Contract
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
VISTO l’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che
modifica l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica
ulteriormente l’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTO l’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; VISTI, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato articolo 3 della legge
28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
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VISTI, in particolare, i commi da 20 a 41 dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo;
VISTO, in particolare, il comma 42 del citato articolo 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 7, comma 5, lettera
c), punto 5, del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n.99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
VISTO, in particolare, il comma 43 del citato articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l’entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l’abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo;
VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del predetto articolo 2, comma 28, della legge 23
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dicembre 1996, n. 662, recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici;
VISTO l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA con cui in
attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
RITENUTO, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 33 del 21 gennaio 2011 con quanto convenuto nell’accordo citato del 20 maggio 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
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DECRETA
ART. 1
Denominazione del fondo
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, istituito presso l’INPS con decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, assume la denominazione di Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.
ART. 2
Natura giuridica e obblighi di bilancio
1. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo
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restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato amministratore di cui all’articolo 4, ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione da adottarsi secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all’attività di cui al precedente comma 3, l’aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui all’articolo 3, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, gli oneri di amministrazione derivanti all’Inps dall’assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.
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ART. 3
Finalità e ambito di applicazione del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle imprese di Assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di Assicurazione Assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti, gli interventi di seguito indicati, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:
a) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei successivi cinque anni, fermo quanto previsto dal successivo articolo 6;
c) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea.
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2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo comma e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.
3. Il Fondo può attuare gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente da Enti di settore o Associazioni di categoria dei settori di cui al primo comma del presente articolo.
4. La possibilità di cui al comma 3 è subordinata ad un’espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del Comitato amministratore, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 5, comma 1, lett. e).
5. In caso di ammissione al Fondo, il Comitato si attiverà presso l’INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo.
ART. 4
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall’ANIA e dall’AISA e cinque esperti designati dalle
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organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato.
6. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c), d) ed e) dell’articolo 5 del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza dei presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente del Comitato è eletto, in base ad un regime di alternanza tra ANIA, AISA e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica secondo i seguenti criteri temporali: quattro anni per l’ANIA/AISA e quattro anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetterà alle organizzazioni datoriali ed avrà una durata di sei anni.
8. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d’insediamento del nuovo Comitato. Nell’ipotesi in cui, durante il
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mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo.
9. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
10. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modifiche ed integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 21 gennaio 2011, n.33, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
ART. 5
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:
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a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi ed i trattamenti in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all’articolo 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
e) deliberare in ordine all’ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del presente decreto;
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;
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h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
ART. 6
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 3 del presente decreto aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata;
b) in via straordinaria all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di
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cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia.
3. L’assegno straordinario è pari all’importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato o di vecchiaia) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.
4. Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell’importo di cui sopra, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell’opzione, dedotta la contribuzione correlata, che, pertanto, non viene versata.
5. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
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6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1 lettera a) punto 2 e lettera b) dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
ART. 7
Finanziamento
1. Per le prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2 nella misura non inferiore all’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
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3. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 3, comma 25, della legge 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
ART. 8
Accesso alle prestazioni
1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e
2) e articolo 6, comma 1, lettera b), è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale previste dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 dell’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
2. L’ accesso alle prestazioni di cui all’articolo 6 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al precedente comma si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 6 comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), una
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pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l’accordo aziendale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva in materia di procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 dell’accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l’espletamento delle procedure di cui al comma 1, del presente articolo, per l’accesso alla prestazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
ART. 9
Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie
1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell’AGO (anticipato o di vecchiaia) entro un periodo massimo di cinque
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anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L’accordo aziendale di cui all’articolo 8 dovrà prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase – qualora al termine della prima fase permangano esuberi – che prevede una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all’accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l’azienda potrà assumere le iniziative del caso.
ART. 10
Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie
1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 3 alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, subordinato alla sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui all’articolo 8, avviene nel rispetto dei compiti del Comitato amministratore previsti dall’articolo 5, nonché secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi versati.
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2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli articoli 6 e 8, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande, fermi restando i limiti previsti dal successivo articolo 11, comma 7, non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 1,4 volte l’ammontare dei contributi ordinari versati dall’impresa richiedente nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 11, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
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6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all’articolo 3 ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
ART. 11
Prestazioni: criteri e misure
1. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
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2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL applicati.
3. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.
4. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’ASpI, l’intervento del Fondo – ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge
n. 92 del 28 giugno 2012 – è pari al 30% dell’importo dell’indennità stessa.
5. L’erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
6. L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
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7. Le prestazioni ordinarie di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) punto 2, conseguenti a riduzioni dell’orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.
8. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
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2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
9. Per i lavoratori destinatari dell’assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.
10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia; l’assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell’attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
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12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall’articolo 40 della legge 183 del 2010.
13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
15. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
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ART. 12
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di questo ultimo.
2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune richiamato dall’articolo 11 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
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4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo determinato in tali casi dall’INPS nel rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.
7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, nell’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
ART. 13
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’articolo 11.
ART. 14
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17/01/2014
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
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