CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL NUOVO SITO DELLA FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI HOSTING, ASSISTENZA, SUPPORTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E ATTIVITÀ SEO
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
ART.2 – DECORRENZA E DURATA - VALORE DELL’APPALTO ART.3 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
ART.4 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE – CAUZIONE DEFINITIVA ART.5 – PENALITA’
ART.6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ART.7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.8 – RESPONSABILITÀ VERSO LAVORATORI E XXXXX – GARANZIA ASSICURATIVA ART.9 – SICUREZZA
ART.10 – PERSONALE DELL’APPALTATORE E CLAUSOLA SOCIALE ART.11 – CONTROLLI
ART.12 – PRIVACY E RISERVATEZZA
ART.13 – RECESSO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
ART.14 – CLAUSOLA SPECIALE PER EMERGENZA SANITARIA ART.15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.16 – SPESE E RINVIO
Via della Pergola 12/32 C.F. e P.IVA 06187670481
00000 Xxxxxxx CUU IPA UFL1CL
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione e realizzazione del nuovo sito della Fondazione Teatro della Toscana, i cui contenuti dovranno riferirsi e comprendere al loro interno le varie realtà, spazi e soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, fanno parte e compongono il Teatro della Toscana, con previsione della possibilità di ulteriore progettazione ed implementazione del sito, relativamente a nuove eventuali acquisizioni di spazi teatrali e di rappresentazione, che saranno gestiti direttamente dalla Fondazione nelle successive annualità.
L’appalto, inoltre, sulla base delle esigenze che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante, dovrà riguardare anche la fornitura dei servizi a misura di hosting, assistenza, supporto e manutenzione ordinaria e straordinaria e ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO) sul nuovo sito e, su richiesta della Fondazione, comprendere, altresì, i servizi di hosting, assistenza, supporto e manutenzione ordinaria e straordinaria ed attività di manutenzione e aggiornamento SEO degli attuali siti esistenti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx ; xxx.xxxxxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ; xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx ; xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx ) fino al momento della messa in opera del nuovo sito, secondo le modalità operative e di funzionamento previste, nonché secondo tutto quanto indicato nella lex specialis di gara.
2. L’appalto dovrà, pertanto, essere eseguito secondo quanto dettagliatamente descritto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Tecnico, che l’operatore economico, con la formulazione dell’offerta, dichiara di accettare espressamente.
3. Le caratteristiche e le specifiche tecniche del servizio richiesto sono, inoltre, contenute nel Capitolato Tecnico, cui si rinvia per l’integrale disciplina dell’appalto.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito le funzionalità di base e gli elementi generali del servizio che la Stazione Appaltante intende perseguire nell’affidamento dell’appalto.
Il nuovo sito della Fondazione Teatro della Toscana dovrà rappresentare in modo intuitivo ed immediato la complessità del Sistema “Fondazione Teatro della Toscana” e perseguire i macro-obiettivi e gli standard migliorativi indicati all’articolo 1 del Capitolato Tecnico.
Dovranno, inoltre, essere incluse nel servizio, le seguenti prestazioni e funzionalità minime:
a. Affiancamento e consulenza al personale della Fondazione relativamente all’analisi dei contenuti esistenti ed alla scelta dei materiali che si intende migrare sul nuovo sito; consulenza sulla struttura del nuovo sito in linea con gli obiettivi individuati dalla Fondazione, rendendo primario il dominio xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx come punto di riferimento di tutte le attività della Fondazione, inclusi eventi, produzioni e progetti di ciascun teatro e spazio gestito;
b. CMS personalizzato che corrisponda alle attività, al flusso di lavoro ed alle esigenze della Fondazione, permettendo la gestione delle informazioni e delle funzionalità, in modo diretto ed indipendente dall’intervento del fornitore. È indispensabile, a tale riguardo, che il CMS sia integrabile in modo automatico con sistemi di terze parti, quali CRM, piattaforme di mail marketing, prenotazioni online, sistemi di ticketing, gestionali e sistemi di fatturazione elettronica;
c. Realizzazione e progettazione grafica del nuovo sito dovranno seguire le logiche del responsive web design, affinché i contenuti e le funzionalità presenti siano accessibili ed utilizzabili da qualsiasi dispositivo ed a qualunque risoluzione. La scrittura delle pagine dovrà rispecchiare le procedure più attuali di codifica del codice HTML;
d. Analisi dei risultati raggiunti in maniera organica (non a pagamento) sui motori di ricerca (SEO) degli attuali siti, che dovrà garantire il mantenimento dei risultati raggiunti sui motori di ricerca ed al tempo stesso permettere la migliore ottimizzazione del nuovo sito;
e. Attività di formazione in favore del personale della Fondazione per almeno n. 8 ore complessive nel corso di durata dell’appalto. L’attività di formazione dovrà riguardare l’utilizzo e l’accesso alle principali caratteristiche e funzionalità del nuovo sito e degli strumenti che lo compongono.
f. Supporto ed assistenza in caso di disservizio, secondo quanto più specificamente individuato nel Capitolato Tecnico;
g. Manutenzione ordinaria e straordinaria durante tutto il periodo dell’appalto, secondo quanto più specificamente individuato nel Capitolato Tecnico;
h. Servizio di hosting del nuovo sito fino alla fine dell’appalto e di quelli attuali della Stazione Appaltante, fino alla messa online del nuovo sito;
i. Applicativo sviluppato in codice HTML, CSS e Javascript, organizzato in moduli custom.
4. Non rientra nell’oggetto del presente appalto la fornitura del personale adibito alla gestione del sito, trattandosi di personale interno alla Fondazione, fatta eccezione per la formazione dello stesso all’utilizzo del sistema, così come meglio infra indicato.
5. L’appalto sarà aggiudicato in via telematica attraverso una Trattativa Diretta sul portale Xxxxxxxxxxxxx.XX – strumento di acquisto MePA, secondo il criterio del prezzo più basso.
6. Il concorrente dovrà formulare un’offerta economica secondo quanto previsto nella procedura sulla piattaforma “xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, al netto degli eventuali oneri per la sicurezza specifici dell’appalto non soggetti a ribasso.
Il ribasso è unico ed il prezzo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento.
Nel caso in cui all’interno dell’offerta così formulata si riscontri una discordanza, ovvero una difformità di qualsiasi tipo fra gli importi indicati, sarà considerata valida l’indicazione più favorevole per la Stazione Appaltante.
7. La Stazione Appaltante ha facoltà, al di fuori delle ipotesi di soccorso istruttorio, di invitare i concorrenti, laddove necessario, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, anche in sede di offerta tecnica ed economica, nell’ambito del soccorso procedimentale utile a risolvere meri dubbi interpretativi relativi ad elementi non essenziali dell’offerta (Cons. Stato 680/2020).
8. La Fondazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio, anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario. Le disposizioni del presente Capitolato prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni contenute in eventuali schede, moduli o formulari allegati, laddove discordanti o apparentemente discordanti.
9. L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
a. dalle clausole del contratto stipulato sulla piattaforma telematica Xxxxxxxxxxxxx.XX, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b. dalle disposizioni degli atti di gara (Capitolato e relativi allegati);
c. da quanto previsto nell’Offerta presentata dall’Appaltatore;
d. da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del Codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016;
e. dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f. da tutte le altre specifiche disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.
Le clausole contrattuali saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, anche in ottemperanza ad eventuali provvedimenti emanati dalle autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore si impegna a svolgere pienamente e correttamente le prestazioni oggetto del presente affidamento in accordo con le eventuali variazioni che dovessero intervenire, senza avanzare alcuna pretesa di incremento del corrispettivo pattuito o di variazione alle condizioni contrattuali.
10. Stazione Appaltante è la Fondazione Teatro della Toscana, con sede legale in Xxx xxxxx Xxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxxx, Codice fiscale e partita IVA 06187670481.
ART. 2 – DECORRENZA E DURATA - VALORE DELL’APPALTO
1. La durata complessiva dell’appalto specificato in oggetto è di 36 mesi e decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto sulla piattaforma digitale.
Da tale data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell’aggiudicatario previsti dal presente
Capitolato e dalla lex specialis di gara.
2. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 32, co. 8 e 13 D.lgs. 50/2016, in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare, in via d'urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, prima della sottoscrizione del relativo contratto, in ogni caso dopo l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione. L'Appaltatore dovrà dare immediato corso alla stessa attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In tal caso, ai fini della stipula del contratto, o, qualora ne sussistano i presupposti, dell'esecuzione anticipata, l'Appaltatore si impegna a costituire e depositare la garanzia definitiva calcolata nella misura del 10% del valore contrattuale, ai sensi dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
3. Ferma restando l’esclusione di ogni forma di proroga o rinnovo tacito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, ovvero una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova aggiudicazione. In tal caso, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto ed il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Fondazione.
4. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere una modifica della sola durata temporale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui, in ragione di circostanze impreviste ed imprevedibili per la Stazione Appaltante, il corrispettivo stimato non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, al fine di ottimizzare la previsione di spesa, nel rispetto dei principi di economicità, buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, fermo, in ogni caso, l’importo complessivo dell’appalto, il cui valore massimo stimato non è alterato dalla modifica contrattuale e restando invariata la natura generale del contratto.
La modifica contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante e dovrà avvenire alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi previsti in sede di affidamento.
5. Fermo restando quanto infra previsto in materia di ripetizione dei servizi analoghi, il valore stimato dell’appalto per l’intera durata del contratto, al fine di formulare un’offerta al ribasso per le prestazioni di cui all’art. 1 del presente Capitolato Speciale, ammonta a complessivi € 52.800,00 oltre IVA, come importo dell’appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso, come riportato nella seguente tabella:
COSTI FISSI | SPECIFICHE IMPORTO | VOCE DI COSTO | |
A | 38.000,00 € OLTRE IVA | 38.000,00 € OLTRE IVA | progettazione e sviluppo del nuovo sito, per l’attività di ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO) e per la formazione iniziale |
B | 10.800,00 € OLTRE IVA | 3.600,00 € OLTRE IVA PER 12 MESI | canone annuale del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO del nuovo sito |
COSTI VARIABILI | |||
C | 4.000,00 € OLTRE IVA | ||
C-a | 200,00 € OLTRE IVA PER UN MESE | canone del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO degli attuali siti | |
C-b | 40,00 € OLTRE IVA ORARI E SU RICHIESTA | come corrispettivo orario per i servizi di manutenzione straordinaria e di formazione straordinaria |
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi stimati:
€ 48.800,00 oltre IVA, come parte fissa del corrispettivo, spettante all’appaltatore per le seguenti voci di costo:
A. € 38.000,00 oltre IVA prestazione dell’attività di progettazione e sviluppo del nuovo sito,
per l’attività di ottimizzazione sui motori di ricerca (SEO) e per la formazione iniziale, secondo tutte le specifiche indicate nel capitolato tecnico;
B. € 10.800,00 oltre IVA (€ 3.600,00 oltre IVA, come corrispettivo 12 mesi) per il canone annuale del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO del nuovo sito, secondo tutte le specifiche riportate nel capitolato tecnico da applicarsi per l’intera durata del contratto.
C. € 4.000,00 oltre IVA, come parte variabile del corrispettivo, spettante all’appaltatore per la prestazione dei servizi a misura richiesti ed effettivamente resi, secondo quanto di seguito riportato:
a. € 200,00 oltre IVA come corrispettivo mensile per il canone del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO degli attuali siti della Fondazione fino al momento della messa online del nuovo sito, secondo tutte le specifiche riportate nel capitolato tecnico. La Fondazione richiederà
tali servizi mensilmente attraverso appositi ordini di servizio emessi dagli uffici competenti.
b. € 40,00 oltre IVA come corrispettivo orario per i servizi di manutenzione straordinaria e di formazione straordinaria, oltre a quella prevista nella fase iniziale, secondo quanto descritto nel capitolato tecnico. La Fondazione richiederà tali servizi periodicamente attraverso appositi ordini di servizio emessi dagli uffici competenti.
In tal caso, le singole prestazioni saranno richieste, di volta in volta, sulla base delle effettive necessità della Fondazione, tramite specifiche richieste trasmesse all’affidatario.
6. Nel corso del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la Fondazione si riserva la piena facoltà, nei limiti del quinto dell'importo complessivo del contratto, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi richiesti in relazione alle proprie esigenze organizzative, mediante semplice preavviso da comunicare all'Appaltatore con conseguente riduzione proporzionale del relativo corrispettivo, senza che sorga alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ad alcun titolo. Del pari, qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni originarie entro i suddetti limiti, l’Appaltatore vi sarà tenuto e gli ulteriori costi saranno calcolati secondo i parametri dell’offerta economica presentata.
7. Qualora, in vigenza di contratto, intervenga una convenzione stipulata da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014 e del DCPM attuativo del 24 Dicembre 2015, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere, secondo le modalità e condizioni sopra indicate.
8. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, la Fondazione, allo scadere del contratto originario, potrà procedere ad affidare la ripetizione del servizio al soggetto aggiudicatario, relativamente alle seguenti voci: Canone annuale del servizio di hosting, supporto manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO del nuovo sito (punto B della tabella art2, punto 5); Canone corrispettivo orario per di servizi di manutenzione e formazione straordinaria (punto C-b della tabella art2, punto 5), così come meglio indicati nella documentazione di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016, per ulteriori 36 mesi successivamente alla scadenza del contratto iniziale, previa, in ogni caso, verifica circa i risultati dell’appalto, la disponibilità finanziaria, la convenienza e il pubblico interesse. Nel caso di ripetizione, la Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione da inviare all'aggiudicatario prima della scadenza del contratto e l’impresa aggiudicataria dovrà prioritariamente assumere il medesimo
personale, al fine di assicurare la continuità del servizio richiesto. L'eventuale ripetizione avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente Capitolato e, in tal caso, ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, l’importo complessivo stimato del servizio (per il periodo di 72 mesi), comprensivo dell’opzione di ripetizione, ammonta ad € 67.600,00 oltre Iva.
9. È previsto un periodo di prova di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio del servizio, decorsi i quali, a seguito di eventuale esito negativo formulato dai competenti Uffici della Fondazione circa le prestazioni rese, la Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto senza riconoscimenti, indennizzi o rimborsi da corrispondere ad alcun titolo all’appaltatore, salvo il pagamento delle attività effettivamente e correttamente svolte.
ART. 3 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
1. Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, sarà pari a quanto dallo stesso indicato nell’offerta economica presentata in sede di gara e, comunque, a quanto indicato nel documento di stipula contrattuale, quale ribasso unico applicato al valore stimato dell’appalto.
Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto, nonché riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando gli impegni assunti dall’impresa appaltatrice con la presentazione dell’offerta.
I corrispettivi da erogarsi per i servizi eseguiti a far data dal tredicesimo mese successivo alla data di avvio delle prestazioni di cui al presente appalto saranno aggiornati con cadenza semestrale, applicando al corrispettivo per servizi eseguiti nel semestre un coefficiente di variazione in aumento o in diminuzione pari alla variazione registrata dall’indice Istat FOI relativo al semestre precedente, detratta l’alea nella percentuale del 10%.
2. Il corrispettivo, come importo dell’appalto posto a base di gara e oggetto di ribasso, così come previsto nel presente Capitolato e detratte, se del caso, eventuali penalità applicate, dovrà essere fatturato secondo quanto di seguito indicato:
• Parte fissa del corrispettivo: 48.800,00 € oltre iva
• Per la parte fissa del corrispettivo, corrispondente a € 38.00,00 oltre IVA per il servizio di progettazione e sviluppo del nuovo sito, per l’attività di indicizzazione sui motori di ricerca (SEO) e per la formazione iniziale si fatturerà:
a. 30% (pari a €11.400,00 oltre iva) alla consegna del layout grafico;
b. 50% (pari a € 19.000,00 oltre iva) alla pubblicazione del nuovo sito;
c. 20% (pari a € 7.600,00 oltre iva) decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del nuovo sito.
• fattura annuale per corrispettivo canone del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO del nuovo sito (Art. 2 punto 5, lettera B);
• Per la parte variabile del corrispettivo: 4.000,00 € oltre iva
• fattura mensile per corrispettivo del canone del servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO degli attuali siti della Fondazione fino al momento della messa online del nuovo sito (Art. 2, punto 5, lettera C-a);
• fattura mensile per i servizi a misura, consistenti nel corrispettivo per i servizi di manutenzione straordinaria e di formazione straordinaria, richiesti dalla Fondazione ed effettivamente e correttamente resi, in base agli ordini di servizio inviati dalla Stazione Appaltante (Art. 2, punto 5, lettera C-b).
3. L’appaltatore si impegna ad inviare alla Fondazione un Report con cadenza mensile contenente i servizi a misura effettivamente richiesti e resi in favore della Stazione Appaltante (servizio di hosting, supporto, manutenzione ordinaria, manutenzione e aggiornamento SEO degli attuali siti della Fondazione fino al momento della messa online del nuovo sito; i servizi di manutenzione straordinaria e di formazione straordinaria).
4. Trattandosi di appalto che prevede servizi a misura, la conclusione del contratto non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad emettere alcun specifico ordine di servizio, né ordini di servizio per l’intero importo presunto e l’appaltatore non avrà nulla a pretendere in caso di mancata o ridotta richiesta delle suddette prestazioni. L’appaltatore, pertanto, prende atto ed accetta che il presente appalto non dà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito in suo favore, ad eccezione dei costi fissi.
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a 30 giorni data fattura fine mese, previa verifica della conformità della fatturazione a quanto di seguito indicato e della regolare esecuzione delle prestazioni, con emissione di Atto di Verifica da parte del competente Ufficio della Fondazione relativamente al report
mensile di rendicontazione, nonché previa acquisizione della documentazione di legge (sotto elencata) attestante la regolarità retributiva, contributiva e fiscale.
6. La fattura elettronica dovrà essere del tipo PA (Pubblica Amministrazione) sul codice univoco ufficio UFL1CL e con IVA in scissione dei pagamenti (c.d. split payment, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge).
Sulla fattura dovranno essere riportati:
a) Oggetto della prestazione;
b) Periodo di riferimento della prestazione;
c) Nella sezione “Ordine” o “Contratto”: Numero di C.I.G. e estremi del contratto (Numero protocollo presente nella prima pagina del Documento di stipula e data riportata nell’ultima pagina dello stesso; non è necessario valorizzare il campo “CUP”);
d) Data scadenza pagamento: 30 giorni data fattura fine mese (saranno rifiutate le fatture con data di pagamento coincidente con la data di emissione fattura).
N.B.: si sottolinea la necessità che quanto richiesto sia riportato negli appositi campi.
Per eventuali chiarimenti sulla fatturazione gli uffici amministrativi della Fondazione sono disponibili al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
7. Ai fini del pagamento è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
- Autocertificazione da rendere su modulo fornito dalla Fondazione, contenente le dichiarazioni previste dalla normativa in materia di appalti, antimafia, tracciabilità dei flussi finanziari;
- Documento di identità;
- Visura camerale;
- DURC;
8. L'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010 n.
136. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, i pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario per garantire la piena tracciabilità delle operazioni. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
9. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e l’eventuale violazione dei suddetti obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE - CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi. L’Appaltatore, pertanto, dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose, comunque interessate dalle attività appaltate, e sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone ed alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
2. Qualora dall'esecuzione dell’appalto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura ai locali oggetto del servizio o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività), l’Appaltatore ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino, ove possibile, dello status quo ante, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.
3. L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti, solleva, pertanto, la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dell’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di tutte le attività, anche semplicemente connesse, all’appalto oggetto del presente Capitolato, manlevando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia richiesta.
In particolare, l’Appaltatore risponde direttamente dei danni provocati nell’esecuzione dell’appalto, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti della Fondazione. In particolare, l’Appaltatore si obbliga espressamente a garantire ed a mantenere la Fondazione indenne da azioni legali e pretese risarcitorie per danni avanzati da terzi, quali imprese di produzione e di ospitalità, organizzatori ed esecutori di eventi e spettacoli, danneggiati in conseguenza di omissioni, negligenze o disservizi verificatisi in occasione dell’esecuzione dell’appalto.
3. L’appaltatore dovrà porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Stazione Appaltante, qualora insorgessero motivi di indisponibilità e/o incompatibilità con le finalità operative del servizio previste.
4. L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, a favore della Fondazione, una garanzia prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (IVA esclusa), come risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
Resta salvo e impregiudicato il diritto della Fondazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
In tutti i casi di prelevamento dalla cauzione definitiva, nel corso di durata dell’appalto, di somme dovute a qualsiasi titolo dalla aggiudicataria, questa è tenuta all’immediata ricostituzione della stessa fino alla concorrenza dell’importo originario, potendo, in difetto, la Stazione Appaltante risolvere di diritto il contratto.
La mancata costituzione della garanzia entro il termine fissato determina la decadenza dell’affidamento.
ART. 5 – PENALITÀ
1. L’appaltatore, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Capitolato e nella stipula contrattuale che seguirà l’aggiudicazione, in caso di inadempimento, sarà soggetto alle seguenti penalità:
- 500,00 euro al netto di IVA, per ogni giorno di mancato funzionamento del sito e/o del sistema e/o della piattaforma, rispetto a quanto contrattualmente previsto, salvo il risarcimento del maggior danno.
Fermo restando quanto sopra, in caso di inadempimento ad una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ovvero in caso di disservizi o nel caso di servizio reso in modo difforme rispetto a quanto contrattualmente previsto, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare, per ciascun disservizio, una penale fino a un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00), il cui importo sarà graduato ad insindacabile giudizio della Fondazione stessa in base alla gravità dell’inadempimento contestato, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.
2. Fermo restando l’esercizio dei diritti inerenti la cauzione definitiva, l’ammontare della penalità verrà trattenuto sui corrispettivi maturati dall’Appaltatore, previa contestazione scritta dell’addebito all’aggiudicatario. In tal caso, il personale incaricato dalla Fondazione formula la contestazione degli addebiti, assegnando all’Appaltatore un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Fondazione può assumere le decisioni conseguenti e, se del caso, disporre la risoluzione del contratto.
3. La Stazione Appaltante potrà, inoltre, compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’affidatario a qualunque titolo, ovvero escutere la cauzione definitiva. Qualora l’importo delle penali applicate superi il 10% del valore contrattuale, la Fondazione potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., xxxxx restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del maggior danno.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei servizi a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi affidati.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso l’affidatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima.
6. Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte.
L’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Per quanto concerne le attività oggetto del presente appalto, è ammesso il subappalto alle condizioni tutte di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel limite del 49% dell’importo della prestazione.
L’accettazione del subappalto è subordinata alla dichiarazione resa dal concorrente in tal senso in sede di offerta e all’adozione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
Degli interventi affidati in subappalto, ne risponderà, comunque, nei confronti della Fondazione l’appaltatore, ritenuto unico soggetto interlocutore.
L'appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari e si obbliga, altresì, a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Il soggetto subappaltatore deve possedere i requisiti di cui alla normativa vigente, da comprovare all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto e degli altri requisiti richiesti dal presente Capitolato.
Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta la terna dei candidati subappaltatori e le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque in misura non superiore alla percentuale dell’importo contrattuale prevista per legge.
4. L’appaltatore deve ottemperare alle ulteriori disposizioni dell’art. 105 e, al momento della richiesta dell’autorizzazione al subappalto, deve depositare presso la Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione (certificato C.C.I.A.A. e autorizzazioni varie) e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti.
5. La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti, essendo, viceversa, previsto l’obbligo dell’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, le fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
6. Il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell’art.110 del D.lgs. 50/2016.
È ammessa la cessione a terzi dei crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione scritta della
Fondazione, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 106 co. 13 D.lgs. 50/2016.
È fatto, comunque, divieto all’Appaltatore di conferire procure all’incasso, a qualsiasi titolo, pena
la risoluzione del contratto.
ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate dal presente Capitolato e dall’articolo 108 D.lgs. 50/2016, la Fondazione ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Appaltatore:
- in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero reiterate e ripetute del rispetto delle modalità e tempistiche di esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato e della lex specialis di gara, ivi compreso quanto previsto nella documentazione tecnica, laddove presentata, nonché nel caso di mancata reintegrazione dell’eventuale deposito cauzionale. A tal fine, sono è da considerarsi inadempimento grave: sito in down per 24 ore, nella sua interezza e/o in sezioni parziali; inaccessibilità del sito da alcuni device; non intervento entro gli orari indicati dai livelli di severity nel capitolato tecnico; ritardo di oltre sette giorni per l’adeguamento dei requisiti regolati dal GDPR (General Data Protection Regulation); incompatibilità del sito con i principali browser al momento del rilascio online; ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai tempi di realizzazione previsti nell’apposita sezione del capitolato tecnico.
- nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato, ivi compresa la violazione degli oneri in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessazione o sospensione/interruzione unilaterale del servizio per un periodo di tempo superiore a tre giorni, anche se motivate da pendenze e/o controversie insorte con la Stazione Appaltante;
- cessione del contratto, totale o parziale, ovvero cessione non autorizzata dei crediti da questo derivanti;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, laddove prevista, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta;
- quando la società aggiudicataria non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter, quindi, provvedere alla buona esecuzione dei servizi affidati;
- in caso di cessione di azienda, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’impresa;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora siano accertate false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;
- nell’ipotesi di mancato rispetto della normativa antimafia, ovvero di provvedimenti interdittivi antimafia a carico dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa in materia;
- in caso di mancato rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, di mancanza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro e/o di inosservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e/o fiscali;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e privacy;
- nell’ipotesi di esito negativo del periodo di prova e/o del collaudo, laddove previsti.
In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno da parte dell’appaltatore anche di uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
2. La facoltà di risoluzione è esercitata dalla Fondazione con semplice comunicazione scritta, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere, se non il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni ed i servizi regolarmente svolti fino al giorno della risoluzione.
3. La risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.
4. Nei casi di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni correttamente eseguite a perfetta regola d’arte e riconosciute fino alla data della risoluzione, secondo gli importi e le
modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese e con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia importo aggiuntivo a qualsiasi titolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
5. Inoltre, qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore, con addebito a quest’ultimo dell’eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ VERSO LAVORATORI E VERSO TERZI – POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’appaltatore dovrà adottare nel corso dell’esecuzione dell’appalto tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire la sicurezza e l’incolumità del proprio personale, di quello della Fondazione e di terzi eventualmente presenti nei luoghi oggetto delle prestazioni, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati con l’osservanza di tutte le norme in materia vigenti al momento dell’esecuzione dell’appalto, alle quali si fa espresso riferimento. L’appaltatore sarà, altresì, responsabile, penalmente e civilmente, verso la Fondazione e verso terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione dell’appalto.
2. Per eventuali danni ai beni di proprietà della Fondazione, l’appaltatore dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristini di quanto danneggiato. In difetto, entro i termini e nel rispetto delle condizioni fissate dagli uffici preposti, vi provvederà la Fondazione direttamente o a mezzo di altra impresa addebitandone l’importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, alla società appaltatrice inadempiente.
3. L’appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni da questi subiti nello svolgimento dell’appalto.
4. L’appaltatore dovrà produrre, entro 10 gg. dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima dell’avvio dell’appalto, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa in corso di validità contro i rischi professionali, ai sensi dell’articolo 83 Codice dei Contratti, a copertura dei danni che lo stesso possa
arrecare nel corso di esecuzione dell’appalto. Tale polizza deve essere di durata pari a quella del presente appalto e deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del contratto (RCT), con massimali non inferiori comunque a € 1.500.000,00 per ogni sinistro. La polizza è prestata da primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferiscono le prestazioni oggetto dell’appalto e l’esistenza della suddetta polizza non libera, comunque, l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia per la Stazione Appaltante. Si applicano, laddove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 103 co. 7 D.lgs. 50/2016.
ART. 9 – SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull’igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell’appalto, restando fin d’ora la Fondazione esonerata da ogni responsabilità a riguardo.
2. In attuazione a quanto disposto dal Testo Unico sulla Sicurezza, laddove previsto e necessario, l’appaltatore si impegna a sottoscrivere espressamente il DUVRI riportante la comunicazione informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovranno operare i lavoratori e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.
Il DUVRI potrà essere aggiornato dalla Stazione Appaltante, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.
3. Non si evidenziano maggiori oneri economici derivanti da rischi di interferenze con l’attività normalmente svolta dalla Stazione Appaltante, in quanto gli eventuali rischi riscontrabili possono essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., sono stati conseguentemente valutati pari a zero.
4. L’Appaltatore si impegna, inoltre:
• a rispettare ed a far rispettare al proprio personale incaricato, xxx comprese ditte ed imprese terze eventualmente utilizzate in subappalto per l’esecuzione del servizio, il Protocollo Sanitario in uso al Teatro, che sarà all’uopo fornito prima dell’avvio del servizio;
• a redigere ed attuare il proprio specifico Protocollo sanitario per la prevenzione e contrasto al virus SarsCov2 redatto in conformità alla normativa vigente per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio ed a consegnarne copia agli Uffici della Fondazione;
• a consegnare l’elenco contenente i nominativi del personale incaricato, diretto ed indiretto (ivi comprese ditte esterne e fornitori eventualmente impiegati in subappalto per l’esecuzione del servizio).
Si intende, pertanto, sollevata la Fondazione da ogni responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni suindicate.
ART. 10 – PERSONALE DELL’APPALTATORE E CLAUSOLA SOCIALE
1. Il personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto è alle dipendenze dell’appaltatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Fondazione. L’appaltatore dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi, restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della Fondazione. L’appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente appalto e se, cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili in materia, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.
In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, la Fondazione non potrà procedere alla liquidazione delle fatture fino ad avvenuta regolarizzazione. L’appaltatore dovrà tenere indenne la Fondazione per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa
avanzata nei propri confronti da parte dei dipendenti dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà, inoltre, formare adeguatamente i propri dipendenti in merito a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.
2. Qualora applicabile, il personale dell’appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad evitare danneggiamenti ai beni ed alle strutture e, a tal fine, dovrà utilizzare i mezzi di trasporto ritenuti più idonei e dotati di adeguata portata, nonché di speciali sistemi di protezione e bloccaggio dei carichi. Le attrezzature impiegate nell’esecuzione dell’appalto devono essere rispondenti alle norme di buona tecnica ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, tecnicamente efficienti e manutenute in perfetto stato, nonché dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Durante lo svolgimento delle prestazioni gli ascensori dovranno essere utilizzati osservando i relativi limiti di carico e senza che possa loro esser cagionato danno e/o avaria.
3. L'Appaltatore si obbliga ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la sua scadenza e fino al relativo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente ad associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, quindi, a presentare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributivi, ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore in sostituzione del datore di lavoro, rimanendo esclusa la responsabilità di tipo solidale. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo determinano, senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.
4. Non si evidenzia la necessità di attuazione delle disposizioni in materia di clausola sociale, non sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell’articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto trattasi di appalto non ad alta intensità di manodopera.
ART. 11 - CONTROLLI
1. La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nei documenti di stipula contrattuale e/o nella singola richiesta di servizio e, in
modo specifico, per verificare l’esatto adempimento degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso, alle modalità di esecuzione ed agli esiti dello stesso in termini di resa.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o alle previsioni contrattuali e/o alla singola richiesta di servizio, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.
La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.
2. La vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni del Capitolato e degli obblighi contrattuali, nonché sull’andamento gestionale è demandata all’ufficio incaricato dalla Fondazione.
La società appaltatrice metterà a disposizione un responsabile operativo (Referente) che avrà l’obbligo di collaborare strettamente con il personale della Committente per tutte le esigenze di servizio.
3. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a nominare quale Referente del servizio una persona di adeguata capacità ed esperienza nel settore, che lo rappresenti nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli organi della Fondazione e che assuma le responsabilità per l'organizzazione ed il coordinamento del servizio, nonché per assicurare che le prestazioni affidate vengano svolte regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.
L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, è tenuto ad indicare per iscritto alla Fondazione i recapiti del proprio referente del servizio, il quale dovrà essere sempre reperibile ed avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare agli addetti impiegati tutto quanto richiesto nel presente appalto.
Il Referente del servizio dovrà fare riferimento, per ogni aspetto inerente allo svolgimento del servizio, al preposto ufficio della Committente.
4. La Fondazione attraverso i propri incaricati effettuerà periodiche verifiche sulle modalità di esecuzione dell’appalto, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del presente Capitolato. Eventuali inadempienze e/o omissioni sulle prescrizioni del presente Capitolato e del contratto saranno valutate con tempestività in contraddittorio.
ART. 12 – PRIVACY E RISERVATEZZA
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. in quanto compatibile, i dati personali delle parti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati dell’appaltatore, oltre ad essere trattati dalla Fondazione, potranno essere comunicati anche a parti terze ai fini della gestione ed esecuzione del rapporto, intendendo con ciò tutti quegli enti, istituzioni, aziende, consulenti et similia che sono strumentali all’attività della Fondazione ed alla sua perpetuazione o che sono titolati, per leggi e/o regolamenti, alla necessaria conoscenza e/o gestione dei medesimi.
2. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente documento, di autorizzare reciprocamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti l’esecuzione dell’incarico. Accettando le condizioni generali indicate nel presente Capitolato, l’appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ai soggetti sopra indicati o ad essi comunque equiparati, dichiarandosi consapevole che il Titolare del trattamento dei dati è, alla data di sottoscrizione del presente atto, la Fondazione Teatro della Toscana.
3. Salvo, laddove applicabile, l’eventuale conclusione di uno specifico accordo di contitolarità, l’appaltatore è nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/2016, relativamente a tutti i dati personali, anche sensibili, di cui lo stesso venga a conoscenza nell’esecuzione del servizio assegnato. In particolare, il Responsabile Esterno del Trattamento dovrà:
• conservare i registri delle proprie attività di trattamento, al fine di essere in grado di fornire le informazioni incluse in tali registri alle autorità di controllo, su loro richiesta;
• garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
• garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
• garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee così come previste dall’art. 32 GDPR;
• attenersi alle regole relative alla nomina di eventuali sub-responsabili del trattamento;
• tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del Trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato;
• collaborare con il Titolare del Trattamento qualora sia chiamato davanti alle Autorità di Controllo;
• su richiesta del Titolare del Trattamento, restituire o distruggere i dati personali al termine dell’accordo, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge dell’Unione o dello Stato italiano;
• fornire al Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità con il GDPR;
• consentire che il Titolare, come imposto dalla normativa, effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
• informare immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.
Tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico.
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà mantenere indenne la Fondazione da qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa eventualmente derivare da pretese avanzate a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano a lui imputabili.
4. I dati anagrafici relativi alla clientela ed agli spettatori del Teatro della Toscana sono di esclusiva competenza della Fondazione e non potranno essere utilizzati dall’appaltatore senza il consenso di quest’ultima, se non per le sole finalità inerenti l’esecuzione dell’appalto, con esclusione di ogni altra attività commerciale o di marketing o per la promozione di spettacoli ed eventi diversi da quelli organizzati dal Teatro della Toscana. Resta inteso che durante la durata dell’appalto la stazione appaltante dovrà poter avere accesso alle anagrafiche dei suoi clienti per attività di marketing. Alla cessazione del servizio, l’appaltatore si impegna fin da ora a consegnare alla Fondazione l’elenco dei nominativi ed i dati anagrafici di clienti e pubblico.
Il sito dovrà, pertanto, prevedere un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (“API”) fruibile via web tramite protocollo “https”, in grado di fornire i dati relativi alle operazioni eseguite ed alle entità collegate (anagrafiche, attività relative e connesse alla vendita di titoli, attività di mail marketing, CRM),
come più dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico. Il flusso e lo scambio dei dati tra i due sistemi dovranno essere giornalieri.
ART. 00 - XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
1. È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare per scritto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e secondo le previsioni e modalità di cui all’articolo 109 D.lgs. 50/2016.
2. Fermo restando quanto sopra indicato, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di
mutamento dei presupposti normativi di riferimento dell’appalto che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di esecuzione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.
3. In caso di sopravvenienza di norme che interessino la Stazione Appaltante, ovvero in caso di provvedimenti degli Enti locali e delle Amministrazioni partecipanti, nonché dei soggetti titolari degli spazi teatrali, che abbiano incidenza sulle attività, sull’assetto istituzionale e sulle attuali competenze della Fondazione, con conseguente riorganizzazione interna, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione o liquidazione della Fondazione, il mancato o ridotto versamento dei contributi previsti, la cessazione per qualunque causa dei contratti di concessione, locazione e gestione degli spazi teatrali, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’appaltatore per scritto.
4. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione.
5. Nei casi di recesso, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni correttamente eseguite a perfetta regola d’arte e riconosciute fino alla data della comunicazione del recesso, secondo gli importi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese e con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia importo aggiuntivo a qualsiasi titolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ART. 14 - CLAUSOLA SPECIALE PER EMERGENZA SANITARIA
Il presente appalto è perfezionato durante la vigenza delle misure di contenimento e prevenzione adottate dal Governo per la gestione della pandemia da Coronavirus (COVID-2019).
Pertanto, in caso di reiterazione e/o nuovi provvedimenti restrittivi adottati dalla Pubblica Autorità che, analogamente a quanto già avvenuto durante la fase pandemica, sospendano o limitino le attività artistiche e/o istituzionali della Committente, con conseguente impossibilità totale o parziale di dare esecuzione alle prestazioni oggetto del presente accordo, la Fondazione Teatro della Toscana si riserva la possibilità di sospendere l’esecuzione per un periodo non superiore a sei mesi e/o di recedere dallo stesso, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256, 1463 e 1464 c.c., senza che residui alcun onere a carico delle Parti e senza che l’affidatario possa vantare ulteriori diritti, salvo, in ogni caso il pagamento del corrispettivo per le prestazioni già correttamente eseguite.
La Fondazione si riserva, inoltre, di recedere dal presente contratto nel caso in cui siano adottati dalle Autorità competenti provvedimenti restrittivi in ambito sanitario per il contrasto della diffusione della pandemia ovvero dell’epidemia da COVID - 19, tali da rendere, a suo insindacabile giudizio, eccessivamente onerosa la prosecuzione del contratto.
In tali casi, spetta all’appaltatore un importo pari all’1% dell’importo dell’appalto calcolato al netto di eventuali opzioni, a titolo di indennizzo per il diritto di recesso esercitato dalla Fondazione, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta per mancato utile, spese, indennità, tutto incluso e nulla escluso.
L’affidatario si obbliga, a dare puntuale esecuzione alle prescrizioni previste dal Committente in tema di gestione e contenimento dell’emergenza da COVID - 19, secondo il Protocollo Sanitario che sarà all’uopo fornito dalla Fondazione, sollevando fin da ora la Committente da ogni responsabilità in merito in caso di mancato rispetto delle disposizioni indicate.
Con la formulazione dell’offerta, l’affidatario prende atto ed accetta che, ancorché la presente clausola sia convenuta e stipulata in relazione alla specifica emergenza sanitaria COVID 19 ed alle misure di contenimento adottate dalle Autorità italiane, la stessa troverà applicazione in ogni altro caso di epidemia e/o pandemia derivante da mutati o diversi agenti patogeni.
In caso di concorrenza di più cause di risoluzione o recesso, la presente clausola prevarrà su ogni altra previsione.
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all’interpretazione od alla esecuzione del presente Capitolato e del contratto e, comunque, connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa la competenza arbitrale.
Qualunque vertenza sorgesse in ordine all’appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita all’autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Firenze, con esclusione di ogni altro foro, anche se concorrente o alternativo.
2. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare ed a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Fondazione Teatro della Toscana e reperibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/.
L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi contrattuali e legittimerà la Fondazione a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, o dovessero ricorrere modifiche o variazioni di qualsiasi tipo alla compagine societaria, ovvero intervenissero mutamenti in merito ai requisiti generali e speciali prescritti dalla legge, lo stesso si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, la quale valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 16 – SPESE E RINVIO
1. Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, eventualmente dovute, sono integralmente poste a carico dell’aggiudicatario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Stazione Appaltante. In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e, più in generale, le norme di legge.
2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., ai fini della stipula contrattuale, con la presentazione dell’offerta l’Appaltatore accetta espressamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15.