ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 691 del 27/12/2018
OGGETTO: Approvazione di scrittura privata e annessi contratti di locazione tra l`IZSVe e l`Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione di scrittura privata e annessi contratti di locazione tra l`IZSVe e l`Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA1 – Xxxxxxx Xxxxx, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
L’IZSVe è un ente sanitario di diritto pubblico che si articola in una sede centrale sita in Legnaro (PD) e in dieci sezioni territoriali dislocate nelle Regioni del Triveneto.
Con nota prot. IZSVe n. 14122/2017, trasmessa via PEC questo Istituto, in qualità di comodatario del contratto di comodato d’uso gratuito, Rep. 3122 stipulato in data 13.11.1965, relativo all’immobile sito in Belluno, Via Cappellari 44/A, sede della sezione territoriale di Belluno dell’IZSVe, comunicava alla Provincia di Belluno l’intenzione di recedere dal predetto contratto di comodato, in quanto in procinto di stipulare un nuovo contratto di locazione con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV.
Con successiva nota trasmessa via PEC, prot. IZSVe n. 7118/2018, l’IZSVe, facendo seguito alla manifestazione di interesse ed alla corrispondenza intercorsa con l’ARPAV, trasmetteva al suddetto ente la proposta di contratto di locazione ad uso non abitativo relativa ai locali siti al piano terra e interrato dell’edificio sito in Xxx X. Xxxxx x. 0 xx Xxxxxxx, composto da: piano interrato, piano terra e primo piano e parcheggio, in piena proprietà del suddetto Ente.
In seguito al trasferimento di parte del personale dell’ARPAV dalla sede di Xxxxxxx xx Xxx X. Xxxxx x. 0 a quella di Via F. Tomea n. 7, la predetta Agenzia comunicava la pronta disponibilità a locare all’Istituto una porzione dell’immobile sito in Via F Tomea n. 5, nello spirito della miglior collaborazione tra i due Enti e nell’ottica della massima valorizzazione del patrimonio pubblico.
Venivano effettuati, pertanto, alcuni sopralluoghi alla presenza di entrambe le Parti al fine di verificare l’adeguatezza dei locali e gli eventuali interventi di manutenzione/adeguamento, da eseguire prima dell’utilizzo da parte dell’Istituto al fine di
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
renderli rispondenti alle esigenze della sezione territoriale di Belluno dell’IZSVe e le cui spese sono totalmente a carico di ARPAV.
Pertanto le parti, facendo seguito ai vari incontri intercorsi, hanno concordato, come da note agli atti, la scrittura privata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), per definire le reciproche obbligazioni in vista della stipula dei contratti di locazione parziale e temporaneo entro il 15.3.2019 e definitivo entro il 15.6.2019 o alla diversa data concordata tra le Parti che si rendesse necessaria in relazione all’andamento dei relativi lavori di manutenzione/adeguamento a carico dell’ARPAV.
Con la suddetta scrittura privata che prevede, tra i suoi allegati, sia lo schema di contratto di locazione parziale e temporaneo che quello definitivo, l’IZSVe si impegna a corrispondere i seguenti importi:
- € 1.290,00 mensili, nel corso della vigenza del contratto di locazione parziale e temporaneo della durata massima di mesi tre (corrispondenti a circa € 15.500,00 annui), salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto;
- € 24.000,00 annui, nel corso della vigenza del contratto di locazione definitivo della durata di anni dieci con facoltà di rinnovo per pari periodo, salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare la scrittura privata con xxxxxxx schema di contratto di locazione parziale e temporaneo e schema di contratto di locazione definitivo, tra l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, rappresentata dal Commissario Straordinario pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della scrittura privata di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
3. di prendere atto che l’IZSVe si impegna a corrispondere i seguenti importi:
- € 1.290,00 mensili, nel corso della vigenza del contratto di locazione parziale e temporaneo della durata massima di mesi tre (corrispondenti a circa € 15.500,00 annui), salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto;
- € 24.000,00 annui, nel corso della vigenza del contratto di locazione definitivo della durata di anni dieci, con facoltà di rinnovo per pari periodo, salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto;
4. di imputare la spesa annua complessiva derivante da presente provvedimento, comprensiva dell’eventuale aggiornamento ISTAT, ove legislativamente previsto, a carico della voce di budget “AFF420010021 Fitti passivi area sanitaria” del bilancio economico preventivo 2019 e successivi.
IL DIRETTORE GENERALE
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare la scrittura privata con xxxxxxx schema di contratto di locazione parziale e temporaneo e schema di contratto di locazione definitivo, tra l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, rappresentata dal Commissario Straordinario pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione della scrittura privata di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 del vigente Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
3. di prendere atto che l’IZSVe si impegna a corrispondere i seguenti importi:
- € 1.290,00 mensili, nel corso della vigenza del contratto di locazione parziale e temporaneo della durata massima di mesi tre (corrispondenti a circa € 15.500,00 annui), salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto;
- € 24.000,00 annui, nel corso della vigenza del contratto di locazione definitivo della durata di anni dieci, con facoltà di rinnovo per pari periodo, salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente previsto;
4. di imputare la spesa annua complessiva derivante da presente provvedimento, comprensiva dell’eventuale aggiornamento ISTAT, ove legislativamente previsto, a carico della voce di budget “AFF420010021 Fitti passivi area sanitaria” del bilancio economico preventivo 2019 e successivi.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa su Finanziamento istituzionale
Finanziamento vincolato
Altri finanziamenti
Non comporta spesa
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 691 del 27/12/2018
OGGETTO: Approvazione di scrittura privata e annessi contratti di locazione tra l`IZSVe e l`Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).
Pubblicata dal 28/12/2018 al 12/01/2019 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Sanitaria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxx - - Gestione Atti
SCRITTURA PRIVATA
L’anno addì del mese di
Tra
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito per brevità “ARPAV”), con sede legale a Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, rappresentata dal Commissario Straordinario pro tem- xxxx Xxxx. , in base ai poteri conferiti con D.G.R.V. n. del
,
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto” o “IZSVe”), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, C. F. e P. IVA. n. 00206200289, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, giusto Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 2016;
di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
PREMESSO CHE
- ARPAV ha la piena proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di Belluno (BL), via
F. Tomea n. 5, identificata catastalmente al Nuovo Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, particella
n. 1237, categoria D/8 e composta da: piano interrato, piano terra e primo piano e parcheggio;
- l’Istituto ha la necessità di trasferire l’attuale sede della propria sezione territoriale di Bellu- no in quanto i locali attualmente in uso non risultano più idonei ed adeguati allo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- l’Istituto aveva, quindi, trasmesso ad ARPAV con nota prot. IZSVe n. 2017 del 23/02/2017 una prima manifestazione di interesse alla locazione inizialmente dei locali siti al piano terra e parte del piano interrato dell’edificio di proprietà ARPAV sito in Xxx Xxxxx 0 riscontrata da ARPAV con nota prot. n. 0029747/2017 (acquisita al prot. IZSVe n. 3410 del 27/03/2017);
- l’Istituto aveva, altresì, trasmesso ad ARPAV con nota prot. IZSVe n. 7118 del 26/04/2018 una prima bozza del contratto di locazione relativo ai suddetti locali;
- a seguito del trasferimento di parte del personale di ARPAV dalla sede di Xxxxxxx xx xxx Xxxxx x. 0 a quella di xxx Xxxxx x. 0, XXXXX ha comunicato la pronta disponibilità a locare all’Istituto una porzione dell’immobile sito in Xxx Xxxxx x. 0, qui di interesse, nello spirito della miglior collaborazione tra i due Enti e nell’ottica della massima valorizzazione del pa- trimonio pubblico;
- sono stati effettuati alcuni sopralluoghi alla presenza di entrambe le Parti al fine di verificare l’adeguatezza dei locali e gli eventuali interventi di manutenzione/adeguamento da eseguire prima dell’utilizzo da parte dell’Istituto al fine di renderli rispondenti alle esigenze della se- zione territoriale di Belluno dell’IZSVe e le cui spese sono totalmente a carico di ARPAV, salvo quanto di seguito specificato;
Tutto quanto premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 Con la presente scrittura privata le Parti intendono definire le reciproche obbligazioni in vista della stipula dei contratti di locazione, di cui al prosieguo del presente atto, relativi ai locali dell’immobile in premessa indicati.
1.2 ARPAV, in particolare si impegna a consegnare all’Istituto i locali dell’immobile di inte- resse secondo la tempistica di seguito riportata:
- consegna entro il 15/03/2019, previa stipula del contratto di locazione parziale e transitorio, il cui schema é allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed al termine dei relativi lavori di manutenzione ricompresi nel succes- sivo art. 2, dei locali dell’immobile siti al piano seminterrato da adibire ad uffici
- amministrativi/accettazione, individuati nella planimetria denominata “A1 – FASE 1”, allegata sub 2) al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale;
- consegna entro il 15/06/2019 o alla diversa data concordata tra le Parti che si rendesse necessaria in relazione all’andamento dei relativi lavori di manuten- zione/adeguamento ricompresi nel successivo art. 2, previa stipula del contratto di locazione definitivo il cui schema viene allegato sub 3) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, anche dei locali del medesimo immobile siti al piano interrato, da adibirsi ad attività laboratoristica, individuati nelle planimetrie denomi- nate “A2 – FASE 2” e “A3 – FASE 2”, allegate al presente contratto rispettivamente sub 4) e 5) quali parti integranti e sostanziali.
1.3. Alla data della stipula del contratto di locazione definitivo l’Istituto prenderà in conse- gna, pertanto, i locali individuati nelle planimetrie “A1 – FASE 1”, “A2 – FASE 2” e “A3 – FASE 2” con caducazione degli effetti del contratto di locazione parziale e transitorio in pre- cedenza stipulato.
ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI DI ARPAV
2.1 Ai fini della stipula dei citati contratti di locazione ARPAV si impegna complessivamen- te a:
a) consegnare i locali dell’immobile di cui al presente atto idonei all’uso a cui l’Istituto intende destinarli anche in relazione agli strumenti urbanistico - edilizi e alle autoriz- zazioni necessarie, compresi n. 3 parcheggi posizionati nella zona più vicina all’entrata dell’IZSVe;
b) garantire all’Istituto che sui suddetti beni non insistono diritti reali o personali di ter- zi che possono limitarne il libero godimento;
c) curare l’ottenimento della pratica di autorizzazione e agibilità edilizia per la realizza-
zione delle nuove partizioni interne finalizzate alla consegna, deposito (cella frigo), ac- cettazione, uffici, sala riunioni, sala consumazione pasti, due spogliatoi e un ingresso, cu- rando la realizzazione dell’estrazione d’aria e ad ottenerne, altresì, l’accatastamento;
d) curare l’adeguamento dell’impianto idraulico, di quello elettrico (realizzazione di un quadro elettrico di piano dedicato), l’implementazione e la suddivisione dell’impianto di illuminazione con accensione dedicata nei vari locali, in relazione alle partizioni interne sopra descritte ed ai lay-out delle attrezzature;
e) predisporre un nuovo punto di consegna con il relativo contatore dedicato con con- seguente suddivisione interna puntuale delle linee elettriche in relazione ai locali che verranno utilizzati dall’Istituto, coerentemente agli assorbimenti elettrici e alle esi- genze di continuità assoluta, alla predisposizione di una linea a 380V per consentire autonomia funzionale di utilizzo ed una corrispondente distribuzione;
f) adeguare l’impianto di condizionamento (UTA) per consentire un’adeguata distribu- zione dei ricambi d’aria;
g) implementare l’impianto di rivelazione fumi in relazione alla suddivisone interna dei locali;
h) effettuare le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture del bene in questione necessarie a mantenere l’idoneità e la sicurezza dello stesso per l’uso convenuto;
i) farsi carico degli oneri a titolo di imposte e tasse di cui il bene sia gravato in ragione della sua destinazione.
2.2 ARPAV, inoltre, autorizza l’IZSVe a:
a) realizzare una rete dati autonoma e installare switch per rete informatica;
b) installare una rete telefonica indipendente;
c) realizzare un impianto di rivelazione gas tecnici (metano);
d) posizionare arredi d’ufficio (scrivanie, cassettiere, ecc.) e attrezzature da laboratorio;
e) realizzare un impianto anti-intrusione con sistema volumetrico o a contatto magneti- co;
f) installare insegne e segnaletiche interne ed esterne;
g) installare UPS;
h) predisporre un impianto rivelazione temperature;
i) installare un timbratore dedicato al personale dell’Istituto Zooprofilattico;
j) posizionare, mediante fornitura e installazione, una o più unità di climatizzazione con motori esterni da collocare;
f) adeguare gli impianti per le attrezzature specifiche;
g) mettere un sistema di videosorveglianza integrato con quello esistente, previo accor- do tecnico tra le Parti.
2.3. ARPAV concede, sin da ora, ad IZSVe la facoltà di:
- eseguire a propria cura e spese eventuali impianti ed installazioni asportabili finaliz- zati ad adeguare l’immobile alle proprie esigenze specifiche ed in particolare celle frigo, laboratori, spazi accessori e scarichi (quali a titolo semplificativo e non esau- stivo: vasca reflui ed emissioni fumi, unità esterne di climatizzazione), presentando alle competenti Autorità le relative istanze e domande per le autorizzazioni even- tualmente necessarie;
- previo preavviso e nel rispetto delle norme di legge, affiggere all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
2.4. ARPAV si impegna, altresì:
• ad assicurare all’Istituto, previo preavviso e compatibilmente con le attività del personale
ARPAV, l’utilizzo gratuito della sala conferenze posta al piano terra dell’immobile e colloca- ta nella parte che rimarrà nella disponibilità di ARPAV stessa;
• a consegnare le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica (A.P.E.) e le dichiarazioni di conformità degli impianti in se- guito alle modifiche apportate nella porzione di immobile che sarà locata all’Istituto e completa dei disegni come realizzati (as built).
ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELL’IZSVe
3.1. L’Istituto si impegna a:
1. prendere in consegna i locali, previa stipula dei relativi contratti di locazione, secondo la tempistica di cui all’art. 1.2. e la documentazione di cui al precedente art. 2 e ad osserva- re la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dell’immobile per l'uso che sarà de- terminato nei contratti stessi;
2. effettuare tutte le attività di manutenzione ordinaria;
3. riconsegnare, alla scadenza degli stipulandi contratti di locazione, i locali in buono stato manutentivo, fatta salva la normale vetustà degli stessi, previa ritinteggiatura degli stessi;
4. non cedere o sublocare i locali oggetto del presente atto;
5. versare secondo le modalità e le scadenze che verranno indicate nei contratti di locazio- ne, i canoni locativi così determinati:
- € 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) mensili, fuori campo IVA ai sensi del DPR n. 633/1972, nel corso della vigenza del contratto di locazione parziale e temporaneo (corrispondenti a circa € 15.500,00 annui), salvo adeguamento ISTAT ove legislati- vamente previsto,
- € 24.000,00 (ventiquattromila/00) annui, fuori campo IVA ai sensi del DPR n.
633/1972, nel corso della vigenza del contratto di locazione definitivo relativo alla
consegna di tutti i locali concordati, salvo adeguamento ISTAT ove legislativamente pre- visto,
canoni di cui ARPAV attesta la congruità secondo i valori OMI disponibili nel sito dell’Agenzia delle Entrate, in relazione alla futura durata ventennale del contratto di lo- cazione definitivo ed il computo metrico estimativo dei lavori ad uso esclusivo di IZSVe.
6. sottoscrivere a sua cura e spese i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
7. pagare ad ARPAV le spese per i servizi comuni facenti capo all’immobile (quali, a titolo non esaustivo, riscaldamento, raffrescamento, pulizie aree esterne, pulizie vetrate esterne, antincendio, scarichi, manutenzione del verde, servizio neve), secondo la normativa ap- plicabile, in base alle modalità e tempiste concordate nei relativi contratti di locazione ed alle tabelle millesimali provvisorie che saranno consegnate da ARPAV entro il 15.03.2019 riferite alla Fase 1 ed a quelle definitive che saranno consegnate entro il 15.06.2019 o alla diversa data concordata tra le Parti, riferite alla Fase 2.
8. non realizzare alcuna opera, modifica o innovazione nell'immobile, anche se a scopo di miglioria, se non previa autorizzazione scritta di XXXXX.
ART 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii. e al Regolamento UE 679/2016, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente atto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere alle obbligazioni dallo stesso nascenti. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra, direttamente o, eventualmente, indi- rettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
ARTICOLO 5 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e del codi- ce civile.
Il presente atto, redatto su sette facciate intere e sin qui dell’ottava, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Padova - Legnaro
ARPAV IZSVe
Il Commissario Straordinario Il Direttore Generale Xxxx. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
firmato digitalmente firmato digitalmente
CONTRATTO DI LOCAZIONE PARZIALE E TRANSITORIO AD USO NON ABITATIVO
Tra
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito Locatore), con sede legale a Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante
giusta ;
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito Conduttore), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, C. F. e P. IVA. n. 00206200289, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, giusto Decreto del Ministero della Salute del 14/03/2016,
di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
PREMESSO CHE
- il Locatore ha la piena proprietà dell’unità immobiliare – giusto atto di compravendita del 29.09.2004 rep. n. 64652 raccolta n. 17971 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bellu- no in data 15.10.2004 al n. 10218 serie 1T - sita nel Comune di Belluno (BL), via F. Tomea n. 5, identificata catastalmente al Nuovo Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, particella n. 1237, ca- tegoria D/8 e composta da: piano interrato, piano terra e primo piano e parcheggio;
- il Conduttore ha la necessità di trasferire l’attuale sede della propria sezione territoriale di Belluno in quanto i locali attualmente in uso non risultano più idonei ed adeguati allo svolgi- mento delle sue attività istituzionali;
- in data le Parti hanno sottoscritto una Scrittura Privata nella quale hanno definito le reciproche obbligazioni in vista della stipula dei contratti di locazione aventi ad oggetto i
locali al piano seminterrato del suddetto immobile, stabilendone la relativa tempistica colle- gata alla realizzazione, da parte ed a spese del Locatore, dei lavori di manutenzio- ne/adeguamento necessari per rendere i suddetti locali rispondenti alle esigenze del Condutto- re;
- a seguito della realizzazione da parte di ARPAV di parte dei lavori indicati nell’art. 2 della suddetta Scrittura, nonché dell’ottenimento dell’agibilità, i locali dell’immobile siti al piano seminterrato da adibire ad uffici amministrativi/accettazione, individuati nella planimetria de- nominata “A1 – FASE 1” sono stati resi idonei all’uso cui il Conduttore intende destinarli;
-le Parti intendono, pertanto, addivenire alla sottoscrizione di un contratto di locazione, par- ziale e temporaneo, ad uso non abitativo, nelle more della realizzazione da parte di ARPAV dei restanti interventi di adeguamento/manutenzione, di cui al prosieguo del presente contrat- to, degli altri locali dell’immobile da adibire ad attività laboratoristica del Conduttore.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 Il Locatore, in qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore, che accetta, una porzione del piano interrato facente parte dell’immobile sito nel comune di Belluno (BL), in xxx Xxxxx x. 0, identificato catastalmente al Nuovo Catasti Fabbricati, Foglio n. Foglio 47, particella n. 1237, categoria D/8, mq 292,05: lo spazio locato è precisamente individuato nella planimetria allegata sub A) denominata “A 1 –FASE 1” al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
1.2 I locali locati saranno destinati esclusivamente ad uso uffici/deposito/archivio per le atti- vità istituzionali del Conduttore.
ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
2.1 Il Locatore si impegna a:
a) consegnare i locali dell’immobile di cui al presente atto idonei all’uso a cui l’Istituto
intende destinarli anche in relazione agli strumenti urbanistico - edilizi e alle autoriz- zazioni necessarie, compresi n. 3 parcheggi posizionati nella zona più vicina all’entrata dell’IZSVe;
b) garantire al Conduttore che sul bene locato non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento;
c) curare l’ottenimento della pratica di autorizzazione e agibilità edilizia per la realizza- zione delle nuove partizioni interne finalizzate alla consegna, deposito (cella frigo), accettazione, uffici, sala riunioni, sala consumazione pasti, due spogliatoi e un in- gresso, curando la realizzazione dell’estrazione d’aria e ad ottenerne altresì l’accatastamento;
d) curare l’adeguamento dell’impianto idraulico, di quello elettrico (realizzazione di un quadro elettrico di piano dedicato), l’implementazione e la suddivisione dell’impianto di illuminazione con accensione dedicata nei vari locali, in relazione alle partizioni interne sopra descritte ed ai lay-out delle attrezzature;
e) predisporre un nuovo punto di consegna con il relativo contatore dedicato con con- seguente suddivisione interna puntuale delle linee elettriche in relazione ai locali uti- lizzati dal Conduttore, coerentemente agli assorbimenti elettrici e alle esigenze di continuità assoluta, alla predisposizione di una linea a 380V per consentire autono- mia funzionale di utilizzo ed una corrispondente distribuzione;
f) adeguare l’impianto di condizionamento (UTA) per consentire un’adeguata distribu- zione dei ricambi d’aria;
g) implementare l’impianto di rivelazione fumi in relazione alla suddivisone interna dei locali;
h) effettuare le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture del bene locato, necessarie a mantenere l’idoneità e la sicu-
rezza dello stesso per l’uso convenuto;
i) farsi carico degli oneri a titolo di imposte e tasse di cui il bene locato sia gravato in ragione della sua destinazione.
2.2 Il Locatore autorizza il Conduttore a:
a) realizzare una rete dati autonoma e installare switch per rete informatica;
b) installare una rete telefonica indipendente;
c) realizzare un impianto di rivelazione gas tecnici (metano);
d) posizionare arredi d’ufficio (scrivanie, cassettiere, ecc.) e attrezzature da laboratorio;
e) realizzare un impianto anti-intrusione con sistema volumetrico o a contatto magneti- co;
f) installare insegne e segnaletiche interne ed esterne;
g) installare UPS;
h) predisporre un impianto rivelazione temperature;
i) installare un timbratore dedicato al personale del Conduttore;
j) posizionare, mediante fornitura e installazione, una o più unità di climatizzazione con motori esterni da collocare;
f) adeguare gli impianti per le attrezzature specifiche;
g) mettere un sistema di videosorveglianza integrato con quello esistente, previo accor- do tecnico tra le Parti.
2.3 Il Locatore si impegna:
a) ad autorizzare il Conduttore, previo preavviso e compatibilmente con le attività del Loca- tore, all’utilizzo gratuito della sala conferenze posta al piano terra dell’immobile e collo- cata nella parte che rimane nella disponibilità del Locatore;
b) a consegnare le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica (A.P.E.) e le dichiarazioni di conformità degli impianti in se-
guito alle modifiche nella porzione di immobile locato e complete dei disegni come rea- lizzati (as build).
2.4 Il Conduttore si impegna a:
a) prendere in consegna i locali e la documentazione di cui al precedente punto 2.1 e ad os- servare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dell’immobile per l'uso deter- minato nel contratto;
b) versare i canoni locativi e gli oneri accessori con le modalità e nei termini stabiliti al suc- cessivo articolo 6;
c) effettuare tutte le attività di manutenzione ordinaria.
ARTICOLO 3 – DURATA E DECORRENZA
1. La durata della locazione, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della L. n. 392/1978 è di mesi tre, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle chiavi dei locali locati, con facol- tà di rinnovo espresso per un periodo uguale o diverso concordato tra le parti in relazio- ne all’andamento dei relativi lavori di manutenzione/adeguamento da parte del Locatore riguardanti la restante parte del compendio immobiliare da adibirsi ad attività del Con- duttore.
2. Al termine della locazione il Conduttore è tenuto a riconsegnare i locali in buono stato manutentivo, fatta salva la normale vetustà degli stessi, previa ritinteggiatura degli stes- si.
3. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone locativo applicato in mi- sura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino al- la riconsegna dell’immobile.
ARTICOLO 4 – DIVIETI DI CESSIONE E SUBLOCAZIONE
Sono vietati: ogni diversa destinazione, la sublocazione e il comodato, totali o parziali,
dell'immobile, la cessione del presente contratto e comunque ogni atto che comporti il trasfe- rimento a terzi – anche parziale e/o a titolo gratuito – del godimento del bene locato.
ARTICOLO 5 – DISDETTA E RECESSO
5.1 Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di disdetta, da co- municarsi a mezzo PEC almeno 30 gg. prima, soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii..
5.2 Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto, ai sen- si dell’art. 27, co. 7, della L. 392/78 e ss.mm.ii., dandone avviso al Locatore, a mezzo PEC almeno 30 gg. prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’immobile locato e com- porterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.
5.3 In caso di recesso anticipato da parte del Conduttore, il Locatore avrà diritto alla corre- sponsione del canone sino alla data in cui il recesso produce effetto.
ARTICOLO 6 – CANONE E ALTRI ONERI
6.1 Il canone mensile di locazione viene pattuito in € 1.290,00 (milleduecentonovanta,00) - pari a circa € 15.500,00 (quindicimilacinquecento/00) annui, fuori campo IVA ai sensi del DPR n. 633/1972, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese.
6.2 I canoni debbono essere pagati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore.
6.3 Il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente, ai sensi dell’art. 32 della L. n.
392/1978 e ss.mm.ii., nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verifica- tosi rispetto al mese precedente a quello di inizio dell’annualità contrattuale, salvo even- tuali nuove disposizioni di legge in tema di canoni di locazione dovuti dalle e/o alle Pub-
bliche Amministrazioni;
6.4. Il Conduttore si impegna a sottoscrivere a sua cura e spese i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’immobile, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
6.5. Il Conduttore si obbliga a pagare al Locatore le spese per i servizi comuni facenti capo all’immobile (quali, a titolo non esaustivo, riscaldamento, raffrescamento, pulizie aree esterne, pulizie vetrate esterne, antincendio, scarichi, manutenzione del verde, servizio neve), secondo la normativa applicabile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9 L. n. 392/1978 e ss.mm.ii.. Le spese saranno pagate sulla base delle tabelle millesimali provvisorie allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale al presente contratto e re- lativa documentazione giustificativa messa a disposizione dal Locatore a consuntivo a conclusione del presente contratto.
ARTICOLO 7 – ADDIZIONI
7.1 Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali impianti ed installazioni asportabili finalizzati ad adeguare l’immobile alle proprie esigenze speci- fiche ed in particolare celle frigo, laboratori, spazi accessori e scarichi (quali a titolo semplificativo e non esaustivo: vasca reflui ed emissioni fumi, unità esterne climatizza- zione).
7.2 Il Locatore consente che il Conduttore, previo preavviso e nel rispetto delle norme di legge, affigga all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
7.3 Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande alle compe- tenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione degli im- pianti e delle installazioni di cui al precedente comma 1.
7.4 Il Conduttore si obbliga a non realizzare alcuna opera, modifica o innovazione nell'immo- bile, anche se a scopo di miglioria, se non previa autorizzazione scritta del Locatore. In
espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. le Parti convengono che al cessare della loca- zione i miglioramenti e le addizioni resteranno acquisiti all'immobile e che nessuna addi- zione e nessun miglioramento – ancorché autorizzato - potrà costituire diritto per il Con- duttore di richiedere indennità o somme, o di effettuare compensazioni, ad alcun titolo.
7.5 Sono vietati addizioni o miglioramenti non autorizzati nei termini ora detti, restando inte- so che il Locatore avrà diritto in qualsiasi momento di ottenere la riduzione in pristino dei lavori non autorizzati, a spese del Conduttore.
7.6 Il Conduttore, quale custode, esonera sin d'ora il Locatore da ogni responsabilità per ma- nomissioni, furti e per ogni altro danno causato da terzi al bene locato, facendosi carico di ogni spesa per il ripristino dell'immobile nello stato anteriore al danno.
7.7 Per l'ipotesi di immissioni di rumore od altro, e per qualsiasi danno arrecato da terzi, il Conduttore avrà azione di rivalsa esclusiva contro l'effettivo responsabile, restando esclu- sa, o comunque rinunciata, una sua azione verso il Locatore.
ARTICOLO 8 – INADEMPIMENTO e RISOLUZIONE
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone mensile o degli oneri accessori, entro 20 giorni dai rispettivi termini pattuiti, come pure la mutata destinazione d'uso dei locali, costi- tuiscono inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e ss. C.C..
ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONE
9.1 Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere attiva per tutto il periodo di vigenza contrattuale una polizza di tipo “all- risks” per re- sponsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili alla condu- zione del bene locato;
9.2 Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi causati da eventi a lui non imputabili.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno della propria organizzazione e tra loro, i rapporti e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell’esecuzione contrattuale come segue:
- Locatore: Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica;
- Conduttore: Dirigente del Servizio Affari Generali.
ART 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii. e al Regolamento UE 679/2016, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al so- lo scopo di adempiere alle obbligazioni dallo stesso nascenti. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra, direttamente o, eventualmente, indi- rettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
ARTICOLO 12– CONTROVERSIE
12.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta preven- tivamente al tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii, da esperirsi presso un Organismo di mediazione, territorialmente competente ed iscritto al Registro degli Organismi di mediazione.
12.2 Il mancato rispetto della presente clausola da parte di chi promuove un giudizio o da par- te di chi, invitato alla mediazione, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto.
12.3 Nel caso in cui il tentativo di mediazione si concluda con esito negativo, la competenza sulla controversia è deferita al Foro di Belluno.
ARTICOLO 13 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme che disciplinano le loca- zioni di immobili urbani di cui alla Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii. e a quelle del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ARTICOLO 14 – IMPOSTA DI XXXXX e REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972 e xx.xx. e deve essere registrato ai sensi dell’art. 5, co. 1, Tariffa Par- te Prima del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii, con oneri ripartiti in parti uguali.
*****
Il presente contratto, redatto su nove facciate e sin qui della decima e costituito da un allegato sub A) di una facciata, viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Padova - Legnaro
Il Locatore Il Conduttore
Il Commissario Straordinario Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
firmato digitalmente firmato digitalmente
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO
Tra
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito Locatore), con sede legale a Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, rappresentata dal Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tem- pore, , in forza di ,
e
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito Conduttore), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, C. F. e P. IVA. n. 00206200289, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, , giusto , di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
PREMESSO CHE
- il Locatore ha la piena proprietà dell’unità immobiliare sita nel Comune di Belluno (BL), via F. Tomea n. 5, identificata catastalmente al Nuovo Catasto Fabbricati, Foglio n. 47, parti- cella n. 1237, categoria D/8 e composta da: piano interrato, piano terra e primo piano e par- cheggio;
- il Conduttore ha la necessità di completare il trasferimento dell’attuale sede della propria sezione territoriale di Belluno in quanto i locali attualmente in uso non risultano più idonei ed adeguati allo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- in data le Parti hanno sottoscritto una Scrittura Privata nella quale hanno definito le reciproche obbligazioni in vista della stipula dei contratti di locazione aventi ad oggetto i locali al piano seminterrato del suddetto immobile, stabilendone la relativa tempistica colle- gata alla realizzazione, da parte ed a spese del Locatore, dei lavori di manutenzio- ne/adeguamento necessari per rendere i suddetti locali rispondenti alle esigenze del Condutto-
re;
- in data è stato sottoscritto tra le Parti il contratto di locazione parziale e tran- sitorio relativa alla porzione del piano interrato facente parte dell’immobile sito nel comune di Belluno (BL), in xxx Xxxxx x. 0, identificato catastalmente al Nuovo Catasti Fabbricati, Foglio n. Foglio 47, particella n. 1237, categoria D/8 individuato precisamente nella planime- tria denominata “A 1 –FASE 1” allegata al contratto stesso;
- a seguito del completamento da parte di ARPAV di tutti i lavori indicati nell’art. 2 della suddetta Scrittura, nonché dell’ottenimento dell’agibilità, anche i locali di cui dell’immobile siti al piano seminterrato da adibire ad attività laboratoristica dell’Istituto, individuati nelle planimetria denominata “A2 – FASE 2” e sono “A2 – FASE 3”, sono idonei all’uso cui il Conduttore intende destinarli;
-le Parti intendono, pertanto, addivenire alla sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso non abitativo
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 – OGGETTO
1.1 Il Locatore, in qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore, che accetta, una porzione del piano interrato facente parte dell’immobile sito nel comune di Belluno (BL), in xxx Xxxxx x. 0, identificato catastalmente al Nuovo Catasti Fabbricati, Foglio n. Foglio 47, particella n. 1237, categoria D/8, mq 454,40: lo spazio locato è precisamente individuato nelle planimetrie denominate “A 1 –FASE 1”, “A 2 –FASE 2” e “A 2 –FASE 3” allegate sub A), B) e C) al presente contratto quale parti integranti e sostanziali.
1.2 I locali locati saranno destinati esclusivamente ad uso uffici/deposito/archivio/laboratori per le attività istituzionali del Conduttore.
ARTICOLO 2 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
2.1 Il Locatore si impegna a consegnare al Conduttore i locali dell’immobile come sopra
identificati idonei all’uso a cui il Conduttore intende destinarli anche in relazione agli stru- menti urbanistico - edilizi e alle autorizzazioni necessarie, compresi n. 3 parcheggi posiziona- ti nella zona più vicina all’entrata dell’IZSVe;
Il Locatore autorizza il Conduttore a:
a) realizzare una rete dati autonoma e installare switch per rete informatica;
b) installare una rete telefonica indipendente;
c) realizzare un impianto di rivelazione gas tecnici (metano);
d) posizionare arredi d’ufficio (scrivanie, cassettiere, ecc.) e attrezzature da laboratorio;
e) realizzare un impianto anti-intrusione con sistema volumetrico o a contatto magneti- co;
f) installare insegne e segnaletiche interne ed esterne;
g) installare UPS;
h) predisporre un impianto di rivelazione temperature;
i) installare un timbratore dedicato al personale del Conduttore;
j) posizionare, mediante fornitura e installazione, una o più unità di climatizzazione con motori esterni da collocare;
f) adeguare gli impianti per le attrezzature specifiche;
g) mettere un sistema di videosorveglianza integrato con quello esistente, previo accor- do tecnico tra le Parti.
2.2 Il Locatore si impegna:
a) ad autorizzare il Conduttore, previo preavviso e compatibilmente con le attività del Loca- tore, all’utilizzo gratuito della sala conferenze posta al piano terra dell’immobile e collo- cata nella porzione di immobile che rimane nella disponibilità del Locatore;
b) a consegnare le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica (A.P.E.) e le dichiarazioni di conformità degli impianti in se-
guito alle modifiche nella porzione di immobile locato e complete dei disegni come rea- lizzati (as build).
2.1 Il Conduttore si impegna a:
a) prendere in consegna i locali e la documentazione di cui al precedente punto 2.1 e ad os- servare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi dell’immobile per l'uso deter- minato nel contratto;
b) versare i canoni locativi e gli oneri accessori con le modalità e nei termini stabiliti al suc- cessivo articolo 6;
c) effettuare tutte le attività di manutenzione ordinaria.
ARTICOLO 3 – DURATA E DECORRENZA
1. La durata della locazione è di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del verbale di conse- gna delle chiavi dei locali locati, con facoltà di rinnovo espresso per ulteriori 10 (dieci) anni secondo le condizioni previste dalla vigente normativa.
2. Al termine della locazione il Conduttore è tenuto a riconsegnare i locali in buono stato manutentivo, fatta salva la normale vetustà degli stessi, previa ritinteggiatura degli stes- si.
3. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Locatore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone locativo applicato in mi- sura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino al- la riconsegna dell’immobile.
ARTICOLO 4 – DIVIETI DI CESSIONE E SUBLOCAZIONE
Sono vietati: ogni diversa destinazione, la sublocazione e il comodato, totali o parziali, dell'immobile, la cessione del presente contratto e comunque ogni atto che comporti il trasfe- rimento a terzi – anche parziale e/o a titolo gratuito – del godimento del bene locato.
ARTICOLO 5 – DISDETTA E RECESSO
5.1 Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di disdetta, da co- municarsi a mezzo PEC almeno 12 mesi prima, soltanto per i motivi di cui all’art. 29 del- la Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii..
5.2 Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto, ai sen- si dell’art. 27, co. 7, della L. 392/78 e ss.mm.ii., dandone avviso al Locatore, a mezzo PEC almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’immobile locato e com- porterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.
5.3 In caso di recesso anticipato da parte del Conduttore, il Locatore avrà diritto alla corre- sponsione del canone sino alla data in cui il recesso produce effetto.
ARTICOLO 6 – CANONE E ALTRI ONERI
6.1 Il canone annuale di locazione viene pattuito in € 24.000,00 (ventiquattromila/00), fuori campo IVA, ai sensi del DPR n. 633/1972.
6.2 Il canone sarà corrisposto in rate mensili di € 2.000,00 (duemila,00) scadenti il giorno 28 di ciascun mese.
6.3 I canoni saranno pagati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Lo- catore.
6.4 Il canone sarà aggiornato ogni anno automaticamente, ai sensi dell’art. 32 della L. n.
392/1978 e ss.mm.ii., nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, verifica- tosi rispetto al mese precedente a quello di inizio dell’annualità contrattuale, salvo even- tuali nuove disposizioni di legge in tema di canoni di locazione dovuti dalle e/o alle Pub- bliche Amministrazioni.
6.5 Il Conduttore si impegna a sottoscrivere a sua cura e spese i contratti relativi alle utenze
necessarie per l’utilizzo dell’immobile, in conformità alle proprie specifiche esigenze.
6.6 Il Conduttore si obbliga a pagare al Locatore le spese per i servizi comuni facenti capo all’immobile (quali, a titolo non esaustivo, riscaldamento, raffrescamento, pulizie aree esterne, pulizie vetrate esterne, antincendio, scarichi, manutenzione del verde, servizio neve), secondo la normativa applicabile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9 L. n. 392/1978 e ss.mm.ii.. Le spese saranno pagate al Locatore a consuntivo entro il 15 marzo di ciascun anno successivo, sulla base delle tabelle millesimali definitive allegate quale parte integrante e sostanziale al presente contratto sub D) e relativa documentazio- ne giustificativa messa a disposizione dal Locatore entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo.
ARTICOLO 7 – ADDIZIONI
7.1 Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali impianti ed installazioni asportabili finalizzati ad adeguare l’immobile alle proprie esigenze speci- fiche ed in particolare celle frigo, laboratori, spazi accessori e scarichi (quali a titolo semplificativo e non esaustivo: vasca reflui ed emissioni fumi, unità esterne climatizza- zione).
7.2 Il Locatore consente che il Conduttore, previo preavviso e nel rispetto delle norme di legge, affigga all’esterno dell’immobile insegne, cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
7.3 Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e domande alle compe- tenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione degli im- pianti e delle installazioni di cui al comma 7.1.
7.4 Il Conduttore si obbliga a non realizzare alcuna opera, modifica o innovazione nell'immo- bile, anche se a scopo di miglioria, se non previa autorizzazione scritta del Locatore. In espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c. le Parti convengono che al cessare della loca-
zione i miglioramenti e le addizioni resteranno acquisiti all'immobile e che nessuna addi- zione e nessun miglioramento – ancorché autorizzato - potrà costituire diritto per il Con- duttore di richiedere indennità o somme, o di effettuare compensazioni, ad alcun titolo.
7.5 Sono vietati addizioni o miglioramenti non autorizzati nei termini ora detti, restando inte- so che il Locatore avrà diritto in qualsiasi momento di ottenere la riduzione in pristino dei lavori non autorizzati, a spese del Conduttore.
7.6 Il Conduttore, quale custode, esonera sin d'ora il Locatore da ogni responsabilità per ma- nomissioni, furti e per ogni altro danno causato da terzi al bene locato, facendosi carico di ogni spesa per il ripristino dell'immobile nello stato anteriore al danno.
7.7 Per l'ipotesi di immissioni di rumore od altro, e per qualsiasi danno arrecato da terzi, il Conduttore avrà azione di rivalsa esclusiva contro l'effettivo responsabile, restando esclu- sa, o comunque rinunciata, una sua azione verso il Locatore.
ARTICOLO 8 – INADEMPIMENTO e RISOLUZIONE
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone mensile o degli oneri accessori, entro 20 giorni dai rispettivi termini pattuiti, come pure la mutata destinazione d'uso dei locali, costi- tuiscono inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e ss. C.C..
ARTICOLO 9 – ASSICURAZIONE
9.1 Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere attiva per tutto il periodo di vigenza contrattuale una polizza di tipo “all- risks”per re- sponsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili alla condu- zione del bene locato;
9.2 Il Locatore è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi causati da eventi a lui non imputabili.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE CONTRATTUALE
Al fine di coordinare in modo ottimale, all’interno della propria organizzazione e tra loro, i rapporti e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell’esecuzione contrattuale come segue:
- Locatore: Dirigente del Servizio Tecnico e Logistica;
- Conduttore: Dirigente degli Affari Generali.
ART 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.ms.ii. e al Regolamento UE 679/2016, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al so- lo scopo di adempiere alle obbligazioni dallo stesso nascenti. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra, direttamente o, eventualmente, indi- rettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
ARTICOLO 12– CONTROVERSIE
12.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta preven- tivamente al tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010 e ss.mm.ii, da esperirsi presso un Organismo di mediazione, territorialmente competente ed iscritto al Registro degli Organismi di mediazione.
12.2 Il mancato rispetto della presente clausola da parte di chi promuove un giudizio o da par- te di chi, invitato alla mediazione, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto.
12.3 Nel caso in cui il tentativo di mediazione si concluda con esito negativo, la competenza sulla controversia è deferita al Foro di Belluno.
ARTICOLO 13 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme che disciplinano le loca- zioni di immobili urbani di cui alla Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii. e a quelle del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ARTICOLO 14 – IMPOSTA DI XXXXX e REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972 e xx.xx. e deve essere registrato ai sensi dell’art. 5, co. 1, Tariffa Par- te Prima del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii, con oneri ripartiti in parti uguali.
*****
Il presente contratto, redatto su otto facciate e sin qui della nona e costituito da n.4 allegati sub A), B), C) e D), viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
Padova - Legnaro
Il Locatore Il Conduttore
Il Commissario Straordinario Il Direttore Generale
firmato digitalmente firmato digitalmente