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Anno 6°, n. 1 30.05.2018
1 IN PRIMO PIANO: La specializzazione dell'arbitrato (a cura della Redazione)
2 APPROFONDIMENTI
Il T.P.F. (Third Party Funding) e L'arbitrato - Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx - Presidente di Arbitrando
3 Formarsi con ARBITRANDO 4 Conoscere ARBITRANDO
1 IN PRIMO PIANO: LA SPECIALIZZAZIONE DELL’ARBITRATO
Care lettrici, cari lettori,
la nostra Associazione sta crescendo e nella crescita prosegue con l’attività di formazione e promozione dell’arbitrato, sviluppando sempre di più il tema della specializzazione.
Arbitrando ha, infatti, costituito appositi gruppi di lavoro e dipartimenti specializzati, dedicati all’approfondimento e alla promozione dell’arbitrato nei diversi settori del diritto, dal diritto societario alla contrattualistica, dal diritto internazionale alle sinergie con la procedura di mediazione ed anche nell’ambito del diritto di famiglia, del diritto del lavoro e del diritto sportivo.
La specializzazione dell’arbitrato costituisce, infatti, a nostro avviso, un elemento essenziale per consentire una effettiva funzione di supporto alla giustizia civile, sempre più aderente alle necessità di una Società organizzata e complessa quale è quella attuale.
Di seguito, come di consueto, troverete alcune indicazioni utili per poter seguire – anche attraverso il nostro portale – le iniziative promosse da Arbitrando, rimanendo sempre l’invito anche alla partecipazione personale alla vita dell’associazione.
Ogni nuovo associato che voglia contribuire allo sviluppo ed alla promozione dell’arbitrato è il benvenuto in Arbitrando!
Buona lettura a tutte e a tutti. La Redazione
2 APPROFONDIMENTI
IL T.P.F. (THIRD PARTY FUNDING) E L’ARBITRATO
L’acronimo inglese TPF (Third Party Funding) indica l’intervento di un terzo in una controversia, giudiziale o arbitrale, al fine di finanziare una delle parti, consentendole così di sostenere i costi della lite.
Nel TPF l’interesse del terzo è puramente economico-finanziario; esso finanzia la parte che ritiene avere chances di successo in una lite, contando così di vedersi restituito più di quanto anticipato.
Il TPF può essere affrontato da diverse angolature: giuridica, deontologica, economica e storica; alcune verranno solo accennate.
L’origine del TPF è più antica di quanto si possa immaginare: dei precedenti si possono trovare sia nel diritto greco, sia nel diritto romano (cfr. la redemptio litis).
Successivamente, è più facile rintracciare degli antecedenti nei paesi di common law piuttosto che in quelli di civil law, ove è spesso presente il divieto del cosiddetto “patto di quota lite”, sanzionato nel nostro codice civile dall’art. 1261.
Anche ai giorni nostri il TPF è più diffuso nei paesi di cultura anglosassone; ad essi si farà riferimento nel prosieguo.
Come funziona, in concreto, un TPF?
Occorre distinguere, a questo punto, l’aspetto finanziario dagli altri.
Sotto questo profilo, il TPF è un’attività svolta da intermediari finanziari. Vengono costituiti dei fondi che, previa analisi, investono in talune controversie finanziando, di regola, la parte attrice (PA).
Le quote del Fondo vengono offerte al mercato attraverso i normali canali bancari.
Dopo aver svolto le valutazioni del caso, dal momento che si parla di contenziosi di alto valore (tra 2 e 10 milioni di Euro), il Fondo conclude con la PA un contratto, denominato
in inglese Litigation Funding Agreement
(LFA).
Oltre a coprire i costi della procedura, l’LFA può arrivare a garantire il pagamento delle spese di controparte, nel caso di insuccesso.
Il contratto prevede la consultazione del Fondo qualora si prospetti, a definizione della lite, una transazione.
Quanto ai profili giuridici e deontologici, la presenza di un Fondo in una controversia arbitrale apre una serie di questioni.
La prima, preliminare, è la seguente: è ammissibile il TPF nella giurisdizione italiana?
La risposta sembra dover essere affermativa, dal momento che non sussiste un divieto particolare o generale.
La presenza del Fondo deve essere dischiusa nell’arbitrato? Si consiglia di farlo, appena possibile, per evitare possibili ricusazioni se la cosa si sapesse in un secondo momento.
Come si deve comportare la difesa della PA nei confronti del Fondo? Ha obblighi di informazione?
E’ un punto delicato, che dovrebbe già essere stato previsto a livello di LFA. In difetto di indicazioni, sarà il caso che il difensore le chieda espressamente.
Considerazioni analoghe valgono laddove il Fondo volesse avere voce in capitolo per aspetti rilevanti, quali la scelta dell’arbitro di parte o, come accennato, la discussione di una transazione.
Il TPF sembra destinato ad espandersi, anche nei paesi di civil law, come spesso è avvenuto per esperienze giuridiche nate o sviluppatesi nell’area anglosassone.
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx – Presidente di Arbitrando
3 Formarsi con ARBITRANDO
Collegandosi al sito della nostra Associazione xxx.xxxxxxxxxx.xx è possibile ottenere ogni informazione utile sulla nostra Associazione.
Consultando le varie rubriche, potrete prendere visione dello Statuto, della compagine Associativa e dei relativi organi, delle pubblicazioni e delle iniziative sviluppate nel tempo.
Ogni mese Arbitrando si ritrova per un incontro di studio e formazione, che è anche l’occasione di incontro tra i soci, per la discussione di argomenti a carattere scientifico e per la condivisione di esperienze arbitrali maturate sul campo dai soci.
ARBITRANDO organizza, altresì, corsi di formazione sull’Arbitrato rivolte a professionisti e operatori del diritto, anche in collaborazione con Istituti Universitari, Associazioni ed Ordini Professionali, nonché promuove e partecipa ad iniziative di carattere seminariale rivolte ad avvocati, professionisti, giuristi d’impresa e manager interessati alla materia.
Lo scopo del corso di formazione sull’arbitrato di Xxxxxxxxxx è fornire ai partecipanti
✓ una conoscenza dei principi e delle tecniche di gestione che ispirano e regolano il procedimento arbitrale
✓ le competenze necessarie per condurre e seguire una procedura, dalla redazione della domanda di arbitrato sino al deposito del lodo.
Lo scorso mese di Maggio Arbitrando ha organizzato un Corso sull’Arbitrato con l’Organismo di Mediazione EQUILIBRIUM presso la prestigiosa sede di Milano Xxxxx Xxxxxxx 00, corso sviluppatosi in tre giornate che hanno consentito di affrontare la tematica dell’arbitrato a 360 gradi, dalla natura dello strumento arbitrale, al procedimento, alle forme speciali, internazionali e societarie.
4 Conoscere ARBITRANDO
Se desiderate partecipare direttamente all’attività e alla vita dell’Associazione, potete contattarci all’indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx Sarete contattati quanto prima da un nostro Socio che vi fornirà ogni indicazione utile.
Potrete conoscere in dettaglio le modalità d’iscrizione. Alternativamente, vi potrete collegare al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Sarà l’occasione per condividere e collaborare allo sviluppo di tutte quelle iniziative che ARBITRANDO si è proposta di promuovere per la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali, utili per l’espletamento di procedure arbitrali di qualità, realizzate da professionisti di provata esperienza.