CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI PRODUZIONE PROGRAMMI E CONTENUTI MEDIA/AUDIOVISIVI DA TRASMETTERE SUI TRENI DELLE FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. DELLA LINEA BARI – ALTAMURA – GRAVINA - MATERA
Firmato digitalmente da DI XXXXX XXXXXXX
C=IT
O=FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI PRODUZIONE PROGRAMMI E CONTENUTI MEDIA/AUDIOVISIVI DA TRASMETTERE SUI TRENI DELLE FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. DELLA LINEA BARI – ALTAMURA – GRAVINA - MATERA
L’anno duemilaventuno, il giorno del mese di presenti i Signori:
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (C.F. e P.IVA ), con sede in
, Via , in persona di , in qualità di , di seguito anche per brevità “Stazione appaltante”;
E
(C.F. – P.IVA ), con sede in
, Via , in persona di , in qualità di , di seguito anche per brevità “Affidatario”
PREMESSO CHE
- con bando di gara pubblicato sulla GURI in data , Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. (di seguito anche più brevemente “FAL”) ha indetto una gara aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento del servizio di produzione di programmi e contenuti media/audiovisivi da trasmettere sugli schermi dei propri treni della linea Bari – Altamura – Gravina – Matera;
- in esito all’espletamento di siffatta gara, la Società (di seguito, anche più semplicemente, “Affidatario”) si è aggiudicata l’affidamento del servizio di che trattasi da rendersi in favore di FAL;
- con determinazione n. del , a firma di , l’appalto è stato aggiudicato a ;
- con nota prot. n. del , trasmessa a mezzo pec del , il RUP ha
comunicato all’Affidatario l’aggiudicazione della suddetta procedura, invitando lo stesso a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- all’esito della documentazione prodotta dalla è stato confermato il possesso in capo a quest’ultima dei requisiti già dichiarati in sede di gara con conseguente intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
- con il presente Contratto è formalizzato il contenuto degli obblighi delle Parti; Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nella presente scrittura privata costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa ed assumono ad ogni effetto valore di patto.
Articolo 2 Oggetto del Contratto
Con il presente Contratto FAL affida alla il servizio di produzione di programmi e contenuti media/audiovisivi da trasmettere sugli schermi dei treni delle FAL della linea Bari – Altamura – Gravina – Matera.
In particolare, il servizio consiste nella trasmissione di notizie intervallate da spot pubblicitari sugli schermi/monitor di cui sono dotati i treni della committente.
I notiziari sui treni FAL verranno trasmessi tutti i giorni, dal lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore alle ore , in lingua italiana ed inglese, e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• per “notiziario” si intende il flusso continuo, interrotto in coincidenza con le fermate e ripreso in coincidenza con le partenze dei treni, di notizie, rubriche, annunci vari e spot pubblicitari, trasmesso sugli schermi/monitor dei treni FAL s.r.l., nella singola tratta dalla partenza all’arrivo alla destinazione finale;
• ogni notiziario avrà la durata complessiva di circa minuti, pari al tempo di percorrenza di ogni singola tratta da Bari-Altamura-Gravina-Matera e viceversa;
• ogni notiziario sarà aggiornato almeno volte al giorno;
• ogni notiziario conterrà, suddivise per pagina, mediamente:
- n. notizie a carattere internazionale, nazionale e locale;
- n. notizie con contenuti di vari sport, spettacolo, economia;
- n. 20 pagine di previsioni meteo aggiornate volte al giorno;
-n. 10 pagine di informazioni storico-culturali-economiche sulle città interessate dalla tratta;
• l’Affidatario si impegna a trasmettere realtime tutti gli avvisi all’utenza e le notizie che FAL le fornirà per l’inserimento degli stessi nel notiziario giornaliero;
• l’Affidatario, in quanto testata giornalistica registrata con un Direttore responsabile, si assume la responsabilità dei contenuti dei programmi trasmessi;
L’Affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, acquisisce il diritto a poter commercializzare la diffusione, attraverso gli schermi/monitor dei treni FAL, nei notiziari
suddetti, dalle ore
alle ore
dei giorni di trasmissione, di spot pubblicitari a
pagamento aventi le seguenti caratteristiche:
• gli spot devono essere contenuti in appositi spazi detti “blocchi”, aperti e chiusi dall’indicazione: “pubblicità”;
• la durata complessiva di ogni “blocco” non potrà superare i durata dei singoli spot da inserire nei blocchi non potrà superare i
secondi. La secondi;
• in ogni notiziario potranno essere inseriti un numero variabile di blocchi pubblicitari a seconda delle esigenze temporanee, purché nel complesso, l’incidenza dei comunicati commerciali non superi il 50% della durata del notiziario;
• non potranno essere pubblicizzati prodotti, attività commerciali o servizi attinenti schieramenti politici, ad eccezione del periodo elettorale, nel rispetto delle norme in materia, né messaggi religiosi, e, in ogni caso, messaggi contrati al buon gusto e al decoro;
• la diffusione di tutti gli spot pubblicitari sarà subordinata al previo gradimento di FAL, che avrà diritto a richiedere la modifica degli stessi, al suo insindacabile giudizio, senza alcun aggravio dei costi
• il listino prezzi degli spot, e le politiche commerciali annesse, saranno di competenza dell’Affidatario.
Fermo ed impregiudicato il rispetto di quanto sopra, è fatto obbligo all’Affidatario di rendere le prestazioni oggetto di affidamento secondo la modalità metodologiche indicate nella propria Offerta Tecnica allegata al presente Contratto (allegato 2) e di eseguire tutte le proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi oggetto di affidamento offerti all’Affidatario in sede di Offerta stessa.
Per ulteriori dettagli concernenti le prestazioni oggetto di affidamento, si rinvia al capitolato prestazionale allegato sub. 2) al presente Contratto.
Articolo 3
Modalità di svolgimento delle prestazioni
L’Affidatario svolgerà il servizio, oltre che sulla base delle prescrizioni contenute nel presente contratto, anche in osservanza delle disposizioni che verranno all’uopo impartite da FAL.
Il tutto al fine di migliorare gli standard di comunicazione ed interazione con gli utenti che giornalmente usufruiscono dei treni delle FAL, soprattutto di quelli più giovani, che utilizzano internet, smartphone e tablet e richiedono e ricercano servizi dedicati ed informazioni in tempo reale sul contesto territoriale e sul proprio viaggio.
Articolo 4 Referente di Contratto delle FAL
Il Referente del Contratto per l’Affidatario è . Le comunicazioni inviate a quest’ultimo si intenderanno inviate all’Affidatario. Resta comunque ferma la facoltà per la FAL di indirizzare le comunicazioni direttamente al rappresentante legale dell’Affidatario.
Il Referente del Contratto per FAL è , il quale vigilerà e controllerà l’esatto svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
Resta comunque in facoltà di FAL nominare, in corso di esecuzione del rapporto, un diverso Referente del Contratto dandone preventiva comunicazione all’Affidatario.
Articolo 5 Efficacia e Durata
L’affidamento avrà durata pari a quattro anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
FAL si riserva, comunque, la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, entro un termine massimo di 90 giorni oltre la data di scadenza del presente contratto.
In tal caso, l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Articolo 6 Corrispettivo per il servizio
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio quadriennale oggetto del presente contratto è stabilito in € (Euro / ).
Tale compenso è da intendersi al netto dell’I.V.A. e degli oneri della sicurezza.
Il suddetto compenso si intende onnicomprensivo e compensativo di tutte le attività, compiti, oneri e spese necessari per l’espletamento del servizio di cui al presente contratto - nessuno
eccettuato o escluso - e, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 c.c., resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto stesso.
In particolare, l’importo suddetto è comprensivo di tutti gli eventuali diritti SIAE, nonché di ogni genere di onere dovuto a terzi, in riferimento a quanto trasmesso sui treni della Stazione appaltante.
L’Affidatario riconoscerà a FAL le seguenti provvigioni sugli introiti pubblicitari ricavati sulle linee Bari-Altamura-Gravina-Matera e viceversa:
• da € 0 ad € 100.000,00: 2%;
• da € 100.000,01 ad € 150.000,00: 6%;
• oltre € 150.000,00: 4%;
Le predetti percentuali saranno calcolate sull’ammontare dei contratti stipulati e corrisposte a FAL al saldo degli stessi all’Affidatario da parte dei clienti.
Articolo 7 Fatturazione
La fatturazione del corrispettivo spettante di cui al precedente art. 6, avverrà con fatture trimestrali posticipate, di uguale importo.
Le fatture, emesse nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di imposte, tasse e contributi, devono essere spedite a:
.
Le fatture devono riportare il numero del presente Contratto, il nome del Referente di FAL ed il codice identificativo gara (CIG) n° .
Qualora le fatture non vengano emesse secondo quanto previsto dal presente articolo, i termini di pagamento decorreranno da quando le fatture stesse saranno state regolarizzate.
Articolo 8 Pagamenti
Il pagamento del compenso spettante avverrà a 60 (sessanta) giorni data ricevimento regolare fattura.
Detto termine di pagamento decorre dalla data di accettazione, da parte di FAL, di quanto prodotto, laddove successiva a quella di ricezione della fattura.
FAL effettuerà il pagamento in favore dell’Affidatario esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la società Poste Italiane S.p.A., domiciliate nel paese di residenza dell’Affidatario stesso, dedicati, anche non in via esclusiva.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, l’Affidatario comunicherà a FAL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sui predetti conti correnti dedicati, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di FAL da ogni responsabilità conseguente.
L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al punto 6) del successivo art. 10, costituisce motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG)
.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, FAL verificherà, nelle modalità che riterrà più opportune, che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Articolo 9 Garanzia definitiva
L’Affidatario ha prestato, nelle forme di legge e secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, la garanzia fideiussoria pari al % del corrispettivo contrattuale, per €
(euro ), rilasciata in data da
, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1956 e 1957 Cod. Civ., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Le parti convengono espressamente che la cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 10 Obblighi dell’Affidatraio
L’Affidatario si obbliga nei confronti della FAL:
a) ad inviare tutti i contratti di vendita di spazi pubblicitari entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione;
b) a presentare periodicamente l’elenco dei contratti utili ai fini di quanto previsto all’articolo 6 ed un report degli importi dovuti a FAL a titolo di provvigione;
Articolo 11 Esonero di responsabilità
L’Affidatario si impegna manlevare e tenere indenne la FAL da ogni e qualsiasi pretesa che qualsivoglia terzo (allo scopo esemplificativo: passeggeri, redattori degli spot, registri, attori, comparse, ecc.) possa avanzare nei confronti di quest’ultima, in riferimento alla diffusione di notiziari e spot pubblicitari.
In particolare, la FAL non potrà in alcun modo essere considerata responsabile di ogni tipo di sanzione da parte dei competenti organi di controllo per quanto trasmesso sui suoi treni.
Il servizio oggetto di affidamento sarà offerto per mezzo di una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di competenza ai sensi della legge sulla stampa, avente un Direttore responsabile.
Articolo 12 Penali
Per ogni giorno di mancata trasmissione di notiziari, imputabile all’Affidatario, sarà applicata una penale pari ad € (euro ) al netto dell’IVA, che la FAL potrà anche dedurre dal corrispettivo all’Affidatario. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al punto a) del precedente art. 10, sarà applicata una penale pari ad € al netto dell’IVA, che la FAL potrà anche dedurre da quanto eventualmente dovuto, previa comunicazione scritta all’Affidatario.
Articolo 13 Clausola risolutiva espressa
Salva l’applicazione dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che FAL ha il diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui l’Affidatario abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso
di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:
1) sospensione o interruzione delle prestazioni;
2) cessione, anche di fatto, del presente Contratto;
3) fallimento o altra procedura concorsuale nei confronti dell’Affidatario;
4) mancato coinvolgimento di uno o più dei componenti del Gruppo di lavoro indicato dall’Affidatario in sede di Offerta Tecnica ovvero l’esecuzione delle prestazioni per il tramite di soggetti diversi;
5) mancata esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto prescritto nel presente contratto di tutta o parte del servizio oggetto di affidamento;
6) qualora l’importo complessivo delle penali non pagate superi l’importo di € , salvo il diritto della FAL al risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell’art. 1382 cod.civ.;
7) violazione del Codice Etico, di cui al successivo art. 17;
8) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 1 della Legge 136/2010.
La risoluzione si determina di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di FAL, da farsi con lettera raccomandata A/R o con comunicazione inviata attraverso posta elettronica certificata. La risoluzione comporta, in favore di FAL, il risarcimento degli ulteriori danni.
Articolo 14 Recesso
XXX ha facoltà di recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dal presente Contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo PEC.
In caso di recesso, saranno dovuti all’Affidatario esclusivamente i compensi maturati fino alla data del recesso, calcolati su base mensile e senza considerare le eventuali frazioni di mese trascorse.
Articolo 15 Disciplina applicabile
Per tutto ciò che non sia stato espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.
Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Affidatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nell'accordo medesimo sono stati da lui attentamente visionati e vengono dallo stesso accettati senza riserva alcuna.
Articolo 16 Oneri fiscali
Il presente Contratto, concluso sotto forma di scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.
I tributi inerenti e susseguenti al presente Contratto sono a carico delle Parti secondo legge.
Articolo 17 Codice Etico
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, l’Affidatario, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal di FAL quale parte integrante del modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001 ed allegato al presente Contratto (allegato 1), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell’Affidatario, sarà facoltà di FAL risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. o attraverso posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
In tal caso spetterà all’Affidatario di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per l’attività regolarmente svolta sino alla data di risoluzione.
Xxxxx restando quanto sopra, resta inteso che l’Affidatario dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza eccezioni FAL e, per esso, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori, dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.
Articolo 18 Incedibilità del contratto
È fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto o parte di esso.
La violazione delle obbligazioni di cui al presente punto comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto e l’Affidatario sarà obbligato a risarcire a FAL tutti gli oneri e i danni
che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente contratto.
Articolo 19 Foro competente
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del presente Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva, il Foro di Bari.
Articolo 20 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto è fatto rinvio alla normativa vigente.
Articolo 21 Documentazione allegata
La documentazione di seguito elencata è allegata al presente Contratto, per farne parte integrante e sostanziale:
1) Codice Etico di FAL;
2) Capitolato Prestazionale;
3) Offerta Tecnica ed Economica dell’Affidatario. Letto, confermato e sottoscritto
Bari,