Tribunale di Torino Sezione VII
Tribunale di Torino Sezione VII
Decreto 20 aprile 2015 (Pres. est. Xxxxxx Xxxxxxxxxx) DECRETO
a scioglimento della riserva assunta all’udienza 13.4.2015 nel procedimento avente ad oggetto autorizzazione di accordo a seguito di negoziazione assistita da avvocati iscritto al N. …/2015 VG,
promosso da:
X e Y elettivamente domiciliate per procura in atti presso lo studio dell’Avv. .., rappresentate e difese dagli Avv. .. e .., e .., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. .. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
premesso
che con sentenza 31.1.2006 il Tribunale di Torino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il …1992 tra X e Y e poneva a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Z (n. il …1994) e del coniuge con assegni rispettivamente dell’importo di
€ 413,17 ed € 154,93, oltre alla partecipazione al pagamento delle spese “extra” necessarie per la figlia;
che, successivamente, con scritture private datate 24 e 31 marzo 2011, le parti dato atto del peggioramento delle condizioni economiche del marito si accordavano per la revoca del contributo economico all’ex coniuge e per la riduzione di quello destinato alla figlia, fissato in € 300,00, lasciando invariata la quota di partecipazione alle spese;
che il 5.3.2015 X, Z (diventata maggiorenne ) e Y, ritualmente difesi, depositavano alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale Accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ex legge 162/2014, con il quale, oltre alla “formalizzazione” della revoca del contributo in favore del coniuge, si prevede una riduzione dell’assegno di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non economicamente indipendente, ad € 200,00 mensili, oltre alla partecipazione alla metà delle spese;
che in data 20.3.2015 il Pubblico Ministero riteneva di non poter accogliere la domanda “rilevato che trattasi di accordo trilaterale, non rispondente al dettato normativo” e, pertanto, disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di questa Sezione (in conformità alla Circolare congiunta del Tribunale e della Procura della Repubblica sottoscritta il 28 gennaio 2015) “per quanto di competenza”;
che all’udienza, fissata ex art. 6 D.L. 132/2014, le parti sono comparse con i rispettivi legali e hanno fornito chiarimenti in merito alla portata dell’accordo a seguito di negoziazione assistita, con particolare riferimento alla posizione della figlia, chiedendo al Presidente il rilascio dell’autorizzazione;
che in tale occasione è stata sentita altresì la figlia xxxxxxxxxxx, la quale a sua volta ha manifestato piena adesione a quanto concordato tra i genitori in punto mantenimento;
considerato
che l’interpretazione della recente normativa sulla negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014 e, in particolare, l’individuazione del più corretto percorso processuale per i casi, quale quello in oggetto, in cui il Pubblico ministero non ritenga di poter autorizzare l’Accordo negoziale intervenuto tra le parti e trasmetta lo stesso al Presidente del Tribunale si presenta particolarmente ardua stante la peculiare natura di una nuova procedura, che
dichiaratamente vuol porsi in alternativa a quelle tradizionalmente volte alla separazione dei coniugi, al divorzio o alla modifica delle relative condizioni per via giudiziale, tanto che il titolo del decreto legge fa esplicitamente cenno a misure di “degiurisdizionalizzazione” atte a contenere la dimensione del contenzioso civile e, soprattutto, per via dell’assoluta laconicità del testo normativo (“ … lo trasmette … al presidente del Tribunale … il quale … provvede senza ritardo”);
che, tuttavia, a seguito dell’apporto chiarificatore di vari contributi dottrinali e di alcune pronunce “pilota” (Presidente Tribunale Torino 15.1.2015, in Famiglia e Diritto, 4/2015, p. 390; Presidente Tribunale Termini Imerese 24.3.2015, in xxx.xxxxxx.xx) sembra potersi ormai affermare con un buon grado di sicurezza, per le ragioni già evidenziate nella motivazione dei menzionati provvedimenti, cui si rinvia, che la nuova competenza demandata al Presidente in presenza del diniego del P.M. non comporti una conversione della procedura e l’insaturazione di un giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduca una procedura nuova e in parte atipica, essendo qui sufficiente aggiungere, rispetto agli argomenti svolti nei citati precedenti giurisprudenziali, che al Presidente è demandata la decisione circa la congruità dell’accordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica, persino in casi , come quello in esame, in cui, sulla base delle disposizioni processuali vigenti – e qui sta uno degli aspetti atipici - , la competenza spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale (artt. 710 c.p.c. , 9 legge divorzio);
che, sul piano sistematico e tenendo ben presenti i principi fondamentali che regolano la giurisdizione relativa ai rapporti familiari, in particolare afferenti alle vicende del matrimonio (quali di recente riaffermati da Xxxx. SS. UU. 17.7.2014 n. 16379, in materia di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio) e alla tutela del superiore interesse dei figli, in particolare se di minore età, nella crisi familiare (e basti qui citare la Convenzione Europea 25.1.1996 sui diritti del fanciullo , ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77, nonché richiamare il tenore degli artt. 336 bis e 337 octies c.c.) il coinvolgimento del Presidente, ovvero dello stesso organo competente per la prima fase delle cause di separazione e divorzio, non può che interpretarsi quale passaggio a garanzia di diritti indisponibili, in particolare di quelli riferibili alla posizione dei figli, tanto più che il diniego del Pubblico ministero (al quale la normativa in esame attribuisce analogo compito, da svolgere, tuttavia, “in prima battuta” e senza la possibilità di una decisione definitiva, attesa la peculiare posizione di parte pubblica attribuitagli dall’Ordinamento giudiziario), apre una criticità nella vicenda, mettendo in forse la possibilità che un tutela adeguata della prole sia nello specifico caso raggiungibile attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale quale evidenziata dalle condizioni di cui all’accordo;
che, sul piano più strettamente processuale, la fase avanti al Presidente, che si apre con la ricezione dell’Accordo, della documentazione allegata e del rifiuto da parte della Procura della Repubblica, può essere in senso lato ricondotta alle forme del giudizio camerale (pur discostandosi dalle disposizioni comuni degli artt. 737 ss. c.p.c.), che rappresenta un contenitore processuale per così dire “minimo” (autorevole dottrina ha utilizzato l’efficace l’espressione di “incidente giurisdizionale” della negoziazione assistita), ma al contempo imprescindibile se, come detto, le finalità dell’intervento sono quelle sopra delineate, per il perseguimento delle quali il Presidente ha, inoltre, una possibilità di interlocuzione diretta con le parti, in occasione dell’udienza ex art. 6, senz’altro utile per meglio vagliare gli aspetti critici posti in evidenza del diniego del Pubblico ministero, per il quale la legge sembra precludere analoga possibilità;
che, per quanto concerne lo “spazio di azione” del Presidente in presenza del rifiuto del P.M., pur dovendosi escludere la possibilità di autorizzare condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica, pena, diversamente opinando, lo svuotamento della funzione che la normativa attribuisce a tale organo, insieme ai difensori dei coniugi “protagonista principale” del percorso di negoziazione assistita (così Pres. Tribunale Torino, 15.1.2015, cit.), va nello stesso tempo affermato come, in linea con i principi generali che presiedono al rapporto tra parte pubblica e organo giudicante, al Presidente sia demandato altresì un riesame delle conclusioni cui il P.M. è pervenuto con il proprio diniego che, in qualche caso, potrebbe risultare non fondato o anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei
figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso dell’udienza, con i chiarimenti che essa può apportare;
che, infine, con particolare riferimento alla posizione del figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo, autorevole dottrina ha posto in evidenza le carenze del nuovo istituto, atteso che nessuna prerogativa è riconosciuta dal D.L. 132/2014 convertito in legge a questo tipo di prole e ciò nonostante la giurisprudenza da tempo abbia affermato la possibilità di intervento , autonomo o adesivo nei confronti delle domande di uno dei coniugi, in caso di giudizio contenzioso (Cass. 19.3.2012 n. 4296);
che, in proposito, il suggerimento che giunge dalla stessa dottrina , nel senso di consentire attraverso un’interpretazione evolutiva del testo di legge la partecipazione diretta del figlio maggiorenne alla convenzione di negoziazione assistita e all’Accordo che la conclude sembra discostarsi troppo dal tenore letterale dell’art. 6 , mentre non appare ostativo all’accoglimento della richiesta autorizzazione delle parti l’eventuale documentazione in atti di un consenso preventivo agli Accordi raggiunti dai contraenti da parte dello stesso figlio maggiorenne, e ciò allo scopo di dare maggior stabilità agli accordi stessi o prevenire una possibile impugnazione da parte del figlio, legittimato, se non l’instaurazione, da parte del medesimo, di un giudizio contenzioso nei confronti dell’uno o dell’altro genitore;
ritenuto
che, alla luce delle precisazioni sopra riportate, l’accordo raggiunto dai sigg. X-Y possa essere, con le precisazioni che seguono, autorizzato;
che, come già sottolineato, la particolarità della procedura ex art. 6 , secondo la più plausibile interpretazione letterale delle scarne parole utilizzate dal Legislatore, conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell’intestazione dell’articolo e, quindi, altresì nei procedimenti volti alla modifica delle condizioni di divorzio (art. 9 legge 898/1970);
che , nel caso di specie, il dissenso del P.M. non attiene propriamente alle condizioni relative ai rapporti economici tra familiari, ma alla forma stessa dell’Accordo di negoziazione assistita, circostanza che non comporta particolari preclusioni, dovendosi ritenere che il sindacato del Presidente possa ben riguardare anche profili di sussistenza dei requisiti formali della negoziazione;
che, quanto alla posizione della figlia maggiorenne Z, i richiedenti hanno spiegato che la giovane è stata fatta partecipe dell’Accordo depositato al fine di comprovare la rispondenza delle nuove condizioni – leggi riduzione dell’assegno mensile - alle sue personali esigenze, stante l’autonoma legittimazione processuale precisandosi, in ogni caso, che le relative determinazioni sul punto sono la risultante della negoziazione assistita dai rispettivi legali;
che, sul punto, la figlia xxxxxxxxxxx ha dichiarato in udienza, consapevole del dissenso del Pubblico ministero rispetto a un Accordo di tipo trilaterale, di abbandonare di buon grado la procedura, avendo piena fiducia negli accordi raggiunti, in merito al suo mantenimento, tra la madre, con cui ella convive , ed il padre;
che, intervenute tali precisazioni a cura delle parti, l’accordo tra gli ex coniugi può essere, conclusivamente, autorizzato, anche per ragioni di economia processuale e avuto presente, lato sensu, il principio di conservazione degli atti processuali.