Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive
Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive
- Ufficio Tutela Animali -
Servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi, gestione del canile municipale rifugio e sanitario,
assistenza zooiatrica (Periodo 2020 – 2023)
Capitolato Tecnico per l’affidamento del servizio mediante procedura negoziata
Sommario
CAPITOLO I - Norme generali pag.3
Articolo 1 – Oggetto dell’affidamento e importo pag.3
Articolo 2 – Durata dell’affidamento pag.4
Articolo 3 – Luogo di esecuzione del servizio, descrizione immobili e attrezzature pag.4 Articolo 4 – Garanzia definitiva pag.5
CAPITOLO II – Obblighi a carico dell’aggiudicatario pag.5
Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio pag.5
Articolo 6 – Servizi aggiuntivi pag.10
Articolo 7 – apertura dell’impianto pag.11
CAPITOLO III – Rapporti fra l’aggiudicatario e l’Amministrazione pag.11 Articolo 8 – Oneri a carico del Comune pag.11
Articolo 9 – Oneri a carico dell’aggiudicatario pag.11 Articolo 10 – Presenza di volontari appartenenti ad Associazioni animaliste e zoofile pag.12 Articolo 11 – Modalità e tempi di esecuzione pag.13
Articolo 12 – Vigilanza e controlli pag.13
Articolo 13 – Penalità pag.13
Articolo 14 – Responsabilità per danni pag.15
Articolo 15 – Subentro nei contratti di lavoro pag.15
Articolo 16 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva pag.16 Articolo 17 – Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro pag.16
CAPITOLO IV – Norme relative al contratto | pag.16 |
Articolo 18 – Forme del contratto e spese contrattuali | pag.16 |
Articolo 19 – Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento | pag.16 |
Articolo 20 – Sospensione dei pagamenti | pag.17 |
Articolo 21 – Adeguamento ai prezzi | pag.17 |
Articolo 22 – Risoluzione del contratto | pag.17 |
Articolo 23 – Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto | pag.18 |
Articolo 24 – Recesso | pag.19 |
Articolo 25 – Divieti | pag.19 |
Articolo 26 – Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto | pag.19 |
Articolo 27 – Controversie | pag.19 |
Articolo 28 – Novazione soggettiva | pag.19 |
Articolo 29 – Inefficacia del contratto | pag.20 |
Articolo 30 – Varianti | pag.20 |
Articolo 31 – Riserve del Comune | pag.20 |
CAPITOLO V – Norme finali | pag.20 |
Articolo 32 – Riferimenti normativi | pag.20 |
Articolo 33 – Trattamento e tutela dei dati personali | pag.21 |
Articolo 34 – Obbligo di riservatezza | pag.21 |
Articolo 35 – Tracciabilità dei flussi finanziari e contrasto al fenomeno mafioso | pag.21 |
Articolo 36 – Obblighi in materia di anticorruzione | pag.21 |
Articolo 37 – Codice di comportamento | pag.22 |
Articolo 38 – Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione | pag.22 |
Capitolo I Norme generali
Art.1 Oggetto dell’affidamento e importo
Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi per la gestione della struttura e delle aree comuni, per la cura degli animali da affezione ospiti del Canile Municipale e per l’assistenza zooiatrica.
La gestione del canile municipale dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo e ispirarsi a principi di salvaguardia e tutela della vita e del benessere degli animali custoditi.
Il canile rifugio è una struttura di permanenza temporanea durante la quale gli animali ospiti possono accedere a percorsi di recupero, inserimento e servizi mirati al fine di trovare una favorevole adozione.
Tra gli obiettivi che vanno sempre perseguiti vi sono: il raggiungimento e il mantenimento delle massime condizioni di dignità e benessere psicofisico degli animali per tutta la durata della permanenza; la promozione e la diffusione dell’idea che un animale adottato in canile viene accompagnato da cartella sanitaria che ne certifica lo stato di salute, le vaccinazioni effettuate e tutte le caratteristiche sanitarie relative al percorso di vita dell’animale; l’accompagnamento ad una adozione consapevole finalizzato ad assicurargli il migliore esito.
Il canile di prima accoglienza (in seguito indicato canile sanitario) custodisce i cani in osservazione sanitaria per un periodo di 10 giorni, per espletare le attività di vigilanza e sorveglianza epidemiologica.
Nella struttura sono ospitati i cani, ed eventuali gatti, per i quali sussiste l’obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Cuneo e gli animali di affezione di competenza di altri Comuni della provincia per i quali la struttura funge da canile sanitario, tenuto conto dei limiti di capienza della struttura stessa, dell’obiettivo di ospitare gli animali in maniera non lesiva per la salute e il benessere degli stessi e con la finalità prioritaria della permanenza limitata.
L’affidamento ha per oggetto il complesso di attività, dettagliatamente individuate nei successivi articoli del presente capitolato tecnico, che hanno il fine di garantire lo svolgimento dei compiti attribuiti al Comune dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di randagismo e di canili e più precisamente:
▪ la cattura cani randagi o vaganti incustoditi;
▪ la gestione canile sanitario;
▪ la custodia presso il canile rifugio di cani, senza proprietario, che hanno trascorso favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria, nonché di eventuali gatti;
▪ la custodia di cani di proprietà qualora disposto da Autorità sanitarie, amministrative e giudiziarie, Forze dell’Ordine;
▪ il miglioramento del benessere degli animali e la promozione dell’affido dei cani a nuovi proprietari;
▪ l’assistenza medico veterinaria.
Il gestore dovrà attenersi alle disposizioni e alle indicazioni impartite dal Servizio Veterinario dell’ASL CN1 e a quanto di volta in volta concordato con il Comune.
L’affidatario del servizio in oggetto dovrà permettere l’accesso alla struttura ai volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, ai sensi dell’art. 4 della legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge qmuatearida dri aonimaili ndi affezione e prevenzione del randagismo”.
L’importo complessivo del servizio è fissato in € 148.230,00 (compreso di Iva nella misura di legge, se dovuta) di cui € 1.500,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto è costituito da un unico lotto.
Art.2 Durata dell’affidamento
L’affidamento del servizio, a seguito di specifica procedura di individuazione del contraente ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, ha durata di anni tre anni a decorrere dal 01/05/2020 o dalla data di eventuale avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza da motivare con determinazione dirigenziale.
Alla scadenza, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione delle prestazioni, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo gestore.
Art.3 Luogo di esecuzione del servizio, descrizione immobili e attrezzature
La Città di Cuneo, per lo svolgimento dei sevizi di cui al presente Capitolato Tecnico metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario la struttura del Canile Municipale (canile sanitario e canile rifugio), sito in Xxx Xxxxxx x.00, composta da 20 box a gabbie semplici e da 16 box sanitari, dimensionati per ospitare fino a 16 animali nel canile sanitario e 64 nel canile rifugio.
La struttura è altresì composta da un edificio con locali adibiti ad abitazione, ufficio, locale infermeria/ambulatorio e aula didattica.
Nello spazio esterno è allestita una struttura per il deposito carcasse. Il complesso dispone di:
▪ acqua potabile;
▪ elettricità
▪ impianto riscaldamento
▪ impianto telefonico/internet
▪ impianto fognario.
Saranno posti a carico del Comune i costi delle utenze dell’energia elettrica, della telefonia fissa e delle connessioni Internet, oltreché le spese di riscaldamento e acqua potabile.
Sono altresì a carico del Comune il pagamento della tassa per la raccolta rifiuti solidi urbani e la copertura assicurativa (furto e incendio) della struttura.
Ai fini dell’espletamento del servizio risultano presenti presso la struttura le seguenti dotazioni:
▪ Macchine e attrezzature per pulizia: Idro pulitrice LAVOR-PRO NPX4V,
▪ Attrezzature varie: Scala a 16 gradini,
▪ Compressore FINI TIGER 2 HP.
▪ Macchine ed attrezzature per manutenzione aree verdi:
- Motosega HUSQVARNA 55V,
- Decespugliatore ALPINA W,
- Tagliasiepi KAWASAKI KHS 750 BV,
- Trattore tagliaerba EFCO Formula 97/13.5 TV,
- Fresa-trincia BCS 650 completo di accessorio lancianeve (in corso di sostituzione con prodotto di analoghe funzionalità).
L’aggiudicatario dovrà utilizzare le stesse in conformità alle indicazioni dei manuali d’uso e manutenzione e segnalare al Comune eventuali avarie, deterioramenti o malfunzionamenti che possano pregiudicarne l’uso in condizioni di piena sicurezza.
I locali, gli spazi e le attrezzature del Canile Municipale sono destinati alle attività previste dal presente Capitolato tecnico e dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come risulteranno all’atto della consegna.
Al termine dell’affidamento, il soggetto aggiudicatario dovrà riconsegnare all’Amministrazione gli immobili, le attrezzature e quant’altro risultante all’atto di consegna, in piena efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso e fatti salvi eventuali accadimenti straordinari non imputabili al gestore, nonché liberi da ogni vincolo e persona, o di cose di proprietà dello stesso gestore o di terzi.
Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato o in cattivo stato di conservazione sarà addebitato al soggetto gestore secondo le normali valutazioni di mercato.
Eventuali innovazioni, migliorie e modifiche agli impianti esistenti potranno essere realizzate soltanto dopo aver conseguito la preventiva autorizzazione del Comune escluso qualsivoglia indennizzo e/o rimborso al termine della convenzione.
All’avvio della gestione del servizio verrà sottoscritto tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario verbale di consegna con documentazione fotografica allegata, sottoscritto in duplice copia, con l’elenco e la descrizione dello stato di manutenzione di quanto presente nella struttura stessa.
Art.4 Garanzia definitiva
L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Capitolo II
Obblighi a carico dell’aggiudicatario
Art.5 Modalità di svolgimento del servizio
L’aggiudicatario dovrà garantire la gestione della struttura ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene, benessere animale e profilassi veterinaria, individuando strategie finalizzate all’ottimale utilizzo della capienza, in considerazione delle caratteristiche strutturali e degli aspetti comportamentali degli animali ospitati.
L’aggiudicatario dovrà adoperarsi per ridurre la custodia degli animali, incentivando innanzitutto l’individuazione del proprietario e, attraverso iniziative documentate, la pratica degli affidi e delle adozioni.
L’affidatario, in conformità a quanto previsto dall’art.4, comma 1 della Legge n.281/1991, dovrà garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani secondo le modalità individuate nel presente capitolato.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, dovrà garantire il rispetto delle modalità e dei criteri dettagliatamente illustrati nei paragrafi che seguono, con proprio personale e mediante la propria organizzazione.
1. Attività di custodia diurna e notturna, governo e mantenimento degli animali ospiti del canile rifugio e sanitario.
Gli operatori addetti all’attività di custodia, governo e mantenimento degli animali ospiti devono possedere adeguate conoscenze dei criteri di gestione degli animali. Il personale addetto dovrà essere sensibile, motivato e adeguatamente formato; dovrà inoltre prendersi cura dei cani e di eventuali gatti presenti, ospiti del rifugio.
Gli operatori dovranno svolgere giornalmente una costante attività di controllo sugli animali curandone non solo la pulizia, ma monitorandone anche lo stato psicofisico.
Durante le ore notturne il gestore avrà l’obbligo di segnalare un unico recapito telefonico mobile di servizio al quale, in caso di necessità, potrà essere contattato, garantendo l’immediato rientro nella struttura del personale necessario.
Per quanto riguarda la cura degli animali, nei casi di prolungata permanenza in canile e secondo le indicazioni del veterinario, dovrà essere programmato un servizio di toelettatura; detto
servizio in relazione alla sua specificità dovrà essere svolto da personale competente ed idoneo e qualora necessario sarà possibile convenzionarsi con strutture attrezzate e organizzate che possano svolgerlo presso i locali del canile.
2. Mantenimento, pulizia e sanificazione delle aree e dei box dedicate agli animali ospiti.
La detenzione dei cani all’interno degli spazi presenti nella struttura dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni igieniche, garantendo sufficiente ventilazione ed illuminazione.
L’aggiudicatario dovrà garantire il decoro e la vivibilità mantenendo la piena efficienza e la funzionalità dei box ospitanti i cani e di tutte le attrezzature presenti (per gli animali, gli operatori e il personale impiegato).
La pulizia e la sanificazione dei box deve essere effettuata con particolare cura al fine di evitare abrasioni o intossicazioni dei cani ospiti. La pulizia del box potrà avvenire solo dopo lo svuotamento del box e dopo che il cane sarà stato accompagnato nell’area di sgambamento.
Le deiezioni all’interno delle aree libere e all’interno dei box dovranno essere accuratamente rimosse con raschietto e paletta.
Deve essere quotidianamente garantita la pulizia e controllata l’integrità della cuccia. Le ciotole per il cibo e l’acqua dovranno essere quotidianamente svuotare e lavate.
Teli, coperte, cuscini se sporchi e/o bagnati dovranno essere rimossi e sostituiti, anche più volte al giorno nel caso di cani disabili, per poter garantire le massime condizioni di benessere e dignità ai cani ospiti del canile.
3. Somministrazione della corretta alimentazione giornaliera, cibo e acqua da bere, agli animali ospitati, secondo le direttive del servizio Veterinario dell’ASL CN1.
I costi relativi all’approvvigionamento del cibo degli animali ospiti saranno a carico dell’aggiudicatario.
Sarà compito del personale addetto al mantenimento controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che la distribuzione di cibo avvenga almeno due volte al giorno a seconda delle esigenze degli animali.
Gli operatori addetti all’alimentazione degli animali presenti nei canili dovranno effettuare le somministrazioni prestando particolare attenzione al fatto che il cibo venga integralmente consumato, senza zuffe fra animali, segnalando al veterinario eventuali problemi.
Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell’alimentazione dovrà essere valutata dal veterinario convenzionato, che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.
In relazione alle esigenze della specie, dell’età degli animali e delle condizioni climatiche, il gestore dovrà provvedere a:
integrare/predisporre idonea scaffalatura per il ricovero delle derrate per le quali dovranno essere utilizzati contenitori a chiusura ermetica per conservare il cibo sfuso non deperibile;
rifornire costantemente la struttura di tutti i tipi di alimenti necessari a garantire il sostentamento degli animali ricoverati. Il cibo deve risultare appetibile agli animali e adeguato sotto il profilo dietetico e organolettico;
predisporre un adeguato programma di alimentazione, trasmesso al veterinario dell’ASL competente per territorio e al Comune di Cuneo, che preveda un razionamento bilanciato e differenziato in base alla mole e alle esigenze dietetiche degli animali ospiti, in modo che siano soddisfatte le esigenze metaboliche di mantenimento ed eventuale crescita di ciascun animale. Tale programma dovrà essere concordato con il servizio Veterinario dell’ASL entro 10 giorni dall’inizio dell’affidamento del servizio in parola e in ogni caso
prima dell’inizio dell’attività e ogniqualvolta il programma di alimentazione sia modificato;
assicurare una alimentazione differenziata qualora se ne rappresenti la necessità (animali anziani, animali che necessitano di alimentazione differenziata, cuccioli) su richiesta del veterinario dell’ASL CN1.
4. Svolgimento di attività mirate al benessere dei cani e promozione del loro affidamento e adozione.
L’aggiudicatario, nello svolgimento delle attività di gestione del canile, dovrà garantire il miglioramento del benessere dei cani, ovvero lo sgambamento e il gioco nell’area dedicata, nonché la gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, tramite volontari appartenenti ad associazioni animaliste e zoofile così come indicato dalla Legge n.281/1991.
I volontari avranno accesso alla parte di canile rifugio che il gestore dedicherà alle attività di conoscenza e relazione con gli animali, nonché all’ufficio nei quale verranno svolte le pratiche di adozione ed affidamento.
Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione delle aree di sgambamento mediante sfalcio dell’erba, irrigazione, cura degli alberi, utili per ombreggiare, ponendo particolare attenzione alle specie vegetali, ed evitando quelle tossiche o irritanti.
5. Servizio di cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi.
Il servizio di seguito specificato dovrà essere eseguito esclusivamente da personale qualificato ed appositamente addestrato e formato, in possesso di adeguate conoscenze dei sistemi di cattura e dei criteri di custodia e di mantenimento dei cani.
La cattura dovrà essere effettuata con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali che per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali; la stessa dovrà essere effettuata da personale con specifica abilitazione alla cattura.
Nei casi di particolare complessità o in caso di pericolo sanitario, gli interventi saranno eseguiti con il supporto del personale del Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria competente per territorio (art. 6, Legge Regionale n.34/93), anche con il supporto delle Forze dell’Ordine.
La cattura dovrà essere effettuata sul territorio del Comune di Cuneo, garantendo la reperibilità costante 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell’anno, utilizzando il recapito telefonico mobile di servizio. La reperibilità costituisce parte integrante del servizio.
Il gestore potrà ricevere segnalazioni per il recupero dei cani randagi e/o vaganti dalla Polizia Municipale o altro personale dipendente del Comune di Cuneo, dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. CN1, nonché dalle Forze dell’Ordine.
Il gestore non potrà accettare la consegna diretta di animali da parte di privati, se non previa autorizzazione scritta e motivata da parte del comune che ne richiede la presa in carico.
L’intervento di accalappiamento, fatte salve eventuali emergenze, dovrà essere iniziato entro un’ora dalla segnalazione.
I cani catturati dovranno essere immediatamente trasferiti presso il canile di prima accoglienza (canile sanitario) con le modalità specificate ai successivi articoli, avvisando tempestivamente il Servizio Veterinario dell’ASL CN1.
Qualora i cani catturati siano identificati, saranno restituiti al legittimo proprietario, a cui verranno addebitate le spese di cattura, custodia ed eventuali cure per cui il Comune provvederà alla richiesta del rimborso al proprietario.
Per ogni intervento effettuato (anche in caso di esito negativo) dovrà essere redatta dal gestore una relazione dell’attività svolta, da trasmettere a mezzo PEC entro il primo giorno utile dopo
la cattura al Servizio Veterinario dell’ASL CN1 e alla Polizia Locale del Comune in cui è avvenuta la cattura.
Il gestore deve presentare annualmente al Comune di Cuneo ed ai Comuni convenzionati, una relazione complessiva sugli interventi effettuati e gli animali catturati. Le medesime informazioni devono essere rese disponibili anche al Servizio Veterinario dell’ASL competente qualora ne venga fatta richiesta.
La prevista registrazione informatizzata nella banca dati regionale dell’anagrafe canina della Regione Piemonte (ARVET) delle catture/ingressi in canile, delle restituzioni, degli affidi, dei trasferimenti al canile rifugio e delle morti (eventi) verrà effettuata autonomamente dal gestore, previa abilitazione da parte del Servizio Veterinario dell’ASL.
Il gestore dovrà assicurare la disponibilità di almeno un’unità mobile per il trasporto dei cani catturati, dotata di autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. competente.
Il mezzo dovrà avere caratteristiche tecniche previste dalle vigenti norme in materia e nel rispetto dei disposti del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della strada”.
L’aggiudicatario dovrà garantire il trasporto anche in caso di guasto dell’automezzo autorizzato, prevedendo una soluzione alternativa, sempre rispondente alle norme di legge vigenti.
Per le corrette modalità di intervento nel rispetto del benessere animale e tutela degli operatori si fa riferimento al documento regionale di cui alla nota prot. n.28070/DB2002 del 28.09.2010 “Protocollo di sicurezza per operatori che effettuano la cattura dei cani”.
6. Ricovero e custodia presso il canile sanitario dei cani randagi o vaganti incustoditi catturati nel territorio del Comune di Cuneo o in quello dei Comuni convenzionati. Ricovero e custodia di eventuali gatti ospiti del canile municipale.
A tutti i cani, nonché ad eventuali gatti, ospiti dovrà essere garantita l’assistenza sanitaria a cura del veterinario convenzionato, di cui al successivo punto.
I cani in osservazione dovranno essere custoditi nei box di isolamento singoli per un periodo di 10 giorni, per la prescritta attività di vigilanza e di sorveglianza epidemiologica sulle malattie denunciabili da parte del Servizio Veterinario.
Per i casi in cui l’animale rivenuto fosse ferito, si rimanda alla specifica gestione indica al successivo punto in relazione alle competenze dei medici veterinari.
L’aggiudicatario dovrà:
a) comunicare immediatamente ogni ingresso al Comune di Cuneo e a quelli convenzionati, oltre al Servizio Veterinario dell’ASL territoriale di riferimento per i successivi adempimenti di competenza;
b) provvedere a una tempestiva verifica sull’identificazione del cane mediante ricerca del microchip o del tatuaggio per l’identificazione e provvedere alla ricerca del proprietario;
c) compilare la scheda di ingresso di ogni cane e, a cura del veterinario convenzionato, predisporre l’anamnesi clinica e comportamentale;
d) aggiornare il registro di carico/scarico (cartaceo/informatizzato) relativo alle movimentazioni dei cani in custodia;
e) registrare almeno settimanalmente nella banca dati informatizzata ARVET gli eventi relativi ai cani in custodia, previa abilitazione all’accesso da parte del Servizio Veterinario dell’ASL;
f) comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario dell’ASL l’eventuale insorgenza di stati di sofferenza, malattia o morte degli animali in custodia;
g) accettare esclusivamente la diretta consegna di animali, solo previa autorizzazione da parte del Comune di Cuneo o dell’ASL competente;
h) ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa di settore in merito al controllo della riproduzione (sterilizzazioni necessarie).
Al termine del periodo di osservazione sanitaria, i cani, non restituiti al legittimo proprietario dovranno essere e sottoposti dal veterinario convenzionato con l’aggiudicatario a intervento vaccinale contro cimurro, epatite, rabbia, (tenendo conto delle linee guida per la prevenzione e profilassi della rabbia nella Regione Piemonte – nota prot.n. 5266/DB2002 del 21.02.2011), leptospirosi e parvovirosi.
Le spese per gli interventi terapeutici su animali feriti e per l’acquisto di farmaci e di vaccini sono a carico del Comune.
I cani di proprietà degli altri Comuni, trascorsi con esito favorevole i 10 giorni di osservazione sanitaria, vengono trasferiti al canile rifugio dei rispettivi Comuni ove esistente, ovvero al canile rifugio del Comune di Cuneo.
Il gestore deve garantire l’effettuazione periodica, a cadenza almeno quindicinale, di operazioni di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione dei ricoveri.
7. Veterinario.
L’aggiudicatario dovrà garantire l’assistenza medico veterinaria all’interno del canile rifugio e sanitario.
Fatti salvi i compiti di istituto a carico del Veterinario ASL (art. 4 del D.P.G.R. n.4359/93), l’aggiudicatario del servizio dovrà comunicare il/i nominativo/i ed i recapiti del veterinario/i incaricato/i dell’assistenza zooiatrica per quanto riguarda i cani ospitati nel canile rifugio e sanitario, nonché per gli interventi urgenti su animali da affezione feriti reperiti sul territorio comunale e dei comuni convenzionati.
II/i veterinario/i a cui l’aggiudicatario si appoggerà dovrà essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari da almeno 2 anni e garantire la presenza al canile per un minimo di 5 ore settimanali, salvo eventuali e ulteriori necessità.
All’interno del canile municipale (rifugio e sanitario) il Veterinario convenzionato avrà la responsabilità dell’ambulatorio e del relativo armadietto farmaceutico.
II veterinario convenzionato sottoporrà a vaccinazione gli animali contro le malattie più comuni presenti nel canile e prescriverà periodicamente trattamenti contro le parassitosi.
Nel caso insorgano malattie a carattere zoonosico, infettive o infestive, il veterinario convenzionato avvertirà immediatamente il Servizio Veterinario dell’ASL e contemporaneamente prescriverà all’aggiudicatario le misure da far adottare agli addetti all’assistenza dei cani per evitare il contagio.
Il veterinario convenzionato dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa di settore in merito al controllo della riproduzione, effettuando la sterilizzazione delle femmine ospitate nel rifugio del canile di Cuneo.
Il veterinario assumerà la responsabilità di vigilare ed intervenire in relazione al benessere psico-fisico degli animati ospitati presso la struttura, effettuando sugli stessi le prestazioni veterinarie idonee/necessarie e fornendo all’aggiudicatario indicazioni e norme su come prevenire e fronteggiare eventuali emergenze sanitarie ed incrementare il benessere degli animali.
Per i casi in cui l’animale rivenuto fosse ferito e necessitasse di assistenza sanitaria straordinaria (quali ad esempio: consulenze specialistiche, terapie particolari o protratte, interventi chirurgici), previo parere del Servizio Veterinario dell’ASL, dovrà essere previsto il trasporto d’urgenza presso il veterinario o struttura veterinaria convenzionata con l’aggiudicatario (reperibile h24).
Le spese per l’acquisto di farmaci e di vaccini sono a carico del Comune di Cuneo.
8. Aggiornamento del registro di “carico/scarico” degli animali comunque pervenuti al canile municipale o da questi rilasciati sotto la vigilanza del responsabile sanitario del canile.
Competerà all’aggiudicatario garantire la compilazione dei registri/schede necessari alla ordinata gestione delle attività nel canile (entrate/uscite dal canile rifugio e sanitario, anche a seguito di affidi/adozioni).
9. Servizio di stoccaggio delle spoglie degli animali da affezione presenti sul territorio cittadino.
Gli animali da affezione rinvenuti morti, o deceduti durante il trasporto, dovranno essere consegnati al canile di prima accoglienza al fine di provvedere all’identificazione e agli eventuali accertamenti sanitari.
In attesa della consegna alla ditta autorizzata che provvederà allo smaltimento delle carcasse, il relativo stoccaggio temporaneo degli animali morti dovrà avvenire nella cella frigo presente presso la struttura.
I soggetti privati, in caso di recapito presso il canile di spoglie degli animali da affezione, saranno soggetti al pagamento del relativo servizio di stoccaggio e smaltimento. Spetta all’aggiudicatario la riscossione di tali somme che verranno indicate dal Comune.
Il gestore dovrà provvedere alla registrazione del decesso nella banca dati informatizzata ARVET.
10. Riscossione delle tariffe fissate dal Comune, con rilascio di regolare ricevuta, per i servizi dallo stesso attivati all’interno della struttura del canile.
L’aggiudicatario o i volontari dell’associazione dovranno rilasciare al nuovo affidatario, ovvero al legittimo proprietario se rinvenuto, la ricevuta di acquisizione delle somme previste a copertura delle spese forfettarie, avendo cura di compilare la relativa fattura indicando quale causale “affidamento canile municipale”.
Il gestore o i volontari dell’associazione dovranno occuparsi della gestione della cassa e dei successivi versamenti all’ufficio entrate comunale.
Tali somme dovranno essere successivamente riversate al Comune almeno ogni tre mesi.
Il gestore non potrà in alcun modo effettuare servizi per conto proprio all’interno del canile.
Art.6 Servizi aggiuntivi
Competono inoltre al soggetto aggiudicatario i lavori di manutenzione ordinaria del canile sanitario. Si intendono lavori di manutenzione ordinaria tutti quei lavori e controlli aventi carattere ciclico intesi a garantire il decoro della struttura, l’efficienza prestazionale e il perfetto funzionamento del complesso, garantendo requisiti di sicurezza e benessere dei fruitori.
Si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
riparazione di infissi, porte, maniglie e serrature, stuccatura e tinteggiatura interna;
riparazione di rubinetteria ed arredo bagno, pulizia filtri, riparazione di attrezzature, arredi e dotazioni dei locali;
riparazioni di modesta entità dell’impianta elettrico e idrico, compresa la sostituzione di lampade e pulsantiere;
ricoveri per animali: riparazione di infissi, porte, cancelli, reti, maniglie, serrature e recinzioni, riparazione di rubinetteria, riparazione di arredi e dotazioni dei locali;
verniciatura e trattamento periodico delle parti soggette a deterioramento da agenti atmosferici;
sfalcio dell’erba;
ripristino di eventuali avvallamenti o buche dovuti ai passaggi al di fuori dei percorsi pedonali o all’attività dei cani;
le spese relative alla cancelleria necessaria per l’espletamento delle funzioni previste dal presente capitolato.
Sono a carico della stazione appaltante le spese relative alla manutenzione straordinaria della struttura.
Art.7 Apertura dell’impianto
Il Comune si riserva di stabilire, mediante l’adozione di apposito provvedimento, sentito il gestore e il servizio Veterinario dell’A.S.L. CN1, gli orari di apertura al pubblico della struttura, che dovranno essere esposti al pubblico in modo visibile nei punti di accesso.
Capitolo III
Rapporti fra l’aggiudicatario e l’amministrazione
Art.8 Oneri a carico del Comune
La manutenzione straordinaria del complesso edilizio è posta a carico del Comune di Cuneo, fatta eccezione per quegli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, richiamati al precedente art.6.
Il Comune assicura inoltre, a sua cura e spese, lo sgombero neve dal viale di accesso, nonché la fornitura dei presidi sanitari, come indicato dal veterinario collaboratore del gestore e/o prescritti dal competente Servizio Veterinario dell’ASL CN1, necessari per la cura degli animali ospitati.
Il Comune verificherà, attraverso il funzionario responsabile del servizio, o suo delegato, l’andamento dell’attività oggetto del presente affidamento.
Il Comune tramite proprio personale potrà effettuare sopralluoghi e controlli all’interno del canile in ogni momento per verificare il rispetto degli obblighi in relazione al servizio affidato.
Almeno una volta all’anno, al fine di verificare il buon andamento del servizio, verrà convocata specifica riunione a cui prenderanno parte i referenti del Comune, il soggetto aggiudicatario e il personale incaricato del Servizio Veterinario dell’ASL CN1.
In tale contesto si verificherà inoltre l’esito delle procedure di affidamento e adozione degli animali ospitati presso il canile.
In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente disciplinare, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione del servizio a rischio e spese dell’aggiudicatario, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
L’esecuzione d’ufficio non manleva l’aggiudicatario dalla responsabilità per l’avvenuta interruzione della convenzione.
Art.9 Oneri a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente disciplinare e la normativa in materia di tutela animali richiedono.
L’organizzazione, la gestione dei cani e lo svolgimento delle attività connesse sarà determinato dall’aggiudicatario, in conformità con le disposizioni vigenti in materia e previa consultazione del Servizio Veterinario dell’ASL CN1.
L’aggiudicatario dovrà inoltre apportare le modifiche richieste dall’Amministrazione o dall’ASL CN1 per ovviare ad inconveniente riscontrati durante la gestione ovvero per migliorare la stessa.
L’aggiudicatario dovrà nominare un responsabile della gestione, coordinatore delle attività e un suo sostituto, dovrà comunicare, prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale impiegato, nonché il numero di recapito di telefonia mobile di servizio e l’indirizzo PEC per le comunicazioni con l’Amministrazione.
Il Referente dei servizi del Canile avrà responsabilità in merito ai servizi oggetto del presente capitolato tecnico, al materiale e alle attrezzature affidate dalla Civica Amministrazione e dovrà parteciperà agli incontri e alle riunioni indette dal Comune o dal Servizio Veterinario dell’ASL. L’affidatario dovrà garantire per il proprio personale le coperture assicurative, relativa a incidenti, infortuni, danni a terzi e/o cose, rischi infettivi e malattie derivanti dall’attività da espletare.
L’aggiudicatario, in qualità di datore di lavoro, dovrà garantire che il personale impiegato per il servizio possegga adeguata professionalità e sia a conoscenza, e adeguatamente formato, in relazione alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione degli e prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. n.81/2008.
In caso di scadenza o di risoluzione anticipata della presente convenzione il Comune di Cuneo resta sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale comunque assunto dal gestore per il funzionamento del complesso.
In caso di sciopero sarà compito del soggetto aggiudicatario preavvertire per tempo il Comune secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.
Il gestore si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente disciplinare.
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all’aggiudicatario la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all’appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell’impianto.
In tal caso il gestore provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.
Saranno a totale carico dell’aggiudicatario la fornitura di materiali di consumo e di beni strumentali, oltre che ogni altro occorrente per la cattura dei cani randagi, per la gestione del canile municipale, per l’alimentazione e il benessere degli animali ospitati, per la manutenzione ordinaria dello stabilimento e la cura delle aree verdi esistenti nella struttura.
Resta comunque inteso che dell’operato del personale sarà totalmente responsabile l’aggiudicatario.
Art.10 Presenza di volontari appartenenti ad Associazioni animaliste e zoofile All’interno della struttura del canile municipale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.281/1991, dovrà essere garantita la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.
L’aggiudicatario dovrà comunicare, a mezzo PEC, all’Amministrazione e alla Direzione dell’ASL CN1 un elenco contenente i nominativi dei volontari incaricati per i servizi convenzionati. Ogni aggiornamento dell’elenco dovrà essere comunicato ai medesimi destinatari.
L’associazione provvederà autonomamente alla copertura assicurativa di tutti i volontari che operano all’interno del canile municipale, provvedendo a trasmettere, via PEC, al gestore, all’Amministrazione e alla Direzione dell’ASL CN1, copia della polizza e dei relativi aggiornamenti.
I volontari dovranno essere muniti di apposito documento di identificazione, dotato di fotografia; tale documento dovrà essere mantenuto in evidenza durante le attività.
I volontari dovranno indossare indumenti di protezione, dispositivi di protezione individuale e mezzi per la pulizia e disinfezione personale e adottare tutte le precauzioni volte a ridurre i rischi di
contagio con gli animali; a tale scopo sarà riservato un locale, accessibile anche ai disabili, dotato di armadietti per la custodia degli abiti e di servizi igienici.
Ogni volontario dell’associazione dovrà sottoscrivere il registro di ingresso ed uscita dal canile durante ogni sessione di lavoro.
I volontari dovranno tenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, di altri volontari e dei pubblici funzionari; sarà facoltà dell’amministrazione comunale l’allontanamento dalla struttura dei soggetti che non mantengono un comportamento ed un contegno irreprensibile o che effettuino attività di disturbo.
I volontari dovranno accogliere i visitatori per gestire le pratiche di adozione, negli orari di apertura del canile al pubblico che verranno stabiliti con l’Amministrazione.
I volontari potranno accedere al canile sanitario, previo consenso del gestore del canile e, in ogni caso, previa autorizzazione da parte di personale dell’ASL CN1.
I volontari dovranno dare immediata comunicazione via PEC al gestore del canile, al veterinario convenzionato, al Servizio Veterinario dell’ASL CN1 è, per conoscenza, al direttore dell’esecuzione del contratto di gestione, di eventuali aggressioni da parte degli animali nei confronti degli operatori, al fine di permettere al gestore del canile di adottare tutte le misure necessarie all’isolamento dell’animale ed evitare il ripetersi degli episodi.
I volontari, nel caso di lesioni subite ad opera degli animali, dovranno provvedere a tutte le azioni di medicazione e di profilassi successiva, se necessario per il tramite di personale medico qualificato.
Art.11 Modalità e tempi di esecuzione
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.
Art.12 Vigilanza e controlli
L’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato è diretta dal responsabile unico del procedimento che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e la corretta esecuzione delle attività di cui al presente affidamento.
Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, nonché nel rispetto della normativa di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli anche senza preavviso. L’aggiudicatario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all’appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito agli obblighi assunti.
Art.13 Penalità
L’aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche a seguito di segnalazione da parte degli utenti, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento procede all’applicazione di penali.
Le penali determinano l’ammontare del risarcimento del danno occasionato dall’inadempimento dell’obbligazione o dal ritardo nell’adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all’entità ed alla gravità della violazione.
Nell’ambito del presente capitolato l’applicazione della penale non esime dall’adempimento dell’obbligazione.
È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore; l’applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore.
Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
In caso di recidiva nell’arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al doppio.
Il Comune può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:
▪ Applicazione di penale compresa tra € 100,00 e € 500,00:
- per il mancato mantenimento in piena efficienza e funzionalità delle strutture, aree, impianti, arredi e attrezzature nonché per ogni carenza rilevata nelle attività di ripristino forniture e/o di manutenzione ordinaria e sfalcio erba;
- per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio rivolto al pubblico e pratiche di adozione;
- per il mancato adempimento di obblighi amministrativi e/o gestionali (compilazione e trasmissione report, registri carico/scarico controllo scadenza fornitura cibo);
- ritardata presentazione della documentazione relativa al personale impiegato entro i termini fissati dall’amministrazione comunale
- gestione scorretta dei rifiuti pericolosi;
- mancata applicazione dei cartelli con i dati dei cani ospiti sui relativi box.
▪ Applicazione di penale di € 500,00 per ogni episodio di inadempienza riscontato anche una sola volta, riguardante:
- mancata somministrazione di acqua e cibo agli animali ospiti del canile municipale;
- somministrazione di alimenti avariati e/o scaduti;
- mancata o non corretta somministrazione di terapie (modalità difformi dalle prescrizioni del veterinario;
- mancato rispetto delle indicazioni veterinarie;
- ogni azione od omissione (nelle attività di cura e/o custodia) che causi lo stato di malattia e/o danno fisico momentaneo;
- ogni mancato trasporto, nel giorno stabilito, degli animali ospiti del canile rifugio da e presso le cliniche veterinarie.
▪ Applicazione di penale compresa tra € 500,00 e € 1.000,00:
- per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di pulizia e sanificazione dei locali del canile e delle aree comuni;
- per ogni mancata copertura dei turni giornalieri;
- mancato adempimento degli obblighi di cura, controllo, custodia che possa anche cagionare la morte degli animali ospiti;
- per ogni iniziativa riferita ad attività messe in atto dall’aggiudicatario non comprese nel capitolato e non autorizzate dalla Civica Amministrazione, specie se a scopo di lucro e/o lesive del buon nome della Civica Amministrazione.
▪ Applicazione di penale compresa tra € 1.000,00 e € 3.000,00:
- per ogni mancato adempimento degli obblighi di servizio di recupero e riconsegna degli animali di proprietà in situazioni di emergenza verrà applicata una penale per ogni giorno di mancato servizio o carenza riscontrata.
- interruzione anche parziale delle prestazioni oggetto di affidamento;
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo disciplinare e nel progetto- offerta presentato in sede di gara.
▪ Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace svolgimento delle prestazioni [fino a € 5.000,00].
Art.14 Responsabilità per danni
L’aggiudicatario, senza riserve ed eccezioni, è il solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del gestore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento degli obblighi previsti dalla convenzione.
È a carico del gestore l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’affidamento.
L’aggiudicatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’incarico affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.
L’aggiudicatario e le associazioni di volontariato, ciascuno per le proprie rispettive attività, risponderà direttamente dei danni a persone e cose arrecati nell’espletamento del servizio.
Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00 per sinistro.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’affidamento.
L’aggiudicatario e le Associazioni di volontariato si impegnano a presentare all’Amministrazione comunale copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi ricadenti sull’aggiudicatario nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare.
Art.15 Subentro nei contratti di lavoro
Come previsto dall’art. 50 del “Codice dei contratti pubblici”, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’aggiudicatario dell’affidamento è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante da almeno 6 mesi prima della scadenza dell’appalto alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l’aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l’organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale.
Art.16 Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso del periodo di validità della convenzione, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’aggiudicatario è responsabile in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell’art.105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016. Si applicano i commi 5 e 6 dell’art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016.
Art.17 Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme previste D.Lgs. n.81/2008 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
L’aggiudicatario dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi (dispositivi di protezione individuale) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.
L’aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e provvedere a garantire l’idoneità tecnico professionale, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
Prima dell’avvio dell’esecuzione della fornitura, ai fini dell’attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l’impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento della sottoscrizione del documento, saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con l’aggiudicatario.
Capitolo iv
Norme relative al contratto
Art.18 Forma del contratto e spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata.
Le relative spese sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Art.19 Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento
L’importo complessivo del servizio è fissato in € 121.500 oltre IVA dovuta per legge, di cui € 1.500,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.
Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata sulla base del rendiconto delle attività eseguite nel periodo di riferimento della corrispondente rata richiesta in liquidazione.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].
Il corrispettivo del servizio sarà così liquidato:
per l’annualità 2020 verranno liquidate n.2 rate con scadenza 31 agosto e 30 novembre di importo ciascuna pari a Euro 16.470,00 IVA inclusa
per le annualità 2021-2022 verranno liquidate n.3 rate annuali con scadenza 30 aprile, 31 agosto e 30 novembre di importo ciascuna pari a Euro 16.470,00 IVA inclusa
per l’annualità 2023 verrà liquidata n.1 rata con scadenza 30 aprile di importo pari a Euro 16.470,00 IVA inclusa.
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. n.231/2002, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. n.192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata).
In ottemperanza al D.M. n.55/2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
Art.20 Sospensione dei pagamenti
L’Amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per le prestazioni dei servizi oggetto del presente affidamento, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all’aggiudicatario cui siano state contestate inadempienze fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.
Art.21 Adeguamento ai prezzi
I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto e fino all’ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.
Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio stesso.
L’aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l’aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Art.22 Risoluzione del contratto
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
abituale deficienza e negligenza nell’espletamento delle prestazioni previste dal contratto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
sospensione o interruzione delle prestazioni, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno cinque giorni consecutivi;
messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del gestore;
mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza;
applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un anno.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l’esecuzione del servizio con affidamento al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui al D.Lgs. n.50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 a titolo di risarcimento danni.
L’affidamento può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al gestore un indennizzo, secondo la normativa vigente in materia.
Art.23 Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4 ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e), del Codice.
Art.24 Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 21 sexies della legge 7 agosto 1990, n.241 s.m.i., il comune può recedere dal contratto:
per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
laddove il gestore, pur dando corso all’esecuzione della convenzione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla convenzione.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano suscettibili di inserimento automatico nella convenzione, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte del comune al gestore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, al gestore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art.25 Divieti
È fatto tassativo divieto al gestore e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente disciplinare.
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art.83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016.
Art.26 Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
Art.27 Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro di Cuneo.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Art.28 Novazione soggettiva
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
Art.29 Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
Art.30 Varianti
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.
Art.31 Riserve del Comune
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di:
- sospendere, reindire o annullare l’affidamento;
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altra pretesa comunque denominata.
L’Ente appaltante, accertato che il concorrente selezionato abbia il possesso di tutti i requisiti richiesti della vigente normative, compresa (l’informativa antimafia e verificata la veridicità di tutta la documentazione e di tutte le dichiarazioni fornite nella procedure di gara, nonché l’inesistenza di ulteriori elementi ostativi a contrarre con l’Amministrazione, comunica allo stesso concorrente, anche a mezzo fax, l’esito della procedura, stabilendo il luogo e il giorno per la stipulazione del relativo contratto di aggiudicazione.
Capitolo V Norme finali
Art.32 Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
Si considerano in ogni caso applicabili le seguenti norme:
- D.P.R. 12.01.1954 n. 320;
- Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 13/11/1987;
- L. 14.08.1991 n. 281;
- L.R. 26.07.1993 n. 34;
- D.P.G.R. dell’11.11.1993 n. 4359;
- L.R. 29.08.1994 n.38;
- Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- L.R. 19.07.2004 n. 18;
- Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- Codice dei Contratti, D.lgs. 50/2016;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art.33 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L’informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxx.xxxx, dove sono presenti i link alle varie attività.
Art.34 Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell’aggiudicatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’aggiudicatario o da parte dei collaboratori per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
Art.35 Tracciabilità dei flussi finanziari e contrasto al fenomeno mafioso L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’Ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto.
A tal fine l’aggiudicatario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
L’aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Art.36 Obblighi in materia di anticorruzione
In sede di sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Art.37 Codice di comportamento
L’aggiudicatario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
Art.38 Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Il responsabile unico del procedimento è l’Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, Dirigente del Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive - tel. 0171/444424 - e-mail xxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx. Lo stesso è anche direttore dell’esecuzione.