Deliberazione di Consiglio provinciale n. 11 del 29/03/2022
Imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/72 (€ 16,00) assolta. Identificativo: 01201449564216 del 12/04/2022.
Deliberazione di Consiglio provinciale n. 11 del 29/03/2022
Assemblea dei soci M&P del 08/04/2022
Accordo di partenariato pubblico ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016
in tema di
svolgimento delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici a norma della Legge Regionale 19/2015 e del DPR 74/2013
tra
la PROVINCIA DI ANCONA
[Autorità competente] e
la M&P MOBILITA’ & PARCHEGGI S.p.A.
[Soggetto esecutore]
le quali premettono e considerano:
a) che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge Regione Marche 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”, la Provincia di Ancona (di seguito denominata Provincia) è autorità competente all’accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, nei comuni fino a 40.000 abitanti del territorio provinciale, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all’utenza;
c) che la società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (di seguito denominata M&P), interamente partecipata dal Comune di Ancona e soggetta a controllo analogo da parte di quest’ultimo, opera secondo il modulo c.d. “in house providing” e svolge già l’attività di organismo esterno di cui alla richiamata Legge Regionale per altre autorità competenti (Comune di Ancona);
d) che la Provincia e la M&P hanno sottoscritto nel 2017 e con validità fino al 31/12/2020 un accordo, avente per oggetto lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, a norma della L.R. 19/2015 e del D.P.R. 74/2013
in regime di c.d. “partenariato pubblico-pubblico”, così come disciplinato dall’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché previamente dall’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE;
e) che l’interesse comune perseguito con il presente accordo si può sintetizzare in un modello virtuoso di gestione sinergica e oculata di una funzione pubblica (interamente finanziata con risorse pubbliche), come positivamente sperimentato nel periodo di accordo precedente di cui alla lettera d), in un territorio ampio e confinante, in cui gli operatori economici (manutentori) svolgono la loro attività anche al di fuori dell’ambito territoriale di una singola autorità competente;
f) che oggetto del presente accordo è ancora lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di cui alla sopra indicata lettera d), a conclusione della fase di avvio dell’applicazione della L.R. 19/2015, alla luce dell’esperienza maturata e dei risultati conseguiti;
g) che, in particolare, la Provincia conviene con la M&P che la competente struttura interna del primo ente coordini le proprie attività con la corrispondente struttura del secondo, affinché quest’ultimo, avvalendosi delle proprie articolazioni organizzative e funzionali, anche esterne, svolga integralmente le citate funzioni;
h) che l’accordo in esame deve pertanto essere esaminato alla luce della legislazione e della giurisprudenza comunitaria in materia di cooperazione tra amministrazioni pubbliche (c.d. “partenariato pubblico–pubblico”), laddove, nella fattispecie in esame, le due amministrazioni aggiudicatrici coinvolte sono appunto la Provincia e la M&P;
i) che, infatti, sia la Provincia sia la M&P – ai sensi e per gli effetti della lett. a) del comma 1° - art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – rivestono entrambe la qualità di “amministrazione aggiudicatrice”, la prima in quanto “ente territoriale” e la seconda in quanto “organismo di diritto pubblico”, poiché società di capitali a totale partecipazione pubblica preposta per il Comune di Ancona allo svolgimento di funzioni e servizi a carattere di interesse generale, non industriale né commerciale, quali sono quelle nel settore degli impianti termici oggetto del presente accordo;
j) che l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – in stretta coerenza e continuità con la previsione di cui all’art. 12, comma 4, della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, così come illustrata nella finalità dai “considerando” n. 31 e n. 33 della direttiva medesima in tema di c.d. “partenariato pubblico-pubblico” – stabilisce che “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti organizzatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano presentati nell‘ottica di conseguire gli obbiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’ interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
k) che tali elementi costitutivi dell’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici – rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 – ricorrono tutti nella fattispecie in esame, così escludendo il presente accordo dall’ ambito applicativo del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto “partenariato pubblico–pubblico”;
l) che – nella fattispecie in esame – risultano, peraltro, esattamente configurati e sussistenti i requisiti in tema di accordo tra amministrazioni pubbliche in quanto: 1) l’accordo in esame regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti – quale quello dell’accertamento ed ispezione degli impianti termici – e le medesime parti dell’accordo hanno l’obbligo di perseguire tale interesse come compito fondamentale, secondo l’ordinamento degli enti locali e le relative finalità istituzionali di tali enti ivi enunciate; 2) alla base dell’accordo sussiste una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra le parti dell’accordo costituiscono mero ristoro dei costi sostenuti, essendo, pertanto, escluso il pagamento di un qualsivoglia corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso a tale accordo – trattandosi di funzione pubblica fondamentale condivisa tra le parti dell’accordo medesimo – non interferisce con il perseguimento dell’obbiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri, risultando assente qualsivoglia intento di costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate;
m) che, successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, l’ANAC si è pure espressa sulla questione, confermando i principi di cui al precedente punto k): (es. Pareri ANAC AG 34/16/AP
- delibera n. 918 del 31 agosto 2016, AG 14/2017/AP - delibera n. 567 del 31 maggio 2017, AG
7/2018/AP - delibera n. 619 del 4 luglio 2018);
n) che l’ANAC, debitamente consultata dalla Provincia di Ancona, con nota acquisita al prot. prov.le n. 34919 del 20/09/2021 si è espressa come segue:
- “la società in house, pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di longa manus, per cui non sussiste tra l’Ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale”;
- “Sulla base delle caratteristiche delle società in house in breve descritte e della loro configurabilità quali articolazioni interne dell’Ente di riferimento, nel senso indicato dall’Autorità e dalla giurisprudenza, può ritenersi possibile per le medesime concludere un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs, 50/2016 con altre amministrazioni, se le predette società vi partecipano quali organismi serventi gli entri pubblici controllanti al fine di perseguire un interesse comune con le altre amministrazioni coinvolte (in tal senso TAR Veneto, n. 493/2017)”;
o) che, peraltro, l’art. 1 comma 6, della direttiva 2014/24/UE chiarisce, altresì, con valore di orientamento per l’interprete, che “Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”, così ulteriormente precisando gli ambiti soggettivi ed oggettivi degli accordi tra parti pubbliche esclusi dagli obblighi posti dalla direttiva medesima e quindi dalla corrispondente normativa interna di recepimento;
ED INOLTRE:
p) che la norma istitutiva del contributo di natura extra tributaria denominato “segno identificativo” è l’art. 10 del D.P.R. 74/2013, comma 3, lettera c), norma in base alla quale la Regione Marche, nel disciplinare la materia, ha individuato in € 14,00 il valore unitario quale contributo che deve essere corrisposto dai responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, al fine di assicurare la copertura di tutti i costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché gli accertamenti e le ispezioni sugli stessi, ed ogni altro costo sostenuto dalle parti in relazione al presente accordo;
q) che il suddetto segno identificativo costituisce la risorsa pubblica connessa alla funzione di interesse comune tra le parti oggetto del presente accordo, come esplicitato alla precedente lettera d), la cui gestione è finalizzata, per espressa previsione di legge nazionale e regionale, a garantire la vigilanza ed una corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione, con l’obiettivo di:
- ridurre i consumi energetici degli impianti, con il conseguente risparmio economico per l’utente;
- avere maggiore sicurezza nei luoghi, con conseguente tutela della salute;
- generare minori emissioni in atmosfera, avere minore inquinamento ed ottenere di conseguenza una migliore qualità dell’aria a beneficio della collettività;
r) che l’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello n. 956-181/2018 promosso dalla Regione Marche ha definitivamente chiarito che il segno identificativo, fornito al responsabile dell’impianto dal manutentore e/o istallatore, è un versamento obbligatorio per contribuire a garantire la sicurezza pubblica (nonché l’efficienza energetica dell’impianto), non inquadrabile, quindi, come corrispettivo di una prestazione di servizi…; pertanto il segno identificativo di cui all’art. 11 della L.R. 15/2019 resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza di presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972, rimanendo irrilevante il soggetto – e la natura giuridica del medesimo – che provvede all’incameramento dell’importo;
s) che dal 23 settembre 2019 è entrato in funzione, per la Provincia, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURMIT) e che da tale data la Regione riconosce all’Autorità competente il 90% degli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo e trasferisce telematicamente la somma all’autorità competente per il tramite della Piattaforma MPay;
t) che pertanto tutti i costi sostenuti dall’autorità competente e dal soggetto esecutore a seguito del presente accordo e per le attività ivi contenute, saranno coperte dagli introiti del segno identificativo;
u) che il Disciplinare di esercizio (di seguito disciplinare), secondo lo schema allegato alla deliberazione di approvazione dell’accordo, regola in dettaglio i rapporti reciproci tra le parti, per l’attuazione dell’oggetto del presente accordo di partenariato;
v) che la M&P, già soggetto esecutore di questa autorità competente per il periodo da aprile 2017 fino al 31/12/2020, forte della sinergia intercorsa e degli egregi risultati raggiunti nell’ambito dell’attività svolta in materia di impianti termici, ha accantonato in bilancio una somma a garanzia del completo adempimento delle funzioni esercitate e a copertura di eventuali disavanzi durante il ciclo di durata dell’accordo, il cui ammontare complessivo, al termine dello stesso, è indicato al successivo art. 4 del presente accordo, dove ne viene definita la destinazione di utilizzo;
w) che in data 30 dicembre 2020, con atto dirigenziale n. 1614/2020, è stata approvata la prosecuzione tecnica, della durata massima di 90 giorni a decorrere dall’1/1/2021, delle attività in materia di impianti termici, per consentire alla società di riprendere le azioni programmate nel corso dell’accordo di cui al precedente punto d), ed interrotte nel corso dell’anno 2020 a causa delle misure poste in essere per il contenimento della pandemia da COVID-19, nelle more di approvazione del presente nuovo accordo di partenariato pubblico-pubblico ex art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
x) che in data 26 marzo 2021, con atto dirigenziale n. 382/2021, è stata approvata l’ulteriore prosecuzione tecnica, a decorrere dal 01/04/2021 e termine ultimo il 30/06/2021, delle attività in materia di impianti termici affidate alla M&P, con la finalità di addivenire alla formulazione di un nuovo accordo - e relativo disciplinare – che tenesse positivamente conto della passata esperienza acquisita e che, attraverso l’approfondimento della materia in alcuni aspetti del testo in corso di esame, fosse il più possibile aderente alle esigenze operative di entrambi le parti, nell’ottica dell’erogazione di un servizio pubblico ancora più efficiente;
y) che in data 11 agosto 2021, con atto dirigenziale n. 1072/2021, è stata approvata un’ulteriore prosecuzione tecnica, a decorrere dall’1/7/2021 e fino al 31/12/2021, nelle more del pronunciamento dell’ANAC richiesto con nota prov.le n. 25923 del 29/06/2021, come suggerito dall’atto consiliare n. 17 del 20/05/2021, che ha fatto proprie le indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei conti nel parere di cui al verbale n. 96/2021 del 14/05/2021;
z) che in data 29 dicembre 2021, con atto dirigenziale n. 1831/2021, è stata approvata l’ultima prosecuzione tecnica fino al 31/03/2022, per il periodo quindi strettamente necessario per sottoporre al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale, organi rinnovati a seguito delle elezioni provinciali avvenute in data 18/12/2021 - previa espressione dell’Organo di revisione ex art. 239, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n.267/2000 - un testo aggiornato rispetto a quanto precedentemente proposto nel corso del 2021;
aa) che – nei termini sopra indicati – il presente atto riconosce la sussistenza dei presupposti requisiti per la stipula del presente accordo;
Tanto premesso, le parti
Convengono e stipulano
quanto segue
Art. 1
Valore delle premesse e contenuto dell’atto
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché guida interpretativa alla condotta delle parti in sede di esecuzione delle attività oggetto di accordo.
2. Il presente atto – a valere ai fini dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 citato nelle premesse
– stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti pubblici contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 2
Finalità ed obbiettivi comuni delle parti
1. Le parti in epigrafe indicate, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulano tra loro il presente accordo.
2. Il presente accordo costituisce espressione delle forme di cooperazione tra le parti pubbliche così come indicate dall’ordinamento dell’Unione Europea e dalla corrispondente normativa interna.
Art. 3
Oggetto dell’accordo di partenariato
1. Il presente accordo è stipulato per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni di accertamento ed ispezione degli impianti termici di cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013, così come definito dall’art. 2 della L.R. 19/2015, funzioni meglio dettagliate negli artt. nn. 6, 7, 8 e in parti di altri articoli ad essi connessi, della citata L.R. 19/2015.
2. Le funzioni di cui al comma 1 ricomprendono altresì le campagne informative rivolte alla cittadinanza e le attività propedeutiche alle attività ispettive e di gestione dei dati e della documentazione, secondo i criteri e gli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 312 del 09/03/2020.
4. La M&P, in esercizio della delega di cui al comma che precede del presente articolo, opererà in autonomia a mezzo della propria struttura organizzativa e funzionale.
5. Le parti prendono atto che l’attività di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 16 della L.R. 19/2015, resta di esclusiva competenza della Provincia. Al fine di facilitare la suddetta attività sanzionatoria la società M&P concorda, nel rispetto della normativa vigente, con tutte le relative previsioni contenute nel disciplinare di esercizio, approvato contestualmente al presente accordo, come pure sulla possibilità per la Provincia di fornire specifici modelli di dichiarazione sostitutiva ad integrazione del previsto modello di rapporto di prova, come meglio indicato nel disciplinare sopracitato.
Art. 4
I rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie delle parti
1. La Provincia attribuisce a M&P il ruolo di soggetto esecutore, il quale opererà in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Provincia e derivanti dal contributo di natura extra tributaria denominato “segno identificativo”, di cui all’art. 11 della L.R. 19/2015. I segni identificativi sono acquistati direttamente dai manutentori mediante la Piattaforma regionale Mpay, che provvede quindi a trasferire le somme incassate alla Provincia, decurtate della quota del 10%, che resta di competenza regionale.
2. Gli introiti derivanti dall’applicazione della L.R. 19/2015 sono destinati a coprire tutti i costi per le attività di accertamento e di controllo, di ispezione, di implementazione e gestione del catasto unico regionale, oltre che di formazione e di informazione di cui all’art. 13 della citata legge regionale.
3. Entrambi le parti si obbligano a fornire alla controparte ogni informazione utile all’esatto e proficuo svolgimento delle funzioni attribuite, nonché a restituire i risultati dell’azione svolta, nell’ottica della leale e sinergica cooperazione.
4. Le attività oggetto del presente accordo e tutti gli aspetti prettamente finanziari sono esplicitati nel disciplinare, allegato alla deliberazione di approvazione dell’accordo stesso quale parte integrante e sostanziale.
5. Per quanto concerne gli esercizi già conclusi nel periodo di vigenza dell’accordo precedente, la società M&P, per effetto e conseguenza delle nuove e differenti modalità di riscossione del “segno identificativo” (direttamente in capo alla Provincia a decorrere dall’1/1/2021) e di ristoro dei costi sostenuti in esecuzione del presente accordo (rendicontazione), si impegna a restituire, per quanto già esposto in premessa, anche con valenza transattiva e quindi con finalità di eliminazione di ogni reciproco rischio di controversia sul punto, la somma pari ad € 133.207,00 euro, per gli anni 2017-2018-2019, a cui aggiungere l’importo di € 191.969,00 relativo all’anno 2020, a tacitazione di qualsivoglia pretesa.
6. La restituzione da parte di M&P delle somme residue di cui al punto che precede, derivanti dalla riscossione, in vigenza del precedente accordo, del suddetto “segno identificativo” e risultate eccedenti rispetto ai costi già sostenuti, le quali non sono state spese e rendicontate per il periodo di prosecuzione tecnica dall’1/1/2021 al 31/03/2022, avverrà con le modalità indicate nel disciplinare.
7. Tutti i costi sostenuti dal soggetto esecutore in vigenza del presente accordo dovranno essere rendicontati alla Provincia di Ancona quale autorità competente per il loro necessario ristoro, secondo le modalità previste nel disciplinare.
8. In proposito si precisa che, come già esposto in premessa, le risorse finanziarie che saranno erogate a M&P non avranno alcuna rilevanza ai fini IVA, rappresentando le stesse il mero ristoro dei costi sostenuti e rendicontati oltreché essendo derivanti dal contributo di natura extra tributaria denominato “segno identificativo”, di cui all’art. 11 della L.R. 19/2015, per il quale l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 956-181/2018, ha chiarito che resta fuori dal campo di
applicazione dell’IVA per carenza di presupposto oggettivo di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 633 del 1972 e ciò a prescindere dal soggetto da cui viene riscosso/incassato.
9. Le parti garantiscono, salvo eventuali errori materiali rettificabili, la correttezza di ogni informazione scambiata tra le parti medesime in ordine a quanto oggetto del presente accordo.
Art. 5 La durata
1. Il presente accordo avrà validità ed efficacia a decorrere dall’1/4/2022 al 31/12/2028, salvo eventuale prosecuzione tecnica e/o modificazioni che dovessero essere introdotte alla vigente normativa in materia.
2. Per tutto quanto non contemplato agli atti e provvedimenti di proroga del servizio richiamati in premessa, il presente accordo trova altresì applicazione ai fini di disciplina del periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2022.
Art. 6
La forma di consultazione delle parti contraenti
1. Le parti costituiscono, quale forma di consultazione permanente e di coordinamento tra loro nel periodo di durata dell’accordo, apposito Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione, composto da un rappresentante della Provincia nonché da un rappresentante della M&P.
2. Il Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta, con comunicazione da inviare almeno sette giorni prima della data indicata dalla medesima parte richiedente, la quale è tenuta a specificare, nella predetta comunicazione, l’ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione del Comitato di Alta Sorveglianza e Direzione è comunque disposta in via ordinaria, dal rappresentante della M&P con apposita comunicazione recante l’ordine del giorno e la data di seduta, con almeno sette giorni di preavviso. In via straordinaria, verrà convocata dalla parte che ne fa specifica richiesta, con le medesime modalità.
Art. 7
Oneri fiscali e spese
1. Saranno a carico della M&P le spese di bollo del presente Accordo nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, tutte senza diritto di rivalsa compresa la registrazione che si chiede venga fatta solo in caso d'uso.
2. Ogni eventuale spesa, ulteriore rispetto a quelle regolate nel presente Accordo, è ripartita in misura eguale tra le parti.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
1. Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679), il presente accordo comporta, per l’intera sua durata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del citato Regolamento, la designazione della società M&P quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per conto della Provincia di Ancona, che resta Titolare del trattamento.
2. Tale designazione, i cui termini sono dettagliati nel disciplinare di cui all’art. 4, comma 4, acquista piena efficacia a partire dall’1/4/2022, previa sottoscrizione del disciplinare stesso.
Art. 9 Elezione di domicilio
1. Le parti concordemente dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente accordo, quindi anche per ogni comunicazione inerente l’esecuzione del medesimo, presso la residenza provinciale in via Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xx 00/X – Ancona per la Provincia e presso la sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx n° 76 ad Ancona per la M&P.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi, per i medesimi fini, i rispettivi indirizzi di posta elettronica a cui vogliono inviate le comunicazione di cui al comma che precede.
Art. 10 Risoluzione dell’accordo
1. In caso di gravi inadempienze le parti faranno riferimento al disciplinare, all’art. 20 avente per oggetto “Ipotesi di risoluzione del presente accordo”.
2. Trovano applicazione le modalità di superamento conciliativo di ogni eventuale conflitto tra le parti, di cui all’art. 16 del disciplinare.
Art. 11 Controversie
1. Ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, qualora non sia possibile una composizione in via amministrativa, sarà devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria; il foro competente è quello di Ancona.
2. Rimangono salve le competenze stabilite per legge ed altresì rimangono salve le previsioni che stabiliscono la specifica devoluzione della controversia ad altre Autorità Giurisdizionali munite di giurisdizione.
Art. 12 Clausola di rinvio
1. Le parti rinviano, per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, alle disposizioni di cui al Codice Civile, in tema di obbligazioni e contratti, ferma rimanendo la specialità della disciplina ex art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 in tema di partenariato pubblico–pubblico.
2. Le parti, altresì, rinviano, per quanto concerne le modalità di esercizio delle funzioni delegate, alla speciale normativa in tema di accertamento e ispezione degli impianti termici e al disciplinare.