Entrata in vigore
Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ri- cezione dell’ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l’entrata in vigore degli Accordi internazionali.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il pre- sente Accordo.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2183):
Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (XXXXXXXXX XXXXXXX) e dal Ministro della difesa Xxxxxxx Xxxxxxx (GOVERNO XXXXX-X) in data 29 dicembre 2015.
Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigra- zione) in sede referente il 28 gennaio 2016 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).
Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emi- grazione), in sede referente, il 3 febbraio 2016 e 28 marzo 2017.
Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.
Camera dei deputati (atto n. 4468):
Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comu- nitari) in sede referente l’11 maggio 2017 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Xxxxxxxx), X (Att. produttive).
Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e co- munitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 19 luglio 2017.
Esaminato in aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novem- bre 2017.
17G00205
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 3 novembre 2017, n. 195.
Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri de- gli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di ap- plicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alter- nanza scuola-lavoro.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei mini- stri», e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Di- sposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;
Visto l’articolo 4 della legge del 28 marzo 2003,
n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione del- le norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposi- zioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Go- verno in materia di raccordo tra la scuola e le università»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, re- cante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, re- cante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, re- cante «Definizione delle norme generali relative all’alter- nanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni recante «Norme generali e li- velli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la definizione dei percorsi di orien- tamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuo- la, le università e le istituzioni dell’alta formazione arti- stica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad acces- so programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a),
b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, re- cante «Definizione dei percorsi di orientamento finaliz- zati alle professioni e al lavoro, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recan- te «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni»;
Visto l’articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, re- cante «Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli ap- prendimenti non formali e informali e degli standard mi- nimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;
Visto l’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recan- te «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, re- cante «Norme per la promozione dell’inclusione scola- stica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle di- sposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali», e successi- ve modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 feb- braio 1994, recante «Atto di indirizzo e di coordinamento
relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giu- gno 1998, n. 249, concernente il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 mar- zo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti- che, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 4, comma 4, del decreto del Presiden- te della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vi- genti per la valutazione degli alunni e ulteriori modali- tà applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 mar- zo 2010, nn. 87, 88, e successive modificazioni, e 89, relativi ai regolamenti concernenti il riordino, rispettiva- mente, degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul siste- ma nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca 20 novembre 2000, n. 429, con- cernente il regolamento recante le caratteristiche forma- li generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99, concer- nente i criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attri- buzione del credito scolastico;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, recante «In- dicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi lice- ali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presi- dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento» che prevede, tra l’altro, l’attivazione di percorsi a partire dal secondo biennio finalizzati all’approfondimento del- le conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche attraver- so «iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizio- ne degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli isti- tuti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca 24 aprile 2012, recante «Definizio- ne degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli isti- tuti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’articolo 5, comma 3, let- tera b) del citato decreto presidenziale»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013 concer- nente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
Viste le linee guida del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 4 agosto 2009 con le quali vengono fornite indicazioni in materia di integrazio- ne degli alunni disabili nella scuola;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca n. 57 del 15 luglio 2010 e n. 68 del 28 luglio 2010 con le quali sono state definite le linee gui- da del primo biennio dei percorsi, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca n. 4 e n. 5 del 16 gennaio 2012 con le quali sono state definite le linee guida del secondo biennio e del quinto anno dei percorsi dei nuovi ordina- menti, rispettivamente, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;
Viste le direttive del Ministro dell’istruzione, dell’uni- versità e della ricerca n. 69 e n. 70 del 1° agosto 2012 con le quali sono state definite le linee guida relative ai percorsi opzionali, rispettivamente, degli istituti tecni- ci e degli istituti professionali di cui ai citati decreti del 24 aprile 2012;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’ap- prendimento permanente (EQF);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009 sull’istitu- zione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professio- nale (EQAVET);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull’istitu- zione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
Viste le conclusioni del Consiglio UE dei Ministri dell’istruzione del 15 febbraio 2013 su «Ripensare l’istru- zione: investire in competenze per risultati socio-econo- mici migliori» in risposta alla comunicazione della CE
- IP/12/1233 20/11/2012;
Vista la dichiarazione congiunta della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 2 luglio 2013,
relativa all’«Alleanza europea per l’apprendistato» per la lotta alla disoccupazione giovanile e il miglioramento e la diffusione della pratica dell’apprendistato e dell’appren- dimento basato sul lavoro ad ogni livello di istruzione e formazione;
Vista la raccomandazione del Consiglio dell’UE 2014/C 88/01 del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;
Visto l’Accordo, siglato in data 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’ar- ticolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
Sentito il Forum nazionale delle associazioni studen- tesche di cui all’articolo 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pub- blica istruzione, reso nell’adunanza del 20 aprile 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella riunione del 3 agosto 2017;
Udito il parere n. 01941/2017 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza di sezione del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della predet- ta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Pre- sidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11211 del 24 ottobre 2017;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente regolamento definisce la Carta dei dirit- ti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d’ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l’opportunità di conoscere am- biti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella pro- spettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le moda- lità di applicazione agli studenti in regime di alternan- za scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
Art. 2.
Destinatari
1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percor- so di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e ammini- strative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei percorsi di istruzione e formazio- ne professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.
Art. 3.
Modalità di svolgimento dell’alternanza
1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coe- rente del percorso di studi.
2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell’articolo 1, com- ma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e suc- cessive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospi- tanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agri- coltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artisti- che e musicali, nonché con enti che svolgono attività af- ferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano trien- nale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
4. L’alternanza può essere svolta anche durante la so- spensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all’estero secondo le modalità stabilite dalle istitu- zioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia.
5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l’orario indicato nella con- venzione stipulata tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.
6. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell’articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 4.
Diritti e doveri degli studenti
1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all’ar- ticolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoria- le nel rapporto con l’istituzione scolastica e con gli enti
presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispet- to di quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli studenti di cui all’articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata com- plessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevo- le alla crescita della persona e ad una formazione qualifi- cata, coerente con l’indirizzo di studio seguito, che rispet- ti e valorizzi l’identità di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le com- petenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternan- za sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell’attività di alternan- za da un tutor interno designato dall’istituzione scolasti- ca e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazio- ni predisposte dai tutor.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di al- ternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abi- lità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consi- glio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzio- ne scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgi- mento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispetta- no le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alter- nanza, nonché il regolamento degli studenti dell’istituzio- ne scolastica di appartenenza.
10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:
a) garantire l’effettiva frequenza delle attività for- mative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte in- tegrante del curricolo scolastico;
b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza in alternanza.
11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
12. Gli studenti, al termine dell’attività di alternanza, sono tenuti a relazionare in merito all’esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l’istituzione scolastica e la struttura ospitante.
13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conse- guenti all’infrazione delle regole di cui al presente artico- lo sono adottati dall’istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo statuto delle studen- tesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modifi- cazioni, nonché dal regolamento di istituto.
14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedi- menti di cui al comma 13 possono proporre reclamo av- verso i medesimi, entro trenta giorni, all’istituzione sco- lastica di appartenenza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
Art. 5.
Salute e sicurezza
1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sen- si dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legi- slativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale for- mazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ulti- ma e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicu- rezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’ar- ticolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli orga- nismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esi- stenti riguardanti la formazione, come previsto dall’ac- cordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 0000, x. 000;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determi- narsi in sede di convenzione.
4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all’articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto le- gislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazio- ni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una strut- tura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimen- to all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto le- gislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istitu- zione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispetti- vamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Pre- sidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell’istituzione scolastica. Le coperture assicurati- ve devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della strut- tura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.
Art. 6.
Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro
1. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavo- ro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.
2. La commissione è presieduta dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:
a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresen- tante della regione di riferimento dell’ufficio scolastico regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto ufficio.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono
presentare reclamo all’ufficio scolastico regionale terri- torialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento,
Avvertenza:
N O T E
commesse in occasione dell’organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.
4. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell’istrutto- ria svolta dalla commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
5. La commissione effettua l’attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall’Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
6. La commissione resta in carica per due anni scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, get- toni di presenza o altre utilità, comunque denominate.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Sono fatti salvi, ai fini curriculari, gli effetti prodot- ti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 novembre 2017
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Fedeli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MIUR, XXXXX, Min salute e Min. lavoro e politiche sociali, xxx.xx prev. n. 2318
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazio- ne dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi- ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
— Si riporta l’art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 set- tembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse- re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamen- to”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assisten- za, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
— La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione seconda- ria superiore), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.
— La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la defi- nizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), è pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
— La legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2007, n. 10.
— La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.
— Si riporta l’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 (Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione). — (Omissis).
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del per- sonale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di se- guito denominato “Ministro” in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull’organizzazione generale dell’istruzione.».
— Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
— Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre
2005, n. 257, supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 (Norme per la defi- nizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co- reutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
— Il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 (Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1), è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2008, n. 32.
— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario.
— Si riporta l’art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Di- sposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, supplemento ordinario.:
«Art. 52 (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori - ITS). — 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adot- tato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell’occupazione dei giovani:
a) realizzare un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i per- corsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istru- zione e formazione professionale di competenza delle regioni;
b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all’art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell’art. 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Mi- nistro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:
a) realizzare un’offerta coordinata di percorsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l’integrazione delle risorse disponibili;
b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adot- tate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.
2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione del- le risorse stanziate sul fondo di cui all’art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente ar- ticolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
— Il decreto legislativo 16 gennaio, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli stan- dard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013,
n. 39.
— Si riporta l’art. 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 39:
«Art. 5 (Potenziamento dell’offerta formativa). — (Omissis).
4-ter. Ai fini dell’attuazione del sistema di alternanza scuola- lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle as- sociazioni studentesche di cui all’art. 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e suc- cessive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concer- nente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provve- de altresì all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.».
— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2017, n. 112, supplemento ordinario.
— Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la pro- mozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a nor- ma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sani- tarie locali in materia di alunni portatori di handicap), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994, n. 79.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, sup- plemento ordinario.
— Si riporta l’art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Re- pubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modali- tà applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto
2009, n. 191:
«Art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secon- do grado). — (Omissis).
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, av- vengono secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo.».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a nor- ma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizza- tivo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137, supplemento ordinario.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istru- zione e formazione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155.
— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 (Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di stu- dio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 dicembre 2009, n. 99 (Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico - Decreto n. 99), è pubblicato nella Gazzetta Uffi- ciale 27 febbraio 2010, n. 48.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211 (Regolamento recante indicazioni nazio- nali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2010, n. 291, supplemento ordinario.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle mo- dalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale), è pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2012 (Definizione degli ambiti, dei criteri e delle mo- dalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presi- dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall’art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170.
— Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 mar- zo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro), è pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 394.
— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2008/C 111/01/CE del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, è pubblicata nella G.U.U.E. 6 maggio 2008, n. C 118.
— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2009/C155/01 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro eu- ropeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.
— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2009/C155/02 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema eu- ropeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)
- (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicata nella G.U.U.E. 8 luglio 2009, n. C 155.
— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2014/C88/01/UE del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 marzo 2014, n. C 88.
— L’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (repertorio atti n. 221/CSR), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2012, n. 8.
Note all’art. 1:
— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 3:
— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse.
— Si riporta l’art. 1, comma 39, della citata legge 13 luglio 2015,
n. 107:
«Art. 1. — (Omissis).
39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l’as- sistenza tecnica e per il monitoraggio dell’attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.».
Note all’art. 4:
— Si riporta l’art. 5-bis del citato decreto del Presidente della Re- pubblica 24 giugno 1998, n. 249:
«Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). — 1. Conte- stualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e con- divisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sot- toscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività di- dattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.».
— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, si vedano le note alle premesse.
— Per i riferimenti al decreto legislativo 16 gennaio, n. 13, si ve- dano le note alle premesse.
— Si riporta l’art. 5 del citato decreto del Presidente della Repub- blica 24 giugno 1998, n. 249:
«Art. 5 (Impugnazioni). — 1. Contro le sanzioni disciplinari è am- messo ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito orga- no di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rap- presentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale
organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genito- ri, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia inte- resse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli stu- denti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei re- golamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore desi- gnati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applica- zione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato co- municato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappre- sentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’art. 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di ga- rantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.».
Note all’art. 5:
— Si riporta l’art. 37 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). —
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una for- mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organiz- zazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conse- guenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le di- sposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devo- no avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’uti- lizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve esse- re periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’in- sorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e proce- durali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’art. 21, comma 1, possono avvalersi dei per- corsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al com- ma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lot- ta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica for- mazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, continuano a trovare ap- plicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’art. 13 del decreto legi- slativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresen- tanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurez- za sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e proce- durali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamen- to periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove pre- senti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente compren- sibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle atti- vità di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappre- sentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggior- namento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del cre- dito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6. Gli isti- tuti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equi- parati ai lavoratori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), e dell’art. 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.».
— Si riporta l’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legisla- tivo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizza- zione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così de- finito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stes- so; l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549, e seguenti del co- dice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavo- ro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
(Omissis).».
— Si riporta l’art. 41 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni for- nite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di con- troindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in fun- zione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedi- mento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condi- zioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavo- rativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di pre- venzione non è incompatibile con le disposizioni dell’art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
[a) in fase preassuntiva];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnosti- che mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato- regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivi- sitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipen- denza e della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’allegato 3A e predisposta su formato car- taceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite me- diche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il me- dico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigi- xxxxx territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.».
— Si riportano gli articoli 1 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:
«Art. 1. — È obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente tito- lo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati an- che in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, pota- tura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all’interno o all’esterno di edifici, di smon- taggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani per la regolazione o la derivazione di sor- genti, corsi o deflussi d’acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvi- gionamento, di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, te- lefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, ripara- zione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l’esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l’esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio anche all’aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all’art. 34 del regio decreto legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione area, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, causti- ci, radioattivi, nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate mate- rie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamen- to e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l’estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giu- rate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l’allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
27) per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spetta- coli, per l’allestimento o l’esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell’art. 4. Sono considerati come addetti a mac- chine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in di- pendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali nelle condizioni previste dal presen- te titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori comple- mentari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai nn. da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall’art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori comple- mentari o sussidiari.
L’obbligo dell’assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo dome- stico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell’assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente articolo quando siano svolte dall’imprenditore agricolo per conto e nell’interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.».
«Art. 4. — Sono compresi nell’assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle di- pendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente
n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercita- zioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza o beneficenza quando, per il servizio interno degli istitu- ti o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell’art. 1, non- ché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l’esercizio delle proprie mansioni si avval- gano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti.
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose che pre- stino opera retribuita manuale, o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle dipendenze di terzi diversi dagli enti eccle- siastici e dalle associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa sede e l’Italia, anche se le modalità delle prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l’ente cui appartengono le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all’ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell’assicurazione i componenti dell’equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto.».
Note all’art. 7:
— Per il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, si vedano le note alle premesse.
— Per la legge 13 luglio 2015, n. 107, si vedano le note alle premesse.
17G00214