COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RUPERTO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 09/03/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone il ricorrente che: in data 1.4.1992 l’intermediario otteneva un decreto ingiuntivo per l’importo di lire 36.850.000 nei confronti, tra gli altri, del ricorrente, quale fideiussore personale di una società fallita; in data 22.4.1992, sulla base del citato decreto, l’intermediario iscriveva ipoteca giudiziale sui terreni di proprietà del ricorrente e sull’usufrutto di un fabbricato; dopo aver chiesto l’ammissione al passivo, in data 19.6.1992 l’intermediario depositava atto di desistenza dall’istanza di ammissione; la procedura veniva successivamente dichiarata chiusa dal tribunale per estinzione della massa passiva, desistenza dei creditori ammessi e pagamento delle spese; essendo estinta l’obbligazione della società, anche quella del fideiussore era da ritenersi estinta; peraltro, già nell’aprile 2002, era decorso il termine di prescrizione, senza che fosse stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione; apprendeva successivamente, in occasione della vendita di alcuni beni immobili, che l’intermediario aveva proceduto alla sua rinnovazione in data 3.4.2012. Lamenta la illegittimità della rinnovazione dell’ipoteca e conclude chiedendo che la banca venga condannata a procedere alla cancellazione della stessa, oltre al risarcimento del danno e alla refusione delle spese legali.
L’intermediario resistente espone che, non avendo rintracciato l’atto di interruzione della prescrizione decennale del credito – stante anche l’avvenuta cartolarizzazione e cessione della pratica oltre al tempo trascorso – ha incaricato il notaio di procedere alla cancellazione dell’ipoteca. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di cancellazione dell’ipoteca e che venga respinta la richiesta di risarcimento del danno.
DIRITTO
Deve essere anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di cancellazione dell’ipoteca, cui ha provveduto l’intermediario. Sul punto è appena il caso di ricordare “In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente (o dal suo rappresentante in possesso di specifica procura), il collegio dichiara l’estinzione del procedimento. Se le parti raggiungono un accordo prima della decisione sul ricorso ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il collegio dichiara, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere” (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Sezione VI – par. 2 – Svolgimento della procedura).
Residua la domanda di risarcimento del danno, che postula anzitutto l’esame della condotta tenuta dall’intermediario creditore ipotecario.
Va ricordato che la durata ventennale di efficacia dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2847 cod. civ. non deve essere confusa con la prescrizione del credito garantito. Il decorso del termine di cui al ricordato art. 2847 cod. civ., infatti, riguarda soltanto l’aspetto della pubblicità e “determina soltanto la perdita del grado d’iscrizione” (Cass. 6 febbraio 2002, n. 1586), ma non preclude una nuova iscrizione ipotecaria.
L’autonomia dell’anzidetto termine ventennale rispetto al termine di prescrizione del credito garantito impone, dunque, di evitare sovrapposizioni giuridiche e concettuali tra i due istituti. Così come, infatti, la durata ventennale di efficacia dell’iscrizione ipotecaria non assorbe il termine di prescrizione, essa non consente parimenti di derogare al principio di accessorietà della garanzia ipotecaria, che, infatti, si viene meno “con l’estinguersi dell’obbligazione” (art. 2878, n. 3), cod. civ.). Non può quindi procedersi alla rinnovazione di un’iscrizione ipotecaria posta a garanzia di un credito rispetto al quale è ormai decorso il termine prescrizionale. Del resto, se è pur vero che l’ipoteca incontra altresì un suo termine prescrizionale ventennale, va chiarito che esso investe i soli rapporti col terzo acquirente del bene ipotecato (art. 2880 cod. civ.).
Occorre dunque comprendere se l’intermediario ha rinnovato l’iscrizione ipotecaria quando, stante l’intervenuta prescrizione del credito garantito, esso non era più titolare della garanzia, rectius del diritto a iscrivere ipoteca.
Non rileva, a questi fini, la vicenda fallimentare della società di cui il ricorrente era garante. Non può infatti attribuirsi alcun effetto sostanziale alla rinuncia all’insinuazione al passivo, inidonea pertanto a incidere sulla titolarità (giustappunto sostanziale) del diritto di credito (cfr. Cass. 19 gennaio 2016, n. 814).
È invece rilevante ricordare che, durante lo svolgimento della procedura fallimentare, nessuna prescrizione del credito può maturare (nemmeno in favore del terzo garante del fallito), laddove il relativo termine decorre dalla chiusura del fallimento stesso ovvero, come nel caso di specie, dalla rinunzia all’insinuazione, atteso che il ricorrente non era il soggetto fallito, bensì terzo garante della società sottoposta a procedura concorsuale.
Ebbene, non v’è evidenza (l’intermediario stesso afferma di non essere in grado di fornirla) del compimento di atti interruttivi della prescrizione successivi alla rinunzia all’insinuazione, avvenuta nel giugno del 1992, e antecedenti alla rinnovazione
dell’ipoteca, effettuata dall’intermediario nel mese di aprile del 2012. Intervallo temporale, quello descritto, nel quale, in difetto di interruzione, è da ritenere maturata la prescrizione del credito, ivi compreso quello avente per oggetto la garanzia personale.
Se, dunque, non può ritenersi conforme al diritto la rinnovazione dell’ipoteca in difetto del credito garantito, nemmeno può escludersi, in astratto, che detta rinnovazione possa avere recato pregiudizi nei confronti del soggetto contro cui la formalità è svolta, stante il regime pubblicitario che la contraddistingue.
Tuttavia, nel caso di specie, non c’è prova di danni subiti dal ricorrente in ragione della rinnovata iscrizione ipotecaria. Afferma il ricorrente di avere conosciuto della rinnovazione in occasione della vendita di immobili e del diritto di usufrutto già dati in garanzia ipotecaria. Lamenta di avere sopportato i seguenti costi: euro 28.000,00 per la riduzione del prezzo di vendita dell’usufrutto; euro 1.000,00 per il corrispettivo della garanzia rilasciata all’acquirente. Non versa però agli atti del procedimento alcuna evidenza delle riportate circostanze, né la lacuna può essere colmata con valutazione equitativa in quanto non ricorre alcuna impossibilità o eccessiva difficoltà probatoria. Né v’è prova degli asseriti danni all’immagine e reputazionali, di cui, al più, si sarebbe potuta postulare l’esistenza nel caso di accoglimento di un’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo sulla base del quale l’iscrizione ipotecaria è stata originariamente trascritta.
Nulla infine per le spese legali, non oggetto di reclamo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di cancellazione della segnalazione. Respinge nel resto.
IL PRESIDENTE
firma 1