Contract
Schema di Accordo di Collaborazione tra Città Metropolitana di Milano e Politecnico di Milano finalizzato al supporto tecnico scientifico per la definizione degli interventi di cui alla Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, mirata al miglioramento della sostenibilità e della resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva .
Linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2”.
Progetto relativo al patrimonio storico monumentale istituzionale della Città Metropolitana di Milano.
TRA
la Città Metropolitana di Milano (d'ora innanzi denominata CMM), con sede legale in Xxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, P.IVA 08911820960, rappresentata da ;
E
Il Politecnico di Milano, Dipartimento …………. (di seguito denominato semplicemente
……………...), con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx (codice fiscale 80057930150 e P.iva 03476620151), rappresentato in questo atto dal Direttore del Dipartimento di
………………….., Prof. ;
di seguito congiuntamente denominate le “Parti”.
PREMESSO CHE
• CMM, Ente territoriale di area vasta, ha fra le proprie finalità istituzionali generali la cura dello sviluppo strategico e sostenibile del territorio metropolitano, la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti civili ed industriali, la riduzione dell'inquinamento;
• il Politecnico di Milano è un Ente pubblico senza scopo di lucro e ha per fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società anche mediante la definizione di accordi in collaborazione con altri Enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;
• il Politecnico di Milano e la Città Metropolitana di Milano hanno sottoscritto in data 25\03\2019 l'Accordo per la costituzione del tavolo permanente delle università del territorio metropolitano approvato con decreto del Sindaco Metropolitano RG 53 del 2019;
• la CMM è assegnataria di risorse economiche nell'ambito della Missione 2 del PNRR “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, mirata al miglioramento della sostenibilità e della resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva (D.L. 6 novembre 2021 n.152 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR”, linea progettuale “Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2”);
• il Politecnico di Milano è un polo accademico di eccellenza , presso cui operano studiosi impegnati nelle discipline tecnico scientifiche connesse anche allo studio dello sviluppo sostenibile del territorio, nonché all'elaborazione e alla trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, giuridiche ed economico-sociali, alla promozione e l'organizzazione della ricerca, alla formazione anche in materia ambientale per un'analisi integrata dell'ambiente e del costruito;
• è interesse di Città Metropolitana di Milano e del Politecnico di Milano operare congiuntamente nel settore dello sviluppo sostenibile per la realizzazione di obiettivi strategici volti alla programmazione di interventi per migliorare l'efficienza e la sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e la contestuale rigenerazione di comparti urbani, la riduzione dei consumi, la realizzazione di interventi progettuali prototipali e linee guida in materia di sviluppo sostenibile
VISTI
- la L. n.341/1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- lo Statuto del Politecnico di Milano;
- l'art. 15 della L. n.241/1990, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte precise condizioni che primariamente attestano la sussistenza di un obiettivo comune e lo svolgimento di attività inerente l'interesse pubblico”
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse
Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Finalità
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto all'attuazione del Progetto della CMM finalizzato a realizzare interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e di riqualificazione del patrimonio edilizio storico monumentale della CMM con azioni progettuali innovative e altamente qualificate, che possano garantire, oltre che ad una riduzione consistente dei consumi di energia, anche le migliori condizioni di comfort ambientale e la realizzazione di un progetto prototipo di riqualificazione urbana ed edilizia da candidare per la finanziabilità con risorse del PNRR.
Art. 3
Oggetto e Attività progettuali
Le attività, a supporto della definizione della progettazione di fattibilità tecnico economica del progetto di CMM, ai sensi del vigente Codice degli Appalti, consistono nella definizione di un articolato insieme di analisi tecnico scientifiche del contesto urbano interessato e degli edifici coinvolti dal progetto e nella elaborazione di un progetto di fattibilità tecnico economica per l'efficientamento e la riqualificazione complessiva di detti edifici di proprietà della CMM.
Il progetto, anche avvalendosi delle eccellenze tecnico scientifiche del Politecnico, intende configurarsi come realizzazione progettuale paradigmatica, riferimento e “best practice” replicabile nel territorio metropolitano.
La redazione di detti studi, si avvarranno delle competenze e professionalità della CMM e del Politecnico di Milano e potrà inoltre avvalersi di ulteriori competenze specialistiche (quali, ad esempio dei tecnici della sede territoriale di ENEA presso la CMM e di CAP Holding per gli aspetti legate alla gestione sostenibile del ciclo delle acque).
Nello specifico, il progetto complessivo e gli studi di fattibilità tecnico/economica riguardano un importante contesto urbano centrale di Milano e i seguenti tre edifici monumentali della CMM, adiacenti tra loro:
• Xxxxxxx Xxxxxx (0000), xxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx;
• Palazzo Xxxxxxxxx (1400), Via Vivaio, adiacente al Palazzo Diotti, sede principale e di rappresentanza;
• Palazzo Dateo (1914), xxxxx Xxxxxx 00, ex Brefotrofio di Milano - Acquabella, sede di uffici della CMM, di parti dell'ospedale Xxxxxxxxx Xxxxxxx e del distaccamento del carcere per le mamme detenute e i loro bambini e del polo museale Acquabella in fase di progettazione.
Art. 4
Compiti ed obblighi delle Parti
Per l'attuazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:
• la CMM si impegna a cooperare con il Politecnico fornendo ogni più opportuna collaborazione attiva da parte dei propri funzionari per la definizione sinergica del progetto nonché tutta la documentazione necessaria in proprio possesso;
• il Politecnico di Milano supporterà con proprie competenze tecnico scientifiche la CMM per la definizione del progetto complessivo e la predisposizione delle necessarie analisi, documenti ed elaborati per la definizione della fattibilità tecnico/economica dell'intervento.
Le fasi di lavoro e le attività, in particolare, saranno:
• elaborare una articolata analisi del contesto urbano interessato e dei singoli edifici per gli aspetti urbani, architettonico/artistici e monumentali (indagini materiche e strutturali), termico/impiantistico generale;
• elaborare un'analisi delle esigenze di adeguamento complessivo degli edifici e degli impianti alla vigente normativa (efficientamento energetico ed impiantistico, antincendio, vulnerabilità sismica, invarianza idraulica);
• definire e simulare i possibili interventi eseguibili per la conseguente riqualificazione degli edifici, anche mediante parziali rifunzionalizzazioni, tenendo conto
che gli interventi dovranno garantire la possibilità di essere realizzati mantenendo sempre la presenza delle funzioni istituzionali, ed in particolare:
◦ operare sul sistema edificio/impianto, mediante riorganizzazione/adeguamento degli spazi, dei volumi interni, delle superfici disperdenti;
◦ riqualificare i dispositivi di gestione della temperatura interna e adattare il sistema di distribuzione interno del calore fornito dal teleriscaldamento ed efficientamento del sistema di condizionamento estivo;
◦ valutate sinergie impiantistiche tra generatori e gruppi frigoriferi limitrofi (Palazzo Diotti con Palazzo Xxxxxxxxx, Palazzo Dateo e contiguo Ospedale Xxxxxxxxx Xxxxxxx);
◦ valutare la possibilità di recupero calore / raffrescamento da altre strutture (ad esempio: stazione del Passante ferroviario Milano Dateo);
◦ individuare eventuali soluzioni innovative (quali ad esempio pompe di calore, pannelli solari, ecc.), soluzioni green, sistema centralizzato automatizzato dei controlli e gestione dell'energia prodotta e consumata;
◦ valutare azioni materiali ed immateriali per la valorizzazione dei singoli edifici (ad esempio creazione hub digitale efficienza energetica al servizio dei cittadini istituzioni ed imprese).
A seguito di quanto sopra indicato, in caso di ottenimento del finanziamento statale, il Politecnico si impegna a svolgere attività di accompagnamento e monitoraggio tecnico scientifico a favore della CMM nella successive fasi progettuali di competenza esclusiva della CMM, coadiuvando la CMM nelle attività di orientamento dello sviluppo progettuale stesso e monitorando l'attuazione di quanto previsto nello studi di fattibilità tecnico-economica. Gli eventuali contenuti operativi delle attività di questa ulteriore ed eventuale fase saranno definite in successivi accordi operativi attuativi da parte della segreteria tecnica interistituzionale di cui al successivo art.5.
Art. 5 Segreteria tecnica
La direzione tecnico scientifica e di indirizzo delle attività è condivisa dal Politecnico di Milano Dipartimento …… e da CMM.
Per l'attuazione e il coordinamento tecnico scientifico delle attività previste nel presente accordo le Parti costituiscono una segreteria tecnica indicando i seguenti membri:
Per il Politecnico di Milano…………………..
Per la CMM…………………..
L'eventuale modifica della segreteria dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dalle Parti.
La segreteria potrà inoltre, qualora necessario, definire ulteriori accordi operativi attuativi del presente accordo.
Art. 6
Termini e modalità di svolgimento delle attività
Le Parti si impegnano, in esecuzione del presente accordo:
- a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto in esame nei contenuti e termini definiti e con la massima cura e diligenza;
- a tenersi costantemente informati sulle attività effettuate;
- a mettere a disposizione, su richiesta dell'altra Parte, tutti i documenti e materiali necessari;
- a condividere tali informazioni e dati, in modo da garantire il lavoro condiviso.
Ciascuna Parte metterà a disposizione le proprie competenze e le professionalità, nonché le risorse e/o i locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
Art. 7 Durata delle attività
Tutte le attività oggetto del Presente accordo per la definizione di fattibilità tecnico economica del progetto dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2022.
Art. 8 Oneri finanziari
Per le attività di cui al presente accordo, CMM riconoscerà al Politecnico di Milano un importo massimo di Euro 150.000,00 a titolo di rimborso spese.
I rimborsi al Politecnico di Milano - Dipartimento di ….. saranno eseguiti tramite accreditamento sul conto corrente presso la Banca ... intestato al Politecnico di Milano, specificando la causale.
Il Politecnico di Milano si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabile.
Art. 9
Proprietà e utilizzo dei risultati
I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.
Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti gli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 10 Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza e specificatamente indicate come tali, raccolti durante le attività di cui all'art. 4 del presente accordo.
Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali dati e informazioni siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo tre anni dalla conclusione dell'accordo.
Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al valore economico del presente accordo.
Art. 11
Coperture assicurative e sicurezza
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l'altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi
ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.
Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sedi di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.
Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale con delega del Rettore pro-tempore e il Responsabile interno del Dipartimento è il Responsabile Gestionale.
Per quanto concerne CMM, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del …………….. dott. ………...
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 13 Recesso
Ai sensi dell'art. 1373 del codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 14 Responsabilità
Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.
Art. 15
Bolli, registrazione e foro competente
Il presente atto, i cui oneri di bollo sono a carico del Politecnico e sono assolti in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Tariffa – parte seconda – annessa al DPR 131/1986.
Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti contraenti.
Per quanto non espressamente previsto del presente accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Milano. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Milano.
Art. 16 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n.241/1990 ed ai principi e norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 17
Efficacia dell’Accordo e registrazione
Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – D. Lgs. n.82/2005.
Per la Città metropolitana di Milano:
Il Direttore del Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia……………………………………
Direttore Settore edilizia istituzionale e sicurezza nei luoghi di lavoro…………………………
Per il Politecnico di Milano……………………………………….………………………………..
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.