Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Allianz S.p.A. Prodotto: “Casa Oggi”
Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio e altri eventi quali Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale.
Che cosa è assicurato?
✓ Sezione Incendio
danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Incendio;
✓ Sezione Furto
danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto;
✓ Sezione Responsabilità Civile
danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alle coperture:
• Responsabilità Civile della famiglia
• Responsabilità Civile della proprietà
• Responsabilità Civile della conduzione
✓ Sezione Tutela Legale
oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale in relazione:
• alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione assicurati
• a fatti della vita privata del Contraente e per i componenti nucleo familiare
• a controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore di proprietà del Contraente o componenti del nucleo familiare.
Con riferimento alle Sezioni Incendio il prodotto offre ulteriori garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo, indicate nel DIP Aggiuntivo Danni nella sezione “Che cosa è assicurato?”.
L’assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili:
🗶 Sezione Incendio:
fabbricato in cui sono posti i locali e relativo contenuto con caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle richieste dall’Impresa e indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”; fabbricato con stato d’uso e locali con destinazioni difformi rispetto a quelli richiesti dall’Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”;
🗶 Sezione Furto:
contenuto posto in locali con caratteristiche e mezzi di protezione e chiusura difformi a quelli richiesti dall’Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”; locali con destinazione difforme rispetto a quella richiesta dall’Impresa e indicata nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”;
🗶 Sezione Responsabilità Civile:
• Copertura Responsabilità Civile della famiglia: responsabilità per fatti inerenti qualsiasi attività
professionale e/o professionalità
con
carattere di
• Copertura Responsabilità Civile della proprietà: responsabilità per fatti inerenti la proprietà di fabbricato e locali con destinazione e stato d’uso difformi rispetto a quelli richiesti dall’Impresa e indicati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato?”
🗶 Sezione Tutela Legale:
pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
Dove vale la copertura?
✓ Sezione Incendio e Sezione Furto
l’assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano;
✓ Sezione Responsabilità Civile
• Responsabilità Civile della famiglia l’assicurazione vale nel mondo intero;
• Responsabilità Civile della proprietà / Responsabilità civile della conduzione
l’assicurazione vale per le cose ubicate nella Repubblica italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato di Città del Vaticano;
✓ Sezione Tutela Legale
l’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. ed in Svizzera.
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Impresa secondo i termini e le modalità previste all’interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?”. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza. Il premio viene pagato tramite addebito diretto sul c/c del Contraente (o del Soggetto pagatore se diverso dal Contraente) presso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.; in questo caso il Contraente (o il Soggetto pagatore se diverso dal Contraente) autorizza la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma del contratto ed eventuali premi successivi. Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto. Tale modalità di pagamento è subordinata alla presenza di adeguata provvista sul conto di addebito indicato. Il premio è comprensivo delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive per insufficiente disponibilità sul conto corrente, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). Se la disponibilità sul conto corrente non viene ripristinata entro 30 giorni da quello del mancato pagamento della rata annuale, l’Assicurazione s’intende risolta dall’ultima scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Impresa o del Contraente. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. L’assicurazione cessa automaticamente, e con essa i suoi effetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla data della chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. |
Come posso disdire la polizza? Diritto di ripensamento: il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata in Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma. Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell’Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, hai diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto “CasaOggi”
10/2022 – Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet della Società xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Sezione Incendio | La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, fenomeni atmosferici ed eventi socio - politici. Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso. Vengono rimborsate, inoltre, una serie di oneri, onorari e spese resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate. |
Sezione Furto acquistabile solo in abbinamento alla sezione Incendio | La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da Furto, compresi i danni derivati da Furto, consumato o tentato. Sono inoltre sempre indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da Rapina. Sono parificati ai danni da Xxxxx e Xxxxxx gli atti vandalici causati agli enti assicurati dagli autori del Furto o della Rapina. |
Sezione Responsabilità Civile | Copertura Responsabilità Civile della famiglia: l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione ai fatti della vita privata; la copertura vale anche per la conduzione dei locali di abitazione principale e/o dei locali di abitazioni saltuarie e delle relative pertinenze. Copertura Responsabilità Civile della proprietà: l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla proprietà dei locali di abitazione e delle relative pertinenze. Copertura Responsabilità civile della conduzione: l’Impresa tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali in relazione alla conduzione dei locali di un’abitazione locata, in uso o comodato e delle relative pertinenze; la copertura vale per il conduttore/affittuario dell’abitazione. Limitatamente ai danni a cose da fuoriuscita di liquidi, da Rigurgito di fognature, da Incendio, da Esplosione e da Scoppio, sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l’Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte. |
Sezione Tutela Legale | L’Impresa indennizza gli oneri relativi all’assistenza giudiziale e stragiudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato per violazioni di legge o di contratto connessi: - alla proprietà e/o alla conduzione dei locali di abitazione assicurati; - a fatti della vita privata del Contraente e per i componenti nucleo familiare; - a controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore di proprietà del Contraente o componenti nel nucleo familiare. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall’impresa | |
Sezione Incendio | |
Rischio locativo | Questa garanzia aggiuntiva vale nel caso in cui l’Assicurato non sia proprietario dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e delle relative pertinenze, ma li abbia in locazione, in comodato o in uso. L’Impresa, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi della vigente normativa tiene indenne l’Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione, in comodato o in uso e alle relative pertinenze causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo, anche se avvenuti con colpa grave dell’Assicurato. Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. Questa garanzia aggiuntiva, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a Valore intero. |
Ricorso terzi (per massimali superiori a € 100.000,00) | L’Impresa, in relazione alle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, tiene indenne l’Assicurato stesso di quanto questi sia tenuto a pagare per i danni materiali e diretti a cose di terzi causati da Incendio, Esplosione o Scoppio, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Questa garanzia aggiuntiva vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, ricettive, professionali, agricole e di servizi, a condizione che tali danni siano conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini della presente garanzia aggiuntiva. |
Sono considerati terzi i genitori e i figli, qualora gli stessi non siano residenti con l’Assicurato e siano abitanti in unità immobiliari distinte. Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Il Contraente o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Impresa. Relativamente alle spese giudiziali, si applica quanto previsto dall’Art. 1917 del Codice Civile. |
Che cosa NON è assicurato? | |
RISCHI ESCLUSI | Sezione Incendio Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge nonché parchi, alberi di alto fusto, strade private nonché l’area su cui il fabbricato insiste. |
Sezione Furto Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge, le cose – fisse e/o mobili – all’aperto, nonché gli alberi, le piante diverse da quelle di appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere. | |
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ | |
Sezione Incendio | |
Caratteristiche costruttive del fabbricato | La copertura assicurativa, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda di Polizza per ciascuna abitazione assicurata, è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia costruito nel rispetto di una delle seguenti classi: • classe costruttiva I) Fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto in materiali combustibili; • classe costruttiva II) Fabbricato con tipologia costruttiva mista ovvero costruito e coperto in materiali incombustibili e combustibili; • classe costruttiva III) Fabbricato costruito e coperto interamente in materiali combustibili. Si intende compresa ogni pertinenza, comunque costruita, il cui valore non supera il 10% del valore del fabbricato. |
Stato d’uso del fabbricato | La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate, sia in normale stato di manutenzione e conservazione. |
Destinazione dei locali | Abitazione civile con annesso studio privato se presente |
Sezione Furto | |
Mezzi di protezione e chiusura dei locali | La copertura assicurativa, relativamente ai danni di Furto all’interno dell’abitazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno, dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo a da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o da particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Qualora il furto avvenga con introduzione nei locali, contenenti gli enti assicurati, con superamento mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili di mezzi di chiusura non conformi a quanto suindicato, la garanzia e prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. |
Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dagli autori del furto per introdursi nei locali contenenti gli enti assicurati. | |
Destinazione dei locali | La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali che contengono le cose assicurate siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione e che questa non sia lasciata disabitata. |
Sezione Responsabilità Civile | |
Copertura Responsabilità Civile della proprietà | |
Destinazione dei locali | La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione. |
Stato d’uso del fabbricato | La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato in cui sono posti i locali di abitazione assicurati e le relative pertinenze, sia in normale stato di manutenzione e conservazione. |
Copertura Responsabilità Civile della conduzione | |
Destinazione dei locali | La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e siano adibiti ad abitazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
ESCLUSIONI | |
Sezione Incendio | |
Esclusioni Sezione Incendio | Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi; b) conseguenti all’impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività; c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine; d) all’ambiente, nonché quelli conseguenti all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell’autorità; f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’asbesto stesso. Sono inoltre esclusi i danni: a) causati con dolo dal Contraente o dell’Assicurato; b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; c) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione; d) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 19 oggetto dell’assicurazione incendio; e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’art. 19 oggetto dell’assicurazione incendio; f) causati da e/o derivati da: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 2. smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre |
informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici in genere. Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma f), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa. | |
Esclusioni Eventi atmosferici | Sono esclusi i danni: 1) Verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; - mareggiata o penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - intasamento o traboccamento di grondaie o di pluviali per cause diverse da grandine e/o neve; cedimento o franamento del terreno, stillicidio, umidità, neve, gelo; 3) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e quanto in essi contenuto, a meno che non siano porticati e/o tettoie fissati al fabbricato; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da grandine o rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e relativo contenuto. |
Esclusioni Eventi socio-politici | Sono esclusi i danni: - di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata; - diversi da incendio, esplosione e scoppio nel caso di occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni. |
Esclusioni Sovraccarico da neve | Sono esclusi i danni: - causati da gelo, valanghe o slavine; - verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento strutturale del tetto, nonché quelli a lucernari, vetrate e serramenti in genere; - ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto. |
Esclusioni Occlusioni, rigurgito e/o traboccamenti | Sono esclusi i danni conseguenti a occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica. |
Esclusioni Fuoriuscita acqua condotta | Sono esclusi i danni causati da: - gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro; - rottura, per effetto del gelo, di condutture e/o tubazioni esterne al fabbricato. |
Esclusioni Rottura cristalli | Sono esclusi i danni: - derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre e sugli specchi medesimi o sui supporti su cui le stesse sono collocate; - da rigature e scheggiature in genere; - da vizio di costruzione o difetto d’installazione; - avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti dello stesso nonché assestamenti del fabbricato; - alle lastre e agli specchi che rientrano nella definizione di “fabbricato” ovvero in quella di “contenuto”, qualora non sia assicurata la rispettiva partita. |
Esclusioni Danni Elettrici | Sono esclusi i danni: - causati da usura, carenza e/o mancanza di manutenzione, manomissioni, prove e collaudi; - dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipula dell’assicurazione nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il |
fornitore; - alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte. | |
Esclusioni Ricorso Terzi | Sono esclusi i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. |
Sezione Furto | |
Esclusioni Sezione Furto | La copertura assicurativa non vale per i danni: a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura; b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) commessi od agevolati con dolo e/o colpa grave: - dall'Assicurato e/o Contraente: - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono; - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti; d) da furto causato alle cose assicurate in locali lasciati disabitati: - dopo le ore 24 del quindicesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente a preziosi o valori; - dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente agli altri enti assicurati; e) agli enti posti all' aperto; f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni; g) indiretti, ovvero quelli che non riguardano la materialità degli enti assicurati salvo quanto previsto all'art. 49 - Oggetto assicurazione furto. Dimora saltuaria A parziale deroga della lettera d) sopra riportata - qualora I' assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi. |
Sezione Responsabilità Civile | |
Esclusioni Sezione Responsabilità Civile | La copertura assicurativa non vale per i danni: - derivanti dallo svolgimento di attività professionale (salvo che per i collaboratori familiari); - derivanti da possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, non contemplati nell'art. 36 oggetto dell’assicurazione; - ad animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da furto o rapina; - derivanti dalla detenzione e dell'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per I'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio; - dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore, salvo quanto previsto al precedente art. 36 oggetto dell’assicurazione; - dall'esercizio dell'attività venatoria; |
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - conseguenti a cattivo stato di manutenzione dei fabbricati; - conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e/o fiscali. | |
Sezione Tutela Legale | |
Esclusioni Sezione Tutela Legale | L’assicurazione non è prestata per le controversie: - conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive; - derivanti da fatto doloso dell’Assicurato; - in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - in materia di diritto tributario e/o fiscale; - in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa; - relative o comunque connesse a immobili non occupati dall’Assicurato; - relative a fatti derivanti dalla proprietà o l’uso di aerei a motore; - in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori o derivanti e derivanti da contratto di agenzia; - di valore inferiore a € 300,00. L’assicurazione non vale inoltre: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti; - se per il veicolo guidato dall’Assicurato non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se il veicolo viene usato in difformità da immatricolazione; - se il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Codice della Strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 189 del Codice della strada; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI o dalla FMI; - per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - per gli oneri connessi all’esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose. |
SOGGETTI ESCLUSI | |
Sezione Incendio | |
Soggetti esclusi | Relativamente alla garanzia Xxxxxxx Xxxxx, non sono considerati terzi, se conviventi con l’Assicurato, il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché le altre persone a loro legate da vincoli di parentela affinità, adozione. |
Sezione Responsabilità Civile | |
Soggetti esclusi | Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il convivente more-uxorio, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Limitatamente ai danni a cose provocati da: - acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato; - incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purché non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte. Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio. |
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
Sezione Incendio | |
Denaro e Xxxxxx di credito in genere | Massimo risarcimento 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di € 1.500,00, per denaro e titoli di credito in genere. |
Preziosi, gioielli e collezioni in genere | 50% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di € 15.000,00, per preziosi, gioielli e collezioni in genere. |
Singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili | Massimo risarcimento € 20.000, per singolo oggetto. |
oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria | |
Spese per la demolizione, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, per sinistro, di € 25.000,00. |
Spese sostenute per la rimozione, il deposito temporaneo e il ricollocamento del contenuto assicurato | Xxxxxxx risarcimento per sinistro di € 5.000,00. |
Spese e onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti | La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00. |
Spese sostenute dall’Assicurato e documentate inerenti l’utilizzo di un alloggio sostitutivo | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx per sinistro di € 6.000,00. |
Spese per rifacimento di documenti di famiglia | Xxxxxxx risarcimento annuo di € 250,00. |
Perdita di generi alimentari riposti all’interno degli impianti di refrigerazione | La garanzia è prestata nella forma “a primo rischio assoluto” e con un massimo risarcimento per sinistro di € 260,00. Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari a € 50,00. |
Perdita delle pigioni | Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari a € 6.000,00. |
Perdita di combustibile | La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 500,00. Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari a € 100,00. |
Eventi atmosferici | La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, relativamente agli enti all’aperto di € 2.600,00. |
Sovraccarico da neve | La presente garanzia viene prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, pari al 50% della somma complessivamente assicurata alle partite “fabbricato” e “contenuto”. |
Eventi socio-politici, tumulto popolare, sciopero, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato | La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00. |
Danni materiali e diretti ai fissi e agli infissi del fabbricato, provocati a seguito di furto e/o tentato furto, il furto degli stessi | La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00. |
Xxxxxxxxxxx di acqua condotta | Xxxxxxx risarcimento annuo pari a € 20.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 100,00. Qualora operante la partita “fabbricato”, le spese di ricerca guasti sono comprese entro il limite di risarcimento annuo di € 2.500,00. |
Spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas | La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 1.600 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 260,00. |
Occlusione, rigurgito e/o traboccamento | La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari a € 20.000 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 100,00. |
Danni elettrici | La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento pari a € 7.500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari a € 100,00. |
Rottura di cristalli | La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari a € 1.000,00. |
Ricorso terzi | La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita “fabbricato” o “rischio locativo”. |
Sezione Furto | |
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria | Massimo indennizzo per sinistro 30% della somma assicurata. |
Gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito | Xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro 10% della somma assicurata. |
Xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro 5% della somma assicurata. |
Enti domestici all’interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes e altre eventuali dipendenze non comunicanti con l’abitazione, anche se in corpi separati purché nell’ambito della stessa ubicazione | Xxxxxxx xxxxxxxxxx, per sinistro, di € 2.600,00. |
Guasti cagionati dai ladri | Massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 150,00. |
Spese di sostituzione delle serrature | La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari a € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro di € 50,00. |
Spese di rifacimento di documenti personali | La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari a € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro di € 50,00. |
Spese sanitarie | Xxxxxxx xxxxxxxxxx annuo pari ai € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00. |
Sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell’Assicurato, o dai suoi familiari, purché conviventi e maggiorenni, all’esterno dell’abitazione, ma comunque entro i confini dell’U.E. | Xxxxxxx xxxxxxxxxx annuo pari ai € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 100,00. |
Furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di istituto di credito o bancario | Limite di indennizzo annuo pari a € 1.500,00. |
Spese e onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere | Xxxxxxx xxxxxxxxxx, per sinistro, pari a € 2.500,00. |
Spese sostenute dall’Assicurato per installazione e/o rafforzamento di impianto d’allarme e/o porta blindata | Xxxxxxx xxxxxxxxxx annuo pari a € 1.000,00. |
Introduzione forzando mezzi di chiusura non | Scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. |
conformi alla descrizione di cui all’Art. 50 - Mezzi di chiusura dei locali | |
Sezione Responsabilità Civile | |
Danni nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura | Xxxxxxx risarcimento per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, pari a € 25.000,00, con una franchigia per sinistro di € 250,00. |
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, per sinistro, pari a € 250.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari a € 25.000,00. |
Proprietà e/o uso di cani | Franchigia di € 100,00 per sinistro. La franchigia non viene applicata per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti. |
Danni a cose, a seguito di spargimento di acqua e rigurgito di fognature | Franchigia di € 100,00 per sinistro. |
Danni a cose di terzi in consegna e custodia | Franchigia di € 100,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 2.600,00. |
Danni da incendio, esplosione e scoppio, anche di gas di elettrodomestici, apparecchi, anche a vapore, impianti, danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute | Xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro di € 150.000,00. |
Danni da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua e del suolo | Massimale di garanzia indicato nella Scheda di Polizza. |
Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio e di lavoro | Franchigia di € 500,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 100.00,00. |
Sezione Tutela Legale | |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | Limite massimo di € 300,00. |
Esemplificazione dell’applicazione di Scoperti e/o Franchigie | |
Franchigia 200 euro Esempio 1 • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = € 1.000,00 • Somma assicurata / limite di indennizzo = € 900,00 • Importo indennizzato = € 1.000,00 - € 200, 00 = € 800,00 Esempio 2 • Danno accertato e coperto dall’assicurazione = € 1.000,00; • Somma assicurata / limite di indennizzo = € 1.100,00; • Importo indennizzato = € 1.000,00 - € 200,00 = € 800,00; |
AVVERTENZA: se il valore delle cose l’assicurazione assicurate dichiarato nella Scheda di Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro – se non espressamente e diversamente indicato – trova applicazione la cosiddetta “regola proporzionale” e l’Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.
Scoperto 10%, minimo 200 euro
Esempio 1
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione = € 4.000,00
• Somma assicurata / limite di indennizzo = € 2.800,00
• Scoperto 10% su danno accertato = € 400,00
• Importo indennizzato = € 2.800,00 ovvero si applica la somma assicurata /limite di indennizzo
Esempio 2
• Danno accertato e coperto dall’assicurazione = € 4.000,00;
• Somma assicurata / limite di indennizzo = € 4.100,00;
• Scoperto 10% su danno accertato = € 400,00;
• Importo indennizzato = € 4.000,00 - € 400,00 = € 3.600,00.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro | |
Sezione Incendio In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; • darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all’Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie “Eventi socio-politici” fare formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa; • conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell’Impresa; • predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati. Sezione Furto In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (art. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile), nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve: • darne avviso all’Impresa o all’intermediario a cui è assegnata la polizza, entro 5 (cinque) giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti; • fare formale denuncia all’Autorità competente, entro 5 (cinque) giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, inviando una copia all’Impresa. Per i sinistri che si verifichino negli altri paesi dell’U.E., relativi a scippo e/o rapina di effetti personali, l’Assicurato deve presentare denuncia all’autorità del paese in cui si è verificato l’evento e reiterare la denuncia al suo rientro in Italia, inviandone copia all’Impresa; • ove siano stati sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • conservare e custodire le tracce, gli indizi e quanto residuato dal sinistro, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; • predisporre un elenco dettagliato dei danni, subiti con riferimento alla qualità, quantità |
e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, predisporre uno stato particolareggiato degli enti assicurati al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; • mettere a disposizione dell’Impresa i locali, conti, fatture, registri, titoli di pagamento e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto. Sezione Responsabilità Civile In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, luogo, data e ora dell'evento, circostanze dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì: • informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; • astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa. Sezione Tutela Legale In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per legge (art. 1913, 1914, 1915 del Codice Civile), nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve presentare denuncia di sinistro all’intermediario a cui è assegnata la polizza, o all’Impresa, entro 5 (cinque) giorni dall’evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti. L’Assicurato, dopo aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, con le modalità suindicate, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all’Impresa. L’Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese. L’Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da Lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa. | |
Assistenza diretta / in convenzione Non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese Non prevista | |
Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 33 delle Condizioni di Assicurazione. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, l’Impresa entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. Ripensamento dopo la stipulazione In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Periodo di carenza - Sezione Tutela Legale • dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali; • trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi. In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell’inadempimento. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Prodotto destinato ai Clienti della Banca Popolare dell’Alto Adige ed è rivolto a chi vuole tutelare l’abitazione (anche non di proprietà) per i danni ai locali, al contenuto e per i danni involontariamente cagionati a terzi.
A chi è rivolto questo prodotto?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 34%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. |
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Glossario
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Assicurazione l’insieme delle garanzie prestate all’Assicurato dalla polizza. Contraente il soggetto che stipula la polizza.
Franchigia l’importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato.
Impresa Allianz S.p.A..
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
Intermediario Banca Popolare Alto Adige S.p.A.
Xxxxxxx risarcimento annuo il massimo risarcimento, per uno o più sinistri, che si verifichino nel corso di una medesima annualità assicurativa.
Parti il Contraente e l’Impresa.
Polizza il documento che prova l'Assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa a fronte dell’impegno assicurativo.
Primo rischio assoluto forma di copertura assicurativa che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Rischi la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di polizza documento che costituisce parte integrante della Polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie, e Beni assicurati.
Scoperto importo, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento con eventuale importo minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Soggetto pagatore Il soggetto intestatario o delegato del conto corrente presso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.
Valore intero forma di copertura assicurativa che prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI”
Contenuto enti domestici enti domestici, preziosi e valori, come da specifiche definizioni che seguono:
- complesso mobiliare per l’arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici (compresi i relativi allacciamenti), mobilio, arredamento e dotazioni di ufficio;
- impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campioni e quant’altro di simile normalmente pertinente una civile abitazione, la vita privata e l’attività di ufficio privato in quanto coesistente con l’abitazione.
Sono comprese le cose contenute nei locali di ripostiglio, cantine, boxes e altre eventuali dipendenze, comunicanti e non con l’abitazione, anche in corpi separati, purché nell’ambito della stessa ubicazione, nonché ciclomotori e biciclette posti sottotetto al fabbricato, attrezzature, anche sportive e per giochi, poste anche all’aperto.
Sono sempre e comunque esclusi i veicoli a motore, soggetti a immatricolazione, nonché enti oggetto di contratto di leasing.
Esplosione sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità.
Fabbricato l’intera costruzione edile, ovvero la porzione di maggior fabbricato, occupata dall’Assicurato e/o di proprietà dello stesso e adibita a civile abitazione con annesso studio privato, se esistente, compresi serramenti, infissi, opere di fondazione o interrate nonché sue pertinenze – anche se in corpi separati – quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili, piscine, purché realizzate nel fabbricato stesso o nell’area di proprietà ad esso adiacente.
L’assicurazione si intende valida e operante anche se il fabbricato assicurato risulta in fase di costruzione e/o ristrutturazione. Sono compresi:
- gli impianti idrici, elettrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria (purché fissi), di comunicazione
e di prevenzione, se esistente;
- ascensori, montacarichi, scale mobili in genere;
- altri impianti o installazioni, considerati immobili per natura o destinazione, al servizio del fabbricato, ivi comprese antenne radiotelevisive e impianti di ricezione satellitare, Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti e controsoffittature in genere, moquettes, affreschi, statue e simili enti, purché non aventi valore artistico.
Sono esclusi parchi, alberi di alto fusto, strade private, nonché l’area su cui il fabbricato è costruito.
Ai fini della presente assicurazione il fabbricato assicurato viene classificato nei termini che seguono:
- fabbricato di categoria I: fabbricato costruito e coperto in materiali incombustibili; è tollerata l’esistenza di strutture portanti del tetto in materiali combustibili;
- fabbricato di categoria II: fabbricato con tipologia costruttiva mista ovvero costruito e coperto in materiali incombustibili e combustibili;
- fabbricato di categoria III: fabbricato costruito e coperto interamente in materiali combustibili.
Si intende compresa ogni pertinenza, comunque costruita, il cui valore non superi il 10% del valore del fabbricato.
Impianti fotovoltaici sistemi di produzione dell’energia elettrica costituiti da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a captare e a trasformare l’energia solare, rendendola utilizzabile grazie all’effetto fotovoltaico sotto forma di energia elettrica. L’Impianto comprende supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, accumulatori, sistemi di allarme e antintrusione fino alla potenza massima di 20 kWp.
Impianti solari termici sistema costituito da un insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che concorrono a sfruttare l'energia solare ai fini della produzione di acqua calda e vapore. Fanno parte dell'Impianto i pannelli solari termici, i serbatoi per l'accumulo (boiler) ed eventuali pompe elettriche e la centralina per il controllo e comando, fino alla potenza massima di 20 kWp.
Implosione repentina rottura o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D. 26 giugno 1984 del Ministero dell’Interno).
Infissi telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Lastre lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del Fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole, e simili.
Preziosi oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura, raccolte numismatiche o filateliche, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere.
Scoppio repentina rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Solaio il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto l’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici
Valore a nuovo la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area o la spesa necessaria per rimpiazzare le altre cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “RESPONSABILITA’ CIVILE”
Attività professionale attività lavorativa remunerata svolta a titolo professionale.
Collaboratori familiari addetti ai servizi domestici, baby sitters, ragazze alla pari, dog sitters e simili, anche con mansioni occasionali o saltuarie.
Cose oggetti materiali e animali.
Dimora abituale quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza.
Dimora saltuaria quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, della quale dispone per periodi saltuari a uso proprio e dei suoi familiari conviventi.
DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE “FURTO”
Bagaglio gli enti domestici portati al di fuori dell’abitazione e custoditi all’interno del bagagliaio di un’autovettura di proprietà o in uso all’Assicurato e dei suoi familiari conviventi.
Contenuto enti domestici, enti pregiati, preziosi e valori, come da specifiche definizioni.
Dimora abituale quella corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, così come risultante dal certificato di residenza.
Dimora saltuaria quella non corrispondente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, della quale dispone per periodi saltuari a uso proprio e dei suoi familiari conviventi.
Effetti personali in quanto di proprietà dell’Assicurato o dei familiari conviventi, capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, preziosi e valori portati indosso o in mano, al di fuori dell’abitazione.
Enti domestici il complesso dei beni mobili presenti all’interno dei locali occupati dall’Assicurato e adibiti a civile abitazione e, qualora coesistente con l’abitazione, a ufficio privato e/o studio professionale, e pertinenti:
- la civile abitazione, l’ufficio privato e/o studio professionale compreso quanto inerente alla loro conduzione;
- l’uso personale, di casa e la vita privata in genere; quali, a tiolo esemplificativo e non limitativo:
- mobilio e oggetti di arredamento in genere, anche d’antiquariato, quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte;
- elettrodomestici, audiovisivi, apparecchi e impianti elettrici ed elettronici in genere, compresi impianti di rilevazione e di allarme;
- attrezzatura d’ufficio, documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici;
- articoli di vestiario, libri, raccolte e collezioni; compresi:
- tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti;
- apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
qualora i locali siano locati all’Assicurato e tali enti rappresentino migliorie apportate dall’assicurato stesso. Sono esclusi:
- i veicoli a motore soggetti a immatricolazione;
- enti oggetto di contratto di leasing.
Estorsione reato commesso da chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a una distrazione patrimoniale allo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
Furto reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Mezzi di custodia per tali si intendono:
- cassaforte murata ovvero cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo di parete;
- cassaforte non murata ovvero mobile con pareti e battenti in adeguato spessore costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Porta blindata porta omologata a norme UNI (9569) almeno di classe I di resistenza all’effrazione oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza per la parte mobilio e la parte fissa o infissa nel muro:
- battente costruito per l’intera superficie con lamiera d’acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura saldamente ancorata al muro;
- almeno due rostri fissi antiscardinamento;
- serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). È ammessa la presenza di uno spioncino quadrangolare.
Rapina reato commesso da chi si impossessa di beni mobili altrui, sottraendoli a chi li detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un profitto.
Xxxxxx il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Valore a nuovo la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area o la spesa necessaria per rimpiazzare le altre cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valori denaro, carte valori, titoli di credito in genere.
Vetri antisfondamento Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, e costituito da più strati di vetro accorpati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – Telefono + 39 02 7216.1 – Fax + 39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. – Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 – Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco
Condizioni di assicurazione
AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale
Indice
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
SEZIONE INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI 8
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE 15
SEZIONE TUTELA LEGALE 18
SEZIONE FURTO 20
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 33.
Art. 2 – Sottoscrizione e pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
L’assicurazione si stipula sottoscrivendo la polizza in forma autografa o in forma elettronica, con le modalità conformi ai requisiti di legge almeno per la firma elettronica avanzata, rese disponibili dall’Intermediario, ed ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della Scheda di polizza, tramite addebito diretto sul conto corrente del Contraente (o del Soggetto pagatore se diverso dal Contraente) presso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.; in questo caso il Contraente (o il Soggetto pagatore se diverso dal Contraente) autorizza la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. ad addebitare sul conto corrente indicato il premio alla firma del contratto, eventuali rate e futuri rinnovi. Il pagamento avverrà con data valuta corrispondente a quella di effetto.
I Premi sono comprensivi delle imposte, devono essere pagati all’Intermediario oppure all’Impresa e sono dovuti per l’intera annualità.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive per insufficiente disponibilità sul conto corrente, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Se la disponibilità sul conto corrente non viene ripristinata entro 30 giorni da quello del mancato pagamento della rata annuale, l’Assicurazione s’intende risolta dall’ultima scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Impresa o del Contraente.
Art. 3 – Modifica dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto sottoscritto dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 4 – Aggravamento e diminuzione di rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Intermediario o all’Impresa di ogni aggravamento del rischio; gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 33.
Nel caso di diminuzione del rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti, e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’indennizzo, entrambe le Parti hanno diritto di recedere dal contratto stesso, comunicandolo con preavviso di trenta giorni all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato, escluse le imposte, per la parte relativa al periodo di rischio non corso.
Resta inteso che il pagamento o la riscossione dei premi scaduti dopo la denuncia del sinistro, nonché qualunque altro atto delle Parti, non potranno essere interpretati come rinuncia, delle Parti stesse, ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 6 – Durata dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata mediante apposito modulo da sottoscriversi in forma autografa o in forma elettronica, con le modalità conformi ai requisiti di legge almeno per la firma elettronica avanzata, rese disponibili dall’Intermediario presso la filiale dell’Intermediario oppure tramite lettera raccomandata all’Impresa inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, l’Assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così ad ogni scadenza successiva, salvo quanto disposto dall’art. 5.
L’Assicurazione cessa automaticamente, e con essa i suoi effetti, a partire dalla scadenza annuale successiva alla data della chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A.
Art. 7 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le vigenti norme di legge.
Art. 9 – Foro competente
Foro competente è l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell’Assicurato.
Art. 10 – Procedimento arbitrale
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise previo accordo scritto tra le Parti stesse a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.
Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d’accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il domicilio dell’Assicurato o del Contraente.
Salvo diversa pattuizione, l’arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicine alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.
In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell’arbitrato saranno pariteticamente suddivise.
Art. 11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 12 – Assicurazione per conto di chi spetta
Limitatamente alle garanzie previste alla sezione “Incendio e danni materiali ai beni”, l’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall’Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall’assicurazione, attribuite al solo Contraente.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 13 – Altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più contratti di assicurazione, il Contraente e/o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti esistenti.
In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, autonomamente considerato (artt. 1910 – 1913 del Codice Civile). Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Laddove operino uno o più scoperti e/o una o più franchigie rimane stabilito che l’indennità verrà determinata ai sensi dei commi precedenti senza tener conto dello scoperto e/o franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 14 – Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) causati da atti di guerra, anche civile, occupazione militare, insurrezione e simili eventi;
b) conseguenti all’impiego di energia nucleare, ivi compresa la contaminazione da radioattività;
c) causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, valanghe, slavine;
d) all’ambiente nonché quelli conseguenti all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
e) avvenuti in occasione di requisizioni e/o occupazione per ordine dell’autorità;
f) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’asbesto stesso.
Art. 15 – Delimitazione territoriale
L’assicurazione è prestata limitatamente ai danni che si verifichino nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché per quelli verificatisi in tutto il mondo, qualora dipendano da responsabilità civile extracontrattuale dell’Assicurato, in relazione a fatti verificatisi nell’ambito della vita privata.
Relativamente alle garanzie di cui alla sezione “Tutela Legale” l’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L’assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale e/o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della U.E. ed in Svizzera.
Art. 16 – Cumulo di garanzie
Resta convenuto che qualora, in caso di sinistro, il danno risulti essere indennizzabile a termine di più sezioni di polizza, purché operanti, si farà riferimento alla sola sezione più favorevole all’Assicurato.
Art. 17 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 18 – Diritto di ripensamento
Il Contraente ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Scheda di polizza, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
SEZIONE INCENDIO E DANNI MATERIALI AI BENI
(sezione operante se richiamata nella Scheda di Polizza)
Art. 19 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, alle condizioni contrattuali (limiti di risarcimento, franchigie e/o scoperti) previste in polizza, indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, ancorché determinati da colpa grave dell’Assicurato, in conseguenza di:
1. incendio: sono parificati ai danni da incendio, i guasti fatti per ordine delle Autorità, quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi, purché non inconsideratamente, allo scopo di limitare il danno, nonché quelli prodotti dagli impianti di estinzione qualora esistenti;
2. fulmine;
3. scoppio ed esplosione, anche se verificatisi all’esterno del fabbricato assicurato (con esclusione di quelli provocati da ordigni esplosivi), implosione;
4. fumo, fuoriuscito a seguito di guasto, improvviso ed accidentale, degli impianti di produzione del calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purché gli stessi siano correttamente eseguiti, in buon stato di manutenzione ed a norma con le vigenti norme di legge;
5. urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, o di natanti in navigazione, purché non appartenenti e/o in uso all’Assicurato o al Contraente;
6. caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti e cose dagli stessi trasportate, e manufatti astronomici in genere;
7. onda sonica provocata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
8. rovina di ascensori, montacarichi in genere, antenne e parabole a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni, compresi i danni subiti dagli stessi e quelli subiti dagli impianti di pertinenza;
9. occlusioni, rigurgito e/o traboccamenti di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento posti all’interno dei fabbricati nonché infiltrazioni di acqua piovana nel fabbricato a seguito di ingorgo o traboccamenti delle grondaie e delle condutture di scarico; sono esclusi i danni conseguenti ad occlusioni, rigurgiti o trabocco della rete fognaria pubblica.
La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 100,00;
10. se conseguenti ad uno degli eventi previsti ai punti precedenti, che abbiano colpito gli enti assicurati oppure altri enti, anche se di proprietà di terzi, posti nell’ambito di 50 metri dagli enti assicurati medesimi:
- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature ed impianti elettronici, di riscaldamento o di condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
11. fuoriuscita di acqua condotta, compresa l’acqua piovana, a seguito di rotture accidentali, anche se provocate da gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, installati sia internamente che esternamente al fabbricato assicurato, purché correttamente eseguiti ed in buon stato di manutenzione.
Sono compresi, con un massimo risarcimento annuo pari ad € 20.000,00, i danni causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale e/o guasto di macchine ad uso domestico collegate a condutture d’acqua o dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici del fabbricato.
Qualora operante la partita «fabbricato» sono comprese, entro il limite di risarcimento annuo di € 2.500,00:
a) le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione e la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, collocati nei muri e/o nei pavimenti, la cui rottura ha provocato la fuoriuscita di acqua;
b) le spese, necessariamente sostenute e documentate, per la demolizione di parti del fabbricato per la ricerca del guasto e il ripristino delle stesse.
Sono esclusi i danni causati da:
- gelo, relativamente a locali privi di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore prima del sinistro;
- rottura, per effetto del gelo, di condutture e/o tubazioni esterne al fabbricato. Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 100,00.
L’assicurazione comprende inoltre:
12. i danni elettrici, ovvero i danni materiali e diretti provocati agli enti assicurati (compresi pc ed accessori per uso privato) da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati.
Sono esclusi i danni:
- causati da usura, carenza e/o mancanza di manutenzione, manomissioni, prove e collaudi;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipula dell’assicurazione nonché quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampade elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari a € 7.500,00. Per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00;
13. la rottura di cristalli, ovvero le spese per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche comprese le spese di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto – la cui rottura sia dovuta a fatti accidentali.
Sono esclusi i danni:
- derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre e sugli specchi medesimi o sui supporti su cui le stesse sono collocate;
- da rigature e scheggiature in genere;
- da vizio di costruzione o difetto d’installazione;
- avvenuti in occasione di crollo del fabbricato o di stacco di parti dello stesso nonché assestamenti del fabbricato;
- alle lastre ed agli specchi che rientrano nella definizione di «fabbricato» ovvero in quella di «contenuto», qualora non sia assicurata la rispettiva partita.
Sono compresi gli eventuali danni causati agli enti assicurati dalla rottura delle lastre o specchi;
La presente garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.000,00.
14. le spese di ricerca e riparazione per fuoriuscita di gas, ovvero in caso di dispersione di gas a seguito di fuoriuscita accidentale dagli impianti di distribuzione, di specifica competenza dell’Assicurato e posti al servizio del fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e tale da comportare l’interruzione dell’erogazione, l’Impresa indennizza:
- le spese sostenute per la riparazione e/o la sostituzione delle tubazioni, e relativi raccordi, che hanno dato origine alla fuoriuscita di gas;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione e/o il ripristino di parti del fabbricato assicurato onde consentire le sostituzioni e/o le riparazioni di cui al comma precedente.
Sono escluse spese diverse da quelle su indicate, comprese quelle necessarie per rendere gli impianti conformi alle normative vigenti.
La garanzia opera nella forma a primo rischio assoluto e sempreché sia operante la partita «fabbricato».
La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 1.600,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 260,00;
15. i danni materiali e diretti ai serramenti ed agli infissi del fabbricato, qualora assicurato, provocati e seguito di furto e/o tentato furto, compreso, a deroga di quanto previsto all’art.20, il furto degli stessi; la garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo di € 500,00;
16. le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina e idonea discarica autorizzata e/o imposta dalle Autorità, i residuati del sinistro, entro il limite di risarcimento, per sinistro, di € 25.000,00;
17. le spese sostenute per la rimozione, il deposito temporaneo ed il ricollocamento del contenuto, in quanto assicurato, onde consentire il ripristino del fabbricato danneggiato con un massimo risarcimento, per sinistro, di € 5.000,00;
18. il ricorso terzi, ovvero l’Impresa risponde delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interesse e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da incendio, esplosione o scoppio indennizzabili a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché avvenuti a seguito di danni alle cose di terzi di cui al comma precedente e sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
Non sono considerati terzi, se conviventi con l’Assicurato, il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, nonché le altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione. L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transizione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza e si intende operante solo ed esclusivamente se assicurata la partita “fabbricato” o “rischio locativo”;
19. la perdita di generi alimentari riposti all’interno degli impianti di refrigerazione, nella dimora abituale dell’Assicurato e in quanto assicurata la partita «contenuto», a seguito di mancata od anormale produzione del freddo;
La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con un massimo risarcimento annuo pari ad € 260,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato una franchigia pari ad € 50,00;
20. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme e dei disposti della presente sezione di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito. La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00;
21. la perdita delle pigioni, purché documentate, relative al fabbricato danneggiato e per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 12 mesi, qualora il fabbricato assicurato sia di proprietà dell’Assicurato e da questi ceduto in locazione a terzi; sono esclusi i danni causati da ritardi nelle operazioni di ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, nonché da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00;
22. le spese sostenute dall’Assicurato e documentate inerenti all’utilizzo di un alloggio sostitutivo aventi caratteristiche analoghe a quello assicurato, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall’Assicurato e resi inagibili a seguito di sinistro.
Nessun indennizzo sarà riconosciuto all’Assicurato per ritardi, nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali nonché per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
Il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 6.000,00;
23. la perdita di combustibile in conseguenza di un evento assicurato o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento ed uso domestico in genere.
La garanzia è prestata con un massimo risarcimento annuo pari ad € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico
dell’Assicurato una franchigia pari ad € 100,00;
24. le spese per il rifacimento di documenti di famiglia, danneggiati e distrutti con un massimo risarcimento annuo pari ad € 250,00;
25. le spese di nuova progettazione e gli oneri di concessione edilizia, relative alla ricostruzione del fabbricato assicurato; l’indennizzo è riconosciuto solo a ricostruzione avvenuta e se la stessa avviene entro 18 mesi dalla data di definizione del danno, salvo comprovata forza maggiore; ed esclusivamente se conseguente a sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al precedente punto 1 e punto 3, fermo restando il disposto dell’art.29;
26. eventi atmosferici: l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, quando la violenza di tali eventi è riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno, compresa la fuoriuscita di acqua da pluviali o grondaie a seguito di occlusione delle stesse a causa della grandine e/o neve.
L’Impresa non risponde dei danni:
1) verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
2) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- intasamento o traboccamento di grondaie o di pluviali per cause diverse da grandine e/o neve; cedimento o franamento del terreno, stillicidio, umidità, neve, gelo;
3) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- costruzioni e strutture, pertinenziali al fabbricato, in legno e/o plastica e quanto in essi contenuto, a meno che non siano porticati e/o tettoie fissati al fabbricato;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da grandine o rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e relativo contenuto.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, relativamente agli enti all’aperto di € 2.600,00;
27. eventi socio-politici: l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Sono, inoltre, compresi gli altri danni materiali e diretti arrecati, agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
L’Impresa non risponde dei danni:
- di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- diversi da incendio, esplosione e scoppio nel caso di occupazione continuata della proprietà per oltre cinque giorni.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00;
28. sovraccarico da neve: l’Impresa risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono esclusi i danni:
- causati da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento strutturale del tetto, nonché quelli a lucernari, vetrate e serramenti in genere;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto.
La presente garanzia viene prestata con una franchigia, per sinistro, di € 250,00 e con un massimo risarcimento, per sinistro, pari al 50% della somma complessivamente assicurata alle partite “fabbricato” e “contenuto”;
29. rischio locativo: L'Impresa nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e quelle per la liquidazione del danno da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in
locazione dall'Assicurato. Fermo restando il disposto dell'art. 30 qualora la somma assicurata a questo titolo risulti inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.
Art. 20 – Esclusioni
Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 14, in quanto non derogate, sono esclusi i danni:
a) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
c) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l’evento è determinato da usura, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione;
d) subiti dalle merci in refrigerazione, per effetto di mancata od anormale produzione o distruzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto all’art. 19;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’articolo 19;
f) causati da e/o derivati da:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
2. smagnetizzazione, errata registrazione, cancellazione o cestinatura di dati e software in genere sugli stessi memorizzati; utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici in genere.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi di cui al comma f), derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, l'Impresa indennizzerà la sola parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 21 – Ispezione alle cose assicurate
L’Impresa ha sempre il diritto di ispezionare gli enti assicurati e il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni richieste dall’Impresa stessa.
Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per evitare o limitare il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto Previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso all’intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure all’Impresa, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile .
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato deve altresì:
- limitatamente ai sinistri che colpiscano le garanzie «Eventi Socio-politici» sporgere formale denuncia all’Autorità competente, inviandone copia all’Impresa;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna, salvo diversa autorizzazione da parte dell’Impresa;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti distrutti o danneggiati, lasciando a disposizione dei Periti gli enti rimasti illesi o danneggiati.
Art. 23 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 24 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che le somme assicurate, riportate alle corrispondenti partite della Scheda di Polizza, dovranno corrispondere al:
- valore a nuovo per il «fabbricato»;
- valore a nuovo per il «contenuto», con esclusione dei seguenti enti:
- capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa;
- oggetti fuori uso e/o inservibili;
- oggetti e/o mobili di antiquariato;
- preziosi;
per i quali la somma assicurata dovrà corrispondere al valore allo stato d’uso, l’ammontare del danno, e del relativo indennizzo, si determinano, fermo restando il disposto dell’art. 30, separatamente per ogni singola partita di polizza, con i criteri che seguono:
• per il «fabbricato» si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per ricostruire a nuove le parti distrutte e riparare quelle danneggiate escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione e ad ogni altra circostanza concomitante, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che, aggiunto all’importo suindicato, determina l’indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore a nuovo», compresi i maggiori costi per la costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoriamente richiesta dalle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione. Il suindicato supplemento di indennità sarà corrisposto entro trenta giorni dall’avvenuta ricostruzione del fabbricato, anche su area diversa purché ciò non comporti aggravio per l’Impresa, secondo la tipologia preesistente e sempreché la ricostruzione sia ultimata, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
• per il «contenuto» si stima, al momento del sinistro, il valore allo stato d’uso deducendo il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate. Si determina, inoltre, il supplemento di indennità che aggiunto all’importo suindicato determina l’indennizzo complessivo calcolato secondo il «valore a nuovo » comprese le spese di trasporto e di montaggio.
• Il suindicato supplemento di indennità:
- sarà corrisposto entro trenta giorni dal rimpiazzo del contenuto distrutto e/o danneggiato;
- non sarà riconosciuto per
o capi di vestiario in genere, biancheria personale e di casa;
o oggetti fuori uso e/o inservibili, oggetti e/o mobili di antiquariato;
o preziosi;
o apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, personal computer e relative periferiche, per i quali siano trascorsi più di due anni dalla data, documentata, di acquisto.
Art. 25 – Preziosi e valori
Resta convenuto che, per preziosi e valori, il massimo risarcimento, in caso di sinistro, sarà pari all’importo di seguito indicato:
- 50% della somma assicurata alla partita “contenuto” con il massimo di € 15.000,00 per preziosi, gioielli e collezioni in genere;
- € 20.000,00 per singolo oggetto per pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- 10% della somma assicurata alla partita “contenuto”, con il massimo di € 1.500,00 per denaro e titoli di credito in genere. Limitatamente a tali enti non verrà applicato il disposto dell’art. 30; il Contraente o l’Assicurato dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore di tali enti.
L’Impresa risarcirà per essi il valore allo stato d’uso, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l’assicurazione copre le relative spese.
Art. 26 – Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall’Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure per volontà concorde delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 27 – Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità, del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 22;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati, determinando il valore che gli enti stessi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 24;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno a termini di polizza.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 26) – lettera b –, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stima dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti l’Impresa entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’articolo 2742 del Codice Civile.
Art. 29 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 30 – Assicurazione parziale
Se dalle stime effettuate secondo le norme previste dall’art. 24, risulta che, al momento del sinistro, il valore dei beni, esclusi quelli assicurati in deroga all’art. 1907 del Codice Civile, eccede la somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l’Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata e valore risultante al momento del sinistro.
L’Impresa, tuttavia, rinuncia all’applicazione della suddetta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del sinistro, partita per partita, risulti non superiore al 20%.
Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale verrà applicata esclusivamente per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
Resta, inoltre, convenuto che qualora il sinistro venga liquidato applicando la suddetta regola proporzionale, il Contraente si obbliga ad integrare le somme assicurate, per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura, con effetto dalla prima scadenza annuale successiva alla data di definizione del sinistro.
Qualora il Contraente non ottemperi a tale obbligo l’Impresa, in caso di sinistro, applicherà il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile senza alcuna deroga.
Art. 31 – Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo prevedibile superi l’importo di € 50.000,00.
L’acconto non potrà comunque essere superiore all’importo di € 250.000,00.
L’obbligazione dell’Impresa dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione del danno.
Art. 32 – Fabbricati in comproprietà o in condominio
Qualora venga assicurata una sola porzione di fabbricato, l’assicurazione comprende anche la quota, ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
Art. 33 – Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell’acquisto delle coperture, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.
L'Impresa ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 34 – Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge;
- i familiari dell’Assicurato;
sempreché l’Assicurato stesso rinunci a valersi nei confronti del responsabile del danno.
Art. 35 – Surrogazione dell’indennità alla cosa
Se le cose assicurate, soggette a privilegio, pegno od ipoteca, sono perite o deteriorate, le somme dovute dall’Impresa a termini di polizza, per indennità della perdita o del deterioramento, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento.
Fermo restando il disposto dell’art. 2742 del Codice Civile.
SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE
(sezione operante se richiamata nella Scheda di Polizza)
Art. 36 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata. Sono considerate «vita privata» anche le attività di tipo domestico.
Sono equiparati all’Assicurato il coniuge o il convivente more uxorio e -se stabilmente conviventi- i loro parenti ed affini. L’assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto illecito di persone delle quali egli debba rispondere ai sensi di legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo l’assicurazione vale per la responsabilità derivante:
- dalla proprietà e conduzione della dimora abituale e saltuaria e dei relativi impianti, compresi parchi e giardini, anche con alberi ad alto fusto, recinzioni e cancelli anche elettrici, piscine, impianti sportivi ed attrezzature varie, ivi compreso l’uso di macchinari; è esclusa la conduzione della dimora saltuaria nei periodi in cui la stessa sia locata o concessa in uso gratuito a terzi; se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione si estende tanto ai danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;
- per i danni causati dall’Assicurato e dal proprio nucleo familiare, nella conduzione di locali presi in locazione durante i periodi di villeggiatura, ovvero durante i periodi di studio dei figli purché tali locali siano situati fuori del comune di residenza dell’Assicurato. L’assicurazione vale anche per i danni da incendio, esplosione e scoppio arrecati ai locali stessi nonché all’arredo domestico di terzi in essi presente. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che, per ogni sinistro, rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 250,00 e che il massimo risarcimento, per uno o più sinistri che si verifichino nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo è pari ad € 25.000,00;
- da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato anche se eseguiti da terzi. Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da terzi la garanzia si intende operante per il rischio della committenza, come disposto dal D.L. 494/96 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La garanzia vale anche per i lavori di costruzione di nuovi fabbricati, con un massimo risarcimento, per sinistro, pari ad € 250.000,00 e con una franchigia, per sinistro, pari ad € 500,00. La garanzia opera alla condizione che i lavori vengano effettuati con le prescritte licenze edilizie ed in conformità alle disposizioni di legge e si intende prestata in eccedenza rispetto ad eventuali coperture assicurative dirette a favore delle imprese alle quali i lavori vengono affidati;
- da uso e proprietà di apparecchi ed elettrodomestici in genere;
- dalla proprietà ed uso di roulottes, campers, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature, compreso il rischio statico, qualora non rientrante nella disciplina sull’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione; nonché l’attività di campeggio;
- dalla proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, domestici e da caccia; limitatamente ai danni derivanti dalla proprietà e/o uso di cani, per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 100,00. La franchigia non si applica per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti;
- dall’uso di velocipedi, monopattini, anche da parte di domestici, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;
- dalla proprietà, detenzione ed uso, purché regolarmente autorizzate dalle competenti autorità, di armi da fuoco, per difesa, tiro a segno e tiro a volo, fucili subacquei;
- dalla proprietà ed uso di veicoli a motore anche giocattolo, non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
- dalla proprietà ed uso di mezzi aerei a pilotaggio remoto ma solo quelli:
o non utilizzati per uso professionale;
o di massa operativa al decollo fino a 900 grammi.
Questa garanzia è operante solo se sono rispettate le disposizioni di legge sull’utilizzo dei mezzi aerei.
- dalla proprietà, possesso, uso di natanti, compreso il windsurf o tavola a vela non soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione;
- dallo svolgimento di attività sportive e del tempo libero, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti escluse comunque, competizioni svolte sotto l’egida delle federazioni competenti e la pratica agonistica professionistica;
- all’Assicurato per danni cagionati a terzi, trasportati e non, in conseguenza della guida ed uso di veicoli a motore su strade private, qualora non sia operante l’assicurazione di legge. Sono compresi i danni cagionati a terzi, trasportati e non, dai familiari minorenni, a seguito della guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso. L’assicurazione comprende anche l’azione di rivalsa intrapresa da parte di Imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria – ai sensi della vigente legislazione in materia – di veicoli e natanti a motore. La presente garanzia opera anche per ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quello corrisposto da detto assicuratore. L’assicurazione è efficace a condizione che la guida sia avvenuta all’insaputa del proprietario/locatario del veicolo e che il veicolo stesso risulti assicurato contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione.
- all’Assicurato, in quanto partecipante, quale genitore, all’attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità derivante da fatto degli allievi affidati alla sua sorveglianza;
- dalla conduzione delle abitazioni, fuori sede (per l’intero o per la quota spettante) – site nel territorio italiano – per i figli studenti;
- alle persone che hanno in consegna temporaneamente animali domestici o da cortile o da sella di proprietà dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante purché tali persone non svolgano tale attività per professione.
L’assicurazione comprende, inoltre, i danni:
- a cose, a seguito di spargimento di acqua e rigurgito di fognature purché il danno sia conseguente ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere, rottura di tubazioni e condutture di pertinenza della dimora abituale e saltuaria – per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia € 100,00;
- danni a cose di terzi da spargimento d’acqua per cause imputabili all’assicurato;
- da incendio, esplosione e scoppio, anche di gas, di elettrodomestici, apparecchi, anche a vapore, impianti; la garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dall’Assicurato o dallo stesso detenute. La presente garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo per sinistro di € 150.000,00;
- da caduta di antenne o parabole;
- da caduta di neve o ghiaccio, non rimossi tempestivamente dal tetto del fabbricato costituente la dimora abituale e saltuaria;
- da intossicazione ed avvelenamento causati dalla somministrazione di cibi e bevande;
- cagionati da figli minori dell’Assicurato quando vengono affidati, temporaneamente, a persone con Lui non conviventi, compresa la Responsabilità Civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento accidentale dell’ambiente ovvero i danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, accidentalmente emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dall’abitazione dell’Assicurato;
- a cose di terzi in consegna e custodia, esclusi xxxxxxxx, preziosi, valori e denaro. La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di € 100,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 2.600,00;
- indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività imprenditoriali in genere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizio e di lavoro, nonché dal mancato utilizzo e/o godimento di beni e servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia si intende prestata con una franchigia di € 500,00 e con un massimo indennizzo annuo di € 100.000,00.
Art. 37 – Esclusioni
L'Assicurazione non comprende i danni:
- derivanti dallo svolgimento di attività professionale (salvo che per i collaboratori familiari);
- derivanti da possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, non contemplati nell'art. 36;
- ad animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto o rapina;
- derivanti dalla detenzione e dell'impiego di sostanze radioattive o di apparecchiature per I’accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- dalla circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore, salvo quanto previsto al precedente art. 36;
- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- conseguenti a cattivo stato di manutenzione dei fabbricati;
- conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e/o fiscali.
Art. 38 – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione, il convivente more-uxorio, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Limitatamente ai danni a cose provocati da:
- acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti di pertinenza del fabbricato;
- incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
sono considerati terzi anche i genitori ed i figli dell'Assicurato, purché non conviventi con l'Assicurato stesso, ed abitanti in unità immobiliari distinte.
Sono, inoltre, considerati terzi i collaboratori familiari per i danni subiti in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 39 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, luogo, data e ora dell'evento, circostanze dell'evento, descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte ed il numero di Polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.
Art. 40 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, e comunque fino ad esaurimento del grado di giudizio nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorrono, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende.
SEZIONE TUTELA LEGALE
(sezione operante se richiamata nella Scheda di Polizza)
Art. 41 – Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto e dei rischi assicurati, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato. Tali oneri sono:
- le spese per l’intervento di un legale entro i limiti della tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso della Impresa, entro i limiti delle tariffe degli ordini di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall’ impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 300,00.
Art. 42 – Persone e rischi assicurati
L’Assicurazione viene prestata nell’ambito della vita privata e vale per il Contraente e per i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. L’assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all’attività svolta per conto dell’Assicurato.
L’assicurazione è prestata, inoltre, per le controversie derivanti dall’uso di veicoli a motore (autovetture ad uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri ad uso privato, caravans, campers, roulottes, carrelli) di proprietà dei componenti del nucleo familiare del Contraente, compreso il traino di roulottes o carrelli e vale per i proprietari dei mezzi assicurati, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del Contraente. L’Impresa assicura le spese di cui all’art.41 comprendendo in garanzia:
- l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- l’azione, in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come conducenti o passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa penale nei procedimenti per reati colposi;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro, nonché le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- le vertenze con Enti o Istituti di Assicurazioni previdenziali e sociali;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate , purché il valore in lite non sia superiore a € 15.000,00;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali ove l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente;
- il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.
L'assicurazione viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.
In entrambi i casi la garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui e stato posto in essere il primo atto di violazione della norma e dell'inadempimento.
Art. 43 – Validità territoriale
La garanzia vale per tutti gli Stati europei, con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 44 – Esclusioni
L’assicurazione non è prestata per le controversie aventi per oggetto:
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- le controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- le controversie in materia di diritto tributario e/o fiscale;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall’Assicurato;
- i fatti derivanti dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- le controversie di valore inferiore ad € 300,00. L’assicurazione non vale inoltre:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- se per il veicolo guidato dall’assicurato non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se il veicolo viene usato in difformità da immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 Codice della strada) o non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della strada;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI o dalla FMI;
- per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per gli oneri connessi all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 45 – Limite di indennizzo
L’assicurazione è prestata per ogni sinistro fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 46 – Coesistenza di garanzia
La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che e dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.
Art. 47 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario cui è assegnata la polizza entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L’inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo in base a quanto disposto dall’art. 1915 del codice civile.
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l’indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l’assicurato ne sia in possesso.
L’assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all’Intermediario cui è assegnata la polizza tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato.
L’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti e i documenti occorrenti per la gestione della pratica.
Art. 48 – Gestione del sinistro
a) Tentativo di componimento amichevole
L’ Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell’Impresa.
b) Scelta del legale e del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia , o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra la Impresa e l’assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo alla Impresa;
in questo caso, l’Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all’ Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. La Impresa conferma l’incarico professionale in tal modo conferito. L’ Impresa rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per quanto sopra detto in merito alla nomina di un legale corrispondente.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, l’Impresa avverte l’assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito.
c) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, l’Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, la Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
d) Obblighi dell’assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell’Impresa.
L’ Impresa, alla definizione della controversia, rimborsa all’assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
e) Disaccordo fra assicurato e Impresa
In caso di disaccordo fra l’assicurato e l’Impresa in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L’arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità. Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Impresa, sono ripartite al cinquanta per cento fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’assicurato, devono essere pagate integralmente dall’ Impresa.
SEZIONE FURTO
(sezione operante se richiamata nella Scheda di Polizza)
Art. 49 – Oggetto dell’assicurazione
L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita degli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, a seguito di:
1. furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali indicati nella Scheda di Polizza:
- violandone le protezioni esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in maniera clandestina, per cui dopo essersi introdotto nei locali in modo clandestino, vi si sia fatto rinchiudere e abbia asportato la refurtiva successivamente a locali chiusi e con scasso, dall'interno, dei mezzi di chiusura;
2. estorsione, rapina, avvenuta nei locali indicati nella Scheda di Polizza, quand'anche le persone, sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni da furto e rapina i guasti e gli atti vandalici causati agli enti assicurati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati.
L’assicurazione si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
a) per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi in genere di argenteria:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 30% della somma assicurata;
b) per gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 10% della somma assicurata;
c) per denaro:
- xxxxxxx xxxxxxxxxx per sinistro: 5 % della somma assicurata.
L'assicurazione è operante altresì per:
3. il furto di enti domestici all'interno dei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche se in corpi separati purché nell'ambito della stessa ubicazione, sempreché avvenuto con le modalità previste al precedente punto 1; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo, per sinistro, di € 2.600,00;
4. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o di rapina o di estorsione consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono gli enti assicurati ed i relativi serramenti ed infissi compreso il furto degli stessi.
Sono comprese le spese per la sostituzione o il potenziamento di serrature, blindature o congegni di bloccaggio relative ad accessi dall'esterno, danneggiati o forzati dai ladri, nonché i guasti cagionati agli impianti automatici di allarme.
La garanzia si intende operante sino alla concorrenza del massimale di € 500,00; per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato la franchigia di € 150,00;
5. il furto commesso con chiavi che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato od ai suoi familiari. La garanzia è operante dal momento dello smarrimento o sottrazione indicato nella denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e fino alle ore 24 del secondo giorno successivo alla denuncia stessa;
6. le spese di sostituzione delle serrature con altre uguali ed equivalenti per qualità, in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi autentiche, sempreché sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
7. le spese di rifacimento di documenti personali, quali ad esempio patenti di guida, carte d'identità e passaporti, in conseguenza di furto, rapina o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 250,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00;
8. le spese sanitarie, purché documentate, per infortunio subito dall'Assicurato, o da suoi familiari conviventi, in occasione di rapina e/o scippo; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di € 50,00.
L'assicurazione è, inoltre, estesa a:
9. sottrazione di effetti personali commessi nei confronti dell'Assicurato e dei suoi familiari, purché conviventi e maggiorenni, all'esterno dell'abitazione, ma comunque, a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 15 – Delimitazione territoriale, entro i confini della U.E., mentre hanno addosso od a portata di mano gli effetti personali stessi.
La garanzia è operante esclusivamente:
- per furto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona;
- per il furto con destrezza, allorché la persona ha indosso od a portata di mano gli effetti medesimi;
- per lo scippo o la rapina, ovvero strappando di mano o di dosso alla persona gli effetti medesimi;
- per il furto avvenuto in caso di incidente stradale.
Sono compresi i danni ad indumenti ed effetti personali conseguenti a scippo e/o rapina.
Sono esclusi i danni a beni portati con sé che siano attinenti ad attività professionale, esercitata per conto proprio e/o di terzi, e i danni ad enti non di proprietà delle persone assicurate.
La garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00 e con una franchigia, per singolo sinistro, di
€ 100,00;
10. furto e rapina di valori e preziosi chiusi in cassette di sicurezza, nella camera corazzata di Istituto di Credito o Bancario; sono esclusi i danni causati da furto senza effrazione dei mezzi di custodia. La garanzia è prestata in eccedenza al capitale assicurato dall'Istituto di Credito o Bancario con un limite di indennizzo annuo pari ad € 1.500,00;
11. furto in presenza di persone, ovvero il furto commesso attraverso finestre o portefinestre i cui sistemi di chiusura e protezione non siano posti in essere, alla condizione che nei locali vi sia la presenza di persone maggiorenni, e che l'introduzione sia avvenuta a loro insaputa;
12. le spese e gli onorari di competenza di periti, tecnici e consulenti in genere, che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente alle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese, a carico dell'Assicurato, a seguito di nomina del terzo perito; il massimo indennizzo, per sinistro, è pari ad € 2.500,00;
13. le spese sostenute dall'Assicurato, purché documentate ed effettivamente sostenute entro trenta giorni dalla data del sinistro, per l'installazione e/o rafforzamento di impianto d'allarme e/o di porta blindata; la garanzia è prestata con un massimo indennizzo annuo pari ad € 1.000,00.
L'assicurazione è prestata, sempre e comunque, nella forma a primo rischio assoluto.
Art. 50 – Mezzi di chiusura dei locali
L’assicurazione di cui al precedente art. 49, punto 1, è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno, dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo a da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o da particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua
estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm.
Qualora il furto avvenga con introduzione nei locali, contenenti gli enti assicurati, con superamento mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, di mezzi di chiusura non conformi a quanto suindicato, la garanzia e prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dagli autori del furto per introdursi nei locali contenenti gli enti assicurati.
Art. 51 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) commessi od agevolati con xxxx e/o colpa grave:
- dall'Assicurato e/o Contraente:
- da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti gli enti assicurati o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza degli enti stessi o dei locali che li contengono;
- da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità, anche se non coabitanti;
d) da furto causato alle cose assicurate in locali lasciati disabitati:
- dopo le ore 24 del quindicesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente a preziosi o valori;
- dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno consecutive di disabitazione, relativamente agli altri enti assicurati;
e) agli enti posti all' aperto;
f) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
g) indiretti, ovvero quelli che non riguardano la materialità degli enti assicurati salvo quanto previsto all'art. 49.
Art. 52 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, fermi gli obblighi previsti per legge (artt. 1913 - 1914 - 1915 del Codice Civile) nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato o il Contraente deve:
- darne avviso all'Impresa, o all’intermediario a cui è a assegnata la polizza, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché la descrizione delle parti, persone ed enti coinvolti;
- sporgere formale denuncia all'Autorità competente, entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, inviandone una copia all'Impresa. Per i sinistri che si verifichino negli altri paesi della U.E., relativi a scippo e/o rapina di effetti personali, l'Assicurato deve presentare denuncia all'autorità del paese in cui si e verificato I’evento e reiterare la denuncia al suo rientro in Italia, inviandone una copia all'Impresa;
- ove siano stati sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
L'Assicurato e/o il Contraente deve altresì:
- conservare e custodire le tracce, gli indizi e quanto residuato dal sinistro, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore degli enti sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, predisporre uno stato particolareggiato degli enti assicurati al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- mettere a disposizione dell'Impresa i locali, conti, fatture, registri, titoli di pagamento e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.
Art. 53 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.
Art. 54 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dall'Impresa, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure, per volontà concorde delle Parti:
b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza pero avere alcun voto deliberativo Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta.
Art. 55 – Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
c) momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
d) verificare se il Contraente o I'Assicurato ha adempiuto agli obblighi in caso di sinistro di cui all'art. 52;
e) verificare I'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, secondo i criteri dell'art. 56;
f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di liquidazione. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 54 - lettera b - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale e valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 56 – Determinazione dell’ammontare del danno
- Per gli oggetti domestici, enti pregiati, preziosi ed effetti personali, l'ammontare del danno è dato, per gli enti sottratti o distrutti, dal valore allo stato d'uso che avevano al momento del sinistro e, per gli enti danneggiati, dal costo di riparazione con il limite del valore allo stato d'uso al momento del sinistro; deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
- Relativamente agli enti la cui data di acquisto risulti essere comprovata entro un anno dalla data del sinistro, l'Impresa indennizza il danno in base al valore a nuovo degli enti stessi.
- Per raccolte e collezioni in genere l'Impresa indennizza solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso, in ogni caso, il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
- Per i documenti l'Impresa indennizza le sole spese di rifacimento.
- Per i valori si determina il valore nominale del denaro e carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. 59.
- Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato o il Contraente deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettategli a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
- Per gli effetti cambiari, I'indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 57 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti l’Impresa entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’articolo 2742 del Codice Civile.
Art. 58 – Recupero degli enti rubati
Se gli enti rubati vengono recuperati, in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli enti medesimi. Se invece l'Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà degli enti recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per gli stessi, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 59 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 60 – Riduzione delle somme assicurate-Reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti; la riduzione ha effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
II Contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa il reintegro ai valori originali; il reintegro avrà effetto dal momento dell'emissione della relativa appendice da parte dell'Impresa con decorrenza dalle ore 24 del giorno di corresponsione, da parte del Contraente, del rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il periodo che intercorre tra la data di reintegro stessa ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
Art. 61 – Dimora saltuaria
A parziale deroga dell'art. 51- lettera d - qualora I'assicurazione venga prestata per una dimora saltuaria dell'Assicurato, le garanzie si intendono operanti qualunque sia la durata della disabitazione per tutti gli enti assicurati con esclusione di enti pregiati, preziosi e valori, per i quali l'assicurazione opera per il solo periodo di abitazione dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi.
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Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza
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8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
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