Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio Federale Svizzero
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità
per determinare lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Conchiuso il 21 agosto 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19552 Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948
0.192.120.281
Il Consiglio Federale Svizzero
da una parte,
e
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
dall’altra,
animati dal desiderio di conchiudere un accordo nell’intento di determinare in Sviz- zera lo statuto giuridico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno conve- nuto le seguenti disposizioni:
Art. 1 Libertà di azione dell’OMS
Il Consiglio Federale Svizzero garantisce all’Organizzazione Mondiale della Sanità l’indipendenza e la libertà di azione che le appartengono in qualità di istituzione in- ternazionale.
Art. 2 Personalità dell’OMS
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 3 Immunità dell’OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode di tutte le immunità riconosciute dal diritto delle genti sotto il nome di immunità diplomatiche.
Art. 4 Extra-territorialità dei terreni e dei locali
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, in modo particolare, l’extraterritorialità dei terreni e dei locali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di ogni locale occu- pato dalla stessa in occasione delle sue assemblee o di altre riunioni da essa convo- cate in Svizzera.
RU 1956 1210; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 2 lett. e del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153).
Art. 5 Libertà di riunione
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce all’Organizzazione Mondiale della Sanità e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa li- bertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
Art. 6 Immunità di giurisdizione e immunità per altre misure
1 L’Organizzazione Mondiale della Sanità, come pure le sue proprietà e i suoi beni, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi forma di azione giudiziaria, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o dal suo rappresentante regolarmente autorizzato.
2. Le proprietà e i beni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualunque sia il loro detentore abituale o il luogo ove essi si trovano, godono dell’immunità per qualsiasi misura di perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e per ogni altra forma di sequestro o di ingerenza da parte di qualunque pubblica autorità.
Art. 7 Inviolabilità dei terreni e dei locali
I terreni e i locali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sono inviolabili. Nes- sun agente dell’autorità pubblica svizzera può entrare in questi luoghi senza l’esplicito consenso dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 8 Inviolabilità degli archivi
Gli archivi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e, in generale, tutti i docu- menti che le appartengono o si trovano in suo possesso sono inviolabili.
Art. 9 Pubblicazioni
L’esportazione e l’importazione delle pubblicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.
Art. 10 Regime fiscale dell’OMS
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è esente dalle imposte dirette e indirette, federali, cantonali e comunali sugli immobili di sua proprietà e che sono occupati dai suoi servizi, e inoltre sui beni mobili, inteso che essa non può però esigere l’esenzione dalle tasse costituenti effettivamente una semplice retribuzione per ser- vizi pubblici.
Art. 11 Libera disponibilità dei fondi
1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità può ricevere e possedere qualsiasi fon- do, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri nelle relazioni con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 12 Comunicazioni ufficiali
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore, per lo meno pari a quello concesso alle missioni diplomati- che in Svizzera:
a. per qualsiasi precedenza nelle comunicazioni e nei mezzi di trasporto;
b. per le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche, radiotelefo- niche, tele fotografiche, ecc.
Art. 13 Esenzione da censura
Nessuna censura, qualunque sia il mezzo di comunicazione usato, può essere appli- cata alle comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 14 Libertà di entrata e di dimora
1. Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in ter- ritorio svizzero, l’uscita e la dimora di qualsiasi persona chiamata in qualità ufficiale presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e precisamente:
a. i rappresentanti degli Stati membri, qualunque siano i rapporti fra la Svizze- ra e questi Stati;
b. i membri del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sani- tà, qualunque sia la loro cittadinanza;
c. gli agenti e i funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
d. le persone di qualsiasi cittadinanza, chiamate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. I provvedimenti concernenti la polizia degli stranieri e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono ap- plicabili alle persone indicate nel presente articolo.
Art. 15 Immunità dei rappresentanti dei Membri e del Consiglio esecutivo dell’OMS
I rappresentanti dei membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i membri del Consiglio esecutivo, che sono chiamati in Svizzera per le loro funzioni, godono su detto territorio dei seguenti privilegi e immunità:
a. inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto ap- partenente all’interessato;
b. immunità di giurisdizione;
c. immunità fiscale uguale a quella concessa agli agenti diplomatici, confor- memente agli usi internazionali riconosciuti in Svizzera;
d. agevolazioni doganali uguali a quelle concesse agli agenti diplomatici, con- formemente agli usi internazionali riconosciuti in Svizzera;
e. diritto di usare codici per le loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e spe- dire i documenti e la corrispondenza per corrieri o valigie diplomatiche de- bitamente sigillate;
x. xxxxxxxxx dalle limitazioni alla libertà di cambio alle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici di Governi stranieri in missione tempora- nea.
Art. 16 Immunità diplomatiche del Direttore generale e di alcuni altri funzionari
Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e i funzionari delle classi da lui proposte e accettate dal Consiglio Federale Svizzero, godono dei privi- legi, delle immunità, delle esenzioni e agevolazioni riconosciute agli agenti diplo- matici, conformemente al diritto e agli usi internazionali.
Art. 17 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari
Tutti i funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di qualunque cittadi- nanza essi siano, godono delle seguenti immunità e agevolazioni:
a. esenzione da qualsiasi giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
b. esenzione da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale sugli stipendi, sulle gratificazioni e sulle indennità che ricevono dall’Organizzazione Mon- diale della Sanità.
Art. 18 Xxxxxxxxx e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che non sono cittadini sviz- zeri, godono delle esenzioni e delle agevolazioni contemplate dalla convenzione di esecuzione del presente accordo3.
Art. 19 Cassa pensioni, ecc.
1. Ogni cassa pensioni o istituzione di previdenza che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avrà, se ne esprime il desiderio, la capacità giuridica in Svizzera e godrà, nel limite della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi con- cessi all’Organizzazione.
2. I fondi e le fondazioni con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto la vigilanza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse immunità e privilegi di cui gode l’Organizzazione.
3 RS 0.192.120.281.1
Art. 20 Convenzioni precedenti
Le disposizioni contenute nei modus vivendi del 1921 e del 1926 e nelle convenzio- ni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale e la Società delle Nazioni, in quanto non siano state modificate dal presente accordo, sono applicabili mutatis mutandis all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 21 Ragione delle immunità/Levata dell’immunità
1. Le immunità contemplate dal presente accordo non sono istituite nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Organizzazione Mon- diale della Sanità. Esse sono istituite solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circo- stanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e la com- pleta indipendenza dei suoi agenti.
2. Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenesse che tale immunità sia di impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 22 Prevenzione degli abusi
L’Organizzazione Mondiale della Sanità coopererà in ogni tempo con le autorità svizzere allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garan- tire l’adempimento dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi, le immunità e le agevolazioni previsti dal presente ac- cordo.
Art. 23 Contestazioni di carattere privato
L’Organizzazione Mondiale della Sanità prende disposizioni adeguate allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
a. le contestazioni in materia di contratti di cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità è parte e le altre contestazioni di diritto privato;
b. le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Organizzazione Mon- diale della Sanità che gode, per la sua situazione ufficiale, dell’immunità, qualora l’immunità non sia stata levata dal Direttore generale.
Art. 24 Non responsabilità della Svizzera
Dall’attività dell’Organizzazione Mondiale della Sanità su territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Organizzazione o dei suoi rappresentanti che agiscono od omettono nel campo delle loro funzioni.
Art. 25 Sicurezza della Svizzera
1. Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio Federale Svizzero di prendere i necessari provvedimenti nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora il Consiglio Federale Svizzero ritenga opportuno di applicare il para- grafo 1 del presente articolo, si metterà in relazione, il più presto possibile, nella mi- sura in cui le circostanze lo permettono, con l’Organizzazione Mondiale della Sani- tà, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità collaborerà con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizze- ra.
Art. 26 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento Politico Federale è incaricato dell’esecuzione del presente accordo e della sua convenzione di esecuzione4 da parte della Confederazione Svizzera.
Art. 27 Giurisdizioni
1. Ogni contestazione circa l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo o della sua convenzione di esecuzione5, che non potè essere regolata mediante nego- ziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna di esse, al giudizio di un tribunale composto di tre membri costituito all’entrata in vigore del presente accor- do.
2. Il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Mondiale della Sanità desi- gnano ciascuno un membro del tribunale.
3. I giudici in tal modo designati nominano il loro presidente.
4. Qualora i giudici non si accordino sulla nomina del presidente, quest’ultimo è designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.
5. Il tribunale è adito a richiesta di una delle parti.
6. Il tribunale stabilisce la propria procedura.
Art. 28 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Fede- rale Svizzero e dell’autorità competente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Art. 29 Modificazioni dell’accordo
1. Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
4 RS 0.192.120.281.1
5 RS 0.192.120.281.1
2. In questo caso, le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
3. Nel caso in cui un’intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, l’accordo potrà essere disdetto dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.
Art. 30 Convenzione di esecuzione
Le disposizioni del presente accordo sono completate dalla convenzione di esecu- zione6.
6 RS 0.192.120.281.1