Contract
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA AMBIENTALE ALL’INTERNO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, NEL COMUNE DI VAGLIA. CIG Z3E2A68DB1
Art.1 Oggetto del contratto
Il presente articolato ha come oggetto l’attività di divulgazione scientifica in materia ambientale all’interno per Parco Mediceo di Pratolino nel comune di Vaglia, al fine di offrire una significativa esperienza di educazione ambientale alle scolaresche e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado della Città Metropolitana che aderiscono ai progetti offerti dal Laboratorio Didattico Ambientale (LDA). Le attività saranno svolte nel periodo novembre 2019 maggio 2020 e dovranno essere realizzati circa nr. 160 laboratori.
L’attività si svolgerà all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, nel Comune di Vaglia.
Art. 2 Obblighi dell’operatore economico
L’operatore economico si impegna a:
- programmare e realizzare d’intesa con le scuole e il personale del Parco le attività laboratoriali oggetto dell’affidamento.
- mettere a disposizione attrezzature ludico educative e kit didattici per attività di robotica educativa;
- documentare con rendicontazioni periodiche (a febbraio e a giugno) le attività svolte impegnandosi a dare visibilità al progetto attraverso canali di tipo tradizionale (pubblicazioni, mostre…) e attraverso linguaggi innovativi (spazio web);
- garantire per lo svolgimento delle attività previste dal progetto che il personale impegnato nelle attività sia in possesso di specifiche competenze, titoli e/o qualifiche attinenti al profilo di esperto in materia ambientale e idoneo sotto il profilo professionale e morale allo svolgimento dei compiti assegnati. Lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato dovranno avvenire con almeno due operatori di riferimento che dispongano dei curricula necessari allo svolgimento delle attività. A tale fine si impegna a comunicare alla stazione appaltante i nominativi e i curricula del personale impiegato nelle attività didattiche;
- sostituire le professionalità necessarie allo svolgimento del servizio in caso di indisponibilità delle figure individuate garantendo tempi di sostituzione coerenti con gli obiettivi di risultato definiti;
- individuare un referente unico del servizio che svolgerà anche funzioni di coordinamento e direzione delle attività oggetto del servizio.
- rispettare gli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e il rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, a seconda della tipologia di personale impiegato;
- rispettare le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza;
- monitorare l’intervento e verificare che le attività rispondano agli obiettivi indicati;
- stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell’espletamento dell’attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, ai fruitori, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- accettare le disposizioni di cui al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti della Città Metropolitana;
Le attività verranno realizzate negli spazi indicati dal personale del Laboratorio Didattico Ambientale (LDA) in accordo con personale addetto al Parco Mediceo.
Il LDA fornirà materiali didattici e strumentazione che saranno a disposizione per le attività. Il materiale sarà consegnato previo verbale di consegna.
Art. 3 Personale
Il personale da adibire alle attività oggetto del presente affidamento dovrà possedere:
- una laurea almeno triennale in materia ambientale e/o - abilitazione di Guida Ambientale Escursionistica;
- un curriculum professionale da cui sia rilevabile una esperienza consolidata in materia di educazione alla sostenibilità ambientale.
- Possesso della Patente B.
Art. 4 Corrispettivo
Per le attività e le prestazioni oggetto dell’affidamento è prevista la corresponsione di complessivi euro 26.500,00 oltre IVA di legge di cui oneri per la sicurezza euro 600,00 dietro presentazione di regolare fattura in due rate, la prima entro febbraio 2020 e la seconda a conclusione dell’intervento corredata della rendicontazione e della relazione dettagliata dell’attività svolta. Il presente importo è da intendersi a corpo e non a misura; è comunque fatta salva la facoltà di applicare riduzioni proporzionali al suddetto compenso in caso di non svolgimento o riduzione delle attività di cui all’articolo 1.
Art. 5 Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti
L’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di ci all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto. Qualora tali obblighi non siano assolti o rispettati, il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010.
Art. 6 Inadempienze
Le inadempienze saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, il contratto si intende risolto di diritto.
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016 e smi il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx.
Art. 8 Responsabile organizzativo e referente per l’Operatore
Prima dell’inizio dell’appalto l’Operatore è tenuto ad individuare e comunicare all’Amministrazione un referente unico del servizio che svolgerà anche funzioni di coordinamento e direzione di tutte le attività previste dal contratto.
La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l’esecuzione del contratto.
Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s’impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Art. 9 Documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI)
Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento, Città metropolitana di Firenze redigerà il verbale di coordinamento per la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e dell’impresa appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art. 26 del D. Lgs. 81/2008).
Art. 10 Stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in forma privata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell’operatore economico equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.
Tutte le spese, comunque riconducibili al presente affidamento, eventuali tasse, bolli, tributi comunque denominati e dovuti, compresa la registrazione del Contratto “in caso d’uso”, sono a carico della ditta affidataria. In particolari, sono a carico della Ditta affidataria le imposte di bollo (Euro 16,00 per ogni 4 facciate).
Art. 11 Cause sopravvenute –sospensione
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
Art. 12 Cessione del contratto
E’ tassativamente vietata la cessione anche parziale del presente contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, purché espressamente accettati dall’Amministrazione.
E’ inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall’Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Non è consentito il subappalto del servizio.
Art. 13 Responsabilità
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
L’operatore economico aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione del contratto, fossero arrecati all’Amministrazione. Risponde direttamente dei danni prodotti al Parco, al Personale ovvero a terzi o a cose di terzi o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione del contratto che possano derivare da fatto proprio, del proprio personale o da chiunque chiamata a collaborare. A garanzia dei rischi di cui sopra , ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione. La Polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. L’importo minimo assicurato è di euro 1.000.000,00.
Art. 14 Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all’art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all’appalto;
- frode nell’esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo i tempi di esecuzione della fornitura/servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- sospensione del servizio da parte dell’operatore economico aggiudicatario senza giustificato motivo;
- violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
Art. 15 Codici di comportamento
L'Aggiudicatario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 10 previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Provincia di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana di Firenze, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx- 2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/
Art. 16 Obblighi di riservatezza e trattamento dati
Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Firenze.
L’affidamento del servizio implica la nomina dell’aggiudicatario stesso anche quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento:
- effettua unicamente il trattamento dei dati reso necessario dall’esecuzione del presente contratto; tiene il registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;
- informa preventivamente il Titolare dell’esistenza di norme dell’Unione o nazionali che prevedano l’obbligo giuridico di trasferire dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che siano adeguatamente formate;
- adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento derivante dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata ai dati, dall’accesso (accidentale o illegale) a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- assiste, in relazione ai dati trattati in esecuzione del presente contratto, il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a soddisfare l’obbligo del titolare stesso di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- assiste, altresì, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi: sicurezza del trattamento, notifica delle violazioni dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione delle violazioni dei dati personali all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva dell’autorità di controllo;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in materia di privacy;
- consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato;
- provvede all’aggiornamento delle informative da fornire ai cittadini in tutti i contesti in cui si effettua un trattamento dati. Le informative dovranno essere redatte per atto scritto ed esposti in luoghi visibili al pubblico. Il trattamento dei dati non eccede la durata dell’affidamento.
Art. 17 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione sarà fatto riferimento alle leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia. Qualsiasi controversia possa insorgere in merito al presente contratto sarà definita innanzi al Tribunale di Firenze.