NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
FASCICOLO INFORMATIVO Ed. 06/2011Agg2015
TUTELA LEGALE COLPA GRAVE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI ENTI PUBBLICI – Conv. 4000000000
Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente la Nota Informativa, il Glossario, le Condizioni di Assicurazioni e il modulo di Proposta, ove previsto, deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell’Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso, in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti sottoriportate.
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE L’INTERO FASCICOLO INFORMATIVO
NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
La presente Nota informativa deve essere consegnata o trasmessa al Contraente prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della eventuale proposta a cura dell’Intermediario Uca unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.
Per i contratti oggetto di Vendita a distanza vale quanto indicato, che è stato elaborato in osservanza a quanto disposto dal Reg. ISVAP n. 34/2010 Art. 8, Reg. IVASS n. 8/2015, nonché dalle informazioni previste dagli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (collocamento di contratti di assicurazione a distanza e succ. modifiche).
Il Contratto è stipulato con UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI S.P.A. come identificata nel presente Fascicolo Informativo attraverso l’Intermediario come identificato nella documentazione fornita o comunque resa nota al Contraente dallo stesso a tenore di legge.
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La presente Nota informativa è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1882 e ss. Cod. Civ., ed è predisposta in osservanza alle disposizioni di legge e regolamento vigenti, al Reg. ISVAP n°35/2010 e succ. modifiche e integrazioni concernente la Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, in ultimo Reg. IVASS n°8/2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela, in attuazione dell’art. 22, comma 15- bis, del decreto legge 179/2012, convertito nella legge 221/2012.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
Il presente contratto è concluso con la Società per Azioni UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI (di seguito denominata UCA ASSICURAZIONE) avente sede legale in Italia, con Direzione Generale in Xxxxxx, Xxxxxx, x.x.x. 00000, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000. Recapito telefonico: 000.000.00.00 – Telefax 000.000.00.00 - Sito internet: xxx.xxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx– Mail: xxx@xxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx
UCA ASSICURAZIONE è una Compagnia Specializzata e Indipendente che esercita esclusivamente i seguenti Rami assicurativi, come tipicizzati dalla normativa vigente: Perdite Pecuniarie (n°16) e Tutela Legale (n°17).
UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con il n° 38/33, Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N° 1.00024 del 03/01/2008, ed è stata autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con Provv. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. Ulteriori dati identificativi della Compagnia sono esposti in calce alla presente.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all’ultimo bilancio approvato il 30/04/2015.
Il Patrimonio Netto ammonta a 12,51 € milioni, di cui: Capitale Sociale: 6,00 € milioni - i.v.- e Riserve patrimoniali: 6,51 € milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari a 1,66. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell’impresa come sopra rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, si rimanda al sito internet xxx.xxxxxx.xxx sezione UC@online costantemente aggiornato. Eventuali aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno pubblicate sul sito istituzionale e oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al Contraente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo, salvo diversamente indicato, ed oggetto di espressa pattuizione e sottoscrizione.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo, 161 – Palazzo Villa – 00000 Xxxxxx Pag. 1 a 9
Tel. 000.00000.00 - 000.0000000 - Fax. 000.0000000 xxx@xxxxxx.xxx - xxx.xxxxxx.xxx – PEC: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx
N. iscr. Reg. delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - N. R.E.A.Torino 115282
Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese ISVAP N°1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.
Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n°15870 del 26/11/1984 -D.M. n° 19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del16/7/2013 su Reg. ISVAP n. 35/2010: xxx.xxxxxx.xxx accesso in Area Riservata con psw
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi ai termini e alle modalità per l’esercizio della disdetta nonché per gli effetti che ne conseguono si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE; PROROGA DEL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALE DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DELLE PERSONE FISICHE ASSICURATE IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI DIRETTAMENTE COMMESSI O ATTRIBUITI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O DEI COMPITI D’UFFICIO PER COLPA GRAVE ACCERTATA CON SENTENZA IN SEDE GIUDIZIARIA nonché ad INTEGRAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO con le modalità
specificatamente previste per il rischio assicurato nella Convenzione.
Per gli aspetti di dettaglio relativi alle coperture offerte si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che le regolamentano.
Avvertenza: per gli aspetti di dettaglio relativi a eventuali limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, presenza di franchigie, scoperti e massimali, che sono, comunque, oggetto di particolare evidenziazione grafica, si rinvia agli articoli delle condizioni generali e particolari di assicurazione disciplinanti gli stessi.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente sulla presenza e operatività di franchigie, scoperti e massimali la cui precisa indicazione è prevista alle condizioni di assicurazione, di seguito illustriamo il relativo meccanismo di funzionamento anche mediante esemplificazioni .
FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA – è la quota parte del danno, determinata in valore assoluto o percentuale che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. Si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga stipulato un contratto assicurativo con massimale garantito di € 60.000 con previsione che la garanzia viene prestata applicando una franchigia fissa e assoluta del 10% del massimale spese legali assicurato (ossia dedotto il 10% di 60.000, massimale pari a Euro 54.000,) qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 51.000 (Ipotesi a), la liquidazione da parte della Compagnia sarà integrale e pari a Euro 51.000; diversamente, qualora l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 55.000 (Ipotesi b), la liquidazione da parte della Compagnia sarà inferiore alle spese legali sostenute dall'assicurato e pari a Euro 54.000.
Esempio di FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA | Ipotesi a) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato (in estensione) | 60.000 | 60.000 |
Franchigia fissa e assoluta 10% del massimale | 6.000 (10% di 60.000) | 6.000 (10% di 60.000) |
Massimale disponibile dedotta la franchigia | 54.000 (60.000 – 6.000) | 54.000 (60.000 – 6.000) |
Spese legali sostenute dall’Assicurato | 51.000 | 55.000 |
Spese legali liquidate da Uca all’Assicurato | 51.000 | 54.000 |
CARENZA - È il periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia. È anche detto “periodo di aspettativa”.
Polizza Perfezionata | 01/03/2010 |
Periodo di carenza contrattualmente previsto | 120 gg. |
Data Sinistro | 05/07/2010 |
Data decorrenza garanzia decorso il periodo di carenza | 28/06/2010 |
Sinistro liquidabile | SI |
SCOPERTO - è la quota parte del danno, determinata in valore percentuale, che rimane in ogni caso a carico dell’assicurato in caso di sinistro, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito. Si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 30.000 e la garanzia preveda uno scoperto del 10%, dell'importo delle spese legali sostenute dall'assicurato, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 27.000, lo scoperto sarà pari a Euro 2.700 (ossia il 10% di 27.000) e le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a Euro 24.300 (27.000 – 2.700).
Esempio di SCOPERTO | |
Massimale assicurato | 30.000 |
Spese legali sostenute dall'Assicurato | 27.000 |
Scoperto 10% su spese legali sostenute dall'assicurato | 2.700 (10% di 27.000) |
Massimale disponibile dedotto lo scoperto | 24.300 (30.000 – 2.700) |
Spese legali liquidate all'Assicurato | 24.300 |
MASSIMALE – è la somma massima liquidabile dall’assicuratore per evento. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata un polizza con massimale spese legali di Euro 12.000, qualora si verificasse un sinistro e l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 12.000, residuando a carico dell'assicurato Euro 3.000
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(15.000 – 12.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico dell'assicurato fosse di Euro 10.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia per l'importo di Euro 10.000 (ipotesi b).
Esempio di capienza MASSIMALE | Ipotesi a ) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato | 12.000 | 12.000 |
Spese legali sostenute dall'Assicurato | 15.000 | 10.000 |
Spese legali liquidate all'Assicurato | 12.000 | 10.000 |
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, si rinvia all’articolo delle condizioni di polizza per le conseguenze.
Avvertenza: per gli aspetti di dettaglio relativi alla presenza di eventuali cause di nullità quali l’esercizio del rischio assicurato e dichiarato in polizza, in difformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge, si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio; si rinvia all’articolo disciplinante la VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO – DIMINUZIONE delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. A titolo esemplificativo e non limitativo si indica quale circostanza rilevante che determina la variazione del rischio l’aumento ovvero la diminuzione del numero delle persone, mezzi, immobili, ecc. assicurati.
6. Premi
Periodicità di pagamento del premio.
Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo; se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili è determinato quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. E’ prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.
Mezzi di pagamento del premio previsti dall’impresa.
Il premio può essere corrisposto tramite:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale, o elettronico;
- contanti esclusivamente per contratti il cui premio sia inferiore a € 750.
Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono.
7. Rivalse.
Avvertenza: UCA ASSICURAZIONE rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato, come espressamente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi al diritto di recesso nonché per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto che puo’ essere validamente esercitato dal Contraente Consumatore e dall’impresa, si rinvia agli articoli disciplinanti il RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE - PROROGA DEL CONTRATTO delle condizioni di assicurazione. Non è prevista la possibilità di stipulare contratti di durata pluriennale.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi Art. 2952 C.C.
10. Legge applicabile al contratto
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai fini fiscali e prevede un'imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori, e per tutti gli altri del 21,25% .
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia di sinistro deve essere inviata non oltre 30 giorni dalla data di accadimento, o di conoscenza, del sinistro alla Direzione della Società o al Corrispondente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.
AVVERTENZA: per gli aspetti di dettaglio relativi alle modalità e termini per la denuncia del sinistro si rinvia agli articoli disciplinanti la DENUNCIA DEI SINISTRI e GESTIONE DELLE VERTENZE. Inoltre si precisa che UCA non prevede l’affidamento ad un’impresa terza della gestione dei sinistri.
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13. Reclami
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - Ufficio Relazioni con la Clientela – Servizio Reclami – Xxxxxx Xxx Xxxxx xx 000 00000 XXXXXX – Tel. 011.09.206.41 – Fax 000.000.00.00 oppure 19835740 – e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx.
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, Ufficio Relazione con la Clientela – Servizio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Nei casi sotto indicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS:
a) i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione che non abbiano ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo n. 209/2005 e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS- Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx., complete di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi. L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta dell’impresa non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni.
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legislazione vigente e di seguito descritti.
Sul sito internet di UCA -www.ucaspa.com- è possibile reperire il modello da poter utilizzare per la presentazione del reclamo ad IVASS.
È fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, con la precisazione che per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. XI CGP. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.
AVVERTENZA: In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del contratto, è prevista altresì la possibilità di esperire arbitrato; per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia a quanto sopra indicato nonché all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE. E’ possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione per la conciliazione delle controversie in materia di contratti assicurativi
Il X.Xxx. 28/2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità anche contrattualmente prevista all’articolo GESTIONE DELLE VERTENZE alla voce MODALITA’ OPERATIVE, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 - 00000 XXXXXX – Fax 000.000.00.00 .
Avvertenza: il tentativo di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 e succ. modifiche, al quale si rinvia per modalità e termini di presentazione è previsto obbligatoriamente quale condizione di procedibilità della causa civile anche per i contratti di assicurazione, quindi dovrà essere attivato prima dell’instaurazione della causa civile.
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GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell’assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.
ASSICURATO: soggetto beneficiario dell’Assicurazione.
ASSICURATO - BENEFICIARIO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione diverso dal Contraente . CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO: si intende la prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali anche verbali (principio del cd. Loss Occurrence)
EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.
FATTO: qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante.
FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt, 42 e 43 C.P.).
INFORMATORE: Xxxxxxxx incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa. MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE in ambito civile e commerciale: Istituto introdotto dal D. Lgs 4.3.2010 n. 28 che prevede l’obbligo di esperire la mediazione ed il tentativo di conciliazione, a pena di improcedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale, nelle controversie aventi ad oggetto le materie previste dall’art. 5 del D. Lgs 4.3.2010 n. 28 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, ecc.)
PROCEDIMENTI PER RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: funzione esercitata dalla Corte dei Conti onde ottenere il risarcimento dei danni causati all’Erario da esercitata da Amministratori / Dipendenti di Enti Pubblici per colpa grave / dolo. FASI DEL PROCEDIMENTO: INVITO A DEDURRE: attivazione dell’azione di responsabilità in fase preprocessuale. Attività istruttoria che culmina nell’instaurazione del giudizio o decreto di archiviazione; CITAZIONE A GIUDIZIO (Azione di responsabilità): fase processuale che si conclude con sentenza di assoluzione o condanna al risarcimento dei danni.
REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda
RECLAMANTE: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato
RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: responsabilità derivante per il danno causato da colpa grave o dolo da Amministratori / Dipendenti di Enti Pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni o per violazione degli obblighi di servizio (L.639/1996 e succ. modifiche) RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere Pecuniaria - pagamento di una somma di danaro. Accessoria - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc…
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.
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SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.
SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI contro l’Assicurato
nel giudizio penale ( Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.
TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall’Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall’arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato
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NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE Mod. b) Ed. 6/2011
ART. I DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, MODALITA’ REGOLAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulle singole applicazioni, qualora il premio sia stato pagato in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). La Società concede la proroga della garanzia a 60 giorni sempreché il pagamento del premio dovuto venga effettuato entro il 60°giorno dalla data della stipula. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tale data, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60°giorno e sino alle ore 24 del giorno del pagamento.
Le parti convengono che nel caso in cui l’Assicurato ricopra più cariche presso il medesimo Ente o presso Enti differenti, il premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte. Nell’eventualità che le mansioni ricoperte siano maggiori di tre i Sottoscrittori richiederanno il premio equivalente al 75% delle tre mansioni rientranti nelle categorie a maggior rischio. Si intenderanno così ricoperte anche tutte le altre mansioni di livello minori a quelle dichiarate.
EFFETTO DELLE APPLICAZIONI
Si prende atto che i premi di polizza vengono esposti sulle singole applicazioni, che formano parte integrante del presente contratto.
Le applicazioni potranno avere effetto al 30.06 e al 31.12 di ogni anno con durata annuale. E’ facoltà degli Assicurati aderire alla garanzia in qualunque momento dell’anno, mantenendo ferme le scadenze del 30.06 e del 31.12 di ogni anno. Si conviene di calcolare il premio in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia con un minimo assoluto di premio pari a 6 mesi di garanzia.
Per quanto concerne gli Assicurati che nell’arco dell’anno assicurativo assumono e/o cessano uno o più incarichi per cui hanno acquistato le garanzie, il premio si considera incamerato dalla Società che nel corso di validità del certificato non effettuerà alcun rimborso e/o maggiorazione di premio. E’ onere dell’Assicurato adeguare all’atto dell’eventuale nuovo certificato la propria posizione assicurativa. Si precisa altresì che il Contraente sopraindicato, agisce in qualità di mandatario.
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO E RETROATTIVITA’
La garanzia è operante secondo il principio del cd. Loss Occurrence con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, per le vertenze oggetto della copertura prestata insorte durante la vigenza del presente contratto, a condizione che le stesse siano afferenti ad atti o comportamenti commessi o ad eventi verificatisi non antecedentemente ai 5 anni dalla stipula del contratto o dell’inserimento nella Convenzione, o comunque purché sconosciuti all'Assicurato o per i quali ragionevolmente non sia presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892-93 C.C .- Dichiarazioni inesatte e reticenti). E’ prevista la possibilità di ESTENSIONE del periodo retroattivo per gli assicurati che hanno cessato l’attività, secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Polizza.
POSTUMA: validità 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza, sempreché la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni e le quote scadute siano interamente pagate.
Xxxxxxx xxxxxxx per l’intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. VI – Denuncia dei sinistri – e Art. 2952 C.C. - Prescrizione del diritto –
REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il pagamento dei premi verrà effettuato mensilmente e regolato entro I 60 giorni successivi all’inoltro, da parte della Contraente, degli elenchi degli Assicurati, con emissione di singole appendici contabili.
Gli elenchi trasmessi verranno numerati progressivamente.
Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità;ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a € 750.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento del premio dell’appendice contabile suddetta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.
Art. II - MASSIMALE
La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell'anno assicurativo con massimo esborso di quanto indicato sul simplo di polizza per controversia. Più precisamente:
Massimale base €. 20.000 per vertenza e illimitato per anno assicurativo. Premio € 50,00
Massimale aggiuntivo €. 30.000 per vertenza e illimitato per anno assicurativo. Sovrappremio € 50,00.
Il massimale prescelto -base o aggiuntivo - è comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatori, Soccombenza, Registrazione atti giudiziari e vale per tutte le garanzie prestate, comprese le estensioni A e B se perfezionate, fatto salvo sia espressamente indicato massimale inferiore.
La vertenza trattata in tutti i suoi gradi e sedi di giudizio, costituisce unico sinistro.
Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e il massimale viene ripartito tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 50.000.
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Art. III - LIMITI TERRITORIALI
L’Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate dinanzi l’autorità giudiziaria degli stessi paesi. L’Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, derivante da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea e della Confederazione Elvetica
Art. IV - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892-3-8
C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio. In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).
Art. V - DENUNCIA DEI SINISTRI
GARANZIA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA’
COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE: La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza. È’ onere del Contraente - Assicurato allegare e trasmettere tutta la documentazione necessaria unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario ai sensi dell’art. XIV prima di conferire incarico al Legale o Xxxxxx, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo. I termini di denuncia valgono altresì per quanto previsto all’Art. I garanzia POSTUMA
GARANZIA INTEGRAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: La denuncia di sinistro deve pervenire non oltre 30 giorni dall'avvenuta conoscenza da parte dell' Assicurato del rifiuto dell'Ente di appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale di rimborsare totalmente o parzialmente le spese sostenute dal dipendente, unitamente a copia degli atti giudiziali e alla comunicazione formale di reiezione del sinistro
Art. VI GESTIONE DELLE VERTENZE
L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo e in particolare: Polizza di Responsabilità Civile / Patrimoniale, denuncia alla/e Garanti e conferma o diniego della copertura assicurativa, nonché a trasmettere gli atti del giudizio, se pendente. L'Assicurato deve sottoporre alla Società, qualsiasi informazione e/o comunicazione di cui venga a conoscenza inerente al sinistro. L’Assicurato non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società non corrisponde anticipi quale pagamento di spese legali e peritali. All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel luogo ove ha sede l'Autorità Giudiziaria Competente per la vertenza. Qualora l’Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in luogo diverso la garanzia non è operante. La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza, fatto salvo quanto previsto dall'estensione B), se perfezionata, e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie. E' facoltà della Società richiedere all'Assicurato che il Legale prescelto rediga un preventivo di spesa e che le parcelle siano vistate per congruità dai competenti Consigli dell'Ordine; se le stesse sono confermate integralmente le spese relative alla vidimazione rimarranno a carico della Società. Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione è facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione del Legale un altro Professionista abilitato a patrocinare in tale sede.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex art. X C.G.P. Le spese di arbitrato saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione arbitrale sia favorevole all’Assicurato, Uca rimborsa le spese arbitrali sostenute.
Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4/3/2010 e succ. modifiche, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.
Le vertenze civili, penali ed amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
L’inosservanza di una o più disposizioni oggetto dell’Art. VI- Gestione delle vertenze - comporta la decadenza dai benefici del contratto.
Art. VII - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme recuperate sono di competenza dell’ Assicurato. Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio o consensualmente spettano alla Società che le ha sostenute.
Art. VIII - RECESSO DAL CONTRATTO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.
In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. IX - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
Il certificato di assicurazione ha durata annuale dalla data di perfezionamento senza tacito rinnovo. E’ facoltà delle parti riaccendere il contratto successivamente alla scadenza naturale, previa richiesta scritta del Contraente con preavviso di almeno 30 giorni.
Art. X - COMPETENZA TERRITORIALE
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Ai fini delle procedure di cui all’art. VI, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, la Corrispondente assegnataria del contratto.
Art. XI- ONERI FISCALI
Sono a carico del Contraente / Assicurato.
Art. XII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ’
Tutte le comunicazioni del Contraente / Assicurato alla Società o al Corrispondente assegnatario del contratto devono avere forma scritta e data certa. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e il Corrispondente è valido senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente-Assicurato ha l’onere di comunicare la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio (art. 1910 C.C.), trasmettendone copia alla Direzione. La presente polizza è operante a 2° rischio in presenza di polizze stipulate anche individualmente oltre che dall’Ente di appartenenza in autoassicurazione e/o con altre Compagnie di Responsabilità Civile / Responsabilità Patrimoniale che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termini per il rischio assicurato dalla presente Convenzione, indipendentemente dai massimali assicurati ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della/e Garanti per la Responsabilità Civile / Patrimoniale è conseguenza di inadempimento dell’Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio. Per quanto attiene la copertura oggetto dell’assicurazione – responsabilità per colpa grave accertata con sentenza di condanna – la presente Xxxxxxx opera a primo rischio, salvo sussista polizza di Tutela Legale stipulata individualmente dal singolo Associato.
Art. XIV – CLAUSOLA BROKER
Al Broker è stata affidata dal Contraente la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.
Ai sensi della legislazione vigente l’intermediario è autorizzato a incassare i premi, o le rate del premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente all’intermediario si considera come effettuato direttamente alla Società
La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato Per quanto non contemplato si richiamano le norme di Legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA DIFESA NEI PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA’ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI OVE CONSEGUA SENTENZA DI CONDANNA E AD INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO IN CONSEGUENZA DI FATTI O ATTI DIRETTAMENTE COMMESSI O ATTRIBUITI NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO O DEI COMPITI D’UFFICIO .
L'assicurazione comprende:
SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VI CGP: un LEGALE, un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.), un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.).
SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ’ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI E ALTRE AUTORITA’ COMPETENTI PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE, compreso le vertenze relativa a MATERIA
FISCALE E/O TRIBUTARIA, nonché difesa relativamente ad addebiti in via amministrativa per pareri espressi su proposte di delibere e di determinazioni dirigenziali, determinazioni, altri atti e provvedimenti assunti in qualità di Dirigente e/o di Responsabile di Servizi, anche con rappresentanza esterna (Legge 142/90, 241/90, X.X.xx 29/93, D.Lgs.77/95 e loro succ. modifiche o integrazioni). Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta ACCERTATA CON SENTENZA LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE. Esclusione: condanna per dolo degli Assicurati.
ASSISTENZA LEGALE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO DISCIPLINATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
La presente assicurazione si intende operante per vertenze civili, penali, amministrative -fatto salvo quanto previsto all’estensione B ove perfezionata- in caso rifiuto dell'Ente di appartenenza e/o della Compagnia Garante per la Responsabilità Civile/Responsabilità Patrimoniale a garantire quanto posto a carico degli stessi dalla legge, dai CCNL in materia di patrocinio legale e a rimborsare le spese sostenute dal dipendente. La garanzia è prestata a titolo di rimborso con una franchigia di € 5.000 per sinistro con le modalità e i limiti disciplinati dagli artt. V “Denuncia dei sinistri” , VI “ Gestione delle vertenze” e XIII “Altre Assicurazioni”. Esclusioni: dolo e patteggiamento.
ESTENSIONE DI COPERTURA
A) PERIODO RETROATTIVO PER GLI ASSICURATI CHE HANNO CESSATO L’ATTIVITA’
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Nel caso di cessazione dell’attività senza che sia ne stata intrapresa una nuova compresa tra quelle assicurabili con le medesime modalità di adesione alla convenzione, nonché nell' ipotesi di quiescenza avvenuta anche in data antecedente all’adesione alla presente convenzione e previo il pagamento di un premio aggiuntivo equivalente al 75% del premio corrispondente all’ultima mansione, e’ riservata all’Assicurato la facoltà di acquistare la copertura assicurativa annuale per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità della presente Convenzione. Valgono le modalità prevista all’Art. I DECORRENZA – Garanzia Retroattiva.
B) INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI OCCORRENTI PER LA DIFESA IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ’ PER COLPA GRAVE AVANTI CORTE DEI CONTI IN CASO DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE
Nel caso in cui la Corte dei Conti pronunci sentenza di assoluzione a favore dell’Assicurato indicando l'importo delle spese legali poste a carico dello stesso, il cui pagamento è di competenza dell’Ente o della Garante per la Responsabilità Patrimoniale, Uca provvede al rimborso dell’eccedenza richiesta dal Legale, purché entro i massimi della tariffa forense vigente, entro e non oltre la percentuale del 50% di quanto indicato in sentenza. La garanzia è operante a ricevimento dell’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte dell’Ente o della Compagnia di quanto liquidato. Uca si riserva la facoltà di far richiedere il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine sulla parcella, come descritto all'art. VI Gestione delle Vertenze.
ESCLUSIONI
Sono escluse le vertenze diverse da quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza. La garanzia non è operante per vertenze tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA
l testo delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza, modello “TL Amm e Dip Enti Pubblici ed. 6/2011Agg2015”, è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti. Le presenti Condizioni con la Nota Informativa e l'eventuale Proposta, nonché copia del Modulo di Adesione ove previsto, costituiscono il Fascicolo Informativo e unitamente al Simplo di polizza, costituiscono il contratto assicurativo che viene consegnato dall’Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI
Il servizio di Assistenza Legale Telefonica e Telematica è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.
Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA INFORMAZIONI utili PRIMA CHE SORGA una CONTROVERSIA nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Xxxxxxxxxxxxx.Xx servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
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