MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Rep. n.
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di gara d'appalto in ambito CEE/WTO, svolta ai sensi degli articoli 54, 55, punto 6, e 70, punto 11, lettere a-b, del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207, per la Revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze consistente nella fornitura di un’”appliance” per la cattura, memorizzazione e catalogazione del traffico di rete e relativi servizi professionali necessari.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquattordici, addì del mese di in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me Dott _ Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto Ministeriale in data 23.5.2007 , registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio l’8.6.2007 , Visto n 3331. - sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’ Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il / / - nella sua qualità di
della Società con sede legale in , , - il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese di , codice fiscale n.
- con oggetto sociale Produzione e assistenza di software specialistico di ambiente applicativo e tecnologico, come meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di .
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n. 600/C/TLC.5586.PR.384.013.002 del 16/12/2013, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla fornitura di prodotti “software” e servizi professionali per la reingegnerizzazione
delle componenti “Basi Dati SDI e SSD” del Sistema Informativo Interforze e revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei “log utenti” del Sistema Informativo Interforze;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 3.558.759,00 oltre IVA l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica articolata su due lotti;
c) l’Agenzia per l’Italia Digitale, con Valutazione n. 33/2013 in data 02/12/2013, ha espresso il relativo parere tecnico economico in merito;
d) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 24/12/2013 n. 2013/S 249-436295, ad esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi degli artt. 54, 55, punto 6, e 70, punto 11 lettere a-b), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- Parte generale - n. 150 del 23/12/2013 nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani avente particolare diffusione nella Regione Lazio;
e) per il Lotto 2 sono pervenute n. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società , con sede legale in , – , al prezzo di Euro 743.889,00 cui sono da aggiungere Euro 163.655,58, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro 907.544,58.
f) la Società “ ” viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di un’”appliance” per la cattura, memorizzazione e catalogazione del traffico di rete e relativi servizi professionali necessari alla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per il Sistema Informativo Interforze, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx x. 0/000 - 00000 XXXX.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi all'allegato "A" al presente contratto, nonché al capitolato tecnico e dall'offerta dell'Impresa n. _ del , documenti che benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.
L’Impresa si obbliga a fornire alle medesime condizioni tecnico-economiche tutte le ulteriori prestazioni, se richieste dall’Amministrazione, per 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di
comunicazione dell’esecutività del contratto nei modi di legge, termine oltre il quale il presente contratto sarà ritenuto esaurito e nulla sarà più dovuto dalle parti.
Fornitura:
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
L'ammontare complessivo del contratto è di € 743.889,00, cui sono da aggiungere € 163.655,58 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 907.544,58 così ripartito:
Descrizione | Costo unitario | Qtà | TOTALE |
Appliance | |||
Manutenzione | |||
Servizi (inserire un rigo per ogni figura professionale | |||
Eventuali altri costi | |||
TOTALE FORNITURA | 743.889,00 |
La realizzazione oggetto del contratto potrà essere implementata fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale, entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 311, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli Appalti), come modificato dalla Legge n. 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) e g), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g) ed h), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali (art. 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Verifiche di conformità e Termini di adempimento)
Entro ( ) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà approntare alla verifica, presso i locali dell’Amministrazione, l’intera fornitura prevista al precedente articolo 1.
La verifica finale della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, fatta salva l’ipotesi contemplata dal comma 2 dell’art. 314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Le verifiche di conformità della fornitura saranno eseguite in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il Direttore dell’esecuzione del contratto riterrà necessaria. A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del contratto tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che ne darà comunicazione all'Impresa, mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, entro 30 giorni dalla data della verifica stessa.
Il mancato rispetto dei termini indicato al capoverso 1 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizi di supporto, Manutenzione adeguativa e correttiva) 5.1 Servizi di supporto
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà, per l’intero arco progettuale, un servizio di supporto operativo, volto a garantire l’installazione, la configurazione e l’integrazione dell’”appliance” negli ambienti tecnologici del CED, nonché permettere anche l’addestramento attraverso il “training-on-the-job” del personale dell’Amministrazione che dovrà gestire l’apparato, da fornire dal Lunedì al Venerdì con orario 08.00-17.00.
Il servizio in argomento sarà erogato a consumo per un impegno di 200 (duecento) giornate da parte di figure professionali certificate e sarà verificato a consuntivo da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
5.2 Manutenzione “hardware” e “software”
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R, fax ed e-mail da
parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio di manutenzione “hardware e software” per garantire la costante operatività dei sistemi..
(Articolo completabile solo a seguito della presentazione offerta)
5.2 Manutenzione adeguativa
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio di manutenzione adeguativa, per garantire la costante aderenza all’evoluzione dell’ambiente tecnologico con interventi di adeguamento principalmente dell’ambiente software di base.
(Articolo completabile solo a seguito della presentazione offerta)
5.2 Manutenzione correttiva
L’Impresa, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuta approvazione ed esecutività del contratto nei modi di legge, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, garantirà un servizio di manutenzione correttiva H24 ed ordinaria, per rimuovere efficientemente malfunzionamenti “hardware” ed errori “software”.
Il mancato rispetto degli impegni previsti nel presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo art. 13.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza, entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento, unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.
Articolo 7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'Oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’esecuzione del contratto pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica, l'Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del predetto Direttore dell’esecuzione del contratto - i beni già sottoposti alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione, nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detto nuovo materiale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall' Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Verranno applicate le penali di cui all'articolo 13 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica a quella di comunicazione della verifica negativa.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole anche della seconda verifica, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa,
non possa essere effettuata alla data convenuta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, apportare delle modifiche o varianti tecniche al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche del materiale in fornitura, il Direttore Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza può richiedere ovvero autorizzare - in caso di proposta da parte dell'Impresa - l'esecuzione di tali modifiche o varianti tecniche.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Se tali modifiche risultassero, sulla base dei listini di mercato degli apparati ed i software di base e ambiente, di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 5% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso “extra” corrispondente alle indicazioni fornite in sede di congruità dall’Amministrazione. Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47 , dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio.
L’Impresa rimane in ogni caso unica e diretta responsabile della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da Aziende appaltatrici. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno, nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati dall’Impresa nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206. Pertanto, l’aggiudicatario sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 11 (Manutenzione in garanzia)
11.1 Manutenzione in garanzia
L’Impresa garantisce tutti gli apparati, compresi i “software” di base e d’ambiente a corredo, per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell’Impresa stessa, della comunicazione di avvenuta verifica favorevole, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione con le modalità e nel rispetto dei tempi stabiliti al successivo paragrafo “Livelli di Servizio”.
Ove la specializzazione degli interventi di lavorazione richiedesse tempi maggiori, sarà facoltà dell’Amministrazione concederli.
Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, sono a totale carico dell’Impresa.
Quanto reintegrato dovrà essere oggetto di verifica tecnica da parte dell’Amministrazione.
Qualora l’Impresa non dovesse provvedere, nel termine prescritto, alle sostituzioni delle parti di materiale risultate difettose durante il periodo di garanzia e all’effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 13.
Dal conteggio delle predette penalità saranno esclusi i periodi compresi tra la data di comunicazione dell’approntamento alla verifica del materiale sostituito o riparato in garanzia e la data di ricezione, da parte dell’Impresa, della comunicazione della verifica negativa.
Il tempo intercorso dalla notifica dell’avaria al giorno di ripresentazione del materiale alla verifica comporterà il prolungamento del precedente periodo di garanzia di un uguale numero di giorni.
L’interruzione del periodo di garanzia dovrà risultare da apposito verbale.
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
11.1.2 Livelli di servizio della manutenzione in garanzia
Per tutta la durata della garanzia, l’Impresa s’impegna ad eseguire tutte le attività previste nel presente articolo nel rispetto dei seguenti livelli di servizio:
Gravità | % casi | Tempi di presa in carico e intervento | Tempi di ripristino |
Disservizi di tipo “bloccante” o “non bloccante” |
Gli interventi dovranno essere effettuati “On Site” con copertura oraria H24, 7 giorni su 7 per tutta la durata della garanzia e sono da intendere risolutivi.
La manutenzione si intende comprensiva delle attività di intervento sistemistico atte a ripristinare il corretto funzionamento dell’infrastruttura nello stato precedente l’anomalia.
Tutti i tempi di risoluzione delle criticità decorrono dalla segnalazione della problematica da parte dell’Amministrazione, al recapito indicato dall’Impresa (linea dedicata).
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 12
(Deposito cauzionale)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 (comma 1) e 75 (comma 7) del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5/10/2007, nr.207, ha costituito un deposito cauzionale di € pari al % dell'importo netto del contratto, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La fideiussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l'Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell'Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 13
(Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale)
13.1 – Approntamento alla verifica finale.
I ritardi maturati nell’esecuzione delle attività di approntamento alla verifica di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1‰ dell’importo contrattuale.
13.2 - Manutenzione in garanzia
In caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi per le attività di Garanzia, saranno applicate le seguenti penalità:
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
13.3 Manutenzione adeguativa
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
13.4 Manutenzione correttiva
(Articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
13.5- Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del
D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall'inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 14
(Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari)
Apparecchiature hardware
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi successivamente alla data dell’approvazione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente articolo 4, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data dell’approvazione del certificato di verifica di conformità di cui al
precedente articolo 4 nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Canoni di manutenzione
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente alla scadenza del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le fatture, emesse in triplice copia, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Impianti Tecnici Telecomunicazioni e Informatica, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e dovrà riportare il costo unitario di ogni singola prestazione fornita.
A tal riguardo, farà fede il timbro di ricezione della fattura presso l’Ufficio medesimo.
Clausola risolutiva espressa
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG: BANCA:
IBAN: SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SUL C.C.:
nato a il
CODICE FISCALE:
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 15
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dalla medesima Impresa, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica delle apparecchiature prevista nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le prestazioni già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti software e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed
a spese di questa ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
o se trattasi di prodotti software o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d' autore causata da un prodotto non dall'Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.
Articolo 17
(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 21 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 22
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art.1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012,
n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n.488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 23 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all' Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 24 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 25
(Oneri fiscali)
Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 26
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo telefax, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 13 Paragrafo 13. 5, dall’articolo 7, comma 5, ed oltre all' ipotesi stabilità nell'art. 20 (Salvaguardia dell'obsolescenza) terzo comma, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 4, comma 7;
- articolo 7, comma 4;
- articolo 11, par. 11.1, comma 5.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 13 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 13.5 del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento del deposito cauzionale, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 6, terzo comma;
- articolo 7, comma 5;
- articolo 12, comma 4;
- articolo 14, comma 5;
- articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e sesto comma del presente articolo 26, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento del deposito cauzionale, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l' intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l' Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 29
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative.
I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 30
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 20 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 - Verifiche di conformità e Termini di adempimento
o Articolo 5 - Servizi di supporto, Manutenzione adeguativa e correttiva;
o articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o Articolo 7 - Rifiuto e ripresentazione alla verifica;
o Articolo 8 - Modifiche e varianti tecniche;
o Articolo 9 - Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 10 - Vizi;
o articolo 11 - Manutenzione in garanzia;
o articolo 12 - Deposito cauzionale;
o articolo 13 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o Articolo 14 - Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 15 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 16 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 17 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o Articolo 18 - Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza– gradimento dell’Amministrazione;
o Articolo 19 - Decadenza e diritti dell'assuntore;
o Articolo 21 - Salvaguardia dell'obsolescenza;
o articolo 22 - Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale;
o articolo 28 - Cessione del credito.