Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
ALLEGATO C (Determinazione reg. gen. n. 428 del 29.07.2008)
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Il Comune di Montelibretti, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – c.f. 02457650584, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da ------------------------, nato a ------------- il in qualità
di
E
nato/a a il e residente a ( ) in Via
-----------------, ---- c.f , di seguito indicato/a come “collaboratore”,
PREMESSO
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• ;
• ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
Oggetto dell’incarico
1. Il Comune affida al collaboratore, che accetta, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa destinato alla realizzazione degli ultimi 9 mesi del progetto quale risulta allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 123/2007.
2. Il collaboratore, al termine del contratto, dovrà redigere una relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti sulla base degli obiettivi contenuti nel progetto di cui al punto precedente.
ART. 2
Modalità di svolgimento della collaborazione
1. La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del committente.
2. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.
3. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
4. Il collaboratore si impegna ad assicurare la presenza per almeno tre giorni a settimana per ciascuno dei due enti interessati dal progetto di cui in premessa.
5. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Montelibretti.
6. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.
ART. 3
Obblighi di riservatezza
1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 4
Decorrenza e durata dell’incarico
1. Il presente contratto ha decorrenza dal ------------------- e fino al , prestando n. 36 ore
alla settimana.
2. Il Responsabile del Servizio Socio-culturale comunale valuta mensilmente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto in relazione ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, oltre al rispetto dei tempi di consegna dei lavori affidati.
3. L’incarico sarà definitivamente interrotto in caso di giudizio negativo, dandone motivazione scritta al collaboratore.
ART. 5
Compenso
1. A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, il Comune di Montelibretti corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo di euro 20.850,00, per 9 mesi, comprensivi di ogni ritenuta di legge a carico del Comune e del collaboratore. Acconti di detto importo vengono corrisposti al collaboratore in rate mensili posticipate entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione.
2. Le parti convengono sul fatto che la somma stabilita tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
3. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
4. La liquidazione e il pagamento di ciascuna rata è quindi subordinata alla valutazione positiva che il Responsabile del Servizio socio-culturale comunale avrà espresso nei modi e nei tempi previsti all’art.4, nonché ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di procedura civile.
5. Il Comune provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.
ART. 6
Rimborso delle spese di trasferta
1. In caso di trasferte del collaboratore fuori dal territorio dai comuni di Montelibretti e Moricone, per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.
2. Se il collaboratore utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all’espletamento dell’incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe A.C.I..
ART. 7
Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione
1. Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative:
• Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, che ha previsto l’istituzione di un apposita gestione separata presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
• D. lgs. 151/01 e decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha disciplinato il trattamento per la tutela della maternità e dell’assegno per il nucleo familiare.
• Art.51, comma 1, legge n. 488/1999, che ha previsto l’estensione della tutela contro il rischio di malattia;
• Art.5 D. Lgs. N. 38/2000 che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative l’obbligo assicurativo contro gli infortuni;
2. Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per lunghi periodi, quali malattia, infortunio e maternità, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del corrispettivo:
• in caso infortunio o malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto;
• in caso di maternità, per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi alla data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva. In tal caso la durata del rapporto è prorogata, compatibilmente con l’attività da svolgere desunta in contratto, per un periodo pari alla sospensione. Nel caso di impossibilità di proroga del rapporto è riconosciuto un diritto di prelazione per assegnazione di altro incarico di contenuto analogo.
3. Il collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all’Ente di intervenire con soluzioni alternative.
In caso di malattia e infortunio il collaboratore deve presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.
4. Il collaboratore ha diritto al godimento di un periodo di recupero psico-fisico (riposo, malattia e infortunio) pari a un decimo della durata del contratto da usufruire compatibilmente con le esigenze dell’incarico.
ART. 8
Estinzione del contratto
1. Il contratto termina, alla scadenza del termine concordato, a conclusione della prima fase di realizzazione del progetto.
2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.
0.Xx caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il periodo di preavviso non prestato.
0.Xx contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino:
• gravi inadempienze contrattuali;
• sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
• commissioni di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modificazioni;
• danneggiamento o furto di beni;
• inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti dai precedenti artt.2 e 3;.
• impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
ART. 9
Autorizzazione al trattamento dei dati
1. Il collaboratore autorizza il Comune di Montelibretti al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Montelibretti, lì
Il collaboratore p. Comune di Montelibretti