Contract
I contratti di lavoro a progetto, di collaborazione con titolari di partita IVA e di associazione in partecipazione
IL SUPERAMENTO DEI XX.XX.XXX. E IL RITORNO DEI XX.XX.XX.
D. Lgs. n. 81/2015
Due norme di riferimento:
• art. 2 collaborazioni organizzate dal committente
• art. 52 superamento del contratto a progetto:
⮚ comma 1 “le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69 bis D.Lgs. n.276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto”
⮚ comma 2 “resta salvo quanto disposto dall’art.409 codice di procedura civile”
PRIMA RIFLESSIONE
Xx.xx.xxx. dichiarato illegittimo a Jobs Act in vigore e quindi trasformato in rapporto di lavoro subordinato
Che disciplina di applica al xx.xx.xxx. trasformato?
Il Jobs Act oppure la precedente disciplina?
SECONDA RIFLESSIONE
E’ possibile prorogare un cocopro in essere prima del 20 giugno 2015?
NUOVE COLLABORAZIONI
COMMA 1
“a fare data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”
Requisiti per l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione:
1) la personalità della collaborazione
2) la continuatività della collaborazione
3) l’etero-organizzazione (“le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” )
requisiti cumulativi e non alternativi
La presunzione di subordinazione che deriva dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è relativa e non assoluta
Non confondere il concetto di etero-organizzazione con quello di etero-direzione
Certificazione comma 3 art. 2
“Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’art.76 D.Lgs. n.276/2003 la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1”
Rapporti di collaborazione aprioristicamente esclusi dall’applicazione della previsione di cui all’art.1, comma 2 D.Lgs. n.81/2015
• alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore
• alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali
• alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni
• alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva e riconosciuti dal CONI
Stabilizzazione di cui all’art.54 D.Lgs. n. 81/2015 dei collaboratori e delle partita IVA
Due sono le condizioni per accedere ai benefici:
• i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette
• nei 12 mesi successivi alle assunzioni in questione i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo
In un contratto «stabilizzato», posso inserire il patto di prova?
ratio del patto di prova
LA QUESTIONE DELLA GENUINITA’ DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
La legge n. 92/2012 « Riforma Fornero » (art. 1 comma 30) prevede le presunzioni di subordinazione nei seguenti casi:
• Mancanza di effettiva partecipazione agli utili o ad un affare dell’impresa da parte dell’associato, o in caso di mancata consegna del rendiconto da parte dell’associante
• Apporto di lavoro «non qualificato» ai sensi del comma 2 art. 69 bis D. Lgs. n. 276/2003, ovvero quando l’apporto di lavoro dell’associato non presenta competenze teorico pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi
• Violazione del limite di 3 associati in partecipazione di cui al secondo comma dell’art. 2549 c.c., eccezion fatta se trattasi di rapporto coniugale o di parentela dell’associato rispetto all’associante entro il terzo grado o di affinità entro il secondo
Un’ulteriore modifica viene introdotta dall’art. 7 bis della legge n. 99/2013 che aveva previsto la possibilità di stabilizzare mediante appositi accorsi sottoscritti entro il 30.09.2013 c on l e organizzazioni s inda c ali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale contratti di associazione in partecipazione che non rispondevano al dettato normativo di cui all’art. 2549 c.c.
JOBS ACT: IL D.LGS. 15.06.2015 N. 81
Superamento dell’istituto dell’associazione in partecipazione con riferimento all’apporto di lavoro da parte
dell’associato persona fisica
Con l’entrata in vigore del decreto D. Lgs. n. 81/2015, infatti, non è più possibile sottoscrivere contratti per cui l’associante, ovvero l’imprenditore, attribuisce all’associato – persona fisica – una partecipazione agli utili dell’impresa, o nell’ambito di un determinato affare, in cambio di una prestazione lavorativa
L’espressione «verso il corrispettivo di un determinato apporto» richiamato dal comma 1 dell’art. 2549 c.c., in sostanza, non può più consistere in una prestazione lavorativa, ma eventualmente solo in un apporto di capitale e/o risorse finanziarie.
Pertanto viene modificato il comma 1 dell’art. 2549 c.c.
FINE DEL LIMITE MASSIMO DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Dato il superamento dell’istituto dell’associazione in partecipazione, non ha più senso parlare di limiti previsti nel numero massimo di tre associati in partecipazione, di cui al secondo comma dell’art. 2549 c.c.
Stesso discorso per la deroga al numero massimo di 3 associati in partecipazione, di cui al terzo comma dell’art. 2549 c.c., che è stato abrogato.
TESTO DECRETO LEGISLATIVO
ART. 53 « SUPERAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DEI LAVORO »
All’articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
– “il secondo xxxxx è sostituito dal seguente: nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro”
– “comma 3 è abrogato”
I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consiste in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione
DOMANDA
Il comma 2 dell’art. 53 D. Lgs n. 81/2015 vale anche per le proroghe di contratti già in essere all’entrata in vigore del D. Lgs., ma stipulate successivamente all’emanazione del decreto medesimo, oppure si riferisce solo ai divieti di stipulare dopo il 25.06.2015 contratti di associazione in partecipazione ex novo?
Sembrerebbe ragionevole ammettere la proroga dei contratti già in essere, ma con la riserva che - ragionando a contrario – se così fosse, tali rapporti potrebbero durare all’infinito e quindi eludere la volontà del legislatore di superare il contratto di associazione in partecipazione.
Si è in attesa di chiarimenti dal Ministero del Lavoro