Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
(Tariffa 21TYA)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata, il Glossario e il Modulo di Proposta/Polizza, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza di Assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa
Modello 5403B/12
Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel mese di maggio 2012 e i dati in esso contenuti sono aggiornati al 31.05.2012
Scheda Sintetica
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
(Tariffa 21TYA)
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è una Impresa di Assicurazione italiana appartenente al Gruppo Covéa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Sulla base dei dati relativi all’ultimo bilancio approvato alla data di redazione del presente fascicolo, ossia il bilancio dell’esercizio 2011, il patrimonio netto di Bipiemme Vita S.p.A. è pari a € 146.661.033,00 di cui il capitale sociale ammonta a € 202.340.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 10.331.925,00
L’indice di solvibilità riferito alla gestione vita, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,552.
1.c) Denominazione del contratto
Il nome commerciale del contratto è: TRENDY UNICO
1.d) Tipologia del contratto
Trendy Unico è un’assicurazione a vita intera e premi unici ricorrenti, con tre diverse Linee di Investimento.
Le prestazioni del contratto, in funzione delle scelte effettuate dal Contraente, sono espresse in valuta contrattuale ossia in Euro oppure in quote di uno o più fondi interni o, ancora, in parte in valuta contrattuale e in parte in quote di fondi interni:
- per la parte espressa in valuta contrattuale le prestazioni sono garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente beneficiando di una partecipazione agli
utili (la “Misura di Rivalutazione”) realizzati dalla Gestione Separata (la “Gestione Separata”) denominata BPM Consolida;
- per la parte espressa in quote di uno o più fondi interni il valore delle prestazioni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Pertanto, in questo caso, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
Trendy Unico prevede anche una prestazione minima garantita per il caso di morte dell’Assicurato. Infatti, qualunque sia la scelta di investimento effettuata dal Contraente, l’ammontare delle somme liquidate per il caso di morte dell’Assicurato non potrà essere mai inferiore alla somma dei premi pagati, al netto dei caricamenti e degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione.
1.e) Durata
Il contratto è a vita intera.
Per durata del Contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e la data del decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”).
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto decorso un anno dalla decorrenza delle garanzie.
1.f) Pagamento dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato( il “Premio”) di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Inoltre, in qualunque momento, a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento).
La sommatoria dei versamenti, che confluiscono nella Gestione Separata, effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non potrà essere superiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto descritto nel presente Fascicolo Informativo anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Trendy Unico è un’assicurazione che prevede tre Linee di Investimento ed è indicata per gli investitori che, pur desiderando beneficiare delle opportunità di rivalutazione offerte dai mercati azionari, pongono altrettanta attenzione alla stabilità dei rendimenti che caratterizzano i mercati obbligazionari. Il Contraente, nell’arco della durata contrattuale, può trasferire il proprio capitale da attività finanziarie a maggior rischio ad attività finanziarie a rischio contenuto e viceversa, ovvero può variare il profilo di rischio dei propri investimenti.
Il Contraente ha la facoltà di realizzare un investimento che sia contemporaneamente esposto verso uno o più tipi di impieghi fra quelli proposti.
Una parte del Premio e dei Premi Aggiuntivi versati dal Contraente viene utilizzata dall’Impresa per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto, comprensivi anche del rischio di mortalità e, di conseguenza, il capitale liquidabile al decesso dell’Assicurato è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti costi.
Con riferimento agli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata si rinvia al progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione H della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
Con riferimento agli investimenti effettuati nella Gestione Separata, l’Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato:
al decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà l’importo maggiore tra il controvalore dell’investimento, così come di seguito definito, e la sommatoria dei Premi e dei Premi Aggiuntivi pagati, al netto dei caricamenti effettivamente corrisposti e dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
Il controvalore dell’investimento si determina sommando [(1)+(2)] :
(1) il controvalore delle quote assicurate dei due Fondi Interni. Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo;
(2) il capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) espresso in Euro collegato alla Gestione Separata, rivalutato sino alla Data di Decesso in base a quanto stabilito
dalle Condizioni di Assicurazione. In ciascun periodo di osservazione, la Misura di Rivalutazione da attribuire al Capitale Assicurato espresso in Euro collegato alla Gestione Separata, si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida in detto periodo, 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento). Ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. La Misura di Rivalutazione sopra descritta verrà attribuita al Capitale Assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello di calcolo. La Misura di Rivalutazione così ottenuta si consolida e viene definitivamente acquisita da parte del Contraente e, di conseguenza, il capitale assicurato non potrà mai risultare inferiore a quello del mese precedente.
b) Opzioni contrattuali in caso di riscatto totale:
Il contratto, decorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza ed essendo in vita l’Assicurato, consente l’attivazione delle seguenti opzioni:
1) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
2) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
3) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
4) la conversione del valore di riscatto totale in una rendita su due teste, ossia in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alla sommatoria dei premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall’articolo 2 – “Prestazioni del contratto” delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
L’Impresa di Assicurazione offre una prestazione minima garantita per il caso di morte dell’Assicurato pari alla somma dei premi versati al netto dei caricamenti e degli eventuali riscatti parziali effettuati.
Il contratto comporta comunque rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote dei due Fondi Interni e/o alle rivalutazioni delle prestazioni collegate alla Gestione Separata.
4.a) Xxxxxx finanziari a carico del Contraente
a) Il Contraente potrebbe ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
b) Il Contraente potrebbe ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni
Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno o della Gestione Interna Separata prescelti dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui le prestazioni possono essere collegate.
Profilo di rischio dei Fondi Interni | ||||||
Basso | Medio Basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Alto | |
E Q U I T Y 40 | √ | |||||
E Q U I T Y 95 | √ |
5. COSTI
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso del Premio e dei Premi Aggiuntivi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione E.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni e dalla Gestione Interna Separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°anno.
5.a) Costo percentuale medio annuo relativo agli investimenti effettuati nei Fondi Interni
A titolo di esempio, se ad una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il “Costo percentuale medio annuo” è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sugli specifici Fondi Interni di seguito rappresentati ed impiegando un’ipotesi di rendimento dei Fondi che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui Fondi Interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall’attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” EQUITY 95 (profilo di rischio: alto)
Premio unico: Età: | € 5.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 4,06% |
10 | 3,81% |
15 | 3,73% |
20 | 3,68% |
25 | 3,66% |
Premio unico: Età: | € 15.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 4,06% |
10 | 3,81% |
15 | 3,73% |
20 | 3,68% |
25 | 3,66% |
Premio unico: Età: | € 30.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,96% |
10 | 3,76% |
15 | 3,69% |
20 | 3,66% |
25 | 3,64% |
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” EQUITY 40 (profilo di rischio medio basso)
Premio unico: Età: | € 5.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,61% |
10 | 3,36% |
15 | 3,27% |
20 | 3,23% |
25 | 3,21% |
Premio unico: Età: | € 15.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,61% |
10 | 3,36% |
15 | 3,27% |
20 | 3,23% |
25 | 3,21% |
Premio unico: Età: | € 30.000,00 qualunque |
Durata dell'operazione assicurativa | Costo percentuale medio annuo |
5 | 3,51% |
10 | 3,31% |
15 | 3,24% |
20 | 3,21% |
25 | 3,18% |
Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi nella misura del 4,0% (quattro per cento) annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
5.b) Costo percentuale medio annuo relativo agli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata
A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni, il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.
Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durata ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Interna Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°anno.
Gestione Separata BPM Consolida
Il Costo percentuale medio annuo, per questa tipologia contrattuale è indipendente dal sesso e dall'età dell’Assicurato.
Ipotesi adottate:
Premio annuo € 15.000,00 Sesso: maschio
Età: anni 45
Tasso di rendimento degli attivi: 4% (quattro per cento)
Durata Contrattuale: 15 anni Durata Contrattuale: 20 anni Durata Contrattuale: 25 anni
Anni | CPMA |
5 | 1,55% |
10 | 1,29% |
15 | 1,20% |
Anni | CPMA |
5 | 1,55% |
10 | 1,29% |
15 | 1,20% |
20 | 1,16% |
Anni | CPMA |
5 | 1,44% |
10 | 1,24% |
15 | 1,17% |
20 | 1,13% |
25 | 1,11% |
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
6. ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI DATI STORICI DI RENDIMENTO DEI FONDI INTERNI
I due Fondi Interni di seguito illustrati sono stati istituiti nel mese di aprile 2007.
Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “benchmark”.
Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare
riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Rendimento medio annuo composto | ||
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni * | |
EQUITY 95 | 6,84% | -6,23% |
Benchmark | 11,06% | -2,34% |
EQUITY 40 | 3,88% | -1,33% |
Benchmark | 5,87% | 0,51% |
*rendimenti calcolati dalla data di costituzione dei fondi al 31 dicembre 2010
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Tasso medio di inflazione * | |
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
1,7% | 2,0% |
7. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA BPM CONSOLIDA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata BPM Consolida negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
L’informativa viene prodotta in base alla seguente rappresentazione esemplificativa:
Anno | Rendimento medio realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo medio annuo riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione* |
2007 | 3,60% | 2,60% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 3,91% | 2,91% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,38% | 3,38% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,06% | 3,06% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 3,79% | 2,79 | 4,89% | 2,73% |
*il valore indicato è stato calcolato al netto del consumo dei tabacchi
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta/Polizza o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.
***************************************************
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e della completezza delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Nota Informativa
Contratto di assicurazione unit linked e/o a prestazioni rivalutabili a vita intera e a premio unico
(Tariffa 21TYA)
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali
Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia” o l’”Impresa”) è la Società Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 045. Bipiemme Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Covéa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle SGAM (il “Gruppo Covéa”).
La sede legale e la direzione generale sono in Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
Recapito telefonico 02 -77.00.24.05 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Bipiemme Vita S.p.A. è stata autorizzata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).
Bipiemme Vita S.p.A. è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00116.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
3 – Rischi finanziari del contratto unit linked
La presente Nota Informativa descrive due tipi di assicurazione:
1. un’assicurazione unit linked; e
2. un’assicurazione a prestazioni rivalutabili.
Il Contraente ha la possibilità di sottoscrivere un contratto che prevede, al verificarsi dell’evento assicurato, diverse opzioni ossia:
a) la corresponsione di un capitale determinato che può rivalutarsi mensilmente (assicurazione a prestazioni rivalutabili);
oppure
b) la corresponsione di un capitale di importo variabile (assicurazione unit linked);
oppure
c) la corresponsione di un capitale determinato, che può rivalutarsi mensilmente, più un capitale di importo variabile (assicurazione a prestazioni rivalutabili più assicurazione unit linked).
In un’assicurazione unit linked l’entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote di uno o più Fondi Interni, a loro volta dipendenti dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui sono rappresentazione.
Il Contraente di Trendy Unico che collegasse (linked) una parte delle prestazioni contrattuali al valore delle quote (units) dei due Fondi Interni EQUITY 95 e EQUITY 40 è esposto, per detta parte e in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri di ciascun Fondo Interno e comunque, indirettamente, quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti principali rischi di natura finanziaria:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall’emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico sistematico);
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
• il rischio di prezzo, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi, e quindi sui rendimenti, di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
• il rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
• la stipulazione del contratto può comportare esplicitamente un rischio di cambio per le attività denominate in valute estere diverse dall’Euro o implicitamente per quelle attività che pur denominate in Euro trattano altre attività denominate in valute diverse dall’Euro (es. OICR);
• il rischio paese: le operazioni su mercati di paesi non membri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e/o protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza.
Per le prestazioni collegate ai due Fondi Interni il presente contratto non consente di consolidare annualmente i risultati economici conseguiti. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote dei Fondi Interni resta a
carico del Contraente e, di conseguenza, le prestazioni contrattuali e/o il valore di riscatto potrebbero risultare inferiori ai premi pagati.
3 – Informazioni sull’impiego dei premi
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico anticipato ( il “Premio”) di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento).
Inoltre, in qualunque momento, a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a € 500,00 (cinquecento).
La sommatoria dei versamenti che confluiscono nella Gestione Separata, effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non potrà essere superiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto descritto nel presente Fascicolo Informativo anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
I premi corrisposti, al netto dei relativi costi ed in funzione delle scelte effettuate dal Contraente potranno essere investiti in tre Linee di Investimento ossia in quote di uno o più Fondi Interni all’Impresa di Assicurazione denominati rispettivamente EQUITY 95 e EQUITY 40 (i “Fondi Interni”), con successivo acquisto in parte o in toto di quote di OICR, e/o nella Gestione Interna Separata denominata BPM Consolida (la “Gestione Separata”).
Le tre Linee di Investimento sono diversificate per composizione e profilo di rischio allo scopo di soddisfare le diverse esigenze del Contraente.
Una parte dei premi versati dal Contraente verranno utilizzati dall’Impresa di Assicurazione per far fronte ai costi di gestione ed acquisizione del contratto e, di conseguenza, tale parte che comprende anche i costi per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) non concorre alla formazione del capitale.
4 – Prestazioni assicurative
Trendy Unico è un’assicurazione sulla vita di tipo unit linked e/o a prestazione rivalutabile a vita intera a premio unico (Tariffa 21TYA).
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
L’assicurazione, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento del contratto, è in vigore nell’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e quella del decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”).
Un contratto di assicurazione a vita intera prevede, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento delle prestazioni assicurate ai Beneficiari designati dal Contraente.
PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO
Al decesso dell’Assicurato la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati, il maggiore tra i seguenti due importi:
(a) un importo pari al controvalore dell’investimento, così come definito successivamente;
(b) un ammontare pari alla somma dei premi versati al netto dei caricamenti effettivamente corrisposti e dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.
Il controvalore dell’investimento si determina sommando al controvalore delle quote assicurate dei due Fondi Interni, il capitale assicurato espresso in Euro, collegato alla Gestione Interna Separata, quest’ultimo rivalutato in base a quanto disposto dall’articolo 10 – “Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate a BPM Consolida” delle Condizioni di Assicurazione.
La misura di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate alla Gestione Interna Separata, una volta dichiarata al Contraente, si consolida e viene definitivamente acquisita sul contratto. Il contratto descritto nella presente Nota Informativa prevede una rivalutazione minima del capitale assicurato pari allo 0% (zero per cento) mensile.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo Interno.
Il controvalore delle quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di decesso.
Il valore unitario della quota, le caratteristiche dei Fondi Interni e le caratteristiche della Gestione Separata sono descritti di seguito.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di decesso si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o di borsa chiusa il valore unitario della quota sarà determinato il primo giorno di borsa aperta successivo.
L’entità dei costi gravanti sul contratto sono descritti nel dettaglio alla seguente sezione E.
Ad eccezione di quanto previsto nell’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di Assicurazione, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Il Contraente potrebbe ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
5 – Valore della quota dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse ai contratti qui descritti e relative ai due Fondi Interni, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì.
In fase di perfezionamento del contratto, per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai due Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (per esempio: ricevimento del premio da martedì 3 a lunedì 9, attribuzione mercoledì 11).
In corso di contratto, per i versamenti aggiuntivi successivi a quello di perfezionamento, ricevuti dal martedì al lunedì successivo la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai due Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (per esempio: ricevimento del premio da martedì 3 a lunedì 9, attribuzione mercoledì 11).
Tutte le operazioni di disinvestimento connesse ai due Fondi Interni da effettuarsi in corso di contratto per determinare l’ammontare della prestazione caso morte, l’importo del valore di recesso e riscatto nonché le operazioni di disinvestimento/investimento a seguito di uno switch, le cui richieste siano pervenute alla Compagnia entro la giornata di lunedì seguiranno lo stesso metodo e gli stessi tempi sopra descritti, ossia il calcolo del controvalore o del numero delle quote avverrà in base al valore unitario della quota del primo mercoledì successivo a detto lunedì.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di premio investito destinato a ciascun Fondo Interno prescelto dal Contraente, per il relativo valore unitario della quota.
Il premio investito si determina riducendo dei caricamenti il premio lordo versato.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano MF nonché sul sito internet della Compagnia all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. La Compagnia si riserva di variare detto quotidiano di pubblicazione dandone preventiva comunicazione al Contraente. I
valori giornalmente pubblicati sono già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
6 – Opzioni di contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, chieda la liquidazione integrale delle prestazioni del contratto esercitando il diritto di riscatto, ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita su due teste, ossia una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore di un’altra persona fino a che questa è in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
La richiesta di opzione in rendita deve essere inoltrata alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale, ricevuta la quale la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente:
• una descrizione sintetica delle rendite sopra descritte con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore;
• la Scheda Sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alla rendita di opzione per la quale l’avente diritto ha manifestato il proprio interesse.
C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI A CUI POSSONO ESSERE COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
7 – Fondi Interni
a) La Compagnia ha istituito due Fondi Interni denominati rispettivamente EQUITY 95 e EQUITY 40.
b) I Fondi Interni EQUITY 95 e EQUITY 40 hanno iniziato la loro attività in data 25/04/2007, la loro durata è illimitata.
c) EQUITY 95 è un fondo di tipo azionario e EQUITY 40 è un fondo di tipo bilanciato.
d) La valuta di denominazione di tutti i Fondi Interni è l’Euro.
e) La gestione finanziaria dei Fondi Interni, che persegue una politica di investimento di medio/lungo periodo, è finalizzata alla protezione e all’accrescimento dei capitali investiti, compatibilmente con i profili di rischio assunti da ciascun Fondo.
f) L’orizzonte minimo temporale per tutti e due i Fondi Interni è di medio/lungo periodo ossia quindici anni per il Fondo EQUITY 95 e di dieci anni per il Fondo EQUITY 40.
g) Il profilo di rischio del fondo EQUITY 95 è alto, il profilo di rischio del fondo EQUITY 40 è medio basso.
Il profilo di rischio viene stimato anche tenendo presente la volatilità delle quote del Fondo Interno o del benchmark.
h) La Compagnia, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti di rischio indicati dal Regolamento dei Fondi Interni al quale è collegato il contratto, può investire il patrimonio del Fondo Interno in strumenti finanziari quotati e non quotati, OICR e liquidità.
L’entità delle prestazioni dipende dal valore della quota del/i Fondo/i Interno/i a cui dette prestazioni sono collegate che, a sua volta, è direttamente riconducibile al valore delle attività finanziarie che lo/li compongono.
L’oscillazione positiva ma anche negativa del valore delle attività finanziarie è strettamente collegata ai rischi insiti nella natura dell’investimento tra cui i principali sono: il rischio azionario, il rischio di tasso di interesse e di cambio, il rischio di controparte, il rischio paese, il rischio di liquidità e il rischio valorizzazione degli OICR.
Il patrimonio degli OICR facenti parte dell’attivo dei Fondi Interni, che investe in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari con esposizione in tutte le aree geografiche e in valuta anche diversa dall’Euro, viene gestito coerentemente con il “Regolamento dei Fondi Interni EQUITY 95 e EQUITY 40”.
i) La Compagnia si riserva di investire il patrimonio dei due Fondi Interni in OICR armonizzati, obbligazioni, azioni o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio gruppo di appartenenza o del Gruppo Bipiemme fino ad un massimo del 100% (cento per cento) delle attività dei Fondi stessi.
l) I Fondi Interni mirano ad ottimizzare nel tempo il rendimento finanziario per la tipologia di rischio sottostante. A tal fine ogni Fondo Interno è dotato di un benchmark che riassume gli obiettivi di investimento e il profilo di rischio per tipologia ed area geografica. Si rammenta che il rendimento esposto da tale parametro è da considerarsi al lordo di tasse e commissioni. L’asset allocation si basa sull’analisi fondamentale dei mercati e dei singoli titoli a cui si può aggiungere quella basata su modelli decisionali di tipo quantitativo. La Compagnia nell’attività di allocazione dei capitali si può avvalere anche di consulenti o di società di gestione specializzati appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
m) La Compagnia ha individuato un parametro di riferimento (benchmark) per ciascuno dei due Fondi Interni.
Il benchmark del Fondo EQUITY 95 è così composto:
Pesi benchmark | Indici benchmark |
60,00% | MSCI EUROPE (in Euro)* |
30,00% | MSCI WORLD EX EUROPE (in Euro)* |
5,00% | MSCI EMERGING MARKETS (in Euro)* |
5,00% | MTS BOT LORDO |
La volatilità dichiarata del benchmark di EQUITY 95 alla data di inizio della sua attività era: 16,20%
Il benchmark del Fondo EQUITY 40 è così composto:
Pesi benchmark | Indici Benchmark |
25,00% | MSCI EUROPE (in Euro)* |
13,00% | MSCI WORLD EX EUROPE (in Euro)* |
2,00% | MSCI EMERGING MARKETS (in Euro)* |
45,00% | JP MORGAN GOVERNMENT BOND EMU |
5,00% | MTS BOT LORDO |
10,00% | BARCLAYS CAPITAL EURO AGG. CORP. 500MM (E) |
La volatilità dichiarata del benchmark di EQUITY 40 alla data di inizio della sua attività era: 4,98%
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento dei Fondi Interni rispetto ai benchmark di riferimento.
I benchmark dei due Fondi Interni fanno riferimento ai seguenti indici.
L’indice MTS BOT LORDO esprime l’andamento del rendimento dei BOT; viene elaborato con software “Benchmark” della società Analysis S.p.A. di Milano per conto del M.T.S. Sulla base di rilevazioni statistiche è stato osservato che l’andamento dell’indice è fortemente correlato con un paniere di BOT pesati sulla base del valore delle emissioni quotate sul M.T.S. L’indice ignora i costi di negoziazione e gli oneri fiscali. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo del medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili sui più diffusi quotidiani economici (es. Il Sole 24 ORE, MF) e sugli Information System Providers Bloomberg (ticker MTSIBOT5) e Thomson Financial (ticker ITSLBOT).
L’indice JP MORGAN GOVERNMENT BOND EMU esprime l’andamento delle quotazioni dei titoli di Stato nei principali mercati dell’Area Euro di seguito elencati: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx. All’interno dell’indice il peso dei singoli mercati è proporzionato al peso del relativo valore di mercato. I titoli inseriti nell’indice devono avere vita residua non inferiore ai 12 mesi. L’indice misura il rendimento complessivo (plus/minusvalenze in conto capitale più i flussi cedolari) dei titoli compresi nel “paniere”. I criteri di selezione si basano sul criterio generale della liquidità degli strumenti finanziari inclusi. In particolare, ogni strumento rimane nell’indice per un minimo di sei mesi e quando è escluso non può rientrare per almeno sei mesi. Mediamente uno strumento rimane nell’indice per oltre quattro anni e quando ha una vita residua di 12 mesi viene automaticamente escluso dall’indice stesso. L’indice ignora i costi di transazione e gli oneri fiscali. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo del medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili sui più diffusi quotidiani economici (es. Il Sole 24 ORE, MF), e sugli Information System Providers: Bloomberg (ticker JPMGEMLC) e Thomson Financial (ticker JAGALLE, datatype RI).
L’indice MSCI EUROPE (in Euro)* esprime l’andamento dei titoli più rappresentativi dei principali mercati azionari europei di seguito elencati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera. All’interno dell’indice il peso dei singoli mercati è proporzionato al peso della relativa capitalizzazione. L’indice misura il rendimento complessivo (plus/minusvalenze in conto capitale più i flussi dei dividendi al netto della tassazione), ponderato per la rispettiva capitalizzazione, dei titoli più rappresentativi di ciascun mercato/settore. I criteri di selezione si basano sui seguenti principi generali:
• rappresentatività per settore merceologico;
• massima liquidità;
• xxxxxxx xxxxxxxxx.
L’indice ignora i costi di negoziazione e gli oneri fiscali. Incidono invece sull’indice le variazioni del cambio dell’Euro contro le valute dei rispettivi mercati di riferimento. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo del medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili alla pagina Internet xxx.xxxxxxxxx.xxx e sull’Information System Provider: Thomson Financial (ticker MSEROP$, data-type ND.
L’indice BARCLAYS CAPITAL EURO AGG. CORP. 500MM (E) esprime
l’andamento delle quotazioni dei principali titoli obbligazionari denominati in euro emessi da emittenti privati. All’interno dell’indice il peso delle singole emissioni è proporzionato al peso del relativo valore di mercato. I criteri di selezione si basano sul criterio generale della liquidità degli strumenti finanziari inclusi. L’indice misura il rendimento complessivo (plus/minusvalenze in conto capitale più i flussi cedolari) dei titoli compresi nel “paniere”.
I titoli inseriti nell’indice devono essere a tasso fisso ed avere vita residua non inferiore ai 12 mesi. Inoltre i titoli considerati devono essere stati emessi per un ammontare minimo di 500 milioni di euro ed avere un rating di credito pari ad almeno Baa (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s). L’indice ignora costi di transazione e oneri fiscali. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili sull'Information System Provider Thomson Financial (ticker LHAC5ME).
L’ indice MSCI WORLD EX EUROPE (in Euro)* esprime l’andamento delle quotazioni nei principali mercati azionari internazionali di seguito elencati: Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore, e Usa. L’indice misura il rendimento complessivo (plus/minusvalenze in conto capitale più i flussi dei dividendi al netto della tassazione), ponderato per la rispettiva capitalizzazione, dei prezzi dei titoli più rappresentativi di ciascun mercato/settore. I criteri di selezione si basano sui seguenti principi generali:
• rappresentatività per settore merceologico;
• massima liquidabilità;
• xxxxxxx xxxxxxxxx.
L’indice ignora costi di negoziazione e oneri fiscali.
Incidono invece sull’indice le variazioni del cambio dell’euro contro le valute dei rispettivi mercati di riferimento. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo del medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili alla pagina Internet xxx.xxxxxxxxx.xxx e sull’information System Provider: Thomson Financial (ticker MSWXEU$ data-type ND).
L’ indice MSCI EMERGING MARKETS (in Euro)* esprime l’andamento dei titoli più rappresentativi dei principali mercati azionari dei Paesi Emergenti internazionali di seguito elencati: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea, Egitto, Filippine, Giordania, India, Indonesia, Israele, Malesia, Marocco, Messico, Pakistan, Perù, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Sud Africa, Taiwan, Tailandia, Turchia, Ungheria e Venezuela. La metodologia di composizione ed il calcolo del rendimento del suddetto indice sono identici a quelli dell’indice MSCI World Ex Europe. La selezione e l’aggiornamento dei titoli che compongono l’indice è a cura dell’istituzione che procede al calcolo del medesimo. Le informazioni relative all’indice sono reperibili su primari quotidiani economici italiani ed internazionali (Il Sole 24 Ore, Financial Times), alla pagina Internet www. xxxxxxxxx.xxx e sugli Information System Providers: Bloomberg (NDUEEGF) e Thomson Financial (ticker MSEMKF$, data-type ND).
* L’indice di riferimento viene scaricato in dollari e convertito in Euro al tasso di cambio WM Reuters codice Thomson Financial USEURSP
n) I due Fondi Interni sono ad accumulazione e quindi l’eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.
o) La Compagnia determina ogni mercoledì il valore unitario della quota di ciascun Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.
Qualora a causa di eventi di turbativa dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore della quota, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di calcolo.
p) Il regolamento dei due Fondi Interni, nei limiti previsti dalle normative vigenti, prevede l’investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento e/o all'efficacia della gestione del portafoglio.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.
8 – Crediti di imposta
EQUITY 95 e EQUITY 40 possono investire il proprio patrimonio in OICR soggetti a imposizione fiscale. Gli eventuali crediti d’imposta maturati nei due Fondi Interni verranno trattenuti dalla Compagnia e non andranno a beneficio dei Contraenti. Tale mancato riconoscimento si può tradurre, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale.
D. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA E MODALITA’ DI CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE A BPM CONSOLIDA
9 – Gestione Interna Separata
I premi o la parte di premio che, in funzione delle scelte effettuate dal Contraente e, al netto dei costi descritti nella presente Nota Informativa, confluiscono nella Gestione Separata BPM Consolida si rivalutano in funzione del rendimento realizzato dalla gestione stessa.
La valuta di denominazione di BPM Consolida è l’Euro.
La gestione è finalizzata alla conservazione e alla crescita nel tempo del capitale per rispondere alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio.
Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è mensile e decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese.
BPM Consolida investe prevalentemente in titoli di Stato emessi in Euro a tasso variabile e fisso. L’acquisto di obbligazioni corporate è effettuato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa e comunque ponendo attenzione al rating degli emittenti. Per quanto concerne la quota investita in titoli azionari la Compagnia opera un continuo monitoraggio dei rischi in ragione degli obiettivi di rendimento complessivi del portafoglio. Il Regolamento non prevede limiti di investimento.
BPM Consolida può investire il proprio patrimonio in OICR armonizzati, obbligazioni ed azioni od altri attivi emessi o gestiti da soggetti del proprio Gruppo di appartenenza fino ad un massimo del 100% del patrimonio stesso, in base all'asset allocation prudenziale stabilita.
Per la parte degli attivi destinati alle obbligazioni, la gestione è finalizzata ad ottimizzare il rendimento mantenendo contenuto il rischio di tasso e di credito. Per quanto concerne gli investimenti azionari, i titoli sono selezionati con l’ausilio anche di metodi quantitativi, sulla base di valutazioni che attengono sia al cosiddetto “valore” delle società analizzate, sia alle loro prospettive di crescita. Il rischio di cambio rimane contenuto privilegiando gli attivi denominati in Euro.
La gestione degli attivi di BPM Consolida è stata delegata a Anima SGR S.p.A appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano – Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx.
Alla data di redazione della presente Nota Informativa la società di revisione di Bipiemme Vita S.p.A. è: Reconta Xxxxx & Xxxxx S.p.A. – Xxx xxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
Per i dettagli si rinvia al regolamento di BPM Consolida che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
10 – Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili delle prestazioni collegate a BPM Consolida
Il contratto qui descritto può essere collegato in parte o in toto ad una specifica gestione patrimoniale denominata BPM Consolida.
Le attività di BPM Consolida sono separate dalle altre attività della Compagnia e disciplinate da apposito regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Le porzioni di premio versate dal Contraente che, al netto dei caricamenti (i “Premi Investiti”), confluiscono nella Gestione Interna Separata vengono investite dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo un rendimento finanziario.
In ciascun periodo di osservazione, la misura di rivalutazione (la “Misura di Rivalutazione”).da attribuire al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida in detto periodo, 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento).
Ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Il rendimento sopra descritto verrà attribuito al capitale assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello di calcolo.
Qui di seguito a puro titolo esemplificativo si riporta un esempio di calcolo della misura di rivalutazione da applicare al contratto in un periodo di osservazione nell’ipotesi che il rendimento di BPM Consolida di detto periodo fosse pari a 0,3% e che la Compagnia trattenga l’aliquota massima prevista contrattualmente.
Ipotesi di rendimento di BPM Consolida nel periodo di osservazione | Costo massimo trattenuto dalla Compagnia | Misura di rivalutazione del periodo di osservazione |
0,3% | 0,083% | 0,217% |
Il beneficio finanziario così ottenuto viene definitivamente acquisito da parte del Contraente e, di conseguenza, il capitale assicurato non potrà mai risultare inferiore a quello del mese precedente.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono illustrati alla seguente sezione H contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
11 – Il “codice di riferimento” ed il “parametro di misurazione del capitale assicurato”
Per agevolare la conoscenza nel tempo dell’ammontare del capitale assicurato collegato alla Gestione Interna Separata, la Compagnia invierà al Contraente, dopo la sottoscrizione del contratto e successivamente con cadenza annuale, una comunicazione contenente il “codice di riferimento”.
Il “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto, che può variare nel tempo, non è da intendersi quale prestazione assicurata, non è sostitutivo del capitale assicurato né tantomeno costituisce una prestazione aggiuntiva allo stesso, ma ha l’esclusiva funzione di consentire al Contraente di conoscere, in qualsiasi momento, l’ammontare in Euro del capitale assicurato rivalutato collegato alla Gestione Interna Separata.
Infatti il Contraente, moltiplicando il “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto, per il “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM), pubblicato giornalmente sul quotidiano MF, può determinare l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro, ossia la prestazione maturata con l’investimento collegato alla Gestione Interna Separata, alla data del calcolo.
A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del capitale assicurato espresso in Euro determinato in funzione del “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto e del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM) ad una determinata data:
Codice di riferimento (CdF) | Parametro di misurazione (PdM) | Capitale assicurato espresso in Euro |
133,52 | 6,00 | € 801,12 |
La Compagnia si riserva di variare il quotidiano di pubblicazione del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM) previa comunicazione al Contraente.
Oltre alla pubblicazione giornaliera su un quotidiano del “parametro di misurazione del capitale assicurato” (PdM), la Compagnia provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale una comunicazione contenente:
• il “codice di riferimento” (CdF) attribuito all’inizio del periodo considerato;
• il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nella Gestione Interna Separata nel periodo considerato;
• il nuovo “codice di riferimento” (CdF) attribuito al contratto alla fine del periodo considerato. Questo dato costituisce il nuovo elemento da utilizzare per effettuare i calcoli descritti in precedenza.
E. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
12 – Costi
12.1 – Costi gravanti direttamente sul Contraente
12.1.1 – Costi gravanti sul premio
Il premio effettivamente investito che determina le prestazioni assicurate si calcola riducendo dei caricamenti il premio lordo corrisposto. I caricamenti sono la parte di premio trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai costi relativi all’acquisizione, alla gestione del contratto ed al costo per la copertura caso morte.
COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
Caricamenti (comprensivi dei costi per la copertura caso morte) | ||||
Ammontare complessivo dei premi versati (espresso in Euro) | Caricamento | |||
da | 2.500,00 | a | 19.999,99 | 2,5% |
da | 20.000,00 | a | 49.999,99 | 2,0% |
da | 50.000,00 | a | 199.999,99 | 1,5% |
da | 200.000,00 | a | 299.999,99 | 1,0% |
da | 300.000,00 | 0,5% |
12.1.2 – Costi per riscatto e switch
1,00%
Penalità applicate al valore di riscatto derivante dalla liquidazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata, qualora la sommatoria dei versamenti, al netto dei caricamenti, effettuati sia superiore all’ammontare massimo stabilito dalle Condizioni di Assicurazione
In ogni anno solare i primi quattro switch sono gratuiti, i successivi hanno il costo di
€ 50,00 (cinquanta) cadauno.
12.2 – Costi gravanti sui Fondi Interni
Remunerazione dell’Impresa di Assicurazione
EQUITY 95 | |
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 2,75% |
Commissioni di overperformance | nessuna |
EQUITY 40 | |
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Commissione di gestione annua per il servizio di asset allocation | 2,40% |
Commissioni di overperformance | nessuna |
Tali costi, il cui rateo viene imputato a ciascun Fondo Interno settimanalmente, vengono prelevati dalle disponibilità di quest’ultimo nell’ultimo giorno di ogni mese.
Remunerazione delle SGR (relativa all’acquisto di OICR da parte dei Fondi Interni) Poiché il patrimonio dei Fondi Interni viene investito anche in quote di OICR esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:
Tipologia del costo | Ammontare del Costo |
Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR | nessuno |
Commissioni massime di gestione applicate dalle SGR | 2,00% |
Commissioni massime di overperformace applicate dalle SGR | 1,00% |
Altri costi
I Fondi Interni sono inoltre gravati delle spese di amministrazione e custodia delle attività dei Fondi stessi, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi su base annuale.
Gli oneri inerenti l’acquisizione e dismissione delle attività dei Fondi Interni non sono quantificabili a priori in quanto variabili.
Si rinvia al seguente punto 29 – “Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi Interni” per la quantificazione storica dei costi di cui sopra.
12.3 – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata
0,083%
Costi massimi mensili da sottrarre al rendimento realizzato da BPM Consolida
Il rendimento conseguito dalla Gestione Separata tiene conto dei proventi e degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, al netto dei costi inerenti l’attività di negoziazione e la certificazione rilasciata dalla società di revisione.
L’entità di tali costi è esplicitata annualmente nel rendiconto riepilogativo della Gestione Separata.
12.4 – Quota parte dei costi percepiti in media dall’Intermediario
Tipologia di Costo | Percentuale, o quota fissa, dei costi applicati al contratto | Quota parte percepita dall’intermediario |
Caricamenti per importi di Premio sino a € 19.999,99 | 2,5% del Premio | 70% dei caricamenti |
Caricamenti per importi di Premio da € 20.000,00 a 49.999,99 | 2% del Premio | 70% dei caricamenti |
Caricamenti per importi di Premio da € 50.000,00 a 199.999,99 | 1,5% del Premio | 70% dei caricamenti |
Caricamenti per importi di Premio da € 200.000,00 a 299.999,99 | 1% del Premio | 70% dei caricamenti |
Caricamenti per importi di Premio oltre € 299.999,99 | 0,5% del Premio | 70% dei caricamenti |
Costi da sottrarre al rendimento mensile di BPM Consolida | 0,083% | 30% |
Commissioni di gestione del fondo interno Equity 95 | 2,75% | 60% |
Commissioni di gestione del fondo interno Equity 40 | 2,40% | 60% |
13 – Misura e modalità di eventuali sconti
Il contratto descritto nella presente Nota Informativa non prevede sconti.
14 – Regime fiscale
Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.
Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte del premio di perfezionamento a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza. Inoltre la comunicazione annuale inviata al Contraente riporterà l’ammontare della parte dei premi eventualmente versati nell’anno a copertura del rischio di morte.
Il presente contratto non consente la deducibilità fiscale dei premi versati.
Tassazione delle somme assicurate
In base alla legislazione in vigore alla redazione del presente Fascicolo Informativo, le somme erogate in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita:
• se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF, dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sostitutiva applicata sulla differenza tra il capitale dovuto e l’ammontare dei premi pagati;
• se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato, sui proventi maturati a decorrere dal 01/01/2012, al netto della quota degli interessi riferibili ai titoli indicati all’articolo
31 del Dpr 601/73, viene applicata una imposta sostitutiva del 20%, mentre sui proventi derivanti dall’investimento in titoli di cui all’articolo 31 del Dpr 601/73 viene applicata una imposta sostitutiva del 12,5%.
F. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
15 – Modalità di perfezionamento del contratto di pagamento del premio e di conversione del premio in quote
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito viene corrisposto dal Contraente.
L’addebito del premio di perfezionamento è previsto alla data di decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Il pagamento del premio avverrà attraverso l’addebito dell’importo stabilito sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S.C. a R.L. o sue controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti della Compagnia.
In fase di perfezionamento del contratto, per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai due Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (giorno di riferimento).
In corso di contratto, per i versamenti aggiuntivi successivi a quello di perfezionamento ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai due Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo (giorno di riferimento).
Il numero delle quote di partecipazione è attribuito a ciascun contratto dividendo la porzione di premio destinata al Fondo Interno, al netto dei costi, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento come sopra determinato.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto effettuando anche versamenti aggiuntivi.
In questa ipotesi i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario e saranno convertiti, in funzione delle scelte del Contraente in:
• quote secondo le modalità previste all’articolo 12 – “Determinazione del numero di quote assicurate” delle Condizioni di Assicurazione
e/o
• capitale assicurato collegato alla Gestione Separata in funzione del tasso di premio di tariffa.
Si considererà quale giorno di ricevimento di ogni versamento quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
Qualora, in futuro, la Compagnia proponesse di effettuare versamenti di premi in nuovi Fondi Interni istituiti successivamente alla redazione della presente Nota Informativa, la Compagnia stessa si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo Fondo, unitamente al Regolamento dei Fondi Interni.
16 – Lettera di conferma di investimento del premio
La Compagnia provvederà a comunicare per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, intesa come giorno a cui il valore delle quote si riferisce, l’ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.
La Compagnia provvederà ad inviare analoga comunicazione a seguito del versamento di premi di premi successivi a quello di perfezionamento.
17 – Riscatto e riduzione
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla decorrenza delle garanzie, può chiedere la liquidazione totale o parziale delle prestazioni assicurate, esercitando il diritto di riscatto.
Il Contraente che intende riscattare, totalmente o parzialmente, deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia.
Per le modalità di determinazione dei valori di riscatto si rinvia all’articolo 8 – “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore al premio versato
Il Contraente che intende richiedere informazioni sul valore di riscatto della propria assicurazione può rivolgersi a: Bipiemme Vita S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxx – Via del Lauro, 1 – 00000 Xxxxxx – recapito telefonico: 02-77.00.24.05 – fax 02- 77.00.51.07 – indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
La presente tipologia contrattuale non prevede la riduzione del contratto.
18 – Operazioni di switch
Il Contraente che intenda modificare l’indirizzo delle proprie scelte di investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può chiedere di trasferire, in parte o in toto, il controvalore delle quote e/o del capitale assicurato espresso in Euro, da una una o più Linee di Investimento ad altre Linee di Investimento previste dal contratto. Questa operazione è definita switch.
La richiesta di switch dovrà essere inoltrata per iscritto alla competente Agenzia della rete distributiva oppure alla Direzione Generale della Compagnia. In tale richiesta oltre agli elementi identificativi del contratto, il Contraente dovrà indicare:
• il numero delle quote assicurate che intende disinvestire;
• l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro collegato alla Gestione Interna Separata che vuole disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la Gestione Interna Separata da cui intende disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la Gestione Interna Separata di destinazione;
• la percentuale del controvalore realizzato dal disinvestimento da conferire a ciascun Fondo Interno e/o alla Gestione Interna Separata di destinazione.
La prima di queste operazioni può essere messa in atto trascorsi almeno tre mesi dalla decorrenza del contratto. Qualsiasi switch successivo al primo potrà essere effettuato trascorsi almeno trenta giorni da un’analoga precedente operazione.
Come indicato al punto 12.1.2 – “Costi per riscatto e switch”, le prime quattro operazioni di switch, effettuate in ciascun anno solare, saranno gratuite mentre le successive saranno gravate da una commissione pari a € 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.
Ai fini dello switch il controvalore delle quote assicurate ed il numero di quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della relativa richiesta. Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di switch da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
Si ricorda, comunque, che la politica di investimento dei Fondi Interni e della Gestione Interna Separata viene effettuata perseguendo obiettivi di medio/lungo termine e che, quindi, è opportuno utilizzare tale strumento in modo oculato.
Nel caso in cui l’Impresa intendesse proporre di effettuare switch in nuovi Fondi Interni o Comparti istituiti successivamente alla redazione della presente Nota Informativa, l’Impresa stessa si obbliga a consegnare preventivamente al Contraente l’estratto della Nota Informativa aggiornata a seguito dell’inserimento del nuovo Fondo Interno o Comparto, unitamente al regolamento di gestione dello stesso.
Successivamente ad ogni switch la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il numero delle quote rimborsate, il numero delle quote attribuite nonché i relativi valori unitari del giorno di riferimento.
19 – Revoca della Proposta/Polizza
Nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta/Polizza di Assicurazione.
Il Contraente che intende revocare la Proposta/Polizza deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia e restituire la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.
In questa ipotesi la Compagnia è tenuta alla restituzione delle somme eventualmente già pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui al punto 12.1 – “Costi gravanti direttamente sul Contraente”.
20 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.
Il perfezionamento del contratto si considera avvenuto il giorno in cui sia stata sottoscritta la Proposta/Polizza e sia stato corrisposto il relativo premio di perfezionamento.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia stessa della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’originale di Proposta/Polizza, delle eventuali appendici e della citata comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente l’eventuale controvalore delle quote assicurate a cui verranno sommati la porzione di premio investito nella Gestione Interna Separata e l’importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.
Il disinvestimento e la valorizzazione delle quote assicurate viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della sola richiesta di recesso da parte della Compagnia.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni” delle Condizioni di Assicurazione.
In considerazione del fatto che i Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore è oscillante, sul Contraente grava il rischio finanziario derivante da una eventuale perdita di valore del controvalore delle quote dalla data di perfezionamento del contratto alla data di disinvestimento.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
21 – Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni
La Compagnia esegue i pagamenti delle somme dovute per i casi di recesso, riscatto, decesso dell’Assicurato o liquidazioni delle prestazioni per la scadenza del contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. L’elenco della documentazione che deve essere consegnata è riportato all’articolo 14 – “Pagamenti da parte della Compagnia” delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso. Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Il Contraente deve ricordare che un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell’esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Xxxxx.
Infatti l’articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell’Assicurato ecc.).
Ove gli importi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita non fossero reclamati entro il termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 1 comma 345-quater della legge 23.12.2005 n. 266 così come modificato dalla legge 27.10.2008 n. 166, dovranno essere devoluti da parte della Compagnia allo
specifico Fondo, istituito in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alimentato dall’importo dei rapporti definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
Si rammenta che l’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l’eventuale esistenza di una polizza di assicurazione.
La richiesta di informazioni deve essere inviata, utilizzando i moduli predisposti dall’Associazione e scaricabili direttamente dal sito internet xxx.xxxx.xx, a:
ANIA - Servizio ricerca coperture assicurative vita - Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
22 – Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
23 – Lingua
Il contratto ed ogni documento inerente vengono redatti in lingua italiana.
24 – Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia e precisamente a Bipiemme Vita
S.p.A. – Gestione Reclami – Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06-42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In questi casi nel reclamo deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
25 – Ulteriore informativa disponibile
In fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna a fornire al Contraente stesso l’ultimo rendiconto annuale della Gestione Separata,
l’ultimo prospetto riportante la composizione di detta gestione nonché l’ultimo rendiconto della gestione di ciascuno dei Fondi Interni.
Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito Internet della Compagnia.
26 – Informativa in corso di contratto
La Compagnia si impegna, qualora, nel corso della durata del contratto, quanto riportato nella presente Nota Informativa o nel regolamento dei Fondi Interni e/o della Gestione Separata dovesse subire variazioni anche per effetto di modifiche alla normativa, a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.
La Compagnia si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, unitamente all’aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione G e alla sezione 6 della Scheda Sintetica, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, il numero ed il controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
c) il numero ed il controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
d) il numero ed il controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di switch;
e) il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
f) il numero ed il controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale e/o l’ammontare dei riscatti parziali delle prestazioni collegate a BPM Consolida nell’anno di riferimento;
g) il valore della prestazione maturata collegata a BPM Consolida alla data di riferimento dell’estratto conto;
h) il valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell’estratto conto;
i) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla impresa, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni collegate a detta Gestione Interna Separata.
Al fine di consentire la corretta trasmissione di ogni comunicazione in corso di contratto, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale variazione del proprio recapito fornito all’atto della sottoscrizione della proposta/polizza.
La Compagnia si impegna, entro dieci giorni dalla data in cui si è verificato l’evento, a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
27 – Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota informativa può essere promosso o distribuito da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Banca di Legnano S.p.A e Banca Popolare di Mantova S.p.A..
In tal caso i soggetti distributori hanno, direttamente o indirettamente, un proprio interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione detenuta da Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (Capogruppo del Gruppo Bipiemme di cui Banca di Legnano S.p.A. e Banca Popolare di Mantova
S.p.A. fanno parte) nel capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dai premi versati.
Si segnala che Bipiemme Vita S.p.A. può affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Separata e nei Fondi Interni, a società facenti parte del Gruppo Bipiemme e/o del Gruppo Covéa, a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.
Inoltre, nella gestione di tali attivi, possono essere compiute operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
Con riferimento ai conflitti di interesse connessi ad accordi di riconoscimento di utilità, si segnala che la Società ha stipulato un accordo con Anima SGR S.p.A in base a cui tale società di gestione retrocede alla Società, in relazione ai fondi interni EQUITY 95 e EQUITY 40, un ristorno finanziario delle commissioni di gestione calcolato sulla base del patrimonio giornaliero degli OICR gestiti da Anima SGR
S.p.A in cui i Fondi Interni investono le proprie attività.
Le commissioni di gestione retrocesse vengono riconosciute ai Fondi Interni in modo che questi non siano gravati di tali oneri.
Settimanalmente infatti Bipiemme Vita S.p.A incrementa il patrimonio dei Fondi Interni della quota parte di commissioni di gestione inerenti gli OICR gestiti da Anima SGR S.p.A in cui i Fondi Interni investono le proprie attività.
La quantificazione degli introiti retrocessi risulterà dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni; in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Contraenti ed il rendiconto annuale della Gestione Separata darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Attualmente, tra Bipiemme Vita S.p.A. e terze parti, non sono in vigore ulteriori accordi di retrocessione di commissioni oltre a quanto in precedenza descritto.
Anche in caso di eventuali accordi futuri i ristorni finanziari, sia inerenti gli asset dei Fondi Interni che quelli della Gestione Separata saranno comunque posti a beneficio dei Contraenti ed i rendiconti annuali daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Contraenti.
Si precisa che Bipiemme Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in
modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna, in ogni caso, ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile.
In particolare, la Compagnia può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento dei Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento non sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile.
La Compagnia è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse che prevedono:
- l’individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono con gli interessi dei contraenti;
- la condotta dell’attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior risultato possibile;
- l’effettuazione di operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili.
In particolare, la Compagnia ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni.
G. DATI STORICI SUI FONDI INTERNI EQUITY 95 E EQUITY 40
28 – Dati storici di rendimento
* Rendimenti calcolati dalla data di costituzione dei fondi al 31 dicembre 2007.
Il rendimento dei Fondi Interni include i costi gravanti sullo stesso, mentre il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
29 – Dati storici di rischio
Fondi Interni | Rischio azionario dichiarato | Volatilità dichiarata | Volatilità benchmark anno 2011 | Volatilità quota anno 2011 |
EQUITY 95 | AZ≤100% | 16,20% | 18,74% | 19,72% |
EQUITY 40 | AZ≤50% | 4,98% | 7,46% | 8,60% |
30 – Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondi Interni
EQUITY 95 | 2009 | 2010 | 2011 |
TER | 3,55% | 3,71% | 3,57% |
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2009 | 2010 | 2011 |
Commissioni di gestione | 2,76% | 2,75% | 2,75% |
Commissioni di eventuale overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | 1,76% | 1,99% | 1,95% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | - | - | - |
spese di amministrazione e di custodia | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
spese di revisione e certificazione del fondo | 0,11% | 0,08% | 0,07% |
spese di pubblicazione del valore della quota | 0,06% | 0,04% | 0,04% |
altri costi gravanti sul fondo | - | - |
EQUITY 40 | 2009 | 2010 | 2011 |
TER | 3,09% | 3,20% | 3,08% |
COSTI GRAVANTI SUL FONDO INTERNO | 2009 | 2010 | 2011 |
Commissioni di gestione | 2,40% | 2,40% | 2,40% |
Commissioni di eventuale overperformance | - | - | - |
TER degli OICR sottostanti | 1,37% | 1,47% | 1,23% |
oneri inerenti all’acquisizione e alla dismissione delle attività | - | - | - |
spese di amministrazione e di custodia | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
spese di revisione e certificazione del fondo | 0,04% | 0,03% | 0,03% |
spese di pubblicazione del valore della quota | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
altri costi gravanti sul fondo | - | - | - |
Il calcolo del TER evidenziato in tabella considera sia i costi direttamente posti a carico del fondo, sia quelli indirettamente sostenuti attraverso l’investimento nei singoli OICR sottostanti (TER degli OICR sottostanti).
Il TER di ogni singolo OICR è stato ponderato per la frazione di patrimonio del fondo in esso investito.
In virtù di accordi con soggetti terzi, a fronte degli investimenti effettuati negli OICR sottostanti, vengono riconosciute utilità che la compagnia retrocede al fondo interno.
Il fondo beneficia pertanto di una riduzione dei costi gravanti indirettamente e il TER del fondo interno indicato in tabella tiene conto di tale riduzione nella seguente misura :
Anno 2011 : 1,24% per il fondo Equity 95 e 0,60% per il fondo Equity 40;
Anno 2010 : 1,17% per il fondo Equity 95 e 0,72% per il fondo Equity 40;
Anno 2009 : 1,16% per il fondo Equity 95 e 0,73% per il fondo Equity 40;
Per gli OICR interessati da operazioni di incorporazione, in assenza della comunicazione del TER del 2011, si è utilizzata la relativa commissione di gestione.
Tutti i costi esposti sono stati rapportati al patrimonio netto medio.
I costi sopra riportati non tengono conto di quelli direttamente gravanti sul Contraente riportati al punto 12.1– “Costi gravanti direttamente sul Contraente” della Nota Informativa.
31 – Turnover di portafoglio dei Fondi Interni
Il turnover di portafoglio di ciascun Fondo Interno è il rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari (al netto degli investimenti e disinvestimenti di quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni) e il patrimonio netto medio, rilevato settimanalmente alla data di valorizzazione della quota.
EQUITY 95 | 2009 | 2010 | 2011 |
Tasso di movimentazione del portafoglio | -25,47% | 50,86% | 5,08% |
Peso % compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari del Gruppo di appartenenza | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
EQUITY 40 | 2009 | 2010 | 2011 |
Tasso di movimentazione del portafoglio | -5,32% | 59,36% | 114,21% |
Peso % compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari del Gruppo di appartenenza | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gli strumenti finanziari in cui i Fondi Interni hanno investito sono stati negoziati dalla Compagnia direttamente con la banca collocatrice senza l’aggravio di oneri di transazione dovuti ad intermediari.
H. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI COLLEGATE ALLA GESTIONE SEPARATA BPM CONSOLIDA
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio, durata e periodicità di versamenti ma non è influenzata dal sesso e dall’età dell’assicurato.
Le seguenti elaborazioni prevedono una durata ipotetica di trent’anni poiché in un’assicurazione a vita intera, la cui scadenza coincide con la morte dell’Assicurato, non è possibile stabilire a priori la durata del contratto.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante per i contratti a prestazioni rivalutabili pari, , al 4,0% annuo (quattro per cento).
Al predetto tasso di rendimento si applica l’aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, tenendo conto dei prelievi effettuati a qualsiasi titolo su detto rendimento.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento ipotizzato sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa.
Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 0% (zero per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio unico di € 10.000,00 (diecimila)
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 2 | 10.000,00 | 9.750,00 9.750,00 | 9.750,00 9.750,00 |
3 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
4 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
5 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
6 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
7 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
8 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
9 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
10 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
11 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
12 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
13 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
14 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
15 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
16 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
17 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
18 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
19 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
20 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
21 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
22 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
23 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
24 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
25 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
26 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
27 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
28 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
29 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
30 | 9.750,00 | 9.750,00 |
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4,0% (quattro per cento)
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Prelievo sul rendimento: 1,0%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,0% (tre per cento)
- Durata ipotetica: 30 anni
- Pagamento di un premio unico di € 10.000,00
Xxxx trascorsi | Premio unico | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
1 | 10.000,00 | 10.042,92 | 10.042,92 |
2 | 10.344,68 | 10.344,68 | |
3 | 10.655,48 | 10.655,48 | |
4 | 10.975,63 | 10.975,63 | |
5 | 11.305,41 | 11.305,41 | |
6 | 11.645,07 | 11.645,07 | |
7 | 11.994,95 | 11.994,95 | |
8 | 12.355,35 | 12.355,35 | |
9 | 12.726,58 | 12.726,58 | |
10 | 13.108,95 | 13.108,95 | |
11 | 13.502,82 | 13.502,82 | |
12 | 13.908,52 | 13.908,52 | |
13 | 14.326,41 | 14.326,41 | |
14 | 14.756,86 | 14.756,86 | |
15 | 15.200,24 | 15.200,24 | |
16 | 15.656,94 | 15.656,94 | |
17 | 16.127,37 | 16.127,37 | |
18 | 16.611,93 | 16.611,93 | |
19 | 17.111,05 | 17.111,05 | |
20 | 17.625,16 | 17.625,16 | |
21 | 18.154,71 | 18.154,71 | |
22 | 18.700,19 | 18.700,19 | |
23 | 19.262,05 | 19.262,05 | |
24 | 19.840,82 | 19.840,82 | |
25 | 20.436,96 | 20.436,96 | |
26 | 21.051,01 | 21.051,01 | |
27 | 21.683,49 | 21.683,49 | |
28 | 22.335,00 | 22.335,00 | |
29 | 23.006,09 | 23.006,09 | |
30 | 23.697,34 | 23.697,34 |
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
***************************************************
Bipiemme Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx
Condizioni di Assicurazione
Tariffa 21TYA
21TYA - ASSICURAZIONE A VITA INTERA E A PREMIO UNICO
Articolo 1 – Obblighi della Compagnia
Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la “Compagnia”), risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Xxxxx.
Articolo 2 – Prestazioni del contratto
Al decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 – “Limitazioni ed Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari designati il controvalore dell’investimento, ossia, in base alle scelte effettuate dal Contraente corrisponderà agli aventi diritto la sommatoria del controvalore delle quote assicurate dei Fondi Interni (i “Fondi Interni”) e del capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) espresso in Euro collegato alla gestione separata BPM Consolida (la “Gestione Separata”), rivalutato fino alla Data di Decesso.
Tuttavia, qualora il controvalore dell’investimento risultasse inferiore alla somma dei premi corrisposti al netto sia dei caricamenti che dell’importo degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto, la Compagnia rimborserà un importo minimo pari a detta somma.
Il controvalore delle quote assicurate di ogni Fondo Interno è uguale al numero delle quote assicurate di detto Fondo Interno moltiplicato per il valore unitario della quota dello stesso Fondo, rilevato il primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della comunicazione di decesso.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della comunicazione di decesso si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni verrà pubblicato giornalmente su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
Articolo 3 – Perfezionamento del contratto e durata
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l’importo del premio pattuito (il “Premio”) viene corrisposto dal Contraente.
Tutti i versamenti devono essere effettuati mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del Premio di perfezionamento è previsto alla decorrenza del contratto, con valuta alla medesima data.
Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito citati al precedente paragrafo, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
In questa ipotesi gli eventuali versamenti successivi a quello di perfezionamento dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario.
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro della data di decorrenza delle garanzie (la “Data di Decorrenza”) e la Data di Decesso.
Articolo 4 – Opzioni del contratto
Il Contraente che, prima del decesso dell’Assicurato, eserciti il diritto di riscatto totale ha la possibilità di convertirne l’importo in una delle seguenti forme:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di altra persona designata, pagabile fintanto che almeno una delle due teste sia in vita.
I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le menzionate prestazioni di opzione saranno quelli in vigore alla data di conversione.
Tali richieste devono essere inoltrate alla Compagnia contestualmente alla richiesta di riscatto totale del contratto.
Articolo 5 – Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è perfezionato.
Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l’originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.
Il recesso ha l’effetto di liberare la Compagnia ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle quote assicurate a cui verranno sommati la porzione di Premio Investito nella Gestione Separata e l’importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.
La valorizzazione delle quote assicurate viene effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
Si precisa che, in considerazione del fatto che i Fondi Interni sono suddivisi in quote il cui valore è oscillante, sul Contraente grava un rischio finanziario derivante da una eventuale perdita di valore del controvalore delle quote dalla data di conclusione del contratto alla data di disinvestimento sopra riportata.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l’assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.
Articolo 6 – Rischio morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato ad eccezione delle ipotesi previste all’articolo 20 – “Limitazioni ed esclusioni”.
Articolo 7 – Premio unico e versamenti aggiuntivi
All’atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un Premio unico. É facoltà del Contraente, in qualsiasi momento in corso di contratto, effettuare versamenti aggiuntivi (i “Premi Aggiuntivi”).
L’importo minimo del Premio è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento). L’importo minimo di ogni Premio Aggiuntivo è pari a € 500,00 (cinquecento).
La sommatoria dei versamenti che confluiscono nella Gestione Separata ,effettuati nell’arco di tempo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno (l”’Anno Solare”), non potrà essere superiore a € 300.000,00 (trecentomila/00).
Concorrono alla composizione del limite quantitativo sopra esposto, tutti i versamenti effettuati da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto (i “Contraenti Collegati”) attraverso rapporti di parentela o attraverso rapporti partecipativi, oltre che sul prodotto qui regolato, anche su prodotti assicurativi connessi alla medesima gestione separata. Qualora il Contraente o i Contraenti Collegati superassero il limite quantitativo massimo sopra esposto saranno applicate, in caso di riscatto, le limitazioni e le penalità di seguito descritte.
Il Premio complessivamente investito (il “Premio Investito”) si determina diminuendo il Premio e ciascun Premio Aggiuntivo versato dei caricamenti sotto riportati:
Caricamenti (comprensivi dei costi per la copertura caso morte) | ||||
Ammontare complessivo dei premi versati (espresso in Euro) | Caricamento | |||
da | 2.500,00 | a | 19.999,99 | 2,5% |
da | 20.000,00 | a | 49.999,99 | 2,0% |
da | 50.000,00 | a | 199.999,99 | 1,5% |
da | 200.000,00 | a | 299.999,99 | 1,0% |
da | 300.000,00 | 0,5% |
Ogni versamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente o sul libretto nominativo di risparmio intrattenuto dal Contraente presso una delle Banche aderenti al Gruppo Bipiemme, ovvero presso uno degli Istituti di Credito che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..
L’addebito del Premio è previsto alla Data di Decorrenza, con valuta alla medesima data. Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito citati al precedente paragrafo, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.
In questa ipotesi gli eventuali Premi Aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario e saranno convertiti in quote assicurate, secondo le modalità di seguito previste, e in capitale assicurato collegato alla Gestione Separata in funzione del tasso di premio di tariffa. Il Contraente dovrà inoltre indicare a quali Linee di Investimento dovrà essere imputato ogni premio aggiuntivo.
Quale giorno di ricevimento di ogni versamento si considererà quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
Articolo 8 – Riscatto
Il Contraente, decorso almeno un anno dalla data di decorrenza delle garanzie ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.
Il Contraente che intende esercitare il diritto di riscatto deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia.
Il Contraente che intende esercitare un riscatto parziale delle prestazioni assicurate, deve indicare nella relativa richiesta il numero di quote e/o l’ammontare del capitale assicurato che intende riscattare nonché le Linee di Investimento presso cui riscattare.
Il valore di riscatto sarà pari alla somma del controvalore delle quote assicurate riscattate e dell’ammontare del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata riscattato quest’ultimo rivalutato sino alla data della richiesta di riscatto.
Il controvalore delle quote riscattate è pari al numero di quote riscattate moltiplicato per il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione da parte della Compagnia della relativa richiesta. Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, si determina secondo quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
Tuttavia nel caso in cui la sommatoria dei versamenti corrisposti dal Contraente o da Contraenti Collegati che sono confluiti nella Gestione Separata, abbia superato nell’ambito anche di un solo Anno Solare, i limiti descritti al precedente articolo 7 e il riscatto venga richiesto prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data del versamento che ha determinato il superamento di detti limiti e, comunque, qualora il valore di riscatto delle prestazioni collegate alla Gestione Separata fosse superiore a € 600.000,00 (seicentomilai/00), detto valore di riscatto verrà ridotto di un importo pari all’1,00% (uno per cento) del suo ammontare. Detto importo resterà definitivamente acquisito dalla Compagnia.
Il valore di riscatto, ridotto nella misura sopra descritta, verrà erogato, con le modalità e nei tempi previsti all’articolo 14 – “Pagamenti da parte della Compagnia” limitatamente al 60% (sessanta per cento) del totale.
La parte residua, previa ulteriore richiesta del Contraente, potrà essere liquidata solo dopo la Ricorrenza Annuale successiva alla data di erogazione della prima parte del valore di riscatto delle prestazioni collegate alla Gestione Separata, descritta al precedente paragrafo.
In caso di riscatto totale il contratto si risolve e si estingue definitivamente.
Articolo 9 – Linee di Investimento
La Compagnia ha istituito tre Linee di Investimento differenziate per la tipologia degli impieghi e per il profilo di rischio/rendimento ovvero:
a) il Fondo Interno EQUITY 95 suddiviso in quote;
b) il Fondo Interno EQUITY 40 suddiviso in quote;
c) la Gestione Separata BPM Consolida, non suddivisa in quote e denominata in Euro.
Il Contraente, in funzione della propria propensione al rischio ed alle attese di risultato, può diversificare i propri impieghi conferendo i propri versamenti, al netto dei relativi costi, anche in più Linee di Investimento contemporaneamente.
I Regolamenti delle tre Linee di Investimento sono allegati alle presenti Condizioni di Assicurazione costituendone parte integrante e sostanziale.
Articolo 10 – Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate collegate a BPM Consolida
A fronte degli impegni assunti con il presente contratto, la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti (la “Gestione Separata”), denominata BPM Consolida, disciplinata dal “Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida” (il “Regolamento”), di seguito allegato, che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Ciascun Premio Investito, confluisce nella Gestione Separata e viene investito dalla Compagnia in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc. ) producendo un rendimento finanziario.
A) Misura di rivalutazione mensile
La Compagnia riconosce una rivalutazione mensile (la “Misura di Rivalutazione”) del Capitale Assicurato espresso in Euro collegato contrattualmente alla Gestione Searata BPM Consolida, in base alle condizioni successivamente indicate. A tal fine la Compagnia gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento di BPM Consolida, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
In ciascun periodo di osservazione mensile, la Misura di Rivalutazione da attribuire al Capitale Assicurato collegato alla Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento finanziario realizzato da BPM Consolida in detto periodo, 0,083% (zero virgola zero ottantatre per cento).
B) Rivalutazione del capitale assicurato collegato alla Gestione Interna Separata
Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile di cui al precedente punto A), ogni periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno di ogni mese nell’ambito di ogni esercizio annuale.
La Misura di Rivalutazione sarà attribuita ai contratti in vigore aggiungendo al Capitale Assicurato in vigore alla precedente ricorrenza mensile una cifra ottenuta moltiplicando detto capitale per la Misura di Rivalutazione, definita al precedente punto “A) Misura di rivalutazione mensile”.
La Misura di Rivalutazione verrà applicata al Capitale Assicurato il primo giorno del secondo mese successivo a quello del periodo di osservazione in cui è stata calcolata ed il necessario aumento della riserva matematica sarà a totale carico della Compagnia.
Articolo 11 – Giorno di riferimento dei Fondi Interni
Le operazioni di investimento e di disinvestimento connesse al contratto e relative ai due Fondi Interni, vengono effettuate in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento, che coincide con la giornata di mercoledì.
Per i versamenti ricevuti dal martedì al lunedì successivo, la conversione in quote assicurate della porzione di premio destinata ai due Fondi Interni viene effettuata il primo mercoledì successivo.
Tutte le operazioni di investimento e disinvestimento relative ai due Fondi Interni, da effettuarsi in corso di contratto, la cui richiesta sia pervenuta alla Compagnia entro la giornata di lunedì, avverranno in base al valore unitario della quota del primo mercoledì successivo a detto lunedì.
Quale giorno di incasso del premio si considererà quello del relativo accredito sul conto corrente bancario della Compagnia.
Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Articolo 12 – Determinazione del numero di quote assicurate
Il numero di quote assicurate, arrotondate alla terza cifra decimale, si determina dividendo la porzione di premio investito destinato a ciascun Fondo Interno prescelto dal Contraente, per il relativo valore unitario della quota. Il premio complessivamente investito si determina in base a quanto previsto al precedente articolo 7 – “Premio unico e versamenti aggiuntivi”.
L’operazione di conversione del premio in quote assicurate verrà effettuata il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di incasso del premio da parte della Compagnia e in base al valore unitario della quota calcolato lo stesso giorno.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di pagamento del premio si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
La Compagnia invierà al Contraente, successivamente alla conversione del premio in quote, un’apposita comunicazione contenente l’importo del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di quote assicurate, il loro valore unitario nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
Articolo 13 – Passaggio tra Fondi (Switch)
Il Contraente che intenda modificare l’indirizzo del proprio investimento, al fine di variarne il profilo di rischio, può richiedere alla Compagnia di usufruire dell’operazione definita switch.
Lo switch comporta il trasferimento, totale o parziale, delle somme maturate nelle Linee di Investimento di origine ad altre Linee di Investimento.
La prima di queste operazioni può essere eseguita trascorsi almeno tre mesi dalla Data di Decorrenza. Qualsiasi operazione di switch successiva alla prima potrà essere effettuata trascorsi almeno trenta giorni da un’analoga precedente operazione.
La richiesta di switch dovrà essere inoltrata per iscritto alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia. In tale richiesta, oltre agli elementi identificativi del contratto, il Contraente dovrà indicare:
• il numero delle quote assicurate che intende disinvestire;
• l’ammontare del capitale assicurato espresso in Euro collegato alla Gestione Interna Separata che vuole disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la Gestione Interna Separata da cui intende disinvestire;
• i Fondi Interni e/o la Gestione Interna Separata di destinazione;
• la percentuale del controvalore realizzato dal disinvestimento da conferire a ciascun Fondo Interno e/o alla Gestione Interna Separata di destinazione.
Il trasferimento tra le diverse Linee di Investimento prevede le seguenti operazioni:
• il calcolo del controvalore dell’investimento da trasferire dai Fondi Interni e/o dalla Gestione Interna Separata di origine;
• la conversione dell’importo di cui al punto precedente in quote assicurate e/o in capitale assicurato delle Linee di Investimento di destinazione.
Ai fini dello switch, il controvalore delle quote assicurate ed il numero delle quote assicurate si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della relativa richiesta.
Il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricezione della richiesta di switch da parte della Compagnia si determina in base a quanto previsto all’articolo 11 – “Giorno di riferimento dei Fondi Interni”.
I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita comunicazione che viene inviata al Contraente.
Le prime quattro operazioni di switch, effettuate in ciascun anno solare, saranno gratuite mentre le successive saranno gravate da una commissione pari a € 50,00 ciascuna. Il costo dello switch dovrà essere versato al momento della relativa richiesta.
Articolo 14 – Pagamenti da parte della Compagnia
A seguito della richiesta di recesso o riscatto totale, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:
• originale di polizza;
• eventuali appendici al contratto;
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).
• svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.
• attestazione di esistenza in vita dell’Assicurato.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre essere consegnati:
• il certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
• se l’Assicurato NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’ Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
• se l’Assicurato HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;
• decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.
A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati:
• copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto.
Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione
evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.
Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla data di scadenza del contratto, il termine decorre dalla data stessa.
Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.
Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.
Articolo 15 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Compagnia o per testamento.
In nessun caso nel corso della durata del contratto l’Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall’Intermediario, potrà essere indicato come beneficiario delle prestazioni assicurative.
La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:
• il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• il Beneficiario, al verificarsi dell’evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio;
• si sia verificato il decesso del Contraente, senza che questi abbia lasciato disposizioni testamentarie in proposito.
Articolo 16 – Cessione
Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall’art.1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell’avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l’obbligo di procedere all’annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.
La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall’art. 1409 c.c.
Articolo 17 – Pegno
Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve
comunicazione scritta dell’avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell’eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile. Contestualmente la Compagnia ha l’obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
In nessun caso nel corso della durata del contratto l’Intermediario, ovvero qualsiasi società controllata anche indirettamente dall’Intermediario, potrà essere indicato come vincolatario delle prestazioni assicurative.
Ai sensi dell’art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Articolo 18 – Tasse e imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Articolo 19 – Foro competente
In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).
Articolo 20 – Limitazioni ed esclusioni
Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio od omicidio dell’Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.
In questi casi il contratto si risolve e la prestazione per il caso di decesso sarà pari esclusivamente alla somma del controvalore delle quote e del capitale assicurato collegato alla Gestione Interna Separata.
Regolamento dei Fondi Interni EQUITY 95 e EQUITY 40
Articolo 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi Interni
La Compagnia ha istituito secondo le modalità illustrate nel presente Regolamento, due Fondi Interni di gestione di valori mobiliari a ciascuno dei quali corrisponde un diverso criterio di investimento.
Tali Fondi sono denominati: EQUITY 95 e EQUITY 40 e di seguito vengono anche definiti come “Fondi Interni” o più semplicemente “Fondi”.
Articolo 2 – Scopo e caratteristiche dei Fondi Interni
Lo scopo di ciascun Fondo Interno è di realizzare, nel tempo, l’incremento delle somme che vi affluiscono mediante una gestione professionale degli investimenti.
Ogni Fondo costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Compagnia, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
I Fondi sono ad accumulazione e quindi l’eventuale incremento del valore delle quote di ognuno di essi non viene distribuito.
Articolo 3 – Partecipanti ai Fondi Interni
Ai Fondi Interni EQUITY 95 e EQUITY 40 possono partecipare esclusivamente i Contraenti dei contratti correlati agli stessi Fondi Interni in base alle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4 – Criteri di investimento dei Fondi Interni EQUITY 95
Le somme confluite in EQUITY 95 potranno essere investite in attività mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e di tipo monetario.
E' ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.
La Compagnia attua una politica di investimento di lungo periodo volta a perseguire una composizione del portafoglio di EQUITY 95 prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (azioni, quote di OICR di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di questo tipo potranno essere pari anche al 100% del portafoglio di detto Fondo Interno.
La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno in:
• strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
• fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
Il benchmark di EQUITY 95 è così composto:
Pesi | Indici di riferimento |
60,00% | MSCI EUROPE (in Euro)* |
30,00% | MSCI WORLD EX EUROPE (in Euro) * |
5,00% | MSCI EMERGING MARKETS (in Euro)* |
5,00% | MTS BOT LORDO |
* L’indice di riferimento viene determinato in dollari e convertito in Euro al tasso di cambio WM Reuters codice Thomson Financial USEURSP
Il profilo di rischio di EQUITY 95 è alto.
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento di EQUITY 95 rispetto al proprio benchmark. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l’andamento del benchmark.
Il Fondo Interno EQUITY 95 è denominato in Euro.
EQUITY 40
Le somme confluite in EQUITY 40 potranno essere investite in attività mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e di tipo monetario.
E' ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio
La Compagnia attua una politica di investimento di medio/lungo periodo volta a perseguire una composizione del portafoglio di EQUITY 40 orientata sia verso valori mobiliari di tipo obbligazionario (obbligazioni, quote di OICR di tipo obbligazionario) che verso valori mobiliari di tipo azionario (azioni, quote di OICR di tipo azionario). Gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario potranno essere presenti nel portafoglio di EQUITY 40 per un ammontare non superiore al 50% delle sue attività.
La Compagnia nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno in:
• strumenti finanziari quotati e non quotati conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
• fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ed alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
Il benchmark del Fondo EQUITY 40 è così composto:
Pesi | Indici di riferimento |
25,00% | MSCI EUROPE (in Euro)* |
13,00% | MSCI WORLD EX EUROPE (in Euro) * |
2,00% | MSCI EMERGING MARKETS (in Euro)* |
45,00% | JP MORGAN GOVERNMENT BOND EMU |
5,00% | MTS BOT LORDO |
10,00% | BARCLAYS CAPITAL EURO AGG. CORP. 500MM (E) |
• L’indice di riferimento viene determinato in dollari e convertito in Euro al tasso di cambio WM Reuters codice Thomson Financial USEURSP
Il profilo di rischio del Fondo Interno EQUITY 40 è medio basso.
L’obiettivo della Compagnia è quello di massimizzare il rendimento di EQUITY 40 rispetto al proprio benchmark. Nel rendiconto annuale del Fondo Interno è previsto un confronto tra la variazione del valore della quota e l’andamento del benchmark.
Il Fondo Interno EQUITY 40 è denominato in Euro.
Articolo 5 – Disposizioni comuni ai Fondi Interni
La gestione dei Fondi Interni e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti.
La Compagnia, secondo la vigente normativa e nell’ottica di una più efficiente gestione dei Fondi Interni, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali. Anche in tale ipotesi, i criteri di allocazione del patrimonio dei Fondi Interni sono comunque predefiniti dalla Compagnia che esercita un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate rispetto alle istruzioni periodicamente impartite. La Compagnia ha, in ogni caso, l’esclusiva responsabilità nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione dei Fondi Interni.
Gli investimenti per la parte obbligazionaria sono effettuati prevalentemente nell’area EMU e, per la parte azionaria, nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, delle aree Europa, USA e Pacifico. I Fondi Interni possono inoltre investire in titoli di Società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera.
Gli investimenti possono avere ad oggetto:
• per la parte obbligazionaria: titoli di Stato o di enti sovranazionali o di altri emittenti con rating investment grade, ovvero quote di OICR di tipo obbligazionario;
• per la parte azionaria: titoli azionari o quote di OICR di tipo azionario, comunque nel rispetto della normativa vigente e dei limiti del presente Regolamento.
Possono essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario, obbligazionario e monetario, il cui patrimonio sia
gestito coerentemente al presente Regolamento. L’investimento complessivo in OICR può anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio dei Fondi.
Per la selezione degli strumenti finanziari, nel rispetto dello specifico indirizzo di ciascun Fondo Interno, viene svolto il seguente processo:
• per la parte obbligazionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di una analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad esempio ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio);
• per la parte azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche, industriali e di bilancio per la selezione principalmente di Società che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi nell’ambito del settore di appartenenza.
Per la determinazione dell’allocazione del patrimonio dei Fondi Interni viene condotta un’analisi di tipo macroeconomico che ne definisce il posizionamento rispetto ai principali rischi finanziari.
La Compagnia si riserva la facoltà di detenere una parte del patrimonio di ogni Fondo Interno in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell’interesse dei partecipanti.
Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio cambio. La Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio e tecniche negoziali aventi ad oggetto valori mobiliari finalizzati alla buona gestione di ciascun Fondo Interno.
I Fondi Interni descritti nel presente Regolamento potranno investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano.
Il valore unitario della quota di ciascuno dei Fondi Interni descritti viene attualmente pubblicato giornalmente sul quotidiano M. F.. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico dei Fondi Interni.
Articolo 6 – Valore complessivo netto del patrimonio dei Fondi Interni
La Compagnia determina ogni mercoledì il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore complessivo netto del patrimonio di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni sulle attività finanziarie sono contabilizzate sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute di acconto;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale pubblicato il giorno di riferimento. In caso di assenza di quotazione verrà utilizzato l’ultimo prezzo ufficiale pubblicato conosciuto;
• i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
• la liquidità è computata al nominale.
Articolo 7 – Valore unitario della quota
La Compagnia determina ogni mercoledì il valore unitario della quota di ciascun Fondo. Nel caso in cui il mercoledì fosse un giorno non lavorativo o comunque di borsa chiusa, tale valorizzazione sarà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell’articolo 6 del presente Regolamento, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.
Qualora a causa di eventi di turbativa dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore della quota, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore incluso il rinvio della data di calcolo.
Articolo 8 – Spese ed oneri a carico dei Fondi Interni
Sono a carico dei Fondi Interni le seguenti spese:
(A) la commissione di gestione annua, trattenuta dalla Compagnia per il servizio di asset allocation, indicata nella seguente tabella:
FONDO INTERNO | COMMISSIONE ANNUA |
Fondo Interno EQUITY 95 | 2,75% |
Fondo Interno EQUITY 40 | 2,40% |
tali commissioni vengono calcolate settimanalmente sul valore patrimoniale del Fondo al netto delle passività e delle spese riportate nel seguente punto (B) e prelevate dalle disponibilità del fondo nell’ultimo giorno di ogni mese;)
(B) sono inoltre a carico di ciascun Fondo Interno:
(b1) le spese di amministrazione e custodia delle attività, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l’attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno.
Tali spese vengono imputate al Fondo Interno settimanalmente;
(b2) eventuali tasse ed imposte relative al Fondo Interno saranno a carico del Fondo stesso.
Poiché il patrimonio dei Fondi Interni viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Compagnia, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:
• le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento nella misura massima del 2% su base annua;
• le eventuali commissioni di incentivo, con il limite percentuale massimo di prelievo annuo pari all’1% del patrimonio di calcolo, applicate solo su alcuni fondi comuni di investimento al verificarsi della performance del fondo positiva (al netto dell’imposizione fiscale e dei costi di gestione) e superiore a quella del rispettivo parametro di riferimento (al netto dell’imposizione fiscale).
Per la quota di patrimonio dei Fondi Interni investita in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Compagnia (c.d. OICR “collegati”), i Xxxxx acquirenti non sono gravati da spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR “collegati” acquistati. Per la parte dei Fondi Interni rappresentata da OICR “collegati” le commissioni di gestione sono dovute esclusivamente per il servizio di asset allocation degli OICR “collegati” svolto dalla Compagnia e per l’amministrazione dei contratti.
I crediti di imposta maturati nel Fondo Interno vengono trattenuti dalla Compagnia.
Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia in relazione alle quote di OICR iscritte nei Fondi Interni saranno riconosciute ai Fondi Interni stessi.
Articolo 9 – Revisione contabile
I Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza dei Fondi Interni al presente Regolamento e certifica l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l’esatta valorizzazione delle quote.
Articolo 10 – Modifiche al Regolamento. Istituzione e liquidazione di un Fondo Interno e/o di un Comparto di Fondo Interno, fusione o incorporazione con altri Fondi Interni e/o con altri Comparti di Fondi Interni
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:
a) istituire nuovi Fondi Interni e/o Comparti di Fondi Interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari:
b) liquidare un Fondo Interno e/o un Comparto di Fondo Interno, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
c) effettuare operazioni di fusione o incorporazione con altri Fondi Interni o Comparti di Fondi Interni della Compagnia, qualora giudichi un Fondo Interno e/o
un Comparto di Fondo Interno non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse dei Contraenti;
d) variare i profili ed i criteri di investimento, ed il conseguente benchmark, di un Fondo Interno e/o di un Comparto di Fondo Interno con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell’interesse di ogni partecipante.
Almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le predette operazioni, la Compagnia ne darà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle predette operazioni, così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria e/o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Compagnia a fronti di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per i Contraenti, sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.
A seguito delle operazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d), i Contraenti di contratti collegati al Fondo Interno e/o al Comparto di Fondo Interno interessato hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo switch ad altra linea di investimento prevista dal contratto o il riscatto totale senza applicazione dei costi eventualmente previsti per la richiesta di switch o di riscatto.
Regolamento della Gestione Interna Separata BPM Consolida
Articolo 1
Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito anche “Compagnia”), che viene contraddistinta con il nome di BPM Consolida, in seguito anche “Gestione interna separata”ovvero in breve “Gestione”.
La valuta di denominazione della Gestione è l’EURO.
Articolo 2
La Gestione è finalizzata alla conservazione ed alla crescita nel tempo del capitale investito nella prospettiva di fornire agli assicurati livelli di copertura assicurativa più elevati e la garanzia di un rendimento minimo.
Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.
Il valore delle attività della Gestione non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione medesima.
La Gestione è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione interna separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio e a limitare le perdite potenziali dovute alle oscillazioni dei tassi di rendimento, dei corsi azionari e dei tassi di cambio.
Le scelte gestionali sono effettuate tenendo presente le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione medesima, garantendo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti. Le operazioni di negoziazione effettuate sulla Gestione sono orientate al massimo contenimento dei costi gestionali a carico dei clienti.
La Gestione finanziaria di BPM Consolida si caratterizza prevalentemente per investimenti sul comparto obbligazionario, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della vigente normativa. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono comunque essere denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità dell'Ente Emittente.
Per quanto concerne la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.
Le risorse della Gestione interna separata sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:
• Titoli di debito
‐ Governativi (titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
‐ Corporate (comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
• Titoli di capitale
‐ Azioni negoziate su mercati regolamentati; azioni di società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse.
‐ Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).
• Investimenti monetari
‐ Depositi bancari;
‐ Pronti contro termine;
‐ Fondi monetari.
AI fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
ESPOSIZIONE MIN | ESPOSIZIONE MAX | |
Azioni | 0 % | 9 % |
Obbligazioni | 0 % | 100 % |
- di cui Corporates | 0 % | 50 % |
Immobili | 0 % | 10 % |
Strumenti Alternativi (*) | 0 % | 3 % |
(*) Azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio investita in titoli corporate si precisa che la Gestione può acquistare titoli di debito aventi rating, assegnato da una primaria Agenzia di rating, superiore o uguale all'investment grade; qualora le primarie Agenzie di rating quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità, è utilizzato il merito creditizio attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. In caso di downgrading di strumenti finanziari presenti nella Gestione si porranno in essere idonee misure di riequilibrio della composizione della Gestione, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto degli interessi dei clienti.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 9% del portafoglio della Gestione.
E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
E' prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni non negoziate su mercati regolamentati o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate su mercati regolamentati nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 3% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.
Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25. A tutela dei Contraenti, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari emessi o gestiti da suddette controparti non può superare il limite del 20%.
Articolo 3
La Gestione interna separata BPM Consolida è annualmente soggetta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente regolamento. In particolare sono verificati e certificati:
- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione;
- i dodici rendimenti conseguiti dalla Gestione;
- l’adeguatezza dell’ammontare delle attività stesse a fronte degli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche.
Articolo 4
Il tasso medio di rendimento della Gestione, relativo al periodo di osservazione specificato al successivo articolo, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di ciascun mese, al valore medio della gestione stessa del corrispondente periodo.
Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi eventualmente ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo
delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione e cioè al prezzo d’acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nella Gestione.
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 5
Ai fini della determinazione di ciascun rendimento mensile il periodo di osservazione decorre dal primo all’ultimo giorno del mese nell’ambito di ogni esercizio che decorre dal 1° novembre dell’anno precedente al 31 ottobre dell’anno di certificazione.
Articolo 6
Bipiemme Vita S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati.
Articolo 7
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione interna separata.
Glossario
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Vedi “società”.
condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.
costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
diritto del beneficiario
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
impresa di assicurazione
Vedi “società”.
intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.
pegno
Vedi “cessione”.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta/polizza
Documento contrattuale sottoscritto dal contraente e dalla società, che dà conferma del perfezionamento e dell’attivazione delle garanzie.
proroga
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio di cambio
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
rischio di interesse
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
rischio di liquidità
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
rischio di performance
Xxxxxxx di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.
rischio di prezzo
Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.
rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
sostituto d'imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
tassazione ordinaria
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
vincolo
Vedi “cessione”.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una Gestione Interna Separata o agli utili di un conto di gestione.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.
polizza unit-linked
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo di investimento interno o di un OICR.
DEFINIZIONI PARTICOLARI - PREMIO E PRESTAZIONI
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.
opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’assicurato è in vita. Al decesso dell’assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
premio aggiuntivo
Importo che il contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal
contratto di assicurazione.
premio complessivo (o lordo)
Importo complessivoda versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
premio al perfezionamento
Premio pattuito contrattualmente il cui pagamento comporta il perfezionamento del contratto.
premio di tariffa
Somma del premio puro e dei caricamenti.
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del contratto.
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.
tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
DEFINIZIONI PARTICOLARI - POLIZZE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
aliquota di retrocessione (o di partecipazione)
La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il
patrimonio della gestione separata.
consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
fusione di gestioni separate
Operazione che prevede la fusione di due o più gestioni separate tra loro.
gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
periodo di osservazione
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
progetto personalizzato
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori e riscatto e consegnato al potenziale contraente.
prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.
rendimento finanziario
Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
DEFINIZIONI PARTICOLARI – POLIZZE UNIT LINKED
benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
categoria
Classe in cui viene collocato il fondo d’investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
composizione del fondo
Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal contraente ad una determinata data.
costo di overperformance
Commissione trattenuta dalla società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.
costo di switch
Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le quote detenute in base al contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.
costo massimo
Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.
data di valorizzazione
Xxxxxx lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno stesso.
dati storici
Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l’importo degli eventuali riscatti parziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari)
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
fondo interno
Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
fusione di fondi
Operazione che prevede la fusione di due o più fondi tra loro.
lettera di conferma di investimento dei premi
Lettera con cui la società comunica al contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
obiettivo di rendimento
Vedi “benchmark”.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
overperformance
Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una
parte dei rendimenti come costi.
premio complessivo
Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti unit-linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.
premio investito
Premio, al netto delle componenti di costo e dell’eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato per l’acquisto di quote del fondo interno o di OICR.
profilo di rischio
Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal contraente.
regolamento del fondo
Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d’investimento, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
riscatto
Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell’eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.
rischio di base
Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.
rischio finanziario
Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
SICAV
Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
società di gestione del risparmio (SGR)
Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
sostituzione (o trasferimento) del fondo
Vedi “switch”.
switch
Operazione con la quale il contraente richiede di trasferire ad altro fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato fondo e attribuite al contratto.
total expenses ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
valore unitario della quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.
valore complessivo del fondo
Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
valorizzazione della quota
Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.
volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Informativa
ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. 30.06.2003 N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice”), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici;
b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di titolari autonomi e/o responsabili (cfr. successivo punto 9) del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Per quanto concerne l’attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; canali di distribuzione e acquisizione dei contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi
informatici, postali o di archiviazione; società incaricate della revisione contabile del bilancio; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell’Economia e delle Finanze, COVIP, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia, Casellario Centrale Infortuni).
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche a fini di antiriciclaggio, con particolare riferimento ai dati relativi alle segnalazioni di operazioni considerate sospette ai sensi della vigente normativa.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.
Responsabile del trattamento è il direttore generale pro tempore di Bipiemme Vita S.p.A..
L’elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Bipiemme Vita S.p.A. Sede Sociale
Xxxxxx 00000 Via del Lauro 1
Tel. (+39) 02/00000000
Fax. (x00) 00.00000000
Capitale Sociale € 211.340.000,00 int. vers.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10769290155 REA n. 1403170
Iscritta all’Albo Imprese presso l’Isvap al numero 1.00116 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02 Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita Iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045
Direzione e coordinamento: Covéa Société de Groupe d’Assurance Mutuelle