COMUNE DI CANALE D’AGORDO PROVINCIA DI BELLUNO
COMUNE DI CANALE D’AGORDO PROVINCIA DI BELLUNO
N. 29 COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI BASE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.
Trasmessa alla Prefettura di Belluno il , prot. n.
Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il , prot. n.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 18.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
PRESENTI | ||
1) DE XXXXX Xxxxxxx | SINDACO | SI |
2) XXXXXXX Xxxxx | VICE SINDACO | XX |
3) GANZ Alice | ASSESSORE | SI |
Partecipa il Segretario Comunale xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX.
Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000 --- FAVOREVOLE SOTTO L’ASPETTO
della regolarità tecnica | data | 30.03.2016 | X.xx | TOFFOLI p.i. Xxxxxxxx |
della regolarità contabile | data | 30.03.2016 | X.xx | xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX |
N. 29 X.X. XXX 00 MARZO 2016
OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI BASE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
il Comune di Canale d'Agordo è proprietario dell’unità immobiliare sita a Canale d'Agordo in Xxxxxx X. Xxxxxxxx x. 0, destinata ad ambulatorio medico;
il locale ivi ubicato è stato da ultimo locato ad uso transitorio alla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, medico curante, con contratto rogato in data 01/04/2015 dal Segretario Comunale e registrato a Belluno il 07/05/2015, vol.1T, serie n.2219, con decorrenza dal 01 aprile 2015 fino al 20 marzo 2016;
che la suddetta unità immobiliare è rientrata pertanto nella piena e libera disponibilità dell'amministrazione e può essere riconcessa in locazione per lo svolgimento della professione sanitaria;
PRESO ATTO della richiesta formulata per le vie brevi, con cui il Xxxx. Xxxxx Xxxxxx chiede la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a concedergli in locazione transitoria ex art. 27, 5° comma 5,della legge 392/78, per il periodo dal 01/04/2016 al 31/08/2016 (data di scadenza dell'incarico professionale assegnato in via provvisoria) il locale destinato ad uso ambulatorio medico e accessori, per l'esercizio della professione medica di base secondo le modalità definite nello schema di contratto di locazione che, allegato sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO tale richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione dell’opportunità di garantire lo svolgimento della professione medica da parte del suddetto professionista e la prestazione di un importante servizio destinato alla salute dei cittadini, in un contesto, debitamente attrezzato ad ambulatorio con annessi servizi, che può agevolmente fungere da punto di riferimento per tutti i residenti;
RITENUTO pertanto di addivenire alla stipula del contratto di locazione dell'unità immobiliare di cui trattasi per il quale è stato convenuto con l'interessato un canone mensile di € 100,00 in ragione della valenza sociale della destinazione funzionale dell’immobile e della temporaneità dell’incarico del medico di base;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.° 267;
ATTESA la propria competenza a provvedere in merito al presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, lo schema di contratto di locazione di
immobile di proprietà comunale ad uso ambulatorio medico di base che, allegato sotto la lettera “A”, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di stabilire che il contratto “de quo” sarà quindi stipulato dalle parti in forma di scrittura privata;
3) Di dare che la locazione dei locali ad uso ambulatoriale avrà la durata di mesi 4, con decorrenza dal 1° aprile 2016 e scadenza il 31 agosto 2016.
4) Di stabilire che il canone di locazione è convenuto in € 100,00 (cento/00) mensili, pari ad € 500,00 (cinquecento/00) complessivi e che l'importo così determinato è al netto delle spese di energia elettrica, pulizie e riscaldamento, ecc. che sono a carico del conduttore;
5) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica al quale sono demandati gli atti conseguenti, necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento deliberativo nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, in considerazione della necessità di garantire l’erogazione di un importante servizio destinato ad assicurare la tutela del primario diritto alla salute dei cittadini residenti,
LA GIUNTA COMUNALE RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Allegato A)
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AL MEDICO DI BASE DI LOCALI AD USO AMBULATORIO AI SENSI DELL’ART. 27, XXXXXX XXXXX, DELLA LEGGE 392/1978.
Con il presente contratto redatto in duplice originale,
L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno municipale di Canale d'Agordo (Belluno);
( ) del mese di nella sede
TRA
- il sig. XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Belluno (BL) il 5 novembre 1960, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Canale d'Agordo, il quale interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Canale d'Agordo - C.F. e P.IVA 00173090259 - autorizzato alla stipulazione del presente atto ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in forza del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del decreto del Sindaco n. 3 del 5 giugno 2013;- nel contesto dell’atto chiamato per brevità anche “Comune”, o “Locatore”;
E
- il sig. XXXXXX Xxxxx, nato a Benevento (BN) il 19.08.1967, ed ivi residente al xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00/X, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito indicato anche come conduttore;
in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale numero …… del , le parti ut
supra identificate convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il Comune di Canale d'Agordo concede in locazione alla Xxxx. Xxxxx XXXXXX, che accetta, l’unità immobiliare destinata ad uso ambulatorio posta in Canale d'Agordo, in Xxxxxx X. Xxxxxxxx 0, catastalmente censita al N.C.E.U., Fg.13, Mapp. 274, sub. 5, e così composta:
a) Anticamera con locale igienico;
b) Ambulatorio con locale igienico.
ARTICOLO 2 – DECORRENZA, DURATA.
La durata della locazione è stabilita in mesi 5 e scadenza il 31/08/2016 a termine e senza necessità di disdetta alcuna, trattandosi di locazione transitoria espressamente richiesta dal conduttore ai sensi dell’art. 27, 5°comma della legge 392/78, in quanto lo stesso è titolare dell'incarico professionale di medico curante, conferito dall'U.S.S.L. n.1 di Belluno in via provvisoria, fino alla data presunta del 31/08/2016.
ARTICOLO 3 – RECESSO.
Al conduttore è riconosciuta la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa comunicazione almeno 30 giorni prima, da rendersi nota al locatore secondo le modalità di legge, e senza necessità di presa d’atto alcuna da parte del locatore stesso. Il recesso anticipato non comporta a carico del conduttore alcuna penalità, e dà alla medesima diritto ai proporzionali scomputi dal canone e dalle altre spese. E’ fatto divieto di proroga tacita del presente contratto. L’ente locatore si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, dietro congruo preavviso di almeno giorni 30, da rendersi noto al conduttore secondo le modalità di legge, qualora l’immobile servisse per preminenti scopi pubblici.
ARTICOLO 4 – DESTINAZIONE D’USO.
L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di ambulatorio medico. Il conduttore si impegna a non mutare la destinazione d’uso dell’immobile, anche solo parzialmente o temporaneamente.
ARTICOLO 5 – SUBLOCAZIONE – COMODATO.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 legge 392/78, al conduttore non è concessa la possibilità di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
ARTICOLO 6 – CANONE DI LOCAZIONE.
Il canone complessivo del rapporto di locazione viene consensualmente determinato dalle parti in Euro 500,00 (cinquecento/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili anticipate di euro 100,00 (cento/00) ciascuna, scadenti il giorno 5 di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria intestato al Comune di Canale d'Agordo.
ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE DEI LOCALI.
Le riparazioni di cui agli artt. 1576 (Mantenimento della cosa in buono stato locativo) e 1609 del codice civile (Piccole riparazioni a carico dell’inquilino) sono a carico del carico del conduttore, così come ogni altra spesa ordinaria relativa agli impianti ed ai servizi.
Qualora il conduttore non vi provveda tempestivamente, il locatore potrà sostituirsi ad esso, ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione.
Quando l’immobile locato abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso scritto al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
La manutenzione straordinaria dei beni locati è a carico del Comune.
ARTICOLO 8 – PRESA IN CONSEGNA E RILASCIO DEI LOCALI.
I locali si consegnano in normale stato di manutenzione, a norma dell’art. 1575 del codice civile, salvo prova contraria da fornirsi entro otto giorni dall’inizio della locazione.
Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata in buono stato locativo e adatta all’uso convenuto e, così, di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile locato nello stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
ARTICOLO 9 – SPESE CONNESSE ALL’UTILIZZO DEI LOCALI.
Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, per energia elettrica, di riscaldamento, tributi comunali, ecc., e ogni ulteriore onere accessorio.
ARTICOLO 10 – MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO.
Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato pagamento, anche di una sola rata del canone, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza, comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 11 – SPESE CONTRATTUALI.
Le spese del presente atto ed ogni altra inerente e conseguente sono a totale carico del conduttore, salvo le spese di registrazione che sono divise in parti uguali fra conduttore e locatore. L'imposta di bolla viene assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell'art.1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.
Ai fini fiscali l'importo del presente atto è fissato in € 500,00 (euro cinquecento/00).
ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia inerente all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e
inderogabilmente competente il Foro di Belluno, eccettuate le vertenze per le quali il Foro per territorio è inderogabile
ARTICOLO 13 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003 ).
ARTICOLO 14 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.).
Il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica emesso in data 06/02/2015 dall'Ing. Ezio Lo Casto, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia, alla posizione n.2930, in ordine alla prestazione energetica dell’unità immobiliare locata.
ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Il Locatore Il Conduttore
A mente dell’art. 1341, secondo xxxxx, del Codice Civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli art 3 (Recesso) – 5 (Sublocazione - Comodato) – 10 (mancato o ritardato pagamento) – 12 (Foro competente).
Il Locatore Il Conduttore
C O M U N E D I CANALE D’ AGORDO
PROVINCIA DI BELLUNO
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ART. 49
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
sulla deliberazione N. 29 del 30.03.2016 sottoposta a GIUNTA CONSIGLIO
AD OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO AMBULATORIO MEDICO DI BASE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.
REGOLARITÀ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 30.03.2016
X.xx TOFFOLI p.i. Xxxxxxxx
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
REGOLARITÀ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:
Canale d'Agordo, lì 30.03.2016
X.xx xxxx.xxx Xxxxxx XXXXXXX
_
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione si compone di complessive n. 5 pagine, di cui n. 2 pagina di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO. IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx DE XXXXX Xxxxxxx X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno
01/04/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 1862 del 01/04/2016, contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione,
divenuta esecutiva in data 30/03/2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000)
ovvero
diverrà esecutiva il giorno per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs n. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Canale d’Agordo, li 01/04/2016 X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
La presente deliberazione viene trasmessa in data 01/04/2016 per le procedure attuative, ai seguenti uffici:
Ufficio Amministrativo Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale
Ufficio Tecnico Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Tributi Ufficio Polizia Locale
IL SEGRETARIO COMUNALE
X.xx xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)