Senato della Repubblica XIX Legislatura
Senato della Repubblica XIX Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 905
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
28/07/2024 - 06:19
Indice
1. DDL S. 905 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 905 4
1.2.2. Testo approvato 905 (Bozza provvisoria) 7
1.3. Trattazione in Commissione 10
1.3.1. Sedute 11
1.3.2. Resoconti sommari 12
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) 13
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023 14
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023 16
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 92 (ant.) del 10/01/2024 20
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024 27
1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 95 (pom.) del 17/01/2024 37
1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024 42
1.4. Trattazione in consultiva 46
1.4.1. Sedute 47
1.4.2. Resoconti sommari 48
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 49
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024 50
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024 52
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 57
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113 (pom.) del 16/01/2024 58
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 67
1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (ant.) del 17/01/2024 74
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 79
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024 80
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024 88
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 94
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 10/01/2024 95
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 147 (pom.) del 10/01/2024 99
1.5. Trattazione in Assemblea 104
1.5.1. Sedute 105
1.5.2. Resoconti stenografici 106
1.5.2.1. Seduta n. 164 del 28/02/2024 107
1. DDL S. 905 - XIX Leg.
1.1. Dati generali
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1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 905
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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati SASSO , LATINI , XXXXX , XXXXXX , XXXXXXX , CAVANDOLI ,
DALLA CHIESA , DI MATTINA , FRASSINI , XXXXXXXXX , XXXXXXX , XXXXXX e XXXXX
(V. Stampato Camera n. 835)
approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2023
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 ottobre 2023
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente
e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.
3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.
Art. 2.
(Promozione dell'informazione)
1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Art. 3.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)
1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale)
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente:
« 11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 336 del codice penale)
1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità
genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;
b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)
1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola ».
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.2.2. Testo approvato 905 (Bozza provvisoria)
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Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
Senato della Repubblica
N. 905
Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Sasso, Latini, Xxxxx, Xxxxxx, Amorese, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx e Xxxxx, già approvato dalla Camera dei deputati:
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
Art. 1.
(Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h ) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.
3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entità e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.
Art. 2.
(Promozione dell'informazione)
1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Art. 3.
(Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico)
1. È istituita la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico », volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo è celebrata il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 4.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale)
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-octies) è aggiunto il seguente:
« 11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni ».
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 336 del codice penale)
1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »;
b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)
1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola ».
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
IL PRESIDENTE
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)
1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023
72ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi. La seduta inizia alle ore 9,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del prescritto numero di senatori per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 840, nonché del numero legale necessario per la votazione della proposta di parere del relatore Xxxxxxxxxx sul disegno di legge n. 912, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.
La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,25.
Il PRESIDENTE comunica che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 840 approvati nella seduta di ieri si è espressa la Commissione bilancio con un parere non ostativo. In attesa che giunga anche il parere della Commissione affari costituzionali, sospende nuovamente la seduta.
La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 19,10. IN SEDE REDIGENTE
(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Xxxxxxx e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e accolto l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2) del senatore Xxxxxxxxx, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.
Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio si sono espresse sui richiamati emendamenti con pareri non ostativi. Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.
Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.
Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità e ringrazia il sottosegretario Xxxxx per aver assicurato la propria presenza ai lavori della Commissione sin dalla mattina.
IN SEDE CONSULTIVA
(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in
materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore ha proposto un parere favorevole sul provvedimento in titolo.
In dichiarazione di voto interviene la senatrice XXXXX (PD-IDP), la quale ritiene che il provvedimento presenti profili di tale complessità che avrebbero richiesto un maggior approfondimento da parte della Commissione. Esprime, peraltro, perplessità rispetto a talune disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20. In proposito, pur giudicando importante l'attività di tali scuole, fa presente che sarebbe stata opportuna una più ampia riflessione sulle modalità con cui è assicurata la copertura degli oneri recati dal richiamato articolo. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della giornata di ieri, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nelle prossime settimane, compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio, l'esame: della proposta di nomina n. 35 concernente il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; del disegno di legge n. 905 (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341- bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), d'iniziativa del deputato Xxxxx ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n.
906 (Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), d'iniziativa degli onorevoli Xxxxx Xxxxxxxx ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. 805 (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Xxxxxxxx ed altri; del disegno di legge n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati.
Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha, altresì, convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla disciplina relativa all'accesso alla professione di restauratore d'organo. In tale sede è stato inoltre stabilito che eventuali proposte da parte dei Gruppi di soggetti da audire dovranno pervenire alla Presidenza entro venerdì 3 novembre.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 19,20.
1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023
89ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Xxxxx Xxxxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REFERENTE
(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.
Si passa alle dichiarazioni di voto finale.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024- 2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.
Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.
Il senatore XXXXXXXXX (LSP-PSd'Az), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Xxxxx Xxxxxxxxxxx e della relatrice Xxxxxx per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.
Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice XXXXXX (FdI) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.
Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Xxxxxxxxxxx, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli standard europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.
Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.
La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi
l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico- professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i campus della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti.
Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.
Il PRESIDENTE esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.
Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.
CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45. SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).
Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'iter legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. 924-bis (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. 905 (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. 805 (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Xxxxxxxx ed altri; disegno di legge n. 875 (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed altri; disegno di legge n. 194 (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Xxxxxx Xxxxxx; disegno di legge n. 597 (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Xxxxxxxxx; disegno di legge n. 788 (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. 545 (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Xxxxxx; disegno di legge n.
939 (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali
insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione. Prende atto la Commissione.
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.
Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito. Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,50.
1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 92 (ant.) del 10/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024
92ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Xxxxx Xxxxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REDIGENTE
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis
, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Discussione e rinvio)
Il relatore XXXXXXXXXX (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso risulta dallo stralcio dell'articolo 3 dell'Atto Senato n. 924 deliberato nella seduta dell'Assemblea
n. 128 del 22 novembre 2023.
Fa presente innanzitutto che il disegno di legge, composto di un solo articolo, reca l'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. In particolare, esso persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti.
A tal fine - prosegue il relatore - il disegno di legge in esame incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti, vale a dire il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 ("Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica").
Tra le modifiche introdotte, segnala la disposizione in materia di attribuzione del credito scolastico, ai sensi della quale il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico, spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale, potrà essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.
Richiama conclusivamente l'attenzione sulla previsione sulla base della quale, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, dovrà essere promossa - oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato - la cittadinanza attiva e solidale.
La senatrice RANDO (PD-IDP) chiede che sia avviato un ciclo di audizioni per approfondire i contenuti del disegno di legge in titolo.
Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni, di cui prospetta lo svolgimento possibilmente in un
un'unica giornata della settimana prossima.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP), dopo aver precisato che la richiesta di audizioni da parte del Gruppo del Partito democratico non costituisce un pretesto per protrarre l'esame del provvedimento, esprime perplessità in merito alla proposta di concentrare le audizioni in un'unica giornata, anche tenuto conto che, per altri provvedimenti d'iniziativa dei Gruppi di opposizione, lo svolgimento delle audizioni si sta protraendo nel corso dei mesi.
In risposta alla senatrice X'Xxxx, il PRESIDENTE rileva che, lungi dal voler comprimere i tempi dedicati alle audizioni, la Presidenza si è attenuta ad un metodo tendente a concentrare le stesse in un numero circoscritto di sedute, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'inizio della legislatura. La concentrazione del ciclo di audizioni si è rivelata particolarmente utile ad arricchire i contenuti di provvedimenti rilevanti e suscettibili di miglioramenti, a prescindere dalla provenienza politica dell'iniziativa. Non va peraltro sottovalutata l'opportunità di circoscrivere anche numericamente il numero di audizioni in presenza, fruendo della possibilità di acquisire contributi scritti dai soggetti che si ritiene comunque opportuno coinvolgere. Ribadisce conclusivamente la proposta di fissare alle ore 12 di venerdì 12 gennaio il termine entro cui i Gruppi potranno far pervenire richieste di audizioni.
Dopo che il relatore XXXXXXXXXX (FdI) ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente, sulla stessa conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso ha ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti e loro familiari.
Evidenzia che il provvedimento intende porre un argine alla successione di gravi episodi che hanno visto i docenti vittime di violenza, hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.
Xxxxxxx che la Commissione ha approvato una risoluzione all'esito dell'esame dell'affare assegnato sul "sul contrasto ai crescenti episodi di violenze nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico", con la quale (tra l'altro) si impegnava il Governo a promuovere la costituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, nonché a sostenere iniziative legislative parlamentari anche finalizzate ad aggravare le pene per atti di violenza, minaccia ed oltraggio perpetrati nei confronti di insegnanti in veste di pubblico ufficiale.
Con riferimento al testo in esame, composto di sette articoli, osserva che esso interviene su due piani. Da una parte, introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Dall'altra parte, interviene sotto il profilo penalistico-sanzionatorio.
Passando all'articolato del provvedimento in titolo, dà conto in dettaglio dell'articolo 1, il quale prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.
Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a
favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico. L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale ("Circostanze aggravanti comuni"), introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.
Con la novella proposta si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
L'articolo 6 modifica l'articolo 341-bis del codice penale ("Oltraggio a pubblico ufficiale"), il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola. Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 7, recante la clausola di invarianza finanziaria.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice XXXXXX (FdI) si sofferma sul rilievo del provvedimento in titolo, volto a rafforzare le tutele nei confronti del personale docente e della scuola, che è vittima di fenomeni di crescente violenza, anche di carattere fisico, come testimoniano alcuni episodi di cronaca, che richiama.
Al riguardo, segnala come siano aumentati episodi di violenza perpetrati dai genitori degli studenti e sottolinea come tale circostanza sia sintomo, per un verso, della fragilità e del disagio che vivono i ragazzi e le loro famiglie e, per l'altro, del venir meno del rapporto di fiducia fra le stesse famiglie e la scuola.
Fra i contenuti portanti del disegno di legge in esame, segnala l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, cui sono attribuite innanzitutto funzioni di monitoraggio e analisi di segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico. Al medesimo Osservatorio sono altresì assegnati compiti diretti a prevenire e contrastare il disagio giovanile e a favorire un clima di collaborazione tra scuola, studenti e famiglie. Giudica poi rilevante la presenza di misure volte a informare e sensibilizzare sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, nonché l'inasprimento delle pene per coloro che commettono i richiamati atti di violenza, anche nell'ottica di contribuire a restituire valore alla figura del docente, in quanto esercente funzioni pubbliche, peraltro estremamente delicate in quanto di accompagnamento dei ragazzi nello sviluppo della loro vita.
Il senatore XXXXXXXXX (LSP-PSd'Az), nel condividere le considerazioni appena svolte dalla senatrice Xxxxxx, si sofferma a sua volta sull'importanza delle funzioni assegnate all'istituendo Osservatorio. In proposito, ritiene centrali i compiti relativi al monitoraggio e all'analisi dei casi di violenza nelle scuole, che accadono con sempre maggiore frequenza. In proposito, richiama diffusamente taluni gravi episodi di violenza occorsi di recente.
Condivide la scelta compiuta dal disegno di legge di inasprire l'apparato sanzionatorio sotto il duplice profilo dell'incremento della pena se il reato è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno e dell'inserimento di un'ulteriore circostanza aggravante del reato commesso ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Sotto quest'ultimo profilo, ritiene doveroso che le forme di tutela che l'ordinamento (all'articolo 61, primo comma, numero 11-octies, del codice penale) già riconosce nei confronti di coloro che esercitano professioni sanitarie e socio sanitarie siano estese anche al personale scolastico.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP) premette che la propria parte politica condivide la finalità di apprestare maggiori tutele nei confronti del personale scolastico. Cio nondimeno esprime una valutazione critica nei confronti del disegno di legge in titolo, sottolineando che la scelta di rafforzare l'apparato sanzionatorio non è a suo avviso efficace. Al riguardo, fa presente che il sistema statunitense, che si caratterizza, come è noto, proprio per un sistema sanzionatorio estremamente rigoroso, evidenzia la propria inadeguatezza a contrastare i molteplici e gravi fenomeni di violenza che accadono nelle scuole.
Il provvedimento presenta a suo giudizio indiscutibili carenze, anche con riferimento all'assenza di misure che consentano non solo di analizzare i fenomeni di violenza, bensì anche di prevenirli, attraverso l'introduzione di sistemi di allerta precoce nelle scuole. A tal proposito, riterrebbe auspicabile il coinvolgimento di figure professionali, come quella degli psicologi, nelle scuole, al fine di individuare e prevenire situazioni di disagio sociale.
La senatrice XXXXXXX (M5S), dopo aver espresso le sue perplessità in merito all'efficacia di misure di inasprimento delle pene, rileva l'importanza di dotarsi di dati statistici sistematici e fondati che attestino se si è effettivamente in presenza di un incremento della violenza nelle istituzioni scolastiche ovvero se i fenomeni in atto possano essere considerati episodici.
Si dichiara poi non favorevole all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico sulla base del convincimento che gli organi collegiali presenti in ciascuna scuola - collegio dei docenti, consigli di classe, assemblea dei genitori, consiglio d'istituto - rappresentino le sedi naturali per monitorare e analizzare i casi di violenza a danno del personale scolastico, nonché per creare le condizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni medesimi.
Passa, quindi, a richiamare l'attenzione su una proposta legislativa d'iniziativa del suo Gruppo, avente ad oggetto l'introduzione nella scuola di percorsi di educazione all'affettività (Atto Senato n. 979).
Nell'auspicare un celere avvio dell'esame di tale disegno di legge, non appena sarà assegnato, anticipa che, tra le diverse misure proposte per creare condizioni di prevenzione dei fenomeni di violenza nelle scuole, l'iniziativa legislativa ricomprende anche il coinvolgimento di figure specializzate, tra cui psicologi e medici, che possano essere di ausilio al personale scolastico nell'insegnamento dell'educazione emotiva.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) ritiene, anche sulla base delle sue esperienze professionali, che le misure di inasprimento delle pene, per quanto non inutili, non siano comunque risolutive ai fini della soluzione dei problemi di violenza nella scuola.
Evidenzia, quindi, la centralità, nella discussione in corso, dell'insegnamento dell'educazione civica, che rappresenta un tema comune al provvedimento in titolo e al disegno di legge avente ad oggetto la revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti, di cui la Commissione ha testé avviato l'esame.
Reputa, al riguardo, che all'interno dell'insegnamento dell'educazione civica sia un profilo prioritario l'educazione comportamentale, in relazione alla quale la scuola è chiamata a svolgere un'azione di supplenza delle carenze dei contesti familiari, con particolare riguardo a quelli caratterizzati da situazioni di disagio e di povertà educativa.
Rileva criticamente la scelta, a suo avviso velleitaria, di ricondurre all'insegnamento dell'educazione civica molteplici materie, quali l'eduzione stradale, per il cui insegnamento il tempo riservato all'educazione civica, pari a una sola ora settimanale, è del tutto insufficiente.
La senatrice VERSACE (Misto-Az-RE), nel dichiarare di condividere a sua volta le considerazioni del senatore Xxxxxxxxx, rileva che al problema della quantità oraria si aggiunge quello di dotare i docenti di
un'adeguata formazione all'insegnamento dell'educazione civica.
Si dichiara poi favorevole al coinvolgimento di psicologi nelle istituzioni scolastiche e sottopone alla valutazione dei commissari l'ipotesi che l'azione di supporto degli psicologi possa rivolgersi agli studenti e alle loro famiglie.
Dopo aver riconosciuto che le misure di inasprimento delle pene rappresentano comunque un deterrente nei confronti dei comportamenti violenti, domanda delucidazioni in merito alla presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione in seno all'istituendo Osservatorio nazionale per la sicurezza del personale scolastico.
La senatrice XXXXXX (FdI), ad integrazione del suo intervento, specifica che le misure di inasprimento delle pene sono rivolte ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.
Anche il senatore XXXXXXXXX (LSP-PSd'Az) integra brevemente il proprio intervento per evidenziare che, nel provvedimento in esame, le misure di inasprimento delle pene sono completate ed equilibrate dalle funzioni attribuite all'Osservatorio, nonché per richiamare dati emersi da recenti sondaggi e dalle segnalazioni pervenute dai pronto soccorso che attestano inequivocabilmente la non occasionalità degli episodi di violenza in ambiente scolastico.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP) premette che la propria parte politica non è pregiudizialmente contraria al provvedimento in titolo, come testimonia l'astensione del Gruppo del Partito democratico nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Critica, tuttavia, la scelta di prediligere misure repressive rispetto all'esigenza, a suo avviso ineludibile, di valorizzare la comunità educante, anche con riferimento all'introduzione di figure qualificate (come gli psicologi) ad intercettare le ragioni del disagio sociale, che sottendono gli episodi di violenza. La scuola non può infatti essere intesa come corpo isolato al di fuori del contesto sociale che la caratterizza.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), ad integrazione dell'intervento svolto, rileva criticamente che nel provvedimento in esame non si prevedano misure consequenziali all'attività di monitoraggio e di analisi dell'Osservatorio, quali, ad esempio, l'attribuzione di risorse ai contesti scolastici e territoriali in difficoltà.
Dopo una precisazione della senatrice XXXXXXX (M5S), non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il presidente relatore XXXXX (LSP-PSd'Az) dichiara chiusa tale fase procedurale. Intervenendo in sede di replica, dichiara innanzitutto la sua convinta adesione ai contenuti del provvedimento. Nell'esprimere poi la sua condivisione con l'osservazione del senatore Xxxxxxxxx, sollecita il rappresentante del Governo ad avviare una riflessione, anche con il contributo del Parlamento, orientata a valorizzare e rimodulare l'insegnamento dell'educazione civica con la finalità di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze odierne.
In risposta alla senatrice Versace, precisa infine che la presenza di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nell'Osservatorio può ritenersi implicita nell'istituzione dell'Osservatorio stesso presso il medesimo Ministero.
Il sottosegretario Xxxxx XXXXXXXXXXX, intervenendo a sua volta in replica al dibattito, prende atto della recente tendenza legislativa ad inserire una molteplicità di profili educativi nell'insegnamento dell'educazione civica, che pare sottendere la volontà di demandare alla scuola la risoluzione di molte problematiche della società.
Anticipa, al riguardo, che sono in via di definizione le nuove linee guida ministeriali per l'educazione civica e che in esse si è cercato di conferire maggiore rilievo ai tre profili dell'educazione ambientale, di una formazione comportamentale che renda i giovani in grado di affrontare le situazioni di emergenza sociale, nonché dell'educazione finanziaria, anche nell'ottica di fornire supporto alle donne che risultano spesso vittime di violenze economiche.
Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 16 gennaio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(597) Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Discussione e rinvio)
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione si accinge ad avviare l'esame, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori di cui si è dato conto nella seduta del 21 dicembre scorso, del disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Xxxxxxxxx, sulla promozione delle manifestazioni in abiti storici. Al riguardo, segnala che l'altro ramo del Parlamento sta esaminando (peraltro in una fase avanzata) un disegno di legge che, nel testo unificato adottato dalla omologa VII Commissione permanente, reca disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Il provvedimento in titolo, pur incidendo su un oggetto senz'altro distinto rispetto a quello della citata iniziativa legislativa della Camera, presenta alcuni contenuti in parte sovrapponibili, non fosse altro che le manifestazioni di rievocazione storica possono avvenire anche attraverso il ricorso agli abiti storici.
Per tale ragione l'avvio dell'esame del presente disegno di legge potrà costituire l'occasione per un'approfondita istruttoria al fine di pervenire ad una compiuta disciplina sulle manifestazioni in abiti storici, assente nel testo unificato in esame alla Camera. Qualora quest'ultimo testo venisse peraltro approvato e trasmesso in tempi rapidi, si potrebbe valutare l'abbinamento delle due iniziative legislative e le disposizioni del disegno di legge in esame potrebbero eventualmente confluire nell'iniziativa all'esame dell'altro ramo del Parlamento, arricchendone i contenuti.
La relatrice XXXXXX (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, che riconosce il valore culturale e socio-economico degli "abiti storici" e delle "rievocazioni storiche" e istituisce una Giornata nazionale ad essi dedicata.
In particolare, il testo in esame si propone di tutelare, promuovere, mantenere viva la tradizione nazionale, conosciuta a livello mondiale per le sue bellezze naturali, per il suo patrimonio archeologico e per l'importanza della sua arte, mediante la celebrazione della «Giornata nazionale degli abiti storici» da istituirsi nel giorno dell'11 novembre di ogni anno, in cui si celebra San Xxxxxxx protettore dei sarti e dei conciatori.
Il disegno di legge si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici; definisce i princìpi generali e le manifestazioni in abiti storici, in particolare le rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, quali componenti fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico, sociale, tradizionale ed economico.
L'articolo 2 promuove, in conformità al principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato, regioni, ed enti locali, il profilo turistico delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche.
L'articolo 3 istituisce il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione di abiti storici presso il Ministero del turismo, definendone i compiti generali e precisando che i componenti dello stesso non percepiscono compensi ad alcun titolo né rimborsi di spese.
L'articolo 4 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, tenuto dal Comitato scientifico di cui al precedente articolo.
L'articolo 5 riconosce, per l'11 novembre di ogni anno, la Giornata nazionale degli abiti storici.
L' articolo 6 stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata nazionale
L'articolo 7 dispone adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA NUOVA ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 916
Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha disposto la nuova assegnazione in sede referente del disegno di legge n. 916, d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, recante "Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o
programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie", precedentemente assegnato in sede redigente.
Propone di avviarne l'esame sin dalla seduta di domani. Conviene la Commissione.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE avverte che, come appena stabilito, l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 916.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 10,05.
1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 94 (pom.) del 16/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
94ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,05 IN SEDE CONSULTIVA
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), il quale segnala anzitutto che Commissione è chiamata ad approvare una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), nel testo risultante dalle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera dei deputati, e a rendere i pareri sulla Relazione programmatica 2023 e sulla Relazione consuntiva 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La relazione e i pareri saranno espressi alla 4ª Commissione, cui i richiamati atti sono stati assegnati in sede primaria.
Espone poi i contenuti del disegno di legge di delegazione europea, che è uno dei due strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nello specifico, essa ha previsto due distinti provvedimenti legislativi: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è relativo alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Evidenzia anzitutto che l'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dispone in ordine al contenuto tipico della legge di delegazione europea, che l'oratore richiama.
Entrando poi nel merito del disegno di legge in esame, riferisce che esso si compone di 19 articoli e di un allegato, finalizzati a recepire 20 direttive e ad adeguare l'ordinamento nazionale a 9 regolamenti europei.
L'articolo 1, comma 1, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti contenuti nell'articolato e nell'allegato A, nonché il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro
il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Nel caso in cui la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine si prevede una proroga di tre mesi qualora lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti. L'articolo 32 detta principi e criteri direttivi generali di delega.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 reca disposizioni relative ad eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o dei regolamenti.
L'articolo 2 conferisce al Governo una delega, esercitabile entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Prendendo in esame i provvedimenti dell'Unione europea che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale, segnala che essi non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione, sebbene ve ne siano alcuni che presentano comunque elementi di interesse.
Richiama in proposito l'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici. Per quanto rileva in questa sede, fra i principi e criteri di delega vi è quello relativo alla previsione di meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti (di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555) per la comunicazione dei dati rilevanti (previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3), compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura.
Quanto all'Allegato A al disegno di legge, esso elenca le direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Per quanto di interesse, segnala la direttiva (UE) 2022/542, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte e introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le richiamate aliquote ridotte. Fra tali tipologie di beni e settori (indicati nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE) sono ricompresi: fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale); diritto d'ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o visite o entrambi; ricezione di servizi radiotelevisivi e webcasting di tali programmi erogati da un fornitore di servizi di media; diritto d'ingresso a manifestazioni sportive o accesso alla diretta streaming di tali manifestazioni o entrambi; diritto di uso di impianti sportivi ed erogazione di corsi di attività sportiva o fisica anche in diretta streaming; cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, alla medesima direttiva.
Ricorda in ultimo che il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024. Passa quindi ad illustrare la Relazione consuntiva, che, come noto, fornisce gli elementi conoscitivi utili per valutare la partecipazione dell'Italia alle politiche dell'Unione europea, in relazione agli impegni assunti dal Governo per l'annualità di riferimento (nel caso di specie si tratta del 2022).
Il documento è suddiviso in quattro Parti: "Sviluppo del processo di integrazione europea" (Parte I); "Politiche strategiche" (Parte II); "Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE" (Parte III); "Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione" (Parte IV). I contenuti sono articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, prosegue il relatore, risultano di interesse anzitutto alcune schede nelle quali si dà conto dei risultati conseguiti nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo "Un'Europa pronta per l'era digitale". Si tratta delle seguenti:
n. 55 (Digitalizzazione della scuola - Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport. Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci).
Inoltre, nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo "Un'economia al servizio delle persone", segnala le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale).
Con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo "Promozione del nostro stile di vita europeo", il relatore si sofferma sulle seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) - VIII edizione 2022).
Circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, richiama le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i professionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina).
Con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel xxxxx xxx 0000 xxx xxxxx xxx coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, il relatore segnala la scheda n.122 "Politica di coesione. Istruzione".
Riferisce infine, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica, evidenziando preliminarmente che essa costituisce il documento di indirizzo strategico, adottato con cadenza annuale, nel quale si indicano gli impegni e le azioni prioritarie che il Governo intende porre in essere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
La Relazione, che riguarda l'anno 2023, si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi dossier.
Segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i seguenti dossier: n. 43 "Cultura e sostenibilità ambientale"; n. 51 "Accessibilità e disponibilità on-line dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria; n. 52 "Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali"; n. 53 "Istruzione digitale - anno europeo delle competenze 2023; n. 61 "Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento"; n. 62 "Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università;
n. 63 "Piano di lavoro per la cultura 2023-2026".
Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge in titolo e due distinte proposte di parere sulle relazioni in esame. Avverte indi che nella fase di votazione, si procederà esaminando disgiuntamente i tre atti.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, nonché due distinti schemi di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1 e sul Documento LXXXVII, n. 1, pubblicati in allegato.
Accogliendo una richiesta della senatrice XXXXX (PD-IDP), il PRESIDENTE propone di rinviare le
votazioni dei documenti alla seduta già convocata per domani.
Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito e il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( n. 109 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE
- è stata svolta la relazione introduttiva.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento della discussione generale, anche in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea.
Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito e il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 905
Il PRESIDENTE informa che in merito al disegno di legge n. 905, recante "Modiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico", già approvato dalla Camera dei deputati e assegnato in sede redigente, alla scadenza sono stati presentanti un ordine del giorno e n. 26 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno esaminati nella seduta di domani, alla presenza del Governo.
Prende atto la Commissione.
CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE informa che la 10ª Commissione ha richiesto il parere sul disegno di legge n. 599, recante "Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare. A tal fine, non essendovi obiezioni, convoca immediatamente la Sottocommissione pareri.
La seduta termina alle ore 16,25
SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che la legge di delegazione europea è uno dei principali strumenti di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea (UE) introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;
preso atto che i provvedimenti dell'UE che si intendono recepire nell'ordinamento nazionale non intervengono nelle materie di diretta competenza della Commissione;
tenuto conto di quanto comunque disposto dalle norme che lambiscono le competenze della Commissione e, nello specifico:
- dall'articolo 3, che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea, anche con riguardo ai soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività relative al settore della cultura;
- dalla direttiva (UE) 2022/542 - contenuta nell'Allegato A al disegno di legge - recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 riguardo le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, in cui si definiscono i settori, fra cui quello culturale, che possono beneficiare di aliquote ridotte,
si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, N. 1
La Commissione, esaminato il documento in titolo,
premesso che esso si compone di quattro parti, articolate al loro interno in tematiche sviluppate attraverso appositi dossier,
considerati, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, i dossier n. 43 "Cultura
e sostenibilità ambientale"; n. 51 "Accessibilità e disponibilità on-line dei contenuti cinematografici e audiovisivi e contrasto alla pirateria; n. 52 "Nuove frontiere della tutela del patrimonio culturale tramite piattaforme digitali"; n. 53 "Istruzione digitale - anno europeo delle competenze 2023; n. 61 "Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e Quadro europeo di mobilità per l'apprendimento"; n. 62 "Anno europeo delle competenze 2023 e Strategia europea per le Università; n. 63 "Piano di lavoro per la cultura 2023-2026",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1
La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che:
- esso è suddiviso in quattro Parti: "Sviluppo del processo di integrazione europea" (Parte I); "Politiche strategiche" (Parte II); "Un'Europa più forte nel mondo. L'Italia e la dimensione esterna dell'UE" (Parte III); "Coordinamento nazionale delle politiche europee e comunicazione" (Parte IV);
- i relativi contenuti sono altresì articolati in 124 schede, cui si aggiungono appendici; considerati gli ambiti di stretta competenza della Commissione e in particolare:
a) nell'ambito delle politiche strategiche relative al capitolo "Un'Europa pronta per l'era digitale", le schede seguenti: n. 55 (Digitalizzazione della scuola - Innovazione didattica e organizzativa); n. 56 (Acquisizione di competenze digitali del personale scolastico e degli studenti); n. 59 (Digitalizzazione per la tutela, l'accesso e la partecipazione alla cultura); n. 61 (Digitalizzazione nello sport. Riconoscimento delle qualifiche straniere di maestri di sci);
b) nell'ambito dei risultati conseguiti con riferimento alle politiche strategiche relative al capitolo "Un'economia al servizio delle persone", le seguenti schede: n. 75 (Migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione); n. 76 (Inclusione scolastica dei bambini e degli studenti provenienti dall'Ucraina); n. 77 (Sviluppare e potenziare la filiera dell'istruzione tecnica e professionale e degli ITS); n. 78 (Rafforzare il sistema integrato di educazione e cura dalla nascita a sei anni); n. 79 (Formazione continua del personale scolastico); n. 80 (Esprimere il potenziale della cultura e della creatività per la crescita economica e sociale, l'inclusione e l'integrazione sociale);
c) con riferimento ai risultati conseguiti nell'ambito del capitolo "Promozione del nostro stile di vita europeo", le seguenti schede: n. 97 (Programma Erasmus+ 2021-2027); n. 98 (Programma Erasmus+ 2021-2027 Sport); n. 99 (Settimana europea per lo sport (EWOS) - VIII edizione 2022);
d) circa le schede di interesse relative alla Parte III in cui si dà conto dei risultati conseguiti nel 2022 sul piano della partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse alla dimensione esterna dell'Unione europea, le schede n. 109 (Favorire il dialogo con i Paesi extra-europei in materia di ricerca e Innovazione) e n. 110 (Supportare gli artisti e i professionisti e operatori culturali e tutelare il patrimonio culturale dell'Ucraina);
e) con riguardo alla parte IV, le azioni sviluppate nel xxxxx xxx 0000 xxx xxxxx xxx coordinamento nazionale delle politiche europee e della comunicazione, si segnala la scheda n.122 "Politica di coesione. Istruzione",
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905
G/905/001/7
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Castiello, Sironi
Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge A.S. 905, recante: "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico",
premesso che:
il disegno di legge in titolo interviene in merito ai fenomeni di violenza perpetrata dagli studenti,
nonché dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola; a tal fine, la proposta intende muovere su due piani:
- da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, e istituendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico;
- dall'altro, sul versante sanzionatorio, si introduce un'aggravante comune e viene modificata le fattispecie di violenza e minaccia od oltraggio a pubblico ufficiale, configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno ai dirigenti scolastici o al personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
considerato che:
appare oltremodo necessario che siano previsti non solo interventi a carattere repressivo, ma soprattutto iniziative di prevenzione vòlte ad affrontare i gravi episodi di violenza che si verificano nelle scuole, al fine di sostenere gli studenti più in difficoltà e a scoraggiare ad ampio spettro gli episodi di violenza in ambito scolastico;
occorrerebbe rimettere al centro delle priorità di investimento la "Scuola" quale «comunità educante», soprattutto al fine di combattere la povertà educativa che, anche a causa della pandemia da Covid-19, si è largamente acuita nel nostro Paese. Le comunità educanti possono e devono diventare una misura strutturale di contrasto all'abbandono scolastico e alla povertà culturale, dove le studentesse e gli studenti possono vivere esperienze dirette di scoperta della comunità di riferimento, quali discipline sportive, competenze artistico-creative, educazione civica e professionale;
in un momento storico in cui sono sempre più diffusi nei bambini e negli adolescenti problemi individuali legati a depressione, violenza, carenza di un clima adatto alla crescita e all'apprendimento, è necessario più che mai mettere a disposizione risorse per il territorio affinché vengano avviati progetti locali destinati a prevenire e ad arginare fenomeni di vulnerabilità sociale;
occorre, inoltre, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, contribuire a far diventare la scuola il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, come diverso da sé, a nutrire rispetto di sé e dell'altro, a maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e di gestirle,
impegna il Governo
a investire nella Scuola come «comunità educante» e a prevedere l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, finalizzato a rafforzare gli interventi di prevenzione degli atti di violenza nelle scuole, e alla crescita e alla maturazione psico-affettiva e socio relazionale degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere.
Art. 1
1.1
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del personale scolastico»; con le seguenti: «e sul benessere della comunità scolastica.»
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del personale scolastico», con le seguenti: «e sul benessere della comunità scolastica.»
1.2
De Cristofaro, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Magni
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale", aggiungere le seguenti ", delle Associazioni professionali di categoria, delle società scientifiche accademiche dell'ambito educativo e formativo".
1.3
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «maggiormente rappresentative a livello nazionale»,
inserire le seguenti:
«, delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative».
1.4
Xxxxxxxx, D'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di rappresentanti di associazioni professionali e del terzo settore e di pedagogisti.»
1.5
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di violenza» aggiungere le seguenti: «e di bullismo.»
1.6
Xxxxxxxx, D'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «in danno del personale scolastico», aggiungere le seguenti:
«degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «in danno del personale scolastico», aggiungere le seguenti: «degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica,»;
alla rubrica, dopo le parole: «personale scolastico» aggiungere le seguenti: «e di tutti i soggetti della comunità scolastica.»
1.7
Al comma 2, lettera d), dopo le parole «del bullismo», aggiungere le seguenti: «della discriminazione di genere,».
1.8
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi».
1.9
Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente: «f-bis) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al "principio della riparazione del danno", con finalità educativa, e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica».
1.10
Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e al personale ATA».
1.11
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «promuovere» aggiungere le seguenti: «, anche su indicazione del collegio dei docenti,».
1.12
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Castiello, Sironi
Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis. promuovere iniziative di competenza vòlte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere».
1.13
Xxxxxxxx, D'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis ) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola."
1.14
Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) promuovere la sensibilizzazione e la formazione sulle questioni legate alla sicurezza del personale scolastico, sia tra i docenti e il personale scolastico sia tra gli studenti e le loro famiglie, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni educative, le forze dell'ordine, le organizzazioni sindacali e altre parti interessate, al fine di sviluppare e implementare strategie integrate di sicurezza per il personale scolastico».
1.15
Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza».
1.16
Al comma 2, dopo la lettera i, aggiungere in fine la seguente: «i-bis) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA».
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art 1-bis
(Corsi di formazione per il personale scolastico)
1. Per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti parametri e criteri circa le attività di cui al comma 1, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».
1.0.2
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Promozione di corsi di formazione per il personale scolastico)
1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 2
2.1
Xxxxxxxx, D'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Al comma 1, sostituire le parole: «del personale scolastico», con le seguenti: «della comunità scolastica».
Art. 3
3.1
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del personale scolastico» con le seguenti: «della comunità scolastica».
Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: «il personale scolastico» con le seguenti: «la comunità scolastica»; alla rubrica, sostituire le parole: «del personale scolastico» con le seguenti: «della comunità scolastica».
Art. 5
5.1
De Cristofaro, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Magni
Sopprimere l'articolo
5.2
Xxxxxxxx, D'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale)
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo xxxxx è aggiunto il seguente:
«Le medesime pene di cui al comma secondo, si applicano nell'ipotesi di lesioni cagionate a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nello svolgimento di dette professioni e nell'esercizio o a causa di tali attività»;
b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «. Lesioni personali a dirigenti scolastici o a membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
6.1
De Cristofaro, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Magni
Sopprimere l'articolo
7.1
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Art. 6
Art. 7
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 7
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)
1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
«Art. 7-bis.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.2
X'Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7
(Copertura finanziaria)
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.3
De Cristofaro, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Magni
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), sono stanziati 5 milioni di euro per ciascun anno scolastico a decorrere dal 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2030/2031.
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 1 ai commi 272-273, 274 e 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 95 (pom.) del 17/01/2024
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
95ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Xxxxx Xxxxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è stata assegnata alla Commissione, per il parere al Governo, la proposta di nomina n. 41, concernente la nomina del generale di brigata Xxxxxxxx Xxxxxxx a Direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi di progetto del Grande Progetto Pompei e avverte che tale atto sarà posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana. Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Relazione alla 4a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti.
Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva e sono stati illustrati la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in titolo e due distinti schemi di parere favorevole sui Documenti in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.
In dichiarazione di voto sullo schema di relazione sul disegno di legge interviene la senatrice XXXXX (PD-IDP), lamentando innanzitutto il grave ritardo con cui il provvedimento (che riguarda gli anni 2022 e 2023) è giunto all'esame del Senato. Il testo, infatti, che avrebbe dovuto essere approvato in tempi assai più celeri, concerne l'attuazione di importanti direttive europee relative, fra l'altro, al salario minimo (tema in riferimento al quale presso la Camera dei deputati era stata discussa una proposta legislativa del Partito democratico, volta a garantire ai lavoratori una soglia minima dignitosa, incomprensibilmente respinta), alla parità di retribuzione tra uomini e donne, alla protezione dei lavoratori da rischi derivanti da agenti cancerogeni e alla protezione dei cittadini e delle istituzioni dagli attacchi informatici.
Nel merito esprime contrarietà in ordine ad alcune disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento ed in particolare quella sul divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero, fino al termine dell'udienza preliminare, che rischia di compromettere gravemente il principio di trasparenza nell'esercizio della giurisdizione ed è, pertanto, a suo avviso, assolutamente inaccettabile. Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione sulla proposta di relazione favorevole, così come anche sugli schemi di parere sui documenti in titolo, presentati dal relatore.
Non essendoci ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame è posta ai voti e approvata.
Si passa indi alla votazione dello schema di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 1. Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e approvata.
Si passa infine alla votazione della proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 1. Rilevato che non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, è posta ai voti e approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis
, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 gennaio.
Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì scorso, i Gruppi hanno indicato 32 soggetti da audire. Trattandosi di un numero elevato, la Presidenza ha ritenuto di dedicare alle audizioni due sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, in luogo dell'unica seduta che era stata inizialmente concordata. Cionondimeno, avverte che non sarà possibile ascoltare tutti i soggetti indicati. La Presidenza, d'intesa con il relatore, ha indi deciso di circoscrivere il numero dei soggetti da audire, fermo restando che a tutti gli altri è stato già richiesto di fornire, ove lo desiderino, un contributo scritto da mettere a disposizione della Commissione nell'ambito della fase istruttoria dell'iter legislativo.
Il richiamato ciclo di audizioni è stato già avviato oggi e sarà concluso nella giornata di domani. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, così come quelle che saranno acquisite domani, saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse da coloro ai quali è stato richiesto un contributo scritto.
Prende atto la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 gennaio, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che sono stati presentati 26 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), rende noto che le Commissioni giustizia, bilancio e politiche dell'Unione europea si sono espresse con un parere non ostativo e che la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale si è espressa con un
parere favorevole.
Non risultano, invece, ancora pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione per le questioni regionali. Non sarà pertanto possibile procedere alle votazioni nella presente seduta.
Tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, nonché l'ordine del giorno G/905/001/7, vengono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.
Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge. Esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno G/905/001/7.
Il sottosegretario Xxxxx XXXXXXXXXXX si esprime in senso conforme al relatore. Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(562) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta 24 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - sono stati pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta gli emendamenti al nuovo testo del relatore.
Il relatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az) presenta quattro ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato. La senatrice COSENZA (FdI) ritira l'emendamento 1.2, trasformandolo in un ordine del giorno, pubblicato in allegato al resoconto.
Il PRESIDENTE ricorda che non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali e che non è dunque possibile procedere alle votazioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( n. 109 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S) critica la scelta compiuta dal Governo, a suo avviso del tutto impropria, di inserire, fra i principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi enunciati nel Testo unico, il contrasto alla tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta cancel culture).
Il senatore XXXXXXXXXX (FdI) ribadisce il proprio rammarico per la circostanza che la Commissione non sia chiamata ad esaminare il provvedimento in titolo in sede primaria, bensì a rendere mere osservazioni alla 8a Commissione permanente, alla quale l'atto è assegnato in sede primaria. Occorre a suo avviso infatti tener conto sia delle significative competenze spettanti al Ministero della cultura, sia dei rilevanti contenuti riferiti al cinema, allo spettacolo e allo sport presenti nel testo.
Con specifico riferimento al Testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui l'atto in esame opera significativi correttivi, giudica opportuna, anche alla luce della recente segnalazione al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), una riflessione sull'impianto normativo complessivo. Ciò, in particolare, con riguardo al sistema di quote degli introiti netti annui che i fornitori dei servizi di media audiovisivi sono tenuti a riservare all'acquisto o alla produzione di opere europee realizzate da produttori indipendenti, nonché al relativo sistema sanzionatorio.
In proposito, riterrebbe opportuno un approfondimento in ordine alle legislazioni previste in altri Paesi e, al riguardo, menziona l'esempio della Spagna che, pur prevedendo ridotti obblighi in termini di quote, ha la capacità di attrarre numerosi investimenti nel settore.
Il senatore XXXXXXXX (PD-IDP), nel condividere che sarebbe stato opportuno un esame in sede primaria del provvedimento da parte della 7a Commissione permanente, stigmatizza la scelta del Governo - peraltro richiamata e condivisa dal Presidente relatore in sede di illustrazione dell'atto - di inserire tra i principi generali del sistema audiovisivo il riferimento alla cosiddetta cancel culture,
declinata in termini di contrasto alla tendenza odierna di distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione e di mantenere memoria del passato e della cultura storica. Si tratta, a suo avviso, di una scelta ideologica e propagandistica, che mira ad affrontare una questione presente in altre realtà, ed in particolare negli Stati Uniti, ma del tutto assente in Italia. Paventa peraltro il rischio che tale principio possa ledere l'autonomia del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui disciplina è definita dal contratto nazionale di servizio.
Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/562 NT/1/7
Cosenza Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562NT).
in considerazione dell'importanza della valorizzazione del patrimonio italiano presente sul territorio nazionale costituito da siti di interesse paesaggistico e da immobili di interesse artistico e storico applicando il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all'ambiente, alla mobilità, al sport e alla formazione, attraverso anche il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell'intento di contribuire al rilancio dei Comuni nelle aree interne del Paese con azioni mirate e strutturate a livello nazionale;
tenuto conto:
che l'obiettivo dei cammini è quello di riscoperta dei territori dei comuni e di borghi italiani e di creare un unicum culturale-economico-artistico-paesaggistico attrattivo per le persone, evitando l'insediamento di costruzioni ed attività economiche impattanti non idonee allo scopo e che possono deturparlo e frantumarlo;
che è prioritario dare spazio a diverse forme di turismo sostenibile e ad attività sociali e culturali, intendendo la valorizzazione quale azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,
impegna il Governo,
a prevedere una pianificazione nazionale programmata delle aree sulle quali realizzare impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di preservare il valore e l'unicità dei territori di maggior pregio naturale ed artistico ed evitare scelte slegate da una visione progettuale unitaria del territorio italiano;
a far sì che nei territori dove insistono i cammini di cui alla presente legge sia vietata la realizzazione o l'implementazione di impianti di energia da fonti rinnovabili.
Art. 1
1.10
Il Relatore
All'articolo 1 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: «religiosi» aggiungere la parola: «linguistici»;
b) al comma 2, dopo le parole: «l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati», aggiungere le seguenti: «e all'evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità»;
Art. 2
2.10
Il Relatore
Al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
d) i cammini riconosciuti dalle Città Metropolitane e da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.
Art. 4
4.10
Il Relatore
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico,» aggiungere le seguenti: «un rappresentante dell'Istituto della Enciclopedia italiana,».
Art. 6
6.1
Il Relatore
All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «possono promuovere» aggiungere le seguenti: «, anche avvalendosi dell'Istituto della Enciclopedia italiana.».
1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) -
Seduta n. 96 (pom.) del 23/01/2024
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7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
96ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 15,30.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che entra a far parte della Commissione la senatrice Xxxxxxxxx, a cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro, in sostituzione del senatore Xxxxxxxxxx, a cui rivolge un sentito ringraziamento per il contributo fornito a partire dall'inizio della Legislatura.
Si unisce la Commissione.
IN SEDE REDIGENTE
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Xxxxxxx e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - egli stesso, in qualità di relatore, e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso contrario su tutti gli emendamenti, nonché sull'unico ordine del giorno G/905/1/7 riferiti al disegno di legge in titolo.
Informa che sul disegno di legge si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà parere. Tenuto conto dei pareri già espressi dalle altre Commissioni consultate, avverte che si può procedere alle votazioni.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, su richiesta del senatore Xxxxxxxxx, è posto in votazione l'ordine del giorno G/905/1/7, che la Commissione respinge.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Dopo che il senatore XXXXXXXXX (M5S) e la senatrice D'XXXX (PD-IDP) hanno aggiunto la firma all'emendamento 1.2, al fine di evitarne la decadenza in considerazione dell'assenza dei proponenti, con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP) interviene per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6 diretto ad estendere le misure protettive agli studenti e a tutti i soggetti parte della comunità scolastica.
L'emendamento 1.6, posto in votazione, viene respinto.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.7, lamenta la mancata inclusione della discriminazione di genere tra i comportamenti che si rende necessario contrastare.
Dopo che la senatrice D'XXXX (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.7 è posto in votazione e respinto.
Con distinte e successive votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12, quest'ultimo con aggiunta di firma della senatrice D'Xxxx.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.13, esprime contrarietà nei confronti del metodo di esame seguito dal Governo e dalla maggioranza, che, a suo parere, con il pretesto dell'avvenuta approvazione del provvedimento in prima lettura, sacrifica la discussione di temi di notevole rilevanza, quali la difesa del ruolo, dell'autorevolezza e della sicurezza del personale docente, che sono centrali anche per le forze politiche di opposizione.
Sottolinea che l'approccio ai suddetti temi non può essere improntato esclusivamente all'inasprimento di punizioni e non può prescindere dalle azioni di mediazione rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie, che l'emendamento in discussione è teso ad introdurre.
Dopo che la senatrice VERSACE (Misto-Az-RE) vi ha aggiunto la firma, l'emendamento 1.13, posto in votazione, viene respinto.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.14, manifesta perplessità in merito al parere contrario espresso su di esso, in ragione del fatto che l'emendamento in discussione, concernente la promozione di azioni di formazione sulla sicurezza in ambiente scolastico, incide, come evidenziato anche in sede di audizioni, sul nucleo centrale del tema oggetto del provvedimento in esame.
L'emendamento 1.14, posto in votazione, risulta respinto.
Con distinte e successive votazioni, sono, quindi, respinti gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.0.1 e 1.0.2. Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 1, che risulta approvato.
Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 2.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1, pone in luce l'importanza di fare riferimento all'intera comunità scolastica piuttosto che al personale scolastico, anche in considerazione del provvedimento sulla comunità educante all'esame della Commissione (Atto Senato n. 28).
Dopo aver rilevato che il disegno di legge in titolo non è soggetto a tempi abbreviati di esame, invita le forze politiche di maggioranza a riconsiderare la possibilità di un confronto sulle proposte emendative presentate dai Gruppi di opposizione, a suo parere costruttive e migliorative del testo in esame.
Posto in votazione, l'emendamento 2.1 viene respinto.
Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 2, che risulta approvato.
Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1, unico emendamento riferito all'articolo 3, che viene respinto.
Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 3, che risulta approvato.
Non essendovi proposte emendative ad esso riferite, l'articolo 4, posto in votazione, viene approvato. Dopo che il senatore XXXXXXXXX (M5S) e la senatrice D'XXXX (PD-IDP) hanno aggiunto la firma all'emendamento 5.1, al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.
Viene indi posto ai voti l'articolo 5, che risulta approvato.
Dopo che il senatore XXXXXXXXX (M5S) e la senatrice D'XXXX (PD-IDP) hanno aggiunto la firma all'emendamento 6.1 per evitarne la decadenza, unico emendamento riferito all'articolo 6, lo stesso, posto in votazione, viene respinto.
Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 6, che risulta approvato. Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.1, richiama l'importanza di destinare risorse alla comunità educante. Coglie l'occasione per rammaricarsi che non siano state accolte le altre proposte emendative indirizzate a porre in essere
interventi per il sostegno, lo sviluppo e il benessere dell'intera comunità educante. Posto in votazione, l'emendamento 7.1 viene respinto.
Dopo che il senatore XXXXXXXXX (M5S) e la senatrice D'XXXX (PD-IDP) hanno aggiunto la firma all'emendamento 7.3, al fine di evitarne la decadenza, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.2 e 7.3.
Viene, quindi, posto in votazione l'articolo 7, che risulta approvato.
Conclusa la votazione degli articoli, la Commissione conferisce all'unanimità dei presenti il mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel medesimo testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
(562) XXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio, in allegato al resoconto della quale sono state pubblicate ulteriori riformulazioni del relatore.
La PRESIDENTE comunica che il relatore Xxxxxxxxx ha trasformato l'emendamento 4.10, dallo stesso presentato, in ordine del giorno (pubblicato in allegato), con contestuale ritiro anche dell'emendamento 6.1, il cui contenuto è confluito nel medesimo atto di indirizzo.
Informa che non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali e che pertanto non è possibile procedere alle votazioni
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis
, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio.
La PRESIDENTE ricorda che si è concluso oggi il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo, con l'intervento dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di rappresentanti del Movimento italiano genitori (MOIGE) e dell'Associazione Rete degli studenti medi. Dichiara indi aperta la discussione generale.
La senatrice D'XXXX (PD-IDP) esprime un giudizio critico nei confronti del provvedimento in titolo, richiamando alcune indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Nello specifico, è emersa la preoccupazione che il ritorno al voto in condotta determini l'interruzione della relazione educativa, senza affrontare le effettive cause del disagio scolastico. Critica inoltre la scelta di operare una modifica unilaterale dello statuto degli studenti, che era stato a suo tempo condiviso con le rappresentanze degli studenti. Stigmatizza, più in generale, l'approccio, seguito dal Governo, in cui si privilegiano esclusivamente misure di carattere punitivo, come del resto è avvenuto con riguardo al disegno di legge n. 905 relativo alla sicurezza del personale scolastico, appena approvato dalla Commissione. A fronte della scelta di inasprire il regime sanzionatorio, il Governo non riconosce l'esigenza di assicurare investimenti nella scuola, negli insegnanti e, più in generale, nella comunità educante, che costituiscono le effettive priorità che occorrerebbe perseguire.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP), nel dichiarare di condividere quanto appena affermato dalla senatrice D'Xxxx, lamenta l'assenza di criteri sulla base dei quali il consiglio di classe è chiamato ad attribuire il voto di condotta. Nello specifico, stigmatizza la mancata definizione di criteri che consentano di individuare le situazioni in cui il comportamento violento è posto in essere dallo studente a motivo di situazioni di effettivo disagio, che occorrerebbe prevenire e contrastare. Infine, rileva criticamente che non siano state previste risorse finanziarie e ulteriori strumenti in favore della scuola e della comunità educante, paventando il rischio che il provvedimento in esame finisca con il cagionare un effettivo danno alla scuola.
Il senatore XXXXXXXXX (M5S), dopo aver dichiarato di condividere gli interventi che lo hanno
preceduto, esprime a sua volta un giudizio critico nei confronti del disegno di legge in titolo, segnalando che, a fronte di principi e finalità, esso non destina alcuna risorsa alla scuola. Con specifico riferimento alle misure recate dall'articolo 1, comma 4, dell'iniziativa legislativa, ritiene grave che non si specifichi quali siano i soggetti chiamati ad organizzare le attività di approfondimento conseguenti ai comportamenti che hanno indotto l'adozione di un provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, nonché i soggetti incaricati di organizzare le attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Ritiene, in conclusione, che si tratti di un provvedimento superficiale, che si limita a prevedere norme manifesto, non sorrette da idonee risorse.
Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, la PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 915 E CONNESSI (ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA)
La PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato in data odierna un ciclo di audizioni in relazione ai disegni di legge in materia di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse da coloro a cui sarà chiesto di fornire un contributo scritto.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,15.
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
G/562 NT/2/7
Il Relatore Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia» (A.S. 562 NT);
tenuto conto della finalità del provvedimento di promuovere e valorizzare i cammini anche dal punto di vista culturale e linguistico,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, con riferimento alle materie e alle tematiche di propria competenza, nell'ambito del tavolo permanente di cui all'articolo 4, nonchè delle attività di studio e ricerca di cui all'articolo 6, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.
1.4. Trattazione in consultiva
1.4.1. Sedute
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1.4.2. Resoconti sommari
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (nott., Sottocomm. pareri) del 16/01/2024
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
40ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 20.
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, rilevato che:
- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
I senatori XXXXXXX (M5S) e XXXXXXX (PD-IDP) chiedono che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
(597) Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la disciplina sulla composizione del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici;
- all'articolo 6, recante le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale degli abiti storici, si rappresenta l'opportunità di formulare in termini di facoltà gli adempimenti ivi previsti in capo alle regioni, agli enti locali e agli istituti scolastici.
La Sottocommissione conviene.
(805) Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXX e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n.
238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di aggiornare al 2024 la decorrenza del contributo a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, prevista a partire dall'anno 2023. La Sottocommissione conviene.
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente XXXXXX (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Il senatore XXXXXXX (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.
La seduta termina alle ore 20,10.
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (nott.) del 17/01/2024
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1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
153ª Seduta (notturna) Presidenza del Presidente XXXXXXX
indi del Vice Presidente
Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
La seduta inizia alle ore 20,20. IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.
Non essendoci richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di ieri, martedì 16 gennaio, e propone di esprimere un parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, approvati dalla Commissione di merito, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Il senatore XXXXXXX (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del Gruppo PD, in coerenza con la posizione espressa nella Commissione di merito, dove non sono stati forniti i chiarimenti richiesti. Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Parere alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 969. Parere favorevole sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 1)
Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della relazione da rendere alla 4ª Commissione.
Il testo si compone di 19 articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato contenente l'elenco di sette direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.
L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.
I successivi articoli contengono i princìpi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei.
Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3 che detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune
elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS-Network and Information Security 2"). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.
L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro il 17 ottobre 2024, abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non siano sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che sia necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.
L'articolo 9 - inserito dalla Camera dei deputati - reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2023/970 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva, in sintesi, è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.
L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Si dettano, inoltre, i criteri specifici di delega, tra i quali il coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.
L'articolo 17 conferisce una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del
Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Sono individuati principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
Si ricorda che il menzionato regolamento UE 2022/868 stabilisce: le condizioni per il riutilizzo, all'interno dell'Unione europea, di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; un quadro di notifica e controllo per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati; un quadro per la registrazione volontaria delle entità che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici; un quadro per l'istituzione di un comitato europeo per l'innovazione in materia di dati.
L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Tra le sette direttive elencate nell'Allegato A, da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, d'interesse della 1ª Commissione sono la direttiva (UE) 2022/2381, in merito al miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate, e la direttiva (UE) 2023/977 che riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri che contrastano criminalità e terrorismo e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. I termini di recepimento delle due direttive sono fissati, rispettivamente, al 28 dicembre 2024 e al 12 dicembre 2024.
All'interno della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, con riferimento ai temi di interesse della Commissione affari costituzionali, si segnalano, in particolare, le iniziative relative a: e-privacy (al fine di rendere più efficace e aumentare il livello di tutela della vita privata e dei dati personali trattati in relazione alle comunicazioni elettroniche); accesso equo ai dati e loro utilizzo (data act); cybersicurezza; digitalizzazione e semplificazione nella pubblica amministrazione; competenze digitali e riduzione del digital divide; negoziato sul nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo; gestione dei flussi migratori; governance dell'area Schengen; sicurezza, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata; riforma del Meccanismo unionale di protezione civile.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Propone quindi uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicato in allegato. Propone altresì uno schema di parere favorevole sia riguardo al Doc. LXXXVI, n. 1 sia sul Doc.
LXXXVII, n. 1.
Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 969, pubblicata in allegato.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole sul
Doc. LXXXVI, n. 1, e sul Doc. LXXXVII, n. 1.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.
Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica
(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - XXXXX e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi. Riprende la discussione generale congiunta.
Il senatore XXXXXXX (PD-IDP) esprime rammarico per la scelta della maggioranza di procedere nell'esame del progetto di riforma costituzionale senza ricercare realmente un punto di incontro con le opposizioni, probabilmente perché l'argomento sarà oggetto di propaganda in vista della prossima campagna elettorale per le europee. Auspica pertanto che dopo le elezioni europee, sia possibile trovare una mediazione che vada oltre il semplice ascolto passivo delle reciproche posizioni.
Sottolinea, inoltre, che gli obiettivi della maggiore stabilità del Governo, del consolidamento del bipolarismo e del rafforzamento del potere di scelta dei cittadini si sarebbero potuti conseguire con strumenti meno invasivi rispetto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di incrinare gli equilibri costituzionali.
Il Partito democratico preferirebbe ispirarsi al modello tedesco, illustrato in audizione dal professor Xxxxx, che consentirebbe di razionalizzare e rendere più efficiente la forma di Governo parlamentare con modifiche costituzionali puntuali e misurate.
A fronte di un rafforzamento del Governo, si sarebbe dovuto intervenire per potenziare un Parlamento già svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza, che secondo il progetto di riforma sarà perfino privato della libertà di sfiduciare l'Esecutivo, senza incorrere nello scioglimento anticipato delle Camere, e la cui elezione risulterebbe strettamente collegata, quasi per "trascinamento", a quella del Presidente del Consiglio. A suo avviso, si dovrebbe invece limitare in modo più rigoroso il ricorso ai decreti-legge, per porre fine all'attuale monocameralismo alternato, innalzare il quorum per l'elezione degli organi di garanzia, predisporre uno Statuto delle opposizioni e, soprattutto, modificare la legge elettorale prima di affrontare il tema della riforma costituzionale.
Secondo lo schema proposto dal Governo, infatti, si rischia di accentuare la sottomissione già in atto del Parlamento all'Esecutivo, che non trova eguali neanche in altri sistemi presidenziali, dove infatti la separazione dei poteri è netta e sono previsti adeguati pesi e contrappesi. La maggioranza invece propone una sorta di "presidenzialismo primoministeriale" a danno non solo del Parlamento ma anche del Presidente della Repubblica, che viene privato di poteri formali, quali lo scioglimento delle Camere, la nomina del Presidente del Consiglio e dei senatori a vita, e sostanziali, a causa della differente legittimazione che discenderà dall'elezione popolare diretta del Capo del Governo. Peraltro, ciò potrebbe avere conseguenze anche sul potere di nomina di cinque giudici costituzionali, atto ritenuto formalmente e sostanzialmente presidenziale, ma che un Presidente del Consiglio eletto direttamente potrebbe essere tentato di convertire in un atto quanto meno duumvirale.
Accoglie con favore la disponibilità annunciata dalla maggioranza di apportare significativi correttivi al progetto di riforma, che però non saranno sufficienti a modificare il giudizio negativo del Partito democratico sul disegno di legge costituzionale n. 935, qualora non venga superata la previsione dell'elezione diretta del Premier.
Il senatore XXXXXXX (M5S) esprime perplessità sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, imperniata sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Nel richiamare il saggio "Xxxxx e potere" di Xxxxx Xxxxxxx, sottolinea che la soluzione di affidarsi a un Capo per superare le difficoltà economico- sociali può sembrare seducente, ma si traduce in realtà nella strumentalizzazione delle fragilità della popolazione, manipolando le masse.
Con l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, si modifica radicalmente il sistema della democrazia rappresentativa, che garantisce appunto la rappresentanza di tutta la popolazione nel Parlamento, mentre il Governo è espressione solo della maggioranza, cioè di una parte.
Conseguentemente, si altera il meccanismo dello Stato di diritto, basato sulla separazione tra i poteri, e si consente l'affermarsi di svolte autoritarie.
In secondo luogo, ritiene che non ci sia un problema di governabilità, ma che sia necessario invece, anche nei confronti degli altri Paesi, garantire la stabilità delle linee politiche, favorendo
l'accelerazione dei processi decisionali. A tal fine, occorre prevedere un rafforzamento del Parlamento che vada a compensare quello dell'Esecutivo, che è già nei fatti.
Tra le altre criticità del testo in esame, segnala l'introduzione in Costituzione di un premio di maggioranza del 55 per cento, senza stabilire il conseguimento di una soglia minima di voti, ancor prima di modificare la legge elettorale. A tale riguardo, sarebbe invece preferibile prevedere il ballottaggio, che favorisce la formazione di coalizioni, per superare la significativa frammentazione del Paese.
Segnala inoltre l'assenza di un meccanismo per sfiduciare un governo che non ottemperi agli impegni presi con gli elettori o che sia travolto da uno scandalo intollerabile. Secondo il disegno di legge costituzionale n. 935, infatti, la sfiducia nei confronti del Governo determinerebbe automaticamente la fine anticipata della legislatura, anche qualora il consenso per la maggioranza fosse inalterato.
Rivolge un appello alla maggioranza, affinché accolga le necessarie proposte di modifica, evitando di squilibrare l'assetto costituzionale: se si conferisce un potere eccessivo all'Esecutivo, si corre infatti il rischio che, in futuro, qualcuno possa farne un uso distorto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 21,10.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:
- il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti della disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative;
- per quanto riguarda il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, il disegno di legge interviene nelle materie della "difesa", della "sicurezza dello Stato" e di "armi, munizioni ed esplosivi" riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati, altresì, i relativi emendamenti approvati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 969
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 113 (pom.) del 16/01/2024
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2ª Commissione permanente (GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
113ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il vice ministro della giustizia Xxxxx. La seduta inizia alle ore 15,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La senatrice PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 7 articoli, reca modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
Più nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, con compiti di monitoraggio e di analisi in particolare del fenomeno delle violenze contro gli insegnanti ed il personale che opera nelle scuole.
L'articolo 2 individua invece specifici compiti di promozione dell'informazione e della sensibilizzazione del Ministro dell'istruzione e del merito sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, anche attraverso progetti di comunicazione istituzionale.
Il successivo articolo 3 istituisce il 15 dicembre Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.
Gli articoli 4, 5 e 6 sono quelli di diretta competenza della Commissione giustizia, in quanto introducono diverse aggravanti per i reati commessi in danno del personale scolastico.
L'articolo 4 modifica l'articolo 61 del codice penale ("Circostanze aggravanti comuni"), introducendo un'ulteriore circostanza aggravante comune, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. La specificazione che l'aggravante opera soltanto quando i delitti siano commessi «a causa o nell'esercizio delle funzioni» del personale scolastico è stata aggiunta in seguito ad un'osservazione specifica contenuta nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera.
L'articolo 5 interviene invece sull'articolo 336 del codice penale ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.
Con la novella proposta si introduce un'aggravante speciale che prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola da parte del genitore esercente la
responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno. La specificazione del soggetto attivo dell'aggravante speciale è stata inserita a seguito di una osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera.
Analoga aggravante speciale è prevista dall'articolo 6, che modifica l'articolo 341-bis del codice penale ("Oltraggio a pubblico ufficiale"), il quale attualmente prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la modifica proposta dal disegno di legge si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.
Conclude formulando una proposta di parere non ostativo.
Il PRESIDENTE constatato che non vi sono iscritti a parlare, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere non ostativo predisposta dalla relatrice, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ( n. 107 )
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale, invitando altresì il relatore a predisporre al più presto una proposta di parere, al fine di poter pervenire alla votazione entro la presente settimana. Interviene sull'ordine dei lavori il senatore XXXXXX (PD-IDP), invitando il relatore a far pervenire in tempo utile ai Gruppi, anche per via informale, la bozza della proposta di parere, onde poter effettuare le dovute valutazioni.
Il presidente XXXXXX ed il relatore XXXXXXXXX (FdI) forniscono assicurazioni in tal senso. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4ª Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Esame congiunto e rinvio)
Il senatore XXXXXXXXX (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.
La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Si tratta, in altri termini, di uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).
Mentre la legge europea contiene disposizioni di diretta attuazione, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è stabilito in linea generale dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 234 del 2012) contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento da parte del Governo delle direttive e degli altri dell'Unione europea.
Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consta di 19 articoli, divisi in tre Capi (intitolati, rispettivamente, "Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea", "Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee", "Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a
regolamenti europei"). L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 10 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 7 regolamenti europei. L'annesso Allegato A elenca invece 7 direttive, per il recepimento delle quali non vengono proposti princìpi e criteri direttivi specifici; per l'esercizio delle deleghe relative al recepimento di tali direttive, trovano quindi applicazione - oltre ai princìpi e criteri delle stesse direttive - i soli princìpi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1 del disegno di legge.
Ricorda che il testo originario dell'Allegato A comprendeva altre tre direttive, le quali sono state espunte da parte della Camera. Le direttive espunte sono le seguenti: la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n.
537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 13 del presente disegno di legge, articolo inserito dalla Camera); la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (si ricorda che in materia è stato già adottato il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209); la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (tale direttiva è ora oggetto dell'articolo 9 del disegno di legge, articolo inserito dalla Camera). Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione, come accennato, stabilisce - con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea - principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1.
Più nel dettaglio, nel merito, appare opportuno soffermarsi sui profili di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Nello specifico, può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa - ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali - o di regolamenti dell'Unione europea. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazioni di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento.
L'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/ 1148 (direttiva NIS2). La disposizione in esame detta al Governo specifici princìpi e criteri direttivi, tra cui: introdurre le modifiche necessarie alla legislazione vigente, anche in materia penale, al fine di assicurare il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva NIS 2 in tema di divulgazione coordinata delle vulnerabilità (comma 1, lettera i); rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione (comma 1, lettera n).
Riveste particolare interesse per la Commissione l'articolo 4. Tale disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, (con il quale era stata data (una prima) attuazione
nell'ordinamento alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE), nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27 comma secondo della Costituzione, per il quale, fino a che non vi è una condanna definitiva, anche nel caso di un soggetto sottoposto a indagine, non si può essere considerati colpevoli.
I decreti legislativi devono essere adottati, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 1 e 2).
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 4, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 codice di procedura penale (che, attualmente, disciplina il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto, ovvero di quelli non più coperti da segreto consentendo invece la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto. E' appena il caso di rammentare che l'Atto Senato 808 interviene, fra le varie, anche sull'articolo 114 c.p.p.) prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. È opportuno rammentare che l'articolo 3 della citata direttiva (UE) 2016/343 riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. Mentre, ai sensi dell'articolo 4 della medesima, gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole.
L'articolo 5 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento - da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 - della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. In proposito, si rammenta che ai fini della direttiva 2008/114/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, per infrastruttura critica si intende «un elemento, un sistema o parte di questo ubicato negli Stati membri che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni». Nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo deve osservare ulteriori principi e criteri direttivi specifici, tra cui: introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive - ove necessario anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689 -, nonché strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera h); prevedere che le autorità competenti istituite ai sensi della lettera c) possano irrogare le sanzioni amministrative (lettera i).
L'articolo 6 conferisce una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il comma 2 dell'articolo reca gli specifici princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Fra i vari principi, il Governo è chiamato a definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento e il riordino del sistema vigente (lettera f).
L'articolo 7 contiene, poi, i principi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono stati dettati ulteriori principi e criteri concernenti i poteri sanzionatori, l'estensione della disciplina di recepimento ai crediti concessi da taluni soggetti autorizzati - anche al fine del coordinamento delle disposizioni nazionali di settore - nonché il coordinamento con la disciplina nazionale sulla cartolarizzazione dei crediti. Più nel dettaglio nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad attenersi ad alcuni specifici criteri direttivi. Fra i vari aspetti da attuare, il Governo dovrà apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 (lettera b);garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali(lettera c); apportare le opportune modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni (lettera f). In seguito ad una modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato espunto il riferimento ai "limiti" ed è stata introdotta la nuova lettera g), la quale prevede esplicitamente i limiti edittali per le sanzioni amministrative. Nell'attuazione della delega, il Governo dovrà quindi prevedere i seguenti limiti edittali: per le persone fisiche, da 5.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni; per le persone giuridiche, da 30.000 euro ad un massimo non superiore a 5 milioni, ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. Infine, ai sensi della lettera l) il Governo è chiamato anche ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie - modificando la legge n. 130 del 1999 - per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando in particolare il rispetto degli obblighi di tutela dei consumatori e dei debitori contenuti nella direttiva medesima. Si dovrà peraltro prevedere l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge 30 aprile 1999, n. 130, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167.
L'articolo 10 pone al Governo princìpi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo
n. 128 del 2016. Fra gli specifici princìpi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega è prevista l'introduzione nel decreto legislativo n. 128 del 2016 di ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380 (lettera b). Tale criterio risponde alla finalità di adeguare il vigente
trattamento sanzionatorio alle nuove prescrizioni emergenti dalla direttiva (UE) 2022/2380 la quale, introducendo nuovi requisiti essenziali, aggiorna conseguentemente anche l'elenco delle non conformità dei prodotti.
L'articolo 12, modificato durante l'esame alla Camera, prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. L'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, il Governo debba anche revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati (lettera d).
L'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, al comma 1 reca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare, oltre ai già più volti ricordati princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, da effettuarsi entro il 6 luglio 2024. In particolare la lettera b) impone al Governo di prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai del TUF, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi: i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni; il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel TUF.
L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n.
1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche una serie di principi e criteri direttivi specifici, fra i quali, apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni (lettera a), numero 7).
L'articolo 16, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.
Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che
modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d), previste dal regolamento (UE) 2022/2554.
Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554: la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2); la direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (lettera a); assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera b); attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale (lettera c); prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze (lettera d).
L'articolo 17 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il Governo è chiamato, tra le altre, ad adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera f).
L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, prevede principi di delega specifici finalizzati ad adeguare la normativa nazionale al regolamento UE 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti fondi e di cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Il comma 2 individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici (ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. In particolare il Governo è chiamato a stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; ad attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; ad apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in
attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine l'articolo 19, introdotto durante l'esame parlamentare alla Camera, reca i criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento europeo (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (cosiddetto regolamento MiCA). Il comma 1 dell'articolo 19 delega il Governo all'adozione delle norme di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme in esame. Il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, oltre a richiamare quelli generalmente dettati dal già più volte ricordato articolo 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, il Governo è delegato: attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri regolamentari, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MiCA e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; attribuire alle medesime autorità i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami (rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento), tenuto conto di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento, ai sensi del quale le autorità competenti esercitano i relativi poteri direttamente; in collaborazione con altre autorità, comprese le autorità competenti per la prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; sotto la propria responsabilità, mediante delega ad altre e autorità e, infine, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie; disciplinare le sanzioni previste dal regolamento, attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive contenute nell'articolo 111 del Regolamento.
I principi di delega contengono disposizioni molto dettagliate proprio in merito alla misura e ai limiti delle sanzioni, nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente. In particolare si prevede che vengano attribuite alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal regolamento. Inoltre, le norme delegate devono stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a 5.000 euro per le persone fisiche e 30.000 euro per le persone giuridiche.
Le norme delegate devono inoltre stabilire che per l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta (di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114) si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste a legislazione vigente per le violazioni agli obblighi di vigilanza informativa e ispettiva previsti, in materia bancaria, dagli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero, in materia finanziaria, dagli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Spetta altresì alle norme delegate di coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB. Inoltre, per garantire l'effettiva applicazione della disciplina sanzionatoria contenuta nel regolamento, spetta alla disciplina delegata il compito di individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità. Inoltre, fermo quanto stabilito dal regolamento, i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Conformemente alle norme sanzionatorie contenute nel regolamento, la disciplina delegata deve prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto- attività in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi
disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste. Deve essere infine disciplinata la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dal regolamento, ai fini della segnalazione all'ABE e all'ESMA e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, ai sensi del quale qualora gli Stati membri abbiano stabilito sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento, le rispettive autorità competenti inviano all'ABE e all'ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati riguardanti tutte le pertinenti indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
Passando ai documenti congiunti nell'esame; la relazione programmatica per il 2023 è articolata in quattro parti.
La prima riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea, osservato attraverso la lente delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.
La seconda è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del Green deal europeo; la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; e le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea.
La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'UE con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, al rafforzamento della politica commerciale europea, alla dimensione esterna delle politiche migratorie dell'UE, alla politica di allargamento ed a quella del vicinato meridionale e alle attività di assistenza militare, finanziaria all'Ucraina.
La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea.
In linea con la precedente relazione, il contenuto delle varie parti è strutturato in 113 schede relative a "dossier" specifici - su singole questioni o proposte legislative dell'UE - che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi.
Nell'ambito della Parte prima sviluppo del processo di integrazione europea, la relazione programmatica richiama espressamente richiamato il pacchetto di riforme antiriciclaggio presentato dalla Commissione nel luglio 2021, che racchiude quattro strumenti legislativi: il regolamento istitutivo dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA) e il regolamento e la direttiva antiriciclaggio (sui quali sono in corso i negoziati) e il regolamento sui trasferimenti di fondi e di cripto-attività (che è stato approvato).
Ad avviso del Governo l'Italia possiede un sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo robusto e valutato positivamente a livello internazionale il che la rende un candidato ideale e qualificato per ospitare la sede dell'Autorità europea antiriciclaggio (l'Italia ha effettivamente avanzato la sua candidatura). Con riguardo alla parte seconda, relativa alle politiche strategiche, e nello specifico nel contesto dell'Unione della sicurezza, poi particolare attenzione viene riservata alle nuove norme sul congelamento e sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.
Da ultimo occorre ricordare che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) dà conto delle azioni conseguite e dei risultati raggiunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. I temi relativi alla giustizia sono descritti in particolare nella parte II, dedicata alle politiche strategiche dell'Unione europea, in cui si illustrano tra gli altri le politiche di contrasto al riciclaggio, il rafforzamento delle strategie sui temi di sicurezza, prevenzione e contrasto a terrorismo e criminalità organizzata e le prove elettroniche in materia penale. Conclude invitando ad approfondire gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento che contengono temi rilevanti per la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.
1.4.2.3. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
1.4.2.3.1. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 121 (pom.) del 16/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
121ª Seduta Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. La seduta inizia alle ore 15,25.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni, in relazione all'esame del disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Seguito dell'esame del ddl n. 969, congiunzione con l'esame congiunto dei Doc. LXXXVI, n. 1 e Doc. LXXXVII, n.1 e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.
Il PRESIDENTE propone di congiungere l'esame del disegno di legge, con quello relativo alla Relazione consuntiva 2022 e alla Relazione programmatica 2023, relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
La Commissione conviene.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice per le due Relazioni del Governo, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa al 2022, prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e presentata il 20 dicembre 2023. La Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, durante l'anno a cui si riferisce.
Il testo del documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.
La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in due capitoli: il primo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento al dibattito sul Futuro dell'Unione europea, all'Anno europeo dei giovani 2022,
allo Stato di diritto e alla Better regulation, mentre il secondo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della riduzione delle divergenze economiche all'interno dell'Unione e del rafforzamento del ruolo dell'Europa nell'economia globale, nonché il tema della riforma delle regole del Patto di Stabilità e crescita, e delle politiche fiscali, oltre al completamento dell'Unione bancaria.
La seconda parte, quella più consistente del documento, riguarda le politiche orizzontali e settoriali, concentrandosi in particolare sulle "politiche strategiche", identificate nelle seguenti: 1) Green Deal europeo e transizione verde, compreso il pacchetto Fit for 55, l'energia, i cambiamenti climatici, l'ambiente, l'agricoltura, la mobilità sostenibile, il turismo; 2) un'Europa pronta per l'era digitale, che comprende i temi della privacy, dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione in tutti i settori e la cybersicurezza; 3) un'economia a servizio delle persone, con riguardo ai temi della tutela delle indicazioni geografiche, della proprietà intellettuale, dei consumatori, dei lavoratori e politiche di inclusione; e 4) "Promozione del nostro stile di vita europeo", con riguardo al nuovo Patto europeo migrazione e asilo, la dimensione esterna della migrazione, il piano d'azione per la crisi ucraina, la formazione e lo Stato di diritto.
La terza parte concerne la dimensione esterna dell'Unione europea e descrive l'operato del Governo in relazione al processo di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con il Paesi del Mediterraneo, e al rafforzamento dell'Unione europea della difesa (la "Bussola strategica"), che ha visto la firma, il 10 gennaio 2023, della Dichiarazione congiunta NATO-UE, in cui sono trattate anche le nuove sfide, quali la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio, il cambiamento climatico, le Emerging and Disruptive Technologies (EDT), le manipolazioni informative, e l'interferenza degli attori stranieri.
La quarta parte tratta delle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alla conclusione dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, all'attività antifrode con particolare riguardo all'attuazione del PNRR, al coordinamento nella fase ascendente, alla normativa sugli aiuti di Stato.
Si dà inoltre conto della riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2022, che sono scese da 102 alle 82 procedure pendenti al 31 dicembre 2022 (57 per violazione del diritto europeo e 25 per mancata attuazione di direttive). Di queste 82 procedure, 6 sono giunte a sentenza ex articolo 260 del TFUE, ovvero alla condanna per mancata esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, circostanza che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, altre 6 procedure sono già allo stadio del parere motivato ex articolo 260 e rischiano pertanto un esito similare. Infine, si dà conto della politica di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse 2014-2020 e al completamento della programmazione 2021-2027, comprese le risorse aggiuntive React-EU.
La Relazione è completata da cinque appendici, di cui le prime tre concernono l'elenco dei Consigli dell'Unione e dei Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2022 (pari a 55,9 miliardi di euro, di cui 42 per il PNRR e il restante a valere sulla PAC e sulla politica di coesione), e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento.
La quarta appendice riporta le risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera, indicando per ciascuna risoluzione le azioni adottate dal Governo per darvi seguito e le connesse prospettive negoziali in sede europea. La quinta appendice reca l'elenco degli acronimi.
La relatrice Xxxxxxx introduce quindi l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2023, presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le intenzioni politiche dell'Esecutivo relativamente ai singoli dossier europei, sulla base del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 (COM(2022) 548) e della Dichiarazione comune delle tre Istituzioni europee, del 23 dicembre 2022, sulle priorità legislative dell'UE per il 2023 e il 2024.
Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, in cui le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta: una sintetica descrizione dell'obiettivo individuato; la
definizione delle azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo; e i risultati attesi dall'azione che si intende intraprendere.
La Parte prima "Sviluppo del processo di integrazione europea" è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale. In particolare, il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per dare seguito alle proposte emerse dalla Conferenza sul futuro dell'Europea, ivi incluso l'utilizzo delle clausole passerella per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che a contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali, anche a sostegno delle famiglie.
La Parte seconda, relativa a "Le politiche strategiche", è la parte più corposa. Essa sviluppa quattro dei sei obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione per il 2023 e della citata Dichiarazione comune, ovvero: il Green Deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; promuovere lo stile di vita europeo; dare nuovo slancio alla democrazia europea. Gli altri due obiettivi, per un'economia al servizio delle persone e per un'Europa più forte nel mondo, sono trattati rispettivamente nella Parte prima e nella Parte terza della Relazione.
Nell'ambito del Green Deal si muovono le numerose iniziative connesse al pacchetto Fit for 55 della transizione verde, volte ad allineare la legislazione corrente all'ambizioso obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Con riferimento alla transizione digitale, le molteplici azioni consistono anche nel cosiddetto chips package, nelle azioni connesse all'intelligenza artificiale, nel Media freedom Act, nel Data Act e nella politica per la cybersicurezza.
Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano il negoziato sul nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose.
Chiude la parte seconda l'insieme delle azioni volte a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea, con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, la protezione della sfera democratica dell'UE dalle influenze straniere occulte, la lotta contro la tratta degli esseri umani, nonché iniziative "anti-SLAPP" per la protezione delle persone da procedimenti giudiziari manifestamente infondati.
La Parte terza, relativa a "L'Italia e la dimensione esterna dell'UE", riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse all'obiettivo strategico europeo per "un'Europa più forte nel mondo", con particolare riferimento alla collaborazione dell'Europa con i Paesi del Vicinato, nell'ambito della strategia globale sull'Africa, della prospettiva europea per i Balcani occidentali e della Nuova agenda per il Mediterraneo. Ulteriore argomento di rilievo è quello della gestione del fenomeno migratorio, al fine di una più efficace cooperazione, attraverso il rafforzamento del dialogo interno all'Unione e mediante partnership strutturate tra l'UE e i Paesi di origine e transito dei flussi. A chiusura della terza Parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte della guerra di aggressione scatenata dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale.
Chiude la relazione la Parte quarta, relativa a "Coordinamento nazionale delle politiche europee. Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea", che descrive l'impegno del Governo nell'ambito della fase ascendente sulle nuove proposte legislative europee e della fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione. A tale ultimo riguardo, si fa riferimento alla predisposizione della legge europea e se necessario, per i casi più urgenti, all'adozione di altri veicoli legislativi, come previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, laddove i tempi della legge europea non risultino compatibili con la necessità di scongiurare conseguente pregiudizievoli. Inoltre, il Governo intende mantenere il dialogo con le Direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento delle "riunioni pacchetto", per la trattazione congiunta dei casi afferenti ad uno stesso settore.
Priorità è data anche alle modifiche al quadro normativo sugli aiuti di Stato, con particolare riguardo
agli aiuti per le transizioni verde e digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del test di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.
Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR, per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la tenuta economica e sociale del Paese, sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia con riferimento ai programmi 2014-2020 in via di conclusione.
Il senatore XXXXXXXX (M5S), in riferimento alla Relazione programmatica, rimarca che si tratta di un documento che delinea le intenzioni del Governo relativamente all'anno già concluso e auspica che quest'anno siano rispettate le tempistiche previste dalla legge n. 234 del 2012.
Si sofferma quindi sulla Parte quarta, ove viene evocato l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, auspicando che il ricorso alla decretazione d'urgenza, al posto dell'ordinario disegno di legge europea, non diventi una prassi e non sia ripetuto anche quest'anno, per non svilire il compito del Parlamento nell'esercizio delle proprie prerogative. Chiede al riguardo delucidazioni al Rappresentante del Governo.
Il PRESIDENTE rassicura in merito alla pienezza dei poteri del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e prerogative previste dal Regolamento e dalla legge.
Il senatore XXXXXXXX (Misto-Az-RE) ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede come strumento ordinario la legge europea e di delegazione europea. Il ricorso al decreto-legge, se in ipotesi poteva essere riferito lo scorso anno al poco tempo trascorso dall'insediamento del nuovo Governo, appare oggi scarsamente giustificabile.
Si sofferma poi sulle parti delle Relazioni relative alle procedure di infrazione, per prefigurare uno stretto collegamento con le due leggi previste dalla legge n. 234 del 2012 per garantire l'adempimento degli obblighi europei. Ritiene necessario adoperarsi per l'ulteriore riduzione delle infrazioni, a partire da quelle più gravi, relative all'articolo 260 del TFUE, che comportano ingenti sanzioni pecuniarie che gravano sui contribuenti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ringrazia per i contributi e si dichiara pienamente concorde con il criterio di massima di affrontare in primis le procedure di infrazione che comportano sanzioni pecuniarie. Per quanto riguarda il ricorso all'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, non ritiene che il Governo abbia espresso l'intenzione di riutilizzarlo, in mancanza di esigenze pressanti.
Il senatore MATERA (FdI) concorda con il criterio suggerito dal senatore Xxxxxxxx, fatta salva la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 234 del 2012.
Il Rappresentante del GOVERNO assicura di rappresentare quanto emerso in seduta al ministro Xxxxx e che, in ogni caso, è sempre garantito il pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. La scelta di utilizzare un decreto-legge lo scorso anno era stata dettata dalla volontà di dare un segnale, anche in Europa, di una azione sollecita e decisa nell'affrontare le problematiche inerenti alle procedure di infrazione.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice XXXXXXX (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.
Il provvedimento si compone di 7 articoli, con cui si introduce un sistema di monitoraggio e di studio
dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.
L'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto interministeriale, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle organizzazioni studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
All'Osservatorio sono attribuite funzioni di monitoraggio e analisi delle segnalazioni di casi di violenza, nonché di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia a danno del personale scolastico.
Sono, inoltre, attribuite all'Osservatorio funzioni propositive di buone prassi sia in materia di sicurezza del personale scolastico, sia finalizzate a prevenire e a contrastare il disagio giovanile, nonché a favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico. L'articolo 3 istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», da celebrare il 15 dicembre di ogni anno. La Giornata è dedicata a sensibilizzare la popolazione mediante iniziative di promozione di una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
L'articolo 4, mediante modificazione dell'articolo 61 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti comuni, introduce un'ulteriore circostanza aggravante del reato, consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 336 del codice penale, ai sensi del quale è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In particolare, si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno, nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
L'articolo 6 modifica l'articolo 341-bis del codice penale, sull'oltraggio a pubblico ufficiale, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni. Con la disposizione in commento si prevede che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.
Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore SENSI (PD-IDP), in riferimento alle numerose audizioni svolte in merito all'esame del disegno di legge di delegazione europea, lamenta l'impossibilità per i senatori di avervi potuto partecipare da remoto, in base alle scelte di recente adottate, salvo casi eccezionali, che impediscono per tutti la piena partecipazione da remoto alle attività delle Commissioni, contemperandole con le numerose attività politiche da svolgere nei territori.
A suo avviso, si tratta di posizioni scarsamente funzionali, che rispondono all'esigenza di garantire la presenza dei senatori di maggioranza. Rappresenta quindi l'esigenza di sollecitare una revisione di tali decisioni al fine di garantire la possibilità di poter partecipare da remoto almeno per quanto concerne le audizioni informali.
La senatrice XXXXXXX (LSP-PSd'Az) conviene sull'utilità di garantire ai senatori la possibilità di partecipare da remoto alle audizioni informali, ricordando di avere già espresso le sue riserve in merito alla decisione di recente assunta e che ha sostanzialmente inibito tali modalità, garantite invece alla Camera dei deputati.
Ricorda peraltro come si sia svolta positivamente, con collegamenti da remoto, l'audizione del Ministro degli affari esteri dell'India, così anche rappresentando in ambito internazionale l'efficienza del Senato. Ritiene quindi inopportuno retrocedere rispetto ad un utilizzo positivo e moderno delle nuove tecnologie.
Si associa il presidente XXXXX DI SANT'AGATA, assicurando di voler svolgere gli opportuni approfondimenti e rimarcando l'importanza del contributo degli strumenti tecnologici nello svolgimento delle attività istituzionali del Senato, che investono aspetti importanti come quello dell'efficienza del lavoro e, come evocato, anche dei buoni rapporti bilaterali con gli interlocutori internazionali.
La seduta termina alle ore 16,05.
1.4.2.3.2. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 122 (ant.) del 17/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
122ª Seduta Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA
La seduta inizia alle ore 8,45. IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice XXXXXXX (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari. Ricorda la successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona.
Con il provvedimento si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico. Sono fissate anche disposizioni sanzionatorie di rilievo penale.
Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, lamentando un'accelerazione incomprensibile da parte della maggioranza, che limita il dibattito e preclude possibili miglioramenti su un disegno di legge della massima importanza.
Sottolinea peraltro come, nel provvedimento in votazione, siano enfatizzati i punti inerenti alla prevenzione, educazione e formazione culturale, e meno quelli riguardanti gli aspetti sanzionatori. È una impostazione corretta, ma evidentemente poco efficace poiché le misure preventive sono ad invarianza della spesa e quindi non apporteranno un effettivo valore aggiunto, a differenza invece delle sanzioni penali, immediatamente applicabili.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, convenendo sulla valutazione negativa circa l'accelerazione nell'esame e approvazione di un provvedimento che, come molti altri, meriterebbe un lavoro approfondito volto a migliorare e rafforzare l'efficacia delle misure previste.
Ricorda come, nell'ambito delle audizioni in Commissione di merito, si era chiesto al Ministro dell'istruzione di insistere sulla prevenzione, perché le sanzioni intervengono ex post quando il fatto è
già compiuto. Per di più, si tratta di violenze che avvengono nel principale luogo di educazione che è la scuola.
Tuttavia, le misure annunciate e previste non sono accompagnate da risorse finanziarie e quindi sono fortemente indebolite, confermando come si tratti di un provvedimento in cui prevale il gesto comunicativo e simbolico anziché l'efficacia di ciò che viene proposto.
Il senatore XXXXXXXX (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento rappresenti un'inversione di tendenza rispetto a un lassismo che per troppo tempo ha caratterizzato la tutela del corpo docente nelle scuole, come testimoniato anche da recenti notizie di cronaca inerenti ad un liceo della Capitale.
Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto. La Commissione approva.
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.
Il senatore XXXXXXX (FdI), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Ricorda, in particolare, che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, con la reintroduzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, e con misure di semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni.
Ritiene che il disegno di legge sia coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
La senatrice ROJC (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché non si comprende l'abrogazione di due norme di maggior tutela, ovvero i commi 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 185 del 1990, che prevedevano l'individuazione da parte del CISD dei Paesi per i quali dovesse farsi luogo ai divieti e la possibilità per il CISD di ricevere informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dalla Comunità economica europea (CEE) e da parte delle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute.
La senatrice BEVILACQUA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo perché, oltre ai motivi addotti dalla senatrice Xxxx, ritiene che l'accentramento previsto dal disegno di legge faciliti il commercio delle armi, anziché contenerlo, come sarebbe invece in linea con il tradizionale orientamento anti bellico dell'Italia.
La senatrice PELLEGRINO (FdI) ritiene che il provvedimento vada nella giusta direzione, nel solco della tradizione di politica estera e di difesa dell'Italia e del costituzionale ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, che tuttavia ben si equilibra con le esigenze del contesto internazionale attuale.
Il PRESIDENTE, quindi previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 ( COM(2023) 443 definitivo )
(Xxxxxxx e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.
Il senatore MATERA (FdI), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame, come già illustrato in precedenza, introduce un quadro armonizzato, e direttamente applicabile, per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del traffico ferroviario, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di accogliere volumi maggiori di traffico sulla rete ferroviaria, a vantaggio dei clienti del trasporto ferroviario, tanto del segmento passeggeri, quanto di quello merci.
La proposta abolisce i "corridoi ferroviari merci", previsti dal regolamento (UE) n. 913/2010, che viene abrogato e sostituito, incorporando anche le pertinenti disposizioni della direttiva 2012/34/UE, e creando così un unico quadro normativo direttamente applicabile negli Stati membri, relativo all'intera rete dell'Unione europea, con l'obiettivo di sanare i problemi emersi e di migliorare la gestione complessiva della capacità e del traffico dell'infrastruttura ferroviaria.
Come già riferito, il Governo ha trasmesso la sua relazione, in cui valuta positivamente le finalità della proposta, che va a rafforzare la sostenibilità dei trasporti e la transizione verso un'economia europea climaticamente neutra, contribuendo a spostare il traffico dalla rete stradale a quella ferroviaria e aumentando del 4 per cento il traffico ferroviario. Inoltre, i passeggeri beneficeranno di un minor numero di cancellazioni e di una migliore puntualità.
Si è riferito anche del contributo dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in cui sono state evidenziate alcune criticità, relative alla natura e funzioni delle strutture di governance e alle modalità di interazione tra le stesse, nonché all'impatto che le nuove disposizioni possono avere sull'indipendenza dei regolatori nazionali e sulle prerogative di regolazione dell'Autorità, previste dalle vigenti norme nazionali, con possibili riflessi anche sulla sua autonomia finanziaria.
Per quanto riguarda l'iter di esame presso le Istituzioni europee, come già evidenziato, la Commissione trasporto e turismo (TRAN) del Parlamento europeo ha presentato il 17 novembre scorso uno schema di relazione, che sarà votato il 14 febbraio 2024, per essere poi esaminato dalla Plenaria l'11 marzo 2024. Nell'insieme, le modifiche proposte dalla Commissione TRAN sono volte a migliorare in vari aspetti la proposta della Commissione europea, nonché a renderla più ambiziosa, anticipando i tempi di attuazione di alcuni articoli dal 2029 al 2026.
Si propone, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.
Il senatore XXXXXXXX (M5S) esprime la posizione favorevole del suo Gruppo e mette in evidenza la prospettiva europea e mondiale di rafforzamento di un'economia climaticamente neutra e sostenibile, di cui il trasporto ferroviario ne rappresenta una componente essenziale.
Al contrario, l'attuale Ministro delle infrastrutture ha invece lasciato che venissero tolte risorse destinate ad aspetti prioritari, relativi per esempio alla rete ferroviaria siciliana - che per l'80 per cento è ancora a binario unico e con motrici diesel - e a rafforzare e ampliare l'infrastruttura elettrica, per destinarle invece al ponte sullo Stretto e ad infrastrutture che non sono urgenti e non rappresentano una vera priorità per il Paese.
Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) replica sul punto ricordando le ingenti risorse per investimenti ferroviari in Sicilia, per le linee ad alta velocità e per l'attuazione del piano europeo delle reti transeuropee TEN-T, in cui l'Italia è impegnata per la modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie fino alla Sicilia, compreso il ponte sullo Stretto, nell'ambito del Corridoio scandivano-mediterraneo. Il senatore XXXXXXXX (Misto-Az-RE) ricorda che la proposta di regolamento in esame prevede obblighi che sono direttamente applicabili negli Stati membri e su cui l'Italia presenta aspetti di forte ritardo, sia con riferimento a molte aree del Mezzogiorno, sia con riguardo agli standard e alle modalità dei servizi che dovranno essere assicurati ai passeggeri e ai clienti del trasporto merci.
La senatrice ROJC (PD-IDP) si associa alle considerazioni già espresse dai senatori intervenuti, rimarcando come, nell'ambito dell'ampio progetto europeo che vede la partecipazione degli Stati membri, l'Italia mostra difficoltà a colmare i ritardi, anche nelle regioni del Nord-Est, a fronte per esempio della Slovenia che velocemente sta realizzando opere di ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture.
La Commissione quindi prende atto dell'orientamento favorevole espresso dal Relatore sul rispetto da
parte della proposta in esame dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ( n. 108 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, che mira alla modifica e all'aggiornamento del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1972, istitutiva del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'attività di aggiornamento normativo in oggetto si inserisce nel quadro più ampio delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e per la loro diffusione sul territorio nazionale, in attuazione anche degli obiettivi di digitalizzazione fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Sulla scorta della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2019-2020 e dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di recepimento, il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo in esame.
L'obiettivo è quello di intervenire sul Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, al fine di correggere refusi e semplificare il processo di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, in linea con i criteri di delega posti dalla legge di delegazione europea 2019-2020.
In particolare, al fine di adeguare la disciplina all'evoluzione tecnologica, si modifica la prima parte del codice, relativa all'impianto di governance e procedurale (autorizzazioni, infrastrutture di reti, sanzioni, poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)), ed è stata aggiornata la parte quarta del codice relativa ai servizi di comunicazione elettronica ad uso privato per quanto riguarda i radioamatori.
I principali interventi correttivi che hanno inciso sul decreto legislativo n. 259 del 2003 sono di seguito sintetizzati.
È stata migliorata la procedura di mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale, prevedendo che le dichiarazioni rilasciate dagli Operatori sui piani di installazione delle reti hanno ora carattere vincolante e sono soggette a sanzioni da parte dell'AGCOM. L'intento è quello di contrastare il fenomeno della mancata attuazione delle installazioni rispetto alle previsioni e agli impegni assunti da parte degli Operatori nella fase di mappatura delle reti ed evitare indebiti ritardi nella realizzazione di infrastrutture a banda ultra-larga, precedentemente causati dalla natura non vincolante delle dichiarazioni rilasciate dagli Operatori (articolo 22 del codice delle comunicazioni elettroniche).
Le sanzioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche sono ridotte di un terzo del minimo edittale se il trasgressore paga entro 10 giorni dalla contestazione della violazione. Sono altresì introdotte nuove ipotesi sanzionatorie specificamente per chi fabbrica, importa o vende o assembla ricevitori, autoradio e apparecchiature di televisione digitale non conformi a legge.
È, inoltre, semplificata l'attività di installazione per le opere infrastrutturali.
Con riferimento alla parte dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, si segnala l'introduzione di una serie di modifiche volte a semplificare la disciplina attuale al fine di renderla aderente alle esigenze rappresentate dalla comunità radioamatoriale.
Si prevede anche che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Tale previsione, in linea con i criteri di delega fissati alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 della legge di delegazione europea n. 53 del 2021, risponde all'esigenza, nell'ambito di un regime autorizzatorio coerente con lo sviluppo tecnologico, di fornire certezza agli operatori, in particolare, chiarendo i tempi entro cui è possibile esigere il pagamento dei contributi dei diritti di uso delle frequenze radiomobili.
Viene, inoltre, snellita la procedura di trasferimento dei dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).
L'aggiornamento normativo proposto, infine, interviene nella disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, volta a tutelare diritti di rango costituzionale quali la libertà di comunicazione, la libertà di iniziativa economica privata e la segretezza delle comunicazioni.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 9,25.
PARERE APPROVATO DALLA COMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 905
La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, avente ad oggetto la tutela della sicurezza del personale scolastico contro manifestazioni di violenza da parte di studenti o loro familiari, a fronte della successione di recenti gravi episodi di violenza contro i docenti delle scuole, che hanno profondamente leso l'autorevolezza della figura professionale dell'insegnante e, al tempo stesso, il principio del rispetto per la persona;
considerato che con il provvedimento si introduce un sistema di monitoraggio e di studio dei fenomeni di violenza a danno del personale scolastico, che prevede la promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico e che istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, e che stabilisce disposizioni sanzionatorie di rilievo penale;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE APPROVATO DALLA COMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 855
La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185; considerato che l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la normativa nazionale più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale;
valutato che l'istituzione del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD) è volta a dare certezza nell'applicazione dei divieti sugli scambi di armamenti, stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, che possono essere applicati solo su deliberazione del Comitato interministeriale o a seguito del suo silenzio significativo decorsi 15 giorni dalla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa; sono comunque fatti salvi i divieti stabiliti dall'UE o dall'ONU e i divieti relativi alle mine anti-uomo, le munizioni a grappolo, e le armi biologiche, chimiche e nucleari;
considerato che la reintroduzione di tale organismo, già istituito dalla legge n. 185 del 1990 e poi soppresso, ha lo scopo di assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento, assicurando la necessaria interconnessione tra politica estera, politica di sicurezza e difesa e politica economica e industriale; evidenziato che l'intervento comporterà una semplificazione degli oneri documentali per le imprese, in considerazione dei tempi lunghi riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle operazioni;
valutato che il disegno di legge è coerente con la direttiva 2009/43/CE, che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione europea, che è stata recepita con il decreto legislativo n. 105 del 2012, sulla base della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), all'uopo proprio modificando in diverse parti la legge n. 185 del 1990,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 188 (pom.) del 16/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
188ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni. La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che,per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.
La Commissione approva.
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126- bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice XXXXX (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie
esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.
Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di global service già attivi per le medesime esigenze.
La relatrice NOCCO (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'European Peace Facility
. Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;
viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il senatore XXXXXXXXXX (M5S), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.
Interviene il senatore Xxxxxxx XXXXXX (LSP-PSd'Az) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Xxxxxxxxxx priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Xxxxxxxxxx.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in
titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa.".
La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.
(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del "doppio parere" anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.
Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e
3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti 3.243, 3.244 e 3.245. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti, 4.200, 4.201 e 4.202. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 4.203. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento. Il senatore XXXXXX (PD-IDP) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva
all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautora completamente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della governance economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese. Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Xxxxxxxxxx e dal senatore Xxxxxx si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa.
Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.
Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Xxxxx, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.
Il senatore XXXXXX (PD-IDP) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta
sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.
Il senatore XXXXXXXXXX (M5S) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in particolare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.
Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".
Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200,
4.201 e 4.202.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta
sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine.".
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ( n. 102 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)
Il relatore Xxxxxxx XXXXXX (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria
presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.
In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera t), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.
A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ( n. 107 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.
Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.
L'articolo 13, comma 1, fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti
nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113. Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ( n. 101 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.
Il presidente XXXXXXXXXX (FdI), in sostituzione del relatore Xxxxxx, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale ( n. 105 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto; viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui
all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica;
in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;
in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che
l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalle norme nazionali", aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".
Formula inoltre la seguente osservazione:
si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)
- Seduta n. 208 (pom.) del 27/02/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
208ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxxx Xxxxxx. La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(901) Xxxxx XXXXXXX. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo stesso estende la misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull'equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n. 49), che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione, anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali. Come già osservato in occasione del parere sulla norma originaria (A.S. 495), ricorda che la Corte di Giustizia europea ha affermato che, in materia di compensi professionali, l'indicazione di tariffe minime e massime è vietata ma sono ammesse deroghe per motivi di interesse pubblico; in particolare, la Corte ha ribadito che le tariffe, per non violare le direttive comunitarie, non devono essere discriminatorie e devono essere proporzionate alla realizzazione dell'interesse generale, e si è pronunciata anche di recente (causa C-438/22) sul tema della conformità degli importi minimi di onorari fissati dagli ordini o dai collegi professionali rispetto al combinato disposto degli articoli 101 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e 4, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), con riferimento al principio di tutela della concorrenza nel mercato interno.
Occorre, pertanto, acquisire conferma che anche l'estensione generalizzata dell'equo compenso, prevista dal presente provvedimento, non comporti la violazione di norme comunitarie con conseguente rischio di applicazione di sanzioni per infrazione comunitaria.
La sottosegretaria XXXXXX, alla luce dei rilievi posti dalla relatrice, chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, al fine dei necessari approfondimenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo, di ribadire il parere non ostativo.
La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(967-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MAGNI (Misto-AVS) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 2, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.
Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare. La sottosegretaria XXXXXX rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.
(968-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice PAITA (IV-C-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo approvato dalla Commissione di merito ha recepito, all'articolo 3, comma 3, la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio lo scorso 30 gennaio.
Per quanto di competenza, non vi sono pertanto osservazioni da formulare. La sottosegretaria XXXXXX rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.
La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(931) Deputato XXXXXXX e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.
La sottosegretaria XXXXXX rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione
residente e di determinazione della popolazione legale
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
La relatrice XXXXX (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.2 e 1.0.1 (testo 2). Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2). In relazione alla proposta 1.0.200 (testo corretto), chiede conferma che per l'attività dei funzionari a riposo non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica.
Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli identici emendamenti 4.11 e 4.12. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sulla proposta 4.0.2, che sembra presentare profili di onerosità.
Non vi sono osservazioni da formulare in relazione agli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8,
4.0.9 e Coord.1.
La sottosegretaria XXXXXX esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2, rappresentando che, alla luce delle tipologie di consultazioni elettorali previste per l'anno 2024 e delle determinazioni del decreto interministeriale predisposto per il triennio 2023-2025 ai sensi del l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, il predetto Fondo non presenta risorse sufficienti a garantire la necessaria copertura finanziaria.
Chiede invece l'accantonamento della proposta 1.0.1 (testo 2), in attesa di approfondimenti in merito alla congruità degli oneri previsti anche in considerazione dei nuovi adempimenti che i comuni sono chiamati a effettuare; nonché degli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2) e 1.6 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.0.200 (testo corretto). E' necessario altresì accantonare le proposte 4.11 e 4.12.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.100, 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.
Il senatore MISIANI (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.2, al fine di svolgere ulteriori approfondimenti sulla proposta.
Il PRESIDENTE su richiesta del senatore Xxxxxxx, a cui si associa la senatrice XXXXXXXX (XxX), propone l'accantonamento della proposta 4.0.2.
La senatrice XXXXX (M5S) interviene per rilevare come, in relazione alla proposta 1.2, sul relativo fondo risultino risorse in conto residui per l'anno 2023 tali da rappresentare una idonea copertura finanziaria della proposta. Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento per gli ulteriori necessari approfondimenti da parte del Governo.
La sottosegretaria XXXXXX chiarisce che il fondo di cui all'emendamento 1.2 non presenta risorse sufficienti alle attività previste.
Il senatore XXXXXXXXXX (M5S) interviene per evidenziare come le risorse presenti nel fondo ammontino a 300 milioni di euro, per cui non appare condivisibile quanto prospettato dall'Esecutivo circa l'assenza della necessaria copertura della proposta.
La senatrice XXXXX (M5S) sottolinea a tale riguardo che il parere espresso dal Governo riguarda peraltro l'asserita assenza di copertura, ma qualora venisse invocato il profilo della quantificazione, sarebbe allora opportuno che lo stesso Esecutivo fornisca la stima del costo della proposta in questione.
Alla luce di quanto emerso, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 1.0.200 (testo corretto), 2.0.1 (testo 2), 4.0.8, 4.0.9 e Coord.1.
L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.2, 1.0.1 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2),
4.11, 4.12 e 4.0.2.".
La proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente XXXXXXXXXX (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
La sottosegretaria XXXXXX rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126- bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali".
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 9 febbraio scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII
legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571, 615 e 674 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta sostanzialmente corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023. Il provvedimento, composto di due articoli, di cui l'articolo 1 reca modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono quindi conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.". La Commissione approva.
(875) Xxxxxxxxx XXXXXXX e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, prevede in particolare, all'articolo 3, l'istituzione del "Centro di documentazione nazionale sulla Grande guerra", con sede nel comune di Fogliano Redipuglia. Il Centro, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati, dovrà gestire, in forma digitale, più registri relativi al patrimonio storico come definito all'articolo 1, coordinare le ricerche delle famiglie dei caduti, riconoscere il valore di unità nazionale, anche mediante iscrizioni, promuovere ricerche e sviluppare rapporti internazionali. Per tali fini, con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro della difesa, saranno definiti l'organigramma del Centro e il rapporto tra questo e gli enti locali.
All'articolo 4 è prevista l'istituzione del "Premio nazionale Xxxxx Xxxxxxxx" da attribuire annualmente a uno studente che si sia distinto sul tema. A tale fine viene nominata una commissione senza attribuzione di alcun compenso o rimborso spese.
All'articolo 5 è previsto che all'onere derivante dall'attuazione degli articoli 3 e 4, valutato in 2 milioni di euro annui, si provveda tramite il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Per quanto di competenza, risulta necessaria la quantificazione degli oneri che derivano dalle disposizioni sopra richiamate, distinguendoli per singole previsioni di spesa, secondo quanto stabilito dalla normativa contabile.
Più specificamente, in relazione all'articolo 4, comma 3, appare opportuno riformulare, nei termini standard, il divieto per i componenti della commissione ivi prevista di percepire compensi, indennità, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominasti
In riferimento alla copertura finanziaria, all'articolo 5, comma 1, occorre in ogni caso indicare l'anno di decorrenza degli oneri e andrebbe confermata la disponibilità delle risorse a valere sul FISPE.
La sottosegretaria XXXXXX richiede la predisposizione di una relazione tecnica, risultando necessario che siano forniti elementi ulteriori soprattutto con riferimento agli oneri connessi agli articoli 3 e 4 del provvedimento.
La Commissione, convenendo con il rilievo della Sottosegretaria, conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ( n. 121 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.
La sottosegretaria XXXXXX si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 146 (ant.) del 10/01/2024
collegamento al documento su xxx.xxxxxx.xx
10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024
146ª Seduta (antimeridiana) Presidenza del Presidente XXXXXXX
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Xxxxxxxx X'Xxxxxxx a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ( n. 38 )
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)
Dopo aver fatto riferimento al curriculum del professor X'Xxxxxxx, già a disposizione della Commissione, la relatrice XXXXXXX (XxX) sostiene l'opportunità di procedere all'audizione del candidato ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.
Il presidente XXXXXXX constata il consenso della Commissione rispetto alla proposta della relatrice. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'avvocato Xxxxxxxx Xxxx ( n. 39 )
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87. Esame e rinvio)
La relatrice XXXXXXX (FdI) segnala i contenuti del curriculum a disposizione della Commissione. Propone quindi lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.
Il presidente XXXXXXX prende atto del favore della Commissione riguardo la proposta di svolgimento dell'audizione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 , approvato dalla Camera dei deputati (Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023
(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul Doc.
LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame congiunto e rinvio)
Nell'illustrare i profili di competenza del disegno di legge n. 969, il relatore SATTA (FdI) segnala in primo luogo l'articolo 6, che, al comma 1, conferisce una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, in materia di imballaggio dei medicinali per uso umano. In base al successivo comma 2, oltre ai principi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono previsti principi e criteri direttivi specifici.
L'articolo 8 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.
L'articolo 9 reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Inoltre, l'articolo 5 è volto al recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici.
L'articolo 11 è finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, riguardante gli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, mentre l'articolo 12 è finalizzato al recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, in materia di emissioni di gas a effetto serra.
Per quanto concerne l'Allegato A, la direttiva (UE) 2022/2041 è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi, al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive, mentre la direttiva (UE) 2022/2381 reca misure relative all'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate.
Riguardo alle parti di interesse della Commissione presenti nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023, il relatore specifica che nella prima parte viene richiamata la proposta di regolamento che vieta l'immissione e la messa a disposizione di prodotti ottenuti con il lavoro forzato ed è evidenziata la promozione di una serie di misure per favorire la conciliazione vita-lavoro e la promozione di progetti di welfare aziendale. Vengono inoltre annunciate azioni concrete per supportare le famiglie e i loro figli e favorire l'inclusione sociale per i nuclei familiari multiproblematici e le persone particolarmente svantaggiate.
Nella seconda parte sono segnalate le proposte volte a consentire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Al riguardo, il Governo sottolinea la necessità di pervenire a un quadro normativo ambizioso e al contempo equo. Viene poi posto un particolare accento sulle proposte della Commissione europea per la revisione della normativa sulle emissioni industriali, sulla gestione dei rifiuti, sugli imballaggi e i rifiuti derivanti, sui cicli sostenibili del carbonio e sulla Strategia per la Biodiversità per il 2030.
Con riferimento ai prodotti fitosanitari, il Governo ricorda che, pur condividendo gli obiettivi della relativa proposta di regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'Italia ha espresso una posizione critica su diversi elementi.
Viene successivamente citata la proposta di direttiva sul miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali, che intende fornire una regolazione minima unitaria per adeguare l'ordinamento alle trasformazioni "digitali" del mondo del lavoro, coniugando il crescente utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici con adeguati livelli di protezione sociale. Il Governo evidenzia inoltre il proprio impegno a sviluppare iniziative volte a migliorare la tutela, la sicurezza e la qualità del lavoro, nonché a contrastare le forme di irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in