REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.
FORNITURE DI BENI E SERVIZI: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario n.419 del 2011 dell’Istituto Oncologico Veneto
Forniture di beni e servizi:
Condizioni generali di contratto
INDICE
Art. | 1 | - Ambito di applicazione e principi generali |
Art. | 2 | - Definizioni |
Art. | 3 | - Normativa applicabile |
Art. | 4 | - Decorrenza e durata del contratto |
Art. | 5 | - Depositi cauzionali |
Art. | 6 | - Cessione del contratto – cessione dei crediti |
Art. | 7 | - Subappalto |
Art. | 8 | - Aumento o diminuzione della prestazione |
Art. | 9 | - Rinnovo e proroga tecnica |
Art. | 10 | - Revisione dei prezzi |
Art. | 11 | - Esecuzione del contratto |
Art. 12 - Consegne
Art. 13 - Verifiche di qualità dei beni consegnati Art. 14 - Garanzia
Art. 15 - Campionatura (Vendita su campione) Art. 16 - Collaudo
Art. 17 - Pagamento del corrispettivo Art. 18 - Penali
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 20 - Risoluzione del contratto
Art. 21 - Foro competente Art. 22 - Clausola finale
Art. 1 – Ambito di applicazione e principi generali
1. Le seguenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 c.c., si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi all’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, salva specifica deroga prevista espressamente, di volta in volta, nei singoli capitolati speciali e/o contratti.
2. Ogni affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità nonchè quello di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e. s. m. e i.
Art. 2 – Definizioni
Con il termine “Istituto” si intende l’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, rappresentato dal Direttore Generale/Commissario Straordinario o da un rappresentante debitamente delegato.
Con il termine “Fornitore” si intende il fornitore di beni e servizi, indicato nel contratto o nell’ordinazione di acquisto, rappresentato dal legale rappresentante o da persona debitamente autorizzata a sottoscrivere obbligazioni contrattuali in nome del Fornitore.
Con il termine “Contratto” si intende il contratto relativo alla fornitura di beni e servizi stipulato tra l’Istituto e il Fornitore.
Con il termine “Parti” si intendono l’Istituto ed il Fornitore considerati congiuntamente, mentre con il termine “la Parte” si indica uno solo di essi.
Con il termine “Beni e Servizi” si intende qualsiasi bene e/o servizio fornito o da fornirsi alle Aziende sanitarie dal Fornitore, in conseguenza del o in relazione al contratto.
Art. 3 – Normativa applicabile
1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalle specifiche norme vigenti in materia, dalle norme del Codice Civile e leggi complementari, dalle presenti condizioni generali, nonché dai capitolati speciali di fornitura.
Art. 4 – Decorrenza e durata del contratto
1. Il contratto decorre dalla data di conclusione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.
2. La durata è stabilita dalla lettera invito a presentare offerta o dal capitolato speciale di fornitura.
Art. 5 – Depositi cauzionali
• CAUZIONE PROVVISORIA:
1. A garanzia dell’offerta, l’Istituto può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, in misura pari al 2% dell’importo della fornitura/servizio, al netto di I.V.A., da costituirsi in una delle modalità indicate all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e, in particolare
a) Mediante versamento in contanti da effettuare a mezzo bonifico c/o il Tesoriere dell’Istituto (specificando la causale del versamento):
BANCA ANTONVENETA
Codice IBAN IT 72 I 05040 12134 000001100359
b) Mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) Mediante assegno circolare non trasferibile;
d) Mediante rilascio di fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio nel ramo cauzioni o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
Nel caso di cauzione prestata nelle forme di cui al punto d) dovrà risultare:
- L’impegno della banca, della compagnia di assicurazione e dell’intermediario finanziario a versare l’importo della cauzione entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta dell’Istituto e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
2. La cauzione provvisoria sarà restituita tempestivamente alle imprese non aggiudicatarie contestualmente all’atto con cui si comunica la non aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione.
3. il deposito cauzionale avrà in ogni caso validità fino alla data di sottoscrizione del contratto;
4. la cauzione provvisoria copre il rischio di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti e quello di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo;
• CAUZIONE DEFINITIVA
1 Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Istituto abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura o del servizio, dovrà costituire, con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, un deposito cauzionale definitivo il cui ammontare sarà pari al 10% dell’importo contrattuale, al netto di I.V.A., fatto salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del Decreto Legislativo 163/2006.
Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
2. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Istituto effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (art. 1382 c.c.).
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. L’ammontare residuo della stessa deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura/servizio.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento, l’incameramento della cauzione provvisoria e l’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
5. La cauzione definitiva potrà non essere richiesta quando l’importo contrattuale è inferiore a Euro 20.000,00=.
Art. 6 – Cessione del contratto – cessione dei crediti
1. E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Decreto Legislativo 163/2006.
2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
3. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si rinvia a quanto previsto dall’art. 117 del Decreto Legislativo 163/2006.
Art. 7 – Subappalto
1. L’esecuzione di tutto o di parte del contratto può essere subappaltata, nel rispetto del limite del 30% dell’importo complessivo del contratto previa autorizzazione scritta da parte dell’Istituto. A tale fine, l’esecutore dovrà presentare all’Istituto apposita istanza, corredata dalla documentazione prescritta dall’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006. L’Istituto entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, dovrà comunicare all’impresa richiedente il proprio assenso o dissenso. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, salva la possibile proroga di cui al comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, il subappalto si intende autorizzato.
2. Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. Rimane invariata la responsabilità dell’impresa appaltatrice, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.
3. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositato presso l’Istituto almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
4. Il contraente deve praticare, per le parti della fornitura o del servizio affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. L’esecuzione della fornitura o del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Si rinvia, per quanto concerne la disciplina del subappalto, all’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 170, commi 3, primo e secondo periodo, 4 (ad esclusione del richiamo all’art. 118, comma 5, del Codice), e 7.
Art. 8 – Aumento o diminuzione della prestazione
1. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in più o in meno, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare agli originari patti e condizioni, purchè contenuta entro il 20% dell’importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.
2. Oltre il suddetto limite, quando per la completa o migliore prestazione del servizio o della fornitura occorra apportare variazioni quantitative o qualitative al contratto originario che non eccedano il 50% dell’importo contrattuale, l’Istituto provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario.
3. Nell’ambito del contratto stipulato con il fornitore, l’ Istituto può richiedere o concordare, entro il limite dell’importo originario, la fornitura di beni con caratteristiche tecniche di qualità superiore.
Art. 9 – Rinnovo e proroga tecnica.
1. E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.
2. Qualora sia espressamente previsto dal contratto originario, e il suo valore sia computato nel valore complessivo dell’appalto, l’Istituto può procedere, sulla base di un’indagine di mercato relativa ai prezzi di riferimento, del costo di una nuova procedura, delle condizioni disposte nelle convenzioni CONSIP, ove esistano, alla verifica della sussistenza delle condizioni di convenienza e di pubblico interesse al rinnovo del contratto medesimo, al rinnovo del contratto entro il limite massimo di durata originariamente previsto.
3. Qualora, prima della scadenza del contratto, non sia stato possibile aggiudicare la nuova fornitura, l’Istituto può disporre la proroga (tecnica), sempre se ciò sia stato espressamente previsto nel contratto originario e il suo valore sia stato computato nel valore complessivo dell’appalto. Tale proroga verrà disposta per il tempo necessario, purché entro i limiti massimi originariamente previsti.
Art. 10 – Revisione dei prezzi
1. Il corrispettivo del contratto è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che sono sottoposti alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006.
2. La revisione viene effettuata sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D. Lgs. 163/2006.
Art. 11 – Esecuzione del contratto
Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura secondo quanto disposto dal presente articolo e dalla documentazione relativa alla specifica gara.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità, secondo quanto disposto dagli artt. 312-324 del D.P.R. 207/2010 ovvero, qualora la Stazione Appaltante, per prestazioni di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, emette un’attestazione di regolare esecuzione, nei termini e secondo le modalità indicate all’art. 325, 2° c. del D.P.R. 207/2010.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo
della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 12 – Consegne
1. La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’Istituto e nel rispetto dei termini e delle modalità ivi indicati.
2. Il fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato di fornitura.
3. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accertati dall’Istituto. In tal caso, la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro 5 giorni dal suo verificarsi.
4. In caso di rifiuto della fornitura non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, l’Istituto avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
5. Le consegne dovranno avvenire durante il normale orario di lavoro, presso i locali indicati nell’ordine.
6. Il programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi dovrà essere concordato con le competenti strutture dell’Istituto.
7. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura del’Istituto, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Possono essere previste consegne comprensive di installazione ed in tal caso il termine si intende osservato con la posa in opera dei prodotti secondo i criteri stabiliti nel contratto/capitolato speciale.
9. A seconda della complessità dell’oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro un congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.
10. All’atto della consegna il fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con l’Istituto, un verbale di consegna nel quale dovranno essere indicati:
▪ la data di ricezione dell’ordine di fornitura;
▪ la data di consegna;
▪ il numero d’ordine.
11. In alternativa al succitato verbale, le parti possono, di comune accordo, utilizzare il Documento di Trasporto, purchè nello stesso siano riportati i dati indicati nel precedente comma.
12. Qualora durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all Istituto l’autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L’Istituto conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto.
13. Il fornitore, per tutte le fasi relative alla fornitura, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.
14. Nell’esecuzione della fornitura, il fornitore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro relativo al proprio personale dipendente, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la fornitura medesima.
15. Nel caso di fornitura di servizio, il nominativo e la qualifica del personale impiegato dal fornitore per l’effettuazione delle prestazioni contrattuali, devono essere comunicati all’ Istituto prima dell’avvio del servizio e ogni qual volta siano sostituiti.
16. L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle attività.
17. Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dei responsabili dell’Istituto non diminuisce le responsabilità del fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento delle forniture e la buona esecuzione dei servizi, né la responsabilità per danni a cose o persone.
18. Gli imballaggi che, a giudizio del personale delle Aziende, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.
19. Ai sensi dell’art. 38, co. 4 D.Lgs. 22/1999 (decreto “Ronchi”) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.
Art. 13 – Verifiche di qualità dei beni consegnati.
1. Il controllo sulle merci consegnate viene effettuato, di regola, dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna. In caso di beni che non transitano per un magazzino, la verifica spetterà direttamente al reparto ricevente.
2. Il ricevente provvede all’immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l’accertamento dei requisiti, la verifica dev’essere effettuata entro il termine
pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 giorni dalla scoperta del difetto di funzionamento (art. 1512 c.c.).
3. L’Istituto si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato e offerto dal fornitore.
4. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate.
5. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione nei tempi indicati nel contratto, salva l’applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Istituto di risolvere il contratto.
6. I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originari.
7. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Istituto, presentassero difetti, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nel contratto, alla loro sostituzione.
Art. 14 – Garanzia
1. Il fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da vizi e difetti per un periodo di 12 mesi dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati speciali di fornitura.
2. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del fornitore entro 30 giorni dalla data di denunzia da parte dell’Istituto, dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel contratto.
3. La denunzia dei vizi e difetti riscontrati, dev’essere effettuata da parte dell’Istituto entro 30 giorni dalla scoperta dei medesimi.
4. Nel caso di contratti per fornitura di beni di identiche caratteristiche, ove i vizi o difetti si manifestino in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, il fornitore, su richiesta dell’Istituto, ha l’obbligo di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, al fine di eliminare, a proprie spese, vizi, difetti, guasti o di sostituire le parti difettose. In tale ipotesi, il periodo di garanzia è prorogato di altri 12 mesi al fine di consentire all’impresa fornitrice l’effettuazione delle operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti o vizi riscontrati.
5. Qualora il fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l’Istituto, addebitando ogni spesa al fornitore medesimo.
6. L’Istituto, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere i pagamenti eventualmente non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti al fornitore in relazione ad altre forniture in corso.
Art. 15 – Campionatura (Vendita su campione)
1. Il Capitolato Speciale di fornitura o la lettera invito possono prevedere la presentazione di idonea quantità di campioni, opportunamente sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire.
2. I campioni non deteriorabili presentati dall’impresa fornitrice, o la parte di essi non utilizzata per le prove cliniche e/o tecnico-merceologiche disposte dall’Istituto, opportunamente sigillati e resi riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati nei luoghi indicati dall’ Istituto per tutta la durata della fornitura, a garanzia della sua regolare esecuzione. Ad essi sarà fatto riferimento in caso di contestazione circa la qualità del bene consegnato.
3. L’ Istituto può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In questo caso, idonea campionatura del bene da fornire, munita dei marchi dell’Istituto, sarà presentata nei luoghi indicati nei capitolati speciali o nelle lettere invito, alle persone che intenderanno prenderne visione.
Art. 16 – Collaudo
1. Il collaudo, da effettuare secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascuna attrezzatura, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.
2. L’attrezzatura s’intende accettata dall’Istituto solo in caso di collaudo positivo.
3. L’operazione di collaudo, per quanto possibile, deve avvenire entro 30 giorni dalla consegna del bene, alla presenza di personale dell’Istituto tecnicamente idoneo ovvero di professionisti individuati dall’Istituto medesimo, alla presenza di persona incaricata dall’impresa fornitrice.
4. Il collaudo è documentato da specifico verbale, firmato dagli esecutori e dagli incaricati dell’impresa, redatto al termine del montaggio dell’apparecchiatura.
5. Ove il collaudo ponesse in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, il fornitore sarà obbligato a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro10 giorni dalla data del verbale di accertamento.
6. Nel caso in cui sia stata consegnata solo parte delle attrezzature indicate nell’ordine, l’Istituto potrà richiedere che si proceda ad un collaudo parziale al fine di utilizzare le apparecchiature consegnate. Di conseguenza, il termine relativo alla garanzia decorre, per ciascuna attrezzatura, dalla data del rispettivo collaudo.
In tal caso, l’Istituto darà immediata comunicazione al fornitore fissando la data delle relative operazioni.
Art. 17 – Pagamento del corrispettivo
1. Il pagamento delle forniture e dei servizi per cui sia stato emesso certificato di conformità o di regolare esecuzione, sarà effettuato con le seguenti modalità:
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo il fornitore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della normativa vigente;
3. le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
4. Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dal combinato disposto del D. Leg.vo 231/02 e della L.R. 18/80 e successive modifiche ed integrazioni, a 90 giorni dalla data di ricevimento fattura, come risultante dal protocollo generale dell’Istituto, purchè la merce sia stata regolarmente consegnata ed accettata, secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di contratto.
5. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Istituto.
Art. 18 – Penali
1. I contratti precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.
2. Le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare anche in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
3. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.
4. In caso di ritardi reiterati, l’Istituto, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito cauzionale ed addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
5. In ogni caso, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del
procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Istituto dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 c.c.).
7. L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con l’Istituto.
8. Mancando crediti o essendo gli stessi insufficienti, l’ammontare delle penalità sarà addebitato sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dall’art. 5 del presente atto.
9. L’ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
10. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi sono soggetti alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.i.
2. La ditta assegnataria della fornitura o del servizio, al fine di assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà dichiarare::
• di impegnarsi a comunicare (entro sette giorni) l’attivazione di uno o più conto/i corrente/i bancari/o o postale/i dedicato/i, anche se in via non esclusiva, al pagamento delle commesse pubbliche, ovvero la configurazione di uno o più conti già esistente/i come dedicato/i e, entro lo stesso termine, ad indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i conto/i stesso/i;
• di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto (compresi i subappalti e le transazioni verso i propri subcontraenti) il/i conto/i corrente/i così indicati;
• di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i. e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
• di impegnarsi ad inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori
3. L’Istituto Oncologico effettuerà i pagamenti relativi a ciascun contratto sul conto corrente bancario o postale comunicato, tramite bonifico bancario.
4. L’Istituto Oncologico verificherà, in occasione del pagamento alla ditta assegnataria e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
1. L’Istituto, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
2. L’Istituto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
▪ in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto (vedi comma 3 art. 18);
▪ nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
▪ in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
▪ in caso di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;
▪ in caso di cessione del contratto, cessione d’azienda o subappalto non autorizzati dall’’Istituto;
▪ in caso di morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
▪ in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, legge 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010.
3. In caso di cessione, pignoramento o sequestro del corrispettivo del contratto, saranno a carico dell’aggiudicatario le spese per funzioni stragiudiziali, per la disamina, per i riferimenti legali e per quant’altro del caso.
4. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall’Istituto.
5. Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell’Istituto, il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa o i servizi, in danno all’impresa inadempiente.
6. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Istituto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa.
8. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.
10. L’Istituto potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente l’impresa con la quale abbia precedentemente dovuto risolvere un contratto per una delle circostanze previste dal precedente comma 2.
Art. 21 – Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e l’Istituto, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. 22 – Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
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