ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 61 DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA DEL CCNL 09/02/2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA
ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 61 DISCIPLINA SPECIALE PARTE PRIMA DEL CCNL 09/02/2000 RIGUARDANTE LA TRASFERTA
Nell'ambito del CCNL le organizzazioni regionali dell'Xxxxxx Xxxxxxx delle associazioni cooperative firmatarie il CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e delle attività affini (AGCI Produzione e Lavoro e Servizi, ANCPL- Legacoop,FEDERLAVORO E SERVIZI-Confcooperative) da una parte e della FILLEA-FILCA- FeNEAL dall'altra, concordano di dare corso alla sperimentazione prevista dall'art. 61 -d.s. parte prima- del CCNL del 9 febbraio 2000 in tema di trasferta, sulla base dell'allegato accordo contenente i criteri e le regole, a partire dall'1/10/2003 e operativo a tutto il 30/09/2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.
PREMESSA
L'accordo si muove nell'ambito delle norme previste dalla legge 55/90 e dal CCNL in vigore,pertanto, tutte le semplificazioni amministrative che ne possono derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Casse Edili.Pertanto nulla si modifica per tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione liberatoria che rimangono di titolarità della Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori.
Per poter procedere con la delega tra le Casse Edili, le parti concordano che, dato il mantenimento pieno ed esclusivo della titolarità del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della Cassa Edile della Provincia entro il cui territorio è operativo il cantiere, l'avvio potrà avvenire solo contestualmente alla messa in rete delle Casse Edili dell'Xxxxxx Xxxxxxx.
La Cassa Edile competente per territorio, che avrà acquisito tempestivamente dall'impresa trasfertista la contestuale comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli aperai allo stesso in forza, darà delega con specifico atto disciplinante i vari istituti e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Xxxxxx Xxxxxxx alla Cassa Edile da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente previste.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente intesa si applica alle imprese con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx ed iscritte ad una Cassa Edile di una qualsiasi Provincia della medesima Regione che:
1. Abbiano almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta.
2. Non abbiano in corso contenziosi relativi a morosità o irregolarità riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei contronti delle Casse Edili, Scuole Edili,e C.T.P..In caso di morosità relativa al cantiere per cui viene rilasciata la delega, la suddetta decade immediatamente con il ripristino immediato di tutti gli obblighi contrattuali nei confroni della C.E. della Provincia in cui si svolgono i lavori che ha titolarità contrattuale di legge nonchè l'obbligo di intervenire in merito.
3. Siano titolari o contitolari del lavoro per cui richiedono di applicare la presente normativa o nel caso di rilevanti opere pubbliche siano sub affidatari di parte dell'opera per importi non inferiori a 750.000 xxxx.Xx presente normativa non si applica a nessun altro caso di sub appalto.
4. E' equiparata alle ipotesi precedenti quella della Cooperativa che, ai sensi dell'art. 30 bis, lettera d) del vigente CCNL, distacchi temporaneamente in trasferta personale dipendente presso una società consortile partecipata.
5. Avanzino richiesta per i lavoratori già dipendenti dell'impresa, prima dell'apertura dei cantieri in province diverse da quella d'origine dell'impresa. I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori.
NORMATIVE
• In caso di esecuzione di opere in una Provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso dei requisiti sopra richiamati, potranno richiedere alla Cassa Edile della Provincia dove eseguiranno i lavori, l'autorizzazione a mantenere l'iscrizione alla Cassa Edile e la relativa applicazione del Contratto Integrativo della Provincia di provenienza.
• Le stesse aziende forniranno alla medesima le documentazioni allo scopo previste di cui all'allegato 1 e trasmesse attraverso il sistema di messa in rete informatica delle Casse Edili appositamente xxxxxxxxxx.Xx conseguenza di ciò, sarà mantenuta altresì l'iscrizione alla Scuola Edile della Provincia di provenienza.
• In presenza dei requisiti previsti dal presente accordo, la delega ad adempiere agli obblighi sopra richiamati attraverso la Cassa Edile di provenienza e concessa da parte della Cassa Edile ove si svolgono i lavori,dovrà avvenire per via amministrativa in modo automatico.
Si conviene sull'opportunità che tutte le Casse Edili adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese nazionali. (CNCE "Modulistica Unificata").
Le parti concordano nella costituzione di un server regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni necessarie alle Casse Edili che devono rilasciare gli attestati di regolarità contributiva a favore di imprese trasfertiste.
Le parti concordano che le Casse Edili del sistema riferentesi al presente Accordo firmeranno con il server prescelto un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente accordo.
Le denunce afferenti le periodiche contribuzioni e gli accantonamenti alle Casse Edili dell'attività svolta in regime di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il server regionale, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio.
Alla Cassa Edile della Provincia dove si svolgono i lavori dovranno essere versate esclusivamente le quote di adesione contrattuale, le quote delega per delega e adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato Tecnico Paritetico e degli RLST.
Le quantità saranno quelle previste dai contratti in vigore nella Provincia di Provenienza.
Nei casi non regolamentati dal presente accordo e rientranti nella fattispecie di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l'impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla C.E. del luogo in cui si svolgono i lavori con le modalità previste dal CCNL, fermo restando che i tre mesi si riferiscono alla durata del cantiere e non al rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore del suddetto cantiere.
Le parti si danno atto che la realizzazione della presente normativa è resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Province dell'Xxxxxx Xxxxxxx tale da evitare per queste materie il rischio della concorrenza sleale che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con l'adozione di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base del criterio della "congruità contributiva".
Le parti si ritengono altresì impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo le prestazioni extracontrattuali.
Il presente Accordo decorre dal 1° ottobre 2003 ed avrà durata fino al 30 settembre 2005, con successiva decadenza automatica salvo proroga concordata tra le parti firmatarie del presente accordo.
Il presente documento è firmato congiuntamente dalle Organizzazioni Cooperative e Sindacali Regionali e da quelle Territoriali firmatarie dei Contratti Integrativi Provinciali.
Bologna lì, 24 settembre 2003.
PARTI FIRMATARIE:
AGCI – PRODUZIONE E LAVORO E SERVIZI ANCPL – LEGA COOP
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE FENEAL – UIL
FILCA – CISL FILLEA - CGIL
della Provincia di Bologna; Provincia di Ferrara; Provincia di Forlì-Cesena; Provincia di Parma; Provincia di Modena; Provincia di Piacenza; Provincia di Ravenna; Provincia di Reggio Emilia.