserimenti residenziali:
▪ necessità di cure presso gli ospedali;
▪ soggiorni non a carico della comunità (max 15 giorni nel mese);
▪ rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività (max 15 giorni nel mese);
▪ fuga (soltanto per i primi 5 giorni).
Per le assenze sopra descritte, debitamente documentate dall’assistente sociale responsabile del caso, la struttura residenziale percepirà la retta giornaliera nella misura ridotta all’75% della retta intera.
Il Comune di Vicenza potrà invece riconoscere la retta intera, qualora la degenza ospedaliera del minore richieda un particolare carico assistenziale per il personale educativo della struttura. Tale evenienza deve essere formalmente attestata dal responsabile della struttura e formalmente autorizzata da parte del Comune di Vicenza.
2. Per gli inserimenti semiresidenziali:
▪ necessità di cure presso gli ospedali;
▪ motivi familiari documentati;
▪ motivi scolastici, gite (max 6 giorni), corsi di recupero (max 10 gg.)
Per i casi sopra previsti, debitamente documentati dal servizio sociale o dietro specifica presentazione di certificato medico, la struttura percepirà la retta nella misura ridotta al 75%.
Qualora vengano superati n. 10 giorni continuativi, l’assenza dovrà essere documentata da dichiarazione del servizio sociale competente.
In caso di assenze prolungate (15 gg. consecutivi) non comunicate tempestivamente al Comune di Vicenza quest’ultimo si ritiene sollevato dal pagamento della retta per il mantenimento del posto per ogni ulteriore giorno di assenza oltre il quindicesimo. Il pagamento della retta per il mantenimento del posto avverrà anche oltre il quindicesimo giorno di assenza consecutiva, se la stessa sarà opportunamente giustificata ed autorizzata, previa verifica del servizio sociale.
ART. 10
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La struttura si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni previste dal presente schema di contratto con idonea organizzazione aziendale, garantendo il mantenimento dei requisiti logistici, organizzativi e funzionali e il sistema di gestione e documentazione della qualità, previsti dalla L.R. 22/2002 e successive applicazioni.
Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.
La struttura comunica formalmente al Comune di Vicenza il nome del responsabile di ogni unità di offerta. Garantisce inoltre la piena conformità delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
I servizi di cui al presente capitolato rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la struttura deve farsi carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.
ART. 11 DURATA DEL SERVIZIO
L’Ente Gestore dovrà garantire il servizio in oggetto dalla data del 01/10/2015 e fino al 30/09/2016 restando impregiudicati al decorso di tale termine gli inserimenti in atto.
ART. 12
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
Il corrispettivo è determinato dall’importo della retta giornaliera dovuta all’Ente Gestore fornitore del servizio, nella misura offerta con la richiesta di inserimento nell’Elenco. Il corrispettivo è correlato alla tipologia di struttura, al numero di persone inserite e al periodo di permanenza.
L’importo delle rette giornaliere, per le strutture di accoglienza previste, è fissato nelle misure seguenti:
Strutture | Rette |
Comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza | |
Comunità Familiare | |
Comunità educativa per minori | |
Comunità educativa per minori con pronta accoglienza | |
Comunità educativa diurna per minori/adolescenti |
La retta si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente contratto. E’ prevista una riduzione della retta nei casi previsti dall’art. 9 del presente accordo contrattuale.
Costi di eventuali prestazioni aggiuntive non comprese nella retta:
Descrizione | Costo |
Eventuali prestazioni straordinarie, non ricomprese tra quelle elencate all’art. 4, potranno essere oggetto di specifico contributo da erogarsi con determinazione dirigenziale, adeguatamente motivata, previa documentata richiesta.
ART. 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà, nei termini di legge, entro il 60° giorno fine mese dal ricevimento della fattura elettronica mensile nella quale dovranno essere indicati i minori inseriti ed i giorni di presenza. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune di Vicenza.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica , mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.. Rimane in carico all’Ente Gestore l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di Vicenza potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Ente Gestore per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG.
ART. 14 PERSONALE
Il servizio si avvale:
1. di personale educativo tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità.
La struttura garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori assenti nonché incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento degli stessi.
2. di volontari, curandone l’inserimento nelle attività anche mediante adeguanti interventi formativi. Dette figure non possono sostituire il personale educativo di cui al precedente punto.
Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’Ente Gestore che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico dell’Ente Gestore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
Ai sensi della Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 3 aprile 2014 intitolata “Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro” che ha per oggetto “decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro” è fatto obbligo ai datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, acquisire il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Pertanto l’Ente Gestore dovrà produrre una specifica dichiarazione di responsabilità da cui si evinca l’insussistenza delle circostanze sopra evidenziate per ogni operatore impiegato. La medesima dichiarazione dovrà essere fornita per ogni operatore successivamente assunto in corso di appalto e per i volontari operanti nella struttura.
Gli operatori ed in generale tutto il personale, compresi i volontari, dovranno possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni.
Il personale impiegato dall’Ente Gestore sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del C.P. L’Ente Gestore dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:
- l’adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- l’assoluto rispetto delle leggi e norme regolamentari e contrattuali previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.
L’obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’Ente Gestore si impegna ad esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato. Per mantenere un’adeguata idoneità psicologica alla mansione, la struttura garantisce la supervisione degli operatori e la loro periodica formazione, attività previste dalla DGR 84/2007 e documentabili.
ART. 15 COPERTURA ASSICURATIVA
Sono posti a carico dell’Ente Gestore gli obblighi di cura e vigilanza dei minori previsti per i genitori, tutori e precettori, ad eccezione degli accoglimenti mamma-bambino, dalle vigenti disposizioni di legge.
Il servizio è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa. L’Ente Gestore è responsabile dei danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose a seguito dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, esonerando espressamente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità.
Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti della residenza. La struttura provvederà a dare comunicazioni scritta di tali atti al Settore Servizi Sociali e Abitativi.
In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, l’Ente Gestore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza.
I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 16
OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE
L’Ente Gestore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, il nominativo e i numeri telefonici di uno o più referenti del servizio che dovranno essere sempre reperibili da parte del Comune di Vicenza in tutti i giorni lavorativi, per l’intera durata contrattuale. Con riferimento alle strutture di pronta accoglienza, l’Ente Gestore dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune di Vicenza, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine.
I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune di Vicenza inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.
L’Ente Gestore si impegna a garantire continuità e completezza delle prestazioni, provvedendo alle sostituzioni con personale parimenti qualificato in caso di assenza dal servizio.
L’Ente Gestore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.
L’Ente Gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell’Ente Gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante e di indennizzo da parte della medesima.
ART. 17
PRESCRIZIONI IGIENICHE – SICUREZZA DEL LAVORO
L’Ente Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di tutte le normative generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le prescrizioni dei servizi competenti e ad essa è demandata la gestione della sicurezza dei locali utilizzati per la gestione delle prestazioni oggetto del presente contratto e del personale a qualunque titolo ivi impiegato.
ART. 18
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SCIOPERO
L’Ente Gestore è a conoscenza che i servizi di cui al presente contratto rientrano tra quelli che prevedono l’applicazione della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i., in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e si fa carico della sua applicazione così come delle eventuali modifiche.
ART. 19 VERIFICA DEL SERVIZIO
Nel quadro stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.
ART. 20
DIVIETO DI SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Dlgs 163/2006 e s.m.i., è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente contratto.
ART. 21
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l’Ente Gestore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda i requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002 e dalla DGR n. 84/2007.
ART. 22 PENALI
L’applicazione delle penali per inadempimenti dell’Ente Gestore sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Ente Gestore ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Comune di Vicenza accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Ente Gestore le penali sotto descritte a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Il Comune di Vicenza, indipendentemente dalla prova del danno, potrà applicare le seguenti penali :
- per mancata presentazione di documentazione: penale pari a 250,00 euro;
- per constatata negligenza dell’Ente Gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti: penale pari a 1.000,00 euro;
- per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienze per fatti imputabili all’Ente Gesto- re: penale pari a 500,00 euro, per ciascuna di esse.
Il Comune di Vicenza, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui al presente articolo, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo della prima nota o fattura emessa dall’Ente Gestore che verrà messa in pagamento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Ente Gestore dall’adempimento dell’obbligazione, per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
L’Ente Gestore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune di Vicenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Ente gestore ometta di eseguire, anche parzialmente la prestazione oggetto del servizio di accoglienza residenziale o semi-residenziale, con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto, il Comune di Vicenza potrà richiedere ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Ente gestore, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all’Ente gestore.
ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del codice civile, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui l’Ente Gestore sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 15 giorni continuativi, per porre fine a tale inadempimento. Il suddetto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale il Comune di Vicenza evidenzia l’inadempimento.
Sono altresì causa di risoluzione di diritto i seguenti casi:
▪ violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente accordo qualora esplicitamente previsto;
▪ frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
▪ nel caso in cui le strutture utilizzate perdano l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della nor- mativa vigente;
▪ grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
▪ fallimento o cessazione dell’Ente Gestore;
▪ in caso di violazione da parte dell'operatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx000000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/00000-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
▪ ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’ap- palto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
La risoluzione del contratto è disposta con atto del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza che viene comunicato all’Ente Gestore con raccomandata A.R.. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Ente Gestore è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente contratto sino all’individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.
ART. 25 RECESSO
Il Comune di Vicenza ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi all’Ente Gestore con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In questo caso l’Ente Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Ente Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.
ART. 26 TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Il Comune di Vicenza e l’Ente Gestore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i.. L’Ente Gestore si assume inoltre l’obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 27 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza.
ART. 28 PRIVACY
L’Ente Gestore si impegna, nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, a dare applicazione al D.Lgs. n.196/2003 e sue modificazioni.
Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. n.196/2003 comporterà l’esclusiva e piena responsabilità dell’Ente Gestore, rimanendo il Comune di Vicenza escluso da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 29
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, nonché l‘imposta di bollo e di registrazione sono a carico dell‘Ente Gestore.
ART. 30 NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente contratto si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Vicenza,
Il Direttore
Settore Servizi Sociali e Abitativi Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx