BOZZA CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
BOZZA CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
Tra le Spettabili Società
- Gressoney Sport Haus srl a S.U. (di seguito denominata “Concedente”), con sede legale in Gressoney-Saint-Xxxx, Loc.Tschoarde snc, capitale sociale Euro 62.500,00 Codice Fiscale e Partita IVA n.° 01048730079, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Aosta al numero 63798 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor XXXXXXXX Xxxxxxx, nato ad Ivrea il giorno 15 dicembre 1972, domiciliato per la carica presso la sede della società;
e
(di seguito denominata “Affittuario”) con sede in , capitale sociale Euro , iscritta al Repertorio Economico Amministrativa della Camera di Commercio di al numero , codice fiscale
e Partita IVA n.° , in persona del suo legale rappresentante
Signor , nato a , residente in,
PREMESSO
La società “Gressoney Sport Haus srl a Socio Unico è proprietaria dell’esercizio commerciale “Bar Sport Haus” sito in Gressoney-Saint-Xxxx (AO) in località Tschoarde svolgente l’attività di Bar; i locali sono ubicati presso il centro polifunzionale denominato Palazzetto dello Sport di Gressoney in Gressoney Saint Xxxx Loc. Tschoarde, l’azienda suddetta è provvista delle autorizzazioni di pubblico esercizio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con autorizzazione numero 5266, rilasciata dal Comune di Gressoney Saint Xxxx in data 15 Luglio 2003;
La società Gressoney Sport Haus ha intenzione di concedere in affitto il ramo autonomo della propria azienda denominato “Bar Sport Haus”, come descritto al paragrafo 2.1. che segue;
L’Affittuario è interessato ad assumere la gestione, in qualità di affittuario, del ramo aziendale da condursi in seno alla società Gressoney Sport Haus al fine di esercitare attività di bar, dichiarando di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari alla gestione secondo buona tecnica del ramo d’azienda medesimo, fermo restando quanto di seguito disciplinato.
CIÒ PREMESSO
Le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati, elencati nel successivo paragrafo 1.2, siglati dalle Parti (gli “Allegati”), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Gli Allegati al presente Contratto sono:
Allegato A: Planimetrie. Allegato B: Inventario.
Articolo 2
Oggetto
2.1 In forza del presente atto e dei suoi allegati (di seguito il “contratto”), il Concedente si impegna a concedere in affitto all’Affittuario, che a titolo accetta, il ramo di azienda costituito dal “Bar Sport Haus” ed esattamente a concedere:
il diritto di godimento e di conduzione dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Gressoney-Saint-Xxxx (AO) – Località Tschoarde: (a) nella planimetria allegata (di seguito definita “unità di vendita”); e (b) nello stato di fatto in cui si trova noto e gradito all’Affittuario, completo degli impianti, arredi ed attrezzature risultanti dall’inventario allegato (Allegato C);
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere esercitata dall’Affittuario per effetto di intestazione pro tempore, per trasferimento in gestione, dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’allegato B, che le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, il prima possibile e comunque nel termine massimo di 30 (trenta) giorni alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
L’autorizzazione di cui sopra dovrà comunque ritornare ad essere intestata al Concedente al termine dell’affitto.
2.2 L’Affittuario riconosce di non acquisire alcun diritto autonomo di occupare l’unità di vendita, se non nel contesto – ed ai fini – della gestione del ramo d’azienda come disciplinato nel presente contratto. Pertanto l’Affittuario riconosce che la Legge
n. 392/1978 non trova applicazione con riferimento al contratto.
2.3 Il ramo d’azienda viene consegnato all’Affittuario in data giugno 2017 (di seguito data di consegna).
Articolo 3
Unità di vendita
3.1 L’Affittuario dichiara di aver preso piena conoscenza dello stato di fatto in cui l’unità di vendita si trova, avendo egli provveduto ad effettuare – anche a mezzo di tecnici e di consulenti di sua fiducia – tutte le indagini, i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad appurare detto stato e riconosce pertanto che l’unità di vendita è idonea a soddisfare le proprie esigenze per l’esercizio del ramo d’azienda. Il Concedente garantisce la piena conformità del ramo d’azienda alla normativa applicabile alla data di sottoscrizione del presente Contratto.
Articolo 4
Durata
4.1 Il Contratto avrà decorrenza, dal 01 luglio 2017 e scadrà al 31 maggio 2019 (la “durata”) con eventuale possibilità di rinnovo sino al 31 maggio 2020 nel caso in cui non venga data disdetta da una delle Parti, a mezzo raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.
4.2 Le Parti 6 (sei) mesi prima della data di scadenza del presente contratto e per un periodo massimo di 2 (due) mesi, rinegozieranno in buona fede l’ammontare del canone di locazione di cui al paragrafo 5.1, fermo restando che tale ammontare non potrà comunque subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, superiori al 10% del canone di locazione stesso.
4.3 In caso di cessazione del contratto, per scadenza o cessazione anticipata, l’Affittuario dovrà procedere senza indugio a riconsegnare al Concedente il ramo d’azienda in buono stato, tenuto conto del normale deperimento d’uso e degli obblighi di manutenzione di cui al presente contratto. Il Concedente provvederà a controllare le attrezzature e gli arredi di sua proprietà come da inventario redatto in contradditorio con il soggetto aggiudicatario al momento della consegna delle strutture.
4.4 Le Parti pattuiscono espressamente che allo scioglimento del contratto il Concedente non subentrerà in alcuno dei contratti stipulati dall’Affittuario. Il Concedente rimarrà pertanto estraneo ad ogni atto inerente il ramo d’azienda compiuto dall’Affittuario che si obbliga espressamente, per quanto occorre, a manlevare e a tenere indenne il Concedente da qualsiasi conseguenza dannosa possa derivargli per cause direttamente imputabili all’Affittuario stesso.
4.5 Alla data di scadenza o di cessazione anticipata del contratto, il diritto dell’ Affittuario di esercitare all’interno dell’unità di vendita l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande verrà automaticamente meno e questi sarà tenuto a volturare la relativa autorizzazione al Concedente, impegnandosi fin da ora ad adempiere quanto richiesto dalla normativa applicabile al fine di far rientrare il Concedente nella sua titolarità, senza opporre eccezione od obiezione alcuna.
Articolo 5
Canone di locazione
5.1 Per la durata e per gli eventuali rinnovi del presente contratto, come disciplinati ai precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, l’Affittuario sarà tenuto a corrispondere un canone di affitto annuo pari ad Euro ( ) + IVA (di seguito “canone di locazione”), fermo quanto previsto al paragrafo 4.4. Detto canone è ripartito in Euro 4.000,00 per l’affitto dei locali ed Euro per l’affitto dell’azienda.
5.2 Il canone di locazione, soggetto a IVA ai sensi di legge, sarà corrisposto, verso presentazione di relativa fattura, in rate mensili anticipate da versare presso il servizio di Tesoreria del Concedente.
5.2 In caso di mancato pagamento da parte dell’Affittuario del canone di locazione entro 60 (sessanta) giorni dalle scadenze di cui sopra, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile con effetto dalla
data di comunicazione scritta da parte del Concedente della propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
Articolo 6
Garanzie, coperture assicurative, cauzione.
A) Cauzione a garanzia del pagamento del canone e del corretto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente contratto:
A garanzia dell’esatto e puntuale pagamento del canone e del corretto adempimento di tutti gli ulteriori obblighi nascenti dal presente contratto, L’Affittuario si impegna a costituire e consegnare al Concedente, entro e non oltre il 10 giugno 2017, una cauzione bancaria con importo di € 5.000,00 (cinquemila/00). La stessa resta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento di danni che possono verificarsi alla struttura ed agli arredi derivanti dalla gestione, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’Affittuario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione
del servizio.
Resta salvo per il Concedente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’AFFITTUARIO si impegna a reintegrare la cauzione in caso di escussione, anche parziale della stessa, consegnando la quietanza del rinnovo/integrazione entro quindici giorni dall’escussione.
B) Assicurazione:
L’affittuario è Responsabile verso il Concedente e verso i terzi degli eventuali danni causati per sua colpa, anche se lieve e/o dipendente da fatto o colpa di terzi, o per responsabilità da custodia dei locali in occasione dello svolgimento dell’attività, con esclusione della responsabilità civile per il fabbricato. A tal fine dovrà stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto e con effetto da tale data, assicurazione a tutela del patrimonio aziendale e per la responsabilità civile per tutti i danni comunque cagionati a terzi, dall’Affittuario o da suoi dipendenti e/o da collaboratori a qualunque titolo, in conseguenza di qualsiasi fatto accidentale verificatosi nell’ambito dell’esercizio dell’attività, ivi compresi – a titolo esemplificativo e non limitativo – danni causati da incendio, esplosione, scoppio e da spargimento d’acqua.
La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere:
€ 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero centesimi) per ogni sinistro;
€ 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero centesimi) per ogni persona che abbia subito lesioni;
€ 1.000.000,00 (unmilione virgola zero centesimi) per danneggiamenti a cose e animali, qualunque ne sia il numero, anche se appartenenti a più persone;
il pagamento direttamente al terzo danneggiato dell’indennità dovuta;
la rinuncia da parte dell’assicuratore al diritto di surroga nei diritti dell’assicurato verso il locatore;
la comunicazione da parte dell’assicuratore al Concedente, di ogni modificazione, sospensione o interruzione della prestazione della garanzia da qualunque causa prodotta, ivi compreso il mancato pagamento del premio di assicurazione.
La cauzione e la polizza assicurativa dovranno essere mantenute attive per tutta la durata del contratto di affitto d’azienda e l’Affittuario dovrà consegnare al Concedente copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quindici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia Assicuratrice.
Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto dell’importanza degli obblighi di cui al presente articolo, relativi al mantenimento delle garanzie e della trasmissione della relativa prova al Concedente; pertanto convengono che il mancato rispetto da parte
dell’Affittuario dei termini concordati nel presente articolo costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 7
Oneri accessori
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell’Affittuario. L’Affittuario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative al Ramo d’Azienda, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Concedente. Sono altresì a carico dell’Affittuario le spese relative al consumo e alle utenze elettriche e telefoniche, dell’acqua potabile e relativo contributo della
depurazione, al riscaldamento, alla pubblicità e allo sgombero neve.
Articolo 8
Conduzione del ramo d’azienda
8.1 L’Affittuario si impegna a condurre il ramo d’azienda esercitandovi unicamente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L’Affittuario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi pregiudizio che possa derivare dalla violazione della suddetta dichiarazione.
8.2 L’Affittuario si obbliga a gestire il ramo d’azienda in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti locali e nazionali ad esso applicabili. Il ramo d’azienda dovrà inoltre essere condotto in conformità a tutte le autorizzazioni ad esso inerenti, secondo le disposizioni che potranno essere emanate di volta in volta dalle autorità competenti.
8.3 L’Affittuario si impegna a tenere aperto l’esercizio commerciale in concomitanza con l’apertura della struttura Palazzetto dello Sport di Gressoney, durante la stagione invernale e durante la stagione estiva.
Articolo 9
Manutenzioni, addizioni e migliorie.
9.1 L’Affittuario si obbliga a non apportare modifiche ai locali, compresi i relativi impianti di riscaldamento, luce, acqua, senza il preventivo consenso scritto del Concedente, il quale può riservarsi comunque il diritto di ottenere la restituzione dei
locali nello stato originale, a spese dell’Affittuario. Tutte le manutenzioni ordinarie sono a carico dell’Affittuario e controllate e concordate con il Concedente.
9.2 Al momento della consegna della struttura il Concedente redigerà in contraddittorio con l’Affittuario un inventario e una stima dei beni affidati in gestione. Il Concedente cede in concessione la gestione dell’unità di vendita allo stato di diritto e di fatto senza sostituire le attrezzature non funzionanti o integrare quelle mancanti.
9.3 Al termine del Contratto l’Affittuario deve restituire i locali, gli arredi e le attrezzature nelle stesse condizioni in cui gli sono stati affidati fatto salvo un diverso accordo che dovesse intervenire tra le Parti, accordo soggetto ad approvazione da parte della società Gressoney Sport Haus srl.
9.4 Si considera manutenzione straordinaria e, pertanto, a differenza della manutenzione ordinaria, a carico del Concedente, esclusivamente l’attività di intervento volta ad ovviare che si pregiudichi l’esistenza della infrastruttura oggetto del Contratto. La manutenzione straordinaria può essere delegata dal Concedente all’Affittuario. In caso di necessità e urgenza l’Affittuario deve comunque intervenire senza indugio qualora la mancata effettuazione di tale manutenzione possa cagionare qualsivoglia danno alla struttura o pregiudicare l’incolumità delle persone.
Ricorrendo tali presupposti, il rimborso delle spese sostenute dall’Affittuario avviene sulla base dei documenti giustificativi da lui prodotti. Ove possibile, qualora l’urgenza non lo impedisca, l’Affittuario deve presentare al Concedente i relativi preventivi, pena il mancato successivo rimborso. Il rimborso riconosciuto deve essere detratto dall’affitto con
modalità, tempi e limiti massimi stabiliti dal Concedente.
Gli interventi posti in essere dall’Affittuario devono sempre essere utili, opportuni e improrogabili.
Le scadenze dei termini e le eventuali dilazioni dei singoli rimborsi sono per ogni singolo caso, di volta in volta stabiliti dal Concedente.
9.5 Il Concedente si riserva di effettuare in ogni momento i lavori che ritiene opportuni senza che il gestore possa nulla eccepire.
9.6 L’Affittuario deve segnalare al Concedente eventuali migliorie e modifiche che ritiene di dover apportare alle infrastrutture, finalizzate al miglioramento tecnico ed economico della struttura; possono essere segnalate per iscritto eventuali carenze di mobili, ovvero di attrezzature.
9.7 L’Affittuario è custode dei beni affidati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento. Egli deve inoltre provvedere a sue spese a tutte le riparazioni ordinarie, nonché a quelle straordinarie, qualora dipendenti da cause a lui imputabili.
9.8 L’Affittuario si impegna a riparare tutti i danni causati all’Unità di Vendita dalla rimozione dei propri beni, indipendentemente dal fatto che la rimozione avvenga su richiesta del Concedente.
9.9 L’Affittuario non può in alcun modo modificare l’attuale destinazione dell’azienda affittata. Le eventuali migliorie, gli incrementi nella produttività apportati e conseguiti dall’affittuario, non danno diritto al termine dell’affittanza, ad alcuna pretesa di rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo richiesti e le stesse rimarranno di proprietà di Gressoney Sport Haus.
9.10 L’Affittuario si impegna a mantenere pulita la balconata antistante il Bar Sport Haus e l’ingresso del Palazzetto dello Sport.
9.11 L’Affittuario si impegna ad effettuare a propria cura e spese la spalatura neve dal terrazzo dell’immobile nella zona antistante l’ingresso del Bar Sport Haus.
9.11 L’Affittuario si impegna a richiedere le autorizzazioni comunali per l’utilizzo del dehors estivo.
Articolo 10
Arredamenti, attrezzature, pubblicità.
10.1 L’Affittuario si impegna a prendere in consegna l’intera struttura comprensiva di attrezzature e beni nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando a ogni azione o eccezione nei confronti del Concedente.
10.2 Gli arredi e le attrezzature devono essere riconsegnati al Concedente allo scadere del Contratto in perfetto stato di manutenzione. Nel caso di eventuali danni agli stessi l’Affittuario è tenuto alla loro immediata sostituzione con beni identici e nuovi.
10.3 Le eventuali attrezzature acquisite dall’Affittuario, allo scadere del Contratto resteranno di proprietà dello stesso. Il Concedente tuttavia, su sua espressa richiesta, previa apposita perizia di stima, può acquistare detti beni. Le migliorie apportate alla struttura sono invece acquisite al patrimonio del Concedente senza alcuna pretesa da parte del gestore.
10.4 L’Affittuario è custode dei beni affidati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, salvo per il naturale deperimento dovuto all’uso o alla vetustà degli stessi.
Articolo 11
Dipendenti
11.1 Il ramo d’azienda è stato consegnato all’Affittuario senza dipendenti.
11.2 L’Affittuario si impegna ad avvalersi di un numero di lavoratori sufficiente a consentire il corretto funzionamento del ramo d’azienda e a rispettare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di lavoro, assicurazione, previdenza e assistenza sociale, sicurezza, salute, igiene riguardanti il personale. L’Affittuario si impegna a tenere manlevato ed indenne il Concedente da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole (ivi comprese le spese legali) dovesse derivare da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata da lavoratori o terzi contro il Concedente, in relazione all’esecuzione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro di uno o più dei lavoratori addetti al ramo d’azienda ed alla disciplina applicata.
11.3 Alla scadenza naturale del Contratto l’Affittuario si impegna a restituire al Concedente il ramo d’azienda privo di lavoratori in forza. Qualora l’Affittuario non adempia a tale impegno ovvero uno o più di tali lavoratori avanzi diritti o pretese in ordine alla propria reintegrazione o riassunzione presso il Concedente, l’Affittuario terrà manlevato ed indenne il Concedente da qualsiasi onere, spesa (comprese quelle legali) o conseguenza comunque pregiudizievole.
11.4 L’Affittuario dovrà trasmettere a Gressoney Sport Haus copia del piano della misura per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto in triplice copia di cui una conservata presso l’azienda, per tutte quelle attività di lavoro che risultano soggette alla normativa in questione.
Articolo 12
Gestione del servizio e divieto del subaffitto
12.1 L’affittuario non può in alcun modo modificare la destinazione dell’immobile attrezzato ed è obbligato a condurre l’esercizio con la massima diligenza e mantenerne il buon nome e la buona gestione.
12.2 È assolutamente vietato il cambio di destinazione anche parziale dell’attività oggetto del Contratto.
12.3 È fatto assoluto divieto di cedere o subaffittare in tutto o in parte il servizio affidato, pena l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e l’escussione, totale o parziale, della cauzione. In tutti i casi l’unico responsabile verso il Concedente e verso i terzi resta sempre l’Affittuario.
Articolo 13
Penalità e clausola risolutiva espressa
13.1 Qualora le deficienze, rilevate e contestate, siano superiori a tre, il Concedente, a seconda della gravità delle infrazioni, può recedere in ogni tempo dal Contratto.
Il Concedente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale ed escutere, parzialmente o interamente, la polizza fideiussoria, qualora non siano stati osservati gli obblighi contrattuali in dipendenza di inconvenienti rilevati nell’esecuzione del contratto.
Rifusione, spese e pagamento danni verranno applicati mediante ritenuta sulla cauzione, la quale deve poi essere reintegrata come da art. 6 del presente Contratto.
13.2 Il presente Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile con effetto dalla data della comunicazione scritta da parte del Concedente della propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, previa contestazione delle manchevolezze dell’Affittuario ed assegnazione di un congruo termine per porvi rimedio, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del canone di locazione secondo quanto previsto all’articolo
5 e mancato pagamento degli oneri accessori dovuti dall’Affittuario al Concedente secondo quanto disposto ai paragrafi 5.2 e 5.3;
b) l’Affittuario violi quanto previsto nell’articolo articolo 11 e 12 e 9.9.
13.3 Le clausole di cui al precedente paragrafo sono corrispettive e correlative, pertanto l’inosservanza di una sola di esse da parte dell’Affittuario darà il diritto al Concedente di ottenere l’immediata risoluzione del presente Contratto.
In ogni altro caso di inadempimento dell’Affittuario resta fermo il diritto del Concedente di risolvere il presente Contratto ai sensi degli articoli 1453-1455 Codice Civile.
13.4 In caso di risoluzione del Contratto nessuna indennità o rimborso a nessun titolo è dovuto dal Gressoney Sport Haus Srl all’Affittuario, che ha diritto di asportare dal ramo di azienda tutto quanto conferito a mezzi propri.
Per lo svincolo della polizza fideiussoria si procede secondo quanto previsto al precedente articolo 6.
Articolo 14
Forza maggiore
14.1 Le Parti sono sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto dovute a causa di forza maggiore. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono considerate causa di forza maggiore: atti dell’Autorità, scioperi nazionali di categorie, mancanza assoluta di mezzi di trasporto, incendio, inondazioni, catastrofi naturali o qualsiasi altro evento imprevedibileche esuli dalla ragionevole sfera di controllo o di disponibilità delle
Parti e che impedisca il pieno e completo adempimento del presente Contratto.
14.2 Durante i periodi di chiusura causa forza maggiore l’Affittuario è comunque responsabile dei locali, degli impianti e dell’area locata.
14.3 In caso di chiusura forzata dell’esercizio dipendente da qualunque causa, il Concedente è sollevato da ogni responsabilità di ordine civile e di risarcimento danni.
Articolo 15
Vigilanza
15.1 Il Concedente si riserva la facoltà di esercitare la più ampia sorveglianza sul tipo di organizzazione del servizio e sulle operazioni di pubblico esercizio.
Articolo 16
Comunicazioni
16.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto al Concedente: Gressoney Sport Haus srl a Socio Unico Loc. Tschoarde snc Gressoney Saint Xxxx.
- quanto all’Affittuario:
16.2 Tali indirizzi potranno essere modificati mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi nella forma sopra indicata.
Articolo 17
Modificazioni
17.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto od ai loro allegati deve essere effettuata per iscritto mediante atto sottoscritto da entrambe le Parti.
Articolo 18
Imposte e spese
18.1 Le imposte e le spese notarili relative al presente contratto saranno a carico dell’Affittuario.
18.2 L’Affittuario manterrà a proprio carico qualsiasi tassa, imposta, costo, onere esistente o futuro che possa gravare sul ramo d’azienda.
Articolo 19
Controversie
19.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, è competente il Foro di Aosta.
Articolo 20
Privacy
20.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno altresì atto di essere state informate circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dei diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto.