MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297
Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000
MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999: "Regolamento recante norme concernenti l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che, all’art. 11, comma 1, lett. D), delega il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di decreti di natura non regolamentare per la definizione di tutte le modalità procedurali relative alle attività e agli strumenti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo stesso;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, recante: "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone che gli interventi siano attuati secondo gli ivi disciplinati procedimenti di carattere automatico, valutativo o negoziale;
VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 11 novembre 1998 n. C 343/10;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996, n. C68/9;
VISTO il decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, n. 275 del 22 luglio 1998 che, in applicazione dell’art. 5 della legge 27 dicembre 1998, n. 449, disciplina la concessione di incentivi fiscali a sostegno della ricerca scientifica;
VISTO l’articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’adozione di un unico decreto comprensivo delle modalità procedurali relative alle attività di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 297/99 ;
VISTA la nota della Commissione Europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, con la quale è stata comunicata la decisione, adottata in data 26 luglio 2000, di non sollevare obiezioni in merito alla compatibilità del regime di Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, di cui al presente decreto, con il trattato CE;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DPR 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia";
D E C R E T A TITOLO I
(Principi generali)
Articolo 1
(criteri e modalità procedurali)
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (di seguito denominato decreto legislativo n. 297/99) le forme, i criteri e le modalità procedurali dell’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST) a sostegno delle attività indicate all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 297/99.
Articolo 2
(ambito operativo)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il MURST interviene a sostegno dell’attività di ricerca industriale definita come: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti".
2. L’intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, le predette attività di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.
Articolo 3
(modalità procedurali)
1. Gli specifici interventi di sostegno sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo, negoziale, automatico. 2. Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
a. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 in ambito nazionale;
b. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui articolo 2 nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi;
c. progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
d. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
e. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 finalizzate al riorientamento e al recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca;
f. progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico.
3. Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
a. progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 e di formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Murst ovvero per la realizzazione di iniziative nell’ambito della programmazione negoziata della Pubblica Amministrazione.
4. Secondo modalità procedurali di carattere automatico sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
a. affidamento ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993,
n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e privati ricompresi in apposito albo, di commesse relative a studi e ricerche sui processi produttivi, e/o ad attività applicative dei risultati della ricerca, e/o alla formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
b. progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 agevolati nell’ambito di iniziative comunitarie;
c. assunzione di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione post- laurea, di dottorato di ricerca per l’avviamento ad attività di ricerca;
d. assunzione a termine in sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonché in sostituzione di professori e ricercatori universitari;
e. assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.
Articolo 4
(fondo per le agevolazioni alla ricerca)
1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato FAR) di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999.
2. Sulla base delle direttive del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 297/99, il competente Servizio del Ministero ripartisce annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le risorse del predetto FAR tra le forme di intervento di cui al presente decreto. Ove necessario, il predetto Servizio può procedere in corso d’anno, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a modifiche della predetta ripartizione.
3. Il MURST, in caso di esaurimento in corso d’anno delle disponibilità del FAR, ne fa tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale e adotta i conseguenti provvedimenti in relazione alle domande non soddisfatte ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98.
4. Il MURST cura direttamente la gestione contabile-amministrativa del FAR, provvedendo in particolare, alla gestione delle attività finanziabili con procedimento automatico di cui al Titolo IV del presente decreto.
5. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, e nell’ambito delle attività finanziabili con procedimento valutativo e negoziale, di cui ai Xxxxxx XX e III del presente decreto, il MURST si avvale, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, dei soggetti, individuati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, e indicati all’elenco pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituisce parte integrante, nonché, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, di esperti iscritti in apposito albo ministeriale.
6. Ai sensi e ai fini dell’art. 8 del decreto legislativo n. 297/99, il MURST può procedere, con onere a carico del Fondo di cui al precedente comma 1, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il MURST si avvale di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.
TITOLO II
(attività finanziabili con procedimento valutativo)
Articolo 5
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale)
1. Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto, può essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o più dei seguenti soggetti:
a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
b. imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c. imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e. consorzi e società consortili comunque costituiti, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è fissato al 30% per consorzi e società consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
f. i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale.
3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l’inammissibilità della domanda.
4. Il limite di cui al comma precedente è fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attività nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l’impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree.
5. Per ciascun soggetto, anche ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono ricevibili domande di agevolazione per progetti la cui quota di competenza non sia superiore a 7,5 Meuro (Milioni di
euro) l’anno. Il progetto il cui importo sia superiore a 7,5 Meuro, o che determini, in relazione a progetti già presentati nell’anno, il superamento di tale soglia, è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto.
6. La domanda, da redigersi secondo lo schema ufficiale predisposto dal XXXXX, dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:
a. l’interesse industriale, del richiedente o anche settoriale-intersettoriale, all’esecuzione del progetto;
b. l’impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;
c. la capacità tecnico-scientifica ed economica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di cui all’articolo 2;
d. l’articolazione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del presente decreto;
e. per i soli progetti proposti da imprese non rientranti nei parametri dimensionali di cui al successivo articolo 21 (di seguito denominate Grandi imprese), l’effetto di incentivazione prodotto dall’agevolazione ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. La sussistenza di tale elemento, che costituisce requisito di ammissibilità della domanda, è presunta per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese ai sensi del successivo articolo 21 (di seguito definite PMI).
7. L’intera documentazione dovrà essere presentata in n. 4 copie, di cui una firmata in originale. All’atto della piena operatività dell’istituto della firma elettronica il MURST stabilisce, con apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la data di avvio del relativo utilizzo e le specifiche modalità, al fine di garantire la completa gestione della predetta documentazione attraverso l’utilizzo dei supporti informatici.
8. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni. Il MURST comunica direttamente al proponente l’inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.
9. La domanda dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal legale rappresentante o da suo delegato.
10. Per i soggetti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonchè per i soggetti che successivamente all’approvazione dell’ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, la certificazione della rispondenza è effettuata sulla base del solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti presentati da società di ricerca di cui all’articolo 17 del presente decreto, dai centri di ricerca industriale di cui alla lettera d) del precedente comma 1, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, i soggetti richiedenti siano interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, gli stessi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e documentazione al MURST.
11. I progetti presentati dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, per i quali l’affidabilità economico-finanziaria non è soddisfatta, possono essere ammessi all’agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese o centri consorziati da effettuare suddividendo fra esse
il costo in ragione dell’incidenza della quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese o centri stessi).
12. Per tutti i progetti presentati da PMI, il MURST, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ad uno o più degli esperti iscritti nell’apposito albo ministeriale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99 ed individuati a rotazione secondo le competenze necessarie, (di seguito denominato esperto), per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto, nonché al soggetto indicato dal richiedente tra quelli convenzionati con il MURST, per gli adempimenti tecnico-amministrativi di cui al citato articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 (di seguito denominato soggetto convenzionato).
13. Per i soli progetti presentati da Grandi imprese, il MURST, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, (di seguito denominato Comitato) per una valutazione preliminare, nella prima riunione utile, riguardante, in particolare, la sussistenza dell’effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo. Il Comitato, a tali fini, può avvalersi, anche in contraddittorio con il soggetto proponente, degli esperti inseriti nell’elenco di cui allo stesso art. 7, comma 1.
14. Ove il Comitato, che per tutte le attività di propria competenza si riunisce con cadenza almeno mensile, valuti non sussistente il predetto effetto di incentivazione, il MURST comunica al soggetto richiedente l’inammissibilità del progetto. In caso di valutazione preliminare positiva, il MURST trasmette la documentazione all’esperto indicato dal Comitato e al soggetto convenzionato per gli adempimenti di cui al precedente comma 12.
15. L’esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST e al soggetto convenzionato l’esito della propria istruttoria, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST e valutando, anche sulla base dei dati dichiarati dall’impresa e attraverso visita in loco, i seguenti profili:
a. novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell’arte;
b. utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
c. congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;
d. articolazione delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie di cui all’art. 2, commi 1, 2, 3;
e. per i soli progetti presentati da Grandi imprese, la sussistenza dell’effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo;
f. la sussistenza delle condizioni per la concessione delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 21 del presente articolo.
16. Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l’esito della propria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal XXXXX e avendo verificato, anche sulla base dei dati indicati dal proponente e attraverso visita da effettuarsi congiuntamente con l’esperto:
a. l’assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto, nonchè delle condizioni di cui al comma 8;
b. la capacità economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui subordinare l’esito dell’istruttoria;
c. l’attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.
17. Nell’ambito degli atti convenzionali con l’esperto e con il soggetto convenzionato, sono indicate le misure sanzionatorie da applicarsi nei casi, imputabili a tali soggetti, di mancato adempimento dei rispettivi compiti.
18. Il MURST trasmette le relazioni di cui ai commi 15 e 16 al Comitato che, preso atto delle relazioni, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto proponendo contestualmente al Ministero l’adozione dei relativi provvedimenti. In caso di non ammissione del progetto all’intervento del FAR in quanto riguardante prevalentemente attività di sviluppo precompetitivo, l’intera documentazione, comprensiva delle relazioni istrutttorie, è trasmessa al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato secondo modalità definite ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 297/99, fatta comunque salva la data della presentazione della domanda.
19. Il MURST, acquisito il parere del Comitato, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione che, ove positiva, indica le forme e le misure dell’intervento sulla base dei seguenti criteri generali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca pari, in particolare, al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito denominata ESL) per le attività di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attività di sviluppo precompetitive:
a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:
1. 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
2. 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitivo, l’agevolazione viene concessa nelle seguenti forme:
1. 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
2. 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
20. L’agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
21. Per ciascuna delle tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%:
a. 10% per progetti di ricerca presentati da Xxxxxxx e Medie Imprese, così come definite all’articolo 21 del presente decreto; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
b. 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate all’articolo 22 del presente decreto;
c. 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all’art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate all’articolo 22 del presente decreto;
d. 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
d1) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di uno o più partner di altri Stati membri della UE, purché non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l’impresa richiedente e il partner estero;
d2) prevedano lo svolgimento di una quota di attività non inferiore al 10% dell’intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o Università.
22. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 21, per i costi delle attività da svolgersi nelle regioni di cui al precedente punto b) il cumulo con le ulteriori agevolazioni indicate al comma predetto non può superare il limite del 25% dei costi ammissibili.
23. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 21 determina una corrispondente riduzione della quota di intervento concesso nella forma del credito agevolato.
24. Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell’IVA, i seguenti costi:
a. spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
b. costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi;
c. costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
d. spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
e. altri costi d’esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
25. Il progetto non è finanziabile se presenta quote di attività da commissionare al di fuori di Stati membri dell’Unione Europea superiori al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilità, da parte del soggetto proponente, di reperire per la parte eccedente analoghe competenze in ambito comunitario.
26. Per i progetti che prevedono il completo svolgimento delle attività nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il proponente può richiedere, in sede di domanda, che l’intervento del Ministero sia concesso nella forma del contributo nella spesa, sulla base di seguenti criteri generali e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca:
a. 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
b. 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive;
c. si applicano le disposizioni di cui ai commi 21 e 22.
27. Il comma 26 si applica anche per i progetti che ricomprendano attività da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l’impossibilità di reperire analoghe competenze nelle stesse aree.
28. Fermo restando il contributo nella spesa di cui ai commi 19 e 21 del presente articolo, nonchè quanto previsto al comma 23, il soggetto proponente in sede domanda può richiedere, in alternativa al credito agevolato di cui ai commi 19 e 20, l’intervento del MURST nella forma del contributo in conto interessi indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti convenzionati di cui all’articolo 4, comma 5, del presente decreto. Lo stesso soggetto assicurerà la stipula e la gestione del contratto di finanziamento. In considerazione delle risorse disponibili, il MURST si riserva, comunque, la facoltà di individuare la più idonea forma di intervento.
29. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, l’intervento dell’istituto finanziatore non può superare il 55% delle spese giudicate
ammissibili per le attività di ricerca industriale e il 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive; il finanziamento avrà una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il contributo in conto interessi del MURST è pari all’85% del tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto.
30. Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione dell’andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all’Unione Europea.
31. Nei casi di progetti proposti congiuntamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, le Università pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, ivi compresi Enea e Asi, possono richiedere in sede di domanda, e in alternativa alle forme di intervento di cui ai precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 il riconoscimento, nella forma del contributo nella spesa, dei costi marginali da essi direttamente sostenuti e comunque nel rispetto dei limiti comunitari di cui al precedente comma 19.
32. Il decreto di cui al precedente comma 19 è comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell’agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la relativa esecutività è subordinata alla verifica delle condizioni dettate dalla vigente normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata.
33. Per i progetti ammessi all’agevolazione, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del MURST, e comunque dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, è trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto.
34. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, sulla base dello schema ufficiale predisposto dal MURST, entro 60 giorni dalla data di ricezione del decreto di cui al precedente comma 19, previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente, nonchè previa verifica da parte dell’esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MURST. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.
35. All’atto della stipula il soggetto contraente può richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell’intervento concesso; in tal caso si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 19 del presente decreto.
36. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dal soggetto convenzionato e dall’esperto di cui al comma 14 - è subordinata la relativa erogazione contrattuale. Ciascuna erogazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa. Nel caso in cui, nel corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, ovvero in una delle situazioni di cui al X.X. 00 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni, il MURST, anche su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento. In caso di revoca per cause non imputabili al contraente, spetta l’agevolazione per la parte di attività correttamente eseguita.
37. Annualmente, i soggetti convenzionati riferiscono al MURST, con specifica relazione, circa l’andamento complessivo dei progetti finanziati a valere sul FAR di loro competenza. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati al Comitato, di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, nonchè alla Segreteria Tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/98 per le attività di competenza del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR) di cui al’articolo 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, compatibilmente con il rispetto del segreto industriale.
38. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto, entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MURST una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. In caso di mancata presentazione, il soggetto è escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente decreto.
Articolo 6
(progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro)
1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente articolo 5 del presente decreto che, nel corso dell’anno successivo, intendano proporre autonomamente progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 di importo complessivamente superiore a 7,5 Meuro, presentano al MURST un Documento illustrativo delle linee programmatiche delle proprie attività di ricerca e innovazione.
2. Il Documento dovrà contenere, tra l’altro, elementi informativi circa gli obiettivi e le strategie di ricerca e innovazione dell’azienda in un periodo di almeno tre anni. A tal fine, dovranno essere sinteticamente descritti i progetti da sviluppare e per i quali si intendono presentare al MURST le istanze nell’anno successivo.
3. Il MURST tiene conto del Documento ai fini della ripartizione delle risorse del FAR nell’ambito del decreto di cui al precedente articolo 4, comma 2.
4. In ciascun anno, nei periodi ricompresi tra il 1° e il 31 gennaio e tra il 1° e il 31 luglio, i soggetti ammissibili presentano, in coerenza con il Documento di cui ai precedenti commi 1 e 2, i progetti di ricerca di importo superiore, anche cumulativamente, a 7,5 Meuro. Per tali progetti valgono le modalità procedurali di cui al predetto articolo 5, salva l’applicazione delle disposizioni seguenti.
5. Il MURST, verificata la regolarità della documentazione, sottopone al Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, alla prima riunione utile, i progetti pervenuti, al fine di individuare quelli da avviare alla fase istruttoria di cui ai commi 15 e 16 del precedente articolo 5.
6. A tale scopo, il Comitato, anche avvalendosi degli esperti di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, individua i progetti da avviare alla successiva fase istruttoria, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a. il grado di coerenza con il Documento presentato dal richiedente;
b. la conformità agli indirizzi generali della politica nazionale della ricerca;
c. per i soli progetti presentati da Grandi imprese, l’effetto di incentivazione prodotto dall’agevolazione ai sensi della punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S;
d. l’interesse industriale, settoriale o intersettoriale, alla realizzazione del progetto;
e. le ricadute economico-occupazionali.
7. Il MURST, acquisite le risultanze del Comitato, trasmette i progetti ammissibili al soggetto convenzionato e all’esperto, indicato dal Comitato stesso, per le attività istruttorie di rispettiva competenza. Per i progetti ritenuti non ammissibili, il MURST provvede alla relativa comunicazione nei confronti del soggetto richiedente.
8. La definizione delle complessive attività istruttorie deve compiersi entro i 5 mesi successivi alle scadenze sopra indicate del 31 gennaio e del 31 luglio. I costi ammissibili decorrono dal 60° giorno successivo alla pronuncia del Comitato in merito alla valutazione di cui al precedente comma 6. Tale pronuncia è tempestivamente comunicata al richiedente.
9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale.
10. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla vigente Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.
Articolo 7
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione)
1. Le domande di agevolazione per progetti nazionali di ricerca da svilupparsi nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione seguono le modalità procedurali di cui all’articolo 5 del presente decreto.
2. Per tali progetti, le attività di ricerca sono agevolate del MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto.
3. La concessione dell’agevolazione è subordinata al riconoscimento della validità del progetto nell’ambito dell’accordo intergovernativo di riferimento.
4. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo sviluppo complessivo dei progetti nell’ambito dell’accordo di cui al comma precedente.
5. I progetti il cui costo sia pari o superiore ai 40 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto pari o superiore ai 10 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla lettera della stessa Commissione Europea del 2 maggio 1997.
Articolo 8
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale)
1. Per la realizzazione di progetti relativi ad attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, può essere presentata al MURST una domanda di agevolazione dai soggetti indicati all’art. 5, comma 1, del presente decreto. Le attività di formazione professionale devono essere finalizzate all’apprendimento di conoscenze utili per le attività di ricerca e sviluppo e non a scopi di produzione industriale, e destinate al personale di ricerca, anche dipendente, del soggetto proponente. Tali progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma. Per tali progetti non si applica il comma 3 del predetto articolo 5.
2. Il soggetto proponente deve avvalersi, nello sviluppo delle attività di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI.
3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l’approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l’apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.
4. Sono agevolabili le seguenti spese, anche se sostenute all’estero:
a. costo del personale docente;
b. spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
c. altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
d. strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e. costi dei servizi di consulenza;
f. costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti.
5. Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla formazione "generale", gli interventi a favore dei progetti di formazione di cui al presente articolo sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, nella misura del 50% del costo ammissibile. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
a. 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;
b. 10% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell’art. 87.3, lettera a), del Trattatto di Amsterdam;
c. 5% per le attività di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell’art. 87.3, lettera c), del Trattatto di Amsterdam;
6. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all’art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5.
7. I soggetti destinatari di agevolazioni per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito.
Articolo 9
(progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2,
da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca)
1. Le domande di agevolazione per le attività di cui all’articolo 2 del presente decreto possono ricomprendere anche attività relative all’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l’acquisizione o la delocalizzazione di centri già esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi centri di ricerca.
2. I costi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono riconoscibili solo ove ne sia accertato il collegamento funzionale con la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 del presente decreto.
3. L’ammissibilità delle domande proposte ai sensi del comma 1 è subordinata ad attività di formazione finalizzata alla assunzione, ove trattasi di realizzazione o ampliamento di centri, nonché alla riqualificazione professionale e/o aggiornamento ove trattasi di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione, delocalizzazione di centri esistenti.
4. Salva l’applicazione delle disposizioni seguenti, le domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 1 sono soggette alle disposizioni dell’articolo 5 del presente decreto.
5. Per le specifiche attività descritte al comma 1 sono ammissibili i costi relativi ai terreni e fabbricati di cui all’Allegato 2 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. In particolare sono ammissibili:
a. progettazione e studi di fattibilità, nei limiti del 5% delle spese ammissibili;
b. acquisizione delle aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente per l’attività di ricerca (i fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni);
c. realizzazione di opere edili ed infrastrutturali (sistemazione del suolo, opere murarie, viabilità e verde, impianti tecnologici, ecc.) da utilizzare esclusivamente per l'attività di ricerca;
6. I costi di cui al comma 5 decorrono ai sensi dei precedenti articoli 5, comma 33, e 6, comma 8, salvo le spese per progettazione e studi di fattibilità che decorrono dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda.
7. La concessione delle agevolazioni per le attività di cui al comma 1 è vincolata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attività di ricerca, nonché al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo dell’immobile agevolato per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti, data attestata dal legale rappresentante. In caso di violazione di tale obbligazione si provvederà alla revoca delle agevolazioni concesse maggiorate degli interessi legali da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della certificazione. Ai fini di cui sopra, per data di ultimazione degli investimenti, si intende quella dell'ultima fattura o dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
8. Per le attività di formazione, per le quali le spese non devono essere inferiori al 10% dell’investimento ammesso, si applicano le procedure e le modalità previste all’art. 8.
9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale.
Articolo 10
(progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale,
con connesse attività di formazione del personale di ricerca)
1. Ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, i soggetti ammissibili di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto possono presentare al 28 febbraio di ciascun anno specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 e per la realizzazione di attività di formazione e/o riqualificazione professionale finalizzati al riorientamento e al recupero di competitività delle proprie strutture di ricerca.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione, e verificata dal MURST la regolarità della documentazione presentata, i progetti, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST sono preselezionati da una Commissione nominata, annualmente, dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro medesimo, e da tre membri designati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3. La Commissione individua i progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria, valutandone i seguenti profili:
x. xxxxxxxx dello scenario di riferimento descritto dal proponente con gli obiettivi di riorientamento e recupero di competitività dell’intervento di cui al presente articolo;
b. il livello delle ricadute economico-occupazionali, anche con riferimento alla possibilità di recupero occupazionale, delle conoscenze acquisibili, in relazione al contesto tecnologico e/o territoriale di riferimento;
c. la capacità del soggetto proponente, una volta ottenuta l’agevolazione del MURST, di reinserirsi utilmente nel mercato di riferimento.
4. L’esito della preselezione è comunicato al MURST che avvia la fase istruttoria del progetto ai sensi dell’art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5 e salva l’applicazione delle disposizioni seguenti.
5. Per tali progetti, le attività di ricerca sono agevolate dal MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. Le attività di formazione sono agevolate nella forma del contributo nella spesa, secondo le misure indicate al comma 5 del precedente articolo 8.
6. La decorrenza dei costi è fissata ai sensi dell’art. 6, comma 8, del presente decreto.
7. I decreti ministeriali di ammissione all’intervento agevolativo sono comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 36 del precedente articolo 5.
8. Ciascun soggetto non può presentare, ai sensi del presente articolo, più di una richiesta di agevolazione in un arco temporale di 5 anni.
Articolo 11
(progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, i soggetti di cui al comma successivo possono presentare al MURST una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2. A tal fine l’intervento del MURST opera secondo i criteri e le modalità procedurali di cui ai seguenti commi.
2. Le domande di cui all’articolo 1 possono essere presentate da:
a. professori e ricercatori universitari;
b. personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
x. xxxxxxxxxx di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei seguenti soggetti:
a. università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
b. società di assicurazione, banche iscritte all’albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c. uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 5, comma 1, del presente decreto.
4. I progetti di cui al comma precedente, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal XXXXX e pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituiscono parte integrante, debbono essere presentati allegando formale dichiarazione di impegno dei soggetti proponenti a costituire una società entro i tre mesi successivi alla eventuale selezione del progetto.
5. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del richiamato decreto legislativo n. 297/99, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono ammissibili agli interventi del
presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonchè le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.
6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, ai sensi delle definizioni riportate all’articolo 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonchè ad un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova società. I soggetti proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della richiesta.
7. Il competente ufficio del MURST, verificata la regolarità della documentazione proposta, trasmette gli atti alla Commissione di cui al comma successivo per la valutazione della richieste ai sensi del successivo comma 9.
8. Allo scopo di cui al comma precedente, il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica istituisce, con proprio decreto e ai sensi degli artt. 12, comma 4, lett. f) e 13, comma 5, della legge n. 168/89, una Commissione composta da n. 5 esperti, scelti, nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, tra personalità di alta qualificazione e comprovata esperienza nel settore finanziario, imprenditoriale, e di applicazione della ricerca industriale. Per ogni componente è nominato un membro supplente.
9. La Commissione, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, effettua una preselezione dei progetti valutando, anche avvalendosi di specifiche competenze di volta in volta necessarie e individuate nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, la stessa sulla base, in particolare, dei seguenti elementi:
• ruolo del soggetto proponente;
• prospettive economiche e di mercato del progetto;
• carattere innovativo del progetto;
• qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
• consistenza e qualità del gruppo: a tal fine sarà attribuito particolare rilievo alla presenza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 3.
10. Il MURST, acquisite le risultanze della Commissione, sottopone le stesse alla prima riunione utile del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Acquisitone il parere, il MURST adotta, con proprio decreto, il provvedimento che, ove positivo, indica le forme e le misure dell’intervento ai sensi del successivo comma 14. Il decreto è comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell’agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell’agevolazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
11. Il decreto di cui al comma precedente è adottato entro i 120 giorni successivi alla presentazione delle richieste. L’esecutività del decreto di concessione è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.
12. Il decreto di concessione è trasmesso ad uno dei soggetti, indicato dal proponente tra quelli convenzionati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, ai fini della stipula con il soggetto beneficiario del relativo contratto per la gestione dell’intervento. A tale scopo il soggetto convenzionato può richiedere al MURST di avvalersi degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 297/99.
13. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, entro trenta giorni dalla costituzione dell’impresa. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l’adozione delle relative determinazioni.
14. Ai sensi delle disposizioni comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, l’intervento del MURST a favore della nuova società è riconosciuto, nella forma del contributo nella spesa, nel limite massimo di 1 miliardo di Lire, secondo le seguenti percentuali di intervento:
a. 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
b. 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive;
c. si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 del precedente articolo 5;
15. L’importo è erogato dal MURST, per il tramite del soggetto convenzionato, nel modo seguente:
a. anticipazione pari al 50% all’atto della stipula;
b. versamento di una seconda quota, pari al 30%, dietro presentazione di spese sostenute pari almeno al doppio dell’anticipo;
c. saldo del 20% alla verifica della conclusione del programma.
16. Le spese ammissibili sono quelle indicate al comma 24 del precedente articolo 5, ivi comprese le spese sostenute per studi relative alla proprietà intellettuale, studi di mercato, studi di fattibilità. La decorrenza delle spese ammissibili è fissata al 90° giorno successivo alla presentazione della domanda.
17. I soggetti beneficiari dell’agevolazione del MURST sono tenuti a:
• impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;
• assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici e, in caso contrario, informare tempestivamente il MURST delle proprie intenzioni;
• partecipare a manifestazioni a richiesta del MURST e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
• xxxxxxxxxxx, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MURST in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.
TITOLO III
(attività finanziabili con procedimento negoziale)
Articolo 12
(progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici)
1. Ai fini del potenziamento di specifici settori tecnologici, il Ministro, in coerenza con il Programma Nazionale per la Ricerca, individua, con proprio decreto, settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento e definisce temi di ricerca e formazione professionale, determinando, altresì, l'entità dell'ammontare massimo della spesa.
2. Il competente Servizio, quindi, con decreto direttoriale invita i soggetti ammissibili di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del presente decreto a presentare progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 sui temi prioritari di intervento individuati e indica i criteri per la selezione degli stessi, nonché, ove necessario, i limiti temporali e di costo per lo sviluppo di ciascuna tematica.
3. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all’art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5 e salva, comunque, l’applicazione delle disposizioni seguenti.
4. Per tali progetti, l’agevolazione del MURST è concessa nella forma del contributo nella spesa secondo le disposizioni di cui al comma 26 del precedente articolo
5. Si applica, altresì, il comma 21 del medesimo articolo 5. 5. Per i progetti ammessi all’agevolazione i costi riconoscibili decorrono dal 90° giorno successivo al termine fissato ai sensi del precedente comma 2 per la presentazione dei progetti.
6. Per eventuali iniziative di ricerca che, per finalità di straordinario interesse pubblico, sono agevolate a totale carico dello Stato, si applicano le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della Direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di servizi. In tali casi, i risultati conseguiti restano acquisiti alla proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. Ogni progetto di ricerca deve prevedere la realizzazione di progetti di formazione professionale di ricercatori e/o tecnici di ricerca, individuando a tal fine obiettivi, tempi e spese.
8. Il personale in formazione non deve essere legato da alcun tipo di rapporto lavorativo con le strutture coinvolte nell’attività di formazione.
9. Gli interventi a favore di tali progetti di formazione sono concessi, nella forma del contributo nella spesa per un ammontare pari al 100% del costo ammissibile.
Articolo 13
(specifiche iniziative di programmazione)
1. Ai fini di realizzare particolari interventi di promozione e sviluppo delle attività di cui all’articolo 2 finalizzate allo sviluppo socio-economico del territorio, il MURST, su proposta o d’intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, anche locali, e previo parere del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, può concludere con i soggetti attuatori, individuati anche ai sensi dell’articolo 2, commi da 203 a 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la definizione di specifici contratti. Tali contratti possono essere ricompresi nel quadro di accordi più ampi con i soggetti proponenti che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le modalità di valutazione e gestione degli interventi di competenza del MURST, si applicano le stesse procedure indicate all’articolo 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5, nonchè all’articolo 8 per eventuali attività di formazione.
TITOLO IV
(attività agevolabili con procedimento automatico)
Articolo 14
(agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca,
per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca)
1. Dal 1 marzo al 30 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, possono inoltrare al MURST, secondo lo schema ufficiale da questi predisposto, una domanda per l’ottenimento di agevolazioni per:
a. l’assunzione, a tempo pieno, anche con contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca;
b. l’assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
c. l’attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2.
2. Per le modalità di selezione delle domande, di concessione delle agevolazioni, di verifica e controllo dell’utilizzazione delle agevolazioni medesime si applicano le disposizioni di cui al decreto n. 275 del 22 luglio 1998 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e con il Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione Economica, salva l’osservanza delle disposizioni seguenti.
3. L’agevolazione viene concessa secondo le seguenti forme e misure:
a. 50 milioni di Lire, di cui 40 milioni nella forma del credito di imposta e 10 milioni nella forma del fondo perduto, per ogni assunzione di personale individuato ai sensi del predetto decreto n. 275/98;
b. 50%, nella forma del credito d’imposta, dell’importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di Lire all’anno per ogni soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca;
c. 60%, nella forma del credito d’imposta, dell’importo delle borse di studio.
4. Ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06, ciascun soggetto non può beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente, nonchè delle agevolazioni di cui al successivo articolo 16 del presente decreto, per un importo complessivo superiore ai 100.000 Euro su un periodo di tre anni.
5. Le agevolazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3 sono considerate Aiuti di Stato ai sensi della Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo richiamata in premessa.
6. I contratti di ricerca di cui alla lettera b) del comma precedente possono riguardare la realizzazione di attività di ricerca industriale, nonché studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche, formazione del personale tecnico per l’utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali.
7. Per tali contratti, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente comma 1 possono richiedere, in alternativa all’agevolazione di cui ai commi 2 e 3, l’erogazione, a valere sulle risorse del FAR, di un contributo nella spesa nella stessa misura indicata alla lettera b) del comma 3.
8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. Per le modalità di inclusione e di esclusione dall’albo, nonché per l’aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti.
9. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d’ufficio all’albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi.
10. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni;
b. documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.
11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all’albo provvede il Comitato di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99 che, a tal fine, può avvalersi degli esperti di cui al medesimo articolo 7 comma 1.
12. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile.
13. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati.
14. Il MURST procede periodicamente alla verifica, per i laboratori iscritti, della permanenza dei requisiti che ne hanno motivato l'iscrizione stessa, sottoponendo al Comitato le eventuali risultanze negative. In tali casi, il Comitato può proporre al Ministro la cancellazione dei laboratori: la cancellazione è adottata con decreto del Ministro ed è comunicata all'interessato.
15. Resta valido, fino a nuovo aggiornamento, l’albo esistente presso il MURST alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 15
(concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale di ricerca pubblico)
1. Ai fini del distacco temporaneo di personale di ricerca dipendente da enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonché dei professori e ricercatori dipendenti da università, per ciascun esercizio i soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, inviano apposita domanda al rappresentante legale dell’ente di ricerca, ENEA, ASI o dell’università (di seguito definiti soggetto distaccante), dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:
a. dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attività;
b. dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2;
c. durata del distacco, comunque non superiore a quattro anni rinnovabili una sola volta;
d. descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalità di inserimento presso il richiedente;
e. dati identificativi del personale per il quale è stato chiesto il distacco;
f. sede di svolgimento dell’attività di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
2. La domanda è sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, o da un suo procuratore. Ad essa è allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l’assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.
3. Il soggetto distaccante, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti richiedenti l’accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l’accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto il soggetto distaccante ne dà comunicazione al MURST ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.
4. Al termine di ogni anno di attività e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette al soggetto distaccante una relazione sull’attività svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, al personale in distacco temporaneo è assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, può chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi. In ogni caso le imprese non potranno beneficiare di agevolazione, sotto forma di trattamento economico e contributivo posto a carico del soggetto distaccante, oltre la soglia di cui alla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06. L’eventuale quota eccedente sarà carico dell’impresa.
6. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il servizio prestato durante il periodo di distacco costituisce titolo valutabile per le valutazioni comparative per la copertura di posti vacanti di professore universitario, nonché per l’accesso alle fasce superiori del personale di ricerca degli enti.
7. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il soggetto distaccante che, in sostituzione delle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente articolo, abbia avviato le proprie procedure per l’assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all’estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, può presentare al MURST domanda di concessione delle agevolazioni di cui alle disposizioni seguenti.
8. Le agevolazioni sono concesse dal MURST, a valere sulle disponibilità annuali del FAR, nella forma del contributo nella spesa nella misura di lire 50 milioni di Lire per ogni unità di personale assunto ai sensi del precedente comma e per ogni anno di durata del contratto.
9. L’agevolazione è concessa dal MURST sulla base delle comunicazioni dei soggetti distaccanti in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione è disposta prioritariamente ai soggetti che abbiano proceduto ad assegnazioni in distacco presso PMI e, comunque, secondo l’ordine cronologico di ricevimento da parte del MURST delle richieste inoltrate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo. L’erogazione dell’agevolazione è subordinata alla presentazione da parte dell’ente di copia dei contratti di assunzione a termine.
10. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 8 del presente articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
11. I soggetti distaccanti comunicano al MURST le sopravvenute modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 7 del presente articolo, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.
12. Il MURST effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile è escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente articolo.
Articolo 16
(concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell’ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo)
1. Al fine di favorire la partecipazione italiana ai Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo della Unione Europea, il MURST, nel quadro delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, riconosce un premio, nella forma del contributo a fondo perduto, per progetti per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2 presentati nell’ambito dei predetti Programmi, ed ivi agevolati, dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del presente decreto, e rientranti nei paramentri dimensionali di piccole e media impresa ai sensi del successivo articolo 21.
2. Il MURST riconosce il premio secondo l’ordine cronologico di pervenuto delle domande al MURST, nel rispetto dei limiti dettati dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti "de minimis" n. 96/C 68/06 e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto.
3. Il premio è riconosciuto soltanto ai progetti per i quali il contratto con la Unione Europea sia stipulato tra il 30 settembre dell’anno precedente a quello della presentazione della domanda al MURST e il 31 dicembre dell’anno di presentazione medesimo; la relativa concessione è disciplinata dalle seguenti disposizioni.
4. Dal 1 giugno al 31 dicembre di ciascun anno i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo possono presentare domanda di concessione dell’agevolazione ivi prevista, utilizzando a tal fine lo schema ufficiale predisposto dal MURST.
5. La domanda dovrà contenere, oltre a quanto indicato nell’apposito schema, i seguenti elementi:
a. descrizione sintetica del progetto di ricerca, con indicazione del costo, delle modalità di realizzazione, nonché dei soggetti partecipanti;
b. descrizione dell’iniziativa internazionale o comunitaria nell’ambito della quale il progetto è stato ammesso all’agevolazione, nei termini di cui al precedente comma 3;
c. copia del contratto di finanziamento stipulato con la Unione Europea;
d. modalità per l’accreditamento, da parte del MURST, del premio.
6. Il premio è riconosciuto dal MURST nella misura di 50 milioni di Lire per ciascun progetto beneficiante di un aiuto concesso dalla Commissione nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea non inferiore a 300 milioni di Lire: si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 14.
7. In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui al comma 2 del presente articolo prima della data del 31 dicembre, il MURST pubblica apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
8. Il MURST effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al presente articolo, nonchè sul rispetto delle disposizioni del comma 4 del precedente articolo 14, anche avvalendosi di società o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157. In caso di non veridicità delle predette dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni penali, i premi sono revocati ed il soggetto responsabile è tenuto alla restituzione e, inoltre, è escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente articolo.
9. L’elenco dei soggetti ammessi all’intervento di cui al presente articolo è trasmesso dal MURST ai competenti uffici della Unione Europea.
TITOLO V
(disposizioni transitorie e finali)
Articolo 17
(società di ricerca)
1. Ai fini della ammissibilità agli interventi di cui al presente decreto, le società di ricerca di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono parificate ai soggetti di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) sino alla completa applicazione delle disposizioni contenute all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99.
Articolo 18
(servizi e consulenza)
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, agli esperti e ai soggetti convenzionati ivi previsti è riconosciuto un compenso la cui determinazione è fissata, per gli esperti, con apposito decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sentito il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e, per i soggetti convenzionati, nell’ambito dei relativi atti convenzionali.
2. Ai fini della migliore funzionalità degli organismi di cui al comma precedente, il MURST può prevedere periodiche attività di aggiornamento circa le modalità di applicazione del presente decreto.
Articolo 19
(garanzie)
1. Salvo quanto previsto all’articolo 5, comma 16, lettera b), del presente decreto, nonché dal comma 3 del presente articolo, per la concessione delle agevolazioni da parte del MURST non sono richieste particolari forme di garanzia.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 297/99, i crediti nascenti dai contributi di cui al comma precedente sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis C.C., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
3. Nei casi di concessione da parte del MURST di anticipazioni, le stesse, comunque non superiori al 30% dell’agevolazione, dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia pubblicato unitamente al presente decreto.
Articolo 20
(rapporti alla Unione Europea)
1. Le attività sovvenzionate ai sensi del presente decreto formeranno oggetto di un rapporto annuale alla Commissione della Comunità europea.
Articolo 21
(definizione di PMI)
1. Ai fini della presente disciplina, le Piccole e Medie Imprese sono individuate secondo la definizione contenuta nella Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alle Piccole e Medie Imprese n. 96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996.
2. Secondo tale definizione, le PMI sono imprese:
a. aventi meno di 250 dipendenti e
b. aventi: o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,
c. e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
3. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa, la "piccola" è definita come un'impresa:
a. avente meno di 50 dipendenti e
b. avente: o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,
c. e in possesso del requisito di indipendenza quale definito in appresso.
4. Sono considerate imprese "indipendenti" quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
5. Questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
a. se l'impresa è detenuta da società di investimento pubbliche, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;
b. se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI.
6. I tre requisiti sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
7. Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell’impresa richiedente e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
8. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità di lavoro-anno (ULA) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale come frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile chiuso.
9. Per fatturato si intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.
Articolo 22
(individuazione delle aree depresse)
1. L’elenco delle zone economicamente depresse del territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana unitamente al presente decreto.
Articolo 23
(decorrenza dei termini di presentazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti di cui ai precedenti articoli 5, 7, 8, 9, 11 presentati a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini dell’applicazione, nell’esercizio 2000, delle disposizioni dell’articolo 5, comma 5, non si terrà conto dei progetti già presentati in vigenza della normativa preesistente.
3. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 6 del presente decreto, per l’esercizio 2001 e ai fini della prima applicazione delle relative disposizioni, il periodo ricompreso tra il 1° e il 31 gennaio è spostato al periodo tra il 1° e il 31 marzo; nello stesso periodo è fissato il termine di cui al primo comma del citato articolo 6. Resta, comunque, fermo il termine del 30 ottobre 2001 ai fini dell’applicazione, a partire dall’esercizio 2002, delle disposizioni del richiamato articolo 6.
4. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 14, 15, 16, la relativa disciplina trova applicazione a decorrere dall’esercizio 2001.
5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla R&S è fissato in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui al punto 8.1 della richiamata Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore, anche ai fini dell’art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 297/99, al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
Roma, 8 agosto 2000 Prot. n. 593/2000
ALLEGATI
ALLEGATO 1 PARAMETRI PER LA VERIFICA DI AFFIDABILITA' ECONOMICO- FINANZIARIA DELL'IMPRESA
1. Ai fini della certificazione di affidabilità economico-finanziaria di cui all’articolo 5, commi 9, 10, 11, il proponente osserva le seguenti disposizioni. 2. Ai fini dell’ammissibilità agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 del presente decreto, il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri:
a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:
CN CP – I
> 2
CN = capitale netto quale risulta dall’ultimo bilancio approvato
CP-I = costo del progetto al netto dell’agevolazione ministeriale da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto.
b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:
OF < 8% F
OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio approvato
F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.
3. Con esclusivo riferimento agli interventi di cui all’articolo 10 del presente decreto, in caso di mancata rispondenza ad uno o più dei parametri di cui al comma precedente, il proponente può essere ammesso dietro presentazione di idonea garanzia.
4. Ove il soggetto, nel corso dell’anno, abbia presentato altri progetti, la certificazione della rispondenza dei dati di bilancio ai parametri di cui al comma precedente deve effettuarsi considerandosi per CP la somma dei costi complessivi dei singoli progetti sin lì presentati e per I la somma delle relative agevolazioni ministeriali ottenute o previste.
5. Qualora all’atto della presentazione della domanda di agevolazione i dati ufficiali dell’ultimo bilancio siano modificati in virtù dell’approvazione di specifiche operazioni (es.: aumento di capitale), la certificazione della rispondenza dei dati stessi ai parametri di cui alle disposizioni precedenti potrà tenerne conto.
6. Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, il bilancio cui fare riferimento è quello riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi.
7. Nel caso di progetti congiunti, le certificazioni di cui al presente allegato sono effettuate da ciascuno dei soggetti industriali partecipanti, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo.
8. Il parametro di onerosità della posizione finanziaria sarà riverificato a cura del soggetto convenzionato all’atto della stipula del contratto di cui al comma 34 dell’articolo 5; in caso di
verifica negativa il XXXXX assume le conseguenti determinazioni. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all’atto di ogni erogazione; in caso negativo l’erogazione può essere effettuata previa acquisizione di idonea garanzia.
9. Ai fini delle certificazioni di cui ai commi precedenti il proponente utilizza gli schemi ufficiali predisposti dal MURST, pubblicati unitamente al presente decreto e del quale non costituiscono parte integrante.
Schema di domanda
Bollo
Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Servizio S.P.A.R.
Piazzale J. F. Xxxxxxx, 20 00144 R O M A
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa), intendendo effettuare presso i propri laboratori di (ubicazione) un progetto di (ricerca industriale o di prevalente ricerca industriale e/o di formazione) del costo preventivato di (milioni di lire o migliaia di euro), di cui (milioni di lire o migliaia di euro) per commesse di ricerca al di fuori dell'Unione Europea e/o (milioni di lire o migliaia di euro) per la formazione, chiede l'intervento del Fondo Agevolazioni per la Ricerca (FAR) per
Art. 5 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per la
realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale)
Art. 6 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati di
importo superiore a 7,5 Meuro)
Art. 7 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per la
realizzazione di attività di ricerca nell’ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione)
Art. 8 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per la
realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale)
Art. 9 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per la
realizzazione delle attività di cui all’articolo 2, da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attività di formazione del personale di ricerca)
Art. 10 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti autonomamente presentati per il
riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca)
Art. 12 del D.M. 593 8 agosto 2000 (progetti di ricerca e formazione presentati
in conformità a bandi emanati dal Murst per la realizzazione di obiettivi specifici)
Art. 13 del D.M. 593 8 agosto 2000 (specifiche iniziative di programmazione)
Il progetto ha per tema (titolo del progetto, specificare il settore tecnologico interessato); la durata preventivata è di (mesi) a partire dal (data).
Il presente progetto (per i soli progetti di cooperazione internazionale) è conforme al programma di attività attribuito al soggetto nell'ambito del progetto internazionale (denominazione).
Inoltre, ai fini della determinazione delle agevolazioni aggiuntive, il soggetto dichiara che:
è previsto lo svolgimento di attività di ricerca e/o di formazione nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. a) del trattato C.E., per complessive (milioni di lire o migliaia di euro) per la ricerca e di (milioni di lire o migliaia di euro) per la formazione;
è previsto lo svolgimento di attività di ricerca e/o di formazione nelle regioni di cui all'art.87, paragr. 3, lett. c) del trattato C.E., per complessive (milioni di lire o migliaia di euro) per la ricerca e di (milioni di lire o migliaia di euro) per la formazione;
il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri della
U.E. con i quali l'impresa richiedente non ha legami;
il progetto di ricerca presenta il requisito dello svolgimento in cooperazione tra impresa (industriale o artigiana o agroindustriale) ed ente pubblico di ricerca/università.
Il soggetto, con riferimento al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e a quanto finora dichiarato, indica
………. come “soggetto convenzionato” e inoltre richiede, in alternativa all'applicazione dell'art. 5 comma 20, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593
ai sensi dei commi 28 e 29 dell'art.5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, l’intervento del Murst nella forma del contributo in conto interessi indicando quale istituto finanziatore………….
l'intervento del Murst interamente nella forma del contributo nella spesa ai sensi dell'art. 5 commi 26 e 27 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (in quanto il progetto si realizza in aree depresse).
Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:
❑ allegato “Scheda FAR”
❑ allegato “Le dichiarazioni del soggetto proponente”
❑ Dichiarazione del rispetto dei parametri di affidabilità economico-finanziaria
❑ (in caso di PMI) Dichiarazione dei requisiti di PMI
❑ allegato "Il soggetto proponente"
❑ allegato "Il progetto di ricerca", comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento
❑ allegato “Il progetto di formazione”, comprensivo della proposta di capitolato tecnico per il contratto di finanziamento
❑ allegato “EUREKA Project Form” (per i soli progetti di cooperazione internazionale EUREKA)
Il responsabile dei rapporti istruttori è: (qualifica, recapiti e telefoni).
Distinti saluti Il legale rappresentante
(sede, data) (o suo procuratore speciale)
(firma)
SCHEDA FAR
Proponente ……………………………………………………………………………
Altri partecipanti al progetto (ove già noti) ……………………………………………
Sede legale ……………………………………………………………………………..
Luoghi di svolgimento…………………………………………………………………
Intervento ai sensi dell'art …. del D.M. 8 agosto 2000 n. 593
Soggetto ammissibile ai sensi art.5 lett … del D.M. 8 agosto 2000 n. 593
Class. ISTAT ’91………………………………………………………………………..
Area tecnologica del progetto
(desunta dall'apposito elenco inserito sul sito internet del Murst) …………………….
Titolo del progetto……………………………………………………………………….
Sintesi del progetto (max 5 righe)………………………………………………………...
Sintesi dell’effetto di incentivazione dell’aiuto di stato
(max 5 righe e solo per grandi imprese) ………………………………………………
Importo di cui
Ricerca: Extra UE
Decorr:
Durata (mesi)
Importo Formaz.:
Extra UE
Maggiorazioni:
❑ PMI
❑ Aree 87 3a
❑ Aree 87 3c
❑ Aree Ob.2
❑ Partners UE
❑ Cooperazione con Università e/o Enti Pubblici di Ricerca (EPR)
Zona/Ambito op | Formazione | R.Industr. | Svil.precomp | % RI su tot R&S | Totali R&S |
(valori in milioni di lire o in migliaia di euro) | |||||
Aree 87 3a | |||||
Aree 87 3c | |||||
Aree Ob. 2 1 | |||||
Aree N E | |||||
Aree Extra UE | |||||
Totali |
1 Per la formazione, in linea con la tabella dei costi contenuta nell’allegato “Il Progetto di formazione”, includere le spese delle aree in Obiettivo 2 in quelle delle aree non eleggibili.
Allegato: “Le dichiarazioni del soggetto proponente”
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa) attesta di:
soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 come da dichiarazione allegata;
presentare i requisiti di Piccola Media Impresa (PMI) di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 come da dichiarazione allegata.
Il soggetto dichiara di:
• configurarsi come soggetto ammissibile ai benefici del FAR ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto (fattispecie, fra quelle indicate all'art. 5 del decreto);
• non essere moroso su finanziamenti FAR o su altre operazioni MURST;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali;
• non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali.
(sede, data)
Il legale rappresentante
(o suo procuratore speciale) (firma)
[Nel caso in cui il progetto sia presentato in forma congiunta da più aziende o con la partecipazione di Enti pubblici di ricerca (EPR)/Università, gli impegni contenuti nel sotto riportato modello dovranno essere sottoscritti da ogni soggetto partecipante. Pertanto qualora trattasi di EPR/Università sarà necessario soltanto dichiarare di non avere richiesto/ottenuto a fronte del presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali.]
Schema per il caso generale
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria
(da redigere su carta intestata della richiedente)
Si dichiara che la (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i parametri dell’affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto, sulla base dei dati ufficiali dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, bilancio relativo all’esercizio (periodo), risulta quanto segue: [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) sulla base del bilancio riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all’esercizio (periodo), che corrisponde ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta quanto segue:]
a) congruenza tra capitale netto e costo del progetto
CN > XX - X
0
XX = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall’inizio dell’anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;
I = somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.
b) onerosità della posizione finanziaria
OF (valore troncato alla seconda cifra decimale) < 8% F
OF = oneri finanziari netti = saldo tra “interessi e altri oneri finanziari” e “altri proventi finanziari”, di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile;
F = fatturato = “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile.
Si dichiara inoltre che:
- (solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi) la durata dell’esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato.
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente al MURST gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MURST della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.
il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di collegio sindacale) il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento) (firma)
Schema per i casi particolari
Dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria
(da redigere su carta intestata della richiedente)
Si dichiara che la (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, soddisfa i requisiti dell’affidabilità economico-finanziaria di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto, sulla base del capitale netto calcolato sui dati contabili alla data odierna, risulta quanto segue:
CN > XX - X
0
XX = capitale netto = totale del “patrimonio netto” come definito dall’art. 2424 del codice civile, al netto dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, delle “azioni proprie” e dei crediti verso soci per prelevamenti a titolo di anticipo sugli utili;
CP = somma dei costi complessivi del progetto indicato in domanda e di tutti gli altri eventuali progetti presentati dall’inizio dell’anno dallo stesso soggetto richiedente ai sensi del D.M. 8 agosto 2000 n. 593;
I = somma degli interventi ministeriali, già deliberati o da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto, relativi complessivamente a tutti i progetti di cui sopra.
Il requisito di affidabilità economico-finanziaria è stato valutato sul solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto poiché la richiedente
CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE
è una società di recente costituzione che non dispone ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall’assemblea dei soci. [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi.]
CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL’ASSETTO AZIENDALE
è stata interessata, successivamente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) allegato all’ultima dichiarazione dei redditi,] da una modifica sostanziale dell’assetto aziendale consistente in (descrizione).
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente al MURST gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MURST della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.
il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di collegio sindacale) il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento) (firma)
Piccola media impresa Schema per il caso generale
Dichiarazione dei requisiti di PMI
(da redigere su carta intestata della richiedente)
Si dichiara che la (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto sussistono i requisiti seguenti:
- dipendenti nell’ultimo esercizio approvato 2:
richiedente =
società collegate alla richiedente =
totale = < 250
- fatturato riferito a 12 mesi, relativo all’ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi] (in milioni di euro):
richiedente =
società collegate alla richiedente =
totale = < 40 Meuro
- (in alternativa al fatturato) totale dello stato patrimoniale, relativo all’ultimo bilancio di esercizio approvato alla data di presentazione della domanda di finanziamento [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) relativo al bilancio di esercizio riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi] (in milioni di euro): richiedente =
società collegate alla richiedente =
totale = < 27 Meuro
- alla data odierna né il capitale né i diritti di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 [ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all’art. 21 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593]. Da tale valutazione sono esclusi il capitale e i diritti di voto detenuti dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa.
In merito a quanto sopra, si dichiara inoltre che:
- le società collegate alla richiedente (......., ......., ) sono tutte e solo le società di cui, alla data
odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale e i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il numero dei dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l’ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro “part time”, di quello parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione,
2 Espresso in Unità Lavorative Annue (ULA)
di quello neoassunto o dimessosi in corso di esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- il fatturato annuo corrisponde ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile [ovvero (se il bilancio di esercizio riguarda un arco temporale diverso da 12 mesi) il fatturato annuo corrisponde ai “ricavi delle vendite e delle prestazioni”, di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, ricalcolati sulla base di 12 mesi dato che l’esercizio sopraindicato riguarda un numero di mesi pari a ];
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell’”attivo” di cui al codice civile;
- il tasso di conversione lira/euro è pari a 1936,27 lire per un euro;
- (solo per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi) la durata dell’esercizio, diversa da 12 mesi, è stata fissata mediante delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria;
- nè la richiedente nè le società collegate di cui sopra sono state interessate da fusioni, scissioni, altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale successivamente alla data di chiusura dell’esercizio sopraindicato.
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente al MURST gli aggiornamenti delle suddette dichiarazioni nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MURST della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.
il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento) (firma)
Piccola media impresa Schema per i casi particolari
Dichiarazione dei requisiti di PMI
(da redigere su carta intestata della richiedente)
Si dichiara che la (ragione sociale dell’impresa richiedente), nel seguito denominata richiedente, presenta le dimensioni di piccola media impresa (PMI) di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto sussistono i requisiti seguenti:
- dipendenti alla data odierna (numero):
richiedente =
società collegate alla richiedente =
totale = < 250
- totale dello stato patrimoniale, alla data odierna (in milioni di euro): richiedente =
società collegate alla richiedente =
totale = < 27 Meuro
- alla data odierna né il capitale né i diritti di voto della richiedente sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI di cui al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 [ovvero il capitale è disperso in modo tale che è impossibile determinare da chi è detenuto, tuttavia la richiedente può legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza di cui all’art. 21 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593]. Da tale valutazione sono esclusi il capitale e i diritti di voto detenuti dalle società di investimento pubbliche, dalle società di capitale di rischio e dagli investitori istituzionali, limitatamente alle società e agli investitori che non esercitano alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa.
In merito a quanto sopra, si dichiara inoltre che:
- le società collegate alla richiedente (......., ......., ) sono tutte e solo le società di cui, alla data
odierna, la stessa detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto. Il capitale e i diritti di voto detenuti indirettamente sono quelli detenuti per il tramite di una o più società di cui la richiedente possiede il 25% o più del capitale o dei diritti di voto;
- il totale dello stato patrimoniale è il totale delle voci dell’”attivo” di cui al codice civile;
- il tasso di conversione lira/euro è pari a 1936,27 lire per un euro;
- il requisito di PMI è stato valutato sulla base dei dipendenti e dello stato patrimoniale alla data odierna in quanto la richiedente e/o una o più delle collegate di cui sopra (in particolare la e
la )
CASO DI SOGGETTO DI RECENTE COSTITUZIONE
é/sono società di recente costituzione, vale a dire che non dispone/dispongono ancora di un bilancio con conto economico su base annuale approvato dall’assemblea dei soci. [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi.]
CASO DI SOGGETTO INTERESSATO DA MODIFICHE SOSTANZIALI DELL’ASSETTO AZIENDALE
é/sono stata/e interessata/e, successivamente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci, [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) allegato all’ultima dichiarazione dei redditi,] da una modifica sostanziale dell’assetto aziendale consistente in (descrizione).
Si assume infine l’impegno di comunicare tempestivamente al MURST le suddette dichiarazioni aggiornate nel caso in cui tra la data della domanda di finanziamento e la data di protocollo del MURST della domanda stessa siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni stesse.
il legale rappresentante
(sede, data della domanda di finanziamento) (firma)
Allegato: “Il Soggetto Proponente” ( Impresa )
[Nel caso in cui il progetto sia presentato in forma congiunta da più aziende o con la partecipazione di EPR/Università, i dati contenuti nei sotto riportati modelli (Impresa/EPR o Università) dovranno essere compilati da ogni soggetto partecipante.]
1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
• Ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale, estremi dell'iscrizione alla CCIAA e all'INPS (ramo di attività)
• Capitale sociale, soci e relative quote
• Gruppo di appartenenza e suoi settori di attività (solo se la richiedente non ha i requisiti di PMI)
• Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (se già posseduto dalla richiedente)
2) ATTIVITA'
• Ramo di attività
principali attività produttive dell'azienda, ricavi dell'ultimo esercizio per vendite e prestazioni (suddivisi per prodotti o linee di prodotto), collocazione nel mercato.
• Risorse umane
numero di dipendenti (a data recente) e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, produzione, ricerca e sviluppo, marketing, altre funzioni).
• Stabilimenti di produzione
ubicazione e principali linee di produzione.
3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
• Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione
laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in laureati, diplomati, altri) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici
con organizzazioni esterne di ricerca.
• Competenze attinenti al progetto (solo per domande relative a progetti di ricerca e sviluppo)
principali filoni di ricerca già affrontati e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.
• Strutture di formazione (solo per domande relative a progetti di formazione)
strutture di formazione disponibili in azienda (attrezzature, personale, organizzazione) coinvolte nel progetto in esame; rapporti sistematici - per attività formative - con Università e con altre organizzazioni esterne di formazione.
Allegato: “Il Soggetto Proponente” (EPR o Università)
1) INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
• Denominazione dell'EPR, sede legale, codice fiscale
• Patrimonio
• Codice di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (se già posseduto dalla richiedente)
• Struttura operativa coinvolta (se si tratta di EPR o Università con attività multidisciplinare indicare l'unità organizzativa autonoma di riferimento (Istituto o Dipartimento) e a quest'ultima riferire tutte le informazioni successive)
2) ATTIVITA'
• Tipologia di attività
principali attività della struttura operativa coinvolta
• Risorse umane
numero di dipendenti (a data attuale) distinto per personale scientifico e tecnico amministrativo e sua ripartizione per funzione aziendale (direzione, amministrazione, ricerca e sviluppo, altre funzioni).
• Sede di attività
ubicazione e principali linee di attività
3) COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE
• Strutture di ricerca e sviluppo e di progettazione da impiegare per l’esecuzione del progetto
laboratori e relative superfici; organico (suddiviso in personale di ricerca, tecnico e amministrativo e relative qualifiche e profili professionali) e sua compatibilità con gli impegni richiesti dal progetto proposto e dagli altri in contemporaneo svolgimento; attrezzature di particolare rilievo; rapporti sistematici con organizzazioni esterne di ricerca.
• Competenze attinenti al progetto
principali temi di ricerca già svolti o in corso di svolgimento e competenze disponibili attinenti al progetto proposto; competenze da acquisire all'esterno.
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 1 DEL D.M. 8 AGOSTO 2000 N. 593 (LINEE PROGRAMMATICHE PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA)
Il documento dovrebbe articolarsi in due principali capitoli:
• Presentazione aziendale e piano strategico
• Progetti di ricerca programmati
Il primo capitolo dovrà contenere tre paragrafi:
• DATI AZIENDALI (suddiviso in )
♦ DATI ANAGRAFICI (inclusa l’ubicazione geografica dei siti produttivi e di ricerca)
♦ DATI ECONOMICO-FINANZIARI (relativi all’anno precedente, all’anno in corso e alla previsione per il successivo)
• Fatturato (di cui quota export)
• Dipendenti
• Investimenti
• Cash-flow
• Spese di R&S
• Ricercatori e tecnici addetti a R&S
• MISSIONE AZIENDALE E POSIZIONAMENTO DI MERCATO
(in quale business opera e come si posiziona sul mercato rispetto alla concorrenza più qualificata nazionale ed internazionale)
• SCENARIO DI RIFERIMENTO - STRATEGIA AZIENDALE – LINEE DI RICERCA PREVISTE
- scenario dell’evoluzione tecnologica prevista dei prodotti/processi/servizi e relativi fattori (di mercato, tecnologici, ecc) che potranno avere impatto sugli stessi nel prossimo triennio
- individuare, con riferimento al prossimo triennio, quali linee strategiche si intendono perseguire in termini di quote di mercato, aree di mercato, globalizzazione, ridefinizione/concentrazione del "core business", allungamento della catena del valore, innovazione di prodotto, vincoli legislativi e normativi futuri
- filoni tecnologici di ricerca che si intendono avviare in coerenza con la strategia aziendale e l'evoluzione tecnologica dei prodotti/servizi dell'azienda
Per quanto attiene il secondo capitolo dovrebbe essere evidenziato, per l’insieme dei progetti per i quali si intende presentare l’istanza al Murst nel corso dell’anno successivo:
• Descrizione dei progetti (descrizione dei prodotti/processi/servizi da sviluppare con illustrazione delle funzionalità in grado di svolgere; esigenze che riesce a soddisfare, ovvero problematiche che riesce a risolvere).
• Valenza tecnologica dei progetti (elementi di innovazione, originalità, complessità, multidisciplinarietà; criticità tecnologiche da superare; applicabilità dei risultati ad altri settori industriale e/o di servizi)
• Partnership (eventuali collaborazioni attese da enti di ricerca, università, altre imprese, fornitori)
• Costo dell’insieme dei progetti (stima in miliardi di lire o in milioni di Euro) evidenziando la ripartizione per area geografica (Ne/Ext, Ea, Ec/E2)
• Impegno globale di risorse (stima n. equivalente - anno di ricercatori e tecnici)
• Periodo globale di realizzazione dei progetti (n. di mesi)
Allegato: “Il Progetto di ricerca”
Prima parte - Proposta di Capitolato Tecnico
1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO
2) Titolo
3) Descrizione dell'obiettivo finale
A tal fine, con riferimento al prodotto/processo/servizio da sviluppare, evidenziare:
• caratteristiche e prestazioni da realizzare
Descrizione delle modalità di funzionamento.
• specifiche quantitative da conseguire
Valori dei principali parametri operativi.
• principali problematiche di R&S
Indicazione delle principali problematiche tecnico-scientifiche o tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e descrizione delle soluzioni che si intendono studiare.
4) Durata (in mesi) e data di inizio del progetto
5) Luoghi di svolgimento del progetto
Principali località nelle zone di imputazione geografica dei costi.
6) Responsabile del progetto
Dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l’impresa richiedente. Allegare, inoltre, in separata sezione il relativo curriculum vitae.
7) OBIETTIVI, ATTIVITÀ E TEMPISTICA
8) Struttura del prodotto/processo/servizio
Descrivere, facendo eventualmente anche uso di disegni e tabelle, il prodotto/processo/servizio che si intende sviluppare, evidenziandone i principali moduli o elementi componenti, detti Obiettivi Realizzativi (OR).
9) Obiettivi realizzativi e Attività
A fronte della struttura sopra delineata, descrivere singolarmente gli Obiettivi Realizzativi individuati, evidenziando per ciascuno di essi :
- le attività di ricerca industriale (RI) o di sviluppo precompetitivo (SP) necessarie per la realizzazione di ciascun obiettivo realizzativo;
- le eventuali conoscenze, moduli, elementi componenti, risultati già disponibili in azienda o acquisibili commercialmente;
- investimenti (solo per gli interventi di cui all’ articolo 9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593):
l'intervento riguarda (la realizzazione, l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l’acquisizione, la delocalizzazione) del centro di ricerca , di proprietà di
…………………………….
ubicato nel Comune di ……………..Provincia di… zona
eleggibile………..
Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti indicare inoltre l'attuatore per ogni singolo obiettivo realizzativo.
10) Tempistica
Rappresentare il programma complessivo con un diagramma temporale lineare, evidenziando le date previste di completamento dei singoli obiettivi realizzativi (OR), e l'eventuale Obiettivo di Investimento (OI).
11) CENTRO DI RICERCA (solo ove tale ipotesi ricorra)
a) DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
• Descrizione del progetto
• Costi
VOCI | IMPORTI DA SOSTENERE |
Progettazione, direzione lavori, ecc | |
Suolo aziendale | |
Opere edili ed infrastrutturali | |
TOTALE INVESTIMENTI |
a) NOTIZIE E CONSIDERAZIONI TECNICO-ECONOMICHE- SCIENTIFICHE
• Grado di interconnessione con le attività di ricerca previste nel progetto Fornire elementi che consentano di valutare il collegamento funzionale degli investimenti con le attività di ricerca del progetto .
• Ricadute occupazionali dirette
Relative al centro di ricerca
Personale R&S (qualifica) | Precedente (unità) | A regime (unità) | Variazione (unità) |
TOTALE |
• Motivazioni relative alla scelta dell’iniziativa e della sua ubicazione
Collegamenti di carattere tecnico e/o organizzativo con stabilimenti industriali, esistenza di Parchi Scientifici e Tecnologici o poli tecnologici
1) COSTI AMMISSIBILI in milioni di Lire o in migliaia di Euro (indicare una sola valuta)
RICERCA INDUSTRIALE | SVILUPPO PRECOMPETITIVO | ||||||||||||
Eleggibile Lett. a) | Eleggibile lett. c) | Eleggibile Ob. 2 | Non eleggibile | Extra U.E. | TOTALE | Eleggibile lett. a) | Eleggibile lett. c) | Eleggibile ob. 2 | Non eleggibile | Extra U.E. | TOTALE | TOTALE GENERALE | |
Personale | |||||||||||||
Spese generali | |||||||||||||
Attrezzature | |||||||||||||
Consulenze | |||||||||||||
Prestazioni di terzi | |||||||||||||
Beni immateriali | |||||||||||||
Materiali | |||||||||||||
Recuperi (da detrarre) | |||||||||||||
Subtotale (altri costi del progetto) | |||||||||||||
Investimenti (*) | |||||||||||||
Totale |
In caso di progetti presentati da più soggetti riportare anche una tabella per ogni singolo attuatore
(*) solo per gli interventi di cui all'art.9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, il cui importo totale ammissibile non potrà eccedere il 25% del totale degli altri costi ammissibili del progetto (Subtotale).
21
1) VERIFICA DELL’ESITO DEL PROGETTO DI RICERCA
2) Verifica finale
• Risultati disponibili a fine attività
Indicare gli obiettivi di ricerca raggiunti nonché il numero ed il tipo dell'eventuale realizzazione di prototipi e impianti pilota ed infine l’eventuale realizzazione degli investimenti relativi al centro di ricerca.
• Modalità con cui sarà verificabile l’esito dell’intera ricerca
Da basare su criteri esclusivamente tecnici. Indicare prove da svolgere e risultati quantitativi attesi, sia con riferimento al progetto di ricerca che all'eventuale realizzazione di investimenti relativi al centro di ricerca e al suo funzionamento.
3) PROGETTO INTERNAZIONALE (solo per progetti relativi alla realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione )
• Obiettivi del progetto internazionale
descrivere sinteticamente gli obiettivi dell'intero progetto internazionale (prestazioni, specifiche e obiettivi realizzativi)
• Partecipanti al progetto internazionale
elencare i partecipanti all'intero progetto internazionale, indicandone la nazionalità e descrivere sinteticamente i compiti di ciascun partner all’interno del progetto internazionale secondo lo schema seguente:
Partner | Nazione | Percentuale costi | PMI | Descrizione attività |
Descrizione sintetica dei compiti di ciascun partner | ||||
TOTALE | 100% |
confermare l'esistenza di un "memorandum of understanding" o di altro tipo di “agreement” fra i partecipanti che ha determinato la suddetta ripartizione.
• Tempistica
rappresentare con un diagramma temporale lineare il programma dell'intero progetto internazionale descritto al punto precedente,
ripartito per partecipante; evidenziare le date previste di inizio e di conclusione.
1) SCENARIO DI RIFERIMENTO, OBIETTIVI, BENEFICI ATTESI (Per i soli progetti di cui all'art. 10 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593)
• Scenario di riferimento
fornire le informazioni necessarie a valutare il quadro di riferimento (settoriale e/o territoriale e/o tecnologico e/o aziendale) da cui scaturiscono le motivazioni di fondo dell'iniziativa
• Obiettivi
fornire le informazioni necessarie a valutare la rispondenza del progetto con gli obiettivi, previsti dalla legge, di salvaguardia e promozione dei livelli occupazionali, di miglioramento del rapporto tra attività produttive e attività di ricerca, di recupero di competitività del soggetto proponente
• Benefici attesi
fornire le informazioni necessarie a valutare il prevedibile ritorno economico degli obiettivi programmati attraverso un'analisi costo-benefici del progetto, nonché le prospettive di utilizzazione dei predetti risultati in termini di ricadute industriali volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo e di salvaguardia e/o incremento occupazionale
SECONDA PARTE
2) ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFETTO INCENTIVANTE DELL'INTERVENTO PUBBLICO (da compilare solo da parte delle Grandi Imprese)
• Aspetti quantitativi
dati quantitativi sull’impresa a supporto dell'effetto incentivante dell'intervento pubblico rispetto alle normali attività di R&S della richiedente (evoluzione nell’ultimo triennio e relativa proiezione sulla base del progetto proposto con riferimento alle spese annue di R&S, agli addetti ad attività di R&S e al rapporto fra spese di R&S e fatturato).
• Elementi distintivi
elementi che distinguono il programma di ricerca proposto dalle attività di R&S routinarie dell’impresa.
3) INTERESSE TECNICO-SCIENTIFICO
• Novità e originalità delle conoscenze acquisibili.
descrizione delle attuali tecnologie e soluzioni confrontabili utilizzate dalla concorrenza sia a livello nazionale sia a livello internazionale
• Utilità delle conoscenze acquisibili per innovazioni di prodotto/processo/servizio che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo della richiedente e/o del settore di riferimento.
4) COPERTURA FINANZIARIA
• Fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed informazioni a supporto della loro congruità.
Indicare la suddivisione dei costi per anno solare, a partire dalla data di inizio del progetto, secondo la seguente tabella (inclusi gli eventuali costi effettivi da sostenere per i centri e per la connessa formazione) :
2001 | 2002 | 2003 | 200... | TOTALE | |
Totale |
1) VALIDITA' INDUSTRIALE DEL PROGETTO
• Coerenza strategica e gestione del progetto
Coerenza con gli obiettivi strategici dell’impresa, interazione delle strutture impegnate nel progetto con le altre strutture dell'impresa, criteri di selezione e monitoraggio del progetto.
• Competitività tecnologica
Caratteristiche tecnologiche attuali e prospettiche dell’offerta, prevedibili evoluzioni della domanda indotte dal trend della tecnologia, validità prospettica del progetto.
• Ricadute economiche dei risultati attesi
Dimensioni del mercato attuali e prospettiche, posizioni della richiedente e della principale concorrenza, ricavi e/o minori costi attesi e redditività dell’iniziativa anche in relazione agli investimenti di industrializzazione.
• Previste ricadute occupazionali
Indicare gli adeguamenti di organico di R&S e/o di produzione, salvaguardia di posti di lavoro, eventuali ricadute occupazionali indotte, con riferimento al progetto presentato e quindi anche alla eventuale voce “investimenti” .
• Previsione della localizzazione dello sfruttamento industriale
Stabilimenti eventualmente coinvolti nell’ipotizzato sfruttamento industriale.
2) ARTICOLAZIONE DEI COSTI
• Personale e consulenze (per ogni soggetto proponente)
Impegno in anni x uomo a fronte delle singole attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo indicate nel paragrafo "obiettivi realizzativi" della prima parte.
• Altri costi
Dettaglio sulle singole voci di costo.
3) REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI ULTERIORI AGEVOLAZIONI (solo se richieste)
• Svolgimento con partner della U.E.
Collaborazione con partner di altri Stati membri della U.E .-che non abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate)- per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione con l'indicazione della quota di attività, di competenza dei partner della UE, che non deve essere inferiore al 10% del costo totale del progetto.
• Svolgimento di progetti con enti pubblici di ricerca/università
Collaborazione fra una o più imprese ed uno o più enti pubblici di ricerca/università per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune; modalità di cooperazione con l'indicazione della quota di attività, di competenza degli EPR/Università, che non deve essere inferiore al 10% del costo totale del progetto.
4) COERENZA CON IL DOCUMENTO ILLUSTRATIVO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA (solo per i progetti di importo superiore a 7,5 Meuro già previsti nel documento presentato al MURST il 30 ottobre)
Evidenziare il collegamento con il documento illustrativo già presentato ai sensi dell'art. 6 del D. Lg.vo 297/9
Allegato: “Il progetto di formazione” Prima parte - Proposta di capitolato tecnico
1) DATI SALIENTI SUL PROGETTO
• Titolo
• Obiettivi
Elenco delle differenti figure professionali alla cui formazione è finalizzato il progetto. Per ciascuna differente figura professionale indicare il numero di unità di personale da formare e descrivere le competenze che dovranno risultare acquisite al termine del relativo percorso formativo.
- Modalità di selezione o reclutamento dei partecipanti
Per ciascuno degli obiettivi sopra definiti indicare i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti ai candidati per l’ammissione ai corsi di formazione del progetto, le modalità previste per la loro individuazione ed eventuale selezione, nonché il loro rapporto giuridico, in essere o da attivare, con la società richiedente.
- Durata del progetto complessivo (in mesi) a partire dal (data)
in tale durata devono essere ricompresi i tempi relativi alla eventuale selezione del personale da ammettere ai corsi di formazione, i percorsi formativi e le valutazioni finali.
- Responsabile del progetto
dati anagrafici, titolo di studio, rapporti con l'impresa richiedente, posizione professionale. Allegare inoltre in separata sezione il relativo curriculum vitae.
- Diagramma temporale lineare del progetto
• Articolazione dei costi del progetto di formazione (in milioni di lire o migliaia di euro)
Voci di costo | Elegg. lett. a) | Elegg. lett. c) | Non Elegg. 3 | Totale |
Costo del personale docente | ||||
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione | ||||
Altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.) | ||||
Strumenti e attrezzature 4 | ||||
Costi dei servizi di consulenza | ||||
Subtotale | ||||
Costo del personale per i partecipanti alla formazione 5 |
3 Inclusi i costi in aree obiettivo 2
4 Per strumenti e attrezzature si intendono quelli di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione
5 Tale voce sarà ammessa fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti
Totale |
2) ATTIVITA' E COSTI RELATIVI A CIASCUN OBIETTIVO
• Programma relativo all’Obiettivo n°1
• Struttura responsabile dell’obiettivo (solo per progetti presentati congiuntamente da più soggetti)
• Durata (in mesi) a partire dal (data)
• ore di formazione, programma di attività e diagramma temporale articolato in tre moduli:
modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche
modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.
modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo.
(I moduli A e B e la docenza delle strutture obbligatorie sono vincolanti per ciascun formando).
• Diagramma temporale lineare dei moduli componenti il percorso formativo.
• Programma relativo all’Obiettivo n° ….
3) VERIFICA DELL'ESITO DELLA FORMAZIONE
• Verifica finale
- documentazione finale disponibile, comprensiva delle schede di valutazione sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito per ciascun partecipante;
- modalità di verifica basate sugli scostamenti delle attività e delle ore di formazione, complessivamente e per i singoli formandi.
• Copertura finanziaria
SECONDA PARTE: altre informazioni
fonti di copertura finanziaria preventivate, ad integrazione degli incentivi richiesti, ed informazioni a supporto della loro congruità
• Esigenze scientifiche e tecnologiche di settore
• situazione attuale ed evoluzione attesa nel medio periodo per il settore industriale interessato;
• competenze critiche di R&S per la competitività sui mercati nazionali/internazionali.
• Adeguatezza del progetto
aderenza del progetto di formazione, anche in riferimento ai livelli di qualificazione previsti, alle figure e competenze professionali di R&S rispondenti alle esigenze di cui al punto precedente.
• Strutture obbligatorie
indicare le strutture obbligatorie che si prevede di utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione: strutture universitarie (denominazione, sede, facoltà, dipartimenti coinvolti nella formazione), e/o gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993,
n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI.
• Altre strutture formative
competenze e ruolo formativo delle eventuali strutture formative esterne non rientranti tra quelle obbligatorie.
• Dettaglio dei costi
dettaglio dei costi per obiettivo e per modulo
• Impegno didattico
articolato per obiettivo formativo, per modulo formativo e per tipologia di attività formativa
• Ricadute occupazionali
Previsione quantitativa di posizioni lavorative da ricoprire, relative mansioni, e potenziamento della struttura di R&S beneficiaria del progetto di formazione.
• Coerenza strategica del progetto
Eventuale coerenza della struttura di R&S prospettica con le strategie dell'impresa.
Schema di domanda per l’ottenimento delle agevolazioni previste dall’articolo 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593
Bollo
Spett.le
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Servizio S.P.A.R.
Piazzale J. F. Xxxxxxx, 20 00144 R O M A
I seguenti soggetti:
(Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 11)
congiuntamente ai seguenti soggetti: (solo ove si intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell’art. 11):
(ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale),
intendendo effettuare presso (ubicazione) un progetto di (ricerca industriale o di prevalente ricerca industriale) del costo preventivato di (milioni di lire o migliaia di euro), di cui (milioni di lire o migliaia di euro) per commesse di ricerca al di fuori dell’Unione Europea, chiede l'intervento del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) ai sensi dell’articolo 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593
La ricerca ha per tema (titolo della ricerca, specificare il settore tecnologico interessato); la durata preventivata è di (mesi) a partire dal (data).
In caso di esito positivo della valutazione, ed entro tre mesi dalla data di formale notifica dello stesso, i soggetti proponenti costituiscono la società (ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa), così come da formale dichiarazione di impegno che si allega.
I soggetti sopra indicati dichiarano di:
- non avere richiesto/ottenuto a fronte delle attività previste nel presente progetto altri incentivi pubblici nazionali o internazionali (ivi compresi fondi ordinari dell’Ente Pubblico di Ricerca(EPR)/Università di appartenenza).
Ai fini della determinazione delle agevolazioni aggiuntive, i soggetti dichiarano che (indicare le sole dichiarazioni inerenti ai requisiti riscontrabili nel progetto):
- la società di nuova costituzione presenterà i requisiti di Piccola e Media Impresa di cui al D.M.
8 agosto 2000 n. 593;
- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, per complessive (milioni di lire o migliaia di euro);
- è previsto lo svolgimento di attività di ricerca nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. c) del trattato di Amsterdam, per complessive (milioni di lire o migliaia di euro);
- il progetto è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri della U.E. con i quali la società di nuova costituzione non ha legami;
- il progetto presenta il requisito dello svolgimento in cooperazione con EPR/Università.
Inoltre, ai fini delle disposizioni di cui al comma 12 dell’art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, i proponenti indicano il seguente soggetto convenzionato (tra quelli indicati nell’elenco allegato al D.M. 8 agosto 2000 n. 593): …………………..
Si allegano 4 copie, compreso l'originale, della seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi MURST:
- allegato “Dichiarazione di impegno per la costituzione della nuova società”
- n. allegati “Le dichiarazioni del soggetto proponente”;
- allegato "I soggetti proponenti e la nuova società";
- allegato "Il progetto di ricerca" (redatto utilizzando il modello allegato "Il progetto di ricerca" di cui al precedente schema di domanda).
Il responsabile dei rapporti istruttori è: (qualifica, recapiti e telefoni).
Distinti saluti (sede, data)
I soggetti proponenti di cui al comma 2 dell’art. 11
(firma/e)
Il/I legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i di cui al comma 3 dell’articolo 11 (firma/e)
Allegato: Dichiarazione di impegno per la costituzione della nuova società
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(La presente dichiarazione, predisposta su foglio separato, deve essere firmata congiuntamente da tutti i soggetti proponenti persone fisiche o legali rappresentanti dei soggetti persone giuridiche)
I seguenti soggetti:
(………………………..)
si impegnano formalmente a costituire, entro tre mesi dalla formale notifica dell’esito positivo della valutazione del progetto, la società di seguito descritta:
Natura giuridica
• Capitale sociale
• Compagine sociale e relative quote
• Organi societari e loro composizione
• Sede legale
• Settore di attività
Fatta salva la facoltà di recesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del MURST della positiva selezione del progetto, comunicazione che deve essere resa nota dal responsabile della ricerca a tutti i soggetti sopra indicati
Allegato: Le dichiarazioni del soggetto proponente
(Persone fisiche di cui al comma 2 dell’art.11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593)
Il sottoscritto dichiara di
• configurarsi come soggetto ammissibile agli interventi di cui all’art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto (indicare la fattispecie tra quelle indicate all’art. 11 comma 2 del Decreto);
• aver portato a conoscenza dell’Ente Pubblico di Ricerca(EPR)/Università (da cui dipende o presso il quale svolge la propria attività) la domanda per l’ottenimento delle agevolazioni previste dall’articolo 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e delle proprie intenzioni a costituire, con i soggetti indicati nella domanda, una società per lo svolgimento del progetto. Dichiara inoltre di essere in regola con quanto previsto dal comma 5 dall’articolo 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593
Allegato: Le dichiarazioni del soggetto proponente
(Soggetti persone giuridiche di cui al comma 3 dell’art.11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593)
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa)
dichiara di
• configurarsi come soggetto ammissibile agli interventi di cui all’art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 in quanto (indicare la fattispecie tra quelle indicate all’art. 11 comma 3 del Decreto);
• non essere moroso su finanziamenti FAR o su altre operazioni Murst;
• di non essere sottoposto a procedure concorsuali (solo per imprese)
Allegato: I soggetti proponenti e la nuova società
I SOGGETTI PROPONENTI
1) PERSONE FISICHE
(Utilizzare lo schema seguente)
• Nome, cognome, luogo e data di nascita
• Titolo di studio, data e luogo di conseguimento
• Stato professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 acquisito dal ../../..
• Ente/università presso cui svolge la propria attività
• Competenze maturate nel corso degli studi (se rilevanti ai fini del progetto di ricerca
• Partecipazione a progetti di ricerca (elencare i progetti indicando:nome progetto, breve descrizione, ruolo svolto, laboratorio presso cui è stato svolto, nome del responsabile scientifico)
• Altre competenze maturate (se rilevanti per lo sviluppo del progetto o per la sua gestione tecnico economica).
• Altre informazioni ritenute utili per dimostrare le capacità maturate nel settore della ricerca.
2) ALTRI SOGGETTI (utilizzare i modelli Impresa/Ente o Università allegati allo schema di domanda precedente)
Fornire in ogni caso ogni indicazione utile alla valutazione della capacità del soggetto o della persona fisica a condurre il progetto di ricerca proposto e a far parte della nuova società evidenziando in particolare capacità e competenze attinenti al progetto.
LA NUOVA SOCIETA’
Descrivere la struttura e il piano di sviluppo della nuova società, fornendo le seguenti informazioni:
• Informazioni generali
Natura giuridica, compagine sociale, sede legale, capitale sociale, settore di attività
• Studio del mercato
definizione del mercato di riferimento, situazione attuale e prospettica del mercato di riferimento, analisi della concorrenza nazionale, europea, mondiale.
• Analisi commerciale
studi tecnici già effettuati, studi e ricerche necessarie allo sviluppo del prodotto, brevetti, licenze, know-how disponibile
• Realizzazione dell’attività di impresa
investimenti umani, mobiliari, immobiliari
• Studi finanziari previsionali
quadro dei risultati previsionali (ricavi, margine operativo lordo, flussi di cassa dell’iniziativa), piano finanziario del progetto di ricerca e dei relativi investimenti di industrializzazione.
Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 14 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.593 dell’ 8 agosto 2000
Bollo
Spett.le
Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Servizio S.P.A.R.
Piazzale J. F. Xxxxxxx, 20 00144 R O M A
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale ed operativa, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 14 comma 1, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell’ 8 agosto 2000, per:
lett. a) (Assunzioni, a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato di durata almeno biennale, di qualificato personale di ricerca)
lett. b) (Assunzione di oneri relativi a borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca)
lett. c) (Attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di cui al comma 6 del medesimo art. 14)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
di :
- configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, come richiamato dall’art. 14 del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000, in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. dell’art. 5, comma 1, dello stesso decreto;
- di rientrare nei parametri di : P.M.I.
(in tal caso produrre la relativa dichiarazione utilizzando lo schema allegato);
G.I.
- di operare in : AREA DEPRESSA nel comune di ……….provincia di……..
del territorio nazionale di cui all’elenco allegato al decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000
ALTRA AREA nel comune di….…….provincia di……..
Si allega:
- CCIAA con certificato di vigenza (o autocertificazione sostitutiva) ;
- notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000 (per le PMI deve essere utilizzato il modello allegato).
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante
Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile dei rapporti per l’istruttoria con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica).
Distinti saluti
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CUI ALLA LETTERA A)
Si dichiara:
- di aver assunto a partire dal 1 gennaio dell’esercizio in corso (ovvero: assumere) n. soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lett.a) dell’art. 3, comma 1, del decreto del 22 luglio 1998, n. 275, ai quali sono (ovvero: saranno) attribuite le seguenti funzioni: (descrizione sintetica delle stesse);
- di aver fruito, o aver in corso di fruzione, per n. dei soggetti di cui al punto precedente, del
credito di imposta di cui all’art. 13 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l’assunzione dello stesso personale;
- di realizzare, nell’anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero dei dipendenti a tempo pieno rispetto all’anno precedente, ivi compresi i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione-lavoro;
- di esercitare attività, ove di nuova costituzione, che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
- che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subirà riduzioni nel corso del periodo agevolato;
- che l’incremento della base occupazionale viene considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto richiedente;
- che i nuovi dipendenti sono iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruiscono della cassa integrazione guadagni.
- di essere consapevole che l’agevolazione in oggetto viene fruita ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti “de minimis” n. 96/C 68/06 (100 mila Euro in tre anni).
- In relazione a quanto precede, si dichiara di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della odierna domanda, di altre agevolazioni indicate, dall’ente erogatore o dal provvedimento di legge che le disciplina, come rientranti fra gli aiuti a titolo di “de minimis”, o di averne beneficiato per un importo di lire………, pari a Euro… (in questo caso, riempire la
tabella sottoriportata). Si impegna inoltre a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100 mila Euri di agevolazioni de minimis che saranno complessivamente ottenute.
Legge di riferimento/ ente erogatore | Data di concessione dell’agevolazione | Importo in lire dell’agevolazione | Tasso di conversione lira/Ecu/Euro (°) | Importo in Ecu/Euro dell’agevolazione |
(°) : Valori da prendere in considerazione per i seguenti anni : 1997 = 1.923,6; 1998 = 1.947,3; 1999 e anni successivi
= 1.936,27
Il richiedente si impegna, infine, a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dei contratti di assunzione, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuta assunzione di personale con i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto 22 luglio 1998, n. 275 con gli estremi identificativi del medesimo personale.
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CUI ALLA LETTERA B)
Si dichiara:
- di aver concesso a partire dal 1 gennaio dell’esercizio in corso (ovvero: concedere) n. nuove borse di studio per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni previste dall’art. 3, comma 2, lett. b) del decreto del 22 luglio 1998, n. 275, (descrizione sintetica delle borse e indicazione dell’importo);
- di aver fruito, o aver in corso di fruzione, per n. dei soggetti di cui al punto precedente, del
credito di imposta di cui all’art. 13 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per le stesse borse di studio;
- di realizzare, nell’anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto della spesa per la copertura di oneri relativi a borse di dottorato di ricerca;
- di essere consapevole che l’agevolazione in oggetto viene fruita ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti “de minimis” n. 96/C 68/06 (100 mila Euri in tre anni).
- In relazione a quanto precede, si dichiara di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della odierna domanda, di altre agevolazioni indicate, dall’ente erogatore o dal provvedimento di legge che le disciplina, come rientranti fra gli aiuti a titolo di de minimis, o di averne beneficiato per un importo di lire………, pari a Euri…….. (in questo caso, riempire la tabella sottoriportata). Si impegna inoltre a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di ottenimento della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100 mila Euri di agevolazioni de minimis che saranno complessivamente ottenute.
Legge di riferimento/ente erogatore | Data di concessione dell’agevolazione | Importo in lire dell’agevolazione | Tasso di conversione lira/Ecu/Euro (°) | Importo in Ecu/Euro dell’agevolazione |
(°) : Valori da prendere in considerazione per i seguenti anni : 1997 = 1.923,6; 1998 = 1.947,3; 1999 e anni successivi
= 1.936,27
- (per le sole Grandi imprese) che l’investimento in ricerca di cui all’articolo 14, comma 1, lett.
b) del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000 è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:
“Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto dell’effetto incentivante dell’aiuto, in particolare di fattori quantificabili (come l’evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.”
Il richiedente si impegna a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dell’intesa con l’università, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuta sottoscrizione di intesa con l’università ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto del 22 luglio 1998, n. 275, con l’indicazione del numero delle borse di dottorato di ricerca e del programma di ricerca.
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CUI ALLA LETTERA C)
Si dichiara:
- di aver commissionato a partire dal 1 gennaio dell’esercizio in corso (ovvero: commissionare) n. nuovi contratti per attività di ricerca ai soggetti in possesso dei requisiti indicati alla lett. a) dell’art. 3, comma 2, del decreto 22 luglio 1998, n. 275 (descrizione sintetica della tipologia di contratto, del relativo oggetto, e indicazione dell’importo);
- di non partecipare direttamente o indirettamente al capitale del soggetto commissionario in misura superiore al 10%;
- di non essere partecipato direttamente o indirettamente al proprio capitale dal soggetto commissionario in misura superiore al 10%;
- di aver fruito, o aver in corso richiesta di fruizione, per n. … dei contratti di cui al punto precedente, del credito di imposta di cui all’art. 13 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
- di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per gli stessi contratti;
- di realizzare, nell’anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;
- di voler beneficiare, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000, dell’agevolazione richiesta nella forma di :
CREDITO D’IMPOSTA CONTRIBUTO NELLA SPESA
- (per le sole Grandi imprese) che l’investimento in ricerca di cui all’articolo 14, comma 1, lett. c) del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000 è da ritenersi aggiuntivo, secondo i parametri di cui al paragrafo 6.2 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06) di seguito riportato:
“Per verificare che grazie agli aiuti previsti, le imprese effettuino una quantità di ricerca superiore a quella che avrebbero svolto in assenza di aiuti, la Commissione terrà conto dell’effetto incentivante dell’aiuto, in particolare di fattori quantificabili (come l’evoluzione delle spese destinate alla R&S, quella del numero delle persone che si dedicano ad attività di R&S e quella del rapporto tra R&S e fatturato), delle lacune del mercato, dei costi supplementari connessi alla collaborazione transfrontaliera, nonché di altri fattori pertinenti indicati dallo Stato membro che ha trasmesso la notifica. Un progetto di aiuto potrà essere inoltre accettato se contribuisce alla realizzazione di una ricerca che in assenza di aiuto sarebbe stata meno ambiziosa o non avrebbe potuto essere realizzata entro gli stessi limiti di tempo.”
Il richiedente si impegna, infine, a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità, copia autenticata dei contratti di ricerca, ovvero, in alternativa, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvenuta stipula del contratto con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del 22 luglio 1998, n. 275, con gli estremi identificativi del medesimo soggetto e con l’indicazione dell’attività di ricerca oggetto del contratto.
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
Schema di domanda per la richiesta di iscrizione all’albo Murst dei laboratori di ricerca di cui all’art. 14, commi 9-15 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.593 dell’ 8 agosto 2000
Bollo
Spett.le
Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Servizio S.P.A.R.
Piazzale J. F. Xxxxxxx, 20 00144 R O M A
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale ed operativa, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede l’iscrizione del proprio laboratorio/i di ricerca …………………… (indicare denominazione/i) …………………… sito in (sede operativa del laboratorio) nell’Albo dei laboratori di ricerca previsto dall’art. 14 del D.M. n. 593 dell’8/8/2000, ed allega, secondo l’apposita modulistica, le notizie utili ai fini della valutazione, della cui veridicità è responsabile, consapevole delle conseguenze di carattere penale in caso di difformità dal vero.
Il soggetto chiede, inoltre, che come settori di specializzazione siano indicati nell’albo quelli appartenenti alle seguenti classificazioni ISTAT (non più di tre):
(codice) 6 ………. (descrizione) ,
(codice) 5 ……… (descrizione) ,
(codice) 5 ……… (descrizione) ……………………………………….. .
Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli schemi XXXXX (su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante):
A. Notizie di carattere generale
B. Dotazioni del laboratorio
C. Risorse disponibili
D. Certificazione del sistema di qualità
E. Volume delle attività di ricerca
F. Esperienze significative
G. Scheda sintetica.
6 Indicare minimo due cifre relative al codice
Si allega infine la seguente documentazione (in originale o in copia firmata per autentica dal legale rappresentante):
1) Breve curriculum vitae del responsabile del laboratorio.
2) Certificato C.C.I.A.A. integrale comprensivo di vigenza o un’autocertificazione sostitutiva.
3) Mod. 86 INPS dove risulti il numero complessivo dei dipendenti e Mod. DM10 con timbro e firma del legale rappresentante.
4) Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si evidenzia, per gli ultimi tre esercizi, il costo dell’attività di ricerca svolta, in valore assoluto e in percentuale del fatturato complessivo (ovvero del valore della produzione).
5) Riconoscimenti o autorizzazioni pubbliche allo svolgimento di specifiche attività di laboratorio, in particolare quelle della certificazione del sistema qualità.
6) Certificazione antimafia Distinti saluti
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
Allegato A (A1, A2…se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve compilare una scheda per laboratorio)
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
DENOMINAZIONE DEL LABORATORIO DI RICERCA
RAGIONE SOCIALE DEL RICHIEDENTE
SEDE AMMINISTRATIVA DEL RICHIEDENTE
(indicare solo se diversa da sede legale del richiedente)
SEDE LABORATORIO (indicare se diversa da sede legale del richiedente; se i laboratori sono più di uno compilare una scheda "notizie di carattere generale" per ogni laboratorio)
LEGALE RAPPRESENTANTE: Nome
Titolo di studio
RESPONSABILE LABORATORIO: Nome
Titolo di studio
UFFICIO PER IL PRIMO CONTATTO: Nome
DEL LABORATORIO Telefono Fax e.mail Sito internet
DATA DI INIZIO DELL’EFFETTIVA ATTIVITA’ DEL LABORATORIO
Allegato B
DOTAZIONI DEL LABORATORIO
1) Descrizione delle singole apparecchiature scientifiche più significative (indicare la classificazione ISTAT del settore di specializzazione nell'ambito del quale sono utilizzate le apparecchiature) :
2) Strutture del laboratorio: sintetica descrizione degli immobili e della superficie
sviluppata.
3) Valore corrente degli investimenti per il laboratorio: terreni e fabbricati
impianti e macchinario
attrezzature industriali e commerciali
Allegato C
RISORSE DISPONIBILI
LAVORATORI DIPENDENTI
Numero dipendenti con contratto di lavoro subordinato occupati nell’impresa durante l'ultimo esercizio approvato (anno) espresso in ULA(1) .
Al (indicare una data recente) n. persone sono occupate nel laboratorio
con qualifica di:
1) Ricercatori :
titolo di studio * numero
totali di cui di cui
a tempo pieno a tempo parziale
2) Tecnici di laboratorio:
titolo di studio * numero
totali di cui di cui
a tempo pieno a tempo parziale
3) Addetti ad altre mansioni
numero
totali di cui di cui
a tempo pieno a tempo parziale
* indicare con "CFL" in righe separate il personale assunto con contratto formazione lavoro che, ai sensi dell'art. 3 comma 15 della Legge n. 863 del 19.12.84 e successive integrazioni e modificazioni, gode delle agevolazioni contributive previste per attività di ricerca.
(1) il numero di dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l’ultimo esercizio approvato, avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro “part time”, di quello
parzialmente occupato in quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d’esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.
LAVORATORI NON DIPENDENTI DEL LABORATORIO
1) Personale non dipendente: liberi professionisti, esperti, ecc. per collaborazioni prestate in attività di ricerca:
titolo di studio numero
2) Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
titolo di studio numero
3) Borsisti non inseriti in programmi di formazione:
titolo di studio numero
Allegato D
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’
Il Laboratorio ha la certificazione del sistema qualità? (si/no)
Se si: allegare copia del certificato con dichiarazione di copia conforme firmata dal legale rappresentante
Allegato E
VOLUME DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA
Indicare (in milioni di lire o in migliaia di euro):
- il volume delle attività di ricerca svolte negli ultimi tre anni;
- il valore del fatturato (o della produzione, specificare) realizzato negli ultimi tre anni.
Allegato F
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
(con particolare riferimento agli ultimi tre anni)
1) Brevi cenni delle principali vicende aziendali e ramo d'attività.
2) Xxxxxxx nei quali il laboratorio svolge le ricerche.
3) Dimensioni e caratteristiche del mercato (nazionale, internazionale, pubblico, privato), nei suoi aspetti fattuali e potenziali, che costituiscono il referente per l’attività di ricerca del laboratorio.
4) Esperienze di commesse di ricerca svolte per grandi imprese.
5) Esperienze di commesse di ricerca svolte per piccole e medie imprese.
6) Ricerche finanziate da pubbliche amministrazioni.
(quali ad es.: Progetti finalizzati CNR, EUREKA, Programmi ricerca CEE, Ricerche finanziate dal Fondo Speciale per la Ricerca Applicata e dal Fondo Innovazione Tecnologica ai sensi della legge 46/82, Ricerche finanziate ai sensi della legge 488/82, Ricerche finanziate ai sensi del decreto legislativo 293/99; Servizi alle imprese di cui alla legge 64/86, Ricerche finanziate ai sensi del decreto legislativo 297/99).
7) Collaborazioni con altri soggetti, in particolare con Università, Enti di Ricerca, ENEA, ASI, ecc.
8) Altre ricerche svolte non comprese nei precedenti punti 4, 5, 6 e 7.
9) Xxxxxxxx, indicando anche l’eventuale loro applicazione industriale.
10) Pubblicazioni nell’ultimo triennio (n. internazionali).
su riviste nazionali e n.
su riviste
11) Attività di promozione scientifica, indicando i settori e i risultati conseguiti.
12) Altre informazioni utili.
Allegato G
SCHEDA SINTETICA
(nella quale devono essere riportati, nell'apposito spazio, i dati aziendali
e del laboratorio più significativi desunti dalla documentazione integrale allegata)
RICHIEDENTE - Ragione sociale - forma giuridica: Sede legale: Data iscrizione CCIAA Legale rappresentante (generalità e titolo di studio) LABORATORIO (denominazione - solo se diversa da quella del richiedente) Sede laboratorio: Responsabile del laboratorio (generalità e titolo di studio) Data inizio attività del laboratorio: | |
SETTORI DI | (indicare i codici ISTAT, minimo due cifre) di non più di tre settori |
RICERCA | |
CERTIFICAZIONE DI | (indicare quale) |
QUALITA' | |
ATTREZZATURE SIGNIFICATIVE | Valore totale delle attrezzature (milioni di lire o migliaia di euro) |
LAVORATORI SUBORDINATI DEL LABORATORIO Totale n. (su totale dipendenti del richiedente n. ) LAVORATORI NON SUBORDINATI | Qualifica Tempo pieno Tempo parziale 1. Ricercatori (titolo di studio) 2. Tecnici di lab. (titolo di studio) 3. Addetti ad altre mansioni Totale n. |
VOLUME ATTIVITA’ DI RICERCA negli ultimi 3 anni | anno xxxx: in milioni di lire o migliaia di euro anno xxxx: in milioni di lire o migliaia di euro anno xxxx: in milioni di lire o migliaia di euro |
RAMO DI ATTIVITA' | |
DATI DI BILANCIO | Valore delle immobilizzazioni risultanti dall’ultimo bilancio approvato: Valore del fatturato (o della produzione, da specificare) negli ultimi tre anni: nel xxxx: in milioni di lire o in migliaia di euro nel xxxx: in milioni di lire o in migliaia di euro nel xxxx: in milioni di lire o in migliaia di euro |
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL MERCATO | |
ESPERIENZE CON GRANDI INDUSTRIE | |
ESPERIENZE CON PMI |
RICERCHE FINANZIATE DA P.A. | |
COLLABORAZIONI CON ENTI SCIENTIF. | |
BREVETTI | |
PUBBLICAZIONI | |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE |
Schema di domanda-dichiarazione per la richiesta delle agevolazioni di cui all’art. 16 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.593 dell’ 8 agosto 2000
Bollo
Spett.le
Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Servizio S.P.A.R.
Piazzale J. F. Xxxxxxx, 20 00144 R O M A
Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale ed operativa, settore di attività, recapito di posta elettronica), chiede di poter fruire delle agevolazioni di cui all’art. 16, comma 1, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell’ 8 agosto 2000, per aver stipulato con la Commissione Europea, nel periodo indicato al medesimo art. 16, comma 3, un progetto per la realizzazione di attività di ricerca industriale nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo in corso di esecuzione.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:
- di configurarsi come soggetto ammissibile ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000, in quanto rientrante nella figura giuridica di cui alla lett. .... dell’art. 5, comma 1, dello stesso decreto e di rientrare nei parametri di P.M.I. (produrre la relativa dichiarazione utilizzando lo schema allegato);
- che il progetto di ricerca beneficia di un aiuto comunitario pari a:
- di essere consapevole che l’agevolazione in oggetto viene fruita ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti “de minimis” n. 96/C 68/06 (100 mila Euro in tre anni).
- In relazione a quanto precede, si dichiara di non aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della odierna domanda, di altre agevolazioni indicate, dall’ente erogatore o dal provvedimento di legge che le disciplina, come rientranti fra gli aiuti a titolo di “de minimis”, o di averne beneficiato per un importo di lire………, pari a Euro… (in questo caso, riempire la
tabella sottoriportata). Si impegna inoltre a rispettare, per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione de minimis, il limite di cumulo di 100 mila Euri di agevolazioni de minimis che saranno complessivamente ottenute.
Legge di riferimento/ ente erogatore | Data di concessione dell’agevolazione | Importo in lire dell’agevolazione | Tasso di conversione lira/Ecu/Euro (°) | Importo in Ecu/Euro dell’agevolazione |
(°) : Valori da prendere in considerazione per i seguenti anni : 1997 = 1.923,6; 1998 = 1.947,3; 1999 e anni successivi
= 1.936,27
Si allega:
- CCIAA con certificato di vigenza (o autocertificazione sostitutiva);
- descrizione sintetica del progetto di ricerca industriale, con indicazione del costo, delle modalità di realizzazione, dei soggetti partecipanti;
- descrizione dell’iniziativa comunitaria nell’ambito della quale il progetto è stato ammesso all’agevolazione;
- copia del contratto stipulato con la Commissione Europea;
- notizie sul soggetto richiedente atte ad accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 1 del decreto n. 593 dell’ 8 agosto 2000 (per le PMI deve essere utilizzato il modello allegato);
- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante;
Per le modalità di accreditamento dell’agevolazione si fornisconi i seguenti elementi informativi:
Ai fini istruttori si potrà prendere contatto con (indicare il responsabile dei rapporti per l’istruttoria con qualifiche, recapiti, telefoni e indirizzo di posta elettronica).
Distinti saluti
(sede, data) Il legale rappresentante
(firma)
NOTE PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIABILI
L'ambito operativo degli interventi di cui al presente decreto riguarda le attività di ricerca industriale (RI), eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetivo (SP) purchè necessarie alla validazione dei risultati dell’attività di ricerca industriale, nonché la formazione e/o riqualificazione di personale destinato ad attività di RI e/o SP.
Pertanto per i progetti di ricerca le attività finanziabili sono quelle di studio e di ricerca teorico- sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di prodotti/servizi/processi (ricerca industriale) e le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (sviluppo precompetitivo). Nel caso in cui i prototipi e gli impianti pilota o dimostrativi siano utilizzabili o convertibili a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere trattati come specificato più avanti alla voce “Recuperi” nell’ambito del successivo punto 5 (Criteri di determinazione dei costi ammissibili).
Per i progetti di formazione, le attività finanziabili sono quelle finalizzate alla formazione e/o riqualificazione di personale destinato ad attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo e riguardanti l’approfondimento su tematiche scientifico-tecnologiche e training on the job in affiancamento a ricercatori; per i livelli professionali a più alta qualificazione sono ammesse anche attività riguardanti il management di progetti di ricerca. Sono inoltre finanziabili le attività per la selezione dei formandi, se trattasi di personale non dipendente. Nel caso della formazione richiesta in connessione agli investimenti per i centri di ricerca, i formandi, nel caso di centri nuovi o da ampliare, non possono essere già dipendenti della richiedente alla data di inizio del progetto.
2. REDAZIONE DELLA DOMANDA
Ai fini della scelta dell’intervento del Murst nella forma del contributo in conto interessi, si precisa che per “tasso di riferimento vigente al momento di stipula del contratto” di cui al comma 29 dell’art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, si intende quello determinato ai sensi del decreto Ministero Tesoro del 21.12.94 pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.94.
3. REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Nel caso di progetti proposti da due o più soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del decreto MURST dell’8.8.00 la dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria va effettuata da ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo; nel caso di progetti proposti ai sensi dell’art. 5, comma 3, la dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria va effettuata, invece, esclusivamente dai soggetti di cui al precedente comma 1, sempre facendo riferimento alla rispettiva quota di costo. Nei casi suddetti il requisito di PMI viene riconosciuto solo nel caso in cui ognuno dei soggetti di cui all’art. 5, comma 1, ne sia provvisto.
Ai sensi della disposizione di cui al comma 10 dell’art. 5, le società di ricerca e i centri di ricerca industriale per i quali la verifica sul parametro di onerosità finanziaria è negativa potranno comunque essere ammessi nel caso in cui risulti positiva la verifica di tale parametro sull’impresa che intende sfruttare industrialmente i risultati della ricerca; a tali fini debbono predisporsi due dichiarazioni: la prima sul parametro CN>(CP-I)/2 sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della richiedente, la seconda sul parametro OF/F sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della società che industrializzerà i risultati.
Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un gruppo industriale, in caso di esito negativo della verifica di rispondenza ai parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un’ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest’ultimo sia consolidato, col metodo del bilancio integrale o anche proporzionale ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.
Il ricorso al bilancio consolidato è consentito anche per le verifiche di affidabilità economico- finanziaria sui soci (imprese e centri di ricerca) dei consorzi e delle società consortili.
Il ricorso al bilancio consolidato è possibile, inoltre, per i soggetti interessati da modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, nel caso in cui le operazioni di modifica di assetto si realizzino all’interno del perimetro di consolidamento. In tal caso, in alternativa alla verifica del solo parametro di congruenza fra capitale netto e costo del progetto, può farsi quella su entrambi i parametri riferiti ai dati consolidati.
Il requisito di PMI richiede, fra l’altro, che o il fatturato o lo stato patrimoniale risultino inferiori alle rispettive soglie di 40 Meuro e 27 Meuro; pertanto, nella dichiarazione è sufficiente indicarne uno solo che non superi la rispettiva soglia.
Ai fini del requisito di PMI un bilancio di esercizio diverso da 12 mesi si considera ufficiale solo se la durata è stata fissata da delibera, regolarmente omologata, dell’assemblea straordinaria; in questo caso il fatturato va riferito a 12 mesi (dividendolo per il numero dei mesi dell’esercizio e moltiplicandolo per 12); il numero dei dipendenti calcolato in ULA (Unità Lavorative Annue) è invece determinato sulla durata effettiva dell’esercizio.
Ai fini del requisito di PMI si precisa che: per società di investimento pubblica si intende la società la cui attività e struttura è definita dall’art. 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 29.1.58 n. 645, ed al cui capitale lo Stato e/o gli Enti Pubblici partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 50%; per società di capitale di rischio si intende la società che investe il proprio capitale in titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono in relazione all’andamento economico dell’impresa cui gli stessi si riferiscono; per investitori istituzionali si intendono gli enti e gli organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire, parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o in beni immobili (per esempio, i fondi di investimento, le compagnie di assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.).
Per il calcolo delle soglie, ai fini della definizione di PMI, occorre sommare i dati dell’impresa richiedente e quelli di tutte le imprese in cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto; lo stesso va fatto per la verifica del requisito di PMI di ciascuna delle imprese “a monte” della richiedente stessa.
Lo schema di “dichiarazione per casi particolari” va utilizzato dalle società di recente costituzione che non dispongano ancora del primo conto economico su base annuale e da quelle che, successivamente alla data di chiusura dell’ultimo bilancio ufficiale, [ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello presentato per l’ultima dichiarazione dei redditi,] siano state interessate da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda che abbiano rilevante impatto sull’assetto stesso; non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di
assetto le variazioni della forma giuridica, della compagine sociale e del capitale sociale. Le prime due hanno rilievo solo se eventualmente comportino l’inammissibilità del soggetto richiedente. Riguardo all’aumento di capitale sociale la richiedente può, se lo ritiene, tenerne conto nell’ambito della dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria per il caso generale: per il patrimonio netto non farà riferimento al valore risultante dall’ultimo bilancio approvato, ma a quello risultante alla data di perfezionamento dell’aumento di capitale; tale valore comprensivo degli utili e delle perdite registrati fino alla data suddetta, deve essere sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero, per le società che non dispongono di tale organo, dal legale rappresentante. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria.
Lo schema di dichiarazione dei requisiti di PMI per i casi particolari va utilizzato anche nei casi in cui la situazione di non disponibilità del primo conto economico annuale o di modifica sostanziale dell’assetto aziendale interessi una o più delle imprese “collegate” alla richiedente coinvolte nella verifica dimensionale.
Qualora la società di recente costituzione disponga già, alla presentazione della domanda, del primo bilancio ufficiale (ancorché relativo ad un esercizio inferiore a 12 mesi), il capitale netto da utilizzare nella dichiarazione dell’affidabilità economico finanziaria è quello risultante da tale bilancio. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria.
Riguardo alla verifica del requisito di PMI per un’impresa che dopo la chiusura dell’ultimo bilancio ufficiale sia stata interessata da modifiche sostanziali dell’assetto aziendale, qualora all’atto della presentazione della domanda l’impresa abbia nel frattempo chiuso il primo esercizio post-modifica, ancorché il relativo bilancio non sia stato ancora approvato, la verifica va fatta secondo i criteri generali, facendo riferimento ai dati di tale esercizio sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell’affidabilità economico-finanziaria.
4. REDAZIONE DELL’ALLEGATO “IL PROGETTO DI RICERCA”
Il progetto di ricerca deve essere descritto riportando una illustrazione, sufficientemente dettagliata, degli obiettivi realizzativi il cui conseguimento condurrà al raggiungimento dell’obiettivo finale dichiarato. Orientativamente il progetto può essere impostato secondo stati di avanzamenti semestrali, ognuno dei quali può ricomprendere uno o più obiettivi intermedi. Per la rappresentazione dello sviluppo temporale degli obiettivi realizzativi può essere predisposto lo schema seguente:
mesi 0 | 12 | 24 | 36 | N | ||||||
OR 1 (denominazione) | ||||||||||
RI attività di ricerca industriale | ||||||||||
SP attività di sviluppo precompetitivo | ▼ | 1 | ||||||||
OR 2 (denominazione) | ||||||||||
RI attività di ricerca industriale | ||||||||||
SP attività di sviluppo precompetitivo | ▼ | 2 | ||||||||
OR 3 (denominazione) | ||||||||||
RI attività di ricerca industriale | ||||||||||
SP attività di sviluppo precompetitivo | ▼ | 3 | ||||||||
↑ 1.1.2002 | ↑ 18 | ↑ 27 | ↑ N | |||||||
▼ 1 completamento del 1º obiettivo realizzativo (OR 1) |
▼ 2 completamento del 2º obiettivo realizzativo (OR 2)
▼ 3 completamento del 3º obiettivo realizzativo (OR 3)
Per i progetti internazionali, nel caso di domande di finanziamento presentate disgiuntamente da più di un partecipante italiano, i punti 1, 2 e 5 dell'allegato "IL PROGETTO DI RICERCA" devono risultare identici per ciascuna domanda e saranno ottenuti assiemando i dati relativi al programma di ricerca di ciascun partecipante; la presentazione deve evidenziare gli obiettivi e la specifica competenza di ogni richiedente.
Per la descrizione del progetto di investimenti di cui agli interventi previsti all’art. 9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (centri di ricerca), elaborare una breve relazione tecnica illustrativa, atta a descrivere compiutamente (riportare solo ciò che ricorre): il titolo di acquisizione del suolo aziendale, la spesa prevista ed il costo unitario; il conferimento degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, ecc, e la relativa spesa prevista; le caratteristiche delle opere edili ed infrastrutturali [sia per le opere edili (sistemazione del terreno, indagini geognostiche, corpi di fabbrica, impianti tecnici, viabilità interna, sistemazioni a verde, recinzioni,ecc.), la spesa prevista ed il costo unitario; che per gli impianti tecnologici (principali caratteristiche degli impianti), la spesa prevista ed il costo per singolo impianto].
Per le opere edili comprese negli interventi di cui all’art. 9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (centri di ricerca) occorre allegare una planimetria e degli elaborati grafici.
Dalla planimetria, redatta in adeguata scala (orientativamente 1:100), dovranno risultare la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, ecc. La planimetria dovrà essere corredata di opportuna legenda e di una sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici dovranno essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative. Nel caso di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione e delocalizzazione, dovranno essere opportunamente evidenziate, sia in planimetria che in tabella, le superfici oggetto dell’investimento. Nel caso di acquisizione dovranno infine essere evidenziate, sia in planimetria che in tabella, le superfici oggetto di eventuale intervento edilizio di ristrutturazione.
Gli elaborati grafici consisteranno in piante e prospetti redatti in adeguata scala (orientativamente 1:50), nei quali saranno evidenziate le opere oggetto dell’intervento; gli elaborati descrittivi consisteranno in una breve relazione tecnica illustrativa dei lavori da realizzare (comprendente le ragioni della scelta della soluzione tecnica prospettata, le verifiche di fattibilità, l’esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici), ed in una valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.
Tutte gli elaborati dovranno essere firmati dal progettista e controfirmati dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa (o suo procuratore speciale).
Nel caso di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, delocalizzazione di immobili non di proprietà, sarà necessario allegare alla domanda il titolo di disponibilità per una durata non inferiore ad anni 5, a decorrere dalla data di ultimazione degli investimenti.
Il prospetto dei costi deve essere redatto tenendo presenti le seguenti indicazioni :
- i costi qui riportati devono essere quelli che si prevede effettivamente da sostenere;
- i costi non sono ammissibili all’agevolazione in misura superiore al 25% degli altri costi del progetto riportati nella tabella di cui al punto 4 dell’allegato “Il progetto di ricerca”;
- la prima voce del prospetto (progettazione, direzione lavori, ecc.) è ammissibile nel limite del 5% del totale dei costi ammissibili di cui sopra;
- nella voce “opere murarie ed infrastrutturali”, come indicato al comma 5 dell’art. 9 del
D.M. 8 agosto 2000 n. 593, possono essere inclusi gli “impianti tecnologici” e cioè le nuove acquisizioni relative a beni materiali significativi per il centro di ricerca (sia in termini qualitativi che quantitativi) come un’infrastruttura del centro di ricerca stesso; sono invece esclusi mobili ed arredi del centro;
- dovrà essere svolta un’attività di formazione comportante spese pari ad almeno il 10% del totale dei costi ammissibili relativi al centro e riportati alla voce "Investimenti" nella tabella dei costi ammissibili di cui al punto 4.
Ai fini della valutazione della interconnessione con le attività di ricerca previste nel progetto, fornire gli elementi che consentano di valutare la specifica attinenza dell’investimento rispetto alle attività di ricerca del progetto stesso.
Ai sensi del comma 33 dell’articolo 5 del decreto MURST dell’8.8.2000, l'ammissibilità dei costi decorre dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e comunque dal novantesimo giorno successivo dalla data di presentazione della domanda determinata secondo il protocollo MURST/SSPAR. I costi sostenuti in data antecedente non saranno riconosciuti in nessun caso, ad eccezione di quanto disposto dal comma 6 dell’articolo 9 del decreto MURST dell’8.8.2000.
La ripartizione dei costi tra ricerca industriale (RI) e sviluppo precompetitivo (SP) va effettuata secondo lo schema riportato al punto 4 dell’allegato “Il progetto di ricerca” tenendo presente che la voce “investimenti” verrà considerata automaticamente rientrante nella tipologia della ricerca industriale e comunque non potrà, come importo ammissibile, superare il 25% degli altri costi ammissibili del progetto;
Esclusivamente per le grandi imprese, ai fini dell'indicazione degli elementi per la valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto dello Stato, gli aspetti quantitativi richiesti possono essere specificati secondo lo schema seguente 7:
Spese di R&S | ------ | ------ | ------ |
Addetti ad attività di R&S | ------ | ------ | ------ |
Fatturato | ------ | ------ | ------ |
Rapporto spese R&S/fatturato | ------ | ------ | ------ |
Agli stessi fini gli elementi distintivi possono essere descritti specificando se:
* Il progetto, in assenza dell'intervento agevolativo pubblico:
a) non verrebbe realizzato;
b) verrebbe realizzato con modalità e obiettivi diversi;
c) (altre spiegazioni)
* Con la realizzazione del progetto verranno:
7 Riportare i dati dell’ultimo triennio e le relative proiezioni negli anni di esecuzione del progetto prospettato, proprio al fine di evidenziare l’effetto di incentivazione dell’aiuto dello Stato .
- conseguiti risultati di avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e almeno allineati a quello mondiale e che consisteranno in dimostratori non immediatamente trasferibili alla produzione industriale;
- conseguiti risultati in settori per i quali il mercato comunitario presenta delle lacune;
- sostenuti costi supplementari connessi a collaborazioni trasfrontaliere.
L’impegno in anni x uomo del personale e delle consulenze va ripartito, secondo lo schema seguente, fra le singole attività indicate al punto “obiettivi realizzativi” della prima parte dell'allegato “IL PROGETTO DI RICERCA”
in anni x uomo
OBIETTIVO REALIZZATIVO | ATTIVITÀ (denominazione) | Tipolo- gia(*) | PERSONALE | CONSULENZA | ||||||||
Ea | Ec | Ob. 2 | Ne | Ext | Ea | Ec | Ob. 2 | Ne | Ext | |||
OR 1 | ||||||||||||
OR n | ||||||||||||
Totale ricerca industriale | ||||||||||||
Totale sviluppo precompetitivo | ||||||||||||
TOTALE GENERALE |
(*) Indicare RI per “Ricerca Industriale” e SP per “Sviluppo precompetitivo”
5. REDAZIONE DELL’ALLEGATO “IL PROGETTO DI FORMAZIONE”
Nel caso di programmi formativi riguardanti differenti gruppi di formandi (afferenti a diverse figure professionali), occorrerà suddividere il progetto in differenti obiettivi formativi corrispondenti a ciascuna differente tipologia di figura professionale. Per ciascuno di tali obiettivi (figure professionali) indicare il relativo numero di soggetti da formare e descrivere le competenze che dovranno risultare acquisite al termine del relativo percorso formativo.
(Ad es: Obiettivo n.1: tre ricercatori industriali orientati allo studio del …………, con un livello di qualificazione …………….
Obiettivo n.2 )
La differenziazione tra figure professionali deriva da: differenti tipologie di specializzazione tecnico-scientifica e/o differenti livelli di qualificazione, nonché da sostanziali differenziazioni, in termini temporali o di contenuti, nei percorsi formativi delineati per il raggiungimento dello specifico obiettivo formativo. Un progetto che preveda sia la formazione di ricercatori che di tecnici di ricerca dovrà necessariamente prevedere almeno due differenti obiettivi. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ammissibili, ciascuno dei quali è interessato ad uno specifico gruppo di formandi, è indispensabile attuare una suddivisione in obiettivi formativi al fine di differenziare i percorsi formativi gestiti da ciascun proponente il progetto.
E’ tassativamente vietato, pena la revoca delle agevolazioni, impiegare il personale in formazione, ad esclusione di quello dipendente relativamente alle ore non imputate al progetto, per specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personale “ricercatore” necessario all’attività stessa ovvero per scopi produttivi. Al riguardo l’impresa dovrà impegnarsi a notificare tale condizione al personale in formazione.
Le imprese beneficiarie dovranno indicare le procedure che intendono adottare affinché sia data ampia pubblicità alle attività di formazione per personale non dipendente (avvisi pubblici, bandi, altro), nonché le modalità per la selezione del personale stesso. La modalità dell’avviso pubblico o bando è d’obbligo per i progetti di formazione di cui all’art. 12 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 (progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MURST per la realizzazione di obiettivi specifici) e comunque per l’ammissibilità dei costi di selezione.
Il diagramma temporale lineare del progetto dovrà illustrare la sua articolazione temporale in differenti percorsi formativi (obiettivi), vedi esempio successivo:
Obiettivi/Attività | 1° Anno 2° | Anno 3° | Anno | … | |||||||||||
Selezione Formandi 8 | |||||||||||||||
Obiettivo n° 1 | |||||||||||||||
…………. | |||||||||||||||
Obiettivo n° .. | |||||||||||||||
- La descrizione del "programma" di cui al punto 2.1 può essere redatta secondo lo schema seguente:
Durata (in mesi) a partire dal (data)
Ore complessive di formazione Mod. C
cosi ripartite: Mod. A
Mod. B e
Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche
II modulo si articolerà nei seguenti sub-moduli:
per ogni sub-modulo (MA1, MA2 … ) indicare:
8 Se previsto dal progetto
• conoscenze oggetto di approfondimento
• durata in ore di formazione
• Numero di formandi partecipanti al modulo
Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo
(stesso schema di modulo A)
Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa del progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo
(stesso schema di modulo A)
Diagramma temporale lineare dei moduli componenti il percorso formativo relativo all’obiettivo 1 (secondo l'esempio riportato di seguito)
Modulo | Sub-modulo | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | ||||||
MA | X0 X0 X0 |
X0 | ||||||||
XX | X0 | |||||||
XX | C1 C2 |
- il dettaglio delle attività e costi delle strutture partecipanti alla formazione (personale docente e servizi di consulenza) deve essere riepilogato secondo la seguente tabella:
Moduli 9 | Struttura attuatrice della Formazione | Tipologia di Attività 10 | Durata e impegno | Costo 11 | ||
Mesi 12 | Ore 13 | Formandi 14 | ||||
MA | ||||||
MB | ||||||
MC | ||||||
Costo della formazione |
N.B: Poiché uno degli elementi di valutazione del progetto è la qualificazione delle strutture partecipanti alla formazione, ed il relativo contributo, è opportuno elencare nominativamente almeno le strutture più qualificanti e comunque quelle così dette “obbligatorie”. Successive variazioni o sostituzioni di tali strutture dovranno essere espressamente autorizzate dall’Esperto valutatore e comunicate al soggetto convenzionato.
Elencare gli ulteriori costi imputati al progetto (ad es. selezione del personale da ammettere ai corsi, prestazioni gestionali ecc.) indicando, se già note, le strutture attuatrici delle relative attività.
- L'impegno didattico in ore di formazione va rappresentato secondo la tabella seguente:
Ore di didattica 15
Moduli
9 Non è necessario ma possibile, se ritenuto utile per la descrizione del progetto, dettagliare i sotto moduli come indicati nella descrizione dell’attività di formazione
10 Utilizzare descrizioni molto sintetiche quali ad es seminari centralizzati, pratica di laboratorio, affiancamento a ricercatori industriali ecc.
11 In milioni di lire o in migliaia di euro.
12 Durata solare dell’attività di formazione affidata alla struttura per quella tipologia di modulo ad es, 0,5 mesi, 2 mesi. 13 Ore di formazione che la struttura eroga in quel macro modulo, ad es riprendendo le durate della nota (3) 70 ore in due settimane, equivalenti a 7 ore al giorno per 10 giorni o 320 ore per una durata di due mesi.
14 Numero di formandi che frequenteranno quel modulo presso quella struttura
15 Per ore di didattica si intende la somma di tutte le ore di didattica frequentate dai formandi (frequenza a corsi in aula, esercitazioni di laboratorio in presenza di un tutor) riportate anche nella precedente tabella e con una “Tipologia di Attività” tipica della didattica .
Personale interno | Aziende collegate | Università Enti | Altri | Totale | |
Mod A | |||||
Mod B | |||||
Mod C | |||||
Totale |
- Le modalità di verifica dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare, per ciascun obiettivo, gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma. Riduzioni (in ore formative) del programma svolto superiori al 5% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione da parte dell'esperto e del soggetto convenzionato per verificare la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa finanziata, che consentano di accettare tali riduzioni o assenze.
- Orientativamente il progetto di formazione si considera equilibrato se:
o l'apporto delle strutture obbligatorie è superiore al 25% delle ore di didattica complessive;
o le ore di formazione del modulo A rappresentano una percentuale delle ore di formazione totali compresa tra il 40% ed il 70%
6. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI
Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento della ricerca, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino.
Tale criterio di cassa va rispettato anche nell’ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio al soggetto convenzionato del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 60 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso.
Qualora un bene venga acquisito utilizzando la forma del “leasing”, sarà ammessa al finanziamento soltanto la quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.
Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), soggetti che d'ora in avanti saranno tutti denominanti imprese "collegate", le disposizioni su determinazione e imputazione dei costi contenute nella presente modulistica allegata al D.M. 8 agosto 2000 n. 593 si intendono estese anche a tali collegate. Fermo restando
l'obbligo per queste ultime di emettere regolare fattura16, l'importo ammesso al finanziamento è il minore tra il costo di fattura, al netto di IVA, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri contabili. Pertanto l'impresa finanziata è tenuta a far rispettare alle collegate i criteri contenuti nella presente modulistica.
Per la quantificazione in lire italiane o in euro, in funzione della moneta di rendicontazione, dei pagamenti in valuta estera, occorre distinguere:
a. pagamenti con addebito su conto in lire (o in euro)
In tal caso il relativo controvalore è ottenuto sulla base del cambio (o del rapporto di conversione per le monete "IN") utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento.
b. pagamenti effettuati direttamente in valuta estera
In tal caso il controvalore sarà determinato:
1. se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
2. se il pagamento è avvenuto in valuta "IN" (ossia appartenente all'Unione Monetaria Europea) utilizzando i rapporti di conversione con l'euro, fissi e irrevocabili, stabiliti il 31/12/98 o le conseguenti parità tra le monete "IN”.
Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni
Sono inoltre esclusi dal finanziamento i costi relativi a mobili ed arredi.
6.1 IL PROGETTO DI RICERCA (DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI)
I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di sviluppo precompetitivo (SP) vanno rilevati separatamente. Pertanto l'impresa finanziata deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attività e, in particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi, per la rilevazione dei costi di RI, commesse diverse da quelle destinate alla rilevazione dei costi di SP.
Nell’ambito dei criteri generali sopraelencati sono ammessi al finanziamento i costi sottoindicati, riconoscendosi comunque al soggetto convenzionato ed all'esperto nominato dal MURST il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
a.1 Personale dipendente.
Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni
16 Per i consorzi per i quali sia previsto nell’atto costitutivo, come modalità operativa, l’utilizzo del personale e delle strutture di ricerca dei consorziati, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento (per conto del consorzio) di attività del progetto si considerano a tutti gli effetti come costi del consorzio stesso e sono determinati e valorizzati in base ai criteri di cui ai successivi paragrafi 6.1 e 6.2.
o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione delle attività di “funzionalità organizzativa” rientranti nel forfait delle spese generali.
In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva xxxxx xxxxx, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il “costo orario” sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.
a.2 Personale non dipendente.
Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (nonchè, per gli EPR e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa finanziata. Il contratto di collaborazione dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto sarà quello di fattura al netto di IVA con l’esclusione di eventuali diarie e spese, che rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto b. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto. Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all’importo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’escludsione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto b.
I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell'impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui ai successivi punti e ed f. L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.
b. Spese generali di ricerca e sviluppo.
L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfettariamente nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale dipendente e non dipendente. Detto forfaìt si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e/o sviluppo:
- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.) –con esclusione di quelle di cui alla successiva voce d-, nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.
Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione.
Resta altresì inteso che non sono ammissibili, nè a forfait nè come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.
b. Attrezzature.
In questa voce verranno incluse le attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:
- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l’imballo e l’eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.
b. Investimenti.
In questa voce rientrano i costi relativi ad investimenti inerenti i centri di ricerca. Tali costi riguardano:
d.1 progettazione e studi di fattibilità
Questa prima voce riguarda le attività per la progettazione e le analisi di fattibilità del centro. Il relativo costo, nel caso di prestazione commissionata a terzi, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA; per prestazioni interne, il costo va articolato nelle voci di costo pertinenti, elencate nel presente paragrafo 6.1, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse;
d.2 aree e fabbricati
In questa voce verranno inclusi il suolo acquistato da terzi e i fabbricati (con relativi impianti generali) acquistati da terzi o costruiti ad hoc.
Il relativo costo, nel caso di acquisto da terzi, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA; per il fabbricato costruito ad hoc, il costo complessivo va articolato nelle voci di costo pertinenti elencate nel presente paragrafo 6.1, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse;
d.3 opere edili e infrastrutture
Le opere edili comprendono la sistemazione del suolo, le spese murarie, gli interventi per la viabilità e la realizzazione di aree verdi; le infrastrutture comprendono gli impianti tecnologici e le altre infrastrutture specifiche delle strutture di R&S. Il relativo costo, nel caso di acquisizione da terzi, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA; per prestazioni interne, il costo complessivo va articolato nelle voci di costo pertinenti elencate nel presente paragrafo 6.1, determinate sulla base dei criteri indicati per ciascuna di esse;
La voce d.1 è ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 5% della somma dei costi relativi alle voci d.1, d.2 e d.3.
A sua volta la somma dei costi di cui alle voci d.1, d.2 e d.3 è ammissibile al finanziamento fino ad un importo massimo pari al 25% del totale degli altri costi del progetto (somma delle voci da “a.1” a “i”, escludendo la presente voce ”d”).
La voce “investimenti” rientra interamente tra i costi della RI.
Nella fase di erogazione, le erogazioni relative alla voce “investimenti” avvengono in misura correlata all’avanzamento degli altri costi del progetto; in particolare, nell’ambito di ogni stato d’avanzamento si considerano i costi complessivi di investimento (d.1 + d.2 + d.3) esposti (e considerati ammissibili, congrui e pertinenti) dall’inizio del progetto fino a tale stato d’avanzamento, se ne determina l’importo ammissibile al finanziamento (che non deve superare il 25% di tutti gli altri costi del progetto di ricerca) e il corrispondente incentivo spettante (applicando all’importo ammissibile la percentuale di intervento spettante ai costi di RI della zona in cui è ubicato il centro), si eroga la differenza tra l’incentivo così determinato e quello complessivo erogato fino al precedente stato d’avanzamento. Nel caso in cui l’obiettivo relativo al programma di investimenti previsto non viene raggiunto, l’incentivo relativo ai costi per “investimenti” viene revocato e il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto fino a quel momento incassato, eventualmente mediante conguaglio sugli incentivi spettanti alle altre voci di costo.
Per le acquisizioni che avvengono utilizzando la forma del “leasing”, la durata del contratto dovrà essere coerente con il vincolo di disponibilità (non inferiore ad anni 5 dalla data di ultimazione degli investimenti) previsto al comma 7 dell’art. 9 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.
c. Consulenze.
Comprenderanno le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
d. Prestazioni di terzi.
In questa voce andranno riportate le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
e. Beni immateriali.
In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo dei beni immateriali sono i seguenti:
- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.
b. Materiali.
In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..
I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, sanno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.
Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.
c. Recuperi.
Nella determinazione dei consuntivi di costo si terrà conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca e/o sviluppo, i quali verranno specificati nei consuntivi stessi e verranno computati a decurtazione dei costi. Si intende con il termine "recupero" qualunque rientro nel corso del progetto di somme o valori derivanti:
1. dall’alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, di beni materiali pertinenti al progetto quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
2. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, dei beni immateriali acquistati per il progetto;
3. dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione dei casi riguardanti imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale o soci di un consorzio titolare dell’intervento, sempreché la ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).
Si effettuerà altresì un recupero in tutti i casi in cui i beni materiali di cui al punto 1 e/o i beni immateriali di cui al punto 2 siano chiaramente utilizzabili a fini produttivi e/o vendibili commercialmente ancorchè tale rientro di somme o valori si verifichi a valle della conclusione del progetto.
b. Costi marginali (per EPR/Università)
Per costi marginali di cui al comma 31 dell’art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, si intendono quelli relativi a tutte le precedenti voci tranne la voce “a.1”.
6.2 IL PROGETTO DI FORMAZIONE (DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI)
Nell’ambito dei criteri generali precedentemente indicati sono ammessi al finanziamento i costi sotto indicati, riconoscendosi comunque al soggetto convenzionato ed all'esperto nominato dal MURST il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
a. Costo del personale docente
Trattasi del personale dipendente, e non, direttamente incaricato della esecuzione delle attività di cui al progetto di formazione (docenza o tutoring) o al suo coordinamento e gestione.
I relativi costi vanno indicati sotto forma di “costo orario”, calcolato come illustrato alla voce “a.1” del precedente paragrafo 6.1, incrementato del 60% per tener conto dei costi indiretti relativi alla funzionalità logistica, ambientale, operativa ed organizzativa connessi a detto personale. Nella fattispecie si fa riferimento a:
a.1 Personale dipendente.
Questa voce comprenderà il personale dipendente addetto ad attività di didattica (docenza vera e propria o tutoring) e alla gestione (selezione dei formandi, organizzazione e gestione dei corsi, nonché preparazione dell'attività didattica) del progetto di formazione. Il costo relativo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione, valorizzate al costo orario.
a.2 Personale non dipendente.
Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa finanziata.
Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico 17, della remunerazione oraria, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata.
Il costo riconosciuto sarà quello di fattura al netto di IVA e sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto in contratto.
I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell'impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze e. L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.
b. Spese di trasferta del personale docente e dei destinatati della formazione
In questa voce andranno riportati solamente i costi effettivamente liquidati (trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc., calcolati anche forfetariamente) per le missioni e viaggi del personale indicato.
a. Altre spese correnti
In questa voce andranno riportate le forniture necessarie al progetto di formazione (quali ad es. libri, e riviste, materiali di consumo per sperimentazioni di laboratorio, ecc.), nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione (quali ad es. Selezioni, pubblicità, assistenza tecnica e gestionale, ecc.). II loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
b. Strumenti e attrezzature
In questa voce verranno incluse le strumentazioni e attrezzature acquistate da terzi. Riguardano quelle di nuovo acquisto finalizzate esclusivamente all’attività didattica; il costo relativo è riconosciuto in proporzione all’effettivo utilizzo per il progetto.
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:
17 tale durata dovrà essere sufficientemente congrua da non configurare una mera prestazione occasionale quale ad es. una docenza di pochi giorni o settimane, nel quale caso i relativi costi vanno imputati a ”costi per servizi di consulenza”
- le strumentazioni e le attrezzature esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle strumentazioni e delle attrezzature di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l’imballo e l’eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le strumentazioni e le attrezzature di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso
e. Costi dei servizi di consulenza
In questa voce andranno riportate le prestazioni direttamente riconducibili alla erogazione dell’attività di formazione da parte di strutture terze o di persone fisiche, quali ad esempio docenti liberi professionisti. Per quanto attiene le strutture terze si fa riferimento a:
e.1 Consulenze di strutture obbligatorie.
In questa voce andranno riportate le prestazioni per attività di didattica (docenza o tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione dei corsi), di strutture universitarie (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e di degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI. II loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
e.2 Altri servizi di consulenza.
In questa voce andranno riportate le prestazioni di terzi per attività didattiche (docenza o tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione dei corsi) fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie di cui al precedente punto. II loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.
f. Costo del personale per i partecipanti alla formazione.
Riguardano il personale in formazione. Se trattasi di personale dipendente, il costo relativo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione (ore di frequenza ai corsi e alle attività formative previste dal progetto). Per il computo del relativo “costo orario” vedi quanto indicato alla voce “personale dipendente” per la i progetti di ricerca. Se trattasi di personale esterno (borsisti) tale personale in formazione beneficerà di una apposita borsa di studio, incompatibile con alcun tipo di rapporto lavorativo anche se pregresso. Il costo relativo sarà costituito dal reddito spettante ai formandi in base alla borsa di studio maggiorato di eventuali oneri previsti per legge. II riconoscimento di tale reddito sarà formalizzato, per ogni formando, attraverso un contratto o una lettera contenente l'indicazione delle attività di formazione, le modalità di esecuzione, la durata del piano di formazione e l'ammontare del reddito lordo. II contratto dovrà prevedere, inoltre, il pagamento mensile posticipato, subordinato alla regolare frequenza del corso di formazione, e la facoltà di revoca della borsa di studio nel caso di assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del piano di formazione.
7. CRITERI PER L'IMPUTAZIONE TERRITORIALE DEI COSTI
Ai fini del calcolo delle “ulteriori agevolazioni”, si intendono per zone eleggibili i territori italiani di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato C.E., quali risultano dall'elenco vigente alla data
di presentazione della domanda di finanziamento (protocollo MURST) e pubblicato unitamente al decreto dell’8.8.2000.
7.1 IL PROGETTO DI RICERCA (CRITERI PER L'IMPUTAZIONE TERRITORIALE DEI COSTI)
Condizione necessaria per l'imputabilità di costi di ricerca e/o sviluppo alle zone eleggibili è l’esistenza in tali zone di un laboratorio strutturato ed utilizzato per l'esecuzione delle attività di ricerca e/o sviluppo cui i costi stessi si riferiscono.
Deve intendersi per laboratorio strutturato per l'esecuzione di dette attività un centro dotato, oltre che di impianti e di personale generici, delle attrezzature specifiche e di personale di ricerca utilizzati nelle attività stesse.
Detto personale di ricerca deve avere stabile sede di lavoro presso il laboratorio così definito e deve rappresentare la quota prevalente del numero di ore lavorate dai ricercatori (dipendenti dalla ditta titolare del finanziamento e da sue collegate, non dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) globalmente impegnati in loco nell’attività stessa.
Soddisfatte dette condizioni, sono imputabili alle zone eleggibili i costi delle attività svolte presso il laboratorio relativi alle voci indicate di seguito:
a) Personale avente stabile sede di lavoro presso il laboratorio, con relativo ricarico di spese generali;
b) Personale non dipendente (con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e personale dipendente dell'impresa finanziata e di sue collegate distaccato presso il laboratorio, limitatamente al suo tempo di permanenza e di attività in loco, con relativo ricarico di spese generali;
c) Prestazioni per consulenze effettuate presso il laboratorio da fornitori provenienti da qualsiasi territorio;
d) Materiali, beni immateriali, strumentazioni e attrezzature, provenienti da qualsiasi territorio, per la loro quota di effettivo utilizzo presso il laboratorio. Ne consegue, ad esempio, che un prototipo di attrezzatura o un impianto sperimentale concepito e realizzato in zona non eleggibile e trasferito in zona eleggibile per lo svolgimento di ulteriore attività di ricerca di sviluppo, è imputabile alla zona eleggibile per il suo “valore residuo” all’atto del trasferimento. Concorrono, nella determinazione del “valore residuo” imputabile alla zona eleggibile:
- il valore iniziale dato dalla somma dei costi sostenuti per materiali, eventuali beni immateriali, manodopera di costruzione ed assemblaggio, con esclusione dei costi di ricerca e progettazione (da imputare alla zona non eleggibile);
- il rapporto tra il tempo impegnato in sperimentazione nella zona eleggibile sul prototipo o impianto ed il tempo impegnato globalmente in sperimentazione (in zone eleggibili e non eleggibili) ed eventuale produzione industriale sullo stesso prototipo o impianto;
e) Lavoro di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, svolto in qualsiasi territorio da personale della stessa impresa, da “personale non dipendente” ovvero da terzi, destinato al laboratorio a completamento delle attività ivi svolte.
I costi degli investimenti vanno imputati alla zona in cui è ubicato il centro.
Per l’imputazione dei costi alle zone non eleggibili vige l’applicazione simmetrica dei medesimi criteri. Le stesse regole, inoltre, disciplinano sia la suddivisione dei costi nelle zone eleggibili fra territori italiani di cui alla lettera a) (Ea) e territori italiani di cui alla lettera c) (Ec), sia la
suddivisione dei costi nelle zone non eleggibili fra zone extra UE (Ext) e restanti territori italiani o paesi della UE (NE).
7.2 IL PROGETTO DI FORMAZIONE (CRITERI PER L'IMPUTAZIONE TERRITORIALE DEI COSTI)
I costi per le attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca vanno imputati alle zone eleggibili a seconda della localizzazione territoriale delle “strutture” presso le quali viene svolta l’attività di formazione. Tali strutture possono essere:
- Struttura responsabile del progetto di formazione, che è la sede centrale del contraente od una sua unità locale (stabilimento, laboratorio di ricerca, centro di formazione) a cui è stata assegnata la gestione e l’attuazione del progetto, od infine, per i Centri di ricerca, l’unità destinataria del personale formato.
- Altre strutture esterne al contraente, quali Università, Enti di ricerca, laboratori di ricerca, centri di formazione presso i quali viene svolta quota parte dell’attività formativa.
- Altre strutture interne al contraente, quali unità locali dell’impresa, stabilimenti, laboratori di ricerca, centri di formazione, che attuano parte dell’attività formativa, alla stregua delle strutture esterne.
Sono attribuibili direttamente alla zona di localizzazione geografica della struttura di cui al punto A, oltre ai costi diretti dell’attività formativa ivi svolta, i seguenti costi:
a. Costo del personale docente incaricato del coordinamento/gestione del progetto di formazione
b. Spese di trasferta dei destinatari della formazione.
c. Altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.)
f. Costo del personale per i partecipanti alla formazione.
Sono da attribuire alla zona di localizzazione geografica dove effettivamente viene attuata l’attività di formazione i costi relativi a:
a. Costo del personale docente che svolge attività didattica
b. Spese di trasferta del personale docente.
d. Strumenti e attrezzature
e. Costi dei servizi di consulenza: consulenze di strutture obbligatorie e altri servizi di consulenza di terzi.
Nel caso di progetto presentato da più strutture, si utilizza lo stesso criterio, di cui al punto precedente, per l’attribuzione dei costi di ciascun obiettivo formativo alla relativa zona di imputazione territoriale:
N.B. per laboratorio di ricerca applicata e per centro di formazione si intendono rispettivamente:
- una stabile struttura ove si svolgono attività di ricerca applicata, dotata di attrezzature specifiche e personale adeguatamente qualificato
- una stabile struttura ove si svolgono attività di formazione, specificamente attrezzata (con biblioteche, sale corsi, sistemi di collegamento a banche dati, strumenti informatici ed audiovisivi, ecc.) e dotata di personale stabilmente impiegato in loco per l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione.
8 CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ISCRIZIONE DEI LABORATORI