PER LA COSTITUZIONE DEL
Regolamento
PER LA COSTITUZIONE DEL
Fondo per le funzioni tecniche
Sommario
Art. 2 – Costituzione del Fondo 2
Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell’incentivo 3
Art. 4 – Modifiche contrattuali 5
Art. 5 – Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche 5
Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili 6
Art. 7 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore 6
Art. 8 – Maturazione dell’incentivo 7
Art. 9 – Individuazione del gruppo di lavoro 8
Art. 10 – Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro 9
Art. 11 – Accertamento delle attività svolte 9
Art. 12 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione 11
Art. 13 – Quantificazione definitiva dell’incentivo 12
Art. 14 – Liquidazione incentivo 13
Art. 15 – Quote non distribuite 13
Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria 14
Art. 17 – Entrata in vigore 14
Regolamento approvato con Atto del Sindaco metropolitano N. 226 del 25-11-2020
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di costituzione del Fondo per le funzioni tecniche (di seguito “”Fondo”) di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall’art. 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56” Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”).
2. In base all’art. 5 del presente Regolamento, l’Ente destina al Fondo risorse in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, a valere sugli stanziamenti del quadro economico previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito interventi) negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. L’80% delle risorse del Fondo (di seguito “Fondo incentivo”) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate al successivo art. 6 con le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione integrativa sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.
4. La restante quota del 20% del Fondo di cui al comma 1 (di seguito “Fondo innovazione”) è destinato agli utilizzi secondo le previsioni del comma 3 dell’art 113 del Codice.
5. L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo è previsto nel quadro economico del singolo appalto.
Art. 2 – Costituzione del Fondo
1. Il Fondo relativo a ciascun intervento, comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Amministrazione, è determinato sulla base dell’importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione.
2. Il Fondo viene quantificato in apposita voce del quadro economico al momento dell’approvazione del progetto ovvero della determinazione a contrattare e accantonato mediante impegno al momento dell’aggiudicazione della gara. È compito e responsabilità del dirigente preposto alla struttura competente assicurare la corretta quantificazione e accantonamento del Fondo.
3. Gli incentivi stanziati e accantonati all'interno del quadro economico sono inseriti nel Fondo delle risorse decentrate al momento della loro maturazione rilevato secondo le modalità del successivo art. 8. Gli incentivi sono infine quantificati e liquidati secondo la disciplina stabilita dalla contrattazione integrativa definita sulla base del presente Regolamento.
Art. 3 – Limiti alla riconoscibilità dell’incentivo
1. L’inserimento dell’intervento nel programma triennale dei lavori pubblici costituisce il presupposto per la destinazione delle risorse al Fondo incentivo e per la sua successiva distribuzione.
2. Per interventi di valore stimato fino a 100.000 euro non inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche, il presupposto per la destinazione delle risorse al Fondo è costituito dal provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli successivi di progettazione, qualora il precedente sia omesso; in tali casi non compete l’incentivo per le attività relative alla programmazione.
3. Gli interventi relativi a lavori di manutenzione sono incentivabili solo se caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione. La particolare complessità è sempre presupposta in presenza di interventi manutentivi che necessitino di un’attività di progettazione e dell’affidamento di lavori tramite procedura comparativa1.
4. Sono incentivabili le attività svolte nell’ambito di affidamenti tramite procedura comparativa ricomprese nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nei casi in cui sia necessaria la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) diverso dal RUP2.
5. In base alle indicazioni fornite dall’ANAC3, il DEC è diverso dal RUP nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500 mila euro, ovvero superiori ad altra soglia individuata successivamente all’adozione del presente Regolamento da norme o decreti attuativi del Codice;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
1 Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2019 del 9 gennaio 2019.
2 Secondo la previsione dell’art. 113 co. 2, D. Lgs. 50/2016.
3 Il Direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi individuati al punto 10.1 delle linee Guida n. 3 ANAC approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016.
6. Nei casi di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma 5, il dirigente deve indicare nell’atto di costituzione del gruppo di lavoro, le motivazioni di ordine tecnico della nomina di un DEC diverso dal RUP e approvare un apposito progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice, commi 14 e 15.
7. Sono altresì incentivabili le attività svolte nell’ambito di affidamenti effettuati mediante strumenti di negoziazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice, con apertura del confronto competitivo.
8. Nei casi di adesione a convenzioni quadro di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o di utilizzo di altri strumenti di acquisto che non richiedono apertura del confronto competitivo di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice, l’incentivo potrà essere erogato solo per le attività di cui alle lettere c), d), e), f) dell’art. 6, rimanendo in ogni caso escluse le attività relative a forniture senza posa in opera.
9. Per le convenzioni di cui al precedente comma, il Fondo incentivi viene costituito al momento della adesione e l’importo dell’incentivo è calcolato con riferimento all’importo di adesione. Per gli Accordi quadro di cui all’art. 54 del Codice, il Fondo incentivi viene costituito al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi e l’importo dell’incentivo è calcolato con riferimento all’importo di questi ultimi. Le somme relative all’attività di affidamento sono riferite all’affidamento della convenzione o dell’accordo quadro e saranno corrisposte in favore della struttura, anche esterna, che ha svolto questa attività.
10. Relativamente alla riconoscibilità dell’incentivo in caso di modifiche contrattuali si rimanda al successivo art. 4.
11. Inoltre, fermo restando quanto sopra disciplinato, non incrementano il Fondo i seguenti interventi:
a. le procedure di acquisto non ricomprese nell’ambito di applicazione del Codice e i contratti di appalto e concessione di servizio di cui all’art. 17 del Codice;
b. lavori in amministrazione diretta;
c. i lavori, servizi e forniture affidati direttamente ad un operatore economico senza il previo espletamento della procedura comparativa (intesa anche come richiesta formalizzata di preventivi);
d. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
e. le procedure di acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura;
f. le attività di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Art. 4 – Modifiche contrattuali
1. Qualora i documenti di gara prevedano lavori, servizi o forniture opzionali di cui all’art. 106 co. 1 lett. a), l’incentivo da destinare al Fondo è calcolato sul valore della componente a base di gara. La destinazione al Fondo delle somme relative alle parti opzionali avviene con il provvedimento di esercizio delle opzioni, limitatamente alle funzioni di cui alle lettere d), e), f) del comma 1 dell'art. 6.
2. Fermo restando il comma 9 dell’art. 3, l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori opere/servizi/forniture eseguite rispetto al contratto originario.
Art. 5 – Definizione della quota da destinare al Fondo degli incentivi per funzioni tecniche
1. Nella determinazione dirigenziale di approvazione dell’intervento, il dirigente competente (inteso come il dirigente al quale il PEG affida la realizzazione dell’intervento), quantifica le risorse da destinare al Fondo sulla base di una percentuale decrescente all’aumentare dell’entità dell’intervento da realizzare.
2. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara inferiore a 40 mila euro non spetta nessun incentivo e, pertanto, non si procede alla quantificazione del Fondo.
3. Per lavori, servizi e forniture di importo a base di gara compreso tra 40 mila euro e 500 mila euro la percentuale del Fondo è pari al 2%.
4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 500 mila euro la percentuale del Fondo è quantificata in base alla seguente formula:
p = (pmax – pmin) (Impmin / Imp) n+ pmin
con:
- p = percentuale da applicare
- “Imp.” = importo a base di gara e con riferimento ai valori di cui alla seguente tabella:
LAVORI | SERVIZI | FORNITURE | |
Impmin | 500.000 euro | 500.000 euro | 500.000 euro |
pmax | 2% | 2% | 2% |
Pmin | 1,6% | 0,1% | 0,1% |
n | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
5. Nel caso di contratti misti (che hanno ad oggetto due o più tipi di prestazioni) si applica quanto previsto dall’art. 28 co. 1 del Codice e pertanto le quote si riferiscono al tipo di appalto che
caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione. In ogni caso la quota dell'incentivo è calcolata sull'importo a base di gara decurtato dell'importo riferito ai contratti che sarebbero stati esclusi dall'applicazione del presente regolamento se considerati separatamente.
Art. 6 – Funzioni tecniche incentivabili
1. Il Fondo incentivo è destinato ad incentivare esclusivamente le attività dei soggetti dipendenti dell’ente individuati nel gruppo di lavoro, che svolgono le funzioni tecniche previste dall’art. 113, comma 2, del Codice di seguito indicate:
a. programmazione della spesa per investimenti;
b. verifica preventiva di progettazione prevista dall’art. 26 del Codice;
c. affidamento: predisposizione e controllo delle procedure comparative; tale attività si considera comprensiva dell’attività del seggio di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura busta amministrativa, esame documentazione amministrativa, richiesta attivazione soccorso istruttorio, richiesta integrazione documenti amministrativi…);
d. attività di responsabile unico di procedimento, per le fasi diverse dalla fase di affidamento. Tale attività si considera comprensiva dell’attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione del contratto, nonché della attività di vigilanza\gestione delle convenzioni del Soggetto Aggregatore;
e. attività dell’ufficio di direzione dei lavori o attività dell’ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto;
f. attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, attività di collaudo statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti;
2. Sono inoltre incentivate le attività dei collaboratori dei soggetti indicati ai punti precedenti, vale a dire qualsiasi dipendente che, in rapporto alla singola funzione, anche non ricoprendo responsabilità, svolge materialmente parte significativa degli atti e\o delle attività che caratterizzano la funzione stessa.
Art. 7 – Centrale di committenza, Stazione unica appaltante, Soggetto aggregatore
1. In caso di affidamento mediante Centrale di committenza, Stazione unica appaltante o Soggetto Aggregatore (di seguito Centrale), all’ente che effettua la gara è destinata la quota individuata dall’accordo integrativo destinata alle funzioni di cui all’art. 6, comma 1 lett. c), nel limite del
25% dell’incentivo complessivo. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell’Ente le cui funzioni sono trasferite alla Centrale stessa.
2. Preliminarmente all’avvio delle attività, il dirigente della Centrale verifica l’ammontare delle risorse quantificate nel quadro economico dell’Ente richiedente rispetto ai criteri del presente regolamento. Il dirigente definisce il gruppo di lavoro per la fase di affidamento nell’atto di indizione della gara.
3. La somma introitata dalla Centrale è destinata per l’80% al gruppo di lavoro e per il 20% alle finalità di cui all’art. 1 del presente Regolamento. La quota di incentivi spettante ai dipendenti viene erogata sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa.
4. Ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai dipendenti del Soggetto Aggregatore spettano gli incentivi relativi alle procedure di acquisto di beni e servizi che saranno riconosciuti dagli enti aderenti alle convenzioni, sulla base delle percentuali stabilite dall’Accordo integrativo della Città metropolitana.
5. Per i fini di cui al comma precedente, l’apporto al Fondo incentivi è quantificato in fase di predisposizione degli atti di adesione alla convenzione e l’ente aderente provvede ad inserirlo nel relativo quadro economico.
6. Per quanto riguarda l’attività di Soggetto Aggregatore, per l’importo destinato ad incentivo inserito nel quadro economico, potranno essere utilizzati i finanziamenti previsti dal Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze4, qualora siano espressamente destinabili al finanziamento degli incentivi tecnici per le attività svolte dai Soggetti Aggregatori stessi, anche a rimborso degli incentivi già versati dagli enti di cui ai commi precedenti.
Art. 8 – Maturazione dell’incentivo
1. Il diritto al Fondo incentivo matura con riferimento ai seguenti momenti:
a) al momento dell’adozione dell’atto di affidamento dell’appalto di lavori \ servizi \ forniture per le attività di:
• gruppo 1: programmazione della spesa per investimenti (art. 6, c.1, lett. a);
• gruppo 1bis: verifica della progettazione (solo per i lavori, art. 6, c.1, lett. b);
• gruppo 2: affidamento (art. 6, c.1, lett. c);
b) all’approvazione del collaudo o alla verifica di conformità per le attività di:
• gruppo 3: responsabile unico di procedimento, per le fasi diverse dall’affidamento (vedi art. 6, c.1, lett. d);
4 Fondo istituito dall’art. 9, comma 9, del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni con Legge 89/2014.
• gruppo 4: direzione lavori o direzione esecuzione (vedi art. 6, c.1, lett. e);
• gruppo 5: collaudo o verifica di conformità (vedi art. 6, c.1, lett. f).
2. In caso di contratti di servizi o forniture pluriennali, l'incentivo relativo alle attività di cui all'art 6 comma 1 lett. d), lett. e) e, ove ricorra la verifica di conformità in corso d'opera, lett. f) e relativi collaboratori, verrà maturato all'atto del certificato di conformità da emettere con cadenza annuale dalla data di avvio del servizio, per la quota d'incentivo corrispondente alla frazione annua.
3. In caso di contratti di lavori di durata stimata (in fase progettuale) oltre l'anno, l'incentivo relativo alle attività di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), lett. e) e, ove ricorra il collaudo in corso d'opera, lett.
f) e relativi collaboratori, verrà maturato al 31 dicembre di ogni anno in misura proporzionale allo stato di avanzamento lavori, decurtato di una quota del 20%, che sarà maturata a collaudo finale.
4. In caso di Accordi Quadro, gli incentivi maturano secondo i principi di cui al comma 1 con riferimento al singolo contratto applicativo.
Art. 9 – Individuazione del gruppo di lavoro
1. Per ciascuna lavoro, servizio e fornitura avente i requisiti previsti dal presente Regolamento, il dirigente competente (che ha le risorse da PEG), individua preventivamente con apposito provvedimento, su proposta del RUP e sentiti i dirigenti delle strutture coinvolte, la struttura tecnico-amministrativa incaricata di realizzare lo specifico intervento. Ogni altro eventuale dirigente coinvolto comunica al dirigente competente i nominativi dei propri collaboratori, evidenziando le attività da svolgere e la correlazione con quelle incentivabili. Il provvedimento deve indicare:
a. il lavoro, servizio o fornitura da realizzare e il relativo programma di finanziamento;
b. l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e l’importo del Fondo incentivo determinato ai sensi del presente Regolamento;
c. il nominativo, la categoria e il profilo professionale dei dipendenti incaricati e le relative attività da svolgere5;
d. le aliquote da destinare alle singole attività del gruppo di lavoro, secondo le percentuali indicate dalla contrattazione integrativa, graduate in funzione delle responsabilità e della professionalità collegate allo svolgimento delle attività;
e. le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne.
5 nell’individuazione del RUP occorre tenere conto in particolare delle linee guida approvate dall’ANAC in materia Linee guida n. 3, di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
2. I dipendenti incaricati devono essere in possesso delle necessarie abilitazioni e competenze professionali. L'incarico può riguardare il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a part-time.
3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate;
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, ove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di intervento.
6. Il dirigente è tenuto ad assicurare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di cui al presente articolo.
Art. 10 – Sostituzione di un dipendente del gruppo di lavoro
1. Eventuali modifiche alla composizione della struttura possono essere apportate dal dirigente competente dando conto delle esigenze sopraggiunte con apposita determinazione nella quale è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo. Le modifiche devono essere comunicate ai dipendenti interessati.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dal dirigente.
Art. 11 – Accertamento delle attività svolte
1. L’erogazione degli incentivi maturati è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, su proposta del RUP previo accertamento positivo o parzialmente positivo effettuato dal dirigente di riferimento dei singoli componenti del gruppo di lavoro delle specifiche attività svolte dai dipendenti e della qualità dell’apporto individuale adeguatamente motivata.
2. Al fine dell’accertamento - ogni anno e alle scadenze previste per la liquidazione di quote di incentivo - il RUP, sentito il direttore dei lavori/dell’esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento di gara, fornisce al dirigente tutte le informazioni necessarie all’elaborazione dello schema di liquidazione per ciascun intervento, proponendo la quota di incentivo spettante a ciascun dipendente in funzione dell’apporto effettivo e sulla base dell’atto di costituzione del
gruppo di lavoro; comunica inoltre gli scostamenti di tempi e costi rispetto alle previsioni di cui agli atti (costituzione del gruppo di lavoro, approvazione del progetto esecutivo, contratto...).
3. Ai fini dell’accertamento di cui al comma precedente, il dirigente tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza, accuratezza e quantità delle attività svolte;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
4. Relativamente alle singole attività, l’accertamento è positivo nei seguenti casi:
a. programmazione della spesa: le attività devono essere svolte nei tempi e modalità previsti dall'art. 21 del Codice;
b. affidamento: le attività di redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento devono essere svolte entro i periodi preventivamente concordati, al netto dei tempi necessari per riscontrare le richieste di integrazioni fatte al responsabile del procedimento/RUP;
c. RUP: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi previsti nel progetto approvato e nei suoi allegati;
d. verifica preventiva dei progetti (nel caso di lavori): non devono essersi verificati errori progettuali o maggiori costi dovuti alla inadeguatezza del progetto;
e. direzione lavori e collaudo direzione dell'esecuzione e verifica di conformità: tutte le attività devono essere svolte nei tempi e costi contrattuali
5. Non influiscono sull’accertamento ritardi e costi non imputabili ai dipendenti ma dovuti a:
a) modifiche di cui all’art. 106 del Codice;
b) sospensioni di cui all'art 107 del Codice;
c) inadempienze della ditta appaltatrice;
d) modifiche normative, delle clausole contrattuali o dei documenti di programmazione dell’Ente;
e) eventi eccezionali e imprevedibili.
6. L’esito dell’accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L’accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con maggiorazione dei tempi o dei costi superiore al 65%, secondo la disciplina del successivo art. 12. L’accertamento è parzialmente positivo in tutti gli altri casi intermedi disciplinati al comma 1 dell’art. 12.
7. Nel caso di accertamento negativo o parzialmente positivo, il dirigente comunica per iscritto gli errori e i ritardi, e valuta le giustificazioni presentate dal dipendente prima di adottare l’atto definitivo di accertamento.
8. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del ritardo non percepiscono le somme relative all’attività nella quale esso si è verificato.
9. Ferme restando ulteriori forme di responsabilità, non hanno diritto al compenso incentivante il RUP, i Responsabili e i dipendenti incaricati che abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
10. Il Dirigente dispone con proprio atto la riduzione dei compensi nella misura stabilita dai successivi articoli 12 e 13, riservandosi la facoltà di segnalare eventuali responsabilità agli uffici preposti.
Art. 12 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione
1. Nel caso di incremento dei costi e\o dei tempi rilevati nello svolgimento delle fasi indicate al successivo comma 2, al personale incaricato di ciascuna fase viene corrisposto un incentivo ridotto di una percentuale così determinata:
Incremento tempo contrattuale rispetto al cronoprogramma | Incrementi costo contrattuale rispetto all’importo aggiudicato nell’appalto | ||
% Incremento tempo | % riduzione incentivo | % Incremento costo | % riduzione incentivo |
Fino al 15% | Nessuna riduzione | Fino al 15% | Nessuna riduzione |
Entro il 25 % | 10 % | Entro il 25 % | 10 % |
Dal 26% al 40 % | 30 % | Dal 26% al 40 % | 30 % |
Dal 41% al 65% | 50 % | Dal 41% al 65% | 50 % |
> 65% | Nessun incentivo | > 65% | Nessun incentivo |
Nel caso di contestuale incremento di tempi e di costi, le percentuali sono sommate e abbattute del 30%.
2. Si dà luogo alla riduzione di una quota dell’incentivo spettante nei seguenti casi:
a. ritardi imputabili al personale incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure comparative per l’affidamento di lavori, servizi e forniture rispetto alle priorità e scadenze indicate dall’Ente nei propri atti di programmazione;
b. ritardi in sede di esecuzione dell’opera\lavoro imputabili al personale incaricato della direzione lavori, RUP e loro collaboratori, ad esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dal Xxxxxx e dai decreti attuativi;
c. incremento dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo ovvero del quadro economico di aggiudicazione, qualora l’aumento non sia conseguente a varianti disciplinate dal Codice e dai decreti attuativi e sia dovuto ad errori imputabili all’ufficio della Direzione, al RUP e al Collaudatore se individuato;
d. ritardi con problematiche relative alle modalità di consegna dei beni o all’esecuzione dei servizi e\o aumento dei costi inizialmente previsti, imputabili al personale incaricato del DEC, del RUP e loro collaboratori, verificatesi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture.
Art. 13 – Quantificazione definitiva dell’incentivo
1. A seguito dell’accertamento delle attività svolte, viene quantificato l’ammontare dell’incentivo da ripartire tra i dipendenti secondo criteri e modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.
2. Nessun incentivo viene corrisposto per interventi aggiudicati ma non realizzati. Non influiscono sulla spettanza dell’incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l’interruzione del procedimento dipenda da errori nell’espletamento delle attività.
3. Su proposta del RUP, il dirigente competente approva il consuntivo di norma entro il 31 marzo delle fasi realizzate nell’anno precedente e accerta le attività svolte da ciascun dipendente rispetto a quelle previste, la spesa sostenuta rispetto a quella prevista e i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni sulla base delle specifiche di cui all’art. 12.
4. L’esito dell’accertamento delle attività svolte e le motivazioni che hanno determinato il l’ammontare dell’incentivo spettante viene comunicato preventivamente al dipendente e approvato con determinazione dirigenziale.
5. A seguito dell'accertamento il Dirigente, anche su proposta del RUP, può modificare la ripartizione dell’incentivo stabilita in via preventiva, a fronte di una diversa, reale ripartizione degli impegni, dei carichi di lavoro e delle responsabilità riscontrati nel procedimento.
6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3 del Codice gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo6. Tenuto conto che il
6 per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile
diritto all’incentivo si matura quando l’attività è svolta e compiuta, il limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è da calcolarsi con riferimento al principio di competenza.
7. Gli incentivi sono erogabili ai titolari di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 18 del CCNL 2016/2018, mentre non spettano al personale dirigente.
8. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture conferito a personale di altra amministrazione, il 50% del compenso deve essere versato all’amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso l’incarico sia conferito a personale di questo Ente, il compenso incassato confluisce nel Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio7.
Art. 14 – Liquidazione incentivo
1. Gli incentivi maturati sono liquidati e corrisposti di norma con cadenza annuale entro il mese di maggio, previa determinazione di liquidazione da parte dei Dirigenti competenti. Questi ultimi, preliminarmente alla determinazione, acquisiscono il parere obbligatorio del Responsabile del Personale in ordine alle verifiche di cui al presente Regolamento.
2. La determinazione di liquidazione dell’incentivo deve contenere:
a. l’individuazione nominativa delle singole figure che hanno svolto le attività;
b. la definizione della quota complessiva dell’incentivo;
c. la ripartizione delle quote assegnate alle singole figure;
d. le eventuali quote non distribuite.
Art. 15 – Quote non distribuite
1. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a funzioni svolte dal personale dirigenziale ovvero non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del Fondo innovazione.
2. Determinano inoltre l’incremento del Fondo innovazione gli incentivi complessivamente spettanti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, eccedenti l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
7 Decreto legge 112/2008 art. 61 co. 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015
Art. 16 – Decorrenza e disciplina transitoria
1. Il presente Regolamento si applica dal 1 gennaio 2018 agli interventi la cui procedura comparativa di affidamento (pubblicazione del bando di gara o invio delle lettere di invito a presentare offerte) è successiva al 19/04/2016 e relativamente alle attività svolte successivamente a tale data, qualora, nell'ambito delle somme indicate nel quadro economico del lavoro\servizio\fornitura, sia stato previsto e accantonato il finanziamento del Fondo incentivi. Ai sensi del comma 5bis dell'art. 113 del Codice introdotto dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1 gennaio 2018 gli incentivi per funzioni tecniche sono esclusi dal vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici di cui all’art. 23 co. 2 del decreto legislativo n. 75/2017. Per le attività svolte dal 19/04/2016 al 31/12/2017 relative ad interventi la cui procedura comparativa di affidamento sia avvenuta successivamente al 19/04/2016, la liquidazione degli incentivi avverrà solo in presenza di modifiche normative che escludano detti incentivi dai limiti di crescita del salario accessorio, ai sensi dell’art. 23 co. 2 del D. Lgs. 75/2017.
2. Per gli interventi la cui procedura comparativa di affidamento sia stata avviata prima del 19/04/2016, si applica la normativa vigente al momento dell’effettuazione dell’attività (art. 93 del D. Lgs. 163/2006 come recepito nel Regolamento n. 144 del 15/06/2016).
3. Detto ultimo Regolamento si applica altresì alle attività conclusesi prima del 19/04/2016 (con determinazione dirigenziale di approvazione della relativa fase) anche se la procedura comparativa di affidamento sia avvenuto successivamente a tale data.
4. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del presente Regolamento per le attività connesse a procedure comparative di affidamento avviate entro il 19/04/2016.
Art. 17 – Entrata in vigore
1. Le modifiche regolamentari relative ad istituti di applicazione meramente interna all’Ente entrano in vigore contestualmente alla loro approvazione, mentre le disposizioni che hanno efficacia erga omnes entreranno in vigore il 15° giorno successivo a quello della pubblicazione all’Albo pretorio telematico.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la costituzione e l'utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 93 c.7. 7bis, 7quater D. Lgs. 163/2006).