REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Regolamento
per il servizio di volontariato
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30 dicembre 2021
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Art. 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini.
2. Il Comune di Nanto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di sua competenza, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel suo territorio e, pertanto, promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle attività ed ai servizi gestiti dal Comune, diretti al conseguimento di finalità di interesse pubblico nel campo sociale, ambientale, educativo, culturale e della solidarietà civile.
3. Le attività sono prestate in modo personale, volontario, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro,esclusivamente a scopo di solidarietà ed in collaborazione con il Comune.
Art. 2 – PRESTAZIONE
1. La prestazione del Volontario è resa esclusivamente a scopo solidaristico e di utilità sociale e può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza del Comune ed è priva di vincoli di natura obbligatoria.
2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, il servizio di volontariato può essere effettuato per le seguenti attività:
a) supporto e collaborazione con il Servizio Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi domiciliari e degli altri interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
b) supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune;
c) piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre aree pubbliche comunali, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o qualificazioni specifiche;
d) supporto, collaborazione e controllo nelle strutture comunali adibite ad attività sportice. Ludiche e ricreative;
e) supporto e collaborazione durante le cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere culturale, sportivo e civile organizzate o patrocinate dal Comune;
f) collaborazione con i servizi scolastici, in particolare per l'espletamento del servizio di vigilanza durante il trasporto scolastico e per servizi di assistenza scolastica;
g) collaborazione nella realizzazione di attività ricreative e di socializzazione rivolte a minori (a titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani (quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi).
Art. 3 - REQUISITI RICHIESTI
1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti, autocertificandoli:
a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età coperta dall’assicurazione stipulata dal Comune;
b) residenza nel Comune di Nanto o in comuni della Provincia di Vicenza e limitrofi;
c) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno per i cittadini extra U.E.;
d) assenza di condanne penali o non essere sottoposti a misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) idoneità allo svolgimento delle attività per le quali è stata dichiarata la disponibilità.
Art. 4 - FORMAZIONE ALBO VOLONTARI
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante la propria Area Amministrativa, verrà pubblicato l’eventuale aggiornamento dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.
2. Le persone interessate invieranno la loro domanda, in carta semplice, su modulistica appositamente predisposta dal Comune. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.
3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, entro 30 giorni dalla richiesta, i volontari verranno inseriti in un apposito Albo dei volontari del Comune, pubblicato all'albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini della regolarità di tale iscrizione, dovrà accertare, anche attraverso una forma di “singolo colloquio informale” (coadiuvato se del caso dall’Assistente Sociale e dal Responsabile dell’Area competente per lo specifico settore di attività interessato), il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e/o l’idoneità. Il Responsabile potrà richiedere eventuali certificazioni mediche affinché le attività possano essere svolte in sicurezza.
5. I volontari inseriti nell'Albo verranno impiegati in base ad un piano di impiego concordato con gli stessi, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità di ciascuno. Nessuno potrà essere discriminato per sesso, razza, religione, credo politico.
6. Prima di avviare il servizio, a cura del Responsabile dell’Area competente per lo specifico settore di attività interessato, verrà attivato, qualora ritenuto necessario e/o opportuno, un breve e sintetico percorso di formazione al fine di fornire ai volontari le informazioni di base necessarie.
Art. 5 – CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
1. In nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento potrà configurare, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, un rapporto di subordinazione funzionale alla struttura burocratica dell'Ente, né creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario né potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o per supplire a carenze di organico.
2. Le attività di volontariato continuative o saltuarie sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nelle selezioni pubbliche bandite dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti.
3. Le mansioni svolte dai volontari non comportano, da parte del Responsabile del Servizio competente per il settore di attività interessato, l’esercizio di poteri impositivi o repressivi, ma solo una mera attività di collaborazione a tutela dei fruitori stessi del servizio erogato.
Art. 6 – COORDINAMENTO
1. L’attività dei volontari è coordinata dal Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, che deve:
- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’inizio delle attività il suddetto Responsabile predispone di comune accordo con il volontario il programma operativo del progetto da realizzare su apposita modulistica all’uopo predisposta.
Art. 7 - IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI
1) L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune. Ciascun volontario svolgerà il proprio servizio in base a quanto concordato con il Responsabile di Servizio competente per il settore di attività interessato, e non dovrà mettere a rischio la propria e l'altrui incolumità. Inoltre, ciascun volontario dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e di servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.
2) Qualora un volontario venisse ad assumere comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o espulsione dal servizio stesso.
3) L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario.
4) In caso di impedimento o assenza per malattia o per altre cause, il volontario deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
5) I singoli volontari impiegati devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino di riconoscimento con stemma comunale che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell’utenza o della cittadinanza; di pettorina catarifrangente con la scritta “Volontario del Comune di Nanto”, ove ritenuto necessario e/o opportuno; di idonei dispositivi di sicurezza dove necessario.
6) L’organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d’ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.
Art. 8 - RINUNCIA E REVOCA
1. I volontari possono rinunciare al servizio avvisando il Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la cessazione, salvo comprovati motivi che giustifichino una anticipata cessazione dal servizio del volontario.
2. Il Comune può revocare, tramite comunicazione scritta da notificare all’interessato, l'iscrizione all’Albo dei volontari in caso di sopravvenuta manifesta inidoneità allo svolgimento del servizio o per riscontrate irregolarità e comportamenti in contrasto con gli obblighi di cui al precedente articolo 7.
Art. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE – ASSICURAZIONE
1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato sono assicurati a cura e spese del Comune, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la eventuale responsabilità civile verso terzi per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività.
2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.
3. Spettano al Comune, ed in particolare al funzionario Responsabile per la sicurezza del lavoro, tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo n. 81/2008.
4. Il Comune non può mai avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare ed elevata gravità.
5. Il Responsabile del Servizio competente è tenuto a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento anche temporaneo delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
6. Prima dell’avvio della libera e spontanea prestazione, il Volontario dovrà produrre autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000di idoneità fisica. L’Ente si riserva di chiedere documentazione o certificazione medica, con oneri a proprio carico.
7. La prestazione svolta dal volontario non comporta per l’Ente il pagamento di oneri di qualsivoglia titolo e natura.
8. Verrà predisposto un Registro delle attività svolte dai singoli volontari, ad esclusivo uso dell’ufficio.
ART. 10 - AUTORIZZAZIONE USO RISORSE STRUMENTALI DELL’ENTE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
1. Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale dovrà essere dal Volontario riconsegnato al competente Responsabile del Servizio in caso di cessazione dal servizio.
2. E' fatto assoluto divieto agli iscritti all'Albo dei volontari di accettare qualsiasi forma di compenso in denaro dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.
3. Nello svolgimento del servizio i volontari saranno autorizzati all'uso delle risorse strumentali dell'Ente per i fini di cui al presente Regolamento (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione).
4. Per tutti i casi in cui i volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate al servizio (su specifica autorizzazione del competente Responsabile) sarà ammesso il rimborso per le percorrenze sui mezzi pubblici, del costo dei biglietti di viaggio e del parcheggio a pagamento e per altre tipologie di spese riconducibili a quelle sopra elencate.
5. La liquidazione delle anzidette spese sarà effettuata su conforme provvedimento del competente Responsabile di Servizio.
Art. 11 – RICONOSCIMENTI
1. Il Comune, tenuto conto del carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende attestare la partecipazione al servizio mediante i seguenti riconoscimenti:
- rilascio di appositi attestati di merito;
- ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.
ART. 12 – INFORMAZIONE SULLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
1. L’iscrizione all’Albo dei volontari non esclude l’essere socio iscritto ad associazioni di volontariato. In questo senso l’Amministrazione può anche avvalersi di persone iscritte in associazioni di volontariato o di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali.