SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO
Allegato A)
SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO
Art. 1 – Oggetto della concessione.
Il Comune di Trieste dà in concessione il complesso dei locali, di cui alle planimetrie costituenti l’allegato sub “1”, siti nei Palazzi Municipali sedi di uffici comunali, adibiti a bar aziendali interni e ristoro e, precisamente:
1) locale di mq 37, con vano cieco di mq 22, 32 quale deposito, sito al pianoterra di passo Costanzi n. 1;
2) locale di mq 27, con vano cieco di mq 1,53 quale deposito, sito all’ammezzato di piazza dell’Unità d’Italia n. 4;
3) spazio di mq 15 circa, con vano cieco di mq 2,37 quale deposito, sito al pianoterra di via Rossini
n. 4.
La concessione è disposta allo scopo di consentire al concessionario di svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei dipendenti comunali, in servizio presso i Palazzi Municipali nonchè all’utenza che accede alle strutture medesime durante gli orari di apertura al pubblico.
Gli immobili sopra descritti sono concessi per essere adibiti, quindi, esclusivamente allo svolgimento dell’esercizio pubblico di bar aziendali interni e ristoro.
I mobili, le attrezzature e l’avviamento, di proprietà del precedente gestore ed elencati nell’apposito verbale di consegna dei suddetti locali, per il nuovo concessionario sarà oggetto di possibile trattativa con il gestore uscente, al prezzo che verrà concordato tra le parti.
Nell’evidenziare che lo spazio di via Rossini è già dotato di mobilio di proprietà comunale necessario all’esercizio di bar, il concessionario si fa carico di completare l’allestimento con gli impianti, attrezzature ed utensili necessari; sarà onere del concessionario stesso provvedere alla sostituzione e/o dotazione di eventuali mobili e/o attrezzature esistenti negli ambienti oggetto della concessione che, nel corso della durata contrattuale, dovessero rendersi necessari per lo svolgimento, in stato decoroso ed igienico, dell’attività di cui sopra.
Art. 2 – Disposizioni generali
Il concessionario, ai fini dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno dei locali oggetto della concessione, disciplinata dal presente atto, dovrà presentare al competente Servizio Attività Economiche e Produzione, denuncia di inizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 68, comma 3, della Legge Regionale n. 29 dd 5.12.2005 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”; alla D.I.A. dovrà essere allegata copia della notifica all’Azienda Sanitaria per la registrazione di nuova impresa alimentare ovvero copia della notifica di variazione di impresa alimentare esistente.
La concessione in parola è sottoposta alla condizione sospensiva in attesa che il concessionario presenti la D.I.A (denuncia di inizio attività) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché la notifica all’Azienda Sanitaria.
La concessione decade in assenza di presentazione della documentazione citata.
Il concessionario riconosce che alla cessazione della concessione, a qualsiasi causa dovuta, verrà a cessare, altresì, la validità della D.I.A. di cui sopra e si impegna a non vantare in proposito alcun diritto o pretesa.
Il concessionario è obbligato ad iniziare la propria attività nel medesimo momento in cui vengono consegnate le strutture, preventivamente ed adeguatamente predisposte per l’immediato avvio dell’esercizio, fatto salvo per il bar di via Xxxxxxx che dovrà essere opportunamente allestito. Al mancato rispetto di tale termine l’Amministrazione Comunale è legittimata a risolvere il rapporto concessorio, salvo ogni diritto risarcitorio.
La consegna di cui sopra potrà essere differita solo dall’Amministrazione Comunale e solo per l’ipotesi di comprovate ragioni tecniche che sono di ostacolo alla consegna dei locali.
Art. 3 – Durata e rinnovo
La presente concessione avrà decorrenza dalla data di consegna dei beni di cui al precedente art. 1 al concessionario, come risulterà da apposito verbale ed avrà validità di anni 6 (sei). Alla predetta scadenza, la presente concessione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d’ora per gli effetti del C.C., fatta comunque salva la possibilità di rinnovo per un ugual periodo, previo accertamento della sussistenza di ragioni di gradimento e convenienza, mediante formale atto dell’Amministrazione Comunale.
Il concessionario, sei mesi prima della scadenza, dovrà presentare l’eventuale richiesta di rinnovo della concessione in oggetto.
Il concessionario potrà tuttavia recedere prima della predetta scadenza sempre con un preavviso di almeno sei mesi.
La perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione comporterà la decadenza dalla concessione e la conseguente cessazione dell’attività.
Cessando il rapporto con il Comune, per scadenza o per rinuncia del concessionario, quest’ultimo sarà tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto della presente concessione per tutto il tempo necessario all’individuazione del nuovo soggetto e conseguente stipula della nuova concessione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi a far data dalla data di scadenza o revoca della concessione stessa.
In tale periodo saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nella presente concessione.
Alla scadenza della concessione, il concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell’avviamento.
Al termine del servizio, il concessionario sarà tenuto in ogni caso a restituire i locali e gli impianti fissi, i mobili e le attrezzature ricevuti in consegna e/o successivamente acquistati in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento.
Art. 4 – Canone
Il canone annuo iniziale – determinato a seguito dell’esperimento della gara – in Euro
…………………più IVA, dovrà essere corrisposto, in quattro rate trimestrali anticipate, con scadenza nell’ultimo giorno feriale dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno di validità della concessione-contratto, indipendentemente dall’emissione o meno di preventiva fattura da parte del competente servizio comunale, mediante bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate: ABI 02008 CAB 02230, c/c n. 1170836 CIN S.
Il mancato puntuale pagamento per qualsiasi causa dipendente dal concessionario, anche di una sola rata del canone, costituisce in mora il concessionario stesso.
Decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, il concessionario verrà esposto alla procedura legale di recupero del credito e di liberazione dell’immobile che, comunque, comporterà la revoca della concessione stessa.
Il canone sarà soggetto, a decorrere dall’ 1.1.2009, e dalla stessa data di ogni anno successivo, ad annuale aggiornamento nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell’anno precedente, senza obbligo di richiesta scritta da parte del Comune.
Il concessionario deve, inoltre, corrispondere l’importo annuo stimato di Euro 900,00.= (IVA inclusa) fatti salvi eventuali futuri adeguamenti, a titolo di rimborso forfetario delle spese relative al riscaldamento centralizzato e agli eventuali consumi EGA, non direttamente intestati. Dov’è possibile intestare le utenze a nome del concessionario, i relativi consumi saranno corrisposti direttamente dal concessionario alle Aziende fornitrici. Il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate trimestrali, di pari importo, con le medesime scadenze previste per il pagamento del canone ed unitamente ad esso.
I pagamenti dei canoni si intendono sempre effettuati a copertura delle rate insolute più arretrate e senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario stesso per il recupero di importi non corrisposti.
In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l’obbligo del concessionario a rifondere gli eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non potranno venire compensate con i canoni, ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.
Art. 5 – Modalità di esecuzione dell’attività
L’esercizio pubblico di bar aziendali interni e ristoro sarà svolto nei locali di cui all’art. 1, secondo le seguenti prescrizioni:
⮚ I locali, come pure gli impianti, il mobilio, le attrezzature e gli utensili, vengono messi a disposizione del concessionario nello stato in cui si trovano, con l’obbligo dello stesso di provvedere, a sue cura e spese, ad eventuali lavori di sistemazione e riparazione, eventualmente necessari per l’avvio dell’attività.
⮚ Il concessionario si obbliga a far buon uso dei beni (locali e impianti fissi) ricevuti ed a restituirli, al termine della concessione, nello stato in cui vennero consegnati, tenuto conto del naturale deperimento e di quanto successivamente stabilito, liberi da impegni, sequestri od altri oneri.
⮚ Gli immobili, alla riconsegna, dovranno essere liberi da persone anche interposte e cose, non di specifica pertinenza dell’immobile stesso.
⮚ Il concessionario può utilizzare tutti gli spazi, i locali e gli ambienti oggetto della concessione, in conformità alla destinazione prevista dalla concessione stessa.
⮚ I locali concessi si intendono destinati alle attività di cui alla presente concessione, con divieto al concessionario di mutamento della destinazione, pena la decadenza della concessione medesima. I locali stessi dovranno essere, a cura e spese del concessionario, convenientemente arredati e forniti di quanto occorre per il buon funzionamento dei bar aziendali interni e ristoro.
⮚ I mobili, gli addobbi, gli utensili e le macchine, successivamente ed eventualmente forniti dal concessionario dovranno essere di gradimento dell’Amministrazione Comunale, la quale potrà pretendere l’immediata sostituzione se, a suo giudizio, non fossero ritenuti adatti.
⮚ Per quanto concerne le norme igienico - sanitarie, si fa riferimento alla Legge 283 del 30/04/1962 e suo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 327 del 26/03/1980 e successive modificazioni e integrazioni, ai Regolamenti Europei compresi nel “pacchetto igiene” REGG. 178/02, 852-853- 854/04, 882/04 , nonché a quanto espressamente previsto nella presente concessione.
⮚ Il concessionario deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (D.P.R. 327/80 art. 42) da indossare durante le ore di servizio e disposizioni di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento all’art. 4 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici dal Committente.
⮚ Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà provvedere, tempestivamente, a sue complete spese alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti concessogli, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture, provvedendo in particolare alla tinteggiatura degli ambienti, onde renderli decorosi ed igienicamente idonei all’uso previsto, alla verifica della funzionalità dei serramenti e dei loro componenti, al mantenimento dell’impianto elettrico, idrico e di condizionamento in condizioni di sicurezza.
⮚ Il concessionario dovrà provvedere anche alla manutenzione straordinaria, qualora ritenuta conseguenza della trascuratezza delle suddette manutenzioni ordinarie.
⮚ Il concessionario dovrà tenere i locali nonché i mobili, le attrezzature e tutto il materiale destinato all’ attività, in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia d’igiene e sanità pubblica a tutte le norme e disposizioni emanate dalle Autorità competenti, rendendosi responsabile di ogni inosservanza sia in sede civile che penale.
⮚ In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dagli articoli 9 e 13 della concessione-contratto.
⮚ Il concessionario potrà, al termine della concessione, asportare le attrezzature relative all’attività commerciale da lui installate, successivamente alla consegna dei locali, provvedendo alla rimessa in pristino delle parti dei locali eventualmente manomesse.
⮚ Il concessionario dovrà corrispondere direttamente alle Aziende fornitrici, gli importi per i consumi di energia elettrica, acqua, per la manutenzione ed il noleggio dei contatori come già evidenziato all’art. 4 e la tassa per l’asporto delle immondizie. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine a detti servizi o forniture.
⮚ Senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite, al concessionario è fatto divieto:
a) di variare, anche in parte, la destinazione degli ambienti avuti in consegna;
b) di darli, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi;
c) di apportarvi modificazioni, innovazioni ed addizioni.
⮚ In deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile ed in base all’obbligo della manutenzione straordinaria definito dalla presente concessione, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l’autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest’ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi.
⮚ Resta ferma la facoltà per il Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l’immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino; qualora il concessionario non vi provvede a sue spese e cura, tempestivamente e completamente, le relative opere vengono eseguite dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l’importo corrispondente al costo dei lavori.
⮚ Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del concessionario.
⮚ Per le addizioni, che si possono togliere senza nocumento, trova invece applicazione l’art. 1593, comma I, del Codice Civile.
⮚ Il concessionario dovrà assicurare il funzionamento dei bar-ristoro – riservato ai frequentatori dei palazzi municipali (operatori, dipendenti e utenza pubblica) - durante l’orario di apertura stabilito dall’Amministrazione Comunale, di regola coincidente con
l’orario di apertura degli uffici comunali (escluso il sabato e festivi), intendendosi estesa anche all’orario di funzionamento del Consiglio e della Giunta, organi di quest’Amministrazione.
⮚ Per quanto riguarda il bar di xxx Xxxxxxx x. 0, il suo funzionamento deve essere assicurato, come sopra, durante l’orario di apertura degli uffici comunali ed, in via sperimentale, durante i pomeriggi nei quali gli uffici sono chiusi nonché, a richiesta, in occasione delle manifestazioni programmate, in quella sede, dall’Amministrazione Comunale, per un monte ore eccedente la normale apertura, quantificato in 50 ore mensili;
⮚ Il titolo per esercitare detta attività è legato alla durata della concessione per cui cesserà i suoi effetti alla scadenza contrattuale ovvero, nei casi di decadenza e/o revoca, alle rispettive scadenze.
⮚ Al concessionario, specificatamente, è fatto divieto assoluto di porre in vendita bevande superalcoliche di qualsiasi tipo e genere.
⮚ In caso di formalizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria n. 1 – Triestina e del Comune di Trieste del progetto di prevenzione per le malattie cardio-vascolari, i generi alimentari impiegati per la produzione e la somministrazione nell’attività dell’esercizio pubblico dovranno tener conto delle linee guida fornite dall’Azienda Sanitaria n. 1 – Triestina, indicate nell’allegato sub “2”. La vendita di generi avariati, alterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni igieniche e sanitarie darà luogo all’immediata revoca dell’esercizio pubblico.
⮚ Il concessionario potrà prevedere anche la somministrazione di pasti caldi. I pasti somministrati dovranno essere prodotti esclusivamente presso strutture produttive regolarmente notificate in possesso di specifica autorizzazione o numero di registrazione.
⮚ L’Amministrazione Comunale non potrà, in nessun caso, essere considerata depositaria di provviste, oggetti e materiali che il concessionario terrà depositati nei locali; la custodia e la conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’Amministrazione Comunale.
⮚ Il concessionario si impegna ad applicare agli articoli in vendita, prezzi concorrenziali rispetto agli esercizi pubblici similari della città; nei bar dovrà essere costantemente esposta, in modo ben visibile, il listino dei prezzi che, presentato entro 15 giorni dall’avvio dell’attività, sarà approvato dall’Amministrazione Comunale.
⮚ Dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Comunale, previo accertamento della congruità da effettuarsi mediante indagine di mercato, anche qualsiasi aumento e/o modifica dei prezzi, sottoposti al vaglio dal concessionario.
⮚ Per quanto riguarda la tazzina del caffè – che dovrà essere di qualità similare a quella adoperata durante il precedente esercizio - il prezzo praticato sarà di iniziali Euro 0,70 e potrà essere oggetto di aggiornamento, solo previa specifica approvazione dell’Amministrazione Comunale.
⮚ Il concessionario sarà tenuto a rispettare orari e prezzi definiti dalla concessione. Dovrà rispettare e fare rispettare tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene.
⮚ Il concessionario, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 3 dd 16.1.2003 “Tutela dei lavoratori non fumatori” dovrà esporre in maniera visibile i cartelli di divieto del fumo.
⮚ Il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero provenire a lui o a terzi da fatti connessi all’esercizio in questione, ferma restando la responsabilità di eventuali terzi utilizzatori.
⮚ Nei locali dei bar sono assolutamente vietati i giochi, suoni e trattenimenti ed in genere quanto non si addica al carattere del luogo e possa recare disturbo al pubblico ed il concessionario si obbliga ad assicurare il buon andamento dei bar in questione che dovrà essere disimpegnato con proprietà e decoro.
⮚ All’interno dei bar, il concessionario potrà esporre cartelli pubblicitari inerenti ai prodotti posti in vendita, essendovi vietata ogni altra forma di pubblicità all’esterno dei locali oggetto della concessione.
⮚ Il concessionario, inoltre, dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dell’assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell’impresa.
Art. 6 – Costituzione deposito cauzionale.
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previsti nella presente concessione, il concessionario versa, nel conto 201 intestato a “Comune di Trieste Depositi Cauzionali Locazioni”, presso il Tesoriere del Comune di Trieste – Unicredit Banca Spa di via X. Xxxxxxx n. 3, un deposito cauzionale definitivo, pari al 25% del canone annuale, entro 7 giorni dalla data dell’avvenuta assegnazione.
Il deposito – vincolato per tutta la durata del rapporto – potrà essere sostituito da presentazione di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ai sensi dell’art. 1 della L. 10.6.1082, n. 348.
La suddetta somma non potrà venire mai computata dal concessionario in conto canone e sarà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali, sanitari, salariali e previdenziali, risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.
Art. 7 - Escussione della cauzione
Il Comune potrà in qualunque momento e con l’adozione di atto amministrativo trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l’applicazione di eventuali penalità, di cui all’art. 13.
Tale clausola dovrà essere esplicitamente riportata nella polizza fidejussoria o nella fideiussione bancaria.
In tali ipotesi, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione entro il termine perentorio di 15 giorni, dalla data della relativa comunicazione.
In caso di revoca della presente concessione per inadempimento del concessionario e di revoca della concessione, come specificato al successivo art. 9, il Comune si riserva la facoltà di incamerare, con semplice atto, a titolo di penale, detto deposito cauzionale fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
Art. 8 - Responsabilità del concessionario ed assicurazione contro i danni
Il concessionario è responsabile della gestione e della custodia dei beni, di eventuali danni che, in nesso all’attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed attrezzature del Comune nonché a terze persone.
A tal fine, il concessionario, a proprie cura e spese, deve munirsi di idonea copertura assicurativa presso una o più Imprese assicuratrici di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose in relazione all’oggetto della presente concessione.
I massimali di polizza non devono essere inferiori a:
persone e terzi | Euro 500.000,00.= |
cose | Euro 500.000,00.= |
Rimane ferma comunque l’intera responsabilità del concessionario, anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.
Art. 9 - Revoca della concessione.
Nel caso di grave inadempimento e/o di recidiva nell’inosservanza delle condizioni previste dalla presente concessione ed, in particolare, per la mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell’offerta dal concessionario, il Comune potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione.
Costituirà presupposto per l’immediata revoca della concessione, l’eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella sicurezza alle strutture di competenza del concessionario che abbiano generato il depauperamento dell’immobile, così come la ripetuta mancata erogazione al pubblico delle prestazioni di cui alla presente concessione.
In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell’esercizio, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell’esercizio stesso e arrecano pregiudizio all’immagine del Comune.
Per tali effetti sono considerate gravi le eventuali carenze di carattere igienico-sanitarie accertate dagli organi competenti e la trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con il presente concessione.
Si considerano gravi trasgressioni quegli inadempimenti, diversi dai precedenti, che abbiano comportato l’applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno.
La revoca della concessione comporta l’incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune.
La revoca avrà effetto dalla data di ricevimento da parte del concessionario della inerente lettera R.R.R.
La concessione verrà inoltre senz’altro revocata, oltre che per fallimento del concessionario, in ogni caso di revoca della D.I.A.
Inoltre, la concessione verrà revocata dal Comune in qualunque momento, con effetto immediato - salva la facoltà prevista dall’art. 7, I e III c. - senza alcun risarcimento od indennizzi:
a) qualora i locali necessitano all’Amministrazione per ragioni di pubblico interesse;
b) anche per una sola infrazione ad una delle clausole di cui ai precedenti art. 3/I comma,4 e 8, e intero art. 5;
c) per tre o più accertate infrazioni alle clausole della presente concessione.
In particolare per:
a) la mancata o tardiva realizzazione delle opere di cui all’articolo 5;
b) mancato pagamento e o recidiva morosità nel pagamento dei corrispettivi e delle somme dovute a qualsiasi titolo al Comune;
c) vendita di generi non corrispondenti agli standard di cui all’art. 5 o in violazione delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, previo accertamento delle Autorità amministrative a ciò preposte.
d) inattività totale dell’esercizio, imputabili al concessionario, prolungatasi oltre sette giorni;
e) grave trasgressione degli obblighi assunti dal concessionario con la presente concessione.
Nel caso di morte del concessionario, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di revocare la concessione o di consentire, se non ostino particolari ragioni, che gli eredi legittimi dell’imprenditore o le società, risultanti dalle modifiche societarie di cui al capo VIII del libro C.C., subentrino nella concessione per tutta la durata stabilita.
Ove la concessione venga revocata, la cauzione sarà restituita agli aventi diritto dopo che l’Amministrazione Comunale sarà soddisfatta di tutte le sue ragioni di credito.
Art. 10 - Divieto di subconcessione
L’aggiudicazione ha carattere strettamente personale e non può essere ceduta o trasmessa
a terzi.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di subconcedere in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto oppure cedere il contratto medesimo, senza l’espressa e preventiva autorizzazione del Comune. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione potrà opporsi per l’esistenza di ragionevoli e gravi motivi, intendendo tali quelli riguardanti ragioni di
ordine economico e morale relative alla persona subentrante/cessionario nonché quelli relativi a preminenti motivi di interesse pubblico.
Qualora dovesse essere autorizzata la sublocazione, ogni responsabilità farà capo al concessionario, titolare del contratto.
Nel caso di cessione, il cessionario subentrante ed il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.
L’utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell’immobile deve comunque garantire il Comune da ogni possibile danno alle strutture ed impianti. A tal fine il Comune potrà effettuare controlli in relazione all’uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati, saranno addebitati al concessionario mediante applicazione della penale, ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del concessionario.
Art. 11 - Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti
Al concessionario è consentito di farsi coadiuvare da personale dipendente osservando le successive disposizioni.
Il concessionario dovrà segnalare all’Amministrazione le persone che intende assumere al suo servizio, indicando per ognuna cognome, nome, data e luogo di nascita e richiedendo per le stesse il rilascio di apposito documento personale di accesso alle strutture comunali.
Il concessionario deve, a sue cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà de della dignità dei lavoratori.
Il concessionario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni assicurative, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti durante l’esecuzione dell’attività di cui trattasi.
Nel caso di accertata violazione del predetto impegno, il Comune potrà avvalersi del deposito cauzionale per la diretta corresponsione ai lavoratori interessati quanto loro effettivamente dovuto, ferma ed impregiudicata la segnalazione circa l’inadempimento ai competenti enti previdenziali ed assicurativi.
Il concessionario si impegna a trasmettere la richiesta dell’Amministrazione, l’elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell’espletamento della presente convenzione e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell’INPS.
L’Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della presente Convenzione all’Agenzia delle Entrate, all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, all’INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.
Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo al concessionario di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed ai soci.
Art. 12 - Disposizioni per il personale
Gli oneri relativi al personale sono a carico esclusivo del concessionario.
Tutto il personale adibito ai compiti previsti per lo svolgimento dell’attività in parola dovrà essere in regola con le norme di legge e dovrà mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi degli utenti.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e dovrà inoltre rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazione dei lavoratori.
L’Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativamente ad eventuali danni al personale in questione, nonché relativamente ad eventuali danni provocati a cose o persone dal personale medesimo nell’espletamento delle attività oggetto della presente concessione.
Art. 13 - Applicazione di penale
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste dagli artt. 1, 5, 11 e 12 della presente concessione, ovvero, in caso di accertate irregolarità nell’erogazione del servizio o nell’espletamento delle attività imputabili al concessionario, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subìti dal Comune ed a meno che l’inadempimento non determini i presupposti per la revoca della concessione, il Comune potrà applicare, mediante atto amministrativo, secondo proprio giudizio una penale che, in relazione alla gravità dell’inadempimento potrà variare da un minimo di Euro 50,00.=, ad un massimo di Euro 500,00.=
Le condizioni per la comminazione delle penali e la loro gravità verranno accertate in esito ad un procedimento in contraddittorio che inizierà con la contestazione scritta al concessionario entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque, non potrà superare i 10 (dieci) giorni. Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.
Si specifica, in particolare, che danno diritto all’erogazione della penale le seguenti inadempienze:
◊ - mancata osservanza degli orari di apertura di cui all’art. 5;
◊ - mancata o insufficiente pulizia, manutenzione o vigilanza degli immobili;
◊ - mancato rispetto dei prezzi che l’assegnatario è obbligato a praticare in accordo con il Comune;
◊ - mancata erogazione delle prestazioni oggetto della presente concessione.
L’importo delle penalità viene addebitato separatamente dal canone, mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.
Art. 14 - Obblighi del concedente - vigilanza e controllo
La manutenzione straordinaria, non ritenuta conseguenza della trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, rimane a carico del Comune.
Il Comune avrà in ogni tempo, incondizionata facoltà di accedere ai locali dati in custodia per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente concessione nonché sull’applicazione dei prezzi stabiliti.
Art. 15 - Accesso agli ambienti.
Le chiavi per l’accesso a detti ambienti sono consegnate al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questi formalmente delegata mediante apposito verbale di consegna degli immobili e impianti. Con la sottoscrizione di detto verbale, egli subentra nella concessione dei locali concessogli con l’assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità.
Copia delle chiavi è conservata presso il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare – Espropri – P.O. Gestione Patrimonio Immobiliare, per consentire visite ispettive e la presenza degli addetti comunali in caso di interventi urgenti di forza maggiore.
Art. 16 - Riconsegna immobile
In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito dall’Amministrazione alla cessazione della concessione - a qualsiasi causa dovuta – il concessionario sarà assoggettato al pagamento di una penale di Euro 50,00.=, per ciascun giorno di ritardo, senza pretesa di alcun versamento del corrispettivo.
L’importo corrispondente potrà essere trattenuto - con semplice atto amministrativo - sulla cauzione definitiva, ferma restando l’obbligo al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 17 - Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono e saranno a completo carico del concessionario.
Art. 18 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario non definibili in via amministrativa saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario.
Il foro competente sarà quello di Trieste.
Art. 19 - Domicilio e reperibilità
Il concessionario elegge, agli effetti della presente convenzione, domicilio in Trieste, all’indirizzo indicato nell’offerta o in quello che si è impegnato a comunicare entro 15 giorni
dall’aggiudicazione della presente gara, con recapito telefonico con disponibilità di segreteria telefonica e xxxxxxx.
Ogni successiva variazione, sempre però nell’ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di 5 (cinque) giorni, mediante lettera R.R.R.
Il concessionario deve essere reperibile entro 24 ore (non conteggiando in tale termine le eventuali giornate festive) dalla richiesta mediante segreteria telefonica e/o telefax da parte del Comune.
Art. 20 - Rinvio
Per quanto espressamente non previsto e contemplato nel presente atto, le parti fanno rinvio alle disposizioni di cui al R.D. n. 2440/1923, al X.X. x. 000/0000, nonché al Codice Civile.
Art. 21 – IVA
Il presente atto, soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Art. 22 - Accettazione
Con il solo fatto della presentazione dell’offerta, i concorrenti riconoscono esplicitamente di aver preso cognizione e di accettare espressamente, gli articoli, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente schema di concessione-contratto.