ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Sommario
1. Definizione
2. Limiti applicativi
3. Forma del contratto e certificazione
4. Stabilizzazione
5. Regime fiscale
6. Regime previdenziale
7. Regime assicurativo
1. Definizione
La disciplina civilistica dell'associazione in partecipazione è contenuta nel titolo VII del cod. civ. agli artt. 2549-2554.
Ai sensi dell'art. 2549 del cod. civ. l'associazione in partecipazione è un contratto in base al quale l'associante (imprenditore) attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L'associazione in partecipazione è inquadrabile nella categoria dei contratti di collaborazione in quanto prevede il conseguimento di un risultato comune attraverso l'apporto dei partecipanti.
Come emerge dalla definizione, i due elementi caratterizzanti il contratto in esame sono costituti dall'apporto dell'associato e dalla sua partecipazione agli utili dell'impresa.
L'apporto dell'associato può essere di qualsiasi natura purché avente carattere strumentale per l'esercizio dell'impresa o dell'affare: somma di denaro o qualsiasi altro bene suscettibile di valutazione economica, godimento di un bene, svolgimento di prestazione di lavoro.
Da tale contratto scaturiscono per le parti diversi diritti e obblighi.
Innanzitutto l'associante, salvo vi sia una specifica esclusione con patto contrario, non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dell'associato (art. 2550 cod. civ.). Ciò significa, che l'imprenditore non è libero nell'organizzazione dell'impresa in quanto durante il periodo di validità del contratto occorre il consenso dell'associato per far partecipare altre persone alla stessa impresa.
I rapporti interni fra le parti sono regolati dall'art. 2552 del cod. civ.
In particolare la gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, mentre all'associato può essere attribuito, nella misura stabilita dal contratto, il potere di controllo sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae a lungo, rendiconto che deve essere presentato dall'associante. Al riguardo, l'art. 1, comma 30, della L. n. 92/2012 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) prevede che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 cod. civ., si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto attiene ai rapporti esterni, il vincolo che unisce associante e associato non risulta ai terzi, i quali contrattano, acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante (art. 2551 cod. civ.). Quindi, unico creditore e debitore nei rapporti con i terzi rimane l'associante mentre nessuna obbligazione grava sull'associato.
Come già indicato, l'associato ha il diritto di partecipare agli utili e salvo patto contrario, partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili; tuttavia, le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2553 cod. civ.). Anche in questo caso l'art. 1, comma 30, della L. n. 92/2012 prevede che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In conclusione:
- l'associante ha la gestione dell'impresa o dell'affare e la responsabilità verso i terzi;
- l'associato ha un potere di controllo della gestione economica dell'impresa che si sostanzia essenzialmente nel diritto al rendiconto, inoltre, partecipa al rischio d'impresa in quanto il suo diritto agli utili dipende dall'andamento dell'impresa ed è normalmente esposto alle eventuali perdite, anche se nei limiti del suo apporto (v. anche ML lett. circ. n. 7258/2013).
Differenze rispetto al rapporto societario
L'associazione in partecipazione si differenzia dal contratto di società per la mancanza di un autonomo patrimonio comune e per l'assenza di una gestione in comune dell'impresa che è esercitata dal solo associante, il quale si assume i rischi ed ha la responsabilità esclusiva verso i terzi, mentre l'associato può esercitare, ove sussista un apposito patto, solo un controllo sulla gestione dell'impresa.
Differenze rispetto al lavoro subordinato
Caratteristica del contratto di associazione è la sussistenza dell'obbligo del rendiconto periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, mentre il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell'organo che assume le scelte di fondo dell'organizzazione dell'azienda.
Il Ministero del lavoro, con lett. circ. n. 7258/2013, ha sottolineato che si ha trasformazione del rapporto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in primo luogo, laddove l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro e il numero degli associati impegnati in una medesima attività sia superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, salvo l'eccezione dei legami familiari; in secondo luogo, nel caso di rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 cod. civ.
In ogni caso, le limitazioni previste dalla L. n. 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro, trovano applicazione esclusivamente laddove l'associato sia una persona fisica e non una impresa, in quanto in tale ultimo caso l'apporto è prevalentemente di carattere economico imprenditoriale.
2. Limiti applicativi
Come anticipato, l'art. 2549 cod. civ. è stato integrato dall'art. 1, comma 28, della L. n. 92/2012 con un ulteriore comma secondo il quale, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti.
A tale limite fanno tuttavia eccezione le ipotesi in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto:
- coniugale;
- di parentela entro il terzo grado;
- o di affinità entro il secondo.
Lo stesso art. 2549, comma 2, cod. civ. disciplina esplicitamente le conseguenze derivanti dalla stipulazione di un contratto di associazione in partecipazione in violazione delle norme limitatrici del suo campo di applicazione. Più in particolare il Legislatore prevede che, in caso di violazione del divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui all'art. 2549, comma 2, cod. civ. non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, nonché in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento (art. 7, comma 5, lett. a), D.L. n. 76/2013, come modificato dalla legge n. 99/2013). Rispetto a tali categorie di soggetti non trova, quindi, applicazione il limite massimo di tre associati (ML circ. n. 35/2013).
Inoltre, l'associazione in partecipazione si presume un rapporto di lavoro subordinato qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2003 (aggiunto dall'art. 1, comma 26, L. n. 92/2012), ossia l'associato sia privo di "competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero (...) capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività".
Deroghe per i rapporti già in essere
Ai sensi dell'art. 1, comma 29, della L. n. 92/2012 i limiti applicativi sopra indicati non trovano applicazione per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (18 luglio 2012) e fino alla loro cessazione a condizione che siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.
3. Forma del contratto e certificazione
La stipulazione del contratto di associazione in partecipazione non è soggetta a forme particolari.
Tuttavia, pur in assenza di una tassativa disposizione di legge che imponga la forma scritta, ai fini probatori e pratici è preferibile che la natura dei rapporti scaturenti dall'associazione risulti da atto scritto.
Inoltre, al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, anche per i contratti in partecipazione, è prevista la possibilità per le parti di ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita dagli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Comunicazione ai servizi per l'impiego
L'instaurazione del rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro deve essere comunicata ai servizi per l'impiego, così come tutte le variazioni del rapporto, compresa anche la comunicazione della proroga del rapporto (art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996; art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000).
In particolare, a decorrere dal 1º gennaio 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 296/2006, il cui art. 1, commi da 1180 a 1185 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle comunicazioni di assunzione), l'instaurazione del rapporto va comunicata entro il giorno antecedente quello di instaurazione, mentre l'eventuale proroga di un contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro da parte dell'associato deve essere comunicata dall'associante entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato. Ciò vale anche per i contratti stipulati prima del 31 dicembre del 2006, con clausola annuale e proroga tacita di anno in anno, in quanto è sufficiente a far scattare l'obbligo di comunicazione la circostanza che la proroga avvenga in un periodo temporalmente successivo all'entrata in vigore dell'obbligo stesso (ML interpello n. 67/2009).
Sono punibili l'omesso o il ritardato invio della comunicazione di proroga che siano avvenuti successivamente all'11 gennaio 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 30 ottobre 2007 che ha introdotto il modello "Unificato lav" per la comunicazione).
4. Stabilizzazione
Con la stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, introdotta dall'art. 7-bis del D.L. n. 76/2013 (convertito dalla L. n. 99/2013), il Legislatore intende garantire la stabilizzazione dell'occupazione.
Nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014 (termine modificato dall'art. 1, comma 133, L. n. 147/20213 rispetto al 30 settembre 2013), le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi, che prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche con contratti di apprendistato), entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (ML circ. n. 35/2013).
A tali assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Sono ammessi alla procedura di stabilizzazione i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma (INPS circ. n. 167/2013).
I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quello che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti cod. proc. civ.
Nei sei mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Possono accedere al procedimento di stabilizzazione anche le aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica prevista per legge (v. infra).
Contributo straordinario
L'efficacia degli atti di conciliazione è condizionata, pena la risoluzione, all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al
miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato (art. 7-bis, comma 4, D.L. n. 76/2013; ML circ. n. 35/2013).
Per calcolare l'importo del contributo occorre prendere in considerazione l'importo della contribuzione dovuta a carico degli associati per i compensi erogati negli ultimi sei mesi del periodo di vigenza del contratto o, qualora esso sia inferiore a sei mesi, nell'intero periodo precedente l'inizio del rapporto di lavoro subordinato (INPS circ. n. 167/2013).
In presenza di sospensione lavorativa (es. congedo di maternità) è necessario individuare i sei mesi nel periodo antecedente l'inizio della sospensione.
Eventuali somme dovute a titolo di contribuzione per compensi erogati in periodi successivi alla data della stipula del contratto di lavoro subordinato non sono prese in considerazione nella base di calcolo. Il contributo straordinario è aggiuntivo rispetto alla contribuzione dovuta e sarà accreditato interamente sulla posizione del lavoratore nella Gestione separata.
Gli associanti che intendono usufruire del nuovo istituto devono effettuare il versamento sommando le quote dovute per ciascun lavoratore.
Il versamento, effettuato con la causale C10, deve riportare nel campo "matricola INPS/filiale/azienda", il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell'associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il periodo da indicare nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa" deve essere 12/2013, per le stabilizzazioni effettuate entro l'anno 2013, ovvero 01/2014 per quelle che avvengono nel 2014 (INPS circ. n. 3/2014).
Istruzioni operative
I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione sono tenuti a far pervenire, entro il 31 luglio 2014 (termine modificato dall'art. 1, comma 133, L. n. 147/20213 rispetto al 31 gennaio 2014), alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:
1) contratto collettivo;
2) atti di conciliazione;
3) contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
4) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo straordinario;
5) domanda di adesione alla stabilizzazione (come da modello predisposto dall'Istituto).
L'INPS deve verificare la correttezza degli adempimenti e comunicarne l'esito, anche con riguardo all'effettività dell'assunzione, alle Direzioni territoriali del lavoro competenti in base alla sede legale dell'azienda (art. 7-bis, comma 5, D.L. n. 76/2013; ML circ. n. 35/2013; INPS circ. n. 167/2013; INPS mess. n. 20906/2013).
La presentazione della domanda di adesione alla stabilizzazione nonché il deposito della documentazione richiesta deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica tramite il programma "Stabilizzazione per associati" disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti.
La domanda potrà essere compilata direttamente dall'associante o da un suo intermediario munito di delega totale o di delega parziale relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione.
Se la domanda viene presentata dall'intermediario, lo stesso dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. n. 12/1979 prima di procedere alla compilazione del modello stesso.
Con la domanda devono essere obbligatoriamente inviate le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede.
In caso di trasmissione dei due suddetti documenti in modalità non telematica, il frontespizio della nota di trasmissione dovrà contenere il riferimento al numero di protocollo ottenuto con l'invio telematico della domanda di stabilizzazione a cui essi fanno riferimento.
Qualora l'invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione avvenga per via telematica, ciò non potrà avvenire successivamente all'invio ed alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione.
Verifica
Il buon esito della verifica comporta rispetto ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta al 23 agosto 2013 e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti. Dopo la verifica viene altresì meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in oggetto.
Sospensione degli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
Sino all'esito della verifica circa la correttezza degli adempimenti del datore di lavoro, gli effetti dei provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già adottati sono sospesi (art. 7-bis, comma 6, D.L. n. 76/2013). Le aziende interessate hanno facoltà di comunicare direttamente alla competente DTL l'adesione alla procedura di stabilizzazione.
La sospensione non riguarda la interruzione dei termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981. Di conseguenza, ai fini del rispetto dei predetti termini, gli eventuali provvedimenti amministrativi dovranno essere comunque notificati con l'avvertenza che, in attesa della stabilizzazione, rimangono sospesi i relativi effetti. La sospensione inciderà anche sui termini per l'eventuale presentazione di scritti difensivi ex art. 18, L. n. 689/1981, nonché per la proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004. I termini ricominceranno poi eventualmente a decorrere dalla data di comunicazione, da parte dell'INPS alle DTL e ai datori di lavoro, dell'esito negativo della verifica. In caso siano adottate eventuali diffide accertative, anche in attesa di validazione, sarà necessario che siano le DTL a notificare ai lavoratori interessati la sospensione dei relativi effetti, nonché l'eventuale esito negativo delle verifiche effettuate dall'INPS (ML circ. n. 35/2013; nota n. 756/2014).
5. Regime fiscale
Ai fini fiscali i redditi derivanti dall'attività di associazione in partecipazione devono essere imputati ai singoli partecipanti.
Con riferimento all'associato il regime fiscale si diversifica a seconda del tipo di apporto. In particolare, gli utili corrisposti all'associato persona fisica costituiscono per quest'ultimo:
- redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c) del TUIR, se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, c. 1, lett. f), TUIR, se l'apporto è costituito da capitali o promiscuamente da capitale e lavoro (Ag. Entr. circ. n. 50/E/2002). Qualora si tratti di redditi di capitale, le modalità di tassazione sono diverse a seconda del valore dell'apporto dell'associato, ossia se l'apporto sia o meno "qualificato". Infatti, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del TUIR, qualora il valore dell'apporto sia qualificato, cioè superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, le remunerazioni derivanti dai contratti di partecipazione sono imponibili nella misura del 40%. Viceversa, allorché l'apporto fornito dovesse risultare non qualificato e cioè inferiore ai menzionati limiti, gli utili sono imponibili per l'intero ammontare corrisposto e sugli stessi deve essere applicata dall'associante, al momento della corresponsione una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%, come previsto dall'art. 27, comma 1, del X.X.X. x. 000/0000 (Xx. Entr. ris. n. 61/E/2005).
Infine, qualora l'associato sia un imprenditore o una società i compensi percepiti costituiscono per lo stesso reddito d'impresa.
Ai fini della determinazione del reddito, fino al 31 dicembre 2003 l'associante, quale esclusivo titolare dell'impresa, poteva portare in diminuzione dal proprio reddito di impresa le quote di utili spettanti agli associati in partecipazione, qualora ricorrevano le seguenti condizioni:
- che il contratto di associazione in partecipazione risultasse da atto pubblico o da scrittura privata registrata e contenesse la specificazione dell'apporto. Qualora l'apporto fosse costituito da denaro ed altri valori, il contratto doveva contenere elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- che, qualora l'apporto fosse costituito da prestazione di lavoro, gli associati non fossero familiari dell'associante (Ag. Entr. circ. n. 50/E/2002).
Dal 1º gennaio 2004, la riforma del sistema fiscale, attuata dal D.Lgs. n. 344/2003, ha modificato il trattamento fiscale riservato ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, o di capitale e lavoro (cosiddetti contratti misti).
Pertanto, se l'apporto dell'associato è di solo lavoro, continua ad applicarsi il regime previgente, vale a dire deducibilità totale degli utili corrisposti agli associati (art. 95, c. 6, TUIR).
Se, invece, l'apporto è di solo capitale o di capitale e lavoro, l'art. 109, c. 9, lett. b), TUIR stabilisce l'indeducibilità in capo all'associante di ogni tipo di remunerazione dovuta all'associato in relazione a contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto reso dall'associato sia diverso da quello di opere e servizi (Ag. Entr. ris. nn. 62/E/2005; n. 123/2007).
6. Regime previdenziale
Fino al 31 dicembre 2003 non era previsto alcun obbligo contributivo a carico dell'associante e dell'associato e quindi non esisteva nessuna tutela previdenziale, sia ai fini delle prestazioni sociali (malattia, maternità, ecc.), sia ai fini del trattamento pensionistico.
Dal 1º gennaio 2004, gli associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. c), TUIR, sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, x. 00, X. x. 000/0000 (xxx. 43, D.L. n. 269/2003).
Alla gestione sono tenuti ad iscriversi i soli associati con apporto di lavoro, mentre rimangono esclusi gli associati in partecipazione di solo capitale e i soggetti già iscritti ad albi professionali.
Per quanto riguarda la denuncia mensile dei dati contributivi e retributivi (UniEmens) si rinvia all'argomento INPS - Denuncia mensile UniEmens.
Termini per l'iscrizione alla Gestione
Gli associati in partecipazione devono comunicare all'INPS la tipologia dell'attività lavorativa, i dati anagrafici, il numero di codice fiscale ed il domicilio (art. 43, c. 8, D.L. n. 269/2003).
L'iscrizione deve essere effettuata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività lavorativa utilizzando l'apposito modello (INPS circ. n. 57/2004; mess. n. 22093/2004).
Misura dei contributi
Per gli associati in partecipazione dal 1º gennaio 2007 si applicano le aliquote previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata. Dal 1º gennaio 2015 per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva pensionistica è pari al 30%; per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è pari al 23,50% (art. 1, c. 79, L. n. 247/2007; INPS circ. n. 27/2015).
Ai sensi dell'art. 2, comma 57, della L. n. 92/2012, tali aliquote sono annualmente aumentate di un punto percentuale sino ad arrivare, rispettivamente, al 33% e al 24% nel 2018.
Inoltre, anche gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni sono tenuti al versamento del contributo istituito dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento economico di malattia. Tale contributo è pari allo 0,72% (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007).
L'onere contributivo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato (art. 43, comma 2, D.L. n. 269/2003).
Modalità e termini di denuncia
Per le modalità di denuncia dei rapporti di associazione in partecipazione e di pagamento dei contributi deve farsi esclusivo riferimento a quelle vigenti per i collaboratori iscritti alla Gestione separata (INPS circ. n. 30/2005).
Base imponibile e versamento dei contributi
Il 2º comma dell'art. 43 del D.L. n. 269/2003 individua la base imponibile dei contributi dovuti per gli associati in partecipazione nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
Il versamento dei contributi è effettuato sugli importi corrisposti all'associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi (art. 43, c. 6, D.L. n. 269/2003).
Ai sensi dell'art. 54, comma 8, del TUIR, le partecipazioni agli utili dagli associati in questione costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.
I contributi previdenziali sono dovuti, conseguentemente, sugli emolumenti lordi erogati a titolo di anticipazione, salvo eventuale conguaglio sulla base degli utili definitivamente risultanti
dal rendiconto. Per l'associante non sussiste alcuna necessità di acquisire dati reddituali dell'associato, essendo quest'ultimo tenuto a riportare nella dichiarazione dei redditi in questione esattamente gli emolumenti corrisposti dall'associante. Inoltre, ex art. 60 del TUIR, i compensi corrisposti dall'imprenditore, anche per i rapporti di associazione in partecipazione, all'associante parente, non concorrono a formare reddito per il loro percettore, in quanto non deducibili dal reddito d'impresa (INPS circ. n. 90/2005).
Il versamento deve essere effettuato dall'associante con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso al proprio associato (v. INPS circ. n. 30/2005).
Accredito dei contributi
Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che corrispondono un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito vigente, anno per anno, nelle gestione dei commercianti di cui all'art. 1, c. 3, L. n. 233/1990.
In caso di contribuzione annua inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi così determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno (art. 43, cc. 3 e 4, D.L. n. 269/2003).
Rimborso dei contributi
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo pagate dal contribuente vengano successivamente riconosciute indebite, l'ente creditore (l'INPS) deve incaricare dell'effettuazione del rimborso l'agente della riscossione, il quale è tenuto a provvedervi nei successivi 90 giorni. Se il contribuente non si presenta allo sportello, l'agente è tenuto a riversare all'INPS le somme che non ha potuto rimborsare (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 112/1999; INPS circ. n. 165/2004).
Anche per i contributi relativi alla Gestione separata è stata implementata la procedura di formazione dei ruoli da consegnare al concessionario, necessari ai fini della restituzione dei contributi indebiti (INPS circ. n. 39/2012).
Prestazioni
Ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, dell'indennità di maternità e/o paternità e del trattamento economico di malattia, si applicano i criteri e le modalità previsti per gli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata (v. al riguardo l'argomento Lavoro a progetto e INPS circ. n. 99/2005; mess. n. 34328/2005).
In particolare, l'indennità di maternità va calcolata secondo le modalità previste per gli esercenti attività libero-professionale dall'art. 4, comma 2, D.M. 4 aprile 2002 (INPS circ. n. 99/2005; D.M. 12 luglio 2007; INPS circ. n. 137/2007).
Inoltre, l'indennizzabilità riguarda i soli eventi di maternità e di malattia in relazione ai quali sia accertata la sussistenza del requisito contributivo previsto ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni in esame.
Infine, agli associati in partecipazione iscritti alla gestione si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995, vale a dire che il calcolo della pensione avviene esclusivamente con il sistema contributivo (art. 43, c. 7, D.L. n. 269/2003).
7. Regime assicurativo
A seguito della sentenza n. 332/1992 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 4 del D.P.R. n. 1124/1965, l'associato in partecipazione che svolga attività lavorativa manuale o di sovrintendenza è soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'assicurazione infortuni opera solo quando l'apporto dell'associato consiste in una prestazione di lavoro (INAIL circ. n. 28/1993).
Soggetto obbligato
Il soggetto tenuto al versamento dei premi INAIL è l'associante. L'individuazione di tale figura deriva dalla considerazione che la posizione dell'associato-lavoratore è assimilata a quello del socio d'opera e dal fatto che la titolarità dell'impresa fa capo all'associante.
Contribuzione
Il regime contributivo è quello ordinario con conseguente determinazione del premio in relazione alla c.d. retribuzione di ragguaglio di cui all'articolo 30, 4º comma, del D.P.R. n. 1124/1965 e cioèla retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'art. 116, c. 3 del D.P.R. n. 1124/1965.
Ovviamente la retribuzione di ragguaglio non deve essere inferiore ai minimali di retribuzione imponibile giornaliera, stabiliti per legge ed annualmente aggiornati in rapporto alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita.
Con riferimento all'associato d'opera di un imprenditore artigiano, l'INAIL con il notiziario n. 55/1994, ha chiarito che in tal caso si applica all'associato dell'artigiano la medesima disciplina contributiva prevista per i soci collaboratori artigiani, e cioè i premi speciali unitari.