DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE, BENESSERE DEGLI ANIMALI E AZIENDE AGRICOLE
Servizio di gestione dell’Oasi felina di Porta Portese ubicata in via di Portuense n. 39
CIG 8070603847
SCHEMA DI CONVENZIONE
Direttore di Direzione Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
Responsabile del Procedimento Xxxxx Xxxxxxxx
TRA ROMA CAPITALE
E
…………………………………………….
PER IL SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DELL’XXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX X. 00 PER IL PERIODO DI 24 MESI, PER LA PRESENZA GATTI/DIE PREVISTA FINO A N. 250 UNITA’. CIG 8070603847.
Importo complessivo per l’intero periodo € oltre IVA se dovuta.
L’anno …….. il giorno …….del mese di in Roma, presso la Direzione Promozione
Tutela Ambientale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, in xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 000, sono presenti:
Da una parte:
- ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d’ora in poi sarà indicata anche “Amministrazione Capitolina” o “Amministrazione Comunale” o semplicemente “Amministrazione” in persona del Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali e Aziende Agricole…………………………………………………
Dall’altra parte:
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale d’ora in poi sarà indicata anche con “l’Organismo”…..
Premesso che:
il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani che a vario titolo necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34;
al fine del regolare svolgimento del servizio di gestione dell’Oasi Felina di Porta Portese, Roma Capitale tiene conto, altresì, delle disposizioni delle Deliberazioni della Giunta della Regione Lazio nn. 866 del 18.12.2006 e 43 del 29 gennaio 2010, concernente le direttive per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo;
l’articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall’art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede che: “…I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti.”;
in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del relativo contratto in essere, si è reso necessario indire una gara volta a garantire la continuità del servizio di cura e gestione dell’Oasi Felina di Porta Portese ubicata in xxx Xxxxxxxxx 00, capace di ospitare fino ad un totale di n. 250 esemplari;
ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, è stata monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., per l’accertata indisponibilità della convenzione Consip S.p.A. medesima in relazione ai servizi analoghi a quelli in oggetto;
pertanto, con Determinazione Dirigenziale n (Determina a contrarre) è
stata indetta la gara con Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n.50/2016;
con il provvedimento medesimo è stato previsto l’affidamento dell’appalto in oggetto per il periodo di n. 24 mesi decorrenti dall’affidamento (e/o dalla stipula del contratto) e, contestualmente, sono stati altresì approvati tutti i documenti tecnici e amministrativi connessi;
in data è stato pubblicato il bando di gara, unitamente a tutta la relativa
documentazione, che stabiliva la scadenza per la presentazione delle offerte alla data …………………..
in data …………….., giusta verbale prot. n………………., è stata espletata la seduta pubblica di gara da cui è risultata primo nella graduatoria il concorrente ………………..
che ha offerto il ribasso percentuale del …………….sul prezzo base di € 220.000,00
.
nei confronti di quest’ultimo sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016;
ai fini del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, non è stata inoltrata la richiesta alla Prefettura di Roma, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia riguardante la comunicazione antimafia, in quanto l’importo di gara, detratto dalle spese rimborsate dietro presentazione delle fatture corrisposte per lo svolgimento del servizio, è inferiore ai limiti di legge che obbliga il predetto adempimento;
con la nota prot. n è stato richiesto all’ Organismo di presentarsi per
la stipula della presente convenzione e di costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo aggiudicato del servizio e quindi per l’importo di , in riferimento all’art.103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, a
garanzia dell’esatto e puntuale adempimento del servizio in oggetto;
con la nota di cui sopra si chiede di stipulare con primario assicuratore, e di mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione, una polizza contro i rischi di Responsabilità Civile per danni verso Terzi (RCT), per un massimale non inferiore a 1.000.000 € per sinistro e per persona, e quanto alla copertura danni alle cose un massimale non inferiore a € 500.000.;
pertanto, con la Determinazione Dirigenziale ……………….. l’appalto di servizio in oggetto è stato aggiudicato a , che ha offerto il ribasso percentuale
del………….. sul prezzo base di € 220.000,00 e che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, in € per
l’intero periodo contrattuale. Ai sensi del Capitolato le quota a rimborso delle spese potranno essere liquidate solo dopo rendicontazione delle effettive spese sostenute, entro i limiti massimi previsti. La quota prevista come contributo per il servizio potrà essere liquidata solo dopo l’attestazione della regolare esecuzione del servizio;
l’Organismo ha comunicato gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
l’Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC con scadenza in data ;
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità personale, consapevole delle conseguenze cui può andare incontro in caso di dichiarazioni rese, contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, l’Organismo come sopra costituita, dichiara che i propri legali rappresentanti, ovvero componenti di ciascun organo di amministrazione, non hanno mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice Penale;
i documenti citati nel presente atto, qualora non allegati, sono conservati agli atti dipartimentali.
Tutto ciò premesso e confermato, le parti, dando reciprocamente atto che tali premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto, sia ai fini della sua interpretazione che ai fini della sua corretta esecuzione, stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1- Oggetto del servizio
Il presente convenzione ha per oggetto il servizio di cura e gestione dell’Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Xxxx, Xxx XX Xxxxx Xxxxxxx x. 00, per la durata di n. 24 mesi a decorrere dalla data odierna fino ed entro…………………………, per una presenza gatti/die prevista fino a n. 250 unità.
La presente convenzione disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’Organismo in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d’ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Art. 2 - Riferimenti normativi
Integrano la disciplina del servizio, anche se non allegati:
- il D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 50/20016;
- la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281;
- la Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010;
- la Legge n.244/2007;
- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;
- il D.lgs. n.81/2008 e xxx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge 266/1991 Legge Quadro sul volontariato;
- il D.lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n.190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n.136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n.196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
- Il D.lgs. n.231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
Art. 3 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
L'appalto decorre dalla data odierna , per la durata massima di mesi 24
naturali e consecutivi, con scadenza il giorno In caso di decorrenza
posticipata del servizio, verranno in proporzione decurtati gli importi delle spese riconosciute e il contributo per il servizio svolto nella stessa percentuale.
l’Organismo dell’appalto si impegna a garantire l’immediata attivazione del servizio.
Con riferimento a quanto stabilito nel presente contratto, nel prezzo del servizio s'intendono interamente remunerate da Roma Capitale all’Organismo tutte le prestazioni ed ogni altro onere, espresso e non, di cui al presente contratto, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi.
Alla scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione, l’Organismo dovrà garantire la prosecuzione del servizio, al fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso, con automatica decadenza del contratto stesso, qualora l’esito della successiva procedura di gara per la gestione dei medesimi servizi si determinasse prima della scadenza del periodo di rinnovo.
Art. 4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo mensile dovuto da Roma Capitale all’Esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, al netto del ribasso offerto, è pari ad………………… per l’intero periodo contrattuale con termine finale al Lo stesso potrà essere liquidato con scadenza di ogni
due mesi, dopo rendicontazione delle spese sostenute come da regolari fatture prodotte, attestazione di regolare esecuzione del servizio ed invio della fattura elettronica.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Organismo
Sono a carico dell’Organismo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’ Organismo si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato allegato alla presente convenzione. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche indicate nel Capitolato. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991, L.R. Lazio 34/1997), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005) e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione Capitolina, mirate a una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale dell’Oasi Felina di Porta Portese:
- l’Organismo si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale;
-l’Organismo si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti organizzativi interni, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- l’Organismo si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
-l’Organismo si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 +
l’Organismo è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
- in caso di ribasso d’asta comprendente anche la voce 5 dell’allegato 7 “Calcolo Economico dell’Oasi Felina” l’Organismo s’impegna a sostituire in modo
proporzionale al ribasso effettuato per tutta la durata del servizio il personale da assumere a tempo parziale con i propri volontari che dovranno garantire almeno la presenza minima oraria prevista nel Capitolato descrittivo e prestazionale indispensabile ad assicurare il benessere degli animali;
-sono a carico dell’Organismo, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti ulteriori oneri: spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quant’altro richiamato nel Capitolato Generale del Comune di Roma, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
Art. 6 - Gestione e monitoraggio delle adozioni, dei trasporti per procedere alle sterilizzazioni e dei trasferimenti ad altri siti indicati dall’amministrazione comunale in caso di soprannumero.
L’ Organismo deve porre in essere ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla realizzazione delle adozioni degli animali. Le adozioni conteggiabili nei report mensili saranno quelle “andate a buon fine” allo scadere del 14° giorno dalla fuoriuscita dalla struttura. Non saranno considerate adozioni le “uscite dalla struttura” di animali rimasti nella stessa per meno di 48 ore.
L’ Organismo deve altresì assicurare il monitoraggio delle adozioni.
L’Amministrazione Capitolina deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante tramite l’invio del relativo modulo di adozione.
L’ Organismo deve collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall’Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricati.
L’ Organismo deve provvedere in proprio con mezzi adeguati e a norma di legge ai trasporti dei gatti per procedere alle sterilizzazioni e ai trasferimenti ad altri siti indicati dall’amministrazione comunale in caso di soprannumero dell’oasi felina.
Art. 7 - Organico
Nell’ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l’Organismo è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi del personale dedicato assunto part-time e/o di personale volontario debitamente formato sulle tematiche specifiche oggetto del presente contratto.
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Capitolina ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
I volontari impiegati e/o i dipendenti part-time devono possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
L’ Organismo deve assicurare che i propri volontari e dipendenti part-time:
• tengano un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
• osservino tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall’Amministrazione Capitolina;
• mantengano riservato ciò di cui verranno a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Capitolina o altro, durante l’espletamento del servizio di cui trattasi.
L’ Organismo è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per il progetto e di quanto attiene ai rapporti con l’utenza e di collaborazione tra i propri volontari, quello dell’Amministrazione Capitolina, delle Aziende UU.SS.LL., dei veterinari, ecc. avente diretta causa con il servizio.
Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all’applicazione delle penali, l’Amministrazione Capitolina si riserva nei casi gravi di procedere alla risoluzione della presente convenzione.
L’ Organismo rimane comunque responsabile in ogni caso dell’operato dell’eventuale personale che presta la propria collaborazione all’interno della struttura dell’Oasi Felina di Porta Portese. L’Amministrazione Capitolina è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione.
Art. 8 - Responsabile del servizio
Il Responsabile del servizio – che svolge il ruolo di referente unico per l’Amministrazione Capitolina, – oltre al possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 18.12.2006 n.866 deve:
• coordinare le attività progettuali;
• coordinare l’organizzazione del servizio;
• coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso;
Il Responsabile della gestione deve garantire la sua reperibilità per almeno 6 ore settimanali, indicando i giorni e le ore dedicate.
Il Responsabile della gestione dovrà partecipare agli incontri promossi dall’Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.
Il nominativo del Responsabile della gestione e coordinatore delle attività deve restare invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora si rendesse necessaria la sua sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità ed esperienza.
Il nominativo del nuovo Responsabile della gestione e coordinatore delle attività deve essere tempestivamente comunicato all’Amministrazione Capitolina in via formale corredato dall’indirizzo, dal recapito telefonico e dalla copia autenticata del titolo di studio.
Art. 9 - Operatori
Gli operatori impegnati nel servizio, devono svolgere tutte le azioni finalizzate alla cura e al benessere degli animali presenti presso l’oasi felina.
Gli operatori, durante l’esecuzione del servizio, devono portare in modo visibile il cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura “Servizio Benessere degli Animali” deve risultare il nome e cognome dell’operatore unitamente alla sua foto di riconoscimento.
Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.
I nominativi degli operatori devono essere tempestivamente comunicati all’Amministrazione Capitolina in via formale.
Art. 10 - Sostituzione del personale
L’ Organismo, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti dal servizio nelle ore in cui esso è previsto operativo verso il pubblico.
L’ Organismo deve assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi.
Art. 11 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’Organismo dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica da individuare e concordare entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Penali
Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., per l’applicazione delle penali il R.U.P., qualora rilevi una difformità o carenze del servizio, procederà in contradditorio con il referente dell’appalto.
Ove l’ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale riferito al contributo di gestione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all’appaltatore, mediante lettera raccomandata.
Le penali saranno applicate mediante decurtazioni dal primo pagamento utile.
L’Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all’impresa il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara;
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative e del deposito cauzionale eccedente il termine di 5 giorni dopo la lettera di richiesta di consegna;
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.
c) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
d) Con particolare riferimento al servizio oggetto di gara si applicheranno le seguenti penali per tutte le fattispecie di violazioni sotto indicate e più in generale per tutte le violazioni relative all’inosservanza delle norme tecniche previste dal Capitolato per ciascuna infrazione constatata dalla Stazione Appaltante a seguito di verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all’1 per cento dell’importo contrattuale, la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 300,00.
• Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature;
• Inosservanza di prescrizioni in materia di benessere, cura, alimentazione;
• Inosservanza degli obblighi durante l’espletamento del servizio. Art. 12 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Il R.U.P. provvederà periodicamente ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza.;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni del Capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dell’appalto;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’organismo ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108 comma 3 del Codice.
Art. 13 - Obblighi durante l’espletamento del servizio
L’Organismo è tenuto a garantire il servizio di cui al presente contratto, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della stessa, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute.
L’Organismo deve:
• assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall’Amministrazione Capitolina;
• inviare mensilmente i dati su presenze, affidi, adozioni e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura, attraverso l’implementazione della banca dati di monitoraggio istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale in formato elettronico;
• inviare una relazione riepilogativa mensile all’Ufficio Benessere degli Animali concernente l’andamento del servizio, secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione Capitolina;
• consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio al personale dell’Amministrazione Capitolina;
• consentire l’accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall’Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo;
• mettere a disposizione dell’Amministrazione Capitolina copia dei materiali e dei prodotti elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che l’Amministrazione stessa possa disporne liberamente senza che alcuno abbia nulla a pretendere;
• inserire in ogni eventuale pubblicazione riguardante il servizio la dicitura: “Realizzato con il finanziamento di Roma Capitale”;
• mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Capitolina, durante l’espletamento del servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli organi di stampa e/o di rete – senza previa autorizzazione dell’Amministrazione Capitolina - qualsiasi notizia relativa al servizio.
Il servizio deve essere espletato dall’Organismo a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto in sede di offerta.
Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 15 - Garanzia definitiva
L’ Organismo, come indicato in premessa, ha presentato la cauzione definitiva di
……………., con la polizza fidejussoria n………………..
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'
Organismo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere all’Organismo la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Organismo.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
Art. 16 - Assicurazioni a carico dell’Organismo
L’ Organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico all’Organismo l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto di servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’ Organismo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L’Organismo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione di un massimale non inferiore a 1.000.000
€ per sinistro e per persona, e quanto alla copertura danni alle cose un massimale non inferiore a € 500.000
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’Esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Art. 17 - Subappalto.
È esclusa la cessione totale o parziale del rapporto contrattuale ovvero di ogni forma di subappalto.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
L’ Organismo del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 19 - Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx
Xxxx Xapitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 10, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’Organismo questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno
- direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza vietate ai sensi della normativa vigente;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
1.9 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese/enti che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altre utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per
il quale xxxxxx le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai
fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella
inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Organismo concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia alla Stazione Appaltante una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Su indicazione del responsabile unico del procedimento il Direttore della Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’ Organismo la determinazione dirigenziale di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni per la redazione dello stato di
consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna. Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Organismo il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge
n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’Organismo è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (entro 10 giorni dalla avvenuta consegna.
Art. 21 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 23 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’Organismo deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’Organismo dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L’Organismo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo di associazioni no profit, le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun Organismo costituente il raggruppamento.
Art. 24- Spese di contratto ed accessorie
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’Organismo.
Art. 25 - Domicilio legale
L’ Organismo deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio di Roma Capitale.
Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo pec, ovvero ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all’Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante.
Per Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali
Il Direttore di Direzione Dott…………………….
Per ……………………………….
Il Legale Rappresentante
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