Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti delle Cooperative esercenti attività nel settore
“Centri Elaborazione Dati-C.E.D.”
L'anno 2009 il giorno 09 del mese luglio in Roma Tra
UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane, rappresentata dal Presidente Xx. Xxxxxxx X’Xxxxxx assistito da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
E
FESICA - CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx
CONFSAL/FISALS rappresentata dal Segretario Nazionale Claudio Trovato assistiti dalla CONFSAL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxx Xxxx
Si è convenuto
di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti che operano nelle seguenti categorie:
- centri elaborazione dati contabili;
- centri elaborazione cedolini paghe;
- centri elaborazione “data entry”;
- centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato e/o agricoltura e/o industria;
- centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
- centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
- centri elaborazione dati operanti come Internet Provider;
- centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line;
- centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete.
INDICE
PREMESSA
CAMPO DI APPLICAZIONE DECORRENZA E DURATA
TITOLO I Validità e sfera di applicazione del Contratto - art.1 TITOLO II Livelli di contrattazione nazionale o aziendale – artt. 2-3-4 TITOLO III Diritti Sindacali e di Associazione – artt. 5-6-7-8-9 TITOLO IV Ente Bilaterale Nazionale – art. 10
TITOLO V Esclusività di Stampa -distribuzione contratti – artt. 11-12 TITOLO VI Mobilità e mercato del lavoro – art. 13
TITOLO VII Classificazione del Personale – art. 14
TITOLO VIII Mansioni promiscue- Mutamento mansioni- Jolly – artt. 15-16 TITOLO IX Assunzione -Documentazione -Visita medica – artt. 00-00-00-00 TITOLO X Periodo di prova – art. 21
TITOLO XI Orario di Lavoro – artt.22-23-24
TITOLO XII Personale non soggetto a limitazione di orario – art. 25 TITOLO XIII Orario di lavoro per i lavoratori minori d’età – art. 26
TITOLO XIV Lavoro straordinario-domenicale-festivo-notturno-a turni– artt. 27-28-29-30-31-32 TITOLO XV tipologie contrattuali –art.33
TITOLO XVI lavoratori studenti – art. 34
TITOLO XVII genitori di portatori di handicap e tossicodipendenti – art. 35 TITOLO XVIII lavoratori extracomunitari e portatori di handicap - art. 36 TITOLO XIX mobbing – art. 37
TITOLO XX riposo settimanale, festività permessi retribuiti, permessi straordinari retribuiti, permessi non retribuiti – art. 00-00-00-00
TITOLO XXI sospensione, soste, riduzione orario, recuperi – art. 42 TITOLO XXII Intervallo per la consumazione del pasti – art. 43 TITOLO XXIII Congedo per matrimonio – art. 44
TITOLO XXIV – Volontariato – art. 45 TITOLO XXV - Maternità – art. 46 TITOLO XXVI – Ferie – art. 47 TITOLO XXVII – Aspettativa – art. 48
TITOLO XXVIII - Malattia -Infortuni sul lavoro – malattia professionale - art. 49 TITOLO XXIX Trattamento economico – art. 50
TITOLO XXX Indennità – art. 51
TITOLO XXXI Corresponsione della retribuzione -reclami sulla busta paga – art. 52 TITOLO XXXII Risoluzione del rapporto di lavoro – Preavviso – art. 53
TITOLO XXXIII Trattamento di fine rapporto – art. 54 TITOLO XXXIV Previdenza Complementare – art. 55
TITOLO XXXV Cessione- Trasformazione dell'azienda -Liquidazione della cooperativa – art. 56 TITOLO XXXVI Indumenti attrezzi di lavoro – art. 57
TITOLO XXXVII Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore ambiente di lavoro – art. 58 TITOLO XXXVIII Divieti – art. 59
TITOLO XXXIX - Risarcimento danni – art. 60
TITOLO XL Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione – art. 61 TITOLO XLI Composizione delle controversie – art. 62
TITOLO XLII Codice disciplinare – art.63-64-65 TITOLO XLIII Patronati – art. 66
TITOLO XLIV Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 67 TITOLO XLV Rapporti sindacali tra le parti – art. 68
PREMESSA
Le Organizzazioni Sindacali UNCI e CONFSAL firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime XX.XX., rispetti i contenuti dell’accordo quadro in parola. Infatti il CCNL è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa ed avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio –in sostituzione del tasso di inflazione programmata- l’indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA.
Le XX.XX. firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
di livello nazionale;
di livello aziendale.
Le parti ritengono anche che per il rilancio dell’occupazione, in un’ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l’affiancamento alla azienda di tipo tradizionale quella cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio coimprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell’azione produttiva ai cicli dell’economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull’occupazione.
Se è vero che “nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di più alto livello, che il capitalismo comprime” (Xxxxxxxx) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio.
Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d’impresa.
Secondo l’art. 1, comma 3, della l. n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio coimprenditore — nell’ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori— può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Considerato che nel regime giuridico previgente veniva esclusa dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti la riconducibilità del lavoro del socio coimprenditore a una forma di lavoro subordinato o autonomo, si tratta di una importante conferma della circostanza che qualunque attività umana può essere resa in ragione di un diverso titolo giuridico, in relazione sia alle intese contrattuali raggiunte tra le parti, sia alle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro del socio coimprenditore di cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall’articolo 1322, secondo comma, cod. civ, in base al quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico».
La legge n.142/2001 chiarisce nettamente l’esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e cooperativa: il rapporto associativo, da una parte, e il rapporto di lavoro, dall’altra. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come
«ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo. A seguito della riforma apportata dalla legge n.30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è tuttavia ora da considerare «ulteriore», ma non più «distinto» rispetto al vincolo
associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell’economia del contratto. Il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa. Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva ed incompleta della figura medesima perché essi concorrono:
a) - alla gestione dell’impresa;
- all’elaborazione di programmi di sviluppo;
- alle decisioni concernenti scelte strategiche;
- alla realizzazione dei processi produttivi;
b) - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; c)- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il ruolo del regolamento interno (art. 6, l. n. 142/2001), che deve provvedere a disciplinare il regime in concreto applicabile ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa. Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 142/2001, in seno al quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere il “richiamo ” al CCNL applicabile. Il presente contratto prevede l’erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci coimprenditori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente parte integralmente del trattamento economico complessivo e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci coimprenditori, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci coimprenditori stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Il regolamento diventa così un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro. Uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell’ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge 142/2001 e succ. modd.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Data la sua importanza nel disciplinare i rapporti di lavoro, la legge ha previsto la possibilità di certificare anche il regolamento. Si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali prescelte nel regolamento, così da determinare ex ante l’ammissibilità delle scelte di tipologia effettuate ed evitare l’eventuale contenzioso successivo circa la qualificazione del rapporto. La certificazione del regolamento deve essere espletata da specifiche Commissioni le quali sono istituite, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro 21 luglio 2004 (articolo 8), presso le Province.
E’ necessario esplicitare ai fini di un’appropriata stesura di predetto Regolamento che esso, ai sensi della Legge n.142/2001 – costituisce il documento fondamentale per l’attività della cooperativa anche ai fini del dettato del comma IV, art. 7 della legge n. 31/2008, ossia, “trattamenti economici complessivi ”.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno funzione economica non capitalistica in quanto nella cooperativa non è il capitale a comandare ma il lavoro. Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale rapporti di lavoro, posti in essere dalle Cooperative esercenti attività nel settore dell’elaborazione dati -“C.E.D.” a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, nonché le attività affini e connesse ai settori lavorativi disciplinati dal presente articolato.
Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati od alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla U. E., sia compresa l'applicazione del presente CCNL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
DECORRENZA E DURATA
La validità del presente contratto decorre dal 01/08/2009 e scadrà il 31/07/2012.
II contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Per il rinnovo del presente C.C.N.L. è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo C.C.N.L. al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente C.C.N.L., e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti, in ottemperanza all’Accordo Quadro richiamato in premessa, non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
TITOLO I
validita' e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina specificamente, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese e dalle Cooperative che svolgono, anche per conto terzi, le seguenti attività:
- centri elaborazione dati contabili;
- centri elaborazione cedolini paghe;
- centri elaborazione “data entry”;
- centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche;
- centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato e/o agricoltura e/o industria;
- centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale;
- centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
- centri elaborazione dati operanti come Internet Provider;
- centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line;
- centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete e, in ogni caso, tutte le attività riconducibili alle tipologie su illustrate.
TITOLO II
Livelli di contrattazione nazionale o aziendale
Art. 2- Le parti, anche in considerazione dell’accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali del 22/01/2009 regolarmente sottoscritto in qualità di XX.XX. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo aziendale equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
Art. 3 -La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente C.C.N.L.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere oltre le materie specifiche anche le seguenti materie individuate:
a) Costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b) Regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4 - La contrattazione collettiva aziendale riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva aziendale è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) eventuale riduzione dell’orario di lavoro (ROL) per i soli lavoratori dipendenti;
c) determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, in sede tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti tramite le risultanze di indicatori aziendali;
d) realizzazione di un incontro aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l’approvazione dei contratti di inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all’art.55 co.2 del D.LGS 10/9/03 n. 276;
e) attuazione della disciplina della formazione professionale, stage e tirocini formativi;
f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio;
g) banca ore;
h) flessibilità;
i) successione contratti di lavoro: mantenimento trattamento più favorevole affidato ad apposita clausola di salvaguardia.
La richiesta di stipula della contrattazione aziendale può essere presentata dopo il deposito presso il Ministero del Lavoro del presente CCNL;
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
TITOLO III
Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Le parti riconoscono che ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente potrà usufruire nel xxxxx xxxx'xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx 00 (xxxxx) ore, a titolo di diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti per le ore di permesso di cui sopra riceveranno un rimborso pari alla retribuzione delle ore di permesso usufruito. Xxxxxxxx che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazione in Legge n. 402, il 29 luglio1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’azienda, ma in presenza i locali idonei, può svolgersi anche all'interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 6 - In applicazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono, nelle imprese con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale; nelle imprese da 101 (centouno) a 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali ed oltre questa soglia ogni 300 (trecento) dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali, saranno concessi permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore mensili.
Art. 7 - I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 8 (otto) ore per ciascun dipendente.
I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni in anticipo dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Per i soci coimprenditori e lavoratori dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreterie o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.
Art.9 - Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle XX.XX. stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. La ripartizione avverrà nel seguente modo come da delega firmata dal dipendente.
Le parti convengono che, considerati i costi che il presente CCNL comporta per l’assistenza alla stipulazione e per la successiva consulenza, le cooperative aderenti e non, che applicano il presente contratto, verseranno alla Sede Centrale dell’UNCI un contributo pari allo 0,50% del monte salari mensile corrisposto ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti attraverso la convenzione INPS come da circolare n. 105/03.
- quota di servizio contrattuale
le cooperative mediante affissione in bacheca nei mesi di dicembre e gennaio comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL il sindacato stipulante FESICA CONFSAL chiede ai lavoratori non iscritti una quota straordinaria di sostegno per le spese sostenute per il rinnovo contrattuale di €20,00 (venti/00) da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di febbraio successivo.
Le Aziende consegneranno ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori l’apposito modulo che consente al lavoratore di rifiutare tale richiesta che dovrà essere consegnata all’Azienda entro il mese di febbraio successivo.
Le Aziende daranno tempestiva comunicazione delle trattenute effettuate alla FESICA CONFSAL Nazionale.
Le quote trattenute verranno versate sul c/c bancario intestato alla Federazione Nazionale FESICA-CONFSAL presso la Banca Popolare di Milano codice IBAN XX00X0000000000000000000000
TITOLO IV
Ente Nazionale Bilaterale
Art. 10 - Le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono all’Ente Nazionale Bilaterale UNCI/CONFSAL – “EBUC”. L’Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
In merito all’apprendistato professionalizzante – in caso di formazione esclusivamente aziendale- i profili formativi saranno rimessi esclusivamente all’EBUC che definirà la nozione di formazione aziendale e determinerà, per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione aziendale nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.
– finanziamento
Per assicurare l’operosità dell’Ente Bilaterale e degli eventuali Enti regionali, la quota contrattuale di servizio è fissata nella misura globale dello 0.20% della paga contrattuale lorda di cui lo 0.15% a carico della parte datoriale e lo 0.05% a carico del dipendente.
TITOLO V
Esclusività di stampa- Distribuzione contratti
Art. 11 -Il presente C.C.N.L. conforme all’originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad Enti, Organizzazioni, Imprese e Privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Art. 12 - In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro ed ag1i Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
TITOLO VI
Mobilità e mercato del lavoro
Art 13- Ferma restando la possibi1ità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle cooperative, degli strumenti idonei di legge e i contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e 1egge 19.7.1993, n. 238 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente C.C.N.L., le Parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente C.C.N.L., i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le Parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
b) promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro (solidarietà estensiva);
con contratto aziendale potrà essere scelto l’inquadramento previdenziale più idoneo al fine di poter godere, vista la congiuntura, degli ammortizzatori sociali;
c) realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
TITOLO VII
Classificazione del Personale
Art. 14 - Relativamente all’esigenza di definire i profili professionali presenti nelle attività che il mondo della cooperazione svolge per il settore “CED”, le parti hanno proceduto all’individuazione delle seguenti professionalità:
I LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che, in regime di autonomia e discrezionalità, siano delegati a ricoprire, con poteri decisionali, tutti gli incarichi, inerenti l’attività dell’azienda, finalizzati alla realizzazione dei progetti e degli obiettivi stabiliti
II LIVELLO
Appartengono a questo livello:
soci coimprenditori e lavoratori dipendente responsabili del servizio relativo alla gestione del personale ed amministrativo;
capo del personale, responsabile pubbliche relazioni, responsabile operativo, responsabile amministrativo.
III LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che oltre ad essere in possesso delle competenze indicate al IV livello sono altresì dotati di esperienza tecnica derivante da consolidato svolgimento delle proprie funzioni professionali, che siano incaricati di svolgere attività basilari per l’andamento produttivo dell’azienda e attività di supervisione degli uffici;
capo di ufficio tecnico, analista sistemista, capo ufficio amministrativo, responsabile commerciale, direttore di logistica, responsabile call center.
IV LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che hanno conseguito cognizioni specifiche attestate da istituti professionali o dallo svolgimento di pratica formativa in materia e che svolgono, con perizia, i lavori loro affidati connessi alle proprie professionalità e competenze tecniche;
i soci e i lavoratori in grado di svolgere gli incarichi con particolari capacità e diligenza rispetto ai lavoratori inquadrati nel precedente livello.
Programmatore senior, contabile, impiegato amministrativo, addetto buste paga.
V LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che nell’esecuzione delle proprie attività utilizzano macchine operatrici complesse su vari tipi di terreno;
contabile d’ordine, addetto al controllo macchine, fatturista, operatore di macchine perforatrici e verificatrici, online assistant (help desk), assistente informatico, manutenzione reti intranet ed extranet,
VI LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti qualificati che svolgono lavori di media complessità; i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che svolgono attività impiegatizia di natura esecutiva; dattilografo, codificatore, operatore call center in audio e/o video.
VII LIVELLO
Appartengono a questo livello:
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che praticano mansioni di base per lo svolgimento delle quali è necessaria una minima pratica;
i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni manuali;
fattorino, usciere, addetto alle pulizie, centralinista.
TITOLO VIII
Mansioni promiscue- Mutamento mansioni- Jolly
Art. 15 – Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di continuità per almeno tre mesi, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà inserito nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 16 - Vengono considerati Jolly quei dipendenti cui la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell’intero ciclo di produzione presente nell’impresa stessa.
L’inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.
TITOLO IX
Assunzione-documentazione-visita medica
Art. 17- L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni.
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato;
3. la località in cui presterà la sua opera;
4. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
5. l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
6. la durata dell’eventuale periodo di prova;
7. l’indicazione dell’iscrizione al libro Unico;
8. le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previste dalla legge.
L’Impresa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Art. 18 - Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1. libretto di lavoro se in possesso e dichiarazione dell’eventuale stato di disoccupazione (autocertificazione);
2. documenti relativi alle assicurazioni sociali per i dipendenti che ne sono in possesso;
3. libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
4. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5. accettazione della lettera di assunzione;
6. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7. certificato di servizio eventualmente prestato presso altre Aziende e/o Cooperative;
8. certificati o diplomi degli studi compiuti, o diploma od attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9. altri documenti e certificati che l’Impresa richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il dipendente dovrà dichiarare alla cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L’Impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Art. 19 – I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti potranno essere sottoposti, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell’Impresa cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore.
Art. 20 - In considerazione di quanto disposto dall'al1. 25, comma 2 della Legge n° 223 del 23 luglio 1991, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
a) le assunzioni del personale con qualifiche ricomprese nei livelli primo e secondo;
b) le assunzioni del personale con qualifiche ricomprese nel livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio presso cooperative del medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
TITOLO X
Periodo di Prova
Art. 21 – L’assunzione ammissione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 60 giorni lavorativi.
Il decorso del periodo di prova resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia o infortunio. Tale periodo di prova dovrà risultare nella lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa cooperativa nei dodici mesi precedenti.
La durata del periodo di prova non potrà superare:
Livelli Periodo
1. Livello I° 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa
2. Livello II°- III° 50 giorni di effettiva prestazione lavorativa
3. Livello IV°- V° 40 giorni di effettiva prestazione lavorativa
4. Livello VI°-VII° 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate.
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il periodo di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la cooperativa non proceda alla disdetta del rapporto, il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione di anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale.
TITOLO XI
Orario di Lavoro
Art. 22 - La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24/6/1997 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La contrattazione aziendale potrà disciplinare la possibilità, per il lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (Flex-time). Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla Cooperativa senza esserne autorizzato il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di lavoro.
Le Parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, ad una eventuale riduzione dell'orario di lavoro stesso.
Le Parti per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo, attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del D M del 30 agosto 1999.
Art. 23 – Reperibilità- Per taluni servizi può essere stabilito l’obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente. La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione aziendale che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
- interna: il lavoratore dipendente è reperibile nelle ore notturne all’interno della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa e ad essi è riconosciuto l’importo fisso di
€ 20,00 lordi per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.
Art. 24 – Richiamo in servizio – Se il dipendente in riposo venga richiamato in sevizio a fronte di esigenze organizzative per svolgere la prestazione lavorativa con preavviso non superiore a 24 ore spetta un compenso orario lordo forfettario pari a € 6,00 nel caso di prestazione effettuata.
TITOLO XII
Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 25 - Le Parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di legge sull’orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall’ art. 1 del RDL n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa dell’Impresa o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (articoli 2 e 3 del RD n° 1955/1923).
I dipendenti di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti per cento) della paga base nazionale.
TITOLO XIII
Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Art. 26 – Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento dell’attività lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.
TITOLO XIV
Lavoro straordinario-domenicale-festivo-notturno-a turni
Art. 27 - Lavoro domenicale -Festivo – Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive con riposo compensativo, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (venti per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Art. 28 – Lavoro Notturno- Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Art. 29 - II lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici percento) da calcolarsi sulla paga base nazionale. Il lavoro notturno svolto in via normale verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 10%.
Art. 30 - Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti per cento), da calcolarsi sulla paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei) il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Art. 31 - Lavoro Straordinario - Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale settimanale sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 250 (duecentocinquanta) ore annue. I dipendenti non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga base nazionale, per i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
1. 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro dalla 41° (quarantunesima) alla 48° (quarantottesima) ora settimanale (c. d. lavoro supplementare);
2. 25% (venticinque percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° (quarantottesima) ora settimanale;
3. 35% (trentacinque percento) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
4. 40% (quaranta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
5. 50% (cinquanta percento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell'orario di lavoro ne può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Art. 32 - Lavoratori a turni - Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni:
1. 10% (dieci percento) per le prestazioni di lavoro domenicale;
2. 15% (quindici percento) per le prestazioni di lavoro notturno;
3. 20% (venti percento) per le prestazioni di lavoro festivo.
TITOLO XV
Tipologie contrattuali
Art. 33 - Tipologie contrattuali
Si potranno stipulare tipologie di contratti di lavoro secondo le previsioni dei seguenti articoli fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro è costituito da quello a tempo pieno ed indeterminato possono essere utilizzate entro i limiti previsti dagli articoli che seguono ed in applicazione della normativa vigente le seguenti tipologie contrattuali:
Art. 33A - Tempo determinato
Il CCNL recepisce le modifiche introdotte alla presente disciplina dall’ art.21 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), legge n. 133 del 06/08/2008. Pertanto, il contratto a tempo determinato va considerato come ipotesi eccezionale e si applica in presenza delle seguenti cause di carattere produttivo, tecnico, organizzativo e sostitutivo anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro:
- necessità di svolgere lavori temporanei per fattori di stagionalità;
- assenze di lungo periodo per malattia/maternità/aspettativa/congedi parentali o di lavoratori impegnati in attività formative;
- sostituzione per ferie periodo giugno/settembre;
- sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto. La durata massima del contratto è pari a 12 mesi prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi per lo svolgimento di mansioni equivalenti nel rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore.
La quota di personale da assumere a contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell’anno il 25% del personale in servizio.
I lavoratori assunti a tempo determinato a parità di condizioni hanno diritto di precedenza per le eventuali assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 33B - tempo parziale
Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dal seguente articolato contrattuale.
Si può procedere all’assunzione di personale con rapporto a tempo parziale il cui svolgimento di realizza con le seguenti modalità:
- orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno e comunque non inferiore alle 2 ore lavorative .
- verticale: con prestazione di attività a tempo pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno.
- Misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro: orizzontale e verticale.
Il personale assunto con contratto a tempo parziale non può essere impiegato anche in attività lavorativa a turni ma può essere assunto anche con contratto a termine.
Il personale assunto con contratto a termine non potrà superare in ogni caso il 25% del personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente.
L’impresa o la cooperativa fissa all’atto dell’assunzione la durata della prestazione a tempo parziale
Nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese all’anno.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni che saranno disciplinate con contratto aziendale tale indicazione riguarderà la collocazione dell’orario nell’ambito del turno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto nel rispetto delle condizioni da concordare tra le parti secondo:
a) clausole flessibili che consentono la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
b) clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le prestazioni lavorative rese secondo le modalità di cui alla lettera b) non possono superare di norma il 25% dell’orario individuale. In caso di orario su base mensile non si potrà superare il limite massimi do 10 ore giornaliere.
L’esercizio da parte delle imprese della facoltà riconosciuta delle clausole elastiche e/o flessibili formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time dovrà essere comunicata al lavoratore con preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno, 7 giorni per le restati tipologie di lavorazione. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di flessibilità e/o elasticità non costituisce motivo di licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinati. Salvo casi eccezionali decorsi 12 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche il lavoratore può darvi disdetta con preavviso di un mese.
In presenza di specifiche esigenze tecnico organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente l’impresa o la cooperative può richiedere al lavoratore con contratto a tempo parziale orizzontale prestazioni di lavoro supplementare.
L’effettuazione di tale prestazione richiede il consenso del lavoratore per lavoro supplementare si ritiene quello prestato oltre il limite dell’orario di lavoro concordato tra le parti fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.
In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi che potranno essere attribuiti nell’ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano di lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato.
In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi.
Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni stabilite per il personale a tempo pieno, riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione oraria e giornaliera secondo le modalità previste per il personale a tempo pieno.
Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili ai sensi di quanto convenuto nel presente CCNL, sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Il rapporto di lavoro per il personale a tempo a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno salve le esclusioni e le modifiche specifiche in calce agli articoli interessati in applicazione dei principi di non discriminazione previsti dall’art.4 del D.Lgs. 25/02/2000, n.61, chiarendo che le clausole del contratto compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni di ferie annuali mentre vengono ridotti proporzionalmente per tutti i contratti part time i permessi orari e giornalieri.
Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine secondo i termini ed i limiti definiti nei punti precedenti.
Il personale già in servizio impiegato a tempo pieno potrà far richiesta di passare a tempo parziale.
L’impresa o la cooperativa si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali nel limite della percentuale fissata.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale quanto l’accoglimento della stessa dovranno risultare da atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo parziale.
La richiesta da parte del prestatore di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare saranno prese in considerazione compatibilmente con le esigenze organizzative.
In caso di disdetta il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o eventuale contenuto professionale nell’ambito dell’inquadramento di appartenenza.
Nell’esame delle domande pervenute l’impresa o la cooperativa terrà conto in via prioritaria delle comprovate esigenze connesse a motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai 3 anni, a motivi di studio e ad esigenze particolari quali quelle successive al rientro in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
A parità di condizioni si terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
Art. 33C - lavoro ripartito
La contrattazione aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione, a due o più lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro (Job-sharing), tenendo presente che i due soci o lavoratori:
a) assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni socio o lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa;
b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all’altro obbligato;
c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i soci o i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro;
d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei soci o lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta della cooperativa, l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
e) il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente contratto collettivo.
Art. 33D – apprendistato
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l’istituto dell’apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l’incremento dell’occupazione giovanile.
L’apprendistato è finalizzato all’acquisizione da parte di giovani lavoratori sia delle competenze inerenti il ruolo amministrativo sia tecnico operativo attraverso un periodo di tirocinio.
Per il minore che frequenti un corso di scuola secondaria o professionale è prevista, in alternativa all’apprendistato, esclusivamente la figura del part time in quanto è l’unica che permetta la frequenza dei medesimi corsi.
Per la regolamentazione dell’apprendistato le Parti fanno espresso riferimento all’accordo siglato in materia in data lì 25/06/2008 che qui deve intendersi integralmente richiamato.
– proporzione numerica
Le parti convengono che la cooperativa o azienda può occupare come apprendisti non più del cinquanta per cento del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le cooperative o aziende che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di tre, essa può assumere fino a te apprendisti.
– assunzione
Per l’assunzione degli apprendisti è necessario il contatto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
- La cooperativa o impresa non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei diciotto mesi precedenti.
Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
- i dimissionari;
- i licenziati per giusta causa;
- chi rifiuta di rimanere in servizio.
- L’assunzione dell’apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello previsto per il lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni di effettiva prestazione lavorativa.
- In attesa di regolamentazione da parte delle regioni si applicano le norme vigenti in materia e precisamente:
Livello | Durata massima | Retribuzione |
VII | trenta mesi | I primi 15 mesi al 50% dal 16° al 30° mese all’80% |
VI | quarantotto mesi | I primi 24 mesi al 50% dal 25° al 48° mese all’80% |
V | quarantotto mesi | I primi 24 mesi al 50% dal 25° al 48° mese all’80% |
IV | quarantotto mesi | I primi 24 mesi al 50% dal 25° al 48° mese all’80% |
Quanto ai contenuti dell’attività formativa si stabilisce che la durata è pari a quanto appresso riportato:
Titolo di Studio | Ore di Formazione Media Annuale |
Scuola dell’obbligo | 20 |
Attestato di Qualifica Professionale | 100 |
Diploma di scuola media superiore | 80 |
Diploma di laurea | 60 |
– malattia e infortunio
L’apprendista, superato il periodo di prova, avrà diritto ad un’indennità del 50% della retribuzione lorda solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso a carico della cooperativa.
In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto, a carico della cooperativa, alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione lorda fino alla guarigione clinica.
Art. 33E - telelavoro
– Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici ed dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente opera e l’Impresa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte dell’organizzazione dell’Impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
– Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
- Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma dell’Impresa.
– Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Impresa che per il lavoratore dipendente.
Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio o il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
– Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il socio o il lavoratori dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.
– L’Impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal socio o dal lavoratore dipendente per fini professionali.
L’Impresa provvede ad informare il telelavoratore dipendente in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente.
È demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
- Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.
In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L’Impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.
- L’Impresa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
– Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l’accesso alle informazioni dell’Impresa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente.
– Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.-
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo 84/2003 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (durata massima dell’orario settimanale);
- art. 5 (lavoro straordinario;
- art. 7 (riposo giornaliero);
- art. 8 (pause);
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno).
– Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all’interno dell’Impresa.
- La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Art. 33F - inserimento/reinserimento
Alle assunzioni con contratto di inserimento si applicano le disposizioni normative vigenti e quanto previsto nel presente CCNL. il contratto è attivabile per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo anche valorizzandone la professionalità già acquisita e diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificatamente indicato:
a) il progetto individuale di inserimento/reinserimento;
b) il periodo di prova che corrisponde al quello previsto contrattualmente per il profilo contrattualmente corrispondente a quello di destinazione finale;
c) orario di lavoro;
d) la posizione economica di inquadramento;
e) la qualificazione professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento;
f) la durata e le modalità della formazione.
Per attivare tali contratti è necessario che sia stato confermato in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Il contratto di inserimento/reinserimento avrà una durata compresa tra i 9 e i 18 mesi.
La formazione da erogarsi non potrà essere inferiore a 40 ore ripartite al 50% tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antifortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e 50% di addestramento specifico impartito in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono:
- soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che vogliono riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per più di due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione superi del 10% quello maschile;
- soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Art. 33G - lavoro temporaneo
In applicazione a quanto stabilito dall’art. 1, co. II, punto a) della Legge 24/06/1997, n. 196, il contratto di lavoro temporaneo può essere sottoscritto nei seguenti casi:
1. assistenza specifica nel campo della sicurezza sul lavoro, finalizzata a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
2. sostituzione di lavoratori assenti o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. N. 626/94;
3. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che comunque non sia possibile attuare con l’organico in servizio.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può inoltre essere concluso qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento della Sezione circoscrizionale territorialmente competente, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
- Proroga della scadenza originaria
Dal computo del periodo di lavoro temporaneo vanno esclusi tutti i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore -per assenza per malattia, infortunio e astensione obbligatoria per maternità- sia quelli che dipendano da comprovate esigenze produttive della cooperativa.
- Risoluzione del rapporto
Tenuto conto della necessità di salvaguardare le finalità del servizio, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari anche nei confronti del personale con lavoro temporaneo che provochi gravi disagi nel funzionamento del servizio in particolare nei seguenti casi:
- per constatata inidoneità ai compiti di istituto;
- per gravi o ripetute mancanze disciplinari regolarmente contestate;
- per tutti i motivi che comportano l’allontanamento dal posto di lavoro.
Per quanto attiene le norme disciplinari in genere si fa rinvio alla norma contrattuale.
Art. 33H - formazione professionale – stage – tirocini formativi
- Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di un a costante revisione delle conoscenze individuali, le imprese realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
a) Un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti neoassunti,
b) Un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
c) Un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
- Stage – Tirocini formativi
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l'utilizzo dei progetti U.E. Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all'interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore Professionale (articolo 1, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, non costituiscono rapporti di lavoro (articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962 (articolo 1, comma 1 D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei programmi comunitari purché compatibili) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) (articolo 8, DM 25 marzo 1998 n. 142).
Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate dal D.M. 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell'ambito di convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa (articolo 6 D.M. 22 gennaio 2001).
Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (articolo 6, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell'attività professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142):
Struttura lavorativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: UN TIROCINANTE.
Struttura lavorativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove: NON PIÙ DI DUE TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE.
Struttura lavorativa con più di venti dipendenti a tempo indeterminato: TIROCINANTI IN MISURA NON SUPERIORE AL DIECI PER CENTO
La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:
- Per gli studenti che frequentano la scuola secondaria | - Fino a quattro mesi |
- Per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità | - Fino a sei mesi |
- Per gli allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione. | - Fino a sei mesi |
- Per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei di diciotto mesi successivi al termine degli studi. | - Fino a dodici mesi |
- Per le persone svantaggiate (articolo 4, comma 1, legge n. 38/1991: invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione ex articoli 47 - 48 legge n. 354/1975 e legge n. 663/1986, altri soggetti indicati con D.P.C.M.), esclusi i soggetti portatori di handicap. | - Fino a dodici mesi |
- Per i portatori di handicap. | - Fino a ventiquattro mesi |
Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Sono ammesse proroghe alla durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (articolo 7, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tali somme rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 47 comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Agenzia delle Entrate Risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E) nonché le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).
Le somme percepite per rimborsi spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall'articolo 48 comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l'indennità di trasferta.
Per i Tirocinanti
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze.
- Per il Datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro:
- entro le ore 24 del giorno precedente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al Ministero del Lavoro con trasmissione telematica del modello UNILAV;
- in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni al Ministrero del Lavoro attraverso la procedura telematica Unilav trasformazione,
- deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell’inserimento dei tirocinanti e svolgere l’attività di formazione ed orientamento secondo gli obiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo;
- può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (articolo 3, comma 2, D.M. 25 marzo1998, n. 142).
Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso applicato al rischio dell’attività aziendale.
Art. 33I - lavoratori atipici
Per i soci coimprenditori visto il punto 3 del co.II, dell’art. 1 Legge 03/04/2001, n. 142 potranno essere regolamentate tipologie di lavoro diverse da quello subordinato come i cosiddetti lavori atipici (autonomo, xx.xx.xx. o altro: in caso di iscrizione della cooperativa all’albo delle imprese artigiane ex legge n.57/2001 sarà conseguentemente applicato ai soci coimprenditori il regime previdenziale conforme a quello stabilito a carico dei lavoratori artigiani).
TITOLO XVI
Lavoratori studenti
Art. 34 - Per le Cooperative si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali soci coimprenditori e lavoratori dipendenti sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto. Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno;
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali soci e lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai soci e lavoratori dipendenti predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l’anno.
La cooperativa potrà richiedere la produzione delle certificazione necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% (venti percento) dei soci e dei lavoratori occupati dalla cooperativa, ma compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della legge n. 402/1996.
TITOLO XVII
genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti
Art. 35 - I soci coimprenditori ed i lavoratori dipendenti genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri dipendenti.
Per i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi riconosciuto dalla A.S.L., hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
TITOLO XVIII
Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari Contratto di lavoro di lavoratori portatori di handicap
Art. 36 - Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci coimprenditori e lavoratori extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
TITOLO XIX
Mobbing
Art. 37 – Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il mobbing invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente, nei luoghi di lavoro, viene maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Si possono avere vari tipi di mobbing:
- Verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall’inferiore ai danni del superiore.
TITOLO XX
Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti - Permessi straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Art. 38 - I lavoratori dipendenti hanno diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
25 aprile - ricorrenza della liberazione 1 maggio- festa dei lavoratori;
2 giugno - Festa della Repubblica;
b) festività infrasettimanali
il primo giorno dell'anno, l'Epifania,
il giorno del lunedì di Pasqua
il 15 agosto - festa dell'assunzione il 1 novembre- Ognissanti
l' 8 dicembre -Immacolata Concezione il 25 dicembre -Natale
il 26 dicembre -Santo Stefano la solennità del Santo Patrono
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio o astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nel casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al dipendente che presta la propria opera nelle su indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione di cui al presente C.C.N.L.
Per quanto riguarda la festività del IV Novembre spostata alla prima domenica di novembre, i lavoratori beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
Art. 39 – Ai dipendenti potranno essere concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro.
Tali permessi retribuiti complessivamente per 32 ore all'anno sono concessi in sostituzione delle festività abolite (L. 5/03/77 n. 937).
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti hanno diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione.
In casi speciali e giustificati i lavoratori dipendenti potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un ora al giorno.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla legge suddetta.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 40 - Le parti convengono che, i soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
EVENTI GIORNI
a) matrimonio di un figlio 1 giorno
b) nascita o adozione di un figlio 2 giorni
c) decesso del padre, della madre, di un fratello,
di una sorella, di un coniuge, di figli 3 giorni
d) decesso di un suocero, di un nonno 2 giorni
e) al socio e al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1° grado ed eccezionalmente di 2° grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro e i dipendenti concorderanno un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso
In altri casi di forza maggiore i dipendenti potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 41 - Al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
TITOLO XXI
Sospensione- Soste -Riduzione d'orario -Recuperi
Art. 42 - In caso di sospensione breve entro il limite di un’ora del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del prestatore questi ha diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
In caso di diminuzione del lavoro, constatata dalle organizzazioni sindacali aziendali, ove esistenti, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione.
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del dipendente è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
TITOLO XXII
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 43 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra dipendenti ed il datore di lavoro e, nel caso presente, con la rappresentanza sindacale.
TITOLO XXIII
Congedo per matrimonio
Art. 44 – Al dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per i dipendenti il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'lNPS
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal socio coimprenditore e dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Xxxxx x 00 (xxxxxx) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.
TITOLO XXIV
Volontariato
Art. 45 - Per il dipendente impegnato in attività di servizio civile si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dal DPR n. 61 del marzo 94, dalla legge n. 162/92 e dal DM n. 379/94 applicativo della stessa.
Ai dipendenti impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 (sedici) ore nell'anno solare.
Ai dipendenti "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49/97 e n. 266/91, le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore ad un anno fino ad un massimo di due, salvo casi particolari.
TITOLO XXV
Maternità
Art. 46 - I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della legge 31 dicembre 1971, n. 1204, in materia di permessi post partum, trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre dipendente ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge n. 1204/1971, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, direttiva CEE n.96/94, legge 8/3/2000 n. 53 e D.LGS n. 151 del 26/3/2001.
- La dipendente in gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
- Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la dipendente è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal Sindaco, previsto dal RDL. 15 ottobre 1936, n.2128.
- Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendete ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
- inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino ad un mese prima della data presunta del parto ed astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che: il medico specialista della S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Sevizio Ispettivo;
- Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto;
- In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta ad esso per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum;
- ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore non ne ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi nei primi otto anni di età del bambino elevabili a sette mesi nei confronti del padre che si avvale del diritto per non meno di tre mesi. Tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente purchè, complessivamente, i genitori non superino i dieci mesi, elevabili a undici se il padre esercita il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi;
- nessuna integrazione all’indennità di maternità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria, ad eccezione del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità;
- L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli arti. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33;
- nei confronti dei dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del sesto comma dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980 n. 33;
- i periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204;
- la lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato;
- i permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge;
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’azienda può, entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a quello parziale.
TITOLO XXVI
Ferie
Art. 47 - Il dipendente di cui al presente contratto hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 4 (quattro) settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell’impresa, e quelle dei soci e dei lavoratori dipendenti è facoltà stabilire un periodo di ferie pari a due settimane.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il socio e il lavoratore dipendente nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute regolarmente documentate.
Durante il periodo di ferie spetta al socio e al lavoratore dipendente la retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno con la corresponsione della relativa indennità per le ferie non godute.
Con contratto aziendale saranno regolamentate le ferie per il personale extracomunitario.
TITOLO XXVII
Aspettativa
Art. 48 – Al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno dì anzianità maturata fino ad massimo di 6 (sei) mesi.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
La cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni.
Al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente, ammalato o infortunato sul lavoro a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a. che siano esibiti dal socio coimprenditore o dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b. che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
c. che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità ad alcun altro effetto.
TITOLO XXVIII
Malattia -Infortuni sul lavoro – malattia professionale
Art. 49 - L'assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata nel normale orario di lavoro, salvo i casi di giustificato impedimento.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità consequenziale derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sul lavoro sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
1. in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente non in prova, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa o frazionata per un periodo di sei mesi anche in presenza di più episodi morbosi nell’arco dell’ultimo biennio e di nove mesi nell’ultimo triennio. Per il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di tre anni in caso di più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.
2. in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore dipendente, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC.
L’assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall’INAIL.
3. in caso di malattia professionale il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
4. l’interruzione di gravidanza (aborto) entro il 180mo giorno dall’inizio della gestazione è da considerarsi malattia determinata da gravidanza. Questa malattia non concorre al computo del periodo di comporto, ma va considerata come periodo “neutro”.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove la cooperativa risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, è possibile risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e il datore non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Resta anche convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi sei durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, regolarmente documentata, il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 12 mesi continuativi.
La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo.
B) sospensione della fruizione
La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero;
- malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
C) ulteriori previsioni del trattamento
Il trattamento economico di malattia è altresì previsto nei peculiari casi di:
- lavoratori assunti con contratto a termine
Ai lavoratori assunti con contratto a termine non possono essere corrisposte indennità economiche di malattia per periodi superiori a quelli di attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso fermi restando i limiti massimi previsti per la generalità dei lavoratori.
Ove il lavoratore non possa far valere, nel periodo in questione, più di 30 giorni di attività lavorativa, l’indennità viene corrisposta direttamente dalla sede INPS per un massimo di 30 giorni. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze ancorché questi abbia precedenti lavorativi presso altri datori nei 12 mesi precedenti. Allo scadere del termine contrattuale viene comunque meno il diritto a qualsiasi indennità sia a conguaglio (datore) che a pagamento diretto (INPS).
- day hospital
le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di “day hospital” sono equiparate a giorno di ricovero ospedaliero. Non è richiesta documentazione attestante il protrarsi della permanenza per l’intera giornata lavorativa. Si applicano pertanto, sia relativamente alla certificazione che ai termini di invio, i criteri relativi alle giornate di ricovero. Le ulteriori giornate di ricovero in “day hospital” dovranno essere documentate con ulteriore certificato medico.
- donazioni d’organo
a coloro che si sottopongono a prelievo d’organo l’indennità di malattia è riconosciuta per tutte le giornate di degenza e convalescenza purchè debitamente documentate.
- lavoratori in trattamento emodialitico
i singoli giorni di assenza vanno cumulati per anno solare al fine di determinare il periodo massimo indennizzabile. La prestazione non spetta se nella giornata vi è stata una attività lavorativa ancorché ridotta. Il lavoratore è tenuto a produrre idonea documentazione del luogo di cura che potrà essere inviata anche periodicamente.
- cure termali
le prestazioni termali non danno titolo a retribuzione considerata la natura preventiva. Per quanto concerne le cure riabilitative potranno essere retribuite soltanto in caso di affezioni o stati patologici per la cui risoluzione il medico specialistico della ASL ritenga determinanti ed indifferibili le cure stesse attestando che le medesime non possano essere differite fino alle ferie.
D) denuncia della malattia
il lavoratore è tenuto, entro 2 giorni dal rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata A/R, il certificato attestante l’inizio dell’intervenuto stato di malattia e la durata presunta della medesima. Nel caso di impossibilità al recapito diretto o per posta è ammessa, ai soli fini del rispetto dei termini di invio, la trasmissione xxx xxx, xxxxx restando che per la concessione dell’indennità occorre acquisire il certificato medico in originale.
E) Trattamento economico
Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio sul lavoro o malattia professionale la cooperativa corrisponderà al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente, quanto appresso:
- caso di malattia
1) i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti nella misura del 60% della retribuzione in atto qualora l’assenza per malattia sia superiore a gg. 10 e in caso di ricovero nelle strutture sanitarie, ospedaliere o similari;
2) per il socio coimprenditore la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 90% (novantapercento) dell'intero trattamento economico fino al 180° giorno. Per il lavoratore dipendente la cooperativa integra la prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico fino al 180° giorno.
- caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
1. il giorno dell'infortunio è a carico del datore di lavoro.
2. Per i giorni successivi fino a fine infortunio, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai soci coimprenditori e ai lavoratori dipendenti una integrazione della prestazione erogata dall’INAIL fino al raggiungimento del 90% della paga percepita prima dell’infortunio.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortunio, valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
F) giornate non indennizzabili
I casi di giornate non indennizzabili sono:
- assenza del lavoratore alle eventuali visite di controllo;
- giornate non coperte da certificazione medica.
TITOLO XXIX
Trattamento economico
Art. 50 –
A) per il socio coimprenditore – La normale retribuzione del socio coimprenditore ha natura di partecipazione agli utili dell’impresa di cui si è coassunto il rischio e non di un vero e proprio salario tradizionalmente inteso. Essa è costituita dalle seguenti voci:
1. paga base conglobata;
2. aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al socio coimprenditore dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
3. gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al socio coimprenditore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
4. ristorno – in misura massima non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi mediante integrazioni delle retribuzioni medesime che potrà essere anticipato anche a ratei mensili.
categoria | Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2009 | Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2010 | Retribuzione soci coimprenditori dal 01/08/2011 |
I | 1525 | 1548 | 1571 |
II | 1364 | 1385 | 1405 |
III | 0000 | 0000 | 0000 |
IV | 1225 | 1243 | 1262 |
V | 1139 | 1156 | 1173 |
VI | 1088 | 1104 | 1120 |
VII | 921 | 934 | 948 |
B) per il lavoratore dipendente - è costituta dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata di cui al presente CCNL;
b) aumenti periodici di anzianità - L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione mente quella per il riconoscimento degli scatti di anzianità dal mese successivo a quello del compimento del biennio. Al lavoratore dipendente dovranno essere corrisposti un totale di 8 (otto) scatti biennali di anzianità pari all’1.50 della paga base conglobata rivalutata in occasione del nuovo biennio maturato.
c) gratifica natalizia - In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore dipendente un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza. La gratifica natalizia con accordo aziendale può essere corrisposta a rate mensili con conguaglio nel mese di dicembre.
d) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (14ma, premio di produzione, ecc).
categoria | Retribuzione lavoratori dipendenti dal 01/08/2009 | Retribuzione lavoratori dipendenti dal 01/08/2010 | Retribuzione lavoratori dipendenti dal 01/08/2011 |
I | 1795 | 1822 | 1849 |
II | 0000 | 0000 | 0000 |
III | 1545 | 1568 | 1591 |
IV | 1442 | 1463 | 1485 |
V | 1340 | 1360 | 1380 |
VI | 0000 | 0000 | 0000 |
VII | 1083 | 1099 | 1115 |
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173 (centosettantatre). La quota giornaliera della retribuzione si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori, che comportino l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% (tre percento) mensile della paga base nazionale.
TITOLO XXX
Indennità
Art. 51 – Il presente CCNL prevede le seguenti indennità che vengono corrisposte al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente al verificarsi di determinati eventi:
- Indennità in caso di morte
In caso di morte del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del socio o del lavoratore dipendete, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
E' nullo ogni patto anteriore alla morte del socio lavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
- Indennità mezzi di locomozione: la cooperativa corrisponderà al socio coimprenditore o al lavoratore dipendente che utilizza il proprio mezzo per il servizio un’indennità mensile da concordarsi con le rappresentanti sindacali aziendali.
- Indennità alloggio al personale: i soci coimprenditori e i lavoratori cui per esigenze di servizio la cooperativa chieda di restare a disposizione nei locali dell’azienda dovranno usufruire gratuitamente di alloggio.
- Indennità di trasferta: al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente in trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della cooperativa, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinare direttamente con le rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO XXXI
Corresponsione della retribuzione -reclami sulla busta paga
Art. 52 - La retribuzione deve essere liquidata al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione della cooperativa, il nome ed il cognome del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile, come modificato dalla legge Il agosto 1973, n. 533.
TITOLO XXXII
Risoluzione del rapporto di lavoro –Preavviso
Art. 53 - Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
c) appropriazione di beni della Cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
d) danneggiamento volontario di beni della cooperativa;
e) concorrenza con la cooperativa in cui presta la propria opera;
f) esecuzioni di lavori senza permesso, nella cooperativa sia per proprio conto che per terzi;
g) falsificazione di documentazione della cooperativa;
h) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di 6 (sei) giornate nel biennio anche non consecutive;
i) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione;
j) cessazione dell'attività;
k) gravi difficoltà economiche della cooperativa.
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo articolo del presente CCNL.
- I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione | fino a 5 anni di anzianità | fino a 10 anni di anzianità | oltre a 10anni di anzianità |
Livello 1 ° Livello 2° Livello 3° Livello 4 ° Livello 5° Livello 6° Livello 7° | 40 giorni di calendario 40 giorni di calendario 30 giorni di calendario 30 giorni di calendario 20 giorni di calendario 20 giorni di calendario 15 giorni di calendario | 50 giorni di calendario 50 giorni di calendario 40 giorni di calendario 40 giorni di calendario 30 giorni di calendario 30 giorni di calendario 20 giorni di calendario | 60 giorni di calendario 60 giorni di calendario 50 giorni di calendario 50 giorni di calendario 40 giorni di calendario 40 giorni di calendario 25 giorni di calendario |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, ne di congedo matrimoniale. Al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del T.F.R.
TITOLO XXXIII
Trattamento di fine rapporto
Art. 54 - Al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario saranno corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
TITOLO XXXIV
Previdenza complementare
Art. 55- Le parti, vista la normativa vigente sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria.
Le parti si impegnano ad effettuare la scelta sulla possibile costituzione di uno specifico Fondo o sull’adesione di fondi già esistenti.
L’adesione al Fondo del lavoratore avverrà in modo volontario.
Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla normativa di legge, saranno costituite da:
1%, a carico del datore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui al presente CCNL;
1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa di cui al presente CCNL;
l’intero importo del TFR maturato nel corso dell’anno in cui il lavoratore chiede l’adesione al Fondo stesso.
Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico negli importi e per i criteri previsti dalle parti.
TITOLO XXXV
Cessione- Trasformazione dell'Azienda -Liquidazione della Cooperativa
Art. 56 - Per il trapasso, la cessione ed il fallimento della cooperativa si fa riferimento alle disposizione di legge.
TITOLO XXXVI
Indumenti -attrezzi di lavoro
Art. 57 – gli eventuali indumenti e/o attrezzi da lavoro che il dipendente utilizzerà nell’espletamento dell’attività sono a totale carico della cooperativa.
TITOLO XXXVII
Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore- ambiente di lavoro
Art. 58 - Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia -previsto dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione
Nei casi previsti dalla legge, c dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli etc) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun socio coimprenditore e lavoratore dipendente, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri dipendenti presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci coimprenditori o di altri lavoratori dipendenti;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
g) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o-comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei dipendenti durante il lavoro;
Le Parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione Paritetica composta da 2 (due) persone per parte per realizzare quanto previsto dalla legge 626/94 con apposito protocollo di intesa.
TITOLO XXXVIII
Divieti
Art. 59 - E' proibito al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente di prestare la propria opera presso cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
TITOLO XXXIX
Risarcimento danni
Art. 60 - I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al socio coimprenditore e al lavoratore dipendete non appena la cooperativa ne sia a conoscenza.
L 'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente a qualsiasi titolo.
TITOLO XL
Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione
Art. 61 – Sarà costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 4 (quattro) membri di cui 2 (due) nominati dalle Organizzazioni datoriali e (due) nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di II livello.
b) Tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
c) Intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione” in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di II livello;
d) Verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente della Cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
e) Xxxxx ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
f) Xxxxx e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
TITOLO XLI
Composizione delle controversie
Art. 62 - Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990 n. 108, non derivanti da provvedimènti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione di cui al presente CCNL.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai dipendenti e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (Legge II agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa il dipendente che il datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta-
La Commissione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l"ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenir entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
TITOLO XLII
Codice disciplinare
Art. 63 - Doveri del socio coimprenditore e del lavoratore dipendente –
Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) Osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in cooperativa e delle disposizione attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi della cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso la cooperativa stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno della cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il RDL del 13 novembre 1924 n. 1825 convertito in legge n. 562/1925 ;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con la cooperativa;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizione legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti
Art. 64 - Disposizioni disciplinari. - I soci coimprenditori e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale,
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base;
4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del socio e del lavoratore dipendente, senza aver loro preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in loro difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa.
Il socio coimprenditore e il lavoratore dipendente avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al socio coimprenditore e al lavoratore dipendente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci coimprenditori e dei lavoratori dipendenti che:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa;
e) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale della cooperativa.
E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottate per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggior rilievo.
Ai sensi della L. 15 luglio 1966, n.604 “Norme sui licenziamenti individuali” e succ. modd. si precisa che:
Il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti l’attività, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra-giudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.
Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dal contratto collettivo applicato, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove
questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso la Commissione di cui al presente CCNL.
Le parti possono farsi assistere dall’associazione sindacale alla quale conferisce mandato.
Quando risulti accertato dalla Commissione che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essa può determinare la riassunzione entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore si lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 65 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all’art.7, L.300/1970, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell’indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) Trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno;
b) Furto o danneggiamento volontario al materiale dell’azienda.
c) Condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
d) Gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell’azienda.
e) Abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
f) Insubordinazione verso i superiori.
g) Diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della cooperativa;
TITOLO XLIII
Patronati
Art. 66- Gli Istituti di Patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all' interno delle cooperative. Per quanto riguarda gli Istituti di Patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di Patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei Patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del Patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente della cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del Patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico- organizzativo,
I rappresentanti del Patronato usufruiranno di appositi Xxxx messi a disposizione dalle cooperative per informazioni di carattere generale.
TITOLO XLIV
Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 67 - Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda al D. LGS del 30/6/2003, n. 196.
La cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza del dettato del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.
TITOLO XLV
Rapporti sindacali tra le Parti
Art. 68 - Le Parti, al fine di sviluppare reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime Firmatarie fanno espresso richiamo al protocollo d’intesa sottoscritto in data 26/11/2008.
Suddetto protocollo è da considerarsi quale parte integrante del presente articolato.