Contract
MODALITA’ E NOVITA’ DAL 2015
Dlgs 83/2015
PRINCIPALE NOVITA’
Modifica dell’art 169 – bis in tema di concordato preventivo
a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 83/2015 :
• il debitore, con ricorso ex art. 161 oppure successivamente, può chiedere che il Tribunale o successivamente dopo l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo il Giudice Delegato, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso, sentito l’altro contraente;
• Se il debitore ne fa richiesta può essere autorizzata la sospensione del contratto per
non più di 60 giorni, prorogabili una sola volta;
• In merito allo scioglimento dei contratti di locazione finanziaria nel concordato preventivo il Legislatore ha previsto effetti simili a quelli stabiliti per la procedura fallimentare, precisando che l’eventuale credito del concedente derivante dall’operazione di riallocazione del bene viene soddisfatto come credito anteriore al concordato, mentre l’eventuale debito della società di leasing scaturito dall’eccedenza del ricavato ottenuto dalla riallocazione del bene rispetto al credito in linea capitale, deve essere versato alla procedura.
Decorrenza delle modifiche all’art. 169
– bis L.F.
• La nuova disciplina dell’art. 169 – bis L.F. è applicabile alle istanze di sospensione o scioglimento di contratti presentate dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 83/2015, intervenuta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2015 e quindi anche ai procedimenti di Concordato Preventivo già pendenti a tale data.
I contratti in corso di esecuzione
Un contratto si definisce in corso di esecuzione quando:
- Riguarda l’attività della società fallita
- La sua formazione è già stata definita prima della dichiarazione di
fallimento
- Non è ancora stato eseguito o non è ancora stato completamente eseguito da entrambi i contraenti
DISCIPLINA GENERALE
Art. 72 comma 1 L. F.
Se un contratto risulta ancora ineseguito o non completamente eseguito al momento della dichiarazione di fallimento, la sua esecuzione rimane sospesa sino a quando il curatore, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori:
1. Decide lo scioglimento del contratto
2. Decide di subentrare nel contratto
1 . Scioglimento del contratto
• Non è dovuto alcun risarcimento del danno da parte del Fallimento, il contraente ha la facoltà di far valere nel passivo del fallimento il credito conseguente al mancato adempimento;
• Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento sono inefficaci
2. Subentro del Curatore nel contratto
• Previa autorizzazione del Comitato dei Creditori, il curatore può decidere di subentrare nel contratto in luogo del fallito assumendosi tutti i relativi obblighi;
• Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine non superiore a 60 gg. decorso il quale il contratto si intende sciolto
• Il contraente ha diritto al soddisfacimento delle proprie pretese in prededuzione;
DISCIPLINA SPECIALE
per singoli contratti
• Contratti relativi ad immobili dal costruire (art 5 D.Lgs 20 giugno 2005 n. 122): si sciolgono se prima che il curatore abbia comunicato l’intenzione di proseguire o sciogliere il contratto, l’acquirente ha già escusso la fidejussione a garanzia di quanto già pagato, dandone comunicazione al curatore, la fidejussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato l’intenzione di proseguire il contratto (art. 72 bis L.F.)
DISCIPLINA SPECIALE
per singoli contratti
• Contratto preliminare e fallimento del venditore
Il contratto preliminare non si scioglie nel caso in cui la proprietà del bene oggetto della vendita sia già stata trasferita al compratore;
Se invece la proprietà del bene non è ancora stata trasferita, l’esecuzione del contratto preliminare resta sospesa sino alla decisione del curatore di subentrare o sciogliersi dal contratto
• Contratto preliminare avente ad oggetto un immobile (art. 72 c.7 L.F.), Nel caso in cui il curatore decida di sciogliersi dal contratto, l’acquirente ha il diritto di far valere il proprio credito nel passivo del fallimento
la condizione senza la quale in caso di scioglimento di contratto preliminare di vendita immobiliare l’acquirente non ha diritto a far valere il proprio credito al rango privilegiato ex art. 2775 bis c.c. nel passivo del fallimento è
LA TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE ex art. 2645 C.C.
DISCIPLINA SPECIALE
per singoli contratti
• Vendita a rate con riserva di proprietà
Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto, il contratto prosegue con il curatore e l’acquirente rimane debitore delle rate pattuite
Il fallimento del compratore rientra nel campo di applicazione dell’art. 72 L.F. poiché entrambe le parti non hanno completamente eseguito il contratto
- Fallimento del concedente (società di leasing)
- Fallimento dell’utilizzatore
FALLIMENTO DEL CONCEDENTE:
• In caso di fallimento della società di leasing, il contratto pendente alla data del fallimento non viene sospeso e prosegue automaticamente;
• L’utilizzatore rimane nella disponibilità del bene e ha facoltà di acquistarlo
riscattandolo alla scadenza naturale del contratto.
FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE:
• Ai sensi dell’art. 72 L.F., l’esecuzione è sospesa in attesa che il curatore decida se subentrare o sciogliere il contratto;
• Il curatore prima di subentrare nel contratto deve valutare la convenienza ravvisabile per la procedura;
Il subentro è conveniente se la somma tra canoni residui alla data del
fallimento e il prezzo di riscatto è inferiore al valore di mercato del bene
• Il curatore può sciogliersi dal contratto, in questo caso il bene deve essere restituito al concedente, il quale verserà alla procedura la differenza tra il ricavato dalla vendita del bene o dalla diversa allocazione rapportato al credito residuo in linea capitale
DISCIPLINA SPECIALE
art. 80 L.F. – contratto di locazione di immobili
FALLIMENTO DEL LOCATORE: il fallimento non causa di scioglimento del contratto, il curatore subentra automaticamente:
se la durata del contratto > di 4 anni dalla dichiarazione del fallimento il curatore ha facoltà di recesso entro un anno dalla nomina, corrispondendo un equo indennizzo per l’anticipato recesso
FALLIMENTO DEL CONDUTTORE: il curatore può recedere in qualsiasi momento, corrispondendo un equo indennizzo al locatore
• Il credito del locatore gode del privilegio speciale sui frutti dell’immobile locato, previsto dall’art. 2764 c.c.
DISCIPLINA SPECIALE
Contratti che si sciolgono automaticamente
Esistono contratti che si sciolgono automaticamente al momento della dichiarazione di fallimento:
- Contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare, nel caso in cui il fallimento della società impedisca la realizzazione o la continuazione dell’operazione;
- Contratto di borsa a termine, se il termine scade successivamente alla dichiarazione di fallimento di uno dei due contraenti;
- Associazione in partecipazione, nel caso di fallimento dell’associante;
- Contratti di conto corrente e commissione nel contratto di conto corrente, laddove ci sia prosecuzione di fatto, ogni accredito deve essere acquisito all’attivo della procedura e l’istituto non può operare alcun pagamento a terzi su disposizione del fallito;
DISCIPLINA SPECIALE
Contratti che si sciolgono automaticamente
- Contratto di mandato, ove fallisca il mandatario;
- Contratto di appalto, si scioglie automaticamente in caso di fallimento di una delle due parti (fatta salva la facoltà per il curatore di subentrarvi e di comunicarle il subentro all’altra parte nel termine di 60 gg dalla dichiarazione di fallimento),
- Fallimento appaltatore, il contratto si scioglie, salvo che il committente acconsenta alla prosecuzione del rapporto, se la qualità soggettiva dell’appaltatore è motivo determinante dell’esistenza del contratto stesso.
DISCIPLINA SPECIALE
Contratti che prevedono il subentro automatico del curatore
• Contratto di assicurazione (art. 82 L.F.)
• Contratto di edizione
• Contratto di affitto d’azienda (art. 79 L.F.)
• Rapporto di lavoro subordinato
– Il fallimento del datore di lavoro non comporta automaticamente la risoluzione dei
contratti di lavoro dipendente;
– I contratti di lavoro seguono la disciplina dettata dall’art. 72 1° comma che prevede la scelta del curatore tra subentrare o sciogliersi dal contratto;
– Nella maggior parte dei casi il fallimento l’impresa cessa la propria attività, pertanto il curatore dovrà provvedere secondo le modalità prescritte dalla legge al licenziamento;
– Esistono dei casi in cui i contratti di lavoro possono proseguire laddove ci sia una
continuazione dell’attività d’impresa.
L’art. 56 L. F. stabilisce che :
« I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.»
• I presupposti per la compensazione fallimentare:
preesistenza alla dichiarazione di fallimento dei rapporti di credito e debito: non è possibile effettuare la compensazione tra crediti verso il soggetto fallito e debiti sorti durante la procedura
reciprocità dei rapporti suddetti: il rapporto debito-credito deve essere instaurato tra i medesimi soggetti, non è ammissibile la compensazione di un debito verso il fallito con un credito verso la massa
La compensazione non può essere fatta valere:
per i crediti non scaduti (acquisto del credito per atto tra
vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore)
per i crediti sottoposti a condizione (prima dell’avverarsi della condizione stessa)
nel caso di crediti futuri del fallito ceduti ai creditori
Come far valere la compensazione:
- nel fallimento: nella domanda di insinuazione allo stato passivo
- nell’azione giudiziale promossa dal curatore per recuperare od
accertare un debito del soggetto fallito
- eccezione riconvenzionale il creditore può chiedere
(neutralizzare la richiesta del curatore) la compensazione
- domanda riconvenzionale il creditore NON può
(atta ad accettare un credito che per chiedere la compensazione
la differenza si potrà far valere il credito deve essere accertato dal GD in nei confronti del fallimento) sede di verifica dello stato passivo