Direzione Regionale Emilia Romagna
Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx
Settore Gestione Risorse Ufficio Risorse Materiali
Fornitura e consegna franco locali di materiali di consumo originali e rigenerati a ridotto impatto ambientale per stampanti e apparecchiature multifunzione
Uffici dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx CIG 854139996D
CAPITOLATO TECNICO E D’ONERI
SOMMARIO
Art. 2 – Tipologia della fornitura 3
2.1 Beni oggetto della fornitura 3
2.2 Quantitativo minimo di fornitura per ordine. 4
Art. 3 - Controllo e verifica della fornitura. 5
Art. 4 - Prezzi contrattuali 5
Art. 5 – Durata del contratto/Massimale contrattuale. 5
Art. 6 – Pagamenti e fatturazione. 6
Art. 8 – Risoluzione del contratto e risarcimento danni 7
Art. 9 - Organizzazione dei mezzi necessari 7
Art. 10 - Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
Art. 11 - Casi di forza maggiore 8
Art. 13 – Cessione di credito 8
Art. 15 – Responsabile della fornitura 9
Art. 16 – Cessione del contratto 9
Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 9
Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali 9
Art. 19 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali. 10
Il presente documento individua le caratteristiche e le modalità per un accordo quadro di fornitura e consegna al piano, franco locali, di materiali di consumo originale e rigenerato (preparato per il riutilizzo) a ridotto impatto ambientale per stampanti e apparecchiature multifunzione, conformi ai criteri minimi ambientali del decreto del Ministero dell’Ambiente del 07 ottobre 2019, da consegnare presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Xxxxxx Xxxxxxx, sulla base di ordinativi inviati secondo le necessità da questa Direzione Regionale.
Il contratto stipulato avrà la modalità di “accordo quadro”, intendendosi per tale un contratto in cui è possibile procedere ad ordini successivi di quantitativi e modelli secondo necessità degli Uffici, con un minimo di acquisto (€ 250,00, IVA esclusa) ed un massimale complessivo (€ 57.377,00 IVA esclusa), sulla base dei prezzi determinati da questa procedura.
Il contratto non prevede un diritto di esclusiva a favore del fornitore.
L’elenco degli indirizzi degli uffici di destinazione della fornitura, insieme con i nominativi dei referenti dei vari Uffici, è inserito nel file allegato: “Indirizzi-e-referenti uffici”.
Eventuali modifiche degli indirizzi di consegna saranno comunicate al momento dell’ordine. Si applicano le condizioni generali di contratto MEPA.
Art. 2 – Tipologia della fornitura
2.1 Beni oggetto della fornitura
Sono oggetto della fornitura principalmente i toner, le cartucce, i Drum e i fotoconduttori
contenuti nel file “Allegato 1 – Offerta economica toner”.
I toner, le cartucce e i drum devono essere originali e rigenerati (preparati per il riutilizzo)..
Le cartucce/toner/drum «rigenerati» forniti devono essere almeno pari, in numero, al 30% del fabbisogno complessivo, tali prodotti devono avere una resa e qualità di stampa equivalente a quella delle cartucce originali e polveri di toner o inchiostri privi di determinate sostanze pericolose. Tutte le tipologie dei prodotti:
- devono garantire un sicuro funzionamento;
- non devono presentare difetti;
- devono garantire le stesse caratteristiche qualitative e le certificazioni di legge dei prodotti originali.
In presenza di eventuali problemi di utilizzo, i prodotti dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell’impresa, con prodotto idoneo senza variazione di prezzo indicato in offerta.
Tutti i prodotti forniti devono essere conformi ai CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) per la fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro previsti nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 ottobre 2019 pubblicato nella G.U. serie generale n. 261 del 7 novembre 2019.
In particolare, le cartucce laser o a getto di inchiostro devono essere conformi alle specifiche tecniche del suddetto allegato al decreto ministeriale, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/x-xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx#0 e allegato alla presente procedura (Allegato CAM).
Le specifiche tecniche indicate devono essere dimostrate con i mezzi di verifica indicati nel suddetto allegato.
Prima della stipula, l’aggiudicatario dovrà inviare le schede di sicurezza dei prodotti in formato pdf. L’elenco dei toner, dei drum e delle cartucce contenuto nel file “Allegato 1 – Offerta economica toner” non è esaustivo; potrà essere richiesto un preventivo per ulteriori tipologie di toner.
2.2 Quantitativo minimo di fornitura per ordine.
La merce dovrà essere fornita e consegnata franco locali dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiedente.
Quantitativo minimo di fornitura di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) – IVA esclusa - per ogni ordine/richiesta dell’Ufficio interessato.
2.3 Modalità di consegna/termini di consegna.
Gli ordini di fornitura saranno emessi esclusivamente dall’Ufficio Risorse Materiali di questa Direzione Regionale; per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta e potrà essere inviato anche via fax o via e-mail.
L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità e le sedi degli uffici in cui dovranno essere eseguite le consegne.
La fornitura dovrà essere consegnata tassativamente entro 7 (SETTE) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine.
La consegna del materiale (da concordare con i responsabili degli uffici, in ordine a orari e modalità) avverrà esclusivamente presso le sedi degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Xxxxxx Xxxxxxx indicati nell’ordine, AL PIANO, franco locali che verranno di volta in volta indicati dai responsabili dell’Ufficio richiedente la fornitura.
In alcuni uffici è possibile che ci siano diversi gradini, pertanto l’impresa garantisce la consegna al piano anche in presenza di gradini.
L’Affidataria dovrà consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati alla fornitura nei locali all’uopo destinati anche se ubicati in piani diversi da quello terreno.
È necessario prima contattare i referenti indicati nell’ordine, nonché nell’allegato file Indirizzi e referenti.xlsx.
Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità sopra riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.
Ogni imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
• esatta denominazione e descrizione del prodotto;
• quantità;
• nome e indirizzo del produttore/fornitore.
Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, tali da rendere parzialmente o totalmente inutilizzabili i prodotti, questi verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere, a proprie spese, al loro ritiro e all’immediata sostituzione. L’integrità e la conformità della fornitura dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dal funzionario dell’Agenzia che riceverà la merce.
2.4 Garanzie.
L’impresa affidataria garantirà la perfetta integrità del materiale trasportato e sarà comunque responsabile per eventi che non derivino da caso fortuito o forza maggiore.
L’impresa garantisce che il materiale oggetto della fornitura sia esente da qualsivoglia vizio.
Le cartucce non in possesso delle etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, dovranno essere garantite per due anni a decorrere dall’esito positivo del collaudo. La garanzia è estesa anche alle apparecchiature, in caso di danni documentati derivanti da tali cartucce nonostante l’uso appropriato.
La Società Aggiudicataria provvisoria dovrà produrre copia della polizza R.C. prodotti per eventuali danni, compreso il fermo macchina.
Se, durante il periodo di garanzia, i prodotti della fornitura risultassero, in tutto o in parte, non conformi per l’uso né ai Criteri ambientali minimi, la fornitura deve essere prontamente sostituita con una conforme a detti requisiti.
Art. 3 - Controllo e verifica della fornitura.
La fornitura, prima che se ne disponga il pagamento, sarà sottoposta a controllo e verifica da parte dell’Ufficio ricevente.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto previsto nel presente Capitolato.
L’Amministrazione ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del fornitore.
Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno contestati e non accettati, e dovranno essere ritirati e sostituiti entro cinque giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali l’Agenzia potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’impresa affidataria inadempiente e trattenendola sui crediti da essa vantati.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
In caso di difetti riscontrati al momento dell’utilizzo dei prodotti, saranno direttamente gli Uffici a contattare il fornitore per chiedere la sostituzione dei prodotti alle medesime condizioni sopra riportate.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico dell’impresa, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegna e quant’altro inerente e conseguente.
Il fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea; in mancanza del ritiro entro 15 giorni lavorativi, questa Amministrazione provvederà allo smaltimento della stessa, stornando la spesa dalla successiva fattura.
Durante il periodo intercorso tra richiesta di sostituzione e la consegna per lo smaltimento, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
I prezzi dell’offerta sono comprensivi di tutte le spese, costi e oneri necessari per la fornitura e consegna (al piano, franco locali degli uffici richiedenti). Non saranno riconosciuti all’impresa importi aggiuntivi.
Trattandosi di contratto di durata massima annuale. non è prevista una revisione dei prezzi.
Art. 5 – Durata del contratto/Massimale contrattuale.
Il contratto avrà validità di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula o sino al raggiungimento del massimale, nel caso in cui questo sopraggiunga prima della scadenza; ai sensi dell’art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, non saranno ammessi il rinnovo, tacito o esplicito, o la proroga, salvi i casi previsti dalla legge o dal presente capitolato, oppure nelle more della conclusione di successiva gara o affidamento.
Importo massimo del presente appalto:
€ 57.377,0 0 – XXX xxxxxxx.
Tale massimale non è vincolante per l’Agenzia che potrà emettere ordini anche per un importo complessivo più basso.
Il contratto non prevede un diritto di esclusiva a favore del fornitore.
Qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. riguardante l’approvvigionamento di toner, cartucce e fotoconduttori, a condizioni più vantaggiose per l’Agenzia, quest’ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Qualora, in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata un contratto da parte della Direzione Centrale, riguardante l’approvvigionamento di toner cartucce e fotoconduttori, a condizioni più vantaggiose per l’Agenzia delle Entrate Xxxxxx Xxxxxxx,
quest’ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 6 – Pagamenti e fatturazione.
I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno dopo l’esito favorevole del controllo/verifica e saranno disposti a 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura.
Si precisa che la fattura dovrà essere emessa necessariamente in “forma elettronica”, dopo la consegna di TUTTO il materiale contenuto nell’ordine.
SARÁ RICHIESTO LO STORNO E LA RIEMISSIONE IN CASO DI FATTURE DI CONSEGNE PARZIALI.
Le fatture dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx – CF e
P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx: HSIRQ2. .
Si sottolinea che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008.
Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.
In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:
- numero di protocollo contratto;
- numero di ordine;
- Codice IPA: HSIRQ2
- Conto corrente dedicato già segnalato all’Agenzia con la compilazione dell’apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG)
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002
n. 231, novellato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata ai sensi di legge una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/2016.
Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 854139996D Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.
L’impresa affidataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i.
Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate si applica il meccanismo dello split payment.
In caso di ritardo nella consegna, consegna parziale o mancato ritiro nei termini della merce rifiutata ai sensi dell’art 4, l’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5%
(zero virgola cinque per mille) dell’importo contrattuale (€ 57.377,00) per ogni giorno lavorativo di ritardo maturato; le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.
La penale può essere proporzionalmente ridotta o disapplicata ad insindacabile giudizio dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti da penali con quanto ancora dovuto alla società.
Art. 8 – Risoluzione del contratto e risarcimento danni
L’Agenzia può risolvere il contratto di diritto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all’art. 108, c.1 e 2, D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:
1. frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
2. manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
5. rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato;
6. situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuale, irregolarità o inadempimenti gravi.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura ovvero alla seconda offerente in graduatoria.
In tal caso l’Agenzia potrà pretendere il risarcimento del danno eventualmente subito e dei maggiori costi sostenuti per la nuova fornitura.
Tra le cause di risoluzione contrattuale sono compresi eventuali provvedimenti giudiziali aventi efficacia, anche indiretta, sull’esecuzione del contratto.
Art. 9 - Organizzazione dei mezzi necessari
L’impresa fornisce, a sue spese, tutte le attrezzature ed i materiali necessari e sufficienti per il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in forza del presente capitolato e nella documentazione contrattuale.
Art. 10 - Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’impresa riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nella esecuzione della presente fornitura e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose dell’Agenzia o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza delle prestazioni contrattuali.
L’impresa si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
L’impresa si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni in oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria.
I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.
Art. 11 - Casi di forza maggiore
In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare effettuazione della fornitura nei tempi prestabiliti dal presente capitolato, l’impresa deve darne immediata comunicazione all’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx dell’Agenzia delle Entrate e s’impegna a definire soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio. In mancanza di comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’affidatario.
Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Bologna.
Ai sensi dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.
Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare
n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A)” unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i l’atto di cessione dovrà contenere:
l’indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l’Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest’ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;
l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.
L’atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.
La notifica dell’atto di cessione potrà avvenire presso la sede dell’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale Xxxxxx Xxxxxxx – Xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx.
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, l’affidatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell’art. 106, c.12, del Decreto Legislativo 50/2016.
Art. 15 – Responsabile della fornitura
Il Fornitore affidatario, ai fini della stipula del Contratto, dovrà comunicare il nominativo di un Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di referente del Fornitore nei confronti dell’Agenzia, e dello stesso dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica ed un numero di telefono. Anche in assenza del Responsabile, dovrà sempre essere possibile, per l’Amministrazione, ottenere un contatto con il Fornitore, ai fini della risoluzione di eventuali problematiche.
Art. 16 – Cessione del contratto
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l’apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.
Art. 19 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del contratto.
IL CAPO UFFICIO RISORSE MATERIALI
Concepita Chionna
firmato digitalmente