Contract
III SETTORE - USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Amministrativo e Tecnico
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO, PER L’ANNO 2018.
(Riservato alle Cooperative Sociali cat. B con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della L. 381/’91, dell’art. 112 D.Lgs. 50/2016 e della Legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 000 del 27/06/2016)
COMUNE DI SCANDIANO
III Settore – Uso e Assetto del Territorio Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel 000.0000.000000 - Fax 000.0000.000000
Sede Municipale: Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - http//xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
e-mail certificata: xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - Tel 000.0000.000000 - Fax 000.0000.000000 - C.F./P.I. 00441150356
PARTE AMMINISTRATIVA
ART. 1: OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dell’affidamento del servizio di sfalcio delle aree a verde pubblico di proprietà o nelle disponibilità del Comune di Scandiano, comprendenti aree verdi patrimoniali e aree verdi cortilive scolastiche. I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, da effettuarsi presso le località e con modalità indicate nei successivi articoli e negli allegati al presente capitolato. Sono previste altresì lavorazioni connesse alla manutenzione del verde e dei parchi attrezzati, non programmabili ma che potrebbero necessitare sul territorio comunale (a carattere di pronto intervento).
Resta inteso che l’offerente potrà all’interno della propria organizzazione del lavoro, proporre situazioni migliorative rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, che vanno intese come prestazioni di minima da rispettare.
L’appalto di servizi è effettuato a corpo, comprende il servizio di manutenzione ordinaria programmata e concordata di volta in volta con l’ufficio manutenzioni.
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto è suddiviso per aree verdi patrimoniali e aree verdi cortilive scolastiche, secondo importi singoli suddivisi per annualità e di importo totale finale, così determinati:
AREE VERDI PATRIMONIALI | |||
IVA ESCLUSA | ONERI PER LA SICUREZZA | IVA AL 22% INCLUSA | |
ANNO 2018 | € 130.827,71 | € 1.308,28 | € 161.205,91 |
TOTALE (A): | € 130.827,71 | € 1.308,28 | € 161.205,91 |
AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE | |||
IVA ESCLUSA | ONERI PER LA SICUREZZA | IVA AL 22% INCLUSA | |
ANNO 2018 | € 32.231,68 | € 322,32 | € 39.715,88 |
TOTALE (B): | € 32.231,68 | € 322,32 | € 39.715,88 |
TOTALE APPALTO (A + B) | IVA ESCLUSA | TOTALE ONERI SICUREZZA | IVA AL 22% INCLUSA |
€ 163.059,39 | € 1.630,60 | € 200.921,79 |
IMPORTO TOTALE AREE VERDI PATRIMONIALI E AREE VERDI CORTILIVE
SCOLASTICHE ANNO 2018: € 164.689,99 (Oneri per la sicurezza inclusi - Iva esclusa)
Esso compensa:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato. L’importo dei servizi da affidare è comprensivo pertanto di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisionali, gli oneri per la sicurezza (D. Lgs 81/2008) e gli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato. Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall’appaltatore al committente, complete e finite in ogni loro particolare. Tale importo si intende nella misura presunta e non vincolante per l’Amministrazione Appaltante, pertanto l’Appaltatore nulla avrà da pretendere qualora allo scadere del periodo di validità del contratto non siano stati realizzati lavori per l’intero importo dell’appalto.
ART. 3: MODALITA’ DI AFFIDAMENTO, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
L’affidamento del presente servizio avviene mediante richiesta d’offerta RdO aperta sul
M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) aderendo all’iniziativa Bando Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il criterio del prezzo più basso sull’importo totale posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), con i ricorsi alla procedura dell’art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.
Tale procedura sarà riservata alle Cooperative Sociali cat. B), iscritte all’Albo regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi della L. 381/91 e dell'art. 112 del D. Lgs. 50/2016, che abbiano come scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati, come previsto dalla Legge Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 969 del 27/06/2016, relativa ad “Adozione delle linee guida regionali sull’affidamento dei servizi alla cooperazione sociale”.
La riserva di cui al precedente comma, nel caso di RTI, si deve intendere estesa a tutte le partecipanti al raggruppamento.
Si valuta la congruità delle offerte con le modalità di cui al D.Lgs 50/2016. Fatti salvi i termini di cui all’art. 32 del D.lgs 50/2016, sarà autorizzata l’esecuzione anticipata del relativo contratto considerato il potenziale danno al pubblico patrimonio comunale.
L’Amministrazione appaltante si riserva la possibilità di non aggiudicare la gara, anche in presenza di offerte valide; inoltre si riserva di diffidare, spostare, annullare e/o revocare il
presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso di spese o quant'altro, nonché, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza incorrere in alcuna richiesta di danni, indennità, e/o compresi da parte dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.
ART 3.1: REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI ED ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I partecipanti dovranno dimostrare di avere consolidata esperienza per i lavori di cui all’appalto, con il possesso di esperienza di 5 anni di lavori assimilabili a quelli in gara, per estensioni di superficie di sfalcio, espletati a favore/presso enti pubblici, per un importo non inferiore a quello da affidare.
Inoltre i partecipanti dovranno dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo relativo al settore di attività oggetto dell'appalto (vigilanza e custodia) di importo non inferiore ad € 300.000,00 Iva esclusa, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili (2015, 2016 e 2017); relativamente a detto requisito di fatturato, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che l'importo indicato è richiesto al fine di selezionare un operatore affidabile dal punto di vista economico e con esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione dell'articolazione del servizio.
I requisiti tecnico professionali vanno dichiarati con apposita attestazione da presentare in allegato alla domanda.
In sede di aggiudicazione dovranno essere prodotte tutte le attestazioni da parte degli enti presso cui si è lavorato, comprovanti quanto dichiarato.
ART. 4: DURATA DELL’APPALTO - CONSEGNA DEI LAVORI
L’affidamento avrà durata non superiore a mesi sette (da Aprile a Xxxxxxx) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di sottoscrizione de verbale di consegna, anche anticipato in caso di necessità. Il rapporto contrattuale potrà concludersi prima dello scadere del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell’appalto.
Si precisa che ogni lotto di intervento di sfalcio annuale, di cui uno riferito alle aree verdi patrimoniali ed uno riferito alle aree verdi cortilive scolastiche, sarà oggetto di apposito verbale di consegna.
I partecipanti alla gara dovranno dichiarare in sede di offerta con espressa dichiarazione scritta l’impegno a dare immediato corso alla esecuzione dell’oggetto del presente affidamento su richiesta del RUP competente dei lavori con consegna anticipata e dietro presentazione della garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell' art. 103 D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.
ART. 5: DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto, parte amministrativa e parte tecnica
• Computo Metrico Estimativo
• Elenco Prezzi
• Schema Cronoprogramma
• Offerta Tecnica/Economica presentata dall’Appaltatore
• Contratto
.
L’Appaltatore sarà l’unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari.
L’Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.
ART. 6: LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant’altro prodotto dall’Appaltatore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall’Appaltatore all’Amministrazione comunale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
ART. 7: DOMICILIO DEL CONTRAENTE
In sede di stipulazione del Contratto, l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel territorio del Comune di Scandiano.
ART. 8: VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’Amministrazione Comunale , a suo insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) escludere in tutto o in parte una o più aree verdi, o porzioni di queste dall’oggetto delle prestazioni;
b) inserire in tutto o in parte una o più aree verdi, o porzioni di queste all'oggetto delle prestazioni;
c) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento.
Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico interesse che le impongano, nei limiti che seguono:
• dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto delle prestazioni;
• cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
• Diminuizione o aumento degli sfalci in funzione dell’andamento della stagione climatica
• qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.
Il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente CSA.
ART. 9: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI – SUBAPPALTO
Per il subappalto valgono le disposizioni dell’Art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Le riserve di cui all’art. 3 del presente capitolato si intendono estese anche ai subappaltatori.
L’Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal Art. 28, nonché ad inserire, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale delle attività affidate a terzi.
Qualora l’aggiudicatario sia un consorzio:
a) la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio;
b) il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio e non dall’impresa esecutrice.
ART. 10: RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare per specifico mandato espresso in forma scritta da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata.
Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’Amministrazione.
Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente al legale rappresentante dell’Appaltatore.
Il Rappresentante dell’Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all’Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale, da parte dell’Appaltatore, conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell’Appaltatore. È facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere all’Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.
ART. 11: PERSONALE ADDETTO
L’Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del Servizio.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell’appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine dell’attività del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.
ART. 12: COPERTURA ASSICURATIVA
La Cooperativa dovrà versare presso la Tesoreria o a mezzo polizza fidejussoria una cauzione pari al 10% dell’importo dell’appalto, rilasciata da idoneo istituto valida per tutta la durata della convenzione;
La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine. Detta cauzione dovrà restare vincolata per tutta la durata dell’appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso della polizza R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimali adeguati, e con la previsione nel novero dei terzi anche di tutti coloro che rappresentano a qualsiasi titolo questo Ente. Dovrà inoltre essere in possesso della
polizza R.C.O. (Responsabilità Civile Operai) con massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore medesimo.
ART. 13: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati:
• Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
• I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni.
• Tutte le eventuali prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel Disciplinare Tecnico in particolare in merito all'idoneità dei mezzi impiegati.
• Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale.
• Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al Art. 28.
• Le spese per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
• Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti.
L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento del contratto, questi sono a completo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sarà unico responsabile - tanto verso l’Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l’esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.
In conseguenza l’Appaltatore, resta automaticamente impegnato a:
• liberare l’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
• attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall’Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l’esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
• mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell’Amministrazione, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione;
• eseguire tutte le opere provvisionali e l’installazione di segnalazioni necessarie per garantire l’incolumità pubblica, con particolare riguardo alle aree verdi e ai tratti stradali interessati dall’esecuzione ed in presenza di traffico;
• fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione
ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui sopra;
• esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con la Stazione Appaltante, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attività richiesta nelle prescrizioni tecniche. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall’Amministrazione.
La Ditta è obbligata a ripristinare eventuali danni cagionati nel corso dell’esecuzione dei lavori ad ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, agli impianti, alle essenze ed ai manti erbosi.
Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto e nelle prescrizioni Tecniche sono compensati all'interno del servizio delle voci di Elenco Prezzi.
ART. 14: ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE
Restano a carico della stazione appaltante gli oneri di rimborso per la fornitura, da parte della ditta Manutentrice, dei materiali relativi alle prestazioni straordinarie comprendenti modifiche, sostituzioni, rimodernamenti, rifiniture necessarie per l’adeguamento degli impianti ad eventuali nuove norme emanate dopo l’aggiudicazione dell’appalto ovvero per esigenze di ammodernamento stabilite dall’Ente Appaltante.
Per la valutazione delle suddette forniture, la ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e si impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni e con i prezzi concordati con la stazione appaltante.
ART. 15: SOSPENSIONI
Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni su parte del patrimonio, l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.
La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.
ART. 16: TERMINI DI ULTIMAZIONE E PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'Amministrazione Comunale all'atto della consegna dei lavori provvederà a fornire all'appaltatore un cronoprogramma generale di attuazione del servizio fino al 31/12 di ogni annualità, ove sarà indicato il numero di sfalci cui provvedere e i tempi massimi di attuazione di ciascuno sfalcio, suddiviso per comparti di riferimento a seconda della tipologia di aree su cui intervenire. L'appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del programma e tale sottoscrizione costituisce accettazione dei termini di esecuzione.
Il cronoprogramma generale sarà implementato secondo il piano operativo di intervento prodotto dall'esecutore, fornito secondo le modalità offerte in sede di gara.
Di norma il termine di esecuzione massimo per il completamento di ogni singolo sfalcio in ciascun comparto è stabilito in giorni 10.
Pertanto i termini massimi per l'esecuzione del servizio faranno riferimento a ciascun singolo sfalcio da effettuare, così come l'applicazione delle eventuali penali conseguenti al mancato rispetto di tali termini.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre modifiche dei termini contrattuali:
• per sospensione di cui al Art. 15;
• nell’eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l’esecuzione.
Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che possa dar diritto a spostamento dei termini di ulti- mazione, l’Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
Accertato il diritto dell’Appaltatore, l’Amministrazione Comunale stabilisce l’entità della proroga, salva la facoltà dell’Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto. Le proroghe potranno essere concesse anche in relazione a singole aree o gruppi di arre nell'ambito di ogni singolo intervento di sfalcio.
Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.
ART. 17: DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale.
La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione Comunale a mezzo telefax o pec., non abbia ottemperato.
In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 18: CONTESTAZIONI / CONTRADDITTORIO
18.1 Contestazioni
Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l’Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.
18.2 Contraddittorio
Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall’Amministrazione è vincolante per l’Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’Appaltatore, le conseguenze derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.
L’Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.
ART. 19: ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni devono essere ultimate entro i termini contrattuali, come specificato al precedente Art. 16; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.
Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo di pagamento periodico, l’Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all’eventuale verifica di regolarità.
Qualora l’Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, l’Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all’Amministrazione Comunale per l’approvazione.
Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l’Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.
ART. 20: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
20.1 Risoluzione
L’Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto qualora all’Appaltatore venga meno uno o più dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalla vigente normativa, si riserva la facoltà di avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi dell’Art. 1456 c.c.:
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
• nel caso previsto dal Art. 17 del presente CSA;
• nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto;
• nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Per la procedura di risoluzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolari commi 3 e 4 Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’ a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.
Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.
Avvenuta la risoluzione, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.
L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l’Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
20.2 Recesso
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all’Appaltatore un congruo preavviso, a norma dell'art. 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In tal caso l’Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore, oltre al corrispettivo per le prestazioni fornite fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall’Appaltatore, nonché un importo forfetario pari al 10% dell’importo delle prestazioni non eseguite.
Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell’Appaltatore.
In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l’Amministrazione avrà facoltà di imporre all’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
ART. 21: PERSONALE ADDETTO AL SEVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE
La Cooperativa provvederà all’esecuzione del servizio con proprio personale, in numero sufficiente per assicurare il regolare svolgimento del servizio.
In particolare per il presente appalto si dovrà disporre di manodopera qualificata tale da garantire l’impiego contemporaneo minimo di n. 3 squadre di lavoro composte da n. 3 operatori ciascuna.
Il personale dovrà essere idoneo ed agirà sotto la guida di un responsabile di squadra che manterrà i rapporti con il Comune. Nei confronti del personale, tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro, sono assunti dalla Cooperativa, la quale dovrà rispettare il contratto di lavoro della categoria, con pieno esonero da qualsiasi responsabilità dell’ente appaltante.
L’assuntore risponderà direttamente di tutti i danni arrecati a persone o cose dal proprio personale durante l’esecuzione dei lavori. La Cooperativa dovrà presentare all’atto della stipula della convenzione, polizza assicurativa R.C.
ART. 22: NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 23: SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
ART. 24: PIANI DI SICUREZZA
Se dovuto ai sensi delle normative vigenti è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS). Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso si ricorda che l’osservanza del piano di sicurezza non esclude il rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l’impresa rimane totalmente responsabile.
ART. 25: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive integrazioni (D.Lgs. 528/99 e D.Lgs. 276/03).
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato all’appaltatore.
ART. 26: OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI
L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti del presente capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica.
Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.
In particolare si rammenta l’applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune Committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo:
Regolamento di Polizia Urbana; Regolamento dei Contratti;
Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee; Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e dia altri servizi di igiene ambientale;
La sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.
ART. 27: ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Appalto dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione del patrimonio dell’Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all’entità degli interventi.
Nell’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.
La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
L’Amministrazione Comunale Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle prestazioni.
In casi particolari l’Amministrazione comunale committente, ove ciò sia ritenuto necessario: al fine di evitare intralcio alle attività dell’Amministrazione
medesima, al fine di evitare significativo disagio ai cittadini utenti,
ovvero, comunque al fine di adeguare l’esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione, potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche nei giorni prefestivi senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualsiasi titolo.
ART. 28: OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI ex LEGE
28.1 Osservanza dei contratti collettivi
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l’oggetto dell’Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'Offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l’Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all’Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
• delle condizioni normative di cui sopra;
• delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
• del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, contributi cassa edile, ecc.).
La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all’Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.
Qualora per inadempienza retributiva dell’appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all’intervento sostitutivo di cui all’art. 30, comma 4) del D.Lgs. 50/2016, fatta salva l’applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell’appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, etc…).
28.2 Obblighi ex Lege
L’Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.
Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l’elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell’Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell’Appalto.
Qualora l’Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavo-ro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, ferme restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
Qualora l’Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall’inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all’Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
Art. 29: DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre1982 n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726, D. Lgs. 159/2011.
ART. 30: CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell’operato dell’Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al
fine di garantirne la rispondenza al Capitolato Speciale d’Appalto e alle Prescrizioni Tecniche
valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.
L’attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.
La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all’Appaltatore e potrà variare nel corso dell’appalto a discrezione dell’Amministrazione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Amministrazione potrà:
• procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni sen-za obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l’esercizio dell’attività dell’Appaltatore; svolgere tutte le verifiche necessarie all’accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
• svolgere tutte le verifiche sui mezzi utilizzati, necessari all’accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
• acquisire tutte le informazioni disponibili presso l’Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all’esecuzione dell’Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l’obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;
• richiedere all’Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico appalto.
Al tempo stesso l’Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l’Amministrazione nell’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l’attività di vigilanza dell’Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupo-losamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nelle Prescrizioni Tecniche.
Fermo restando le predette prescrizioni di cui alle Prescrizioni Tecniche, l’Appaltatore rimane co-munque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al fi-ne di assicurare all’Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.
Le operazioni di “contestazione” e/o di “contraddittorio” sono regolate come all'Art. 18 del C.S.A..
ART. 31: GARANZIE
31.1 Cauzione provvisoria – definitiva
La cauzione provvisoria presentata dall’appaltatore a garanzia dell’offerta, prevista dall’art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, verrà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto.
Al momento della stipulazione del contratto l’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, dell’eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, dovrà prestare cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata in base all’avanzamento dell’esecu- zione dell’appalto come previsto dall’art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
31.2 Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti
A norma dell'art. 30 comma 5-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, sull’importo netto delle prestazioni, è operata una ritenuta d’acconto dello 0,50 per cento, a garanzia dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’amministrazione, del certificato di collaudo o di verifica, previo rilascio del D.U.R.C.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze all’Amministrazione, saranno svincolate al termine di ogni annualità. In caso di inadempienza, l’Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l’importo delle ritenute di cui sopra.
ART. 32: FORZA MAGGIORE
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’Amministrazione.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
a) I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in opera;
b) I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell’Appaltatore.
ART. 33: PREZZI
Per le prestazioni oggetto dell’Appalto valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del minor prezzo offerto dall'Appaltatore, sull’importo totale posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.
Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nelle Prescrizioni Tecniche nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.
Si precisa che i prezzi unitari assegnati sono comprensivi delle spese generali e dell’utile dell'im-presa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvi-sionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordina-mento.
ART. 34: NUOVI PREZZI
La Cooperativa è obbligata ad eseguire eventuali lavori ed interventi proposti dall’Amministrazione Comunale sia sulle aree verdi patrimoniali che sulle aree verdi cortilive scolastiche, descritti nel presente capitolato il cui importo sarà oggetto di apposita offerta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora si presentasse la necessità di ampliare il servizio di manutenzione ordinaria e l’importo verrà determinato per intervento, con servizio offerto alle stesse modalità e condizioni del presente capitolato.
Per la parte relativa alle lavorazioni non programmabili connesse alla manutenzione del verde, ma che potrebbero necessitare sul territorio comunale (pronto intervento), verrà emessa contabilizzazione a misura, con cadenza semestrale, applicando alle quantità effettuate i prezzi unitari contrattuali oltre allo sconto offerto in sede di gara. Per la parte di servizio a misura, la ditta appaltatrice non avrà nulla da pretendere qualora allo scadere del contratto sia stata realizzata una quantità di lavori di importo inferiore.
ART. 35: PAGAMENTI
35.1 Pagamenti
Tutti i pagamenti contemplati dal presente capitolato avverranno per stati di avanzamento a cadenza trimestrale, ogni volta che il credito netto dell'appaltatore raggiungerà l’importo di € 30.0000 (Iva al 22% esclusa), fatti salvi i compensi relativi all'ultimo intervento di sfalcio annuale, prima della sosta invernale, che verrà corrisposto indipendentemente dall'importo raggiunto e fermo restando che verrà mantenuto un importo pari al 10% del valore contrattuale da corrispondere in sede di approvazione della liquidazione finale.
I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante l’avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché al regolare pagamento dei subappaltatori.
Il pagamento delle fatture, emesse dall’appaltatore subordinatamente all’emissione del SAL avverrà entro 60 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Per ogni pagamento dovrà essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l’importo corrispondente l’inadempienza. In ogni caso il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la regolarizzazione da parte dell’impresa con gli enti previdenziali.
35.2 Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle informazioni, con l'indicazione del codice unico di progetto CUP e/o del codice identificativo di gara (CIG).
Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione.
L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 e ss.mm.ii al subappaltatore e/o subcontraente pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
In tal senso dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi di tutti i sub-appaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica.
In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l’impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l’inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.
ART. 36: REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo proposto non sarà oggetto di revisione prezzi.
ART. 37: RISERVATEZZA
Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all’Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione Comunale o che derivasse dall’esecuzione delle prestazioni per l’Amministrazione Comunale.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione Comunale. L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l’attività svolta per l’Amministrazione Comunale, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l’Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Amministrazione Comunale sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all’Amministrazione nell’ambito del Contratto.
ART. 38: INIDONEITA' DEI SERVIZI
Qualora l’Amministrazione Comunale accertasse l’esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall’Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all’uopo un termine perentorio.
Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione del Servizio l’Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.
Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell’Amministrazione nelle stesse ipotesi.
ART. 39: PENALI
Come precisato all'art. 17 le penali per ritardi nell'esecuzione saranno applicate con riferimento agli eventuali ritardi nel completamento di ogni singolo intervento di sfalcio, ed ammonteranno allo 0.3 per mille rispetto all'importo annuo dell'appalto, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% del valore contrattuale annuale, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui all'Art. 21.
Si riportano i flussi i relativi all’applicazione delle penali fino all’emissione della nota di debito:
• Il Responsabile di Procedimento o del Direttore per l’Esecuzione del contratto, verificato il mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, anche attraverso l’attività ispettiva dei
propri assistenti, trasmette all’appaltatore nota contenente gli estremi dell’inadempienza soggetta a penale.
• Entro 48 ore dovranno pervenire le controdeduzioni relative alla penale emessa, in mancanza delle quali il contenuto della penale si ritiene interamente accettato dall’Appaltatore.
Le penali comminate varranno applicate in deduzione dell'importo dovuto all'Appaltatore nel primo SAL successivo all'applicazione medesima.
In ogni caso l’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Come precisato nella PARTE TECNICA del qui presente Capitolato Speciale d’Appalto (art. 48), le aree sfalciate dovranno inoltre essere liberate da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che rimarrà visibile alla fine dello sfalcio; in caso di mancata pulizia, non verrà riconosciuto liquidabile l'importo dello sfalcio su detta area, addossando all’Impresa ogni eventuale altro danno al tappeto erboso e le spese di raccolta del materiale stesso.
ART. 40: LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.
Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall’esecuzione o dall’interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Reggio Xxxxxx.
ART. 41: RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di na-tura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpre-tazione del Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte,delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un’idonea e analitica documentazione.
Entro venti giorni dal ricevimento, l’Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiari-menti e nei successivi venti giorni l’Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.
Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l’esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.
Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro.
Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un’intesa, dell’accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di xxxxxxx componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.
Rimane fermo che l’obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.
ART. 42: TRATTAMENTO DEI DATI
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l’Appaltatore unitamente al conferimento dell’Appalto è nominato ex D.Lgs. n. 196/03 responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura.
L’Appaltatore è pertanto autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l’espletamento del servizio e di tutte le attività, sia in forma cartacea che elettronica.
I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all’adozione delle prescritte misure di sicurezza.
L’Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l’incolumità di cose e persone.
L’Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/03 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.
PARTE TECNICA
ART. 43: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
1. L'appalto è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall' Ufficio Tecnico. 2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso l'onere dello smaltimento. Dovrà essere provveduto giornalmente al allontanamento del materiale di risulta.
ART. 44: TAGLIO DELLE SUPERFICI PRATIVE
Tale operazione comprende il taglio a mano o con mezzi meccanici rasaerba o decespugliatore, di tutte le superfici prative o zone erbose con una altezza di taglio dell'erba che dovrà essere effettuato avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi, o le ramificazioni principali degli arbusti, mantenendo un'altezza che rispecchi la normale conservazione del decoro generale dell'area specifica e che non arrechi alcun tipo di disagio ai frequentanti della stessa; in ogni caso, l'altezza del taglio dell'erba potrà essere valutato a vista di volta in volta, direttamente da parte dell'U.T.C.. L'erba falciata dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata e conferita in discarica, a cura e spese a carico dell'Appaltatore.
ART. 45: DECESPUGLIAMENTO E RIPULITURA DI AREE PRATIVE ARBUSTIVE E BOSCATE
Tale operazione comprende il taglio con decespugliatore a spalla di specie erbacee, dei rovi e dei cespugli di ogni tipo avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi o le ramificazioni principali degli arbusti nonché di non tagliare eventuali specie presenti secondo le indicazioni del U.T.C.. Il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale improprio, di pietre o di qualsiasi altro materiale, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. Il materiale decespugliato dovrà essere opportunamente concentrato, asportato e conferito in discarica, a spesa e carico dell'Appaltatore.
ART. 46: DISERBO DELLE SUPERFICI PAVIMENTATE E LORO PULIZIA
Il diserbo comprende l’eventuale zappettatura e l'estirpazione a mano delle erbe e delle relative radici, o l'eventuale diserbo eseguito anche con mezzi meccanici ad esclusione dell'uso di
sostanze chimiche - nonché la successiva rastrellatura e pulizia, raccolta ed asporto del materiale di risulta in discarica a cura e spese dell’Appaltatore.
ART. 47: TAGLIO ED ASPORTO DELLE SPECIE RAMPICANTI
Tale operazione prevede l'eliminazione di tutte le specie sarmentose rampicanti ritenute infestanti dall’U.T.C. cresciute sui tronchi degli alberi e sulle strutture murarie mediante taglio ed estirpo delle stesse per una altezza fino a 6 mt. da terra, compresa la parte cresciuta sul terreno e secondo le modalità indicate dall’U.T.C.. L’intervento comprende inoltre il concentramento, l’asporto del materiale di risulta ed il conferimento in discarica a cura e spese dell'Appaltatore.
ART. 48: ELIMINAZIONE DI SPECIE RITENUTE INFESTANTI O INVADENTI DI QUALSIASI TIPO
Tale operazione prevede il taglio e l'estirpo a mano o con mezzi meccanici di tutti gli arbusti o alberi ritenuti infestanti dall’U.T.C. e cresciuti spontaneamente; il taglio dovrà essere eseguito il più possibile a raso, e comprende anche l'eliminazione delle ceppaie di diversa natura eventualmente presenti. Tutti i materiali di risulta dovranno essere completamente eliminati, asportati e conferiti in discarica, ivi compreso eventuale materiale improprio (immondizie, pietre o altro) già presente in sito a cura e spese dell’Appaltatore;
ART. 49: ALTRE PULIZIE
Le aree sfalciate dovranno inoltre essere liberate da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che rimarrà visibile alla fine dello sfalcio; in caso di mancata pulizia, non verrà riconosciuto liquidabile l'importo dello sfalcio su detta area, addossando all’Impresa ogni eventuale altro danno al tappeto erboso e le spese di raccolta del materiale stesso.
ART. 50: ASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA
Tutto il materiale vegetale di risulta derivante dalle operazioni previste nel presente Capitolato, in luogo del conferimento in discarica, potrà essere fatto smaltire, a giudizio dell'U.T.C. della stazione appaltante, mediante procedimento di cippatura con successivo trasporto del cippato in località destinata dallo stesso U.T.C.. L’onere dell’intervento rimane a carico e a spese dell’Appaltatore;
ART. 51: SPOLLONATURA E POTATURA DELLE ALBERATURE
Tale operazione prevede l'eliminazione mediante taglio dei ricacci o polloni basali e il taglio dei rami lungo il tronco delle alberature fino ad una altezza massima di 4 metri, il taglio deve essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta a carico e spese dell’Appaltatore;
ART. 52: ASPORTO DI RAMI SECCHI O SCHIANTATI E CADUTI A TERRA
L’operazione comprende l’asporto di piante schiantate o secche in piedi nelle zone di intervento compreso l’asporto di tutto il materiale di risulta derivante da tale operazione ed il suo conferimento a discarica a cura e spese dell’Appaltatore;
Tutte le operazioni indicate all'interno dei suesposti articoli dovranno venir eseguite secondo le migliori regole dell'arte e tutte le norme di fitoprofilassi. E' inoltre fatto assoluto divieto all'appaltatore di bruciare sul posto ogni e qualsiasi materiale di risulta derivante dai lavori eseguiti o rinvenuto in sito. Tutti gli oneri derivanti dal carico, scarico e conferimento a discarica del materiale di risulta prodotto dalle operazioni sopradescritte e di ogni genere di rifiuto presente sulle aree interessate dalla manutenzione, saranno a totale carico dell' appaltatore. Tutto il materiale di risulta summenzionato proveniente da ogni area di intervento dovrà venire asportato prima di iniziare l’intervento di manutenzione in una successiva area.
ART. 53: MATERIALE DI RISULTA
Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall'esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei impianti, conformemente alla normativa vigente, a cura e spese della ditta, in quanto sono da considerarsi oneri già inclusi nelle singole voci di spesa.