Art. 1 - Applicabilità
Art. 1 - Applicabilità
Le presenti Condizioni Generali d’acquisto (in seguito “Condizioni”) regolano tutti gli ordini di acquisto emessi dalla NORTECH ELETTRONICA S.r.l., con sede in Molinella (BO), via Xxxx Xxxxx, n. 13-15, P.IVA/CF 03063151207 (da ora in avanti per brevità anche solamente “Nortech” o “Acquirente”), ove non espressamente derogate dalle eventuali pattuizioni particolari contenute negli ordini stessi; in ogni caso eventuali modifiche a tali Condizioni, contenute in qualsiasi documento del fornitore non saranno valide se non accettate espressamente per iscritto da NORTECH ELETTRONICA S.r.l.
Art.2 - Definizioni dei termini
I termini inclusi nelle presenti Condizioni avranno il significato di seguito descritto:
a) “Acquirente”: NORTECH ELETTRONICA S.r.l;
b) “Fornitore”: il soggetto che fornisce i materiali o i servizi richiesti dall’Acquirente tramite l’Ordine di Acquisto;
c) “Materiale”: ogni bene oggetto di Ordine di Acquisto;
d) “Servizi”: ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto di Ordine di Acquisto;
e) “Ordine di Acquisto”: documento scritto contenente la proposta di acquisto dei materiali o dei servizi formulata dall’Acquirente verso il Fornitore;
f) “Informazioni Riservate” sarà inteso come tutte le informazioni riservate che intercorreranno tra l’Acquirente e il Fornitore con riferimento allo scopo dell’Ordine di Acquisto;
g) “Proprietà intellettuale” sarà inteso come tutti i diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali, senza limitazione alcuna ed a titolo semplificativo e non esaustivo i seguenti: disegni, stampi, pellicole, attrezzature e specifiche realizzate dall'Acquirente o da terzi da questi incaricati, pezzi-campione ed eventuali elementi di software consegnati al Fornitore dall’Acquirente.h) “Parte” o “Parti”: singolarmente e congiuntamente il Fornitore e/o l’Acquirente.
Ogni titolo utilizzato in queste Condizioni è di sola convenienza e non influenzerà in alcun modo la struttura o l’interpretazione del documento.
Art.3 – Emissione dell’Ordine di Acquisto e ordine di precedenza dei documenti
L’intero contratto concernente la fornitura di materiali e/o servizi è composto dai seguenti documenti con l’ordine di precedenza indicato:
a) Ordine di Acquisto nel quale saranno eventualmente espresse le condizioni speciali dell’Acquirente al fine di disciplinare aspetti particolari, specifici, ed operativi del rapporto con il Fornitore;
b) se presenti: Note di Costruzione, Specifiche Tecniche o Capitolato di Fornitura con il quale sarà descritto e/o illustrato lo scopo di fornitura oggetto dei materiali e/o servizi richiesti dall’Acquirente al Fornitore;
c) Condizioni Generali di Xxxxxxxx, nella loro ultima revisione se non diversamente specificato, disciplineranno tutti gli Ordini di Acquisto emessi nei confronti del Fornitore e saranno considerate parte integrante a tutti gli effetti dello stesso Ordine di Acquisto.
Le clausole dell’Ordine di Acquisto prevalgono pertanto su qualsiasi altro documento indicato nei punti b), e
c) del presente articolo, mentre i documenti indicati nel punto b) prevalgono sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
In mancanza di emissione di un Ordine di Acquisto, l’Acquirente non sarà vincolato da alcun obbligo nei confronti del Fornitore.
L’accettazione da parte del Fornitore dell’Ordine di Acquisto, compresi eventuali allegati, e delle presenti Condizioni, determina la costituzione di un rapporto contrattuale disciplinato unicamente dai documenti sopra elencati.
L’invalidità’, di tutto o in parte, di uno qualsiasi degli articoli delle presenti Condizioni non si estenderà alla rimanente parte di tale articolo e/o delle Condizioni stesse. Qualsiasi articolo o parte di esso considerata invalida, verrà sostituito da un nuovo articolo, o parte di esso, di contenuto analogo, apportando le modifiche necessarie a determinarne la validità.
Art. 4 - Accettazione dell’Ordine di Acquisto e conclusione del contratto
Entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto, il Fornitore dovrà restituire all’Acquirente, via fax o via e-mail, copia dello stesso. In caso contrario, l’Ordine si intenderà non accettato e alcuna obbligazione sorgerà in capo alle Parti.
L’Acquirente si riserva di annullare/modificare l’Ordine di Acquisto in qualunque momento antecedente il ricevimento dell’accettazione scritta del Fornitore.
Qualora il Fornitore dia esecuzione all’Ordine senza invio della preventiva accettazione, dovrà in ogni caso darne avviso all’Acquirente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine di Acquisto. In mancanza di detto avviso il contratto non potrà considerarsi concluso neppure per fatti concludenti e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento del danno.
Art. 5 – Diritto di recesso o di modifiche all’Ordine di Acquisto
Considerata la situazione dipendenza tecnologica in cui opera Nortech Elettronica, il Fornitore riconosce espressamente all’Acquirente, a fronte di modifiche del progetto e/o dei programmi di produzione, la facoltà di recedere dall’Ordine di Acquisto o di modificarne i contenuti fino a 30 giorni prima della consegna prevista e previa comunicazione tramite e-mail al Fornitore.
In caso di modifica dei contenuti dell’Ordine, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all’Acquirente lo stato di avanzamento delle attività svolte sino a quel momento e dei materiali utilizzati per l’evasione dell’Ordine di Acquisto al fine di concordare le modalità di introduzione delle modifiche.
In caso di recesso l'Acquirente si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo pattuito per i materiali e lavorazioni oggetto dell’Ordine di Acquisto già regolarmente e correttamente effettuati fino alla data di recesso, senza che al Fornitore sia riconosciuto alcun ulteriore indennizzo o risarcimento.
Art. 6 - Requisiti di Fornitura
Il Fornitore deve assicurare che i materiali e i servizi oggetto dell’Ordine di Acquisto siano conformi ai requisiti specificati nello stesso.
Ogni fornitura sarà sottoposta a un Controllo Qualità Accettazione, per verificare che siano rispettati tutti i requisiti di cui all'Ordine di Acquisto. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che la fornitura deve essere conforme a ogni requisito indicato nelle relative specifiche tecniche di acquisto e si impegna conseguentemente ad attuare i sistemi di gestione configurazione ivi richiesti.
Il Controllo Qualità Accettazione avverrà secondo le tempistiche e modalità previste dal successivo art. 9.
Art. 6- bis - Audit Right
Il Fornitore accetta di essere visitato in qualunque momento, previa comunicazione, da personale dell’Acquirente o di suoi committenti per l'accertamento dell'idoneità del sistema di controllo, della lavorazione, del collaudo e della documentazione e relativa registrazione, per quanto concerne la fornitura oggetto dell'ordine.
All’esito dell’Audit il Fornitore si impegna a recepire entro 30 giorni dalla relativa comunicazione scritta le eventuali azioni indicate dall’Acquirente relativi ad obblighi di legge.
Art. 7 - Subfornitura/Subappalto
La subfornitura e il subappalto delle attività oggetto dell’Ordine di Acquisto sono ammessi unicamente previa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
Art. 8 - Termini di Consegna e Passaggio di Proprietà
I termini di consegna indicati nell’Ordine di Acquisto sono da considerarsi vincolanti ed essenziali e nessun ritardo sarà consentito, se non previa approvazione scritta dell’Acquirente. In caso di mancato rispetto di detto termine l’Acquirente avrà la facoltà di considerare risolto il contratto.
I termini di consegna relativi ad Ordini di Acquisto verso Fornitori verranno definiti ed interpretati in accordo alla più recente edizione delle “INCOTERMS”. Se non diversamente specificato, la consegna dovrà avvenire DDP.
La data di consegna indicata nell’Ordine di Acquisto deve intendersi come la data in cui il materiale ed i relativi documenti di spedizione arriveranno al punto di destinazione indicato nell’Ordine di Acquisto stesso (stabilimento, magazzino, o in qualsiasi altro luogo comunque specificato nell’Ordine di Acquisto). Se non è indicata la destinazione, si intende che la merce venga consegnata presso la sede dell’Acquirente.
Non si accettano consegne negli ultimi 3 giorni lavorativi del mese, se non autorizzati per iscritto
Art. 9 - Accettazione dei materiali e/o servizi da parte dell’Acquirente e garanzia di buon funzionamento
I materiali e/o i servizi saranno considerati accettati dall’Acquirente se non diversamente comunicato al Fornitore entro 10 giorni lavorativi da ricevimento dei materiali e/o dei servizi.
In caso di mancato superamento dei controlli in accettazione, il Fornitore dovrà immediatamente, entro e non oltre 10 giorni lavorativi, procedere al ritiro ed alla sostituzione, a sua cura e spese, dei materiali.
Se entro 10 giorni lavorativi il Fornitore non provvede al ritiro o alla sostituzione dei materiali, l’Acquirente potrà risolvere l’Ordine di Acquisto e richiedere il risarcimento dei danni subiti.
In caso di mancato superamento dei controlli in accettazione, e fintanto che il Fornitore non avrà ritirato e sostituito il materiale interessato, il Fornitore non avrà diritto a emettere alcuna fattura ai sensi del successivo art. 15.
In ogni caso, una volta che la consegna possa considerarsi accettata, il Fornitore garantisce il buon funzionamento di tutti i materiali consegnati all’Acquirente per un periodo idoneo all’utilizzo degli stessi come desumibile dalla relativa documentazione tecnica; inoltre il Fornitore dichiara che gli stessi materiali rispettano i requisiti di cui al precedente art. 6.
Art. 10 - Eccedenze
L’Acquirente non avrà responsabilità alcuna per i materiali e/o i servizi forniti in quantità superiore a quella richiesta al Fornitore rispetto a quanto previsto nell’Ordine di Acquisto. L’Acquirente si riserva di acquistarli, in tutto o in parte, al prezzo pattuito per i materiali e/o servizi oggetto dell’Ordine di Acquisto o, in alternativa, a restituirli al Fornitore che dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla richiesta dell’Acquirente. Trascorso invano tale termine i materiali non ritirati verranno trasportati in un magazzino esterno, restando a carico del Fornitore tutti i costi relativi.
Art. 11 - Imballo
Se non diversamente prescritto nell’Ordine di Acquisto, si intende incluso nel prezzo un imballo adeguato, in relazione alla natura del materiale stesso.
In caso di materiali pericolosi il Fornitore dovrà garantire imballi con caratteristiche conformi alle normative vigenti.
In caso di materiale ESDS, MSD e PCB, gli imballi adeguati sono quelli definiti dalle norme IPC/JEDEC di riferimento, all’ultima revisione emessa.
Art. 12 - Documentazione
Il materiale e/o i servizi forniti in accordo all’Ordine di Acquisto dovranno essere completi di tutte le eventuali dichiarazioni richieste nelle Note di Costruzione, nell’Ordine di Acquisto o in altro documento prodotto e consegnato dall’Acquirente al Fornitore.
Art. 13 - Prezzi
I prezzi dell’Ordine di Acquisto si intendono fissi ed invariabili. Per tale ragione il Fornitore, assumendosi la relativa alea rinuncia espressamente ad avvalersi dei rimedi previsti dagli art. 1467 e 1664 c.c.
I prezzi dei materiali e/o servizi del Fornitore dovranno essere indicati in ciascun Ordine di Acquisto o in qualsiasi altro documento specificatamente indicato nell’Ordine di Acquisto.
Art.14 - Penalità per ritardata consegna
Nel caso in cui i termini di consegna indicati nell’Ordine di Acquisto non siano rispettati dal Fornitore, fatta salva la causa di forza maggiore, l’Acquirente, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare una penale per ritardata consegna pari all’1% dell’importo totale dell’Ordine di Acquisto per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’importo totale dell’Ordine di Acquisto, qualunque sia l’entità del materiali non consegnati e/o servizi non eseguiti, fatto salvo il diritto, in qualunque momento, al risarcimento del maggior danno subito dall’Acquirente .
Art. 15 - Fatturazione e Pagamenti
Fatti salvi diversi termini di pagamento indicati nell’Ordine di Acquisto, decorso il termine per l’accettazione previsto dall’art. 9 il Fornitore può emettere la relativa fattura.
Ogni fattura, oltre a quanto richiesto dalla normativa fiscale vigente, dovrà riportare le seguenti informazioni:
a) Numero d’Ordine di Acquisto;
b) Numero del rigo d’Ordine di Acquisto;
c) Codice dell’articolo e descrizione del materiale e/o dei servizi;
d) Quantità inviata o erogata;
e) Numero del Documento di Trasporto;
f) Destinazione del materiale;
g) Informazioni richieste per l’emissione della fattura elettronica, se applicabile.
La fattura sarà soggetta alla normativa fiscale vigente al momento della sua emissione.
Se la documentazione inviata dal Fornitore dovesse rivelarsi incompleta o non conforme alle istruzioni di cui alle presenti Condizioni o all’Ordine di Acquisto, il pagamento delle fatture decorrerà dalla ricezione della corretta documentazione. Nessun extra, ancorché fatturato, è dovuto al Fornitore se non con espressa autorizzazione dell’Acquirente o modifica dell’Ordine di Acquisto.
Se non diversamente previsto da termini di legge o se non diversamente concordato dalle Parti, i termini di pagamento saranno a 120 giorni data fattura fine mese.
I pagamenti saranno effettuati con disposizione dell’Acquirente a mezzo bonifico bancario. Resta inteso che i pagamenti verranno effettuati in conformità alle modalità espresse nell’Ordine di Acquisto.
E’ in ogni caso esclusa l’emissione da parte del Fornitore di tratte a qualsiasi titolo che, anche se emesse, non saranno ritirate dall’Acquirente.
Tutti i pagamenti scadenti:
• dal 31 agosto al 10 settembre, saranno posticipati al 20 settembre
• dal 31 dicembre al 10 gennaio, saranno posticipati al 20 gennaio
I Pagamenti decorreranno dal mese in cui il materiale sarà fisicamente a disposizione presso i nostri Magazzini
Art. 16 - Garanzia
Il Fornitore garantisce che tutti i materiali e/o i servizi in relazione all’Ordine di Acquisto, fornito in proprio o da un sub-fornitore/sub-appaltatore, sono esenti da vizi e difformità, nonché conformi agli standard, disegni, note di costruzione e specifiche tecniche, capitolati e comunque a ogni indicazione dell’Acquirente.
Se non diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto o nel capitolato di Fornitura, il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.
I nuovi materiali forniti per la sostituzione di quelli danneggiati avranno gli stessi termini di garanzia di quelli originali, che decorrerà dalla data di consegna degli stessi.
Le difformità ed i vizi devono essere denunciati con comunicazione scritta dall'Acquirente al Fornitore, pena la decadenza, entro (90) novanta giorni dalla data di scoperta o dalla data in cui l'Acquirente ha ricevuto notizia dal suo Cliente/Committente dell’esistenza della difformità o del vizio.
A fronte della denuncia di cui sopra, il Fornitore è tenuto ad intervenire immediatamente ed eliminare, a propria cura e spese e nel minor tempo tecnicamente possibile, la mancanza di conformità ed i vizi e/o le difformità riscontrati, operando tutti gli interventi e le sostituzioni necessarie.
Qualora il Fornitore non intervenga immediatamente dopo la segnalazione ovvero non sia in grado – anche a insindacabile giudizio dell’Acquirente - di effettuare le relative riparazioni/sostituzioni nei tempi tecnicamente più brevi e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla segnalazione, l'Acquirente avrà la facoltà di affidare a Terzi i lavori necessari per la riparazione e/o sostituzione dei materiali, addebitando al Fornitore i costi relativi, oltre al maggior danno.
Il Fornitore, sarà inoltre responsabile dei danni causati dai materiali a persone o cose, riconducibile a difetti di costruzione e/o di funzionamento dei materiali stessi. Pertanto il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Acquirente di ogni pregiudizio economico che dovesse subire in relazione ai materiali e/o ai servizi prestati dal Fornitore.
Art. 17 - Indennità e Assicurazione
Il Fornitore dovrà prendere ogni necessaria precauzione per prevenire il verificarsi di lesioni a persone e di danni a cose causate dall’esecuzione dell’Ordine di Acquisto.
Art. 18 - Riservatezza
Le Parti s’impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non limitativa, disegni, prospetti, documentazione, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano entrare a conoscenza durante l’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni. In particolare, il Fornitore s’impegna, direttamente o indirettamente attraverso propri dipendenti e/o collaboratori od eventuali terzi di cui dovesse avvalersi in tale occasione, previa autorizzazione dell’Acquirente, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 cod. civ., per tutta la durata del relativo rapporto di fornitura ed anche successivamente alla sua cessazione (a qualsiasi causa sia essa dovuta):
(i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l’Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente, e comunque
(ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione del contratto di fornitura.
La riscontrata violazione di tale impegno consentirà all’Acquirente di inibire con effetto immediato l’accesso alle proprie sedi del personale del Fornitore, con facoltà dell’Acquirente stesso di risolvere il rapporto contrattuale, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni da ciò eventualmente derivanti.
Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la piena proprietà intellettuale dell’Acquirente in relazione alle informazioni tecniche e/o commerciali e a tutta la documentazione che l’Acquirente gli abbia trasmesso o gli trasmetta ai fini dell’esecuzione di ciascun rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni.
Tale rapporto di fornitura, infatti, non vale a far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale, né alcuna licenza al relativo utilizzo, sulle suddette informazioni/documentazione, se non nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione delle forniture. Alla luce di quanto sopra, esso s’impegna, in seguito alla cessazione del suddetto rapporto (a qualsiasi causa sia essa dovuta):
(i) a restituire immediatamente all’Acquirente la suddetta documentazione tecnica e
(ii) a non rivelare a terzi tali informazioni, finché queste ultime non divengano di dominio pubblico per cause non attribuibili al Fornitore.
Il Fornitore risponderà comunque dei danni che potrebbero derivare all’Acquirente dal mancato rispetto dell’obbligo di cui sopra.
L’Acquirente si riserva la facoltà di far sottoscrivere al Fornitore un apposito contratto di riservatezza nel quale sia più specificamente dettagliato l’obbligo di cui sopra.
Art. 19 - Proprietà Intellettuale
Se non diversamente specificato nell’Ordine dell’Acquisto, la Proprietà Intellettuale su quanto sviluppato dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione dell’Ordine di Acquisto sarà esclusivamente dell’Acquirente, senza ulteriore compenso per il Fornitore; nel caso di brevetto il Fornitore si impegna a fare quanto necessario per far sì che l’Acquirente possa legittimamente procedere alla registrazione dello stesso direttamente a proprio nome.
Art. 20 - Cessione dell’Ordine di Acquisto
Il Fornitore non potrà cedere o comunque trasferire diritti e/o obblighi derivanti dall’Ordine di Acquisto senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
Art. 21 - Cessione del Credito
La cessione del credito da parte del Fornitore o altre forme di delega di pagamento non sono ammesse senza il preventivo consenso scritto dell’Acquirente.
Art. 22 - Conformità alla Legge
Il Fornitore dichiara di adempiere ad ogni norma in materia di ambiente, salute, lavoro e sicurezza e responsabilità sociale contenuta in leggi e altri atti aventi forza di legge, regolamenti, direttive, circolari e qualsiasi altro atto amministrativo di Stato, Regioni e altri enti e organi amministrativi come di direttive, regolamenti e ordinanze emanate dalla Comunità Europea. Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare i requisiti contenuti all’interno delle procedure interne dell’Acquirente, in materia di ambiente e sicurezza.
La conformità da parte del Fornitore alle normative di cui sopra dovrà avvenire a spese e cura del Fornitore stesso e sotto la sua responsabilità.
L’Acquirente si riserva la facoltà di effettuare visite, controlli e quant’altro necessario per la verifica nell’adempimento di quanto sopra descritto.
Nel caso di fornitura di parti o materiali il Fornitore dichiara, garantisce e certifica che questi, o ciò che è usato durante le attività indicate nell’Ordine di Acquisto, sono conformi alle Direttive CE applicabili e che ogni sostanza chimica contenuta nei materiali forniti o usata durante le attività indicate nell’Ordine di Acquisto risulta presente nell'inventario delle sostanze registrate ai sensi del regolamento REACH.
Art. 23 – Protezione dei dati personali
Le Parti si impegnano ad osservare, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, le disposizioni vigenti in materia di dati personali con riferimento al Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. I dati personali raccolti dalle Parti, nelle rispettive qualità di Titolare del trattamento, saranno trattati unicamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. L’informativa completa di Nortech Elettronica S.r.l., che si dichiara con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita di avere letto e compreso, è visionabile in ogni momento accedendo al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 24 - Oneri Fiscali e Valutari
Le eventuali irregolarità poste in essere dal Fornitore in relazione agli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e valutaria, che comportino l'applicazione diretta ed in via solidale tra Acquirente e Fornitore di pene pecuniarie, multe, ammende o sanzioni di qualunque tipo saranno ad esclusivo carico di quest'ultimo, con diritto ad immediata rivalsa da parte dell'Acquirente.
Art. 25 - Legge Applicabile
Le presenti Condizioni e l’Ordine di Acquisto saranno disciplinati, eseguiti e interpretati in conformità della legge italiana anche verso Fornitori esteri.
Art. 26 - Foro Competente
Foro competente per ogni e qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione, dall’interpretazione, dalla risoluzione delle presenti Condizioni Generali di acquisto e dell’Ordine di Acquisto, che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà esclusivamente quello di Bologna.
Art. 27 – Clausola Risolutiva Espressa
In ogni caso, costituisce causa di risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. esercitabile dall’Acquirente:
- mancato rispetto dei termini di consegna di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni;
- mancata comunicazione dei sub-fornitore e/o sub-appaltatori;
- mancato recepimento delle indicazioni dell’Acquirente formulate ai sensi dell’art. 6-bis delle presenti Condizioni;
- mancato rispetto delle prescrizioni in materia di imballo dei materiali;
- mancato rispetto della normativa indicata all’art. 22 delle Condizioni.
Art. 28 - Disposizioni Generali
Le presenti Condizioni rappresentano l’intero accordo tra la Parti, e nessuna modifica delle stesse, sarà vincolante tra le Parti, a meno che non sia stata espressamente concordata per iscritto. Ogni dichiarazione (scritta o orale), garanzia, consuetudine commerciale, che non sia contenuta o citata nelle presenti Condizioni o nell’Ordine di Acquisto non sarà vincolante per le Parti.
Le Parti espressamente convengono che i rimedi a tutela dell’Acquirente indicati dagli articoli 8 (Termini di consegna e Passaggio di proprietà), 9 (Accettazione dei materiali e/o servizi da parte dell’Acquirente) e 14 (Penalità per ritardata consegna), sono indipendenti, per cui l’azione dell’una non implica rinuncia all’altra. Ognuna delle Parti dichiara di non avere fatto affidamento o di non essere stata influenzata da dichiarazioni fatte dall’altra Parte che non siano contenute nelle presenti Condizioni.