ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” DI AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI PER USO PROMISCUO E PER TRASPORTO COSE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER UN PERIODO DI 48 MESI
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INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 6
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Durata 8
Articolo 4 Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Noleggiatore 9
Articolo 5 Modalità di esecuzione del Servizio 13
Articolo 6 Consegna e riconsegna dei veicoli 14
Articolo 7 Responsabilità del Noleggiatore 15
Articolo 9 Verifiche,collaudi, controlli ed accettazione 16
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio 16
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti 17
Articolo 11 Penali 21
Articolo 12 Cauzione 22
Articolo 13 Riservatezza 23
Articolo 14 Risoluzione 25
Articolo 15 Recesso 26
Articolo 16 Sicurezza, danni e responsabilità civile 27
Articolo 17 Rischi da interferenze 29
Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d’autore 29
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Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 29
Articolo 20 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 31
Articolo 21 Subappalto 31
Articolo 22 Foro competente 33
Articolo 23 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 33
Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali 34
Articolo 25 Trasparenza 34
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari 35
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse 36
Articolo 28 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 37
Articolo 29 Codice Etico 38
Articolo 30 Clausola finale 38
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SCHEMA DI CONTRATTO
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO “FULL SERVICE” DI AUTOVETTURE, AUTOVEICOLI PER USO PROMISCUO E PER TRASPORTO COSE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER UN PEIODO DI 48 MESI
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx ( ), Xxxxxx, , xxxxxxxx x. 00/ , telefax n. 06/ , C.F. , in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. del (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la/il , con sede legale in , Via _, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Noleggiatore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =,iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di _ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. (nel seguito per brevità anche “Noleggiatore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali
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al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di noleggio “full service” di autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e per trasporto cose, a ridotto impatto ambientale, per un periodo di 48 mesi;
c) che a tal fine AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del - ha indetto, ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la “Procedura aperta, per il servizio di noleggio “full service” di autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e per trasporto cose a ridotto impatto ambientale, per un periodo di 48 mesi” (di seguito anche solo “Procedura”);
d) che il Noleggiatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Noleggiatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
e) che il Noleggiatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresa Specifica Tecnica, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Noleggiatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( /00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile, entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Noleggiatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’Allegato “A” (Specifica Tecnica e relativi allegati), l’Allegato “B” (Offerta tecnica), l’Allegato “C” (Offerta economica) e l’Allegato “D” (Protocollo di legalità).
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Noleggiatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Noleggiatore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Noleggiatore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Noleggiatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni
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rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
c) Specifica Tecnica: il documento di cui all’Allegato “A” unitamente ai relativi allegati;
d) Offerta tecnica: il documento di cui all’Allegato “B” - ovverosia, la Dichiarazione di offerta tecnica, la Relazione tecnica e tutta l’ulteriore documentazione inserita dal Noleggiatore in sede di gara nella Busta “B” in ottemperanza alle prescrizioni del Disciplinare di gara;
e) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) Noleggiatore: il concorrente risultato aggiudicatario della procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Parte: AMA o il Noleggiatore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
h) Servizio: servizio di noleggio “full service” di autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e per trasporto cose, per un periodo di 48 mesi, così come previsto nel prosieguo del presente Contratto, nella Specifica Tecnica, se migliorativa, nell’Offerta tecnica, nonché nell’ulteriore documentazione della Procedura;
i) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida al Noleggiatore, che accetta, l’esecuzione del Servizio come meglio
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specificato nel presente Contratto e nella Specifica tecnica (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto, il Noleggiatore si obbliga, irrevocabilmente nei confronti di AMA, a fornire il Servizio, nei limiti dell’importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad Euro ,00 ( /00), oltre I.V.A, come indicato nell’Offerta economica allegata.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica (Allegato “A”) e, ove migliorativi, nell’Offerta tecnica (Allegato “B”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio di cui al presente Contratto non è affidato al Noleggiatore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare gli stessi servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo;
5. AMA si riserva di richiedere al Noleggiatore, nel corso della durata del
Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440.
5. AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs n. 163/2006 e da esercitarsi nei limiti di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quello oggetto di gara, per una spesa complessiva pari al 50% dell’importo complessivo del contratto.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha durata di 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, fermi restando i termini, le cadenze e le condizioni indicati nella Specifica tecnica.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto nel caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non sia stato esaurito l’importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, eventualmente aumentato ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 2. L’eventuale proroga verrà disposta da AMA nei limiti del completo esaurimento di
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detto importo complessivo massimo di spesa.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Noleggiatore
1. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto, deve essere effettuata nel rispetto di termini, condizioni, modalità, requisiti tecnici e livello di servizio di cui alla Specifica tecnica (Allegato “A”), nonché, ove migliorativi, contenuti nell’Offerta tecnica (Allegato “B”), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Noleggiatore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Noleggiatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. AMA riconosce che il diritto di proprietà dei veicoli oggetto del Contratto è, e rimarrà, del Noleggiatore, AMA non potrà pertanto sublocare, ipotecare o sottoporre i veicoli stessi a qualsiasi forma di privilegio, pegno o, più in generale, garanzia in favore di terzi.
4. Il Noleggiatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, il Noleggiatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
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6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Noleggiatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Noleggiatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Noleggiatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
8. Il Noleggiatore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
9. Il Noleggiatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente atto e dei suoi Allegati, a :
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente atto, della Specifica tecnica (Allegato “A”), negli ulteriori atti della Procedura e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica (Allegato “B”);
b) predisporre tutti gli strumenti e metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente atto, della Specifica tecnica (Allegato “A”) e, dell’Offerta tecnica (Allegato “B”);
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) comunicare tempestivamente ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Procedura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Responsabile del contratto;
e) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso dei veicoli determinati da inadempimenti del Noleggiatore – nella fornitura dei
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veicoli e/o nell’erogazione del Servizio e/o nell’erogazione dei Servizi extra garanzia.
10. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e aree di pertinenza di AMA, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e/o delle aree; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA.
11. Il Noleggiatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
12. Il Noleggiatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
13. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Noleggiatore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
14. Il Noleggiatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nella Specifica tecnica e ove migliorativa nell’Offerta tecnica.
15. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e nei suoi Allegati, il Noleggiatore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
16. Con riferimento a ciascun veicolo noleggiato ad AMA, in esecuzione del presente Contratto, il Noleggiatore provvederà al pagamento, nei modi e termini di legge, della tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio.
17. Con riferimento a ciascun veicolo noleggiato ad AMA, in esecuzione del presente Contratto, il Noleggiatore si impegna a fornire a propria cura ed onere e nei tempi previsti per la regolare circolazione dei veicoli tutta la documentazione attestante l’avvenuta copertura assicurativa dei veicoli stessi, come indicato anche nella Specifica Tecnica (Allegato “A”). Ogni veicolo oggetto di noleggio deve essere dotato di Carta Verde valida per i paesi aderenti alla CEE. I veicoli sostitutivi, a
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qualsiasi titolo forniti, potranno avere coperture assicurative diverse dal veicolo oggetto di noleggio dagli stessi sostituiti, ma in ogni caso non inferiori a quelle indicate nella Specifica Tecnica.
18. In caso di sinistro/incendio/furto relativamente ad uno dei veicoli noleggiati ad AMA in esecuzione del Contratto, AMA è tenuta a comunicare per iscritto l’accaduto al Noleggiatore, entro 3 giorni dall’evento.
19. In caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio nazionale, e nei Paesi esteri previsti nella carta verde Assicurativa, e qualora il veicolo risultasse impossibilitato a muoversi autonomamente, il Noleggiatore dovrà provvedere al soccorso stradale immediato, rimorchiando l’autoveicolo presso il proprio xxxxxx xx xxxxxxxxxx x/x xxxxxx xx xxxx AMA. Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24 per tutti i giorni relativi alla durata contrattuale. Il Noleggiatore dovrà provvedere alla gestione dei sinistri stradali, furti e incendio occorsi ai veicoli noleggiati ad AMA curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, con esclusione di ogni responsabilità.
20. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni del Codice della Strada connesse alla circolazione dei veicoli noleggiati ad AMA, sono a carico di AMA e verranno notificate direttamente ad AMA, che provvederà al pagamento o qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di contestarle. AMA riconoscerà al Noleggiatore l’importo di € 15,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica, per ogni sanzione rinotificata.
21. Il Noleggiatore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
22. Il Noleggiatore si impegna ad erogare i Servizi con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
23. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la
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risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.
Articolo 5
Modalità di esecuzione del Servizio
1. Il Noleggiatore garantirà il noleggio con la formula di assistenza integrale “full service”. La manutenzione sarà garantita per mezzo di appositi centri di assistenza altamente specializzati con l’uso di mano d’opera avente formazione specifica in merito alla manutenzione dei mezzi (art. 71 del D. Lgs 81/08) e con l’utilizzo di materiali e parti di ricambio originali ovvero di prima scelta e di ottima qualità (compresi lubrificanti, refrigeranti e materiali di usura).
Di seguito si elencano i tipi di manutenzione e servizi da svolgere sui mezzi a nolo compresi nel canone di noleggio, che sono meglio specificati nell’art. 17 lettera D) della Specifica Tecnica:
a. Manutenzione preventiva ed ordinaria;
b. Manutenzione straordinaria – Ispezioni;
c. Riparazioni in emergenza;
d. Sostituzione veicolo;
e. Soccorso stradale.
2. Il Noleggiatore si impegna a fornire, a propria cura ed onere e nei tempi previsti per la regolare circolazione dei veicoli, la documentazione attestante l’avvenuta copertura assicurativa dei medesimi secondo le attribuzioni indicate nella Specifica tecnica.
3. Il Noleggiatore dovrà farsi carico per tutta la durata contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati. Il Noleggiatore dovrà monitorare le scadenze di revisione MCTC e convocare i veicoli interessati in tempo utile. Il costo delle revisioni, il conseguente aggiornamento della carta di circolazione ed il rilascio della documentazione attestante il controllo dei gas di scarico, sono compresi nel canone di noleggio. AMA S.p.A. non risponderà di eventuali infrazioni derivanti dal mancato adempimento di quanto sopra. Il Noleggiatore dovrà fornire la documentazione necessaria per la richiesta dei permessi nella ZTL che sarà effettuata a cura di AMA.
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Articolo 6
Consegna e riconsegna dei veicoli
1 Il Noleggiatore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire la consegna dei veicoli nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi di cui al presente Contratto, alla Specifica tecnica e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica, esattamente nei luoghi di volta in volta indicati da AMA.
2 I veicoli consegnati a noleggio dovranno essere nuovi di fabbrica ed in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria.
3 La consegna di ciascun veicolo, dovrà essere svolta presso le sedi indicate da AMA e si intende comprensiva delle attività di trasporto, consegna, messa su strada e verifica funzionalità del veicolo.
4 I veicoli dovranno essere consegnati entro il limite massimo di cento giorni dalla stipula del Contratto.
Qualora i tempi di consegna dovessero prolungarsi oltre quanto stabilito dal Contratto, il Noleggiatore farà fronte, per le urgenti necessità di AMA S.p.A., con veicoli sostitutivi in pre assegnazione agli stessi patti, prezzi e condizioni; in tal caso, i chilometri percorsi con i veicoli sostitutivi non verranno conteggiati nel contratto di noleggio.
5 Unitamente a ciascun veicolo, il Noleggiatore dovrà consegnare, oltre alla documentazione prevista dal Codice della Strada, tutta la documentazione prevista nella Specifica Tecnica.
6 All’atto della consegna di ciascun veicolo, il Noleggiatore dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con AMA, nel quale dovranno essere indicati: la data dell’avvenuta consegna, il numero dei veicoli effettivamente consegnati, la targa ed il numero di immatricolazione dei veicoli, lo stato del veicolo.
In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, che si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, anche se riferito ad un solo veicolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Alla scadenza della durata del noleggio dei singoli veicoli, ovvero in qualsiasi caso
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di risoluzione o scadenza anticipata, il Noleggiatore dovrà provvedere a ritirare i veicoli presso le sedi AMA indicate da quest’ultima. Lo stato di riconsegna del veicolo sarà valutato dal Noleggiatore, in contraddittorio con AMA, tramite propri incaricati e delle attività di verifica verrà redatto apposito “verbale di riconsegna” che dovrà recare la data e la firma congiunta di AMA e del Noleggiatore; copia di detto verbale di riconsegna, dovrà essere data ad AMA immediatamente dopo la firma dello stesso. In caso di contestazione di AMA, lo stato del veicolo sarà valutato da un perito, scelto di concerto tra le parti, iscritto ad apposito ordine professionale, il cui giudizio sarà insindacabile. Eventuali spese di ripristino del veicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunziati saranno a carico di AMA.
Articolo 6 Responsabile del Noleggiatore
1. Il Noleggiatore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Noleggiatore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.
Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: numero telefono cellulare , numero telefono fisso , indirizzo e-mail .
2. Nel caso in cui il Noleggiatore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e
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la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Noleggiatore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nella Specifica tecnica (Allegato “A”).
I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:
• numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail .
4. Il Noleggiatore dovrà istituire un Call Center dedicato esclusivamente al Gruppo AMA per la segnalazione di tutte le problematiche generali legate alla gestione dei veicoli.
Articolo 9
Verifiche, collaudi, controlli ed accettazione
1. I veicoli saranno sottoposti a collaudo da parte di AMA, ai fini dell’accertamento della corrispondenza degli stessi a quanto richiesto dalla Specifica tecnica. Tale collaudo avverrà entro 60 giorni successivi alla data di consegna della flotta di veicoli a nolo. L’esito delle verifiche del collaudo sarà vincolante per la prosecuzione del noleggio e in particolare costituirà uno degli atti necessari per la liquidazione delle fatture di noleggio.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche, il Noleggiatore dovrà sostituire i veicoli non Accettati, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 Corrispettivi del Servizio
1. Il canone mensile omnicomprensivo per singolo veicolo dovuto da AMA al Noleggiatore per l’effettiva erogazione del Servizio è indicato nell’Allegato “C” (offerta economica) e deve intendersi qui integralmente trascritto.
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2. Il canone di cui al precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, nel medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’erogazione del Servizio oggetto del Contratto e, conseguentemente, comunque di ogni attività prevista dal presente atto, dalla Specifica tecnica (Allegato “A”) e, ove migliorativa, dall’Offerta tecnica (Allegato “B”).
3. Il predetto canone si riferisce al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, alla Specifica tecnica (Allegato “A”) e, ove migliorativa, all’Offerta tecnica (Allegato “B”), tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Noleggiatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Noleggiatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Noleggiatore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente al Noleggiatore, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, l’aggiornamento dei corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dell’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dal Noleggiatore.
Articolo 10 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuata da AMA in favore del Noleggiatore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla
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normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nella Specifica tecnica.
2. Il Noleggiatore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura inerente il canone - di cui al precedente articolo 9, comma 1 – di ciascun veicolo noleggiato.
3. Ciascuna fattura emessa dal Noleggiatore, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) nonché al numero di ordinativo assegnato da AMA.
4. Per la liquidazione, le fatture corredate della documentazione indicata, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata postale o consegnate a mano.
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura medesima al protocollo AMA, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. , intestato al Noleggiatore presso
Agenzia/Filiale Codice IBAN
. Il Noleggiatore dichiara e garantisce che il predetto conto è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
6. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Noleggiatore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
a) Sig. , cod. fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
b) Sig. , nato a -, residente a
, cod. fisc. (specificare ruolo e poteri);
operante in qualità di
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Noleggiatore) Il Noleggiatore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
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7. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall’importo a favore del Noleggiatore oggetto del bonifico.
8. Il Noleggiatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Noleggiatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Noleggiatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
10. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Noleggiatore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 2 e/o 3 e/o nell’indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 4: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma e il Noleggiatore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
11. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Noleggiatore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso
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in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Noleggiatore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
13. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Noleggiatore potrà sospendere la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel Contratto. Qualora il Noleggiatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Noleggiatore.
14. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006,
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n. 223.
15. AMA si riserva di richiedere al Noleggiatore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
16. Sulle somme dovute da AMA al Noleggiatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
Articolo 11 Penali
1. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di mancato rispetto delle condizioni – anche di quelle migliorative contenute nell’offerta tecnica - relativamente al Servizio oggetto del Contratto, AMA potrà applicare le seguenti penali:
⮚ Euro 50,00/giorno (cinquanta/00) per ogni veicolo indisponibile a seguito del ritardo nella consegna relativa alla prima assegnazione (in mancanza di veicolo di preassegnazione con le caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica);
⮚ Euro 50,00/giorno (cinquanta/00) per ogni veicolo indisponibile a seguito della mancata sostituzione del veicolo secondo le modalità previste.
2. I singoli veicolo saranno considerati indisponibili e, conseguentemente, troveranno applicazione le penali di cui al precedente comma 1 anche nel caso in cui detta indisponibilità dipendesse da prestazioni contrattuali eseguite in modo difforme rispetto a condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche prescritti nel presente atto e/o nella Specifica Tecnica (Allegato “A”). Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Noleggiatore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Noleggiatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate al Noleggiatore le penali come sopra
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indicate a decorrere dell’inizio dell’inadempimento.
3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Noleggiatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Noleggiatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. AMA potrà applicare al Noleggiatore penali sino a concorrenza nella misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2; il Noleggiatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere di diritto il presente.
Articolo 12 Cauzione
1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Noleggiatore con la stipula del presente atto, il Noleggiatore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro ( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Noleggiatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel
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precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Noleggiatore – e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata del Contratto, entro il limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione delle attività oggetto di Contratto e sempre che non via sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla documentazione a supporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Noleggiatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Noleggiatore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza,
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nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Noleggiatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Noleggiatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Noleggiatore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Noleggiatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Noleggiatore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. Il Noleggiatore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Noleggiatore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Noleggiatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Noleggiatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.
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196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Noleggiatore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Noleggiatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 14 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Noleggiatore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui il Noleggiatore, nel corso di un singolo anno di durata del Contratto, per almeno 3 (tre) volte si ripeta l’indisponibilità minima dei veicoli di cui alla Specifica tecnica, nonché negli altri casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Noleggiatore), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale), 29 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Noleggiatore per il risarcimento dell’ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal
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Noleggiatore, a spese di quest’ultimo.
Articolo 15 Recesso
1. AMA ha diritto, nei casi di:
a) giusta causa,
b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Noleggiatore,
di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Noleggiatore con lettera raccomandata a.r..
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Noleggiatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Noleggiatore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Noleggiatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Noleggiatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Noleggiatore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste
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nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Noleggiatore con lettera raccomandata a.r.
Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Noleggiatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Noleggiatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute ed al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell’importo determinato dalla differenza tra l’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Noleggiatore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Noleggiatore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 16
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Noleggiatore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Noleggiatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Noleggiatore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di
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omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Noleggiatore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Noleggiatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Noleggiatore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni,negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Noleggiatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Noleggiatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
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Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Noleggiatore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 18
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Noleggiatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Noleggiatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Noleggiatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 19
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Noleggiatore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Noleggiatore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima
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per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Noleggiatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Noleggiatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Noleggiatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Noleggiatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Noleggiatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Noleggiatore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Noleggiatore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Noleggiatore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Noleggiatore si è posto in regola.
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Articolo 20
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Noleggiatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
(da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta)
Articolo 21 Subappalto
1.
Non
essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Noleggiatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
,
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
Il Noleggiatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
A tale fine, il Noleggiatore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Noleggiatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Noleggiatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA
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della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Noleggiatore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Noleggiatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Noleggiatore.
8. Il Noleggiatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Noleggiatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006
n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di
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ogni danno subito.
Articolo 22 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Noleggiatore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
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Articolo 24
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Noleggiatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Noleggiatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Noleggiatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Noleggiatore.
Articolo 25 Trasparenza
1. Il Noleggiatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Noleggiatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente
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xxxxx, lo stesso Xxxxxxxxx potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Noleggiatore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.
Articolo 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Noleggiatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge
n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Noleggiatore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Noleggiatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Noleggiatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Noleggiatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Noleggiatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella
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prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Noleggiatore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Noleggiatore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 27 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs.
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n. 231/01, che impediscano al Noleggiatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Noleggiatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.
Articolo 28
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, il Noleggiatore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Noleggiatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Noleggiatore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Noleggiatore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Noleggiatore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al
D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare
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ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Noleggiatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Noleggiatore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 29 Codice Etico
1. Il Noleggiatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Noleggiatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte,del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della
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prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.p.A. | IL NOLEGGIATORE |
L’Amministratore Delegato | |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del Noleggiatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati;il Noleggiatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Noleggiatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle Prestazioni ed obbligazioni generali del Noleggiatore); Articolo 5 (Consegna di Veicoli e Collaudo); Articolo 6 (Corsi di Addestramento – Garanzia – Servizio Assistenza Post Vendita); Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Condizioni
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risolutive espresse); Articolo 28 (Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale); Articolo 29 (Codice Etico); Articolo 30 (Clausola finale).
Roma, lì / / IL NOLEGGIATORE
ALLEGATI
ALLEGATO “A” - Specifica tecnica ; ALLEGATO “B”- Offerta tecnica; ALLEGATO “C”- Offerta economica. ALLEGATO “D” – Protocollo di legalità.
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